Categoria: Da San Marino
Decreto Legge 28 settembre 2023 n.138 – proroga dei termini previsti dall’art. 38 della Legge 9 Dicembre 202 nr 164 – Riforma delle norme relative all’occupazione – e succ. mod.
6 Ottobre 2023
E’ stata prorogata al 1° gennaio 2024 la scadenza delle nuove disposizioni previste per amministratori e soci come previsto dall’art. 38 della Legge 9 dicembre 2022 nr 164 e succ. mod.
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Decreto Delegato 18 Agosto 2023 nr 120 – Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato delle prestazioni di lavoro temporaneo e dei distacchi di lavoratori
11 Settembre 2023
Il D.D. nr 120 del 18 08 23 interviene in tema di:
- contratti di lavoro a tempo determinato
- prestazioni di lavoro temporaneo
- distacchi di lavoratori
Di seguito si evidenziano i punti salienti invitando a contattare lo Studio in caso si necessitino ulteriori chiarimenti:
ART. 1 Contratto di lavoro a tempo determinato
Durata max: 24 mesi
dal 12° al 18 mese nel caso di rinnovo è obbligatorio pagare un addizionale contributiva del 1,5%
dal 18° al 24° mese nel caso di rinnovo è obbligatorio pagare un addizionale contributiva aggiuntiva del 1,5% (1,5+1,5=3%)
In caso di trasformazione o di assunzione a tempo indeterminato la maggiorazione applicata sino al diciottesimo mese verrà detratta dai contributi successiviRinnovi max: 4 nell’arco di 5 anni (in caso di violazione il contratto si converte in tempo indeterminato)
Accordo sindacale: tramite accordo sindacale possono essere derogati i limiti alla durata e al numero di proroghe o rinnovi relativi casi specifici per un solo lavoratore o un gruppo di lavoratori.
Sostituzione lavoratore con diritto di conservazione del posto di lavoro: non vengono applicati i limiti del decreto. La durata max è il rientro del lavoratore sostituito
I contratti a tempo determinato non possono superare il 25% del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato
piccole imprese:
a) 2 unità se il numero dei dipendenti è inferiore a 5;
b) 3 unità qualora il numero dei dipendenti sia compreso fra 5 e 10i;
c) 4 unità nel caso in cui il numero di dipendenti sia compreso fra 11 e 15;
d) 5 unità se il numero dei dipendenti è compreso fra 16 e 20.
nuova attività : no limiti per un periodo non superiore all’anno
Non si può avviare un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato in presenza di una o più condizioni ostative previste dall’articolo 11 (condizioni ostative) ad esclusione di quella prevista al comma 1 lettera b)
ART. 2 Contratto di lavoro a tempo determinato per motivi stagionali
no limiti art. 1 purché rientri nel periodo di stagionalità comunicato dall’azienda, se svolte al di fuori del periodo di stagionalità sono soggetti all’art. 1
durata max 9 mesi durante l’anno
comma 6 Le imprese che accedono a tale tipologia di contratto di lavoro, fuori dai periodi di stagionalità, possono usufruire del lavoro occasionale di cui all’articolo 19 della Legge n.164/2022 ed all’articolo 2 del DD 15 luglio 2021 n.130 con le seguenti limitazioni:
a) nel limite massimo di trecento ore e per non più di tre giorni alla settimana qualora l’impresa abbia comunicato il periodo di stagionalità nelle modalità di cui al comma 2.
b) nel limite di sei giorni al mese qualora l’impresa non comunichi il periodo di stagionalità nelle modalità di cui al comma 2. In tal caso, le limitazioni si applicano nei periodi in cui non sono avviati lavoratori stagionali.
comma 7 I limiti di cui al comma 6 non si applicano qualora i periodi di stagionalità non superino i sette mesi nell’arco dell’anno solare.
ART. 7 Distacchi transnazionali di lavoratori
Il distacco nel territorio della Repubblica di San Marino per lo svolgimento di un’attività lavorativa dettata da esigenze temporanee:
a) nell’ambito di un contratto di fornitura di beni o prestazione di servizi, fermi restando i limiti
b) tra imprese appartenenti allo stesso gruppo di imprese;
c) tra imprese che svolgano la medesima attività economica limitatamente alle prestazioni
pertinenti al loro ciclo produttivo, individuate mediante un accordo scritto tra le stesse. In tal caso, il lavoratore distaccato deve risultare in organico nell’impresa distaccante da almeno un anno.
