Decreto Delegato 4 maggio 2018 n.50 – Disposizioni in materia di credito agevolato a supporto delle imprese

8 Giugno 2018

Si allega il testo completo del provvedimento in oggetto volto a sostenere e incentivare  attraverso l’ erogazione di prestiti a tasso agevolato sia l’avvio di nuove attività economiche che la qualificazione,  diversificazione e consolidamento di imprese esistenti nel settore industriale, di servizio, artigianale e commerciale in qualsiasi veste giuridica.

D.D. 50 2018

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D.D. 1 febbraio 2018 n. 15 Disposizioni per favorire il rientro di patrimoni e l’emersione di alcuni beni detenuti all’estero

11 Aprile 2018

Si ricorda che con Decreto Delegato 1 febbraio 2018 n. 15 è stata prevista la facoltà – per ogni contribuente – di presentare istanza di regolarizzazione dichiarativa dibeni/patrimoni e redditi esteri non dichiarati in relazione ai periodi d’imposta per i quali non sono decorsi i termini per l’accertamento di cui all’art. 115 della Legge IGR n.166/2013 e successive modifiche ed integrazioni. La scadenza è prevista entro il 31/05/2018 e si allegaper tutti gli interessati il testo completo della  Circolare del 28/03/2018 dell’Ufficio Tributario.

Circolare 28 marzo 2018 Ufficio Tributario

 

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DECRETO DELEGATO 1 febbraio 2018 n.15 – Disposizioni per favorire il rientro di patrimoni e l’emersione di alcuni beni detenuti all’estero

8 Marzo 2018

Il Decreto in oggetto prevede che fino al 31 maggio 2018 i contribuenti che abbiano omesso di dichiarare in tutto o in parte beni o redditi esteri, comunque conseguiti in relazione ai periodi d’imposta per i quali non sono decorsi i termini per l’accertamento di cui all’articolo 115 della Legge n. 166/2013 e successive modifiche, possono avvalersi della procedura di regolarizzazione o di rimpatrio, presentando specifica istanza all’Ufficio Tributario entro la data suindicata, versando un’imposta straordinaria  e trasferendo in territorio le attività detenute all’estero.

Per quanto concerne la procedura di rimpatrio per ogni periodo di imposta nel quale il contribuente abbia omesso, in tutto o in parte, l’indicazione dei valori e dei beni detenuti all’estero, l’adesione alla comporta il pagamento del 10% dell’importo dei redditi non dichiarati per ogni periodo di imposta e del 2% del valore dei beni non dichiarati.

Per la procedura di regolarizzazione, invece, l’adesione alla procedura prevede il pagamento del 20% dell’importo dei redditi non dichiarati per ogni periodo d’imposta e del 5% del valore dei beni non dichiarati o 2% nel caso di beni immobili.

Si allega per completezza l’intero testo del Decreto e si invitano tutti gli interessati a contattare direttamente quanto prima lo Studio.

DD 15/2018

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Verifica preventiva sugli acquisti da San Marino

16 Gennaio 2018

Il Sole 24 Ore 19 Dicembre 2017 di Giampaolo Giuliani

L’applicazione. Il rappresentante fiscale deve indicare in fattura se l’operazione è soggetta a scissione dei pagamenti

