Decreto Legge nr 141 del 19 agosto 2020 – Modifica alle disposizioni del comma2 dell’art. 15 del D.L. NR 122 DEL 24/7/2020- Cessazione delle misure straordinarie di proroga termini di scadenza dei procedimenti o attività di competenza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino

7 Settembre 2020

Si allega il Decreto Legge nr 141 del 19 agosto 2020 in merito alle misure straordinarie dei procedimenti di competenza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino

DL141-2020

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Decreto Legge nr 123 del 27/07/2020 – (Ratifica Decreto – Legge nr 114 dell’08/07/2020) – Interventi in ambito di lavoro a supporto dell’emergenza economica causata da Covid-19

7 Agosto 2020

Il D.L.123 del 27/07/2020  ha apportato le seguenti modifiche ed integrazioni al precedente Decreto Legge 114/2020:

–          Art. 3bis – Prestazioni di lavoro occasionali e accessorie

La modifica riguarda unicamente i settori di seguito elencati: bar, alberghi, ristoranti, commercio turistico, operatori del turismo in generale (comprese le attività connesse alle manifestazioni sportive, culturali, fieristiche, dello spettacolo e giochi), attività agricole e zootecniche.

Per tali settori, i datori di lavoro possono assumere lavoratori per svolgere prestazioni di lavoro occasionale e accessorio senza il limite settimanale dei tre giorni, ma nel limite delle 70 giornate complessive. Tale possibilità rimane in vigore fino al 30 settembre 2020 (per le sole attività agricole fino al 30 ottobre 2020).

–          Art. 5 – Permesso parentale straordinario per nuclei familiari

Il comma 7-bis stabilisce che tale permesso non può essere richiesto dai dipendenti che risultano essere amministratori, soci o coniugi o parenti fino al secondo grado degli stessi.

Il comma 9-bis stabilisce il diritto ad usufruire dei permessi senza la corresponsione di alcuna indennità da parte di nuclei familiari che non abbiano fatto richiesta di iscrizione ai centri estivi.

Relativamente alle prestazioni occasionali ed accessorie richiamate dall’art. 3 bis del D.L. 123 si allega anche la Circolare del 29 luglio 2020 emessa dalla Segreteria di Stato del Lavoro e Sanità.

Prot. n. 69722 del 29/07/2020

Con l’occasione si inoltra anche la Circolare del 09/7/2020 Prot. n. 62863  emessa dall’Ufficio Attività economiche in merito  alle autocertificazioni presentate ai sensi della Circolare 3 -2020 UAE

Prot. n. 62863 del 09/07/2020 Uff. Att. Economiche

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Decreto Legge nr 122 del 24/07/2020 – (Ratifica D.L. nr 108 del 30/06/2020) – Disposizioni Finali relative all’emergenza COVID-19

7 Agosto 2020

Si allega il testo integrale del D.L. del 24 Luglio 2020 (a ratifica del precedente Decreto Legge n.108/2020 contentente le disposizioni finali relative all’emergenza da COVID – 19. Di seguito i punti principali:

– Articolo 1: con decorrenza 1 luglio 2020 si dichiara la cessazione dell’emergenza.

– Articolo 2: viene meno l’obbligo di indossare la mascherina qualora non possa essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro per un periodo superiore ai 30 minuti ed il divieto di assembramenti. L’Allegato 1 stabilisce comunque che permane fortemente raccomandato indossare la mascherina in caso di contatto interpersonale prolungato (distanza inferiore a un metro per più di 30 minuti) ed è raccomandato indossare la mascherina ogni qualvolta si acceda ad ambienti chiusi.

Inoltre, torna ad essere fruibile da tutti i lavoratori la mensa presso l’Ospedale di Stato.

– Articolo 10: è esteso anche ai soggetti non residenti o non soggiornanti che rientrano da Paesi diversi da Stati membri dell’Unione Europea, Stati parte dell’Accordo Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco e Stato della Città del Vaticano di comunicare preventivamente il proprio ingresso in territorio al Dipartimento Affari Esteri (così come avviene per i cittadini ed i residenti).

