DECRETO – LEGGE 11 luglio 2017 n.82

7 Agosto 2017

INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E SOSTENIBILITÀ ALL’OCCUPAZIONE, E DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE ANTICIPATO

Art. 1
(Indennità di disoccupazione: disposizioni straordinarie)
1. Le prestazioni di cui all’articolo 23, comma 2, della Legge 31 marzo 2010 n. 73 sono prorogabili per tutti i cittadini sammarinesi, i residenti o titolari di permesso di soggiorno ordinario che abbiano già beneficiato dell’indennità economica speciale, i quali si trovino involontariamente disoccupati e che matureranno i requisiti per l’accesso al trattamento previdenziale entro il termine del periodo massimo di legge per fruire degli ammortizzatori sociali o al più nel semestre successivo alla scadenza di tale termine, nelle modalità di cui all’articolo 2 e nei termini di cui al comma 4.
2. L’indennità di disoccupazione di cui al comma 1 è erogata per un periodo massimo di nove mesi e calcolata secondo la percentuale prevista all’articolo 23, comma 1, lettera b), ultimo
capoverso della Legge n. 73/2010, per coloro che abbiano svolto attività negli ultimi due anni precedenti il licenziamento, da oltre 12 mesi a 24 mesi pari almeno a 243 giorni di contribuzione validi agli effetti pensionistici.
3. L’indennità di disoccupazione di cui al comma 1 è erogata per un periodo massimo di sei mesi e calcolata secondo la percentuale prevista all’articolo 23, comma 1, lettera a) della Legge n. 73/2010, per coloro che abbiano svolto attività, negli ultimi due anni precedenti il licenziamento, da oltre 6 mesi a 12 mesi pari almeno a 121 giorni di contribuzione validi agli effetti pensionistici.
4. Hanno diritto di accesso all’indennità di cui al comma 1 i lavoratori che soddisfano i seguenti requisiti:
a) essere soggetti ad accordo di mobilità sottoscritto a partire dall’1 luglio 2017 ed entro il 30 giugno 2018;
b) aver maturato il diritto alla pensione di anzianità ordinaria o di vecchiaia ordinaria al termine del periodo di erogazione della superiore indennità di disoccupazione straordinaria o al più nel semestre successivo;
c) aver compiuto, in riferimento alla pensione di anzianità ordinaria, almeno 56 anni e 9 mesi per i soggetti di cui al comma 2, o 57 anni per i soggetti di cui al comma 3, al tempo della sottoscrizione dell’accordo di mobilità.
d) aver compiuto, in riferimento alla pensione di vecchiaia ordinaria, almeno 62 anni e 3 mesi per i soggetti di cui al comma 2, o 62 anni e 6 mesi, per i soggetti di cui al comma 3, al tempo della sottoscrizione dell’accordo di mobilità.
Art. 2
(Profili applicativi)
1. Il lavoratore che al tempo dell’accordo di mobilità esprime la volontà di accedere alla pensione di anzianità ordinaria o di vecchiaia ordinaria prevista dalle norme vigenti nel corso o al termine del periodo per cui ha diritto agli ammortizzatori sociali o al più nel semestre successivo alla scadenza di tale termine e che non revochi tale volontà entro i 15 giorni successivi alla stipula dell’accordo, rinuncia alla possibilità di essere riavviato al lavoro e accede all’indennità di disoccupazione straordinaria di cui all’articolo 1.
2. La volontà espressa come sopra obbliga il lavoratore a presentare la domanda di pensione all’ufficio competente entro il 30 giugno 2018 che ne trasmette copia, ai fini del diritto all’erogazione dell’indennità di disoccupazione straordinaria di cui all’articolo 1 con gli effetti di cui al presente decreto – legge, all’ufficio a ciò deputato.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2, il lavoratore è posto in pensione d’ufficio al termine dell’erogazione degli ammortizzatori sociali o al più entro il semestre successivo ai sensi dell’articolo 1, comma 1.
4. In deroga al comma 3, il lavoratore è posto in pensione d’ufficio durante il periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali qualora maturi i seguenti requisiti per l’accesso al trattamento: 60 anni di età e almeno 40 anni di contribuzione, ovvero 65 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione e, a decorrere dal primo gennaio 2019, 65 anni e sei mesi di età e almeno 20 anni di contribuzione; conseguentemente non ha più diritto a percepire gli ammortizzatori sociali di legge di cui stia beneficiando al tempo del pensionamento. Resta salvo, in ogni caso, il diritto del lavoratore di richiedere l’accesso al trattamento pensionistico, anche prima della maturazione dei superiori requisiti anagrafici e contributivi, qualora questi venga a soddisfare, durante il periodo di erogazione degli ammortizzatori sociali, i requisiti minimi per il diritto alla prestazione previdenziale di cui alla normativa vigente.
5. In ogni caso, il lavoratore durante il periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali di legge e, successivamente, decorso il termine per il diritto all’indennità di disoccupazione straordinaria non può essere più riavviato al lavoro.
6. Dal momento di accoglimento della domanda di pensione di cui al comma 2, l’ufficio competente lo comunica all’Ufficio del Lavoro che procede alla cancellazione dalle liste di avviamento al lavoro e l’iscrizione in un elenco separato ai fini e per gli effetti di cui al comma 5.
Art. 3
(Accesso al trattamento previdenziale per anzianità anticipato)