L’allargamento della platea degli operatori soggetti alla procedura della scissione dei pagamenti (split payment) determina come naturale conseguenza un coinvolgimento di un maggiore numero di aziende; è dunque facilmente ipotizzabile che si presenterà agli operatori un vasto numero di casistiche a volte di difficile soluzione. Tra queste vi sono certamente anche gli acquisti presso operatori sammarinesi per i quali devono essere adottate soluzioni differenziate a seconda delle modalità con cui viene effettuata l’operazione. Al riguardo, una prima riflessione deve essere fatta relativamente alla circostanza che, normalmente, le cessioni di beni provenienti da San Marino costituiscono importazioni, che, come tali, sono escluse dalla applicazione del sistema dello split payment, atteso il disposto dell’articolo 17-ter del Dpr 633 del 1972, il quale prevede che la scissione dei pagamenti debba essere applicata soltanto alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi. Questa limitazione oggettiva esclude, perciò, gli acquisti in cui l’imposta è assolta dall’acquirente italiano mediante l’inversione contabile o con la procedura dell’Iva prepagata. Diverso è il caso in cui l’operatore sammarinese si avvale di un proprio rappresentante fiscale in Italia. Si tratta di una procedura che non è disciplinata dal decreto del 24 dicembre del 1993 che regola il rapporto tra i due Stati, ma che è stata, comunque, avallata dall’amministrazione finanziaria italiana con nota 1998/68727/D dell’8 settembre 1988. In questo caso la cessione in Italia avviene in due fasi.
La prima riguarda la materiale introduzione in Italia dei beni, operazione che viene realizzata dal rappresentante fiscale mediante la procedura dell’inversione contabile prevista dall’articolo 16 del decreto del 24 dicembre 1993.
La successiva cessione al cliente italiano costituisce un’operazione interna, anche se il bene acquistato proviene direttamente dal fornitore sammarinese.
Questo significa che si dovrà operare una distinzione tra i soggetti acquirenti, perché se questi sono operatori economici o soggetti ad essi assimilati l’imposta viene assolta da questi ultimi mediante il meccanismo del reverse charge che per esplicita previsione normativa impedisce l’applicazione dello split payment. Diversamente se l’acquirente nazionale è un privato, il rappresentante deve emettere fattura indicando l’Iva connessa all’operazione effettuata. Lo stesso accade anche nell’ipotesi in cui il cliente sia un ente o un soggetto ad esso assimilato, rientrante tra quelli indicati dall’articolo 17-ter, privo di soggettività Iva. In tal caso, infatti, il rappresentante fiscale, all’atto dell’emissione della fattura, dovrà assoggettare l’operazione a Iva, ma dovrà anche indicare che l’operazione è interessata dalla scissione dei pagamenti.

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Comunicazione Titolare Effettivo

11 Dicembre 2017

Si allega testo completo della Circolare nr 2 /2017 dell’Ufficio Industria dove si concede proroga al 27/12/2017 per l’inoltro della Comunicazione del Titolare Effettivo da effettuarsi esclusivamente in via telematica.

Circolare nr 2/2017 dell’Ufficio Industria

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Decreto Delegato 14 novembre 2017 n.130 – Settori merceologici sensibili

11 Dicembre 2017

Art. 1
(Settori sensibili)
1. Sono assoggettate a nulla osta del Congresso di Stato le attività di commercio all’ingrosso di bibite e liquori, pellicce, telefoni e preziosi. Il nulla osta è necessario sia per l’avvio di nuove attività che per la modifica delle licenze esistenti.
2. Nell’ambito dei preziosi, l’attività di commercio all’ingrosso di orologi non è assoggettata a nulla osta del Congresso di Stato.
Art. 2
(Abrogazioni)
1. E’ abrogato il Decreto Delegato 30 dicembre 2013 n. 178.

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Decreto Delegato 27 novembre 2017 n.132 – Tasse applicabili dall’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi

11 Dicembre 2017

Art. 1
(Tasse)
1. La tassa di deposito della domanda di brevetto, la tassa di rinnovo annuale per i brevetti d’invenzione, la tassa di ricerca di cui all’articolo 104 della Legge 25 maggio 2005 n.79 e successive modifiche, la tassa di pubblicazione della traduzione delle rivendicazioni del Brevetto Europeo ai fini della protezione provvisoria, la tassa di pubblicazione della traduzione del testo del Brevetto Europeo concesso per la Repubblica di San Marino, di cui all’articolo 5, comma 2, del Decreto – Legge 22 giugno 2009 n.76, sono fissate dalla Tabella 1 allegata al presente decreto delegato.
2. La tassa di deposito di modelli e disegni e la tassa di rinnovazione quinquennale di modelli e disegni industriali, di cui all’articolo 105 della Legge n. 79/2005 e successive modifiche, sono fissate dalla Tabella 2 allegata al presente decreto delegato.
3. La tassa di deposito e di prima registrazione e la tassa di rinnovazione per i marchi, di cui all’articolo 105 della Legge n.79/2005 e successive modifiche, sono fissate dalla Tabella 3 allegata al presente decreto delegato.
4. La sopratassa per ritardato pagamento di cui agli articoli 33, comma 3, 54, comma 2, e 64, comma 2, della Legge n.79/2005 e successive modifiche, la tassa di reintegrazione nei diritti di cui all’articolo 89 della Legge n.79/2005 e successive modifiche, la tassa di trascrizione di cui all’articolo 93 della Legge n.79/2005 e successive modifiche, nonché la tassa di trasmissione delle pratiche internazionali sono fissate dalla Tabella n. 4 allegata al presente decreto delegato.
5. La tassa annuale di concessione per l’uso dello stemma e per la concessione di stemmi ed emblemi dei Castelli, prevista dall’articolo 17 della Legge 5 dicembre 2011 n. 190, così come modificato dall’articolo 46, comma 3, della Legge 7 agosto 2017 n.94 è fissata dalla Tabella n. 5 allegata al presente decreto delegato.
Art. 2
(Disposizioni finali)
1. E’ abrogato il Decreto Delegato 30 dicembre 2014 n.223 nonché ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto delegato.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. Gli effetti del presente decreto decorrono dall’1 gennaio 2018.