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Legge 7 luglio 2020 n.113 – Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato per l’Esercizio Finanziario 2020 e modifiche alla Legge 19 novembre 2019 n. 157

13 Luglio 2020

Si allega il testo completo della L113-2020+All riassumendone i punti principali:

art. 13 – le domande di deposito/concessione/rinnovo  di marchio, brevetto e disegno industriale potranno essere fatte  in forma elettronica mediante applicativo sul sito dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi attraverso apposite direttive dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

art.14 comma e – il Congresso di Stato è tenuto ad attivare il confronto con tutte le parti sociali ed economiche interessate entro il 31 ottobre 2020 con l’obiettivo di avviare l’iter legislativo entro il mese di dicembre 2020 per la riforma delle imposte indirette che preveda il passaggio da una imposta monofase ad una imposta sul valore aggiunto.

art.14 comma f – è dato mandato al Congresso di Stato di emanare apposito decreto delegato entro il 31 ottobre 2020 nel quale vengano individuati i beni immobili da assoggettare ad imposta e le esenzioni da prevedere sugli stessi per l’applicazione dell’ Imposta Straordinaria sugli Immobili delle società

art.22 – Rivalutazione dei beni d’impresa per società enti e operatori economici persone fisiche entro il 31 ottobre 2020

art. 24 – Per incentivare le compravendite di beni immobili l’ imposta di registro sugli atti stipulati dall’entrata in vigore della presente legge e  fino al 31 dicembre 2020 è ridotta al 2,5%

art. 26 – Dall’entrata in vigore della presente Legge per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni per la riduzione del capitale sociale nel caso di perdita oltre 1/3 del Capitale Sociale e la stessa non opera come causa di scioglimento della società.

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Decreto Legge nr 114 dell’8 luglio 2020 – Interventi in ambito di lavoro a supporto dell’emergenza economica causata da COVID-19

13 Luglio 2020

Si allega il testo integrale del D.L.114-2020 (che si allega) raccomandando l’intera lettura ed evidenziando gli articoli seguenti in merito alle misure straordinarie di CIG.

Art. 1 – Misure straordinarie Cassa Integrazione Guadagni
La disposizione in esame abroga l’articolo 1 del Decreto Legge 27 maggio 2020 n. 92.
Causale
Viene confermata fino al 31 dicembre 2020 la causale 4) “riduzione di operatività determinata dal rischio di contagio da COVID-19 o dalle ripercussioni dovute alla sua diffusione” e viene prevista nuovamente la possibilità di ricorrere alla causa 1) forza maggiore, la quale tuttavia comporterà un trattamento del 60%. Le imprese del settore edile o affini potranno accedere unicamente alla causa 1), salva la possibilità di ricorrere alla causa 4) per periodi di almeno 4 giorni
consecutivi e, nel caso in cui venga effettuato un richiamo al lavoro, tutte le richieste di CIG inferiore a 4 giorno saranno tramutate in causa 1).
Durata
Fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la verifica bimestrale prevista dall’articolo 10, comma 2 del Decreto Legge 27 maggio 2020 n. 92.
Misura del trattamento – differite/oneri
Causa 1) In luogo del normale trattamento previsto dalla L. 73/2010 (82%), a far data
dall’entrata in vigore del presente decreto verrà corrisposta nella misura del 60%.
Causa 4) a) 30% prima settimana, 45% seconda settimana, 60% dalla terza settimana e fino
al secondo mese compreso con maturazione completa delle differite (gratifica
natalizia, indennità di anzianità, festività e ferie) a carico del datore di lavoro; b) 60% per il terzo mese con maturazione del rateo delle differite nella medesima percentuale, di cui i ratei di ferie, gratifica natalizia e i relativi contributi sono posti a carico del Fondo per gli ammortizzatori sociali mentre restano a carico del datore di lavoro le festività e dell’indennità di anzianità. Il datore di lavoro non dovrà corrispondere la differenza delle differite; c) 60% superato il primo trimestre (in precedenza era previsto il 50%) e tale trattamento comprenderà anche dei salari differiti (tredicesima mensilità, indennità di anzianità e ferie) che pertanto non saranno maturati; rimangono a carico del datore di lavoro gli oneri relativi alle festività. d) Qualora non siano sufficienti le ferie residue, potranno essere coperti da CIG eventuali periodi di ferie collettive; e) superato il quadrimestre, il trattamento è il medesimo di quello di cui alla lettera c) sarà tuttavia necessario ottenere una conforme deliberazione della
Commissione per la Cassa Integrazione Guadagni, la quale si esprimerà dietro apposita richiesta che dovrà essere presentata almeno 10 giorni prima dell’inizio del periodo di ammissione al trattamento. L’istanza dovrà essere corredata di una relazione che illustri:

