Decreto Legge 26 novembre 2020 nr 206 – Ulteriori disposizioni per il contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19

30 Novembre 2020

Si riportano gli articoli più significativi del Decreto Legge nr 206 del 26 novembre 2020 e si allega il testo completo del quale se ne consiglia l’integrale lettura. Si ricorda che le disposizioni del Decreto rimangono in vigore fino alla loro espressa abrogazione.

DL 206-2020+All

  • Art. 1 – Viene stabilito che nei locali aperti al pubblico ove è prevista la somministrazione di cibi e bevande è necessario il distanziamento di almeno un metro e mezzo tra tavoli adiacenti almeno un metro tra una persona e l’altra; trovano posto al tavolo all’interno o all’esterno dei locali in un numero massimo, per ciascun tavolo e tenuto conto del distanziamento, di quattro persone. Sono vietati congressi, conferenze, meeting e feste. È fortemente raccomandato evitare pranzi, cene, aperitivi e comunque ogni altra situazione che comporti l’aggregazione conviviale di più di quattro persone non appartenenti allo stesso nucleo di conviventi presso i domicili privati salvo esigenze di sostegno familiare. Per quanto attiene le palestre e piscine private, centri benessere, scuole di ballo e scuole di danza viene stabilito che l’ingresso all’interno degli spogliatoi è contingentato, è inibito in ogni caso l’utilizzo delle docce. L’accesso ai punti vendita di generi alimentari è consentito unicamente in forma individuale salvo casi di necessità dovuti a motivi assistenziali.
  • Art. 5 – È prevista la didattica a distanza per tutte le classi della Scuola Secondaria Superiore a partire da lunedì 30 novembre e fino al 23 dicembre 2020. Mentre è previsto l’obbligo di tenere sempre ben indossata la mascherina nelle scuole per studenti al di sopra dei sei anni di età.
  • Art. 10 – Identifica i casi in cui è possibile richiedere l’astensione anticipata dal lavoro a tutela della maternità.
  • Art. 11 – Il permesso parentale straordinario prevede la corresponsione di indennità del 20% del salario dovuto a carico della Cassa Ammortizzatori Sociali ed è previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa, infine  vincola il datore di lavoro al divieto di licenziamento. Il permesso non può essere richiesto dai dipendenti che risultano essere amministratori o soci e dai dipendenti che risultano essere coniugi o parenti sino al secondo grado del titolare, dei soci o dell’amministratore. Tale permesso è riconosciuto solo se nel nucleo familiare i lavoratori dipendenti abbiano già usufruito di tutte le ferie maturate e non è riconosciuto se nel nucleo familiare vi sono soggetti che non lavorano in quanto inoccupati, in CIG, in malattia o lavorino dal domicilio. Qualora nel nucleo familiare vi siano lavoratori autonomi il permesso è concesso solamente se la sede operativa non corrisponde con il domicilio.
  • Art. 13 – Al fine di limitare i contagi negli ambienti di lavoro i datori sono tenuti a riorganizzare la propria attività per ridurre il numero di dipendenti contemporaneamente presenti nelle strutture aziendali, fermo restando l’obbligo di prevedere comunque un adeguato distanziamento fra loro, prevedendo modalità di lavoro dal domicilio, la fruizione di ferie, congedi retribuiti dando priorità alle lavoratrici in gravidanza, ai lavoratori invalidi o disabili ai lavoratori genitori o affidatari di figli minori sino ai tredici anni di età, di figli in condizioni di disabilità o membri di nuclei familiari aventi nello stato di famiglia persone disabili e anziane.
  • Art. 17 – Su disposizione del Giudice, ferma la presenza di quest’ultimo e del Cancelliere in aula, è consentito lo svolgimento dell’attività di udienza in videoconferenza o comunque mediante l’utilizzo di strumenti informatici.
  • Art. 19 – Per riunioni con più di quattro partecipanti è fortemente raccomandata l’adozione delle modalità di collegamento da remoto.
  • Art. 21 – Vengono disciplinate le modalità e le condizioni per il rinnovo automatico di appalti in scadenza o scaduti.

