Decreto Delegato 24 gennaio 2024 nr 12 – Potenziamento dell’attività di riscossione del Servizio di Esattoria

12 Febbraio 2024

Si rende noto l’attuale potenziamento e rafforzamento dell’attività di riscossione dei crediti iscritti a Ruolo.

Tra le novità:

art. 4=  il debitore può far pervenire al Servizio di Esattoria una istanza motivata per il pagamento delle somme iscritte a Ruolo, in tutto o in parte, mediante cessione di beni di proprietà anche di terzi

art.6 = il Servizio Esattoria può attivare azioni cautelari, tra le quali il sequestro e la diffida ad alienare, volte a tutelare la riscossione del credito, anche per ruoli per i quali non sia ancora stata elaborata oppure notificata la cartella esattoriale e per cartelle esattoriali non ancora scadute ed esecutive.
A tal fine il Servizio Esattoria tiene conto anche dei seguenti elementi:
a) vi sia rischio di chiusura improvvisa di attività con dismissione dei beni e dell’attivo dell’impresa;
b) vi sia irreperibilità del contribuente;
c) vi sia pericolo di sottrazione o di cessione, a qualunque titolo, di beni mobili, mobili registrati o immobili di proprietà del contribuente;
d) vi siano ordinativi di pagamento disposti dal Settore Pubblico Allargato;
e) siano state ricevute segnalazioni da parte dell’Ente o Ufficio impositore

art.10 = Il Servizio di Esattoria, a tutela del credito esattoriale, può attivare la procedura cautelare volta all’iscrizione di privilegio sui beni mobili registrati di proprietà del debitore volto ad impedire la vendita dei beni mobili registrati.
Il privilegio legale è iscritto per debiti non inferiori ad euro 1.000,00 (mille/00) e può essere effettuato dal Servizio Esattoria anche massivamente, ossia contemporaneamente per una pluralità di debitori, ognuno per i beni mobili registrati di cui risulta essere proprietario.
Il privilegio può essere iscritto su tutti i beni mobili registrati di proprietà del debitore fino alla concorrenza del debito esattoriale. Ai fini della cancellazione del privilegio su ciascun bene mobile registrato, il Servizio di Esattoria tiene conto della congruità del valore di realizzo.

DD012-2024

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Decreto Delegato 29 dicembre 2023 nr 199 – Riorganizzazione della Gestione Separata, interventi di coordinamento in materia previdenziale, revisione delle norme in materia di attività lavorativa per percettori di pensione e solidarietà familiare

12 Febbraio 2024

Si riportano brevemente gli articoli del Decreto Delegato nr 199/2023 del quale si era anticipata la proroga al versamento della gestione separata al 29 al Febbraio del corrente mese.

DD199-2023

Art. 1 Gestione separata
– l’amministratore operativo e il socio prestatore di attività lavorativa nella società sono soggetti, oltre alla normale contribuzione, al versamento contributivo aggiuntivo dell’ 1% del reddito minimo dei lavoratori autonomi destinato alla Gestione Separata ed anche al FONDISS
– l’iscrizione alla Gestione Separata è unica per gli Amministratori Ordinari che risultino già iscritti in qualità di Amministratore Operativo, e viceversa.
– i soggetti che non ricadano nell’ipotesi precedente e siano iscritti ad altro titolo nella Gestione Separata, sono assoggettati al versamento contributivo da calcolarsi sul 30 per cento del reddito percepito in forza della seconda iscrizione. Il reddito, su cui è calcolata la percentuale sopra indicata, non è, comunque, inferiore al reddito minimo previsto per i lavoratori autonomi.

Art. 2 Contribuzione minima CoCoPro

– il contributo alla Gestione Separata per i CoCoPro è calcolato sul corrispettivo indicato nel contratto

Art. 3 Pensionati Amministratori ordinari o operativi

– l’amministratore titolare di pensione ordinaria è soggetto al contributo del 30,5% da calcolarsi sul 20% del reddito percepito. Tale reddito non può essere più basso del minimo previsto per i lavoratori autonomi

– l’amministratore operativo o socio, avente apposito contratto di collaborazione e titolare di pensione ordinaria o di anzianità è soggetto al contributo del 30,5% da calcolarsi sul 60% del reddito percepito. Tale reddito non può essere più basso del minimo previsto per i lavoratori autonomi

Art. 4 Termini per il versamento

– il versamento della gestione separata scade il 29 febbraio 2024

Gli effetti dei primi tre articoli si applicano anche al 2023.

