Decreto Delegato 3 gennaio 2024 nr 1 – Disciplina dei marchi “Made in San Marino” e “100% Made in San Marino”

10 Gennaio 2024

E’ stato riemesso il Decreto del Made in San Marino già anticipato nella News di Novembre in quanto le lungaggini in Consiglio  hanno impedito la ratifica del precedente DL 139/2023 nei tempi previsti per legge.

Ricordiamo che il “100% Made in San Marino” è per i beni prodotti esclusivamente in Repubblica e il semplice “Made in San Marino” per quelli che, pur realizzati in parte altrove, abbiano subito in territorio sammarinese l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale. Per ottenere il marchio occorre presentare domanda all’Ufficio Attività economiche e versare una tassa di 100 euro annuali. Oltre al “made in san marino” il decreto istituisce il registro delle botteghe e dei mercati storici.

DD001-2024

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Decreto Delegato 4 dicembre 2023 nr 173 – Definizione dello spred massimo e del tasso d’interesse nominale da applicarsi fino al 30 settembre 2024 ai prestiti assistiti dal contributo statale di cui alla Legge 31 03 2015 nr 44 e succ. mod.

15 Dicembre 2023

Con il Decreto Delegato nr 173 vengono fissati lo spread massimo e il tasso d’interesse nominale da applicarsi ai prestiti assistiti dal contributo statale da applicarsi sui muti stipulati fino al 30 settembre 2024.

a) durata fino a 15 anni: spread massimo 3,40%;

b) durata da 16 anni a 20 anni: spread massimo 4,30%;

c) durata da 21 anni a 25 anni: spread massimo 4,90%.

Per quanto concerne il tasso di interesse effettivo medio per i mutui stipulati a tasso fisso è determinato nella misura di 3,3719% mentre per i mutui stipulati a tasso variabile è determinato nella misura di 3,7171%.

DD173-2023

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Decreto Delegato 4 dicembre 2023 nr 172 – Modifica all’Allegato VII ed agli art.15 e 16 del D.D. 21 04 2008 nr 62 “Produzione e commercializzazione di integratori alimentari” e successive modifiche

15 Dicembre 2023

Il decreto in oggetto aggiorna l’allegato VII e gli articoli 15 e 16 del precedente D.D. 62/2008 (in materia di produzione e commercializzazione di integratori alimentari) introducendo nuovi meccanismi  di controllo ed etichettatura ed inasprendo le sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 20mila euro se si commercializzano prodotti che non compaiono nei registri, e se l’integratore ha dosi diverse rispetto a quelle in etichetta.

DD172-2023

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Decreto Delegato 30 novembre 2023 nr 168 – Sismabonus per la riduzione del rischio sismico

15 Dicembre 2023

Il Decreto Delegato nr 168 “Sismabonus” la cui entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2024  detta i presupposti per la detrazione d’imposta  riconosciuta ai contribuenti  che effettuano lavori edilizi antisismici ai fini della messa in  sicurezza delle proprie case e degli edifici produttivi.

Come indicato all’art. 5 che dettaglia la procedura per l’ottenimento dell’incentivo, la norma è rivolta sia ai privati che alle società proprietarie dell’unità immobiliare oggetto d’intervento ma anche ai titolari di un contratto di locazione finanziaria e ai soci di cooperative di abitazione.

DD168-2023

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Decreto Consiliare 3 novembre 2023 nr 159 – Ratifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per l’eliminazione della doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l’evasione e l’elusione fiscale

15 Dicembre 2023

E’ stata data piena esecuzione alla Convezione tra la Repubblica di San Marino e Regno Unito e Irlanda del nord, firmata lo scorso maggio,  per l’eliminazione delle doppie imposizioni fiscali.

L’accordo bilaterale che regola l’esercizio della potestà impositiva al fine di eliminare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti, è tra i primi del genere che il Regno Unito ha firmato dopo la sua uscita dall’Unione europea.

DC159-2023+All

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Decreto Delegato 28 novembre 2023 nr 167 – Regolamentazione dei flussi di migrazione per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie per l’anno 2024

15 Dicembre 2023

Si allega il testo completo del decreto che stabilisce il numero massimo dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie che potranno essere rilasciati a stranieri per l’anno 2024.

Il numero massimo di permessi di soggiorno stagionali per motivi di lavoro, è di 300

Il numero massimo di permessi di soggiorno temporanei per motivi di lavoro è di 630

Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per infermieri in servizio presso l’Ospedale di Stato è di 45, per docenti universitari presso l’Università degli Studi di San Marino è di 25. Il numero massimo di permessi di soggiorno per programmi vacanza/lavoro è di 1.125. Il numero massimo di permessi di soggiorno per imprenditori di cui all’articolo 10- ter della Legge n.118/2020 e successive modifiche è di 120; per i dipendenti di Imprese ad alto contenuto tecnologico invece è di 30. Infine i per dipendenti e giocatori di Imprese Esportive e di permessi di soggiorno speciali per motivi Esportivi è di 100.

DD167-2023

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Decreto Delegato 7 novembre 2023 nr 161 – Modifiche agli art. 197 e 198 del Codice Penale – Appropriazione indebita e Amministrazione infedele

15 Dicembre 2023

Si rende noto che gli articoli 197 e 198 del codice penale,  sono stati così modificati; entrambi entreranno in vigore a seguito della ratifica del Decreto stesso.

Art. 197 (Appropriazione indebita)
Chiunque indebitamente fa sua la cosa mobile altrui, della quale ha il possesso a qualsiasi titolo, è punito, a querela dell’offeso, con la prigionia e la multa a giorni di secondo grado.
Si applica la prigionia di primo grado o la multa a giorni di secondo grado, se l’appropriazione ha per oggetto cose di tenue valore o da altri smarrite o costituenti tesoro ovvero cose delle quali l’agente è venuto in possesso per errore, caso fortuito o forza maggiore.
Si procede d’ufficio se il fatto è commesso da un amministratore, esattore, custode, curatore ovvero da chiunque presta la propria opera ad altri e si applicano la prigionia di secondo grado, la multa a giorni di terzo grado e l’interdizione di quarto grado dall’incarico di tutore o curatore, dalla professione o dall’arte.
Si procede d’ufficio se il fatto, da chiunque commesso, abbia arrecato danno allo Stato o a società da esso partecipate o ad enti pubblici o ad istituti bancari o finanziari; in tali fattispecie si applica la prigionia dal secondo al quarto grado, in considerazione della rilevanza dell’entità del danno economico arrecato, la multa a giorni di terzo grado e l’interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.”.

Art.198 (Amministrazione infedele)
I tutori, i curatori, gli amministratori, i direttori, i liquidatori di società ed ogni altro amministratore di patrimonio privato, i quali, fuori dai casi previsti dall’articolo 197, per procurare a sé o ad altri un vantaggio, compiono atti che siano di danno al patrimonio amministrato, sono puniti con la prigionia di secondo grado o con la multa a giorni di terzo grado.
Se il fatto è commesso in danno dello Stato, di società da esso partecipate o di enti pubblici o di istituti bancari e finanziari si applica la prigionia dal secondo al quarto grado, in considerazione della rilevanza dell’entità del danno economico.”.

DD161-2023

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Decreto Delegato 30 Ottobre nr 153 – Ratifica D.D. 120 2023 – Disciplina del contatto di lavoro a tempo determinato, delle prestazioni di lavoro temporaneo e dei distacchi di lavoratori

14 Novembre 2023

Il Decreto Delegato nr 153 ratifica il precedente Decreto Delegato nr 120 (si veda la Newsletter di Settembre) modificando alcuni articoli che si evidenziano schematicamente.

Si ricorda che la sua entrata in vigore è stata il 30 Ottobre u.s. e, data la complessità della norma, in caso occorrano informazioni specifiche si invita la gentile clientela  a contattare lo Studio.

DD153-2023

ART. 1

Durata max: 24 mesi

dal 18° al 24° mese nel caso di rinnovo è obbligatorio pagare un addizionale contributiva aggiuntiva del 3%

In caso di trasformazione o di assunzione a tempo indeterminato la maggiorazione applicata sino al diciottesimo mese verrà detratta dai contributi successivi

Rinnovi max: 4 nell’arco di 4 anni (in caso di violazione il contratto si converte in tempo indeterminato)

Accordo sindacale: tramite accordo sindacale possono essere derogati i limiti alla durata e al numero di proroghe o rinnovi relativi a casi specifici per un solo lavoratore o un gruppo di lavoratori.

Periodo di prova: il lavoratore è tenuto a completare il periodo di prova anche in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato

il comma 10) specifica che nel caso di una nuova assunzione del lavoratore da parte dello stesso datore di lavoro, ma in una qualifica diversa, il dipendente è soggetto a un nuovo periodo di prova dovuto alla nuova qualifica.

Sostituzione lavoratore con diritto di conservazione del posto di lavoro: non vengono applicati i limiti del decreto. La durata max è il rientro del lavoratore sostituito (è necessario allegare della documentazione)

LIMITI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO:

I contratti a tempo determinato non possono superare il 25% del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato

piccole imprese:

  1. a) 2 unità se il numero dei dipendenti è inferiore a 5;
  2. b) 3 unità qualora il numero dei dipendenti sia compreso fra 5 e 10i;
  3. c) 4 unità nel caso in cui il numero di dipendenti sia compreso fra 11 e 15;
  4. d) 5 unità se il numero dei dipendenti è compreso fra 16 e 20.

nuova attività : no limiti per un periodo non superiore all’anno

Non si può avviare un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato in presenza di una o più condizioni

ostative previste dall’articolo 11 ad esclusione di quella prevista al comma 1 lettera b)

ART. 2

Contratto di lavoro a tempo determinato per motivi stagionali

no limiti art. 1 purchè rientri nel periodo di stagionalità comunicato dall’azienda, se svolte al di fuori del periodo di stagionalità sono soggetti all’art. 1

durata max 9 mesi nell’arco dell’anno (12 mesi)

comma 6 Le imprese che accedono a tale tipologia di contratto di lavoro, fuori dai periodi di stagionalità, possono

usufruire del lavoro occasionale di cui all’articolo 19 della Legge n.164/2022 ed all’articolo 2 del DD 15

luglio 2021 n.130 con le seguenti limitazioni:

  1. a) nel limite massimo di 300 ore e per non più di 3 giorni alla settimana qualora l’impresa

abbia comunicato il periodo di stagionalità nelle modalità di cui al comma 2.

  1. b) nel limite di 6 giorni al mese qualora l’impresa non comunichi il periodo di stagionalità nelle

modalità di cui al comma 2. In tal caso, le limitazioni si applicano nei periodi in cui non sono

avviati lavoratori stagionali.

comma 7 I limiti di cui al comma 6 non si applicano qualora i periodi di stagionalità non superino i 7 mesi nell’arco dell’anno solare.

aziende manifatturiere: (che non utilizzano il lavoro occasionale) si consiglia di non fare la comunicazione al comma 2, mantenendo la possibilità di assumere a carattere stagionale per 9 mesi

i lavoratori stagionali non sono conteggiati nel 25% dei limiti di assunzione a tempo determinato

ART. 3

continuazione del rapporto di lavoro oltre la scadenza del termine

se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza, senza comunicare rinnovo, si applicano le seguenti disposizioni:

  1. a) nei primi 10 giorni successivi alla scadenza, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al

lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto

pari al 20%. Tale maggiorazione non è dovuta qualora il contratto di lavoro sia trasformato a tempo indeterminato

sanzione per ipotesi a) € 200,00 per ogni giorno di continuazione del rapporto fino alla regolarizzazione,

se non viene applicata la maggiorazione

  1. b) oltre il 10° giorno dalla scadenza, il contratto di lavoro a tempo determinato si trasforma in

contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla scadenza del predetto termine

Qualora l’impresa non intenda prorogare o rinnovare il contratto di lavoro, deve darne

comunicazione al lavoratore almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto di lavoro

mediante comunicazione scritta; in caso contrario il lavoratore ha diritto ad ottenere il

corrispettivo per il mancato preavviso

ART. 4

diritto di precedenza (se l’ex dipendente non lavora, e abbia un’anzianità di servizio superiore ai 6 mesi) solo nel caso di mansioni analoghe

diritto di precedenza entro 3 mesi successivi al termine contratto ad eventuale assunzione

diritto di precedenza entro 6 mesi successivi al termine contratto ad eventuale assunzione, se la durata era fino a 24 mesi

Tale vincolo non si applica qualora sia lo stesso lavoratore a non voler continuare il rapporto di lavoro

con l’impresa o qualora il contratto si sia risolto o non prosegua per il non superamento del periodo

di prova o per fatto imputabile al lavoratore.

CAPO II

DISTACCHI ART. 7

Durata: 12 mesi prorogabili per ulteriori 6 mesi

Il distacco del territorio della Repubblica di San Marino per lo svolgimento di un’attività lavorativa dettata da esigenze tempornanee:

  1. a) i fornitura di beni o prestazione di servizi, 12 mesi +6 di proroga
  2. b) tra imprese appartenenti allo stesso gruppo di imprese; 12 mesi +6 di proroga
  3. c) tra imprese che svolgano la medesima attività economica limitatamente alle prestazioni

pertinenti al loro ciclo produttivo, individuate mediante un accordo scritto tra le stesse. In tal

caso, il lavoratore distaccato deve risultare in organico nell’impresa distaccante da almeno un

anno.

Durata per manutenzioni e distacchi infragruppo sono 18 mesi (12 mesi +6 di proroga), che si possono superare con 1 gg di stacco

Il lavoratore distaccato ha diritto all’applicazione del trattamento complessivo, economico e normativo, previsto dal contratto collettivo di riferimento ovvero dal contratto integrativo aziendale dell’impresa nella

quale è distaccato se di miglior favore rispetto a quello di origine,

l’impresa distaccataria (Rsm) risponde in solido nel caso di mancato pagamento del trattamento economico

esclusi dal distacco: da parte di associazioni, fondazioni, cooperative

non possono essere distaccati lavoratori che beneficiano della cig

obblighi di prevenzione e sicurezza in carico alla ditta distaccataria

vincolo il distacco di 1 lavoratore è ammesso solo nel caso in cui l’impresa distaccataria (Rsm) occupi

almeno 1 dipendente a tempo indeterminato

per più lavoratori è ammissibile entro il limite del 10% del numero dei lavoratori dell’impresa distaccataria

nel numero è compreso anche il titolare di impresa individuale

la commissione del lavoro su richiesta può individuare percentuali diverse.

tali vincoli SI APPLICANO ANCHE ALLE stabili organizzazioni

sanzione: la violazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste per lavoro irregolare

ART. 8

procedura sul Labor ( ditta samm.se deve avere copertura assicurativa contro infortuni in Rsm)

Durata : primo periodo non può superare i 12 mesi, può essere prorogato per ulteriori 6 mesi su richiesta motivata

sanzioni lavoratore che svolge mansione diversa da quella indicata nel distacco incorre in sanzione di lavoro irregolare

Relativamente al distacco di cui alla lettera c) il termine di 18 mesi è da computarsi:

– nell’arco di 3 anni per il settore edile;

– nell’arco di 4 anni per mansioni qualificate e superiori;

– nell’arco di 5 anni per le altre casistiche.

Fatto salvo quanto previsto al comma 8, le durate massime previste ai commi 6 e 7 sono da intendersi come

periodi continuativi nelle seguenti ipotesi (l’interruzione di un solo giorno fa decorrere nuovamente la durata):

  1. a) svolgimento di attività di installazione, montaggio, smontaggio, collaudo e manutenzione

previste in un contratto di fornitura di beni materiali o immateriali ed impianti o di

riparazione degli stessi;

  1. b) spostamenti temporanei di dirigenti, figure apicali e qualificate tra imprese appartenenti allo

stesso gruppo di imprese;

  1. c) spostamenti temporanei di lavoratori appartenenti allo stesso gruppo di imprese nell’ambito di

attività di pubblico interesse.

ART. 10

prestazioni di lavoro tra imprese di diritto samm.se

un’impresa di diritto sammarinese può esercitare la propria attività lavorativa presso un’altra impresa di diritto sammarinese nelle seguenti ipotesi:

  1. a) svolgimento di attività di installazione, montaggio, smontaggio, collaudo e manutenzione

previste in un contratto di fornitura di beni materiali o immateriali ed impianti o di riparazione degli stessi;

  1. b) nell’ambito di un contratto di appalto d’opera o attività in cantieri edili;
  2. c) nell’ambito di un appalto o somministrazione di servizi; (necessario il contratto)
  3. d) tra imprese appartenenti allo stesso gruppo di imprese;
  4. e) distacchi di lavoratori tra imprese che svolgano la medesima attività economica limitatamente

alle prestazioni pertinenti al loro ciclo produttivo (necessario il contratto)

sanzione: le violazioni incorrono a sanzione per lavoro irregolare e all’impresa di provenienza sanzioni art. 3 comma 7 legge 164/2022

 

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Decreto Delegato 10 Ottobre 2023 nr 146 – Adeguamento della legislazione nazionale alle convenzioni e agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

14 Novembre 2023

Si allega il testo completo della nuova normativa antiriciclaggio che si adegua alle convenzioni e agli standard internazionali in materia di prevenzione, contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, recependo le indicazioni della quinta direttiva UE. E’ un provvedimento molto tecnico, che interessa non solo alcuni ordini professionali ma anche una serie di soggetti designati tenuti ad obblighi di adeguata verifica con le autorità interessate.

DD146-2023

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Regolamento 31 Ottobre 2023 nr 16 – Disposizioni applicative degli articoli 1 e 5 del Decreto Delegato 27 settembre 2023 nr 134 – Disciplina del commercio dell’oro e degli altri metalli preziosi da investimento

14 Novembre 2023

Il Regolamento nr 16 emana le disposizioni applicative del Decreto Delegato nr 134/2023 relativamente al commercio dell’oro e degli altri metalli preziosi da investimento.

Prima del rilascio della licenza è prevista una richiesta d’iscrizione all’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio che prevede una serie di requisiti e certificati per l’iscrizione al Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento

R16-2023

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