1. Il presente articolo disciplina le norme per l’accesso al diritto al pensionamento in deroga alle disposizioni di cui alle Leggi 11 febbraio 1983 n.15, 8 novembre 2005 n. 157, 5 ottobre 2011 n. 158 ed all’articolo 51 della Legge 21 dicembre 2012 n.150 per i soggetti di cui all’articolo 1 che non siano stati, nell’anno precedente al termine dell’erogazione degli ammortizzatori sociali, titolari di un reddito complessivo, al netto delle detrazioni previste dalla legislazione vigente, di alcuna natura o provenienza di importo superiore a euro 12.000,00 (dodicimila/00) annui, oppure qualora il nucleo familiare di fatto dell’avente diritto sia composto da almeno due persone, il reddito pro-capite non deve superare l’importo annuo di euro 9.000,00 (novemila/00) al netto degli abbattimenti e delle passività dedotte analiticamente come previsto dalla legislazione vigente, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 151 comma 5, della Legge 16 dicembre 2013 n. 166. Dal reddito determinato a norma del presente articolo, non sono deducibili le passività di cui all’articolo 14, comma 1, alla lettera a) della Legge 16 dicembre 2013 n.166 (Smac Card).
2. Per accedere all’erogazione del trattamento previdenziale anticipato devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
a) avere compiuto i 59 anni e sei mesi di età al termine dell’erogazione di tutti gli ammortizzatori sociali di legge, inclusa l’indennità di cui all’articolo 1, e almeno 40 anni di contribuzione, ovvero, in alternativa, almeno 35 anni di contribuzione. In tale ultimo caso vengono applicati i disincentivi di cui all’articolo 7 della Legge n. 157/2005 così come modificato dall’articolo 9 della Legge 18 marzo 2008 n. 47;
b) essere in possesso della cittadinanza sammarinese, della residenza nella Repubblica di San Marino o titolari di permesso di soggiorno ordinario.
3. Ai fini del calcolo della contribuzione di cui al comma 2, lettera a), sono cumulabili, a quelli sammarinesi, i periodi contributivi maturati nei sistemi previdenziali di Paesi con i quali la Repubblica di San Marino ha stipulato convenzioni o accordi in materia, ove sia prevista la totalizzazione degli stessi.
Art. 4
(Pensione ordinaria di vecchiaia anticipata)
1. In deroga ai disposti di cui all’articolo 6, comma 4, della Legge n. 157/2005 ed in presenza dei requisiti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, ad esclusione della lettera a), è previsto l’accesso alla Pensione ordinaria di vecchiaia anticipata qualora siano presenti i seguenti ulteriori requisiti:
a) 65 anni di età, e dal primo gennaio 2019, 65 anni e sei mesi di età, al termine dell’erogazione di tutti gli ammortizzatori sociali di legge inclusa l’indennità di cui all’articolo 1;
b) almeno 20 anni di contribuzione.
2. Ai fini della maturazione del requisito di cui al comma 1, lettera b), sono cumulabili, a quelli sammarinesi, i periodi contributivi maturati nei sistemi previdenziali di Paesi con i quali la Repubblica di San Marino ha stipulato convenzioni o accordi in materia, ove sia prevista la totalizzazione degli stessi.
Art. 5
(Domanda del trattamento previdenziale per anzianità anticipato e della pensione ordinaria di vecchiaia anticipata)
1. Per accedere al trattamento previdenziale anticipato e alla pensione ordinaria di vecchiaia anticipata, il lavoratore, al tempo dell’accordo di mobilità, è tenuto ad esprimere la volontà di accedervi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2.
2. I documenti necessari per la presentazione della domanda sono:
a) certificato di nascita – certificato di residenza – stato di famiglia;
b) copia dell’ultima busta paga percepita prima dell’accordo di mobilità.
3. I certificati di cui alla lettera a) del comma 2 possono essere sostituiti da autocertificazione di cui alla Legge 5 ottobre 2011 n. 159, da effettuarsi presso l’Ufficio Prestazioni Economiche dell’ISS. Per la documentazione di cui alla lettera b) del comma 2 l’ufficio ricevente accederà direttamente alle banche dati in possesso del settore pubblico allargato.
Art. 6
(Misure del trattamento previdenziale di anzianità anticipato)
1. L’importo del trattamento previdenziale anticipato viene calcolato sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, della Legge n. 157/2005 ed all’articolo 17 della Legge n. 158/2011 e ridotto di una quota pari al 10% da destinare alla Cassa Ammortizzatori Sociali.
2. La pensione viene erogata per l’ammontare calcolato sulla base delle disposizioni previste dal comma 1, fino al compimento dell’età prevista per la pensione di anzianità. Dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile, la pensione, se più favorevole, verrà erogata nella misura stabilita dal calcolo effettuato sulla base dell’articolo 3, comma 3, della Legge n. 157/2005, così come modificato dall’articolo 17, comma 1, della Legge n. 158/2011. Dalla stessa data non viene più applicata la riduzione di cui al comma 1.
3. Viene fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 della Legge n.157/2005 e successive modifiche.
Art. 7
(Misura della pensione ordinaria di vecchiaia anticipata)
1. L’importo della pensione ordinaria vecchiaia anticipata è calcolato sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, della Legge n. 157/2005 ed all’articolo 17 della Legge n. 158/2011 e ridotto di una quota pari al 10% da destinare alla Cassa Ammortizzatori Sociali.
2. La pensione è erogata, per l’ammontare calcolato sulla base delle disposizioni previste dal comma che precede, fino al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. Dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile la pensione, se più favorevole, viene erogata nella misura stabilita dal calcolo effettuato sulla base dell’articolo 3, comma 3, della Legge n. 157/2005, così come modificato dall’articolo 17, comma 1, della Legge n. 158/2011. Dalla stessa data non verrà più applicata la riduzione di cui al comma 1.
3. Viene fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 della Legge n.157/2005 e successive modifiche.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 11 luglio 2017/1716 d.F.R

