Decreti Legge nr 91-92-93-96 di Maggio 2020 e nr 97 del 2 Giugno 2020

9 Giugno 2020

In sintesi i punti salienti degli ultimi Decreti Legge emanati nel mese di maggio e giugno 

D.L. 91 del 26/5/20 (ratifica D.L. nr 63)

Art. 6Misure straordinarie in materia di imposte dirette, comma 6: Minimum tax
Tutti gli operatori economici sono esentati dal pagamento della minimum tax per il periodo d’imposta 2020. Nel caso tale imposta sia già stata versata, sarà possibile portare il relativo importo in detrazione, ovvero compensarlo con ulteriori imposte dirette e indirette a partire dal periodo di imposta 2020 senza alcun limite temporale.

Art.6, comma 8 bis: Per il periodo d’imposta 2020 rientrano tra le passività deducibili in sede di dichiarazione dei redditi le spese relative a servizi di bar e ristorazione nonché ad attività creative, artistiche e di intrattenimento sostenute nel territorio per un importo massimo di euro 300,00 e le spese relative alle attività sportive e le attività inerenti i servizi alla persona (centri estetici, parrucchieri, barbieri, tatuatori e similari) sostenute nel territorio per un importo massimo di euro 200,00.

Art. 6, comma 9: gli incentivi previsti per le attività di nuova costituzione (art. 73 della Legge n.166/2013) e per l’imprenditoria giovanile (punti b) e c) del comma 1, dell’articolo 4 della Legge 178/2015) sono prorogati per un anno ad esclusione di quelli scaduti al 31 dicembre 2019.

Art. 8 – Affitti passivi
La scadenza per sanare l’eventuale morosità dei canoni relativi al periodo marzo-settembre 2020, senza che costituisca causa di risoluzione del contratto, è posticipata al 31 marzo 2021 anziché al 31 dicembre 2020.

Art. 20 bis Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro
Viene introdotto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute e documentate nel periodo d’imposta 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro, per l’acquisto di dispostivi e di attrezzature di protezione individuale atti a contenere la diffusione del COVID-19 da utilizzarsi in detrazione dall’imposta generale sui redditi dovuta per gli esercizi 2020 e 2021 fino ad un massimo di euro 10.000 annui.

D.L.92 del 27/05/20 (ratifica D.L. nr 67)

Art. 1 – Misure straordinarie Cassa Integrazione Guadagni
In ogni caso non viene modificata in alcun modo la regolamentazione della Cassa Integrazione Guadagni.
Art. 2 – Modifica dell’articolo 15 della Legge n. 73/2010 – Erogazione indennità Cassa Integrazione Guadagni
E’ stata eliminata la verifica della disponibilità sui conti correnti dei soci delle società di capitali, al fine di non incorrere nella maggiorazione del 15% nel caso di erogazione diretta della CIG da parte dell’ISS, salvaguardando il principio
della separazione patrimoniale tra società e soci.
Art. 3 – Misure straordinarie a tutela dell’occupazione interna
Viene modificata la lettera a) dell’art. 3 consentendo l’assunzione nominativa dei frontalieri solo per amministratori e soci di società, personale stagionale già assunto in anni precedenti, eventuale distacco e/o trasferimento di dipendenti all’interno di società del gruppo. Non è stato modificato il periodo di efficacia del decreto ratificato e pertanto il
provvedimento continuerà a produrre effetti, salvo diverse disposizioni, fino al 31 dicembre 2020.

D.L.93+All del 27/05/20 (ratifica D.L. nr 68)

Art. 5 – Licenze di servizi, artigianali di servizi e libere professioni
Attività edili, impiantistiche, cantieristiche: viene eliminata la limitazione della presenza massima di 10 persone per ogni   
cantiere. Rimane l’obbligo della presenza massima di un operaio ogni 10 mq.

D.L.96 +All de 31/05/20 

Art. 1: la temperatura corporea considerata “non rischiosa” è passata da 37 a 37,5.

Art. 1 comma 2: sono consentite le attività corsistiche, incontri e riunioni, siano essi di natura privata, istituzionale o amministrativa, fermo restando rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato 1 ed eventuali specifici protocolli sanitari definiti dal Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie; per lo svolgimento di tali attività è consentito l’utilizzo di sale pubbliche.

Art. 2: sono consentite tutte le attività economiche senza alcuna limitazione rispetto alla presenza dei dipendenti in organico. 

