Categoria: Da San Marino
Decreto Delegato 7 novembre 2023 nr 161 – Modifiche agli art. 197 e 198 del Codice Penale – Appropriazione indebita e Amministrazione infedele
15 Dicembre 2023
Si rende noto che gli articoli 197 e 198 del codice penale, sono stati così modificati; entrambi entreranno in vigore a seguito della ratifica del Decreto stesso.
“Art. 197 (Appropriazione indebita)
Chiunque indebitamente fa sua la cosa mobile altrui, della quale ha il possesso a qualsiasi titolo, è punito, a querela dell’offeso, con la prigionia e la multa a giorni di secondo grado.
Si applica la prigionia di primo grado o la multa a giorni di secondo grado, se l’appropriazione ha per oggetto cose di tenue valore o da altri smarrite o costituenti tesoro ovvero cose delle quali l’agente è venuto in possesso per errore, caso fortuito o forza maggiore.
Si procede d’ufficio se il fatto è commesso da un amministratore, esattore, custode, curatore ovvero da chiunque presta la propria opera ad altri e si applicano la prigionia di secondo grado, la multa a giorni di terzo grado e l’interdizione di quarto grado dall’incarico di tutore o curatore, dalla professione o dall’arte.
Si procede d’ufficio se il fatto, da chiunque commesso, abbia arrecato danno allo Stato o a società da esso partecipate o ad enti pubblici o ad istituti bancari o finanziari; in tali fattispecie si applica la prigionia dal secondo al quarto grado, in considerazione della rilevanza dell’entità del danno economico arrecato, la multa a giorni di terzo grado e l’interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.”.
“Art.198 (Amministrazione infedele)
I tutori, i curatori, gli amministratori, i direttori, i liquidatori di società ed ogni altro amministratore di patrimonio privato, i quali, fuori dai casi previsti dall’articolo 197, per procurare a sé o ad altri un vantaggio, compiono atti che siano di danno al patrimonio amministrato, sono puniti con la prigionia di secondo grado o con la multa a giorni di terzo grado.
Se il fatto è commesso in danno dello Stato, di società da esso partecipate o di enti pubblici o di istituti bancari e finanziari si applica la prigionia dal secondo al quarto grado, in considerazione della rilevanza dell’entità del danno economico.”.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Decreto Delegato 30 Ottobre nr 153 – Ratifica D.D. 120 2023 – Disciplina del contatto di lavoro a tempo determinato, delle prestazioni di lavoro temporaneo e dei distacchi di lavoratori
14 Novembre 2023
Il Decreto Delegato nr 153 ratifica il precedente Decreto Delegato nr 120 (si veda la Newsletter di Settembre) modificando alcuni articoli che si evidenziano schematicamente.
Si ricorda che la sua entrata in vigore è stata il 30 Ottobre u.s. e, data la complessità della norma, in caso occorrano informazioni specifiche si invita la gentile clientela a contattare lo Studio.
ART. 1
Durata max: 24 mesi
dal 18° al 24° mese nel caso di rinnovo è obbligatorio pagare un addizionale contributiva aggiuntiva del 3%
In caso di trasformazione o di assunzione a tempo indeterminato la maggiorazione applicata sino al diciottesimo mese verrà detratta dai contributi successivi
Rinnovi max: 4 nell’arco di 4 anni (in caso di violazione il contratto si converte in tempo indeterminato)
Accordo sindacale: tramite accordo sindacale possono essere derogati i limiti alla durata e al numero di proroghe o rinnovi relativi a casi specifici per un solo lavoratore o un gruppo di lavoratori.
Periodo di prova: il lavoratore è tenuto a completare il periodo di prova anche in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato
il comma 10) specifica che nel caso di una nuova assunzione del lavoratore da parte dello stesso datore di lavoro, ma in una qualifica diversa, il dipendente è soggetto a un nuovo periodo di prova dovuto alla nuova qualifica.
Sostituzione lavoratore con diritto di conservazione del posto di lavoro: non vengono applicati i limiti del decreto. La durata max è il rientro del lavoratore sostituito (è necessario allegare della documentazione)
LIMITI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO:
I contratti a tempo determinato non possono superare il 25% del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato
piccole imprese:
- a) 2 unità se il numero dei dipendenti è inferiore a 5;
- b) 3 unità qualora il numero dei dipendenti sia compreso fra 5 e 10i;
- c) 4 unità nel caso in cui il numero di dipendenti sia compreso fra 11 e 15;
- d) 5 unità se il numero dei dipendenti è compreso fra 16 e 20.
nuova attività : no limiti per un periodo non superiore all’anno
Non si può avviare un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato in presenza di una o più condizioni
ostative previste dall’articolo 11 ad esclusione di quella prevista al comma 1 lettera b)
ART. 2
Contratto di lavoro a tempo determinato per motivi stagionali
no limiti art. 1 purchè rientri nel periodo di stagionalità comunicato dall’azienda, se svolte al di fuori del periodo di stagionalità sono soggetti all’art. 1
durata max 9 mesi nell’arco dell’anno (12 mesi)
comma 6 Le imprese che accedono a tale tipologia di contratto di lavoro, fuori dai periodi di stagionalità, possono
usufruire del lavoro occasionale di cui all’articolo 19 della Legge n.164/2022 ed all’articolo 2 del DD 15
luglio 2021 n.130 con le seguenti limitazioni:
- a) nel limite massimo di 300 ore e per non più di 3 giorni alla settimana qualora l’impresa
abbia comunicato il periodo di stagionalità nelle modalità di cui al comma 2.
- b) nel limite di 6 giorni al mese qualora l’impresa non comunichi il periodo di stagionalità nelle
modalità di cui al comma 2. In tal caso, le limitazioni si applicano nei periodi in cui non sono
avviati lavoratori stagionali.
comma 7 I limiti di cui al comma 6 non si applicano qualora i periodi di stagionalità non superino i 7 mesi nell’arco dell’anno solare.
aziende manifatturiere: (che non utilizzano il lavoro occasionale) si consiglia di non fare la comunicazione al comma 2, mantenendo la possibilità di assumere a carattere stagionale per 9 mesi
i lavoratori stagionali non sono conteggiati nel 25% dei limiti di assunzione a tempo determinato
ART. 3
continuazione del rapporto di lavoro oltre la scadenza del termine
se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza, senza comunicare rinnovo, si applicano le seguenti disposizioni:
- a) nei primi 10 giorni successivi alla scadenza, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al
lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto
pari al 20%. Tale maggiorazione non è dovuta qualora il contratto di lavoro sia trasformato a tempo indeterminato
sanzione per ipotesi a) € 200,00 per ogni giorno di continuazione del rapporto fino alla regolarizzazione,
se non viene applicata la maggiorazione
- b) oltre il 10° giorno dalla scadenza, il contratto di lavoro a tempo determinato si trasforma in
contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla scadenza del predetto termine
Qualora l’impresa non intenda prorogare o rinnovare il contratto di lavoro, deve darne
comunicazione al lavoratore almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto di lavoro
mediante comunicazione scritta; in caso contrario il lavoratore ha diritto ad ottenere il
corrispettivo per il mancato preavviso
ART. 4
diritto di precedenza (se l’ex dipendente non lavora, e abbia un’anzianità di servizio superiore ai 6 mesi) solo nel caso di mansioni analoghe
diritto di precedenza entro 3 mesi successivi al termine contratto ad eventuale assunzione
diritto di precedenza entro 6 mesi successivi al termine contratto ad eventuale assunzione, se la durata era fino a 24 mesi
Tale vincolo non si applica qualora sia lo stesso lavoratore a non voler continuare il rapporto di lavoro
con l’impresa o qualora il contratto si sia risolto o non prosegua per il non superamento del periodo
di prova o per fatto imputabile al lavoratore.
CAPO II
DISTACCHI ART. 7
Durata: 12 mesi prorogabili per ulteriori 6 mesi
Il distacco del territorio della Repubblica di San Marino per lo svolgimento di un’attività lavorativa dettata da esigenze tempornanee:
- a) i fornitura di beni o prestazione di servizi, 12 mesi +6 di proroga
- b) tra imprese appartenenti allo stesso gruppo di imprese; 12 mesi +6 di proroga
- c) tra imprese che svolgano la medesima attività economica limitatamente alle prestazioni
pertinenti al loro ciclo produttivo, individuate mediante un accordo scritto tra le stesse. In tal
caso, il lavoratore distaccato deve risultare in organico nell’impresa distaccante da almeno un
anno.
Durata per manutenzioni e distacchi infragruppo sono 18 mesi (12 mesi +6 di proroga), che si possono superare con 1 gg di stacco
Il lavoratore distaccato ha diritto all’applicazione del trattamento complessivo, economico e normativo, previsto dal contratto collettivo di riferimento ovvero dal contratto integrativo aziendale dell’impresa nella
quale è distaccato se di miglior favore rispetto a quello di origine,
l’impresa distaccataria (Rsm) risponde in solido nel caso di mancato pagamento del trattamento economico
esclusi dal distacco: da parte di associazioni, fondazioni, cooperative
non possono essere distaccati lavoratori che beneficiano della cig
obblighi di prevenzione e sicurezza in carico alla ditta distaccataria
vincolo il distacco di 1 lavoratore è ammesso solo nel caso in cui l’impresa distaccataria (Rsm) occupi
almeno 1 dipendente a tempo indeterminato
per più lavoratori è ammissibile entro il limite del 10% del numero dei lavoratori dell’impresa distaccataria
nel numero è compreso anche il titolare di impresa individuale
la commissione del lavoro su richiesta può individuare percentuali diverse.
tali vincoli SI APPLICANO ANCHE ALLE stabili organizzazioni
sanzione: la violazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste per lavoro irregolare
ART. 8
procedura sul Labor ( ditta samm.se deve avere copertura assicurativa contro infortuni in Rsm)
Durata : primo periodo non può superare i 12 mesi, può essere prorogato per ulteriori 6 mesi su richiesta motivata
sanzioni lavoratore che svolge mansione diversa da quella indicata nel distacco incorre in sanzione di lavoro irregolare
Relativamente al distacco di cui alla lettera c) il termine di 18 mesi è da computarsi:
– nell’arco di 3 anni per il settore edile;
– nell’arco di 4 anni per mansioni qualificate e superiori;
– nell’arco di 5 anni per le altre casistiche.
Fatto salvo quanto previsto al comma 8, le durate massime previste ai commi 6 e 7 sono da intendersi come
periodi continuativi nelle seguenti ipotesi (l’interruzione di un solo giorno fa decorrere nuovamente la durata):
- a) svolgimento di attività di installazione, montaggio, smontaggio, collaudo e manutenzione
previste in un contratto di fornitura di beni materiali o immateriali ed impianti o di
riparazione degli stessi;
- b) spostamenti temporanei di dirigenti, figure apicali e qualificate tra imprese appartenenti allo
stesso gruppo di imprese;
- c) spostamenti temporanei di lavoratori appartenenti allo stesso gruppo di imprese nell’ambito di
attività di pubblico interesse.
ART. 10
prestazioni di lavoro tra imprese di diritto samm.se
un’impresa di diritto sammarinese può esercitare la propria attività lavorativa presso un’altra impresa di diritto sammarinese nelle seguenti ipotesi:
- a) svolgimento di attività di installazione, montaggio, smontaggio, collaudo e manutenzione
previste in un contratto di fornitura di beni materiali o immateriali ed impianti o di riparazione degli stessi;
- b) nell’ambito di un contratto di appalto d’opera o attività in cantieri edili;
- c) nell’ambito di un appalto o somministrazione di servizi; (necessario il contratto)
- d) tra imprese appartenenti allo stesso gruppo di imprese;
- e) distacchi di lavoratori tra imprese che svolgano la medesima attività economica limitatamente
alle prestazioni pertinenti al loro ciclo produttivo (necessario il contratto)
sanzione: le violazioni incorrono a sanzione per lavoro irregolare e all’impresa di provenienza sanzioni art. 3 comma 7 legge 164/2022
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Decreto Delegato 10 Ottobre 2023 nr 146 – Adeguamento della legislazione nazionale alle convenzioni e agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
14 Novembre 2023
Si allega il testo completo della nuova normativa antiriciclaggio che si adegua alle convenzioni e agli standard internazionali in materia di prevenzione, contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, recependo le indicazioni della quinta direttiva UE. E’ un provvedimento molto tecnico, che interessa non solo alcuni ordini professionali ma anche una serie di soggetti designati tenuti ad obblighi di adeguata verifica con le autorità interessate.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Regolamento 31 Ottobre 2023 nr 16 – Disposizioni applicative degli articoli 1 e 5 del Decreto Delegato 27 settembre 2023 nr 134 – Disciplina del commercio dell’oro e degli altri metalli preziosi da investimento
14 Novembre 2023
Il Regolamento nr 16 emana le disposizioni applicative del Decreto Delegato nr 134/2023 relativamente al commercio dell’oro e degli altri metalli preziosi da investimento.
Prima del rilascio della licenza è prevista una richiesta d’iscrizione all’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio che prevede una serie di requisiti e certificati per l’iscrizione al Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Decreto Delegato 31 Ottobre 2023 nr 155 – Modifica delle disposizioni relative alle detrazioni soggettive previste dall’art. 16 e l’art 16 di cui all’ art. 148 comma 8 Legge 166/2013 e succ. modifiche
13 Novembre 2023
Si allega il testo completo del Decreto Delegato nr 155 che riporta le detrazioni soggettive già in vigore per il periodo d’imposta 2023.
1. Dall’imposta sui redditi posseduti dalle persone fisiche si detraggono:
a) euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato;
b) euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni figlio a carico;
c) euro 125,00 (centoventicinque/00) per i genitori ed i suoceri anche se non conviventi;
d) euro 125,00 (centoventicinque/00) per ogni altro familiare convivente a carico;
e) euro 125,00 (centoventicinque/00) per i parenti e gli affini che esercitino effettivamente il diritto agli alimenti.
2. In riferimento alla lettera b) del comma 1 si considerano a carico:
a) i figli minori, compresi i figli naturali, i figli adottivi e gli affiliati;
b) i figli maggiori di età inabili al lavoro in modo permanente, quelli di età non superiore ai ventisei anni che frequentino corsi legali di studio, compresi i figli naturali, i figli adottivi, gli affiliati ed infine quelli inoccupati; questi ultimi devono essere regolarmente iscritti alle liste di avviamento al lavoro e non aver rifiutato offerte di lavoro compatibili con le mansioni previste dalla propria lista di appartenenza e devono altresì essere conviventi con il contribuente.
3. Le persone indicate alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1 si considerano a carico se hanno redditi lordi propri per un ammontare non superiore a quello di cui alla pensione sociale nella
misura prevista dall’articolo 45, primo comma della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive modifiche, se residenti. Il predetto limite non si applica in relazione a redditi percepiti da soggetti diversamente abili.
4. Le detrazioni di imposta per carichi di famiglia sono rapportate ai mesi dell’anno e non competono ai soggetti passivi non residenti.
5. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera b) possono essere utilizzate solo da uno dei genitori o, in alternativa, da entrambi nella misura del 50 per cento ciascuno. Qualora la detrazione usufruita dai genitori superi nel complesso il 100 per cento della stessa, la detrazione viene determinata nella misura del 50 per cento per ciascun genitore.
6. Le detrazioni di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) sono fruibili per intero da un solo contribuente oppure pro quota dai contribuenti che assumono il carico familiare.
7. Le detrazioni di cui al comma 1 sono maggiorate del 20 per cento qualora il numero dei familiari a carico superi le due unità, oppure, quando il familiare a carico è un soggetto diversamente abile o persona permanentemente inferma.
8. L’accertamento da parte della UO Ufficio Tributario di redditi in capo ai familiari a carico oltre la soglia di cui al comma 3, comporta per il contribuente l’inefficacia della detrazione e la conseguente rettifica della dichiarazione.
9. Per i redditi di cui agli articoli 24, 25 e 26 di imponibile fino ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) si detraggono dall’imposta euro 100,00 (cento/00).
10. Le detrazioni di cui al presente articolo possono essere modificate con decreto delegato.”
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Decreto Legge 27 Ottobre 2023 nr 152 – Ratifica D.L. 29 Settembre 2023 nr 139 – Proroga straordinaria dei termini di archiviazione delle fatture elettroniche nell’interscambio di beni e servizi con l’Italia
13 Novembre 2023
La ratifica del D.L. 139 di cui avevamo già dato notizia nella newsletter di Settembre aggiunge l’art.1 bis che, demanda al Congresso di Stato di adottare Decreti Delegati per:
- la disciplina per la fatturazione elettronica interna a San Marino di beni e serivizi, nonchè la relativa conservazione ed archiviazione
- prevedere e disciplinare la fatturazione elettronica per le prestazioni di servizi aggiornando la Legge nr 131/1991
- modificare la Legge nr 137/1997 relativa alle merci in c/lavorazione, deposito o altro titolo
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Decreto Delegato 4 Ottobre 2023 nr 144 – Disciplina dei marchi “Made in San Marino” e “100% Made in San Marino”
13 Novembre 2023
Il Decreto Delegato nr 144 istituisce e disciplina i marchi “Made in San Marino” e “100% Made in San Marino”, il Registro delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici al fine di valorizzare i prodotti della Repubblica di San Marino
Con il marchio “Made in San Marino” sono considerati i beni prodotti da due o più paesi ma che hanno subìto nel territorio dello Stato sammarinese “l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa sammarinese attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”.
Si intende invece realizzato interamente in San Marino e identificato con il marchio “100% Made in San Marino” il prodotto o la merce per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio sammarinese.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Decreto Delegato 25 Ottobre 2023 nr 150 – Disciplina delle tecnologie basate su registri distribuiti
13 Novembre 2023
Il Decreto Delegato nr 150, che abroga il precedente Decreto Blockchain n.86, regola l’emissione, l’offerta, la negoziazione e la prestazione di servizi in token nella Repubblica di San Marino, al fine di tutelare il mercato, la clientela e il risparmio.
L’evoluzione digitale sta infatti trasformando molti settori…si pensi ad esempio alle cripto-attività, alla moneta elettronica, o ai token di diritto a ricevere una determinata prestazione di beni o servizi… si è quindi reso necessario non solo definire limiti e parametri operativi ma anche individuare le autorità di vigilanza competenti.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Decreto Legge 29 Settembre 2023 n.139 – Proroga straordinaria dei termini di archiviazione delle fatture elettroniche nell’interscambio di beni e servizi con l’Italia
6 Ottobre 2023
Il Decreto Legge nr 139 proroga in via straordinaria il termine per l’archiviazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute negli anni 2021, 2022 e 2023 al 31 dicembre 2024.
Entro il 31 dicembre 2023 l’Autorità ICT, formulerà le norme tecniche relative all’archiviazione delle fatture elettroniche nell’interscambio di beni e servizi con l’Italia.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Legge 15 Settembre 2023 nr 132 – Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato per l’esercizio finanziario 2023 e modifiche alla Legge 23 dicembre 2022 nr 171
6 Ottobre 2023
Si allega il testo completo della Legge di assestamento al Bilancio dello Stato, la nr 132 del 15 settembre, e si segnalano i seguenti articoli:
– Art 3: il termine per la presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria è differito al 30 novembre 2024.
– Art 5: viene modificato l’articolo 34 della Legge n.70/2004 ed inserito l’articolo 34 bis. In sintesi, i debitori iscritti a ruolo, a certe determinate condizioni, hanno la facoltà di presentare istanza di dilazione del pagamento degli importi da loro dovuti al Servizio di Esattoria. La richiesta di dilazione deve essere presentata dal debitore a mezzo istanza scritta limitatamente per tributi iscritti a Ruolo non inferiori complessivamente ad euro 2.000,00. I debitori iscritti a Ruolo di cui sopra possono sottoscrivere presso il Servizio di Esattoria una promessa di pagamento rateizzata.
– Art 6: prevede la definizione agevolata dei crediti scaduti in Esattoria e cioè la possibilità per i contribuenti che hanno cartelle esattoriali con scadenza entro il 30 giugno 2023 di procedere con la corresponsione del 10% dell’importo delle sanzioni e con il pagamento della vera sorte.
– Art 7: definisce ulteriori sanzioni per il mancato versamento oneri previdenziali e sociali.
– Art 10: disciplina il Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero percepiti dal trustee per conto del trust.
– Art. 11: definisce i requisiti per la deducibilità fiscale delle somme versate ai fini della previdenza integrativa.
– Art. 12 e Art.13 prevedono la nuova disciplina della Residenza fiscale non domiciliata: si tratta si è un permesso temporaneo di soggiorno in territorio per un minimo di trenta giorni ed un massimo di centocinquanta giorni durante l’anno solare e può essere rilasciato solo per il soggiorno di persone fisiche in alberghi che offrano standard qualitativi inquadrabili nelle primarie classi di categoria di settore. Tale soggetto ha l’obbligo di versare una imposta annuale pari ad euro 10.000,00 a titoli di tasse ed imposte dovute a San Marino in qualità di persona fisica sui redditi prodotti o percepiti in territorio
– Art. 15 stabilisce in euro 1.000,00 la sanzione per la mancata comunicazione all’Ufficio tributario della rendicontazione Paese per Paese in qualità di controllante capogruppo, supplente della controllante capogruppo o entità designata.
– Art. 16 e Art.17 tratta della raccolta e l’utilizzo a fini civili ed agricoli delle acque meteoriche. Al fine di incentivarne l’utilizzo, non è applicata sui sistemi di raccolta ad accumulo e distribuzione nell’ambito dell’immobile su cui è realizzata l’opera, l’imposta sulle importazioni. Inoltre, le spese per un massimo di € 5.000,00 volte a realizzare interventi per la riduzione del consumo di acqua potabile (es lavatrici con acque meteoriche) sono deducibilità ai fini IGR per un massimo di 5 periodi
– Art. 26 È autorizzata la partecipazione della Repubblica di San Marino all’Esposizione Universale di Osaka 2025 che si svolgerà a Osaka nello Stato del Giappone dal 13 aprile 2025 al 13 ottobre 2025.
– Art. 31 E’ prevista la rivalutazione degli assegni familiari: a decorrere dal 1° gennaio 2024, previa copertura finanziaria, l’ammontare degli assegni familiari in favore dei soggetti di cui all’articolo 2 del Decreto 26 aprile 1976 n.15, così come modificato dall’articolo 1 del Decreto – Legge 2 settembre 2022 n.126, viene così modificato:
1) euro 75,00 per la prima persona a carico;
2) euro 100,00 per la seconda persona a carico;
3) euro 125,00 per la terza persona a carico;
4) euro 146,00 per la quarta persona a carico;
5) euro 177,00 per la quinta persona a carico e per ciascuna successiva persona a carico.
– Art. 34 e 35 variano le disposizioni per la concessione del contributo per l’edilizia sovvenzionata (comma 3 dell’articolo 6 della Legge 31 marzo 2015 n.44 e successive modifiche)
– Art. 36 modifica la procedura di esecuzione del Codice di Procedura Penale, in particolare agli articoli 200, 203-ter e 203-quater del Codice di Procedura Penale