Art. 5 Modifica al calcolo pensionistico per lavoratori part time

– al momento del calcolo della pensione si prende come base per un massimo di cinque annualità complessive sull’intera vita lavorativa, la retribuzione a tempo pieno di un lavoratore di pari qualifica ed anzianità, se più favorevole, nei seguenti casi:

a) per periodi part time svolti prima del 1 gennaio 2023

b) accordo sindacale per esubero di personale successivo al 1 gennaio 2023

c) assistere un familiare non autosufficiente

Art. 6 Attività lavorativa pensionati

l’attività lavorativa per percettori di pensione ed il relativo cumulo tra reddito da lavoro e pensione sono consentiti per i residenti effettivi in Repubblica:
a) se percettori di pensione di vecchiaia;
b) o se percettori di pensione di anzianità, alla maturazione del requisito anagrafico richiesto, tempo per tempo, per accedere alla pensione ordinaria di vecchiaia.

  • qualora l’attività lavorativa non superi le 20 ore settimanali, l’aliquota contributiva di pura solidarietà è ridotta al 25%, di cui 18 a carico del datore e 7 a carico del lavoratore
  • tale aliquota agevolata si applica anche per un orario maggiore qualora l’attività lavorativa sia finalizzata alla formazione di un sostituto, per un massimo di 12 mesi.

Art. 7 Solidarietà familiare

è consentito il supporto gratuito di familiari effettivamente residenti in territorio, quali il coniuge non legalmente separato ed i parenti fino al secondo grado:

a) del titolare di impresa individuale o di società in nome collettivo;
b) del libero professionista iscritto all’albo professionale ai sensi delle normative vigenti;

c) dei soci di imprese a gestione familiare ossia soci di società di capitali le cui quote siano detenute da familiari e che abbiamo tra 1 e 5 dipendenti, oppure più di 5 dipendenti ma la cui maggioranza siano parenti

Anche i pensionati possono svolgere solidarietà familiare alle seguenti condizioni:
a) siano percettori di pensione di vecchiaia e di anzianità, a condizione che il soggetto non abbia fatto accesso alla pensione di anzianità con applicazione di disincentivi previsti dalla normativa vigente.
b) alla maturazione del requisito anagrafico richiesto, tempo per tempo, per accedere alla pensione ordinaria di vecchiaia, qualora siano percettori di pensione di anzianità con applicazione di disincentivi previsti dalla Legge n.157/2022 e successive modifiche.

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Decreto Delegato 30 gennaio 2024 nr 15 – Modifica delle disposizioni relative alle detrazioni soggettive previste dall’articolo 16 e dall’articolo 16 di cui all’articolo 148, comma 8 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche

12 Febbraio 2024

In sostituzione del D.D. 155/2023 (abrogato), si riporta l’elenco della detrazioni valide, a partire già dal periodo d’imposta 2023, indicate all’art.1 (modifica dell’art.16  della Legge 166/2013).

DD015-2024

Art. 1
(Modifica dell’articolo 16 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche)
1. L’articolo 16 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così sostituito:
“Art. 16
(Detrazioni soggettive)
1. Dall’imposta sui redditi posseduti dalle persone fisiche si detraggono:
a) euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato;
b) euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni figlio a carico;
c) euro 125,00 (centoventicinque/00) per i genitori ed i suoceri anche se non conviventi;
d) euro 125,00 (centoventicinque/00) per ogni altro familiare convivente a carico;
e) euro 125,00 (centoventicinque/00) per i parenti e gli affini che esercitino effettivamente il diritto agli alimenti.
2. In riferimento alla lettera b) del comma 1 si considerano a carico:
a) i figli minori, compresi i figli naturali, i figli adottivi e gli affiliati;
b) i figli maggiori di età inabili al lavoro in modo permanente, quelli di età non superiore ai ventisei anni che frequentino corsi legali di studio, compresi i figli naturali, i figli adottivi, gli affiliati ed infine quelli inoccupati; questi ultimi devono essere regolarmente iscritti alle liste di avviamento al lavoro e non aver rifiutato offerte di lavoro compatibili con le mansioni previste dalla propria lista di appartenenza e devono altresì essere conviventi con il contribuente.
3. Le persone indicate alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1 si considerano a carico se hanno redditi lordi propri per un ammontare non superiore a quello di cui alla pensione sociale nella misura prevista dall’articolo 45, primo comma della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive
modifiche, se residenti. Il predetto limite non si applica in relazione a redditi percepiti da soggetti diversamente abili.
4. Le detrazioni di imposta per carichi di famiglia sono rapportate ai mesi dell’anno e non competono ai soggetti passivi non residenti.
5. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera b) possono essere utilizzate solo da uno dei genitori o, in alternativa, da entrambi nella misura del 50 per cento ciascuno. Qualora la detrazione usufruita dai genitori superi nel complesso il 100 per cento della stessa, la detrazione viene determinata nella misura del 50 per cento per ciascun genitore.
6. Le detrazioni di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) sono fruibili per intero da un solo contribuente oppure pro quota dai contribuenti che assumono il carico familiare.
7. Le detrazioni di cui al comma 1 sono maggiorate del 20 per cento qualora il numero dei familiari a carico superi le due unità, oppure, quando il familiare a carico è un soggetto diversamente abile o persona permanentemente inferma.
8. L’accertamento da parte dell’UO Ufficio Tributario di redditi in capo ai familiari a carico oltre la soglia di cui al comma 3, comporta per il contribuente l’inefficacia della detrazione e la conseguente rettifica della dichiarazione.
9. Per i redditi di cui agli articoli 24, 25 e 26 di imponibile fino ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) si detraggono dall’imposta euro 100,00 (cento/00).
10. Le detrazioni di cui al presente articolo possono essere modificate con decreto delegato.”.