Tabelle allegate al Decreto Delegato 27 novembre 2017 n.132
TABELLA 1
Brevetti
Tassa
ammontare in €
Tassa di deposito
170,00
Tassa di esame
Non applicabile
Tassa di pubblicazione della domanda e di pubblicazione della concessione
Compresa nella tassa di deposito
Maggiorazione oltre la 20° pagina
10,00 a pagina a partire dalla 21°
Tassa di pubblicazione della traduzione delle rivendicazioni del Brevetto Europeo ai fini della protezione provvisoria (art.
100,00
Tassa di pubblicazione della traduzione del testo del
Brevetto Europeo concesso per la Repubblica di San
Marino (art. 5, comma 2, decreto – legge 22 giugno 2009 n. 76)
100,00
Maggiorazione oltre la 20° pagina
10,00 a pagina a partire dalla 21°
Tassa di ricerca sul brevetto effettuata dall’Ufficio Europeo dei Brevetti
2476,00
Tasse di rinnovo annuale del brevetto:
1° anno
Compresa nella tassa di deposito
2° anno
Compresa nella tassa di deposito
3° anno
Compresa nella tassa di deposito
4° anno
70,00
5° anno
70,00
6° anno
70,00
7° anno
70,00
8° anno
140,00
9° anno
140,00
10° anno
140,00
11° anno
140,00
12° anno
270,00
13° anno 270,00
14° anno 270,00
15° anno 270,00
16° anno 400,00
17° anno 460,00
18° anno 530,00
19° anno 600,00
20° anno 650,00
TABELLA 2
Disegni e modelli
Tassa Ammontare in €
Tassa di deposito – un solo modello 70,00
Tassa di deposito per serie di modelli fino a 20 140,00
Tassa di deposito per serie di modelli fino a 40 190,00
Tassa di deposito per serie di modelli fino a 60 270,00
Tassa di deposito per serie di modelli fino a 80 320,00
Tassa di deposito per serie di modelli fino a 100 400,00
Tassa di esame Non applicabile
Tassa di pubblicazione Compresa nella tassa di deposito
Tasse di rinnovazione quinquennale del disegno:
2° quinquennio – modello unico 140,00
2° quinquennio – serie di modelli 330,00
3° quinquennio – modello unico 270,00
3° quinquennio – serie modelli 430,00
4° quinquennio – modello unico 270,00
4° quinquennio – serie modelli 430,00
5° quinquennio – modello unico 270,00
5° quinquennio – serie modelli 430,00
TABELLA 3
Marchi
Tassa Ammontare in €
Tassa di deposito con 3 classi (marchi per merci e servizi) 200,00
Tassa di deposito con 3 classi (marchi collettivi) 300,00
Tassa per ogni classe addizionale dalla 4° in poi (marchi per 50,00 merci e servizi)
Tassa per ogni classe addizionale dalla 4° in poi (marchi 70,00 collettivi)
Tassa di ricerca Non applicabile
Tassa di esame Non applicabile
Tassa di pubblicazione Compresa nella tassa di deposito
Tasse di rinnovazione del marchio, a partire dal secondo decennio:
Tassa di rinnovazione (marchi per merci e servizi) 200,00
Tassa di rinnovazione (marchi collettivi) 300,00
Tassa di rinnovo per ogni classe addizionale dalla 4° in poi 50,00
(marchi per merci e servizi)
Tassa di rinnovo per ogni classe addizionale dalla 4° in poi 70,00
(marchi collettivi)
TABELLA 4
Sopratassa, tassa di reintegrazione nei diritti, tassa di trascrizione e tassa di trasmissione pratiche internazionali comuni a brevetti, disegni e marchi
Soprattassa per ritardato pagamento tassa di rinnovazione 25% della tassa di rinnovazione
Tassa di reintegrazione nei diritti
150,00
Tassa di trascrizione/iscrizione di licenze, ecc…
150,00
Copia autentica di documenti
50,00
Documento di priorità
50,00
Certificato di concessione/registrazione1
50,00
Tassa di trasmissione pratiche internazionali
100,00
1 In caso di certificato con allegata copia autentica dei documenti depositati, il costo del certificato va sommato al costo delle marche da bollo.
TABELLA 5
Tassa annuale di concessione per l’uso dello stemma
Tassa annuale di concessione per l’uso dello stemma
100,00
Tassa annuale di concessione per l’uso degli stemmi dei Castelli
100,00