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Decreto Legge 24 novembre 2020 nr 205 – Ulteriori interventi a supporto dell’emergenza economica causata da COVID-19

30 Novembre 2020

Di seguito si commentano gli articoli 1,2,3 e 4 del Decreto Legge nr 205 del  24 novembre 2020 del quale si allega il testo completo.

DL 205-2020

Art. – Lavoro accessorio ed occasionale

È consentito in tutti i settori nei seguenti casi:

–        Sostituzione urgente di lavoratori o del titolare di impresa individuale assenti per malattia/quarantena dovute a contagio diretti o indiretti da COVID-19.

–        Sostituzione di lavoratori assenti per permessi straordinari parentali o eventuali ulteriori astensioni volontarie.

–        Sostituzioni urgenti di lavoratori assenti per malattia o per le astensioni previste.

–        Sostituzione di lavoratori assenti per dimissioni.

La norma prevede altresì specifiche limitazioni all’utilizzo del lavoro accessorio e occasionale (comma 2) e modalità semplificate per l’iscrizione alle liste di avviamento al lavoro (comma 3).

Art. 2 – Deroga termini versamento Contributi

Il versamento dei contributi ISS e Fondiss per il lavoro dipendente, previa istanza da presentarsi all’Istituto Sicurezza Sociale, potrà avvenire in via straordinaria in modalità rateizzata per le mensilità di novembre, dicembre e tredicesima 2020. La rateizzazione è concessa senza applicazione di penalità per un massimo di dodici mensilità ma con applicazione degli interessi nella misura del 2%.

Art. 3 – Soggetto inidoneo

Viene introdotta una soglia massima di 10.000,00 di pendenze esattoriali complessive al di sotto della quale il soggetto non è considerato soggetto inidoneo ai sensi della Legge n.47/2006 e possiede i requisiti soggettivi per l’ottenimento della licenza individuale ai sensi della Legge n.40/2014.

Art. 4 – Diritto allo studio

Per l’anno 2020 il termine ultimo per la presentazione della domanda per ottenere i benefici previsti dalla Legge Diritto allo studio viene prorogato al 14 dicembre 2020.

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Decreto Delegato 18 novembre 2020 nr 203 – Residenza ordinaria per lavoratori frontalieri

30 Novembre 2020

Il Decreto Delegato 18 novembre 2020 n. 203 modifica le modalità di concessione della residenza ordinaria per lavoratori frontalieri. In particolare, è stato eliminato il sistema del sorteggio, previsto finora, a beneficio di un’esame delle pratiche sulla base dell’anzianità lavorativa in Repubblica e, a parità di requisito di anzianità, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Rimangono invariati i requisiti previsti per la richiesta di residenza: 

  • titolarità di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
  • aver svolto negli ultimi quindici anni l’attività lavorativa in maniera continuativa (ammesse interruzioni complessivamente non superiori a giorni quindici lavorativi) presso uno o più operatori economici sammarinesi.

La nuova modalità di concessione alleggerisce i passaggi burocratici e favorisce un esame più celere e razionale delle pratiche. L’iter per richiedere la residenza rimane inalterato ed è riportato all’interno del Decreto allegato.

DD 203-2020

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Decreto Delegato 6 novembre 2020 nr 195 – Ratifica D.D. 4 agosto 2020 nr 131 – Norme per le Società Spin -Off e Start-Up Universitarie

30 Novembre 2020

Al fine di implementare la competitività tecnologica di San Marino e promuovere l’imprenditoria giovanile si è ratificato il 6 novembre 2020 con Decreto Delegato nr 195 il Decreto Delegato del 4 agosto 2020 nr 131 contente le norme per le Spin-Off e Start-Up Universitarie. Nel testo che si allega vengono definiti i requisiti necessari per la  costituzione di nuove società finalizzate allo sfruttamento economico dei risultati derivanti dalla ricerca e dalla sperimentazione universitaria, viene definito il capitale sociale e vengono inquadrate le agevolazioni finanziarie.

DD 195-2020

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Procedura on line di comunicazione e deposito accordi di lavoro agile

29 Novembre 2020

L’Ufficio Attività Economiche, con Circolare nr 11 che si allega, ha reso noto la procedura on line da seguire sulla piattaforma  LABOR per la comunicazione e il deposito degli accordi di lavoro in smart working.