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Decreto Delegato 9 giugno 2017 nr 58

10 Luglio 2017

Modifica al Decreto Delegato 24 Luglio 2013/93 – Disposizioni in materia di credito agevolato a supporto delle imprese

Si allega di seguito il testo completo.

Decreto Delegato 58/2017

 

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Decreto Legge nr 60 del 13/06/2017

10 Luglio 2017

Profili definitori dell’assegno e disciplina in materia di richiesta di pagamento e protesto di assegni in formato elettronico

Si allega di seguito il testo completo.

Decreto Legge 60/2017

 

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Circolare Ufficio del Lavoro nr 38 Dir. Disp./2017

10 Luglio 2017

Nuova classificazione mansioni lavorative e nuovo strumento di selezione del personale iscritto alle liste di avviamento al lavoro.

Si avvisa che dal prossimo 17 luglio entrerà in funzione il Repertorio delle Professioni e dal 24 luglio sarà disponibile il nuovo sistema di selezione dei candidati tramite l’applicativo “LABOR” del Portale PA. Si allega di seguito il testo completo.

Circolare nr 38 Dir. Disp/2017

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

DECRETO DELEGATO 26 maggio 2017 n.54 MODIFICHE ALLA LEGGE 29 LUGLIO 2014 N.125 – Legge di riforma in materia di Aviazione Civile e successive modifiche

8 Giugno 2017

Art. 1
Articolo soppresso
Art. 2
1. Il comma 4 bis dell’articolo 38 della Legge 29 luglio 2014 n.125 introdotto dall’articolo 12 del Decreto Delegato 13 ottobre 2015 n.153 è sostituito dal seguente:
“4 bis. Il titolo di proprietà per ottenere l’immatricolazione di aeromobili è costituito da:
a) gli atti previsti dalla Legge 29 ottobre 1981 n.87;
b) scrittura privata autenticata dal Direttore Generale dell’Autorità;
c) copia autentica del titolo in base al quale l’aeromobile è stato precedentemente immatricolato nel registro aeronautico di provenienza se il soggetto richiedente l’immatricolazione risulta esser l’ultimo proprietario registrato in base al certificato di cancellazione rilasciato da tale registro;
d) copia semplice del titolo indicato al punto c) unitamente ad apposita dichiarazione autenticata del proprietario attestante la validità del titolo stesso.
I punti a) e b) costituiscono anche titolo per ottenere la registrazione, modifica e cancellazione di diritti reali di garanzia o contratti di locazione finanziaria.”.
Art. 3
1. Il punto 4), lettera c), comma 3, dell’articolo 38 della Legge 29 luglio 2014 n.125 è sostituito dal seguente:
“4) una società o trust di diritto sammarinese.”.
Art. 4
1. Dopo l’articolo 38 della Legge 29 luglio 2014 n.125 e successive modifiche è inserito in seguente articolo 38-bis:
“Art. 38-bis
(Operatore di aeromobili)
1. E’ operatore, o esercente, colui che assume l’esercizio dell’aeromobile ed è tenuto all’equipaggiamento e approvvigionamento dello stesso. L’operatore ha altresì il potere di nominare e revocare il comandante ovvero di fissarne i poteri nei limiti imposti dalle norme vigenti.
2. Il proprietario di aeromobile, ovvero il conduttore nei casi di contratti di locazione finanziaria, è operatore dello stesso salvo diversa indicazione da fornirsi nelle forme previste dall’Autorità.
3. L’operatore è responsabile della gestione dell’aeromobile, dei fatti dell’equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante dell’aeromobile. Tuttavia, l’operatore non risponde dell’adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e soccorso e degli altri obblighi relativi alla spedizione o che le norme impongono al comandante quale capo della spedizione.
4. Il proprietario di aeromobile, il concedente in forza di contratto di locazione finanziaria, il locatore in forza di contratto di dry lease ed il soggetto finanziatore dell’aeromobile non sono responsabili per l’esercizio dell’aeromobile, salvo il caso in cui hanno posto in essere qualunque attività connessa a tale esercizio.
5. L’operatore risponde solidalmente con chi fa uso dell’aeromobile senza il suo consenso quando non abbia posto in essere la dovuta diligenza per evitare tale uso.”.
Art. 5
1. Dopo l’articolo 38-bis della Legge 29 luglio 2014 n.125 e successive modifiche è inserito il seguente articolo 38-ter:
“Art.38-ter
(Legge dello Stato di immatricolazione dell’aeromobile)
1. La proprietà e gli altri diritti reali di garanzia sugli aeromobili, le forme di pubblicità degli atti di costituzione, trasmissione ed estinzione di tali diritti sono regolati dalla legge dello Stato di immatricolazione dell’aeromobile, fatta salva l’applicazione della Convenzione di Cape Town del 16 novembre 2001 relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e relativo Protocollo Aeronautico.
Art. 6
1. Il comma 3 dell’articolo 40 della Legge 29 luglio 2014 n.125 e successive modifiche è sostituito dal seguente:
“3. L’iscrizione dei diritti reali di garanzia mantiene i suoi effetti pubblicitari fino ad avvenuta cancellazione dell’iscrizione stessa nei casi e nelle forme previste dalla legge.”.
Art. 7
1. Il comma 4 dell’articolo 59 della Legge 29 luglio 2014 n.125 e successive modifiche è sostituito dal seguente:
“4. Nei casi di cui ai punti a), b), d), e), f) e q) si applica altresì la revoca della licenza di volo. Nei casi di cui ai punti l) ed o) si applica la sospensione della licenza da uno a sei mesi. L’operatore dell’aeromobile è solidalmente responsabile con il comandante per tutte le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate nei confronti di quest’ultimo ai sensi del presente comma.”.
Art. 8
1. Dopo il comma 9, dell’articolo 59, della Legge 29 luglio 2014 n.125 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma 9-bis:
“9-bis. Fino all’avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi della presente Legge, il Direttore Generale ha il potere di:
a) rifiutare il rinnovo di certificati di aeronavigabilità richiesto dall’operatore sanzionato per qualunque aeromobile appartenente alla flotta aerea da quest’ultimo operata;
b) rifiutare il rilascio di licenze di pilotaggio o convalide di licenze di pilotaggio nei confronti del comandante di aeromobile sanzionato;
c) rifiutare il compimento di qualsiasi altro atto richiesto dall’operatore sanzionato ed inerente l’operatore stesso, la flotta aerea da quest’ultimo operata ed il personale tecnico e di volo alle sue dipendenze.
d) ordinare il divieto di utilizzo degli aeromobili appartenenti alla flotta aerea operata dall’operatore sanzionato.
Tali poteri possono essere esercitati anche cumulativamente.”.
Art. 9
Articolo soppresso

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

DECRETO DELEGATO 26 maggio 2017 n.55-Norme per l’aggiornamento e la semplificazione delle imposte di registro

