Decreto Delegato 31 Ottobre 2023 nr 155 – Modifica delle disposizioni relative alle detrazioni soggettive previste dall’art. 16 e l’art 16 di cui all’ art. 148 comma 8 Legge 166/2013 e succ. modifiche

13 Novembre 2023

Si allega il testo completo del Decreto Delegato nr 155 che riporta  le detrazioni soggettive già in vigore per il periodo d’imposta 2023.

1. Dall’imposta sui redditi posseduti dalle persone fisiche si detraggono:
a) euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato;
b) euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni figlio a carico;
c) euro 125,00 (centoventicinque/00) per i genitori ed i suoceri anche se non conviventi;
d) euro 125,00 (centoventicinque/00) per ogni altro familiare convivente a carico;
e) euro 125,00 (centoventicinque/00) per i parenti e gli affini che esercitino effettivamente il diritto agli alimenti.
2. In riferimento alla lettera b) del comma 1 si considerano a carico:
a) i figli minori, compresi i figli naturali, i figli adottivi e gli affiliati;
b) i figli maggiori di età inabili al lavoro in modo permanente, quelli di età non superiore ai ventisei anni che frequentino corsi legali di studio, compresi i figli naturali, i figli adottivi, gli affiliati ed infine quelli inoccupati; questi ultimi devono essere regolarmente iscritti alle liste di avviamento al lavoro e non aver rifiutato offerte di lavoro compatibili con le mansioni previste dalla propria lista di appartenenza e devono altresì essere conviventi con il contribuente.
3. Le persone indicate alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1 si considerano a carico se hanno redditi lordi propri per un ammontare non superiore a quello di cui alla pensione sociale nella
misura prevista dall’articolo 45, primo comma della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive modifiche, se residenti. Il predetto limite non si applica in relazione a redditi percepiti da soggetti diversamente abili.
4. Le detrazioni di imposta per carichi di famiglia sono rapportate ai mesi dell’anno e non competono ai soggetti passivi non residenti.
5. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera b) possono essere utilizzate solo da uno dei genitori o, in alternativa, da entrambi nella misura del 50 per cento ciascuno. Qualora la detrazione usufruita dai genitori superi nel complesso il 100 per cento della stessa, la detrazione viene determinata nella misura del 50 per cento per ciascun genitore.
6. Le detrazioni di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) sono fruibili per intero da un solo contribuente oppure pro quota dai contribuenti che assumono il carico familiare.
7. Le detrazioni di cui al comma 1 sono maggiorate del 20 per cento qualora il numero dei familiari a carico superi le due unità, oppure, quando il familiare a carico è un soggetto diversamente abile o persona permanentemente inferma.
8. L’accertamento da parte della UO Ufficio Tributario di redditi in capo ai familiari a carico oltre la soglia di cui al comma 3, comporta per il contribuente l’inefficacia della detrazione e la conseguente rettifica della dichiarazione.
9. Per i redditi di cui agli articoli 24, 25 e 26 di imponibile fino ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) si detraggono dall’imposta euro 100,00 (cento/00).
10. Le detrazioni di cui al presente articolo possono essere modificate con decreto delegato.”

 

DD155-2023

 

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Decreto Legge 27 Ottobre 2023 nr 152 – Ratifica D.L. 29 Settembre 2023 nr 139 – Proroga straordinaria dei termini di archiviazione delle fatture elettroniche nell’interscambio di beni e servizi con l’Italia

13 Novembre 2023

La ratifica del D.L. 139 di cui avevamo già dato notizia nella newsletter di Settembre aggiunge l’art.1 bis che, demanda al Congresso di Stato di adottare Decreti Delegati per:

  • la disciplina per la fatturazione elettronica interna a San Marino di beni e serivizi, nonchè la relativa conservazione ed archiviazione
  • prevedere e disciplinare la fatturazione elettronica per le prestazioni di servizi aggiornando la Legge nr 131/1991
  • modificare la Legge nr 137/1997 relativa alle merci in c/lavorazione, deposito o altro titolo

DL152-2023

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Decreto Delegato 4 Ottobre 2023 nr 144 – Disciplina dei marchi “Made in San Marino” e “100% Made in San Marino”

13 Novembre 2023

Il Decreto Delegato nr 144 istituisce e disciplina i marchi “Made in San Marino” e “100% Made in San Marino”, il Registro delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici al fine di valorizzare i prodotti della Repubblica di San Marino

Con il marchio “Made in San Marino” sono considerati i beni prodotti da due o più paesi ma che hanno subìto nel territorio dello Stato sammarinese “l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa sammarinese attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”.

Si intende invece realizzato interamente in San Marino e identificato con il marchio “100% Made in San Marino” il prodotto o la merce per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio sammarinese.

DD144-2023

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Decreto Delegato 25 Ottobre 2023 nr 150 – Disciplina delle tecnologie basate su registri distribuiti

13 Novembre 2023

Il Decreto Delegato nr 150, che abroga il precedente Decreto Blockchain n.86, regola l’emissione, l’offerta, la negoziazione e la prestazione di servizi in token nella Repubblica di San Marino, al fine di tutelare il mercato, la clientela e il risparmio.

L’evoluzione digitale sta infatti trasformando molti settori…si pensi ad esempio alle cripto-attività, alla  moneta elettronica, o ai token di diritto a ricevere  una determinata prestazione di beni o servizi… si è quindi reso necessario  non solo definire limiti e parametri operativi  ma anche individuare le autorità di vigilanza competenti.

DD150-2023+All

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Decreto Legge 29 Settembre 2023 n.139 – Proroga straordinaria dei termini di archiviazione delle fatture elettroniche nell’interscambio di beni e servizi con l’Italia

6 Ottobre 2023

Il Decreto Legge nr 139  proroga in via straordinaria il termine  per l’archiviazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute negli anni 2021, 2022 e 2023  al 31 dicembre 2024.

Entro il 31 dicembre 2023 l’Autorità ICT, formulerà le norme tecniche relative all’archiviazione delle fatture elettroniche nell’interscambio di beni e servizi con l’Italia.

DL139-2023

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Legge 15 Settembre 2023 nr 132 – Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato per l’esercizio finanziario 2023 e modifiche alla Legge 23 dicembre 2022 nr 171

6 Ottobre 2023

Si allega il testo completo della  Legge di assestamento al Bilancio  dello Stato, la nr 132 del 15 settembre, e si segnalano  i seguenti articoli:

Art 3: il termine per la presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria è differito al 30 novembre 2024.

Art 5: viene modificato l’articolo 34 della Legge n.70/2004 ed inserito l’articolo 34 bis. In sintesi, i debitori iscritti a ruolo, a certe determinate condizioni, hanno la facoltà di presentare istanza di dilazione del pagamento degli importi da loro dovuti al Servizio di Esattoria. La richiesta di dilazione deve essere presentata dal debitore a mezzo istanza scritta limitatamente per tributi iscritti a Ruolo non inferiori complessivamente ad euro 2.000,00. I debitori iscritti a Ruolo di cui sopra possono sottoscrivere presso il Servizio di Esattoria una promessa di pagamento rateizzata.

–  Art 6: prevede la definizione agevolata dei crediti scaduti in Esattoria e cioè la possibilità per i contribuenti che hanno cartelle esattoriali con scadenza entro il 30 giugno 2023 di procedere con la corresponsione del 10% dell’importo delle sanzioni e con il pagamento della vera sorte.

–  Art 7: definisce ulteriori sanzioni per il mancato versamento oneri previdenziali e sociali.

Art 10: disciplina il Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero percepiti dal trustee per conto del trust.

Art. 11: definisce i requisiti per la deducibilità fiscale delle somme versate ai fini della previdenza integrativa.

–  Art. 12 e Art.13 prevedono la nuova disciplina della Residenza fiscale non domiciliata: si tratta si è un permesso temporaneo di soggiorno in territorio per un minimo di trenta giorni ed un massimo di centocinquanta giorni durante l’anno solare e può essere rilasciato solo per il soggiorno di persone fisiche in alberghi che offrano standard qualitativi inquadrabili nelle primarie classi di categoria di settore. Tale soggetto ha l’obbligo di versare una imposta annuale pari ad euro 10.000,00 a titoli di tasse ed imposte dovute a San Marino in qualità di persona fisica sui redditi prodotti o percepiti in territorio

Art. 15 stabilisce in euro 1.000,00 la sanzione per la mancata comunicazione all’Ufficio tributario della rendicontazione Paese per Paese in qualità di controllante capogruppo, supplente della controllante capogruppo o entità designata.

Art. 16 e Art.17 tratta della raccolta e l’utilizzo a fini civili ed agricoli delle acque meteoriche. Al fine di incentivarne l’utilizzo, non è applicata sui sistemi di raccolta ad accumulo e distribuzione  nell’ambito dell’immobile su cui è realizzata l’opera, l’imposta sulle importazioni. Inoltre, le  spese per un massimo di € 5.000,00  volte a realizzare interventi per la riduzione del consumo di acqua potabile (es lavatrici con acque meteoriche) sono deducibilità ai fini IGR per un massimo di 5 periodi

Art. 26   È autorizzata la partecipazione della Repubblica di San Marino all’Esposizione Universale di Osaka 2025 che si svolgerà a Osaka nello Stato del Giappone dal 13 aprile 2025 al 13 ottobre 2025.

Art. 31   E’ prevista la rivalutazione degli assegni familiari: a decorrere dal 1° gennaio 2024, previa copertura finanziaria, l’ammontare degli assegni familiari in favore dei soggetti di cui all’articolo 2 del Decreto 26 aprile 1976 n.15, così come modificato dall’articolo 1 del Decreto – Legge 2 settembre 2022 n.126, viene così modificato:

1) euro 75,00 per la prima persona a carico;

2) euro 100,00 per la seconda persona a carico;

3) euro 125,00 per la terza persona a carico;

4) euro 146,00 per la quarta persona a carico;

5) euro 177,00 per la quinta persona a carico e per ciascuna successiva persona a carico.

Art. 34 e 35 variano le disposizioni per la concessione del contributo per l’edilizia sovvenzionata (comma 3 dell’articolo 6 della Legge 31 marzo 2015 n.44 e successive modifiche)

Art. 36 modifica la procedura di esecuzione del Codice di Procedura Penale, in particolare agli articoli 200, 203-ter e 203-quater del Codice di Procedura Penale

L132 2023

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Decreto Legge 28 settembre 2023 n.138 – proroga dei termini previsti dall’art. 38 della Legge 9 Dicembre 202 nr 164 – Riforma delle norme relative all’occupazione – e succ. mod.

6 Ottobre 2023

E’ stata prorogata al 1° gennaio 2024 la scadenza delle nuove disposizioni previste per amministratori e soci come previsto dall’art. 38 della Legge 9 dicembre 2022 nr 164 e succ. mod.

DL138-2023

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Decreto Delegato 18 Agosto 2023 nr 120 – Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato delle prestazioni di lavoro temporaneo e dei distacchi di lavoratori

11 Settembre 2023

Il D.D. nr 120 del 18 08 23  interviene in tema di:

  • contratti di lavoro a tempo determinato
  • prestazioni di lavoro temporaneo
  • distacchi di lavoratori

Di seguito si evidenziano i punti salienti invitando a contattare lo Studio in caso si necessitino ulteriori chiarimenti:

ART. 1 Contratto di lavoro a tempo determinato
Durata max: 24 mesi

dal 12° al 18 mese nel caso di rinnovo è obbligatorio pagare un addizionale contributiva del 1,5%

dal 18° al 24° mese nel caso di rinnovo è obbligatorio pagare un addizionale contributiva aggiuntiva del 1,5% (1,5+1,5=3%)

In caso di trasformazione o di assunzione a tempo indeterminato la maggiorazione applicata sino al diciottesimo mese verrà detratta dai contributi successiviRinnovi max: 4 nell’arco di 5 anni (in caso di violazione il contratto si converte in tempo indeterminato)
Accordo sindacale: tramite accordo sindacale possono essere derogati i limiti alla durata e al numero di proroghe o rinnovi relativi casi specifici per un solo lavoratore o un gruppo di lavoratori.
Sostituzione lavoratore con diritto di conservazione del posto di lavoro: non vengono applicati i limiti del decreto. La durata max è il rientro del lavoratore sostituito

I contratti a tempo determinato non possono superare il 25% del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato
piccole imprese:
a) 2 unità se il numero dei dipendenti è inferiore a 5;
b) 3 unità qualora il numero dei dipendenti sia compreso fra 5 e 10i;
c) 4 unità nel caso in cui il numero di dipendenti sia compreso fra 11 e 15;
d) 5 unità se il numero dei dipendenti è compreso fra 16 e 20.
nuova attività : no limiti per un periodo non superiore all’anno
Non si può avviare un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato in presenza di una o più condizioni ostative previste dall’articolo 11 (condizioni ostative) ad esclusione di quella prevista al comma 1 lettera b)

ART. 2 Contratto di lavoro a tempo determinato per motivi stagionali

no limiti art. 1 purché rientri nel periodo di stagionalità comunicato dall’azienda, se svolte al di fuori del periodo di stagionalità sono soggetti all’art. 1
durata max 9 mesi durante l’anno
comma 6 Le imprese che accedono a tale tipologia di contratto di lavoro, fuori dai periodi di stagionalità, possono usufruire del lavoro occasionale di cui all’articolo 19 della Legge n.164/2022 ed all’articolo 2 del DD 15 luglio 2021 n.130 con le seguenti limitazioni:
a) nel limite massimo di trecento ore e per non più di tre giorni alla settimana qualora l’impresa abbia comunicato il periodo di stagionalità nelle modalità di cui al comma 2.
b) nel limite di sei giorni al mese qualora l’impresa non comunichi il periodo di stagionalità nelle modalità di cui al comma 2. In tal caso, le limitazioni si applicano nei periodi in cui non sono avviati lavoratori stagionali.

comma 7 I limiti di cui al comma 6 non si applicano qualora i periodi di stagionalità non superino i sette mesi nell’arco dell’anno solare.

ART. 7 Distacchi transnazionali di lavoratori
Il distacco nel territorio della Repubblica di San Marino per lo svolgimento di un’attività lavorativa dettata da esigenze temporanee:
a) nell’ambito di un contratto di fornitura di beni o prestazione di servizi, fermi restando i limiti
b) tra imprese appartenenti allo stesso gruppo di imprese;
c) tra imprese che svolgano la medesima attività economica limitatamente alle prestazioni
pertinenti al loro ciclo produttivo, individuate mediante un accordo scritto tra le stesse. In tal caso, il lavoratore distaccato deve risultare in organico nell’impresa distaccante da almeno un anno.

  • Il lavoratore distaccato ha diritto all’applicazione del trattamento complessivo, economico e normativo, previsto dal contratto collettivo di riferimento ovvero dal contratto integrativo aziendale dell’impresa nella quale è distaccato se di miglior favore rispetto a quello di origine,
  • l’impresa distaccataria (Rsm) risponde in solido nel caso di mancato pagamento del trattamento economico
  • esclusi dal distacco: associazioni, fondazioni, cooperative
  • non possono essere distaccati lavoratori che beneficiano della cig
  • obblighi di prevenzione e sicurezza in carico alla ditta distaccataria
  • vincolo il distacco di 1 lavoratore è ammesso solo nel caso in cui l’impresa distaccataria (Rsm) occupi almeno 1 dipendente a tempo indeterminato
  • per più lavoratori è ammissibile entro il limite del 10% del numero dei lavoratori dell’impresa distaccataria nel numero è compreso anche il titolare di impresa individuale
  • la commissione del lavoro su richiesta può individuare percentuali diverse.
  • escluse dai tali vincoli sono le stabili organizzazioni
  • sanzione la violazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste per lavoro irregolare

ART. 8 Procedure per distacchi transnazionali
procedura sul Labor (ditta samm.se deve avere copertura assicurativa contro infortuni in Rsm)
primo periodo non può superare i 12 mesi, può essere prorogato per ulteriori 6 mesi su richiesta motivata tali periodi sono conteggiati nell’arco di 5 ANNI, per lavoratori che svolgono mansioni analoghe il massimo invalicabile è 36 mesi
sanzioni lavoratore che svolge mansione diversa da quella indicata nel distacco incorre in sanzione di lavoro irregolare
Fatto salvo quanto previsto al comma 8, le durate massime previste ai commi 6 e 7 sono da intendersi come periodi continuativi nelle seguenti ipotesi:
a) svolgimento di attività di installazione, montaggio, smontaggio, collaudo e manutenzione previste in un contratto di fornitura di beni materiali o immateriali ed impianti o di riparazione degli stessi;
b) spostamenti temporanei di dirigenti, figure apicali e qualificate tra imprese appartenenti allo stesso gruppo di imprese;
c) spostamenti temporanei di lavoratori appartenenti allo stesso gruppo di imprese nell’ambito di attività di pubblico interesse.

ART. 10 prestazioni di lavoro tra imprese di diritto sammarinese

Un’impresa di diritto sammarinese può esercitare la propria attività lavorativa presso un’altra impresa di diritto sammarinese nelle seguenti ipotesi:
a) svolgimento di attività di installazione, montaggio, smontaggio, collaudo e manutenzione previste in un contratto di fornitura di beni materiali o immateriali ed impianti o di riparazione degli stessi;

DD120-2023

 

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Circolare Ufficio Attività Economiche del 7 09 23 – Procedura LABOR – trasmissione on line contratti collaborazione ai sensi della Legge 9 dicembre 2022 nr 164

11 Settembre 2023

Si trasmette per opportuna conoscenza la Circolare nr 3/2023 del 07 09 23 dell’Ufficio Attività Economiche che informa che dall’11/9 u.s. è disponibile la procedura LABOR per il deposito dei contratti di collaborazione di Amministratori, Soci, lavoratori pensionati, contratti di collaborazione a progetto che sostituisce l’invio a mezzo tNotice.

Circ Uff. Att. Eco. 07 09 23 

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Decreto Legge 2 Agosto 2023 nr 116 – Proroga della sospensione straordinaria e temporanea dei termini di cui agli articoli 9 10 e 12 della Legge 28 09 2010 nr 118 e succ. modifiche

11 Settembre 2023

Come indicato dal comma 1 dell’Articolo Unico del Decreto Legge in oggetto “In via straordinaria e temporanea, fino al 31 dicembre 2023, i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 9 e 10 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche che sia già scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto – legge o in scadenza, non sono tenuti all’obbligo di rientro nel Paese di provenienza”.

DL116-2023

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