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Decreto Delegato 2 febbraio 2024 nr 17 – Modifiche e coordinamento alla Legge 29 novembre 2022 n.157 e successive modifiche – Riforma del Sistema Previdenziale

12 Febbraio 2024

Si allega l’ultimo Decreto  in tema di riforma del sistema previdenziale che, tra l’altro, riporta in essere le disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell’art. 3 della Legge 157/2005 riguardanti le modalità di calcolo della pensione dei dipendenti pubblici e privati, dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti.

DD017-2024

 

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Circolari Ufficio Attività Economiche Gennaio 2024

12 Febbraio 2024

Si riportano le ultime Circolari emesse dall’Ufficio Attività Economiche in tema di Distacchi, Lavoro Straordinario, deroga all’art. 27 Legge 164 /2022 (lavoro prestato dagli amministratori), trasferimento della Sezione Lavoro

circolare 1  com. preventiva lav straord  

circolare 2 com. preventiva lav straord

circolare 3 distacchi Italia – San Marino

circolare 4 deroga art 27 c 4 L164/2022  + delibera n.3

circolare 5_trasf. funzioni

 

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Legge 22 dicembre 2022 nr 194 – Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio finanziario 2024 e Bilanci Pluriennali 2024/2026

11 Gennaio 2024

Si allega il testo completo della Legge di Bilancio 2024 segnalando gli articoli più significativi:

L194-2023

L’art. 1 demanda al Congresso di Stato di adottare entro il 31 12 24 appositi Decreti Delegati in materia di:

comma 6 attività economiche ad alto contenuto tecnologico ed in particolare che realizzano software

comma11 sviluppo innovativo del comparto economico e di progetti pilota nella logica
di attività innovative

comma17 Codice Ambientale di cui al Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 e successive modifiche

comma 22  tenuta e conservazione in formato elettronico della documentazione contabile ed amministrativa

comma 23 imposta sulle importazioni sui veicoli

comma 14 Riforma previdenziale (Legge 29 novembre 2022 n.157 e successive modifiche) Decreti Delegati entro il 31 dicembre 2025

L’art. 2 comma 4 prevede la riduzione dell’ imposta di registro per il trasferimento a titolo oneroso di beni immobili e diritti reali immobiliari, di cui all’ articolo 18 della Legge n.223/2020, per gli atti stipulati a decorrere dall’ 1 gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 ed è estesa alle cessioni di quote ereditarie indivise e cessioni di diritti 22 gennaio 2010 n.8 e successive modifiche

L’art. 2 comma 6-7 prevede anche per l’anno 2024 la rivalutazione dei beni dell’ impresa, e la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari

L’art. 2 comma 11 tratta le domande di assegno familiare integrativo presentate nell’ anno 2023: il termine per la liquidazione dell’ assegno di cui all articolo 2, comma 12 della Legge 8 maggio 2009 n.64, previsto

per il 31 marzo 2024, è posticipato al 30 giugno 2024. Il termine per la presentazione della domanda

di assegno familiare integrativo di cui all articolo 2, comma 12 della Legge n.64/2009, previsto per

il 31 luglio 2024, è posticipato al 30 settembre 2024.

L’art. 2 comma 12 cita testualmente “con riferimento alla liquidazione della prestazione pensionistica complementare erogata da FONDISS, il termine di cui all articolo 20 della Legge 6 dicembre 2011 n.191, così come sostituito dall’ articolo 5 del Decreto Delegato 21 giugno 2022 n.90, è prorogato al 31 dicembre 2024.”

L’art. 2 comma 19 prevede anche per l’anno 2024 la proroga straordinaria dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali e degli adempimenti ad esse connessi al 31 Luglio 2024

L’art. 2 comma 21 proroga le norme tecniche relative all’ archiviazione delle fatture elettroniche nell’ interscambio di beni e servizi con l’ Italia al 31 marzo 2024.

L’ art. 4 prevede l’ erogazione dei prestiti a tasso agevolato per l’agricoltura (priorità all’agricoltura biologica), per gli studenti, per l’abolizione delle barriere architettoniche,  per le imprese per la ricerca, (priorità, a chi propone prodotti recuperabili, efficienza, utilizzo risorse e prevenzione di rifiuti) e alle imprese.