8 Giugno 2017

Art. 1
(Registrazione in Caso D’uso o a Termine Fisso)
1. Le scritture private portanti atti o contratti per i quali le norme vigenti prevedano l’imposta fissa di registro nella misura minima, non sono soggetti a registrazione a termine fisso ma sono da sottoporre a registrazione qualora se ne voglia far uso nell’amministrazione pubblica o in giudizio.
2. L’imposta giudiziale, di cui all’articolo 1 della Legge 25 luglio 2003 n.99 e successive modifiche, non assorbe le imposte di bollo e di registro dovute sugli atti e contratti di cui si faccia uso in giudizio ma assorbe le imposte di bollo e di registro per i documenti, per il fascicolo e per i provvedimenti giudiziali nelle cause civili, nonché l’imposta di bollo sulle copie degli atti e contratti che siano stati registrati o comunque abbiano assolto le imposte in modo virtuale.
3. Gli atti pubblici o autenticati da Notaio, qualora non siano espressamente esentati dalla registrazione, sono obbligatoriamente da registrare a termine fisso a prescindere dal loro contenuto e dall’imposta per essi prevista.
Art. 2
(Modifica della Tabella delle Imposte di Registro)
1. Nel N. 29 della vigente Tabella sulle Imposte di Registro è aggiunto il seguente paragrafo:
“VIII – Finanziamento Soci 0,20%”.
2. Il punto 12 del N. 1 della citata Tabella, è modificato come segue:
“12) di beni sub 3 e 4, a titolo di contratto estimatorio euro 70,00”.
3. In applicazione della deroga prevista dall’articolo 5 del decreto 17 giugno 2004 n. 80, e con riferimento al N. 18 della vigente Tabella sulle Imposte di Registro, i contratti di comodato o di concessione in uso gratuito di beni materiali o immateriali stipulato fra coniugi o fra soggetti di cui almeno uno sia vincolato ad una delle controparti da parentela di primo grado, soggiace all’imposta di registro di euro. 70,00. Tali contratti, ancorchè dichiarati rinnovabili, non sono iscritti nel Registro di cui all’articolo 18 del Regolamento per l’Applicazione della Legge sulle Imposte di Registro (allegato alla Legge n.85/1981).
3 bis. Nel confermare la ratio del II paragrafo del N.28 della citata Tabella, alla divisione di beni ricevuti dai figli a titolo di eredità e/o di legato nella successione del genitore, è applicata l’imposta di registro fissa anche in caso di conguaglio e a prescindere dal numero dei condividenti e l’imposta di trascrizione è applicata nella misura minima. La stessa imposizione si applica alla divisione a cui partecipi il coniuge superstite e, pertanto, il paragrafo II del N.28 della citata Tabella è modificato come segue:
“II – dei beni ereditari tra figli e coniuge superstite euro 100,00”.
Art. 3
(Imposte sugli atti inerenti l’affidamento fiduciario)
1. Il contratto di affidamento fiduciario, e gli eventuali ulteriori atti di trasferimento al patrimonio affidato, sono assoggettati all’imposta di registro fissa nella misura di euro 70,00 e alle imposte di bollo, trascrizione e voltura nella misura ordinaria.
2. Gli atti con cui sono trasferiti ai beneficiari i beni facenti parte del patrimonio affidato sono assoggettati alle imposte previste per i trasferimenti a titolo oneroso. A tali atti si applicano le imposte previste per gli atti a titolo gratuito qualora affidante e beneficiario siano legati da rapporto di parentela in linea retta entro il secondo grado.
3. Ricorrendo le ipotesi previste al comma III° e IV° dell’articolo 5 della Legge n.43/2010, gli atti di trasferimento a favore dell’affidante dei beni già oggetto del patrimonio affidato sono assoggettati all’imposta di registro fissa nella misura di euro 70,00 e alle imposte di bollo, trascrizione e voltura nella misura ordinaria.
Art. 4
(Contratti bancari)
1. I contratti stipulati per scrittura privata con soggetti autorizzati ai sensi della Legge n.165/2005, portanti i negozi di cui ai punti 8, 8 bis, 9, 11, 12, 13 e 17 della Tabella delle Imposte di Registro,
a) sono esenti da registrazione se di ammontare non superiore a euro 5.000,00;
b) sono soggetti a registrazione in caso d’uso se di ammontare compreso tra euro 5.001,00 ed euro 20.0000,00;
c) sono soggetti a registrazione a termine fisso se di ammontare superiore a euro 20.000,00.
2. Sono esenti da registrazione le scritture private portanti contratti di deposito, contratti di apertura di conto corrente senza fido, contratti di noleggio delle cassette di sicurezza, contratti di
assicurazione, contratti per servizi bancari e finanziari alla clientela, nonché gli atti e contratti tra istituto bancario/finanziario e cliente aventi per oggetto strumenti finanziari.
3. In applicazione delle norme generali di cui alla Legge n.85/1981, gli atti e contratti, comunque stipulati, portanti i negozi di cui al presente articolo, scontano le imposte proporzionali per essi previste anche qualora siano allegati o enunciati in contratti, dichiarazione e atti di cui si faccia uso in giudizio o che siano sottoposti a registrazione ai sensi delle norme vigenti.
4. L’imposta ipotecaria per gli annotamenti di subingresso di cui al punto 8 della Tabella “C” allegata al Decreto Delegato n.8/2010, è parificata a quella prevista per gli altri annotamenti e pertanto tale punto 8 è modificato come segue:
“8. Annotamenti di subingresso euro 70,00
5. Le imposte sono corrisposte dall’esibitore il quale ha diritto di rivalersi sul soggetto obbligato ai sensi delle norme sulle Imposte di Registro.