CIRCOLARE n 11-2020 Deposito Accordi di Lavoro Agile – Smart Working prot.119553

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Decreto Legge 29 Ottobre 2020 nr 193 – Disposizioni per il contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19

9 Novembre 2020

In allegato il testo completo del Decreto Legge nr 93 del 29 ottobre 2020 del quale si evidenziano gli articoli più importanti. Si suggerisce la lettura integrale del documento in quanto reca indicazioni importanti sia per le imprese che per i cittadini:

Art. 1: Disposizioni generali

  • Obbligo contattare il medico di base in caso di sintomi (37,5°)
  • Obbligo di indossare CORRETTAMENTE mascherina in luoghi chiusi aperti al pubblico e luoghi aperti qualora non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro. Il parafiato in plexiglass non è consentito.
  • Obbligo di avere sempre la mascherina con sé. Raccomandato l’utilizzo anche all’interno di abitazioni private se in presenza di non conviventi.
  • I locali aperti al pubblico hanno l’obbligo di mettere a disposizione gel igienizzante, garantire il distanziamento, l’utilizzo della mascherina e curare l’igiene degli spazi comuni.
  • Fortemente raccomandato limitare l’ingresso in modo da garantire la distanza interpersonale di 1 metro.
  • Ogni attività deve essere chiusa al pubblico dalle ore 24:00 alle ore 4:30
  • In tutti i locali nei quali vengono somministrati cibi e bevande è obbligatorio esporre con un cartello il numero massimo di clienti contemporaneamente ammessi in modo da consentire il mantenimento delle distanze di sicurezza. Possono essere serviti unicamente i clienti che trovano posto al tavolo, con un massimo di 6 persone per tavolo (numero superabile se sono conviventi). È ammessa la consumazione al banco ma solo se garantito il distanziamento. Vietato mettere a disposizione quotidiani, carte e giochi.
  • Conferenze, i congressi o similari, sono consentiti secondo le modalità presviste al comma 4 dell’articolo 1.
  • Vietate feste anche in luoghi privati al di sopra delle 6 persone, che può essere derogato unicamente nel caso in cui i componenti siano membri di un unico nucleo di conviventi.
  • Sono sospese tutte le discipline sportive collettive o individuali di contatto amatoriali e agonistiche; sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive. 
  • Per le palestre e piscine private, centri benessere, spa, scuole di ballo e scuole di danza è dato mandato agli uffici preposti di verificare con assiduità il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale nonché delle misure di contenimento di cui all’Allegato 2 in assenza delle quali le forze dell’ordine procederanno con la inibizione temporanea dell’attività fino alla regolarizzazione.
  • Limitare l’accesso agli ascensori in modo da garantire la distanza interpersonale di 1 metro.
  • Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono consentiti secondo le moadlità di cui al comma 16 dell’articolo 1.
  • Sono consentiti i mercati tradizionali ed i mercati tipici o specializzati nel rispetto dei protocolli sanitari definiti dal Dipartimento Protezione e Prevenzione dell’ISS.

Art. 2:  Distanziamento su mezzi di trasporto privati

  • Non è consento occupare il posto a fianco del conducente, a meno che entrambi i viaggiatori indossino la mascherina chirurgica oppure appartengano allo stesso nucleo di conviventi.
  • Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, nel solo caso in cui i passeggeri non appartengano allo stesso nucleo di conviventi, possono venire trasportati due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi individuali di sicurezza.

Art. 3: Modiche ed integrazioni alle misure straordinarie Cassa Integrazione Guadagni

  • La Cassa Integrazione Causa 4) non è concessa qualora l’operatore economico sospenda l’attività ordinaria o, se trattasi di società di capitali, la richieda per l’intero orario di lavoro di tutti i dipendenti.
  • La CIG non è mai concessa per amministratori o dirigenti.
  • Non è possibile ricorrere alla CIG causa 4) qualora l’azienda nelle stesse giornate della richiesta, abbia assunto lavoratori in qualsiasi modalità per la stessa mansione dei dipendenti in CIG oppure usufruisca di solidarietà familiare. Queste disposizioni non si applicano se l’assunzione è dovuta per sostituzione di personale in malattia o dimesso e il lavoratore abbia mansioni superiori o comunque diverse e non assimilabili ai lavoratori in CIG.
  • Qualora l’Ufficio Attività di Controllo nell’ambito delle attività ispettive, sulla base della documentazione acquisita dall’operatore economico, rilevi un’attività lavorativa comunque svolta in modalità da remoto, quest’ultima rientra nelle fattispecie previste in caso di presenza sul luogo di lavoro di lavoratori in CIG di cui all’articolo 1 commi 18 e 19 del Decreto – Legge 27 luglio 2020 n.123.