Art.12: l’attività di screening individua le gradualità dei prelievi in base al numero degli occupati alla data del 31 marzo 2020 (i criteri e le modalità organizzative sono stabilite dall’ISS e avranno cura di coinvolgere il medico del lavoro); l’impossibilità di effettuare il test per causa non imputabile all’ISS o il rifiuto da parte del lavoratore comporta una astensione obbligatoria temporanea dal lavoro senza accesso ad alcuna delle misure di sostegno al reddito fino ad esecuzione del test (I lavoratori che si rifiutano di effettuare il test ma che prestano servizio lavorativo dal domicilio hanno diritto a continuare l’attività lavorativa fino all’interruzione di tale modalità di lavoro).

Non si applica più la limitazione ed il contingentamento per l’accesso dei clienti all’interno dei locali dell’attività, ma ovviamente all’interno dei locali va comunque rispettata la distanza minima tra le persone.

D.L.97-2020+All (ratifica D.L. nr 78)

Art. 7 Proroga scadenza compilazione catasto rifiuti 2019: le comunicazioni previste per l’anno 2020, inerenti alla dichiarazione catasto rifiuti per l’anno 2019, sono posticipate al 30 giugno 2020 con la relativa riapertura del portale per le registrazioni.

Art. 13 Deroga temporanea all’obbligo di deposito dell’originale delle domande di marchio, brevetto o disegno e delle convalide di brevetto europeo.

 Artt. 14 e 15 Modifiche all’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni causa 4: è consentito stipulare contratti di lavoro a tempo determinato anche nel caso in cui l’operatore abbia fatto o farà ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni causa 4. I lavoratori assunti a partire dall’entrata in vigore del presente decreto potranno beneficiare dell’indennità di Cassa Integrazione Guadagni causa 4) solamente dopo aver svolto attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro per almeno 100 giorni validi agli effetti previdenziali.

 Art. 17 Vendite promozionali: sono consentite solo per il “Black Friday” (27 e 28 novembre 2020) e le vendite di fine stagione per l’anno 2020 potranno essere effettuate dagli operatori commerciali al dettaglio esclusivamente durante il periodo 1° agosto al 1° settembre

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Circolare Esplicativa D.L. nr 68 del 6/5/20 e Circolare Esplicativa D.L. 68 del 7/5/20 – Disposizioni interpretative e applicative in merito allo spostamento delle persone in territorio e fuori territorio sammarinese

8 Maggio 2020

Si allegano:

  • Circolare Esplicativa del D.L. 68  emanata  dal Congresso di Stato il 6/5/2020 a chiarimento dei comportamenti da adottare e le motivazioni per le quali è possibile spostarsi sul territorio e fuori dal territorio della Repubblica. Si raccomanda l’intera lettura con particolare riferimento all’art. 2 che consente lo spostamento al di fuori del confine sammarinese solo per i motivi elencati.

Circolare  esplicativa DL 68 6/5/2020

  • Circolare Esplicativa del D.L. 68 emanata dal Congresso di Stato il 07/05/2020  dove  si legge che, data l’ evoluzione normativa  intervenuta nelle regioni limitrofe e dell’esigenza di reciprocità fra i territori, decadono – dall’8 al 31 maggio 2020 – le limitazioni riguardanti i confini delle province di Rimini e Pesaro-Urbino comprese quelle inerenti la compresenza dei conviventi nello stesso abitacolo, che a questo punto, possono essere superiori a due.  

Circolare esplicativa DL 68 7/5/2020

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Prot. n 0037658/2020 Dipartimento Finanze e Bilancio – Chiarimenti e precisazioni sulle proroghe dei termini di presentazione delle fatture in importazione ed esportazione (Delibera del Congresso di Stato nr 23 del 23/4/20

5 Maggio 2020

La Direzione dell’Ufficio Tributario diffonde la Circolare allegata per chiarire i termini di presentazione delle fatture e le modalità di pagamento dell’iva prepagata sulle fatture export e per informare della possibilità di consegna all’Ufficio Tributario delle fatture import export anche a mezzo posta, in tal caso come data di presentazione fa fede il timbro postale.

trasmissione_delibere_termini_presentazione_fatture

delibera_CdS_n23_30_aprile_2020

delibera_CdS_n7_7_aprile_2020

 

 

 

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Decreto Legge nr 68 del 3/5/2020 – Disposizioni per un graduale allentamento delle misure restrittive conseguenti all’emergenza sanitaria da COVID-19

5 Maggio 2020

Si allega il testo completo del Decreto Legge nr 68 del 3 maggio 2020 del quale se ne consiglia l’intera lettura e se ne evidenziano i seguenti articoli:

ART. 2: riguarda la mobilità transfrontaliera, che è permessa per soli motivi di lavoro, di salute, rientro presso al domicilio, attività presso le seconde case e visite ai congiunti.