1) il permanere della congiuntura negativa o della situazione economico-produttiva del settore o del mercato di riferimento;

2) la dimostrazione della mancata ripresa di fatturato o, se in ripresa, del calo di fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, dando prova che questo non sia ancora sufficiente a sostenere i costi aziendali;
3) le azioni intraprese sul piano commerciale ed organizzativo al fine di evitare o ridurre il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni e le aspettative in merito al risultato delle iniziative adottate e/o adottande.
Precisiamo che per settimana o mese ci si riferisce all’orario di lavoro contrattuale (industria 37,5 ore settimanali e 162,5 mensili; servizi 39 ore settimanali e 169 mensili; ecc.).
Dal 1° luglio il trattamento minimo comunque garantito ammonterà ad €. 700,00 (fino alla data indicata, invece, rimane di €. 500,00).
Beneficiari
Fino all’11 luglio la CIG è ammessa in favore di tutti i dipendenti (purché tutto l’organico sia in cassa integrazione), a far data dall’11 luglio invece saranno esclusi i dirigenti e gli amministratori e, se assunti da meno di due anni, anche i soci e i dipendenti che risultano essere coniugi o parenti sino al secondo grado del titolare, dei soci o dell’amministratore.
La CIG causa 4) non è concessa nel caso in cui l’attività sia chiusa ovvero, se trattasi di società di capitali, se richieda l’integrazione salariale per l’intero orario di lavoro di tutti i dipendenti.
È in ogni caso prevista la possibilità di deroga da parte dalla Commissione Cassa Integrazione Guadagni, previa richiesta motivata dalla situazione economico-produttiva del settore o del mercato di riferimento. In questo caso, la deroga potrà
riguardare anche l’accesso al trattamento per amministratori e dirigenti.
I lavoratori assunti dal 14 marzo al 14 maggio 2020 hanno diritto alla C.I.G. causa 4) dal 16° giorno successivo alla data di assunzione mentre i lavoratori assunti dal 15 maggio potranno accedere alla C.I.G. causa 4) dopo 100 giorni lavorativi validi agli effetti previdenziali (tali limiti non si applicano alla causa 1) forza maggiore).
Condizioni
I lavoratori devono aver usufruito di tutte le ferie, permessi, recuperi residui dell’anno 2019 nonché di almeno il 50% delle ferie spettanti nel 2020 (in precedenza si doveva aver usufruito delle ferie maturate al mese in cui veniva richiesta l’integrazione salariale).
Il nuovo decreto specifica che non è possibile ricorrere alla CIG causa 4) qualora l’azienda nelle stesse giornate della richiesta, abbia assunto lavoratori occasionali o saltuari per la stessa mansione dei dipendenti in CIG oppure usufruisca di solidarietà familiare.
Sanzioni
Una delle modifiche di maggior rilievo riguarda l’aspetto sanzionatorio. In primo luogo la competenza è stata trasferita dall’ISS all’Ufficio Attività di Controllo, il quale potrà applicare le seguenti sanzioni:
A. in caso venga rilevata la presenza sul luogo di lavoro di lavoratori in CIG sanzione amministrativa di €. 2.000,00 più €. 100,00 per ogni lavoratorecoinvolto e mancato percepimento della CIG per il periodo relativo della richiesta;
B. in caso venga rilevata:

▪ prestazione del servizio dal domicilio o presso qualunque altro luogo diverso dalla sede aziendale;
▪ presenza di lavoratori irregolari;
▪ presenza di lavoratori dipendenti distaccati da altre aziende,
esclusa la fattispecie di cui all’articolo 19, comma 1) lettera b)
della Legge 29 settembre 2005 n. 131 e distacchi provenienti da
aziende appartenenti allo stesso gruppo industriale o distacchi
correlati ad accordi di sistema precedentemente stipulati;
▪ oppure, nel periodo che va dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre
2020, vengano riscontrate condotte recidivanti o il ripetersi di
comportamenti riconducibili al precedente comma 11;

sarà applicata la sanzione di €. 6.000,00 più €. 300,00 per ogni lavoratore coinvolto, e potrà essere inoltre deliberata la non ammissione alla CIG fino ad un massimo di 3 mesi.L’Ufficio Attività di Controllo effettuerà le dovute segnalazioni sia all’Autorità giudiziaria che alla Commissione Cassa Integrazione Guadagni, che dovrà tenerne conto nell’ambito delle proprie pratiche autorizzative.
Al riguardo segnaliamo che, in base alle nuove disposizioni, nel caso in cui venisse accertata la presenza al lavoro di personale in CIG senza il necessario richiamo sul portale CONTRISS, non sarà più la Commissione CIG a richiedere eventuali chiarimenti, ma sarà l’Ufficio Attività di Controllo ad effettuare tutti gli accertamenti necessari per poi informare la Commissione circa l’applicazione di sanzioni e dell’inibizione all’utilizzo della Cassa integrazione fino ad un massimo di
tre mesi.
Chiusura attività e ferie
Viene meno la disposizione che prevedeva per il datore di lavoro di dover programmare i periodi di chiusura tenendo conto delle ferie già fruite dai dipendenti ed ora si dispone che eventuali periodi di ferie collettive potranno essere coperte con la CIG qualora non siano sufficienti le ferie residue al lavoratore.
Art. 2 – Deroga temporanea all’articolo 16 della Legge 29 settembre 2005 n. 131
Le attività che hanno fatto o faranno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni causa 4) potranno comunque effettuare assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato venendo prevista la non applicazione del limite di cui all’articolo 16, comma 2 lettera c) della Legge 29 settembre 2005 n. 131.
Art. 3 – Modifiche all’art. 3 del Decreto Legge 92/2020
Viene modificato l’articolo 3, comma 1 punto d) del Decreto Legge 92/2020 il quale ha previsto che in caso di nuove assunzioni nelle mansioni di lavoratori precedentemente oggetto di licenziamenti collettivi, questi avranno diritto di
precedenza rispetto ad altri e tra loro la precedenza spetterà ai lavoratori residenti.
Il diritto di precedenza viene allungato a tutta la durata del percepimento di ammortizzatori sociali e comunque non potrà avere durata inferiore a 12 mesi. Con il presente decreto viene specificato che in ogni caso il diritto di precedenza non potrà essere superiore a 26 mesi dalla data di licenziamento e che allo scadere dei primi 12 mesi il diritto di precedenza decade qualora il lavoratore sia stato assunto a tempo indeterminato presso un’altra azienda e abbia superato il periodo di prova.

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Circolare nr 6/2020 – Disposizioni applicative D.L. nr 91 del 26 maggio 2020

13 Luglio 2020

Si allega la Circolare nr 6/2020 ISS del 9 giugno 2020  a chiarimento delle disposizioni del D.L. NR 91  relative in particolare al calcolo del secondo acconto dei contributi previdenziali per l’anno 2020 dei lavoratori autonomi.

Circolare 6_2020 ISS

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Decreto Legge 30 giugno 2020 n.108 – Disposizioni finali relative all’emergenza da A COVID – 19

13 Luglio 2020

Il D.L. 108-2020+All che si allega, decreta dal 1° Luglio la cessata emergenza da COVID-19. Si consiglia anche in questo caso l’integrale lettura e, si segnalano, i seguenti punti principali:

art. 2 – Rimane raccomandato l’utilizzo delle mascherine protettive in luoghi chiusi e permane l’obbligo di indossare la mascherina ogni qualvolta non sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro per un periodo superiore ai 30 minuti; Restano in vigore le disposizioni igienico-sanitarie di cui all’Allegato 1 nonché all’Allegato 2 del presente Decreto Legge;

In merito al comma 10 art 2 e al comma 3 art 15 in merito alle riunioni a distanza si allega a maggior chiarimento la Circolare Esplicativa della Segreteria di Stato Industria Artigianato e Commercio  Prot.n. 609778_2020

art. 5 – I test sierologici vengono effettuati esclusivamente su base volontaria previa richiesta con le condizioni previste dal presente Decreto Legge;

art. 6 – Si attuano, laddove tecnicamente possibile, le modalità di “lavoro a domicilio” con le condizioni previste dal presente Decreto Legge.