L’art. 6 comma 1 Introduce la ritenuta alla fonte a mezzo degli operatori intermediari autorizzati sulle plusvalenze realizzate in servizi in cripto-attività

L’art. 19 prevede la rivalutazione degli assegni familiari

L’art.24 per le piccole imprese – e i liberi professionisti dal 1° gennaio 2024, in alternativa a quanto previsto dall’ articolo 20 della Legge n.157/2022, il lavoratore autonomo od il libero professionista può optare per il calcolo del contributo del fondo pensione con riferimento al reddito effettivamente conseguito nell’esercizio di competenza per due esercizi.

 

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Decreto Delegato 29 Dicembre2023 nr 197- Interventi in materia di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni e relative sanzioni

11 Gennaio 2024

Dal 1° gennaio 2024 è possibile accedere in via straordinaria alla Cassa Integrazione e Guadagni rispettando quanto previsto dall’art. 2

Si allega il testo completo del  Decreto ricordando che le sanzioni in caso di rilevata presenza sul luogo di lavoro di lavoratori in C.I.G. ammontano a  ben € 2.000,00 (maggiorata di € 100,00 per ciascun lavoratore coinvolto) e il non percepimento del rimborso della C.I.G. per i lavoratori presenti sul luogo di lavoro dalla data dell’ispezione e per tutta la durata della richiesta.

DD197-2023

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Decreto Delegato 29 Dicembre 2023 nr 199 – Riorganizzazione della Gestione Separata, interventi di coordinamento in materia previdenziale, revisione delle norma in materia di attività lavorativa per percettori di pensione e solidarietà familiare

11 Gennaio 2024

Si allega il testo completo del Decreto Delegato nr 199 che chiarisce tra l’altro alcuni aspetti circa la Gestione Separata di soggetti aventi posizioni plurime e  dei pensionati quali Amministratori Ordinari ed Operativi.

Si ricorda, come previsto dall’art. 4, che eccezionalmente per l’anno 2023 il termine di versamento della Gestione Separata viene prorogato al 29 febbraio 2024 

DD199-2023

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Decreto Delegato Gennaio 2024 nr 3 – Aggiornamento del costo della ricerca EPO sui brevetti per il triennio 2024-2026

10 Gennaio 2024

Art.1 (Aggiornamento costo della Ricerca EPO sui brevetti)
1. Sulla base dell’Accordo di Lavoro fra l’Organizzazione Europea dei Brevetti e la Repubblica di San Marino sulla cooperazione in materia di Ricerca, per il triennio 2024 – 2026 il costo della ricerca EPO, di cui all’articolo 3 del Decreto Delegato 12 luglio 2021 n.126, è di euro 2.468,00 (duemilaquattrocentosessantotto/00).
Art.2 (Abrogazione)
1. E’ abrogata la voce “Tassa di ricerca sul brevetto effettuata dall’Ufficio Europeo dei Brevetti” di cui alla Tabella 1 allegata al Decreto Delegato 27 novembre 2017 n.132.

DD003-2024

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Decreto Delegato 13 Dicembre 2023 nr 178 – Aggiornamento incentivi per l’efficientamento energetico degli edifici

10 Gennaio 2024

Il Decreto in oggetto aggiorna le disposizioni relative all’efficientamento energetico degli edifici  (c.d. “ecobonus”) mediante incentivi di carattere economico e incentivi di carattere edilizio.

All’art. 1 viene introdotto il regime speciale di scambio sul posto per l’attivazione di un ulteriore impianto fotovoltaico  al fine di adeguare la potenza di quelli già connessi alla rete pubblica, mentre all’art.4 vengono elencati i tipi d’interventi previsti per usufruire del benefici:

(…)a) fornitura e posa in opera dei materiali per l’esecuzione delle opere di efficientamento energetico dell’edificio esistente attraverso interventi di isolamento termico dell’involucro dell’edificio, anche attraverso la completa sostituzione di quest’ultimo, di abbattimento dei ponti termici;
b) sostituzione o adeguamento di serramenti e infissi, cassonetti isolati per avvolgimenti, controtelai ed isolanti;
c) adeguamento, ristrutturazione o sostituzione dell’impianto termico incluso l’impianto per la produzione di acqua calda sanitaria;
d) installazione di impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria per usi domestici o ad integrazione dell’impianto per la climatizzazione invernale esistente;
e) impianto fotovoltaico che non beneficia di altre forme di incentivazione; tale impianto rientra esclusivamente se si consegue il raggiungimento della classe A o A+” (…)

All’art. 5 vengono descritti i vari step operativi e le varie autorizzazioni necessarie per l’ottenimento dell’Ecobonus.

DD178-2023

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