ART. 3: norma la riapertura delle attività di commercio al dettaglio, anche svolte all’interno di grandi strutture e centri commerciali.

ART. 4: disciplina lo svolgimento di attività industriali, artigianali produttive e di commercio all’ingrosso.

ART. 5: riguarda lo svolgimento di attività di servizi, artigianali di servizi e libere professioni. In particolare:

comma 3: le attività inerenti i servizi alla persona(es. centri estetici, parrucchieri, ecc) saranno consentite a partire dal 18 maggio, al momento potranno continuare la vendita di prodotti con consegna a domicilio.

comma 4attività di manutenzione, pulizia e sanificazione presso le abitazioni private sono consentite, purché all’interno del domicilio non vi sia la presenza del soggetto privato.

comma 5: attività sanitarie(medici, dentistici, odontoiatri, veterinari), le attività di fisioterapia, massaggi e poliambulatori sono consentite previa autorizzazione dell’Authority sanitaria.

comma 6: i servizi di ristorazione(tra cui bar, ristoranti, gelaterie, ecc) saranno consentiti a partire dal 18 maggio, al momento potranno svolgere l’attività con consegna a domicilio oppure l’asporto

comma 7: strutture ricettive potranno operare dal 18 maggio, è consentita fin da subito la possibilità di svolgere attività di consegna a domicilio o asporto di alimenti.

comma 8: attività dei centri sportivi, palestre, piscine, centri benessere potranno operare dal 31 maggio.

comma 12: il trasporto pubblico sarà permesso a partire dal 31 maggio.

comma 13: attività edili, cantieristiche, cura e manutenzione di edifici e aree verdi sono consentite purché eseguite alla presenza contemporanea di un massimo di 10 persone e comunque non più di un operaio ogni 10 mq.

ART. 6: obblighi in capo al datore di lavoro a riguardo dei propri dipendenti applicabili a tutte le attività. Se ne consiglia un’approfondita lettura.

ART. 7: obblighi in capo al datore di lavoro per le attività di cui agli articoli 4 e 5. Rimane in vigore l’obbligo di ridurre la compresenza dei dipendenti del 50% ma tale obbligo non si applica alle aziende con meno di 10 dipendenti. Per quelle con più di 10 dipendenti rimane la possibilità di chiedere una deroga motivata (comma 2). Rimane la possibilità, laddove possibile, del lavoro da domicilio.

ART. 13: le domande, istanze e dichiarazioni avanzate da operatori economici verso la PA devono essere presentate unicamente nella forma di documento elettronico sottoscritto con firma elettronica qualificata inoltrato tramite il servizio di recapito certificato (SERC)

ART. 16: screening sierologico sui lavoratori. L’ISS stabilirà, in base al numero di lavoratori presenti (e quindi anche del rischio contagio), i criteri e le priorità di svolgimento dello screening sierologico sui lavoratori. Al datore di lavoro verrà richiesto un contributo di 15€ per ogni screening effettuato sui lavoratori.

DL 68-2020+All

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Decreto Legge nr 67 del 3/5/20 – Interventi in ambito di lavoro e pensioni a supporto dell’emergenza economica causata da COVID-19

5 Maggio 2020

Si allega il testo completo del Decreto nr 67 del 3 Maggio 2020 segnalando gli articoli seguenti:

Art. 1: Cassa Integrazione straordinaria. La possibilità di accedere alla CIG viene estesa fino al 31/12/2020, previo utilizzo di tutte le ferie maturate al mese in cui viene richiesta. Per i primi due mesi di utilizzo della CIG valgono le disposizioni fino ad ora in vigore, e comunque descritte al comma 4. Superato il termine di un bimestre, i costi relativi a ferie e gratifica natalizia sono a carico della Cassa Ammortizzatori Sociali. Superato il trimestre di utilizzo di CIG, la percentuale di trattamento sarà del 50% della retribuzione persa e solamente gli oneri relativi alle festività sono a carico del datore di lavoro. La CIG è concessa anche agli amministratori se la richiesta di CIG stessa interessa tutti i dipendenti (comma 6).

Art. 2: Erogazione della CIG. Qualora la CIG non venga pagata dal datore di lavoro, previa richiesta questa verrà versata al dipendente direttamente dall’ISS applicando al datore una penalità pari al 15% dell’importo. Al comma 4 viene stabilito che tale penalità non sarà applicata nel caso in cui il datore di lavoro dichiari di non detenere a San Marino o all’estero su conti correnti aziendali e personali (compresi i conti correnti personali dei soci per le società di capitali) disponibilità liquide superiori al costo della CIG maggiorato del 25%; la penalità non si applicherà comunque nel caso in cui le disponibilità liquide siano inferiori di 10.000€.