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Decreto Legge – 15 giugno 2020 n.102 – Ulteriori disposizioni per un graduale allentamento delle misure restrittive conseguenti all’emergenza sanitaria da COVID-19 ed interventi in ambito economico

13 Luglio 2020

Nel D.L.102-2020 che si allega  e del quale si consiglia l’intera lettura evidenziamo i seguenti articoli:

Art. 1: a partire dal 15 giugno sono consentite le manifestazioni, i convegni, attività di sale giochi e scommesse nel rispetto dei presidi igienico-sanitari.

Art. 2: prevede modifiche dell’allegato 2 del Decreto Legge 96/2020 che consentono un allentamento delle misure igienico-sanitarie. Sono previste modifiche per i seguenti settori: servizi alla persona, attività di ristorazione e bar, strutture ricettive, attività motoria e sportiva.

Art. 3: modifica l’allegato 3 del Decreto Legge 96/2020, in particolare in riferimento alle misure igienico-sanitarie relative all’attività di consegna a domicilio.

Art. 4: modifica l’allegato 6 del Decreto Legge 96/2020, in particolare in riferimento alla sanificazione e igienizzazione degli ambienti.

Art. 5: abroga la necessità di autodichiarare l’appartenenza al medesimo nucleo famigliare per poter usufruire dei servizi di ristorazione senza distanza interpersonale.

Art. 6: abroga le disposizioni precedenti relative alle vendite promozionali. Stabilisce la possibilità di effettuare vendite promozionali per tutto l’anno 2020 in ogni periodo dell’anno e alla percentuale decisa dall’esercente senza preventiva comunicazione all’UAE. Il periodo di saldi (vendite di fine stagione) per l’anno 2020 viene anticipato al 18 luglio fino al 1 settembre.

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Decreto Legge nr 102 del 15 Giugno 2020 – Ulteriori disposizioni per un graduale allentamento delle misure restrittive conseguenti all’emergenza sanitaria da COVID-19 ed interventi in ambito economico

13 Luglio 2020

Si allega il testo completo del D.L.102-2020

segnalando gli articoli di maggior interesse:

Art. 1: a partire dal 15 giugno sono consentite le manifestazioni, i convegni, attività di sale giochi e scommesse nel rispetto dei presidi igienico-sanitari.

Art. 2: prevede modifiche dell’allegato 2 del Decreto Legge 96/2020 che consentono un allentamento delle misure igienico-sanitarie. Sono previste modifiche per i seguenti settori: servizi alla persona, attività di ristorazione e bar, strutture ricettive, attività motoria e sportiva.

Art. 3: modifica l’allegato 3 del Decreto Legge 96/2020, in particolare in riferimento alle misure igienico-sanitarie relative all’attività di consegna a domicilio.

Art. 4: modifica l’allegato 6 del Decreto Legge 96/2020, in particolare in riferimento alla sanificazione e igienizzazione degli ambienti.

Art. 5: abroga la necessità di autodichiarare l’appartenenza al medesimo nucleo famigliare per poter usufruire dei servizi di ristorazione senza distanza interpersonale.

Art. 6: abroga le disposizioni precedenti relative alle vendite promozionali. Stabilisce la possibilità di effettuare vendite promozionali per tutto l’anno 2020 in ogni periodo dell’anno e alla percentuale decisa dall’esercente senza preventiva comunicazione all’UAE. Il periodo di saldi (vendite di fine stagione) per l’anno 2020 viene anticipato al 18 luglio fino al 1 settembre.

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Circolare nr 1/2020 Ufficio Tributario – Dichiarazione dei redditi 2019

9 Giugno 2020

Si allega la Circolare dell’Ufficio Tributario del 29 Maggio 2020  emanata a chiarimento delle Dichiarazioni dei Redditi delle persone fisiche  e delle  persone giuridiche relative al periodo d’imposta 2019. 

Si ricorda che per entrambe la scadenza è prorogata in via straordinaria al 31 Agosto 2020 data entro la quale andrà versato anche eventuale conguaglio.

Circolare_igr_prot 45684-2020

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