Art. 4: Ulteriori disposizioni in materia di erogazione indennità Cassa Integrazione Guadagni

  • L’erogazione diretta della CIG da parte dell’ISS ritorna nelle modalità ordinarie, dunque con una penale del 15%.

Art. 6: Tutela della maternità

  • È facoltà della lavoratrice gestante richiedere l’astensione anticipata dal lavoro, solamente nel caso in cui non sia possibile attivare lo smartworking oppure il datore di lavoro non sia in grado di garantire le condizioni di sicurezza nello svolgimento delle mansioni previste.
  • Al termine del periodo di astensione anticipata, le gestanti per le quali non è ancora prevista la regolare astensione per maternità riprendono l’attività lavorativa.
  • Le modalità di richiesta e di revoca sono disciplinate dall’articolo 6 del Decreto.

Art. 7: Modifica di permesso parentale straordinario per nuclei familiari

  • Entro il 31/12/20 è possibile usufruire del permesso parentale straordinario per un periodo continuativo o frazionato in presenza di un minore di età non superiore ai 12 anni oppure una persona disabile o non autosufficiente qualora non sia possibile attivare le modalità di lavoro dal domicilio.
  • Il permesso è fruibile esclusivamente: a) nei periodi di sospensione ordinari dei servizi educativi e delle attività nelle strutture diurne per la disabilità; b) in caso di sospensione straordinaria anche nei casi in cui la sospensione sia limitata solamente alla singola classe; c) in caso di quarantena preventiva o di contagio del minore di 12 anni o della persona disabile o non autosufficiente, qualora il genitore o membro del nucleo di conviventi non sia sottoposto egli stesso al medesimo provvedimento di isolamento.

 Art. 8: Modifiche straordinarie alle prestazioni di Lavoro occasionale e accessorio

È consentito l’utilizzo di lavoro occasione in tutti i settori, nei seguenti casi:

  • Sostituzione urgente di lavoratori in malattia o quarantena
  • Sostituzione urgente di lavoratori in congedo parentale
  • In caso di sostituzioni urgenti di lavoratori assenti per malattia o per astensioni sino ad un massimo di 30 giorni
  • Sostituzione urgente di lavoratori dimissionari.

Non è consentito il lavoro occasionale nei seguenti casi:

  • Lavoratori in CIG con la stessa mansione
  • Se negli ultimi 6 mesi siano state avviate procedure di riduzione del personale o non siano stati rinnovati contratti a tempo determinato negli ultimi 3 mesi per la stessa mansione, o che abbiano stipulato accordi di solidarietà
  • Se vi sono lavoratori con orario ridotto nella stessa mansione

Tali disposizioni non si applicano per i lavoratori occasionali che abbiano mansioni superiori o comunque diverse ai lavoratori nei punti in cui non è ammesso il lavoratore occasionale. Sono definite le modalità di iscrizione alla lista di avviamento al lavoro per i lavoratori occasionali (comma 3).

Art. 10: Disposizioni per limitare il rischio di contagio nei luoghi di lavoro

  • Si invitano i datori di lavoro a privilegiare lo smart-working oppure l’utilizzo di ferie, congedi retribuiti dando priorità alle lavoratrici in gravidanza, ai lavoratori invalidi o disabili, ai lavoratori genitori.
  • I lavoratori che hanno già usufruito dello smartworking possono richiederne la riattivazione, salvo la possibilità per il datore di non autorizzare motivando tale scelta.

 Art. 13: Modalità per effettuazione di interventi d’urgenza presso i domicili di persone in isolamento o quarantena

È necessaria l’autorizzazione preventiva della Protezione Civile.

 Art. 14: Disposizione relativa all’attività giudiziaria

Si stabilisce che sino al 31 dicembre 2020 le attività processuali da compiersi nel giorno giuridico si svolgano il mercoledì e il giovedì.

