DECRETO DELEGATO 29 dicembre 2016 n.147

17 Gennaio 2017

Doing business in San Marino

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DECRETO DELEGATO 29 dicembre 2016 n.148

17 Gennaio 2017

AGGIORNAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITÀ PROFESSIONALI, IMPRENDITORIALI E SOCIALI
Articolo Unico
1. Il canone di locazione per gli immobili destinati ad attività professionali, imprenditoriali e sociali, relativo ai contratti stipulati o aggiornati entro il 31 dicembre 2015, per l’anno 2017, non è oggetto di rivalutazione.

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Tra Svizzera e San Marino scambio automatico delle informazioni

17 Gennaio 2017

Il Sole 24 Ore 2 Dicembre 2016 di Paolo Bernasconi e Alessandro Galimberti

Lotta all’evasione. L’accordo sottoscritto ieri a Roma dalle delegazioni

Nel giorno in cui Svizzera e San Marino firmano (a Roma) un accordo per lo scambio automatico di informazioni fiscali, il governo di Berna annuncia che a breve (2019) estenderà lo standard di trasparenza tanto caro all’Ocse ad altri 19 paesi, da Andorra all’Argentina, a Barbados, Bermuda, Brasile, Cile, Groenlandia, Isole Caiman, Isole Faroe, Isole Turcks e Caicos, Isole Vergini britanniche, India, Israele, Maurizio, Messico, Monaco, Nuova Zelanda, Seychelles e Uruguay.
Per la piazza finanziaria alpina, e per migliaia di investitori italiani ancora “coperti” attraverso “veicoli” transitati dalla Confederazione verso i paradisi un tempo remoti, è un’altra notizia destabilizzante. Il Parlamento aveva già approvato lo scambio con i 28 dell’Unione Europea ed anche con l’Australia. Ora però, sensibilizzato dalla lista Falciani, il governo svizzero va ad aprire persino numerose piazze off shore caraibiche che hanno fornito migliaia di società paravento alle fiduciarie elvetiche, e persino quel Brasile da cui la marea di centinaia di milioni corruttori di Petrobras ha inquinato una quarantina di banche rossocrociate.
Stupisce la motivazione della apertura di “credito”: si tratterebbe di Paesi il cui sistema legale e amministrativo viene riconosciuto da Berna tale da fornire sufficienti garanzie di rispetto della confidenzialità e di protezione dei dati finanziari che saranno trasmessi tramite il fisco. In caso di violazioni, però, come potranno difendersi i clienti di banca sottoposti alla sovranità fiscale di Paesi spesso disamministrati e in testa alla lista dei corrotti ?
Ci si attendeva un periodo di sperimentazione dello scambio automatico, per sondare il meccanismo, almeno cinque anni di rodaggio, con gli Stati membri dell’Ue,dove figurano Paesi di rating CCC dal punto di vista dell’integrità ed efficienza della Pa.Ad accelerare il corso (o la rincorsa) di allineamento della Svizzera è forse l’ennesima minaccia da parte del Global Forum. La partita sembra chiusa, anche se qualcuno confida ancora nella proverbiale prudenza del Parlamento svizzero che dovrà ratificare ad uno ad uno questi accordi, sottoposti tra l’altro alla clausola referendaria popolare.
Il futuro della piazza bancaria svizzera, in ogni caso, sarà sottoposto alla difficile coesistenza fra le forme più diverse di cooperazione fiscale: scambio automatico, segnalazione spontanea o su domanda,comprese le domande raggruppate, cooperazione fra autorità autoriciclaggio, ma anche fra autorità penali nell’interesse di procedimenti penali esteri per riciclaggio del provento di frodi fiscali,oltre alle 500 rogatorie trattate ogni anno dalla Finma (la Consob svizzera).

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Corte di San Marino: lecito violare il segreto

17 Gennaio 2017

Il Sole 24 Ore 7 Dicembre 2016 di Alessandro Galimberti.

Evasione internazionale. I giudici respingono la domanda di risarcimento di un investitore italiano «costretto» allo scudo 2009

Violare il segreto bancario per collaborare con l’autorità giudiziaria straniera non è un illecito né sotto il profilo della privacy e neppure sotto l’aspetto del danno patrimoniale provocato al cliente, “costretto” ad aderire alla sanatoria fiscale.
Lo ha deciso – e in parte è questa la notizia – la Corte per il Trust e i rapporti fiduciari della Serenissima Repubblica di San Marino – causa 2/2014 – dando pienamente torto a un investitore italiano che aveva citato davanti alla corte specializzata del Titano (presidente Maurizio Lupoi, giudice Antonio Gambaro) una fiduciaria e la banca italiana utilizzate per l’operazione. Operazione iniziata nel 2005 con il conferimento di “doppio mandato” (alla fiduciaria sanmarinese e a una fiduciaria italiana: scopo, bloccare l’identificazione del titolare effettivo dello spostamento di denaro tra i due Paesi) per il rimpatrio di 2,5 milioni di euro sul conto di una Cassa di risparmio emiliana, operazione conclusa, tra l’altro, con l’applicazione di una commissione del 20 per cento.
Tre anni dopo, il (mancato) contribuente italiano dedice di ritornare sotto la giurisdizione (e le banche) del Titano, proprio alla vigilia di un’indagine della magistratura italiana a carico delle fiduciarie del doppio mandato, Amphora in Italia, Smi a San Marino. A quel punto, e viste anche le notizie di stampa. il cliente decide di aderire in patria allo Scudo fiscale del 2009, proprio mentre l’autorità giudiziaria sanmarinese accoglie la richiesta di rogatoria della Procura della Repubblica di Roma – che indagava all’epoca per le ipotesi di riciclaggio, esercizio abusivo di servizi di investimento e appropriazione indebita. Tra i nomi trasmessi in Italia provenienti dalla banca dati della Sim sanmarinese, si scoprirà, figurava anche quello dell’investitore che poi la citò, proprio per questo, a giudizio.
Secondo la Corte dei Trust, però, l’investitore non ha alcun diritto di contestare la condotta della Smi sotto il profilo della tutela della riservatezza: non solo perché la fiduciaria era tenuta a collaborare con le autorità italiane (e prima ancora con la giustizia della Serenissima Repubblica), in secondo luogo perché i rischi sulla privacy riguardavano «solo coloro che avessero intrattenuto con Smi rapporti da non rendere noti al di là delle ordinarie esigenze di riservatezza, per esempio per aver tenuto all’estero disponibilità finanziarie non dichiarate». Men che meno, scrive infine la Corte dei Trust, si può contestare alla Smi una mancanza di diligenza per non aver eccepito un vizio procedurale della rogatoria che non poteva conoscere, e che anche se avesse conosciuto non può certo essere individuato come “causa” dello Scudo del cliente.

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