5 bis. Le scritture private portanti i negozi di cui al presente articolo da sottoporre a registrazione a termine fisso, qualora siano stipulate in data anteriore a quella del presente decreto e siano portate alla registrazione nel periodo intercorrente dal 1° giugno al 30 novembre 2017, sono assoggettate alla penale di ritardata registrazione di cui all’articolo 58 della Legge n.85/1981 nella misura ridotta pari al 10% dell’imposta con un importo minimo di euro 10,00.
Art. 5
(Provvedimenti giudiziali e formalità)
1. Sono esenti dalla formalità della registrazione i provvedimenti giudiziali emessi nelle cause civili nonché gli atti del cancelliere e degli ufficiali giudiziari.
2. I provvedimenti ed atti di cui al comma che precede sono assoggettati alla registrazione qualora per essi la parte interessata richieda eseguirsi le formalità nei pubblici registri immobiliari. Allo scopo, gli atti e provvedimenti sono sottoposti alla registrazione senza necessità di presentazione dell’originale, con il deposito delle copie dichiarate conformi dal Cancelliere in numero sufficiente alla esecuzione delle formalità per la pubblicità immobiliare.
2 bis. Fino alla revisione delle pertinenti norme, il Conservatore dei Registri Immobiliari è autorizzato ad iscrivere ipoteca giudiziale sulla base di sentenza o di altro titolo previsto dall’articolo 37 della Legge Ipotecaria 16 marzo 1854, portante condanna anche non definitiva al pagamento di somma e per l’importo ivi risultante.
3. I provvedimenti ed atti di cui ai precedenti commi assolvono le normali imposte di bollo, registro, trascrizione, ipotecarie e catastali al momento della presentazione per l’esecuzione delle formalità. Le imposte sono dovute nella misura per essi prevista, anche qualora siano allegati ad atti presentati alla registrazione.
4. Per le formalità da eseguirsi negli altri pubblici registri non è necessaria la registrazione dell’atto o provvedimento presso l’Ufficio del Registro e Conservatoria.
4 bis. Per quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente articolo sono applicate anche ai provvedimenti giudiziali emessi nelle giurisdizioni diverse da quella civile.
4 ter. Il repertorio dei Cancellieri non è soggetto alla vidimazione annuale.
5. Sono abrogati il comma 3 dell’articolo 52 della Legge n.174/2013 e il comma 2 dell’articolo 15 della Legge n.87/1981.
Art. 6
(Rinuncia all’eredità)
1. La rinuncia all’eredità è ricevuta esclusivamente da Notaio e pertanto la lettera c) dell’articolo 3 della Legge n.87/1981 è modificata come segue: “c) gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti di qualunque specie che riflettono beni immobili ivi compresi gli atti di rinuncia all’eredità”.
2. E’ abrogato il punto 4) dell’articolo 54 della Legge n.85/1981.
Art. 7
(Coordinamento delle norme di registro con la legge notarile)
1. Alla fine dell’articolo 4 del Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n. 20 sono aggiunti i seguenti commi:
“5 bis. Il Notaio conserva, almeno fino alla vidimazione del Repertorio, copia degli atti autenticati e non soggetti a registrazione, al fine dei controlli sul Repertorio degli atti tra vivi.
5 ter. L’Ufficio del Registro e Conservatoria non è responsabile del mancato pagamento delle imposte che sarebbero dovute sugli atti annotati nel Repertorio Notarile degli Atti tra vivi, fatta salva l’applicazione delle penali previste dal Decreto Delegato n.20/2016 e le eventuali segnalazioni all’Ordine degli Avvocati e Notai.”.
Art. 7-bis
(Intestazioni e trasferimenti a favore del coniuge ed ex coniuge)
1. E’ assoggettato all’imposta di registro fissa nella misura di euro 100,00 l’atto, in data successiva al 1° giugno 2017, con cui i coniugi non separati dispongono:
a) che siano intestati ad entrambi i diritti reali su beni immobili già intestati ad uno solo dei coniugi mentre vigeva la comunione legale dei beni;
b) che siano trasferiti al coniuge diritti reali su immobili già intestati all’altro coniuge mentre vigeva il regime patrimoniale di separazione dei beni, qualora il trasferimento di tali diritti costituisca, per dichiarazione in atto, dazione a corrispettivo dell’apporto economico del coniuge non intestato, all’acquisto, costruzione o ristrutturazione degli immobili stessi.
2. E’ assoggettato all’imposta di registro nella misura fissa di euro 100,00 l’atto, in data successiva al 1° giugno 2017, con cui si assegnano tra i coniugi separati o divorziati beni immobili e diritti reali immobiliari o altri diritti, a seguito e secondo quanto stabilito in sede di separazione coniugale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Le imposte di bollo, trascrizione e voltura sono dovute per intero. L’imposta di trascrizione è applicata nella misura minima sugli atti di cui alla lettera a) del primo comma.
4. Le stesse imposte di cui ai commi che precedono sono dovute per il trasferimento di contratti, beni e diritti diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2.
5. Le superiori norme si applicano anche ai casi in cui l’acquisto da parte del coniuge già intestato avesse goduto dei “benefici prima casa” previsti al N.1 bis delle Tariffe delle imposte di registro. I predetti “benefici prima casa” si continuano ad applicare qualora, nel caso del comma 2, l’assegnazione sia fatta esclusivamente al coniuge separato o divorziato non intestato, in possesso dei requisiti richiesti dal citato N.1 bis.
Art. 7-ter
(Riduzione di penale)
1. Il comma 3 bis dell’articolo 8 del Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n.20, articolo con il quale è stato modificato l’articolo 57 della Legge n.73/2014, è così sostituito:
“3 bis. Le penali per la violazione di cui al comma 3 sono ridotte della metà per il ritardo alla presentazione delle scritture autenticate soggette ad imposta di registro fissa nella misura minima.”.
Art. 8
(Aggiornamento degli atti esenti da registrazione – articolo 74 Legge n.85/1981)
1. L’articolo 74 della Legge n.85/1981 è modificato come segue:
Sono esenti dalla registrazione, ancorchè autenticati:
1) gli atti emanati dalla Pubblica Amministrazione quando non siano specialmente designati nell’annessa tariffa;
2) i mandati di pagamento sulla Tesoreria di Stato;
3) gli atti e documenti per l’applicazione, liquidazione e riscossione delle pubbliche imposte e le quietanze di dette imposte;
4) le ricevute dei lavoratori dipendenti per retribuzioni, pensioni, indennità o anticipazione;
5) le quietanze per le multe e spese di giustizia;
6) gli atti richiesti dalla Pubblica Amministrazione esclusivamente per fini d’Ufficio o nell’interesse del pubblico servizio;
7) le offerte fatte all’asta pubblica;
8) le note e quietanze per raccolte di beni o denari a scopo esclusivo di beneficenza;
9) gli atti e documenti richiesti per la ammissione alla scuola o per l’ammissione nei servizi della Sicurezza Sociale e le ricette mediche;
10) gli attestati, le dichiarazioni ed autorizzazioni per i minori, i conti e le giustificazioni dei tutori;
11) gli atti in materia penale;
12) le procure ad lites;
13) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazioni, le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti per l’iscrizione in registri ed albi professionali, o per l’abilitazione all’esercizio di attività da depositare agli atti di AIF e Bcsm;
14) i certificati azionari e le girate sui titoli azionari;
15) gli attestati, i certificati e le dichiarazioni da depositare agli atti del Registro delle Società previste dalla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche e quelli da depositare agli atti del Registro dei trust previsti dalla Legge 1 marzo 2010 n.42;
16) gli attestati, i certificati e le dichiarazioni richieste per le associazioni e fondazioni da depositare agli atti dei pertinenti Registri del Tribunale, di uffici pubblici o di gestori di pubblici servizi;
17) gli atti e contratti oggetto delle formalità nel Pubblico Registro Automezzi e nel Registro dell’Ente per l’aviazione Civile e la Navigazione Marittima;
18) gli atti e documenti espressamente esentati da registrazione dalle disposizioni del presente decreto delegato e da norme speciali.
I documenti ed atti di cui al comma che precede o esentati da registrazione da altre norme, che siano volontariamente portati alla registrazione, assolvono l’imposta fissa rispettivamente nella misura minima prevista per i documenti e nella misura minima prevista per gli atti dalla Tabella delle Imposte di Registro.”.
Art. 9
(Rilascio di copie)
1. L’Ufficio del Registro e Conservatoria è autorizzato a rilasciare copia conforme degli esemplari d’archivio degli atti pubblici registrati esclusivamente allo scopo di consentire all’Ordine degli Avvocati e Notai di prendere visione degli atti per i quali l’ufficio abbia fatto segnalazione ai sensi di legge e agli organi pubblici ed uffici amministrativi di effettuare i controlli nei rispettivi ambiti di competenza previa motivata richiesta.
2. E’ consentito il rilascio di copie autentiche degli esemplari d’archivio di scritture private ed atti esteri agli organi pubblici ed uffici amministrativi per consentire i controlli nei rispettivi ambiti di competenza previa motivata richiesta.
Art. 10
(Decorrenze e Norme transitorie)
1. Il secondo comma dell’articolo 1 è applicato a tutti i processi civili e procedure, comunque denominate, iscritte a ruolo a partire dal 1° ottobre 2016.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto delegato hanno effetto a decorrere dal 1° ottobre 2016 facendo riferimento alla data di riscossione delle imposte e di vidimazione dei Repertori Notarili, fermo restando quanto previsto dal precedente comma.
3. Tenuto conto di quanto previsto al comma che precede, delle modifiche introdotte con il presente decreto delegato e della necessità di definire la disciplina transitoria per la vidimazione dei Repertori degli Atti Tra Vivi tenuti nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della Legge 73/2014 alla data di tenuta del Repertorio in formato elettronico, l’Ufficio del Registro e Conservatoria applica agli atti ivi annotati il primo comma dell’articolo 1 e l’articolo 4 in combinato disposto con il primo comma dell’articolo 1, con le eventuali penali già previste dal Decreto Delegato n. 20/2016 e ferma restando l’applicazione dell’articolo 59 della Legge sulle imposte di Registro n. 85/1981. Con riferimento agli atti annotati e non ricadenti nel primo comma dell’articolo 1 e nell’articolo 4, il Repertorio degli Atti tra Vivi del Notaio che dichiari sotto la sua responsabilità di non essere più in possesso dell’originale o della copia e di non poterlo reperire presso il contraente, è vidimato senza ulteriori adempimenti da parte dell’Ufficio, salve comunque le penali poste a carico del Notaio stesso ai sensi del Decreto Delegato n.20/2016.
Art. 10-bis
(Decorrenza delle norme introdotte con la ratifica)
1. Fermo restando quanto previsto per le decorrenze dal precedente articolo 10 e dall’originario Decreto Delegato n.127/2016, le nuove norme introdotte con il presente decreto hanno efficacia a partire dalla data della sua entrata in vigore.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