 Art. 15: Rafforzamento delle misure di controllo inerenti ad assembramenti

  • Il personale in servizio nei locali aperti al pubblico ha il dovere di richiedere agli avventori il rispetto delle prescrizioni nell’area di pertinenza del locale che sia interna o esterna al medesimo.
  • Nel caso di assembramenti nelle immediate vicinanze del locale aperto al pubblico, il personale in servizio è tenuto ad avvertire le forze di polizia del mancato rispetto delle norme vigenti.

 Art. 16: Riunioni in modalità videoconferenza

  • Tutte le riunioni assembleari, di consigli di amministrazione e di direttivi di tutte le persone giuridiche ed enti anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti e/o statutarie.
  • Sono in ogni caso escluse le assemblee che, a norma di legge, richiedono la forma dell’atto pubblico.

 Art. 17: Sospensione screening volontario

  • I test su base volontaria presso l’ISS sono sospesi. 
  • I laboratori di analisi privati che vogliono effettuare test devono essere autorizzati dall’Authority Sanitaria.
  • Nel caso di esito positivo al sierologico effettuato a pagamento, è necessario effettuare il tampone molecolare presso l’ISS.
  • Nel frattempo l’assistito deve sottoporsi alla quarantena domiciliare preventiva.
  • Tale periodo di quarantena è coperto da malattia comune solo nel caso in cui il tampone molecolare sia positivo, altrimenti il periodo è da considerarsi non retribuito.

 Art. 18: Sanzioni

  • Il mancato rispetto degli obblighi relativi ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie è punito con una sanzione pari a 500,00 Euro.
  • Il mancato rispetto delle misure previste dal Decreto Legge è punito con una sanzione che va da 1.000 a 2.000 Euro.
  • In caso di reiterazione la licenza potrà essere sospesa in maniera temporanea e immediata per 15 giorni.

 Art. 19: Disposizioni transitorie

  • Gli eventi in corso di organizzazione, per i quali non sussistano i tempi di preavviso di cui all’articolo 1 comma 4, devono essere autorizzati dalla Gendarmeria.

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Decreto Delegato 7 Ottobre 2020 nr 185 – Modifica all’Allegato B Legge 31 marzo 2014 nr 40 e succ. modifiche – Disciplina delle licenze per l’esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali”

9 Novembre 2020

Si allega il nuovo art. 2 dell’ allegato B della Legge nr 40/2014 in merito alle tasse di rilascio e rinnovo licenza.

DD185-2020

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Errata Corrige D.L. nr 123/2018 – Ratifica Decreto – Legge 28 giugno 2018 nr 76 – Disciplina del regime per la detassazione dei redditi derivanti da beni immateriali

9 Novembre 2020

Si allega la riformulazione dell’art. 5 comma 2 del D.L.nr 123 del 2018 in merito alla plusvalenza derivante da cessione dei beni immateriali.

erratacorrigeDL nr 123/2018

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Decreto Legge 12 Ottobre 2020 nr 187 – Disposizioni per il contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19

13 Ottobre 2020

Si allega il testo completo dell’ultimo Decreto Legge  in tema di contrasto alla diffusione dell’epidemia di COVID-19 riassumendo di seguito  i seguenti articoli:

DL 187-2020

– Art. 1: I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) devono contattare telefonicamente il proprio medico curante.
La mascherina è obbligatoria sui mezzi di trasporto pubblici, in luoghi chiusi aperti al pubblico oppure, sia in luoghi all’aperto che al chiuso, ove non sia possibile garantire la distanza di sicurezza di 1 metro.
Ogni locale aperto al pubblico ha l’obbligo di mettere a disposizione di clienti e personale distributori di igienizzante idroalcolico per le mani, di curare l’igiene degli spazi comuni (locali igienici e di servizio, tavoli e sedie ecc.), di garantire il distanziamento e l’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione. 
Ogni locale aperto al pubblico può servire unicamente i clienti che, in base all’applicazione del corretto distanziamento, trovano posto a sedere all’interno dei propri locali: sono vietate le consumazioni in piedi o al banco all’interno dei locali nonché i buffet.
Tali limitazioni possono essere superate in caso di eventi e manifestazioni solamente previa autorizzazione da parte della Gendarmeria da richiedersi con un preavviso di 10 giorni dall’evento, nelle modalità descritte dall’Articolo 1.
In caso di attività fisica e sportiva che preveda il contatto fisico sono obbligatorie le prescrizioni individuali di igiene e sicurezza più comuni: lavaggio o utilizzo di igienizzanti per le mani, buone prassi nello starnutire o tossire. È necessario adottare una frequente aerazione degli ambienti ed una regolare e rigorosa sanificazione degli stessi (aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, attrezzature e macchine utilizzate per l’esercizio fisico).