Art. 3: modalità di assunzione e riduzione del personale. Viene stabilita la sospensione, fino al 31/12/2020, la sospensione della procedura per l’assunzione nominativa di personale non iscritto alle liste di avviamento al lavoro (cioè assunzione diretta di frontaliere con contributo del 4,5%); a tal proposito rimane però possibile procedere con tali assunzioni attraverso la richiesta numerica. Alla lettera b), c) e d) dell’Art. 3 vengono stabilite le modalità per la riduzione del personale.

Art. 4: nuove aliquote per indennità economica speciale e indennità di disoccupazione.

Art. 5: ritenuta straordinaria sulle pensioni.

DL67-2020

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Decreto Legge nr 65 del 24 Aprile 2020 – Proroga della sospensione straordinaria e temporanea dei termini di cui agli art. 9 10 e 12 della Legge nr 118 28/6/20 e succ. mod.

24 Aprile 2020

Si allega il testo completo del Decreto Legge nr 65 riguardante la proroga straordinaria e temporanea del permesso di soggiorno.

DL65-2020

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Modalità di pagamento a mezzo bonifico delle imposte dirette e indirette, tasse, sanzioni e ingiunzioni, aventi scadenza nel periodo di vigenza dell’emergenza sanitaria di cui al Decreto 51/2020

17 Marzo 2020

Si invita la clientela a prendere visione della Circolare dell’Ufficio Tributario Prot. N. 30764/2020 del 17/03/2020 avente per oggetto la modalità di pagamento a mezzo bonifico delle imposte dirette e indirette, tasse, sanzioni e ingiunzioni, aventi scadenza nel periodo di vigenza dell’emergenza sanitaria di cui al Decreto 51/2020.

Prot 30764_17-03-2020

Si forniscono inoltre le coordinate bancarie ai fini dei pagamenti delle RITENUTE IGR per dipendenti,ISS, FONDISS e FSS di prossima scadenza, per i quali in via straordinaria, è consentito il pagamento tramite bonifico bancario al fine di incentivare l’utilizzo dell’home banking e quindi contenere l’accesso delle persone presso gli istituti di credito.

UFFICIO TRIBUTARIO PER RITENUTE FISCALI

IBAN utilizzato dall’Ufficio Tributario:

SM81 K 03225 09800 000010006039

BIC/SWIFT: ICSMSMSMXXX

Si raccomanda di indicare nella descrizione del bonifico tutti gli elementi essenziali:

– il C.ISS/COE;

– l’area, la causale e la descrizione dell’imposta da versare;

– il mese e l’anno di riferimento del versamento;

– il numero di riferimento della partita (presente sul cedolino che viene stampato dal conto fiscale).

ISS

IBAN PER ISS (Cod.70): SM 86 V 03225 09800 000010005965

Area Causale Versamento:

251 300 — Versamento Mensile (contributi previdenziali lav. DIPENDENTI)

inoltre indicare il COE e il mese di riferimento.

FONDISS

IBAN PER FONDISS (Cod.75): SM 26 Z 03225 09800 000010010049

Area Causale Versamento:

750 — 750 FONDISS CONT. PREV. LAVORATORI. D. VERS. MENSILE

inoltre indicare il COE e il mese di riferimento

FSS

 

Si riportano anche le coordinate di Banca Centrale della Repubblica di San Marino per il pagamento della tassa di licenza in scadenza al 31/3 (indicate sul retro del bollettino).

IBAN SM10 K032 2509 8000 0001 0002 855

Il bonifico è da effettuarsi riportando nella causale di pagamento il codice del contribuente ed il numero della cartella. 

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Decreto Legge 14 marzo 2020 nr 51 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19 (Coronavirus)

16 Marzo 2020

Di seguito si porta a conoscenza il Decreto Legge nr 51 del 14 marzo 2020 con le misure urgenti atte al contenimento del contagio in Repubblica da Covid-19.

DL051-2020+All.t

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Circolare esplicativa D.L. 14 marzo 2020 nr 51 “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19 (Coronavirus)

16 Marzo 2020

Si allega Circolare Esplicativa del Decreto Legge 14 marzo 2020 della Segreteria di Stato Industria Artigianato e Commercio.

Prot. n. 30514_2020_

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DECRETO – LEGGE 8 marzo 2020 n.44 – Misure urgenti di contenimento da COVID-19 (CORONAVIRUS)

9 Marzo 2020

Di seguito il testo completo del Decreto Legge 8 marzo 2020 nr 44  con le misure urgenti di contenimento del contagio  da Covid-19

DL044-2020+All (1)

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