DECRETO DELEGATO 24 aprile 2017 n.44

12 Maggio 2017

MODIFICA ALLA LEGGE 27 NOVEMBRE 2015 N. 174 – COOPERAZIONE FISCALE INTERNAZIONALE E SUCCESSIVE MODIFICHE
Art. 1
1. L’articolo 27 della Legge 27 novembre 2015 n.174 e successive modifiche è così sostituito:
“Art. 27
(Conto soggetto a comunicazione)
1. Ai fini del presente Capo III con l’espressione “conto soggetto a comunicazione” si intende un conto finanziario che soddisfa le seguenti condizioni:
a) il conto ricade nella definizione di conto finanziario ai sensi del pertinente accordo;
b) il conto è intestato:
1) con riferimento al CRS, ad una o più persone fisiche o Entità non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, oppure ad una o più Entità Non Finanziarie Passive (Passive NFE), così come definite nel pertinente accordo, controllate da una o più persone fisiche non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino;
2) con riferimento al FATCA, ad uno o più cittadini statunitensi ovunque residenti, oppure ad una o più Entità Non Finanziarie Passive (Passive NFE), così come definite nel pertinente accordo, controllate da uno o più cittadini statunitensi ovunque residenti;
c) i soggetti di cui alla lettera b), punto 1), sono residenti in uno Stato o una giurisdizione ricadente nella definizione di “Giurisdizione Partecipante” ai sensi del CRS con la quale è attivo lo scambio di informazioni;
d) il conto è mantenuto dall’Istituzione Finanziaria Segnalante:
1) con riferimento al CRS, alla data del 31 dicembre 2015 oppure a decorrere da una data successiva a quest’ultima;
2) con riferimento al FATCA, alla data del 30 giugno 2014 oppure a decorrere da una data successiva a quest’ultima;
e) il conto presenta le ulteriori caratteristiche previste:
1) con riferimento al Global Standard, alla sezione VIII, lettera D, del CRS;
2) con riferimento al FATCA, definite nell’Accordo IGA SM;
f) il conto non rientra nella definizione di conto escluso ai sensi del pertinente accordo.
2. In relazione ai conti esclusi non sussistono gli obblighi di adeguata verifica di cui all’articolo 28.
3. L’Istituzione Finanziaria Segnalante identifica i conti soggetti a comunicazione applicando la procedura di adeguata verifica ai fini dello scambio automatico prevista dalla presente legge in applicazione degli accordi pertinenti.
4. L’Istituzione Finanziaria Segnalante deve applicare le norme sull’aggregazione del saldo del conto e sulla valuta di espressione del conto previste dai pertinenti accordi allo scopo di determinare se lo stesso rientra nella definizione di conto soggetto a comunicazione. Le norme sull’aggregazione del saldo del conto e la valuta sono contenute:
a) con riferimento al Global Standard, nella sezione VII, lettera C, dell’Allegato B della presente legge;
b) con riferimento all’IGA SM, nella sezione VI dell’Allegato C della presente legge.
5. Nell’applicare le norme sull’aggregazione del saldo del conto e sulla valuta di espressione del conto, ai fini di un accordo pertinente e della presente legge, un saldo che ha un valore negativo è trattato come se avesse un valore nullo.
6. L’elenco degli Stati e giurisdizioni con i quali è attivo lo scambio automatico di informazioni ai fini del Global Standard è pubblicato e aggiornato con delibera del Congresso di Stato.
7. Un conto finanziario cointestato a più soggetti assume la qualifica di conto soggetto a comunicazione anche se solo uno dei soggetti cointestatari ha le caratteristiche di cui al comma 1, lettere b) e c).
8. Un conto finanziario può essere soggetto a più obblighi di comunicazione in attuazione di accordi diversi qualora in base alle definizioni dei pertinenti accordi sia qualificabile sia come conto soggetto a comunicazione che come conto statunitense. Analogamente un conto cointestato a più soggetti, dei quali alcuni presentano le caratteristiche che lo rendono identificabile come conto statunitense ed altri presentano le caratteristiche per identificarlo come conto soggetto a comunicazione, è un conto soggetto agli obblighi di comunicazione sia ai sensi del FATCA che degli accordi relativi al Global Standard.”.
Art. 2
1. L’articolo 34 della Legge n.174/2015 e successive modifiche è così sostituito:
“Art. 34
(Obbligo di conservazione delle informazioni e dei documenti acquisiti durante il processo di adeguata verifica)
1. Le istituzioni finanziarie conservano la documentazione e le evidenze utilizzate al fine di espletare gli obblighi di adeguata verifica e di acquisizione dei dati sui conti finanziari ai fini dello scambio automatico delle informazioni di cui al presente Titolo e Capo, per un tempo non inferiore ai 5 anni successivi alla fine del periodo entro il quale le Istituzioni Finanziarie Segnalanti devono trasmettere tali informazioni.”.
Art. 3
1. Dopo l’articolo 34 della Legge n.174/2015 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo:
“Art. 34-bis
(Clausola antielusiva)
1. Se un’Istituzione Finanziaria, una persona fisica, un’Entità o un intermediario conclude un qualsiasi accordo, il cui scopo principale o uno degli scopi principali sia quello di aggirare gli obblighi di cui al presente Titolo, la relativa disciplina ha effetto come se tale accordo non fosse stato stipulato dall’Istituzione Finanziaria, persona fisica, Entità o intermediario.
2. In relazione alle violazioni di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall’articolo 45.”.
Art. 4
1. L’Allegato A della Legge n. 174/2015 e successive modifiche è sostituito dall’Allegato A del presente decreto delegato.
Art. 5
1. Il punto 7 del paragrafo A della Sezione I dell’Allegato B della Legge n. 174/2015 e successive modifiche è così sostituito:
“7. nel caso di un conto non descritto al sotto paragrafo A (5) o (6), importo totale lordo versato o accreditato al Titolare del Conto in relazione al conto durante l’anno solare o altro appropriato periodo di riferimento rispetto al quale l’Istituzione Finanziaria è l’obbligato o il debitore, compreso l’importo aggregato di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto durante l’anno solare o altro periodo di riferimento appropriato.”.
Art. 6
1. Il punto 1 del paragrafo B della Sezione III dell’Allegato B della Legge n. 174/2015 e successive modifiche è così sostituito:
“1. Indirizzo di Residenza. Se l’Istituzione Finanziaria Segnalante ha nei suoi registri un indirizzo di residenza attuale per la persona fisica Titolare del Conto sulla base di Prove Documentali, l’Istituzione Finanziaria Segnalante può trattare la persona fisica Titolare del Conto come un residente ai fini fiscali della giurisdizione in cui si trova l’indirizzo allo scopo di determinare se tale persona fisica Titolare del Conto sia una Persona Soggetta a Comunicazione.”.

Per il testo completo DD nr 44/2017

http://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home.html

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Pensioni estere: il prelievo segue il doppio binario

11 Maggio 2017

Il Sole 24 Ore del 3 Aprile 2017 da “L’Esperto Risponde” a cura di Alfredo Calvano
Sono un pensionato italiano residente in Italia, che percepisce anche un reddito di pensione dallo Stato di San Marino. Questo reddito è tassato da San Marino. Chiedo se devo riportarlo anche in Italia nella dichiarazione dei redditi.
A.F.RIMINI
In base alle regole convenzionali contro le doppie imposizioni, le pensioni di fonte estera sono generalmente tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o private. In forza della Convenzione Italia–Stato di San Marino, le pensioni “pubbliche” corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale sono imponibili soltanto nell’altro Stato (nel caso specifico Italia) se la persona fisica è un residente di quest’ultimo Stato e ne ha la nazionalità (comma 2 lettera b articolo 19); in caso contrario, la pensione è imponibile soltanto nello Stato di provenienza della pensione. Il medesimo trattamento (tassazione nello Stato di residenza) è riservato alle pensioni “private”, a meno che il beneficiario non sia esente da imposizione relativamente a tali redditi nello Stato in cui è residente, conformemente alla legislazione ivi vigente; in quest’ultima evenienza le pensioni sono imponibili nello Stato di provenienza. Infine, le pensioni ricevute nell’ambito della legislazione di sicurezza sociale di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in quest’ultimo.
Per quanto precede, qualora sussistano i presupposti di tassazione in Italia del trattamento pensionistico sanmarinese, lo stesso va indicato nel quadro RC del modello Redditi persone fisiche o nel modello 730.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Decreto Delegato 7 febbraio 2017 nr 22