- Il lavoratore distaccato ha diritto all’applicazione del trattamento complessivo, economico e normativo, previsto dal contratto collettivo di riferimento ovvero dal contratto integrativo aziendale dell’impresa nella quale è distaccato se di miglior favore rispetto a quello di origine,
- l’impresa distaccataria (Rsm) risponde in solido nel caso di mancato pagamento del trattamento economico
- esclusi dal distacco: associazioni, fondazioni, cooperative
- non possono essere distaccati lavoratori che beneficiano della cig
- obblighi di prevenzione e sicurezza in carico alla ditta distaccataria
- vincolo il distacco di 1 lavoratore è ammesso solo nel caso in cui l’impresa distaccataria (Rsm) occupi almeno 1 dipendente a tempo indeterminato
- per più lavoratori è ammissibile entro il limite del 10% del numero dei lavoratori dell’impresa distaccataria nel numero è compreso anche il titolare di impresa individuale
- la commissione del lavoro su richiesta può individuare percentuali diverse.
- escluse dai tali vincoli sono le stabili organizzazioni
- sanzione la violazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste per lavoro irregolare
ART. 8 Procedure per distacchi transnazionali
procedura sul Labor (ditta samm.se deve avere copertura assicurativa contro infortuni in Rsm)
primo periodo non può superare i 12 mesi, può essere prorogato per ulteriori 6 mesi su richiesta motivata tali periodi sono conteggiati nell’arco di 5 ANNI, per lavoratori che svolgono mansioni analoghe il massimo invalicabile è 36 mesi
sanzioni lavoratore che svolge mansione diversa da quella indicata nel distacco incorre in sanzione di lavoro irregolare
Fatto salvo quanto previsto al comma 8, le durate massime previste ai commi 6 e 7 sono da intendersi come periodi continuativi nelle seguenti ipotesi:
a) svolgimento di attività di installazione, montaggio, smontaggio, collaudo e manutenzione previste in un contratto di fornitura di beni materiali o immateriali ed impianti o di riparazione degli stessi;
b) spostamenti temporanei di dirigenti, figure apicali e qualificate tra imprese appartenenti allo stesso gruppo di imprese;
c) spostamenti temporanei di lavoratori appartenenti allo stesso gruppo di imprese nell’ambito di attività di pubblico interesse.
ART. 10 prestazioni di lavoro tra imprese di diritto sammarinese
Un’impresa di diritto sammarinese può esercitare la propria attività lavorativa presso un’altra impresa di diritto sammarinese nelle seguenti ipotesi:
a) svolgimento di attività di installazione, montaggio, smontaggio, collaudo e manutenzione previste in un contratto di fornitura di beni materiali o immateriali ed impianti o di riparazione degli stessi;
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Circolare Ufficio Attività Economiche del 7 09 23 – Procedura LABOR – trasmissione on line contratti collaborazione ai sensi della Legge 9 dicembre 2022 nr 164
11 Settembre 2023
Si trasmette per opportuna conoscenza la Circolare nr 3/2023 del 07 09 23 dell’Ufficio Attività Economiche che informa che dall’11/9 u.s. è disponibile la procedura LABOR per il deposito dei contratti di collaborazione di Amministratori, Soci, lavoratori pensionati, contratti di collaborazione a progetto che sostituisce l’invio a mezzo tNotice.
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Decreto Legge 2 Agosto 2023 nr 116 – Proroga della sospensione straordinaria e temporanea dei termini di cui agli articoli 9 10 e 12 della Legge 28 09 2010 nr 118 e succ. modifiche
11 Settembre 2023
Come indicato dal comma 1 dell’Articolo Unico del Decreto Legge in oggetto “In via straordinaria e temporanea, fino al 31 dicembre 2023, i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 9 e 10 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche che sia già scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto – legge o in scadenza, non sono tenuti all’obbligo di rientro nel Paese di provenienza”.
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Disposizioni per Cessione beni all’ingrosso
11 Settembre 2023
Si rende noto che con mail del 1° Agosto u.s. l’Ufficio Attività Economiche ha comunicato che:
“In relazione all’esito di alcuni controlli effettuati è emerso che titolari di licenza commerciale al dettaglio effettuano cessioni di beni ad altri operatori economici nell’ambito della loro attività caratteristica o ad utilizzatori professionali muniti di specifica autorizzazione nel relativo settore. Poiché l’attività suddetta si configura come attività di commercio all’ingrosso, si invitano gli Operatori Economici interessati ad effettuare apposita pratica al fine di regolarizzare l’attività posta in essere.”
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Scadenziario Settembre 2023
11 Agosto 2023
entro il 20 Settembre
- Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S. F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di agosto
entro il 27 Settembre
- Termine ultimo i sensi della Legge n. 129 del 23/07/2010 art. 26 per il pagamento della tassa di licenza. Le società che non adempiranno entro il 27/09 saranno revocate d’ufficio
entro il 30 Settembre
- Termine per l’aggiornamento dei libri cartacei vidimati con i dati contabili anno precedente per contabilità ordinaria e semplificata (Art. 96 Legge 166/2013).
- Termine ultimo per la trasmissione delle scritture ausiliarie di magazzino per i soggetti obbligati.
entro il 2 Ottobre
- Scade il termine per la presentazione della Dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie detenute all’estero (DAPEF) (0,2% sulle attività finanziarie detenute all’estero) di cui al comma 2 art.3 D.D. nr 29 del 7 03 22
- Versamento dell’imposta per il riequilibrio delle attività finanziarie estere (IRAFE) di cui all’articolo 4 della Legge 22 dicembre 2021 n.207
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Decreto Delegato 10 Luglio 2023 nr 106 – Disciplina del commercio dell’oro e degli altri metalli preziosi da investimento
8 Agosto 2023
Come previsto dal Decreto Delegato nr. 106 del 2023 entrerà in vigore il 31 agosto la disciplina del commercio dell’oro e degli altri metalli preziosi da investimento.
L’attività sarà “(…) riservata agli operatori economici in possesso di determinati requisiti che sono iscritti nell’apposito Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento tenuto dall’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino (…).
Per “metalli preziosi da investimento” il DD intende:
- l’oro e l’argento da investimento, intendendo per tale l’oro e l’argento da investimento in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro e dell’argento da investimento, in ogni caso di peso superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli legali;
- il platino e il palladio da investimento, intendendo per tale il platino e il palladio da investimento in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato del platino e del palladio da investimento, in ogni caso di peso superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 950 millesimi, rappresentato o meno da titoli legali;
- le monete in oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo l’anno 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell’80 per cento il valore sul mercato libero del metallo da investimento in esse contenuto, incluse nell’elenco predisposto dall’Unione europea ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie C, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco.
Ai fini dell’iscrizione al Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento, l’operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) forma giuridica di società per azioni o di società a responsabilità limitata;
b) sede legale nella Repubblica di San Marino;
c) oggetto sociale che includa espressamente l’attività di commercio di metalli preziosi da investimento;
d) collegio sindacale o un sindaco unico, quale organo di controllo;
e) partecipanti al capitale, amministratori e sindaci in possesso dei requisiti di onorabilità previsti tempo per tempo dalla regolamentazione adottata dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino con riguardo agli esponenti aziendali di imprese finanziarie.
Le imprese finanziarie possono esercitare il commercio di metalli preziosi da investimento qualora ciò sia altresì previsto dalla regolamentazione emanata dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino in attuazione dell’articolo 4, comma 3 della Legge nr- 165 del 2005. L’operatore economico che effettua l’attività di commercio all’ingrosso di metalli preziosi da investimento dovrà essere autorizzato ai sensi del DD del 22 giugno 2018 n.68.
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Decreto Delegato 14 Luglio 2023 nr 107 – Modifiche al D.D. 30.09.2013 nr 129 “Regolamento di attuazione per la disciplina delle professioni turistiche di cui al Titolo V della L 27.01.2006 nr 22 – Legge Quadro sul turismo della Repubblica di San Marino”
8 Agosto 2023
Il Decreto Delegato nr 107 interviene sulla Legge Quadro sul Turismo nella Repubblica di San Marino. In particolare, all’art. 1, vengono specificati ulteriormente i requisiti necessari per i soggetti già abilitati nel caso si voglia l’abilitazione all’uso professionale di ulteriori lingue straniere e all’art. 2 ci si riferisce alle tariffe determinate annualmente con delibera del Congresso di Stato.
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Decreto Legge 6 Luglio 2023 nr 105 – Differimento dei termini previsti dagli articoli 17, 20 e 24 della Legge 9.12.2022 nr 164 – Riforma delle norme relative all’occupazione
8 Agosto 2023
Con il Decreto Legge nr 105 vengono demandati ad apposito Decreto Delegato le modalità, i limiti temporali e le condizioni ostative previste per:
- i contratti a tempo determinato (art. 17 L 168/2022)
- le prestazioni di lavoro temporanee (art. 20 L 168/2022)
- distacchi di lavoratori (art. 24 L 168/2022)
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Lo Studio Commerciale Valentini vi augura buone vacanze e vi comunica che sarà chiuso per ferie dal 10 al 29 Agosto compresi. Le attività riprenderanno regolarmente mercoledì 30 Agosto.
8 Luglio 2023