Decreto Legge 15 Febbraio 2024 nr 22 – Misure Urgenti per la soluzione dello stato di crisi temporanea delle imprese

11 Marzo 2024

Il Decreto Legge nr 22 è stato emanato in un contesto territoriale di urgenza al fine di sostenere il rapido risanamento e il finanziamento di imprese in crisi ad alto livello occupazionale anche per problemi di accesso al credito bancario al fine di evitarne la chiusura  e salvaguardare i numerosi posti di lavoro.

A tal fine viene stabilito all’art. 2 che “I liquidatori non possono compiere operazioni, né iniziare giudizi in nome della società al di fuori di quanto strettamente necessario per portare a termine la liquidazione. Per la gestione dell’attività d’impresa ovvero di rami, di singoli beni o di diritti della stessa, che risulti funzionale a conservarne il valore in vista di un miglior realizzo liquidatorio, è necessaria, in ogni caso, la preventiva autorizzazione del Commissario della Legge”

e all’art. 4Nel corso del primo anno della procedura di cui all’articolo 108 della Legge n.47/2006, ovvero anche in relazione a quella prevista all’articolo 20 della Legge n.17/1917, in deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a) dell’articolo 12 della Legge 31 marzo 2010 n.73 e successive modifiche, l’ammontare massimo di Cassa Integrazione Guadagni che può essere richiesta dall’impresa è di un numero di ore pari al divisore contrattuale moltiplicato per otto.
2. Nel corso del primo anno della procedura di cui all’articolo 108 della Legge n. 47/2006, ovvero anche in relazione a quella prevista all’articolo 20 della Legge n.17/1917, l’impresa ha facoltà di richiedere l’erogazione diretta della Cassa Integrazione Guadagni, senza applicazione della penalità prevista all’articolo 15, comma 3 della Legge n.73/2010, nelle modalità stabilite da apposita circolare dell’Istituto Sicurezza Sociale.”(…)

DL22-2024

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Decreto Delegato 1 marzo 2024 nr 23 – Modifica all’allegato VII ed agli art.15 e 16 del D.D. 21 04 2008 nr 62 “Produzione e Commercializzazione dei integratori alimentari” e succ. mod.

11 Marzo 2024

E’ stato riemesso con  Decreto Delegato nr 43 il provvedimento che aggiorna le norme generali e le norme specifiche relative alle  procedure di notifica di etichetta degli integratori alimentari (già anticipate nella Newsletter di Dicembre con il D.D. 172/2023).

Si ricorda nuovamente che  sono state aggiornate le sanzioni relative alle violazione degli articoli  9 e 11 del D.D. 62/2008, (rispettivamente i valori dichiarati in etichetta e l’immissione in commercio senza autorizzazione) e possono arrivare ad un massimo di € 20.000,00.

DD43-2024

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Decreto Delegato 7 febbraio 2024 nr 19 – Modifiche agli art. 197 e 198 del Codice Penale – Appropriazione Indebita e Amministrazione Infedele

11 Marzo 2024

Gli articoli 197 e 198 del Codice Penale vengono così modificati:

Art. 197
(Appropriazione indebita)
1. Chiunque indebitamente fa sua la cosa mobile altrui, della quale ha il possesso a qualsiasi titolo, è punito, a querela dell’offeso, con la prigionia e la multa a giorni di secondo grado.
2. Si applica la prigionia di primo grado o la multa a giorni di secondo grado, se l’appropriazione ha per oggetto cose di tenue valore o da altri smarrite o costituenti tesoro ovvero cose delle quali l’agente è venuto in possesso per errore, caso fortuito o forza maggiore.
3. Si procede d’ufficio se il fatto è commesso da un amministratore, esattore, custode, curatore ovvero da chiunque presta la propria opera ad altri e si applicano la prigionia di secondo grado, la multa a giorni di terzo grado e l’interdizione di quarto grado dall’incarico di tutore o curatore, dalla professione o dall’arte.
4. Si procede d’ufficio se il fatto, da chiunque commesso, abbia arrecato danno allo Stato, a società da esso partecipate, ad enti pubblici o ad istituti bancari o finanziari; a tali fattispecie si applica la prigionia dal secondo al quarto grado, in considerazione della rilevanza dell’entità del danno economico arrecato, la multa a giorni di terzo grado e l’interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.”.
Art. 2
Art. 198
(Amministrazione infedele)
1. I tutori, i curatori, gli amministratori, i direttori, i liquidatori di società ed ogni altro amministratore di patrimonio privato, i quali, fuori dai casi previsti dall’articolo 197, per procurare a sé o ad altri un vantaggio, compiono atti che siano di danno al patrimonio amministrato, sono puniti con la prigionia di secondo grado o con la multa a giorni di terzo grado.
2. Se il fatto è commesso in danno dello Stato, di società da esso partecipate, di enti pubblici o di istituti bancari e finanziari si applica la prigionia dal secondo al quarto grado, in considerazione della rilevanza dell’entità del danno economico.”.

DD19-2024

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Decreto Delegato 8 febbraio 2024 nr 20 – Disposizioni in materia di consumo

11 Marzo 2024

Il Decreto Delegato nr 20 adegua l’impianto normativo della Repubblica di San Marino alla  normativa europea sul diritto e le tutele dei consumatori al fine di garantire loro un più elevato livello di protezione.

Il Decreto produrrà i propri effetti dal momento della ratifica, ma sarà immediatamente operativo relativamente a due articoli in particolare:

art. 25 (Legittimazione ad agire) ossia la possibilità per le associazioni di categoria di rappresentare i consumatori in giudizio nei procedimenti di natura civile, di natura amministrativa e costituirsi parte civile nei procedimenti penali

 

art. 27 (Class action)  al fine di tutelare diritti individuali ed omogenei di una classe di consumatori lesi  da un medesimo un operatore economico

DD20-2024

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Decreto Delegato 24 gennaio 2024 nr 12 – Potenziamento dell’attività di riscossione del Servizio di Esattoria

12 Febbraio 2024

Si rende noto l’attuale potenziamento e rafforzamento dell’attività di riscossione dei crediti iscritti a Ruolo.

Tra le novità:

art. 4=  il debitore può far pervenire al Servizio di Esattoria una istanza motivata per il pagamento delle somme iscritte a Ruolo, in tutto o in parte, mediante cessione di beni di proprietà anche di terzi

art.6 = il Servizio Esattoria può attivare azioni cautelari, tra le quali il sequestro e la diffida ad alienare, volte a tutelare la riscossione del credito, anche per ruoli per i quali non sia ancora stata elaborata oppure notificata la cartella esattoriale e per cartelle esattoriali non ancora scadute ed esecutive.
A tal fine il Servizio Esattoria tiene conto anche dei seguenti elementi:
a) vi sia rischio di chiusura improvvisa di attività con dismissione dei beni e dell’attivo dell’impresa;
b) vi sia irreperibilità del contribuente;
c) vi sia pericolo di sottrazione o di cessione, a qualunque titolo, di beni mobili, mobili registrati o immobili di proprietà del contribuente;
d) vi siano ordinativi di pagamento disposti dal Settore Pubblico Allargato;
e) siano state ricevute segnalazioni da parte dell’Ente o Ufficio impositore

art.10 = Il Servizio di Esattoria, a tutela del credito esattoriale, può attivare la procedura cautelare volta all’iscrizione di privilegio sui beni mobili registrati di proprietà del debitore volto ad impedire la vendita dei beni mobili registrati.
Il privilegio legale è iscritto per debiti non inferiori ad euro 1.000,00 (mille/00) e può essere effettuato dal Servizio Esattoria anche massivamente, ossia contemporaneamente per una pluralità di debitori, ognuno per i beni mobili registrati di cui risulta essere proprietario.
Il privilegio può essere iscritto su tutti i beni mobili registrati di proprietà del debitore fino alla concorrenza del debito esattoriale. Ai fini della cancellazione del privilegio su ciascun bene mobile registrato, il Servizio di Esattoria tiene conto della congruità del valore di realizzo.

DD012-2024

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Decreto Delegato 29 dicembre 2023 nr 199 – Riorganizzazione della Gestione Separata, interventi di coordinamento in materia previdenziale, revisione delle norme in materia di attività lavorativa per percettori di pensione e solidarietà familiare

12 Febbraio 2024

Si riportano brevemente gli articoli del Decreto Delegato nr 199/2023 del quale si era anticipata la proroga al versamento della gestione separata al 29 al Febbraio del corrente mese.

DD199-2023

Art. 1 Gestione separata
– l’amministratore operativo e il socio prestatore di attività lavorativa nella società sono soggetti, oltre alla normale contribuzione, al versamento contributivo aggiuntivo dell’ 1% del reddito minimo dei lavoratori autonomi destinato alla Gestione Separata ed anche al FONDISS
– l’iscrizione alla Gestione Separata è unica per gli Amministratori Ordinari che risultino già iscritti in qualità di Amministratore Operativo, e viceversa.
– i soggetti che non ricadano nell’ipotesi precedente e siano iscritti ad altro titolo nella Gestione Separata, sono assoggettati al versamento contributivo da calcolarsi sul 30 per cento del reddito percepito in forza della seconda iscrizione. Il reddito, su cui è calcolata la percentuale sopra indicata, non è, comunque, inferiore al reddito minimo previsto per i lavoratori autonomi.

Art. 2 Contribuzione minima CoCoPro

– il contributo alla Gestione Separata per i CoCoPro è calcolato sul corrispettivo indicato nel contratto

Art. 3 Pensionati Amministratori ordinari o operativi

– l’amministratore titolare di pensione ordinaria è soggetto al contributo del 30,5% da calcolarsi sul 20% del reddito percepito. Tale reddito non può essere più basso del minimo previsto per i lavoratori autonomi

– l’amministratore operativo o socio, avente apposito contratto di collaborazione e titolare di pensione ordinaria o di anzianità è soggetto al contributo del 30,5% da calcolarsi sul 60% del reddito percepito. Tale reddito non può essere più basso del minimo previsto per i lavoratori autonomi

Art. 4 Termini per il versamento

– il versamento della gestione separata scade il 29 febbraio 2024

Gli effetti dei primi tre articoli si applicano anche al 2023.

Art. 5 Modifica al calcolo pensionistico per lavoratori part time

– al momento del calcolo della pensione si prende come base per un massimo di cinque annualità complessive sull’intera vita lavorativa, la retribuzione a tempo pieno di un lavoratore di pari qualifica ed anzianità, se più favorevole, nei seguenti casi:

a) per periodi part time svolti prima del 1 gennaio 2023

b) accordo sindacale per esubero di personale successivo al 1 gennaio 2023

c) assistere un familiare non autosufficiente

Art. 6 Attività lavorativa pensionati

l’attività lavorativa per percettori di pensione ed il relativo cumulo tra reddito da lavoro e pensione sono consentiti per i residenti effettivi in Repubblica:
a) se percettori di pensione di vecchiaia;
b) o se percettori di pensione di anzianità, alla maturazione del requisito anagrafico richiesto, tempo per tempo, per accedere alla pensione ordinaria di vecchiaia.

  • qualora l’attività lavorativa non superi le 20 ore settimanali, l’aliquota contributiva di pura solidarietà è ridotta al 25%, di cui 18 a carico del datore e 7 a carico del lavoratore
  • tale aliquota agevolata si applica anche per un orario maggiore qualora l’attività lavorativa sia finalizzata alla formazione di un sostituto, per un massimo di 12 mesi.

Art. 7 Solidarietà familiare

è consentito il supporto gratuito di familiari effettivamente residenti in territorio, quali il coniuge non legalmente separato ed i parenti fino al secondo grado:

a) del titolare di impresa individuale o di società in nome collettivo;
b) del libero professionista iscritto all’albo professionale ai sensi delle normative vigenti;

c) dei soci di imprese a gestione familiare ossia soci di società di capitali le cui quote siano detenute da familiari e che abbiamo tra 1 e 5 dipendenti, oppure più di 5 dipendenti ma la cui maggioranza siano parenti

Anche i pensionati possono svolgere solidarietà familiare alle seguenti condizioni:
a) siano percettori di pensione di vecchiaia e di anzianità, a condizione che il soggetto non abbia fatto accesso alla pensione di anzianità con applicazione di disincentivi previsti dalla normativa vigente.
b) alla maturazione del requisito anagrafico richiesto, tempo per tempo, per accedere alla pensione ordinaria di vecchiaia, qualora siano percettori di pensione di anzianità con applicazione di disincentivi previsti dalla Legge n.157/2022 e successive modifiche.

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Decreto Delegato 30 gennaio 2024 nr 15 – Modifica delle disposizioni relative alle detrazioni soggettive previste dall’articolo 16 e dall’articolo 16 di cui all’articolo 148, comma 8 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche

12 Febbraio 2024

In sostituzione del D.D. 155/2023 (abrogato), si riporta l’elenco della detrazioni valide, a partire già dal periodo d’imposta 2023, indicate all’art.1 (modifica dell’art.16  della Legge 166/2013).

DD015-2024

Art. 1
(Modifica dell’articolo 16 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche)
1. L’articolo 16 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così sostituito:
“Art. 16
(Detrazioni soggettive)
1. Dall’imposta sui redditi posseduti dalle persone fisiche si detraggono:
a) euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato;
b) euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni figlio a carico;
c) euro 125,00 (centoventicinque/00) per i genitori ed i suoceri anche se non conviventi;
d) euro 125,00 (centoventicinque/00) per ogni altro familiare convivente a carico;
e) euro 125,00 (centoventicinque/00) per i parenti e gli affini che esercitino effettivamente il diritto agli alimenti.
2. In riferimento alla lettera b) del comma 1 si considerano a carico:
a) i figli minori, compresi i figli naturali, i figli adottivi e gli affiliati;
b) i figli maggiori di età inabili al lavoro in modo permanente, quelli di età non superiore ai ventisei anni che frequentino corsi legali di studio, compresi i figli naturali, i figli adottivi, gli affiliati ed infine quelli inoccupati; questi ultimi devono essere regolarmente iscritti alle liste di avviamento al lavoro e non aver rifiutato offerte di lavoro compatibili con le mansioni previste dalla propria lista di appartenenza e devono altresì essere conviventi con il contribuente.
3. Le persone indicate alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1 si considerano a carico se hanno redditi lordi propri per un ammontare non superiore a quello di cui alla pensione sociale nella misura prevista dall’articolo 45, primo comma della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive
modifiche, se residenti. Il predetto limite non si applica in relazione a redditi percepiti da soggetti diversamente abili.
4. Le detrazioni di imposta per carichi di famiglia sono rapportate ai mesi dell’anno e non competono ai soggetti passivi non residenti.
5. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera b) possono essere utilizzate solo da uno dei genitori o, in alternativa, da entrambi nella misura del 50 per cento ciascuno. Qualora la detrazione usufruita dai genitori superi nel complesso il 100 per cento della stessa, la detrazione viene determinata nella misura del 50 per cento per ciascun genitore.
6. Le detrazioni di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) sono fruibili per intero da un solo contribuente oppure pro quota dai contribuenti che assumono il carico familiare.
7. Le detrazioni di cui al comma 1 sono maggiorate del 20 per cento qualora il numero dei familiari a carico superi le due unità, oppure, quando il familiare a carico è un soggetto diversamente abile o persona permanentemente inferma.
8. L’accertamento da parte dell’UO Ufficio Tributario di redditi in capo ai familiari a carico oltre la soglia di cui al comma 3, comporta per il contribuente l’inefficacia della detrazione e la conseguente rettifica della dichiarazione.
9. Per i redditi di cui agli articoli 24, 25 e 26 di imponibile fino ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) si detraggono dall’imposta euro 100,00 (cento/00).
10. Le detrazioni di cui al presente articolo possono essere modificate con decreto delegato.”.

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Decreto Delegato 2 febbraio 2024 nr 17 – Modifiche e coordinamento alla Legge 29 novembre 2022 n.157 e successive modifiche – Riforma del Sistema Previdenziale

12 Febbraio 2024

Si allega l’ultimo Decreto  in tema di riforma del sistema previdenziale che, tra l’altro, riporta in essere le disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell’art. 3 della Legge 157/2005 riguardanti le modalità di calcolo della pensione dei dipendenti pubblici e privati, dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti.

DD017-2024

 

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Circolari Ufficio Attività Economiche Gennaio 2024

12 Febbraio 2024

Si riportano le ultime Circolari emesse dall’Ufficio Attività Economiche in tema di Distacchi, Lavoro Straordinario, deroga all’art. 27 Legge 164 /2022 (lavoro prestato dagli amministratori), trasferimento della Sezione Lavoro

circolare 1  com. preventiva lav straord  

circolare 2 com. preventiva lav straord

circolare 3 distacchi Italia – San Marino

circolare 4 deroga art 27 c 4 L164/2022  + delibera n.3

circolare 5_trasf. funzioni

 

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Legge 22 dicembre 2022 nr 194 – Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio finanziario 2024 e Bilanci Pluriennali 2024/2026

11 Gennaio 2024

Si allega il testo completo della Legge di Bilancio 2024 segnalando gli articoli più significativi:

L194-2023

L’art. 1 demanda al Congresso di Stato di adottare entro il 31 12 24 appositi Decreti Delegati in materia di:

comma 6 attività economiche ad alto contenuto tecnologico ed in particolare che realizzano software

comma11 sviluppo innovativo del comparto economico e di progetti pilota nella logica
di attività innovative

comma17 Codice Ambientale di cui al Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 e successive modifiche

comma 22  tenuta e conservazione in formato elettronico della documentazione contabile ed amministrativa

comma 23 imposta sulle importazioni sui veicoli

comma 14 Riforma previdenziale (Legge 29 novembre 2022 n.157 e successive modifiche) Decreti Delegati entro il 31 dicembre 2025

L’art. 2 comma 4 prevede la riduzione dell’ imposta di registro per il trasferimento a titolo oneroso di beni immobili e diritti reali immobiliari, di cui all’ articolo 18 della Legge n.223/2020, per gli atti stipulati a decorrere dall’ 1 gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 ed è estesa alle cessioni di quote ereditarie indivise e cessioni di diritti 22 gennaio 2010 n.8 e successive modifiche

L’art. 2 comma 6-7 prevede anche per l’anno 2024 la rivalutazione dei beni dell’ impresa, e la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari

L’art. 2 comma 11 tratta le domande di assegno familiare integrativo presentate nell’ anno 2023: il termine per la liquidazione dell’ assegno di cui all articolo 2, comma 12 della Legge 8 maggio 2009 n.64, previsto

per il 31 marzo 2024, è posticipato al 30 giugno 2024. Il termine per la presentazione della domanda

di assegno familiare integrativo di cui all articolo 2, comma 12 della Legge n.64/2009, previsto per

il 31 luglio 2024, è posticipato al 30 settembre 2024.

L’art. 2 comma 12 cita testualmente “con riferimento alla liquidazione della prestazione pensionistica complementare erogata da FONDISS, il termine di cui all articolo 20 della Legge 6 dicembre 2011 n.191, così come sostituito dall’ articolo 5 del Decreto Delegato 21 giugno 2022 n.90, è prorogato al 31 dicembre 2024.”

L’art. 2 comma 19 prevede anche per l’anno 2024 la proroga straordinaria dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali e degli adempimenti ad esse connessi al 31 Luglio 2024

L’art. 2 comma 21 proroga le norme tecniche relative all’ archiviazione delle fatture elettroniche nell’ interscambio di beni e servizi con l’ Italia al 31 marzo 2024.

L’ art. 4 prevede l’ erogazione dei prestiti a tasso agevolato per l’agricoltura (priorità all’agricoltura biologica), per gli studenti, per l’abolizione delle barriere architettoniche,  per le imprese per la ricerca, (priorità, a chi propone prodotti recuperabili, efficienza, utilizzo risorse e prevenzione di rifiuti) e alle imprese.

L’art. 6 comma 1 Introduce la ritenuta alla fonte a mezzo degli operatori intermediari autorizzati sulle plusvalenze realizzate in servizi in cripto-attività

L’art. 19 prevede la rivalutazione degli assegni familiari

L’art.24 per le piccole imprese – e i liberi professionisti dal 1° gennaio 2024, in alternativa a quanto previsto dall’ articolo 20 della Legge n.157/2022, il lavoratore autonomo od il libero professionista può optare per il calcolo del contributo del fondo pensione con riferimento al reddito effettivamente conseguito nell’esercizio di competenza per due esercizi.

 

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