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DECRETO DELEGATO 27 settembre 2017 n.114

10 Ottobre 2017

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 103, COMMA 4 DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 2013 N. 166 – IMPOSTA GENERALE SUI REDDITI E SUCCESSIVE MODIFICHE
Art. 1
1. L’articolo 103, comma 4 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 è così modificato:
“4. Le ritenute di cui ai commi 1, 2, 3 e 7 non si applicano qualora il percipiente sia:
a) una banca;
b) un altro soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, diverso da una banca, che percepisca il pagamento di interesse e/o provento equivalente per conto proprio;
c) un soggetto estero che, in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d’origine, svolga una o più attività equivalenti alle attività riservate di cui all’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165 che percepisca il pagamento di interesse e/o provento equivalente per conto proprio;
d) un organismo di investimento collettivo estero; per i fondi comuni d’investimento di diritto sammarinese restano ferme le esenzioni previste dalla Legge 15 gennaio 2007 n. 4.
e) un soggetto non residente fiscalmente nel territorio dello Stato, nel caso di proventi derivanti da conti correnti, depositi, certificati di deposito, pronti contro termine, obbligazioni con emittente sammarinese. In tal caso il percipiente è tenuto a dichiarare al soggetto erogante, la propria condizione di soggetto non fiscalmente residente ai fini della applicazione della suddetta esenzione.”.
Art. 2
1. L’articolo 103, comma 4, nel testo di cui all’articolo 148, comma 8, della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche è così modificato:
“4. Le ritenute di cui ai commi 1, 2, 3 e 7 non si applicano qualora il percipiente sia:
a) una banca;
b) un altro soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, diverso da una banca, che percepisca il pagamento di interesse e/o provento equivalente per conto proprio;
c) un soggetto estero che, in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d’origine, svolga una o più attività equivalenti alle attività riservate di cui all’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n. 165. Qualora il predetto soggetto estero operi per il tramite di un soggetto autorizzato di cui alla precedente lettera b), al fine di beneficiare dell’esenzione, quest’ultimo è tenuto a comunicare sotto la propria responsabilità, all’atto dell’accensione del rapporto, i dati identificativi del soggetto estero, al soggetto autorizzato che corrisponde o paga l’interesse o il provento equivalente;
d) un organismo di investimento collettivo estero; per i fondi comuni d’investimento di diritto sammarinese restano ferme le esenzioni previste dalla Legge 15 gennaio 2007 n.4.
e) un soggetto non residente fiscalmente nel territorio dello Stato, nel caso di proventi derivanti da conti correnti, depositi, certificati di deposito, pronti contro termine, obbligazioni con emittente sammarinese. In tal caso il percipiente è tenuto a dichiarare al soggetto erogante, la propria condizione di soggetto non fiscalmente residente ai fini della applicazione della suddetta esenzione.”.

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DECRETO – LEGGE 25 settembre 2017 n.113

10 Ottobre 2017

PROFILI DEFINITORI DELL’ASSEGNO E DISCIPLINA IN MATERIA DI RICHIESTA DI PAGAMENTO E PROTESTO DI ASSEGNI
IN FORMATO ELETTRONICO
Art. 1
(Tipizzazione dell’assegno)
1. Alla Legge 17 novembre 2005 n. 165 è aggiunto l’articolo 146-bis che segue:
“Art. 146-bis
(Coordinamento con il codice cambiario)
1. L’assegno bancario è un titolo di credito, esecutivo e all’ordine, contenente l’ordine incondizionato impartito da un correntista (traente) alla propria banca (trattaria) di pagare a vista a terzi o a sé stesso (beneficiario) una determinata somma di denaro, addebitando il proprio conto corrente.
2. L’assegno prepagato è un titolo di credito, esecutivo e all’ordine, contenente la promessa incondizionata di una banca, a ciò autorizzata dall’Autorità di Vigilanza della Banca Centrale, a pagare a vista una determinata somma di denaro in favore del soggetto ivi indicato come beneficiario, emesso su richiesta e previa messa a disposizione della medesima somma di denaro da parte del soggetto richiedente, anche non correntista.
3. L’assegno di traenza e quietanza è un titolo di credito esecutivo e non trasferibile, inviato dalla banca al beneficiario attestante una somma a sua disposizione, incassabile a vista dal beneficiario previa apposizione, da parte del beneficiario medesimo, di firma per traenza sul recto dell’assegno, e per quietanza sul verso del medesimo.
4. I titoli di credito di cui ai commi 1, 2 e 3 sono strumenti di pagamento in quanto pagabili unicamente a vista.”.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto-legge, i termini sotto riportati assumono i seguenti significati:
a) “Assegno”: assegni bancari, assegni prepagati, assegni traenza e quietanza tratti su o emessi da un intermediario definito alla lettera d);
b) “Emittente”: la banca o altro soggetto sammarinese abilitato all’emissione di un assegno prepagato per una somma disponibile presso il soggetto medesimo al momento dell’emissione;
c) “Immagine dell’assegno”: copia per immagine dell’assegno recto e verso su supporto informatico:
 dotata delle caratteristiche minime indicate dalle disposizioni attuative della presente normativa;
 la cui conformità è garantita dalla banca negoziatrice attraverso il rispetto delle medesime caratteristiche minime;
d) “Intermediario”: i soggetti di cui alle lettere b), e) ed f);
e) “Negoziatore”: la banca o altro soggetto sammarinese abilitato alla negoziazione di un assegno a seguito di girata per l’incasso;
f) “Trattario”: la banca o altro soggetto sammarinese presso cui è detenuto il conto di traenza dell’assegno.
Art. 3
(Ambito di applicazione)
1. La presente disciplina si applica agli intermediari che si avvalgono della facoltà di cui all’articolo 4.
2. La presente normativa può essere applicata anche ad assegni e a titoli di credito a questi assimilabili tratti su un intermediario estero e negoziati su di un intermediario, o viceversa, nel presupposto di sostanziale assimilazione della presente normativa sammarinese con quella estera, fermo restando l’obbligo in capo agli intermediari sammarinesi di rispettare le regole di accesso, eventualmente in modalità pattizia, al sistema dei pagamenti forense utilizzato per la negoziazione di assegni fra i due paesi.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto-legge possono applicarsi, in quanto compatibili, anche agli assegni presentati per il pagamento in forma cartacea quando il trattario o l’emittente coincide con il negoziatore.
Art. 4
(Presentazione in forma elettronica dell’assegno)
1. Il negoziatore può presentare l’assegno per il pagamento al trattario o all’emittente in formato elettronico nelle modalità di cui alla disciplina attuativa della presente normativa.
2. La presentazione di cui al comma 1 deve intendersi compiuta nel momento in cui il trattario o l’emittente ricevono l’immagine dell’assegno e/o le ulteriori informazioni eventualmente imposte dalla normativa secondaria.
Art. 5
(Tempi di presentazione)
1. Il negoziatore deve presentare l’assegno per il pagamento al trattario o all’emittente entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui l’assegno gli è stato girato per l’incasso.
2. Nel caso in cui la presentazione all’incasso avvenga in assenza dell’immagine dell’assegno, ma esclusivamente con le informazioni sostitutive dell’immagine menzionata come da possibile ipotesi di cui al precedente articolo 4 comma 2, il negoziatore, al fine di consentire i controlli di regolarità dell’assegno, deve trasmettere al trattario o all’emittente, previa richiesta di questi ultimi, l’immagine dell’assegno non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione.
Art. 6
(Protesto)
1. In caso di mancato pagamento di un assegno presentato per il pagamento in formato elettronico, il protesto può essere richiesto solo in via telematica.
2. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ufficiale incaricato redige il protesto esclusivamente sulla base dell’immagine dell’assegno e/o delle relative informazioni ricevute in via telematica.
3. Il portatore dell’assegno riceve stampe e/o copie in formato cartaceo degli:
 assegni presentati per il pagamento in formato elettronico;
 eventuali documenti che ne attestano il mancato pagamento.
4. Per cause di forma maggiore gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere predisposti mediante modalità diverse da quella telematica.
Art. 7
(Validità della documentazione)
1. La documentazione in formato elettronico prodotta ai sensi del presente decreto-legge e della relativa normativa attuativa per il pagamento e la conservazione dell’assegno, nonché per l’elevazione dell’eventuale protesto, è valida e rilevante a tutti gli effetti di legge.
2. Le attività inerenti la dematerializzazione di cui al comma 1 possono essere esternalizzate.
3. Restano invariate le modalità comunicative fra il pubblico ufficiale e le autorità preposte alla gestione del protesto.
Art. 8
(Responsabilità e sicurezza)
1. Gli intermediari devono adottare adeguati presidi al fine di garantire la sicurezza e la correttezza delle fasi riguardanti gli adempimenti di cui al presente decreto-legge e relativa normativa attuativa.
2. L’intermediario è responsabile per quanto previsto dal comma 1 anche nel caso in cui le relative attività vengano esternalizzate a un soggetto terzo.
Art. 9
(Riservatezza dei dati)
1. Il rispetto della presente disciplina libera gli intermediari dall’osservanza delle ulteriori disposizioni previste nella Legge 23 maggio 1995 n. 70 e successive modifiche, a protezione della riservatezza dei dati, inclusa quella di cui all’ultimo comma dell’articolo 4 della suddetta norma.
Art. 10
(Attuazione della presente disciplina)
1. Con regolamento emanato da Banca Centrale della Repubblica di San Marino potranno essere definite:
 l’attuazione effettiva della presente normativa, anche con tempi differenziati a seconda della circostanza, da un lato che l’assegno venga tratto e negoziato in San Marino oppure, dall’altro, venga tratto in San Marino e negoziato all’estero o viceversa;
 eventualmente di concerto con le autorità preposte in San Marino, la disciplina tecnico-informatica alla quale gli intermediari dovranno uniformarsi per rendere effettiva l’applicazione della presente normativa, anche nell’ipotesi in cui l’intermediario medesimo partecipi ad un sistema di pagamenti forense per il pagamento di un assegno;
 le modalità per l’ottenimento dell’autorizzazione da parte degli intermediari di cui al precedente articolo 1 circa gli assegni prepagati.
Art. 11
(Norma finale)
1. Con provvedimento della Banca Centrale è fissata la data della piena operatività del pagamento dell’assegno e della elevazione del protesto in formato elettronico.
2. Sono fatti salvi gli effetti del Decreto – Legge 12 giugno 2017 n. 60.

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DECRETO DELEGATO 6 luglio 2017 n.77 (Ratifica Decreto Delegato 9 giugno 2017 n.58)

7 Agosto 2017

MODIFICA AL DECRETO DELEGATO 24 LUGLIO 2013 N. 93 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO AGEVOLATO A SUPPORTO DELLE IMPRESE

Art.1
1. L’articolo 3, comma 2, del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 è così sostituito:
“2. Inoltre non è ammesso alcun finanziamento, in base al presente decreto delegato, agli operatori economici beneficiari di agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette ed in materia di aliquota dell’imposta sulle importazioni ai sensi del Decreto 20 luglio 2004 n. 100, sui medesimi beni o progetti già oggetto delle agevolazioni fiscali.”.
Art.2
1. Dopo l’articolo 5 del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 è aggiunto il seguente articolo:
“Art.5 – bis
(Finanziamenti per immobili di proprietà dell’Ecc.ma Camera)
1. L’operatore economico di cui all’articolo 5, commi 2, 3, 4, 5 e 6, che abbia già usufruito o stia usufruendo dei finanziamenti previsti dal presente decreto delegato, nella misura massima
concessa per il tipo di licenza intestata, per progetti di investimento volti alla realizzazione di immobili, ampliamento locali e superfici di lavoro nonché al loro ammodernamento o ristrutturazione al fine di migliorare i processi produttivi, o la sicurezza sul luogo di lavoro o la riduzione di emissioni inquinanti, qualora l’immobile oggetto dell’investimento sia di proprietà dell’Ecc.ma Camera, può avere accesso ad ulteriore credito agevolato per interventi sul medesimo immobile.
2. La richiesta deve essere effettuata ai sensi dell’articolo 6.
3. Il Comitato di Valutazione di cui al comma 1 dell’articolo 7 provvede all’istruttoria della pratica entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, provvede al suo esame e ne riferisce, per il tramite della Segreteria di Stato per l’Industria, Artigianato e Commercio, al Congresso di Stato per le deliberazioni di competenza.
4. Il Congresso di Stato, vista la domanda ed il riferimento del Comitato di Valutazione, può deliberare la concessione del credito agevolato richiesto stipulando apposita convenzione con l’operatore economico, nella quale si stabilisce l’importo massimo finanziato, la durata e le modalità esecutive dell’erogazione del finanziamento, il termine di realizzazione del progetto, le garanzie sul finanziamento ricevuto nonché ogni altra prescrizione particolare. La delibera con la quale il Congresso di Stato nega la concessione del credito agevolato deve essere debitamente motivata.
5. Qualora si verifichino in fase di realizzazione del progetto di investimento variazioni significative rispetto alle previsioni del valore e delle caratteristiche del progetto stesso il Congresso di Stato, previo esame del Comitato di Valutazione tempestivamente informato dall’operatore economico autorizzato, può deliberare la variazione della convenzione di cui al comma precedente.
6. La convenzione stipulata tra il Congresso di Stato e l’operatore economico di cui al comma 4, nonché le eventuali modifiche successive, è sottoposta all’approvazione del Consiglio Grande e Generale.
7. Il contributo in conto interessi da parte dello Stato è pari al 70% del tasso convenzionato.”.
Art.3
01. L’articolo 8, comma 1, del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 è così sostituito:
“1. I finanziamenti possono essere concessi nella forma del contratto di mutuo, del contratto di locazione finanziaria o nelle diverse forme previste dalle convenzioni finanziarie di cui al successivo comma 3. In caso di locazione finanziaria, il contributo in conto canoni, corrisposto nelle percentuali previste nel presente decreto, viene corrisposto all’operatore economico nella misura che spetterebbe per l’acquisto dei beni medesimi.”.
1. L’articolo 8, comma 2, del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 è così sostituito:
“2. Il credito agevolato può essere concesso per un massimo di cinque o dieci anni ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 ed il rimborso del prestito avviene mediante il pagamento di rate semestrali posticipate costanti comprensive della quota di interessi a carico del beneficiario, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno; la prima rata scade alla fine del primo semestre successivo a quello in cui è avvenuta l’erogazione della prima parte del prestito. Le convenzioni finanziarie di cui al comma 3 possono prevedere differenti modalità e frequenza di rimborso e non può venir prevista frequenza inferiore a n.1 rata ogni dodici mesi.”.
Art.4
1. L’articolo 9, comma 2, del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 è così sostituito:
“2. L’Istituto di Credito convenzionato, disposto ad erogare i prestiti agevolati, in relazione alla specifica domanda di finanziamento, produce il relativo piano di rimborso del finanziamento e lo trasmette al Comitato di Valutazione indicando le garanzie di cui all’articolo 14.”.
Art.5
1. Dopo l’articolo 10 del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 è aggiunto il seguente articolo:
“Art.10 – bis
(Subingresso nel finanziamento)
1. E’ consentito il subingresso nel finanziamento, in tutto oppure in parte, di un altro Istituto di Credito convenzionato, il quale subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito.
2. Il subingresso di cui al comma 1 comporta il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento, nonché dei relativi crediti, alle condizioni stipulate tra il beneficiario e l’Istituto di Credito intermediario. Il subingresso deve essere annotato nei pubblici registri con le modalità previste dalla normativa vigente.
3. L’istituto di Credito cedente ed il subentrante restano obbligati nei confronti dell’erario ai sensi dell’art. 11, comma 4, ciascuno per la quota di interessi erogata per il periodo nel quale era parte del contratto di finanziamento, salvo diverso accordo tra gli stessi Istituti di Credito.
4. L’accordo di subingresso deve essere comunicato al Comitato di Valutazione entro trenta giorni dalla stipula.”.
Art.6
1. Dopo l’articolo 10 – bis del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 è aggiunto il seguente articolo:
“Art.10 – ter
(Cessione dei crediti derivanti dal finanziamento)
1. In caso di cessione del credito e delle garanzie che lo assistono ad un soggetto non convenzionato, dopo l’integrale erogazione del finanziamento, il contributo in conto interessi continua a essere erogato al beneficiario del finanziamento per il tramite dell’Istituto di Credito cedente, o da altro Istituto di Credito da questi designato.
2. L’Istituto di Credito cedente resta obbligato nei confronti dell’Erario per l’eventuale restituzione del contributo ai sensi dell’art. 11, comma 4, ivi comprese le quote di contributo erogate dopo la cessione del credito.
2-bis. La cessione di cui al presente articolo deve essere comunicata al Comitato di Valutazione entro trenta giorni dalla stipula.”.
Art.7
1. L’articolo 11 del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 è così sostituito:
“Art.11
(Decadenza dei benefici)
1. Decadono dai benefici del presente decreto delegato e sono tenute alla restituzione, entro centottanta giorni dalla dichiarazione di decadenza da parte del Comitato di Valutazione, del
contributo in conti interessi erogato dallo Stato in relazione al finanziamento accordato sino alla data di decadenza in proporzione alla durata del finanziamento rispetto al periodo di fruizione del contributo pubblico e secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo:
a) le imprese che non hanno avviato o completato i progetti oggetto del finanziamento entro i termini stabiliti;
b) le imprese che non hanno rispettato in tutto o in parte i requisiti occupazionali previsti che per gli immobili si intendono riferiti al numero minimo che consente l’accesso al mutuo;
c) le imprese che non hanno comunicato tempestivamente al Comitato di Valutazione variazioni significative del progetto rispetto alle previsioni;
d) le imprese che successivamente all’approvazione della domanda si trovano in una delle cause di inammissibilità di cui all’articolo 4 ad esclusione dell’ultima condizione inerente le azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria ai sensi della Legge n.70/2004 e successive modifiche;
e) le imprese che danno luogo alla cessione dei beni oggetto degli investimenti di cui i progetti ammessi al finanziamento in violazione delle disposizioni;
f) le imprese che non rispettano le condizioni previste nel contratto di finanziamento per il rimborso delle somme finanziate per dodici mesi rispetto al piano di rimborso concordato;
g) le imprese che non forniscono, in base alle richieste del Comitato di Valutazione o dell’Ufficio Industria Artigianato e Commercio, i documenti e/o le informazioni necessarie a verificare la permanenza dei requisiti e l’insussistenza di cause di decadenza successivamente all’erogazione del finanziamento;
h) nel caso indicato all’articolo 9, comma 3.
2. Il Presidente del Comitato di Valutazione o in assenza il Vicepresidente, a tutela dell’interesse pubblico, informando i componenti del Comitato, provvede alla revoca di cui al presente articolo all’atto dell’accertamento dell’inadempimento.
3. L’importo di cui al comma 1 del presente articolo, si determina rapportando l’importo del valore totale dei contributi semestrali erogati, al periodo di durata del mutuo fino alla revoca e la durata stabilita del mutuo stesso.
4. L’Istituto di Credito erogante o la società concedente i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria nei termini di cui al comma 1 sono tenuti a rifondere all’Erario la quota di interessi passivi pagata dall’Erario stesso. La decadenza dai benefici di cui al comma 1 e la conseguente rifusione della quota di interessi passivi dovuta all’Erario non determinano di per sé la decadenza del finanziamento, che è eventualmente dichiarata dall’istituto di Credito, in conformità alle disposizioni di legge e al contratto stipulato.”.
Art.8
1. L’articolo 14 del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 è così sostituito:
“Art.14
(Garanzie)
1. I finanziamenti concessi in forza del presente decreto delegato, i relativi interessi e gli altri accessori, ivi compresi gli oneri ed i costi sostenuti a copertura dei rischi finanziari, sono assistiti da privilegio in favore dell’Istituto di Credito erogatore sui beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento agevolato. In alcun modo i beni oggetto del finanziamento di cui all’articolo 5-bis del presente decreto possono costituire garanzia. L’entità delle garanzie deve essere tale da coprire oltre all’ammontare del prestito, l’ammontare complessivo degli interessi a carico dello Stato. Nel caso in cui il finanziamento avvenga in conto canoni come previsto al comma 1 dell’articolo 8, il
richiedente deve depositare presso la società, con la quale stipulerà il contratto di locazione finanziaria, le necessarie garanzie atte a coprire l’ammontare complessivo del contributo conto canoni a carico dello Stato, la quale ne darà comunicazione al Comitato di Valutazione ai sensi dell’articolo 9 del presente decreto ed in tale atto la società concedente i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria si impegna al rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto.
2. Il privilegio deve constare di apposita iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari o del Tribunale se trattasi di beni mobili.
3. Il credito nascente dai finanziamenti di cui al presente decreto delegato viene soddisfatto col valore dei beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento, in preferenza di ogni altro creditore privilegiato, ipotecario e pignoratizio ai sensi degli articoli 25 e 26 della Legge Ipotecaria 16 marzo 1854.
4. Il privilegio di cui al primo comma può essere sostituito o integrato da fideiussioni bancarie, polizze fideiussorie o altre forme di garanzia all’uopo concordate con l’istituto di credito. Possono essere altresì erogati finanziamenti in assenza di garanzie, ma in tal caso l’istituto di credito è tenuto alla restituzione delle somme di cui al comma 6 del presente articolo qualora sia deliberata la decadenza di cui all’articolo 11 del presente decreto delegato.
5. L’iscrizione del privilegio o la costituzione di altre forme di garanzia, avviene a cura dell’istituto di credito erogatore, il quale ne trasmette certificazione al Comitato di Valutazione, con onere a carico dell’impresa beneficiaria.
6. Nel caso il debito relativo al finanziamento sia stato estinto, le garanzie di cui al presente articolo decadono dopo sessanta giorni correnti previa cancellazione presso l’organismo preposto da parte dell’istituto di credito. La stessa procedura si applica per le garanzie rilasciate nei contratti di locazione finanziaria quando questi siano estinti.”.
Art.8-bis
(Decorrenza norme introdotte con la ratifica)
1. Le nuove norme introdotte con il presente decreto hanno efficacia a partire dall’entrata in vigore del Decreto originario n.58 del 9 giugno 2017.

Doing business in San Marino

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