– Art. 3: disciplina le modalità per effettuazione di interventi d’urgenza presso i domicili di persone in isolamento o quarantena.
 
– Art. 4: contiene disposizioni relative all’attività giudiziaria e prevede che fino al 31 dicembre 2020 le attività processuali da compiersi nel giorno giuridico si svolgono il mercoledì e il giovedì.

– Art. 5: Il personale in servizio nei locali aperti al pubblico ha il dovere di richiedere il rispetto delle prescrizioni di cui al presente decreto ad eventuali avventori che si assembrino nei paraggi dell’attività aperta al pubblico, o che al suo interno non rispettino le prescrizioni. Nel caso gli avventori non ottemperino in seguito a tali richieste, il personale in servizio nei locali aperti al pubblico è tenuto ad avvertire le forze di polizia.

– Art. 7: Per eventuali eventi in corso di organizzazione, per i quali non sussistano i tempi di preavviso di 10 giorni per le autorizzazioni necessarie,  gli organizzatori sono tenuti a provvedere immediatamente alla richiesta di autorizzazione che la Gendarmeria.

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Il ruolo degli amministratori all’interno dell’azienda

13 Ottobre 2020

Al fine di rappresentare agli operatori economici l’interpretazione del Tribunale di San Marino e degli Ispettori dell’Ispettorato del Lavoro che sempre più spesso si soffermano sulla verifica della tipologia di attività svolta dall’Amministratore Unico o Consiglieri di Amministrazione all’interno delle Aziende, per evitare  di incorrere in contestazioni e sanzioni si riporta di seguito un’estratto della sentenza nr 33/2018 (recentemente utilizzata nella risoluzione di un contenzioso tra Ispettorato del Lavoro e l’Amministratore di una srl sammarinese) del Commissario della Legge Avv. Isabella Pasini, la quale definisce il ruolo degli amministratori all’interno dell’azienda: quelli che non sono assunti debbono attenersi a quanto da lei indicato.

Estratto della sentenza del Commissario della Legge Avv. Isabella Pasini (n.33/2018):

“(…) Nel caso di specie, il sig. (…) è però incorso in diversa violazione ovverosia lo svolgimento di compiti operativi che non rientrano nei compiti attribuiti agli amministratori di società. Pertanto al di là della dimostrazione della
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società e il (…) stesso, rileva la violazione dei limiti posti dall’art.14, comma 1 del d.l. 61/2012. Quest’ultimo prevede, infatti, che: “A coloro che nelle società di capitali rivestono la carica di amministratore unico, presidente del consiglio di amministrazione o amministratore delegato è consentito lo svolgimento, sia nelle sedi direttive che operative dell’impresa, di compiti gestionali dell’azienda con esclusione di qualsiasi inserimento nel ciclo produttivo industriale/artigianale aziendale.” Secondo la parte ricorrente, poiché la società (…) non è né industriale né artigianale, la norma non troverebbe applicazione. In realtà, come sostenuto dall’Avvocatura dello Stato, la norma si riferisce genericamente alle società di capitali, al di là della tipologia di licenza
effettivamente posseduta. (…). Si deve, pertanto, concludere che, al di là del fatto che il (…) percepisca o meno introiti dall’attività svolta come amministratore unico, l’attività operativa svolta non rientri fra i suoi compiti e come tale sia in contrasto con la norma sopra richiamata e rientrante nelle fattispecie sanzionabili ex art. 21, comma 3, del d.l. n.156/2011. Per tale motivo, ritenuta la violazione sopra descritta, la sanzione risulta legittima e il ricorso deve essere respinto.”

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