10 Marzo 2017

Articolo Unico
1. L’articolo 9 del Decreto Delegato 24 febbraio 2011 n. 35 – Testo Unico in materia di origine delle merci e visti su documenti – è così sostituito:
“Art.9
1. Quando l’origine delle merci deve essere attestata all’importazione mediante la produzione di un certificato di origine, tale certificato deve rispondere alle seguenti condizioni:
a. essere emesso o da un’autorità o da un organismo che presenti le necessarie garanzie e sia debitamente abilitato per tale funzione dallo Stato di rilascio;
b. contenere tutte le indicazioni necessarie per l’identificazione della merce cui si riferisce, ed in particolare:
1. la qualità, la natura, i contrassegni ed i numeri dei colli,
2. la qualità, i pesi lordo e netto delle merci,
3. il nominativo dello speditore;
c. attestare in maniera precisa che la merce cui si riferisce è originaria di un determinato Stato, fatta eccezione per la merce di origine comunitaria per la quale è sufficiente l’attestazione dell’origine “Unione Europea” senza indicazione dello specifico Stato di provenienza. 2. E’ consentito produrre in luogo del certificato di origine di cui al comma 1: a) nel caso debba essere attestata l’origine di merce comunitaria, la fattura di acquisto riportante dichiarazione di origine della merce, timbrata e firmata dal fornitore della merce oppure, nel caso di forniture continuative, una dichiarazione su carta intestata del fornitore, da rinnovare ogni 24 mesi, indicante l’origine della merce. Qualora il fornitore non sia anche produttore
della merce, dovrà altresì dichiarare nome del produttore e luogo di produzione o in alternativa dichiarare la disponibilità a comunicarlo in caso di richiesta da parte delle autorità competenti quali la Camera di Commercio;
b) nel caso debba essere attestata l’origine di merce extra-comunitaria, la copia della bolletta doganale di importazione contenente l’indicazione dell’origine; in tale caso, per motivi di segreto commerciale, è consentito produrre la copia della bolletta doganale senza l’evidenza dello speditore/esportatore extracomunitario e dei prezzi.
L’origine della merce, in ogni caso, deve essere indicata secondo quanto previsto al comma 1, lettera c.
3. Camera di Commercio ha facoltà di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni dei fornitori di cui al comma 2.
4. A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 11, comma 4, nei casi previsti dal presente articolo non è consentita quale prova dell’origine della merce, certificato di origine in formato elettronico salvo che tale certificato non sia firmato elettronicamente dall’autorità o dall’organismo che lo ha rilasciato e previa verifica da parte della Camera di Commercio della validità legale del documento.”.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

DECRETO DELEGATO 18 gennaio 2017 n.7

8 Febbraio 2017

PROROGA INCENTIVI PER L’AUTOIMPRENDITORIALITÀ
Articolo Unico
1. Le disposizioni del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n.95 “Incentivi per l’autoimprenditorialità”, già prorogate con Decreto Delegato 22 luglio 2014 n.110 e con Decreto Delegato 21 luglio 2015 n.108, sono prorogate a tempo indeterminato.
2. Per tutta la durata dell’incentivo di cui al comma 1 è effettuata una costante verifica degli oneri economici derivanti dall’erogazione dell’Indennità Economica Speciale (I.E.S.) che, nel caso superino la soglia di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per ogni esercizio finanziari0, sono, per l’eccedenza, a carico del cap. 1-3-2490 “Fondo di intervento” ai sensi dell’articolo 24 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 ed eventualmente su specifico capitolo di spesa da istituirsi in sede di variazione al Bilancio di Previsione dello Stato.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n.95 sono estesi anche ai percettori di indennità di disoccupazione di cui al Capo IV della Legge 31 marzo 2010 n.73 “Riforma degli ammortizzatori sociali e nuove misure economiche per l’occupazione e l’occupabilità”, con le modifiche indicate ai commi successivi.
4. L’articolo 2, comma 1, del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n.95 è così modificato:
“1. I beneficiari del trattamento economico previsto dalla Legge 31 marzo 2010 n.73 al Titolo II, Capo III “Indennità Economica Speciale per mobilità” e successive modifiche e del trattamento economico previsto al Titolo II Capo IV “Indennità di Disoccupazione” della medesima legge, che siano regolarmente iscritti alle liste di avviamento al lavoro di cui all’articolo 19 o 22 e beneficino del trattamento economico previsto dall’articolo 20 o 23 della stessa legge, ed anche alle liste previste dalla Legge 19 settembre 1989 n.95, possedendone i relativi requisiti di iscrizione, possono accedere agli incentivi per l’autoimprenditorialità previsti dal presente decreto delegato. Tali incentivi consistono nel pagamento delle somme dovute a titolo di ammortizzatore sociale in via anticipata rispetto alle scadenze previste dalla Legge n.73/2010 e successive modifiche con le modalità previste dai successivi articoli.”.
5. L’articolo 4, comma 1, del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n.95 è così modificato:
“1. Dalla data di rilascio della licenza per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e d), del precedente articolo 3, e dalla data del rilascio del Codice Operatore Economico per i soggetti cui al comma 1, lettere b) e c), dello stesso articolo, sussiste il diritto a ricevere le somme residue dovute da parte dell’ISS prendendo a riferimento:
a) nel caso dell’Indennità Economica Speciale, un periodo pari ad un massimo di sei mesi dalla data di rilascio della licenza, superando la durata indicata al comma 2 o al comma 3 dell’articolo 20 della Legge n.73/2010;
b) nel caso dell’Indennità di Disoccupazione, un periodo pari ad un massimo di sei mesi dalla data di rilascio della licenza, superando la durata indicata al comma 1, lettera a) o b), dell’articolo 23 della Legge n.73/2010.
A seguito della prosecuzione dell’attività oltre i primi sei mesi, l’ISS provvede con successivo pagamento entro il settimo mese di attività al pagamento delle residue somme dovute a titolo di Indennità Economica Speciale (I.E.S.) o di Indennità di Disoccupazione fino al termine previsto. Le somme non possono superare l’ammontare complessivo dell’indennità dovuta.”.
6. Con apposito decreto delegato viene stabilita la decadenza delle disposizioni previste dal Decreto Delegato 24 luglio 2013 n.95 qualora se ne ritenga superata la necessità.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica
Get in touch
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy