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Legge 3 Marzo 2025 – Misure per il consolidamento, lo sviluppo economico, il contenimento dei costi e disposizioni in materia fiscale
14 Aprile 2025
Si segnalano gli articoli più interessanti della Legge nr 30/2025 che prevede alcune misure in materia fiscale, per lo sviluppo economico e il contenimento dei costi.
Art 1 comma 3 demanda al Congresso di Stato entro il 31 12 25 di adottare opportuno Decreto Delegato circa la conservazione elettronica della documentazione contabile e amministrativa.
Art. 6 riguarda il mancato pagamento dei contributi ISS ovvero FONDISS iscritti a ruolo nei confronti di operatori economici per contributi riferiti a tredici mensilità (anche non consecutive): ogni qualvolta il valore delle iscrizioni a ruolo superi la cifra di Euro 100.000,00, si avrà la sospensione ad operare.
Art. 12 prevede alle imprese di poter usufruire anche per i lavoratori frontalieri degli abbattimenti sulla retribuzione, in riferimento all’art. 2 della Legge nr. 105 del 2022 con esclusione dello sgravio contributivo. Sempre in riferimento ai benefici previsti all’art. 2 della Legge 105/2022 possono essere concessi ai dipendenti che risultano essere parenti sino al secondo grado del titolare o dei soci o dell’amministratore.
Art. 28 specifica che i componenti del reddito derivanti da operazioni con società che direttamente o indirettamente controllino l’impresa, ne siano controllate o siano controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, se ne deriva aumento del reddito.
Art. 29 definisce i conferimenti di partecipazioni, fatta salva l’applicazione dell’esecuzione di cui all’art. 56, si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione della plusvalenza, quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell’oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario
Art. 31 vengono cambiate le soglie superate le quali diventa obbligatoria la tenuta di scritture ausiliarie di magazzino, in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. Tale obbligo si ha per i soggetti che a decorrere dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui l’impresa per la seconda volta consecutiva ha congiuntamente superato (a) euro 7.000.000,00 di ricavi di cui agli articoli 34 e 51 e (b) euro 1.500.000,00 di rimanenze.
Art. 32 consente il riconoscimento del rimborso dell’eventuale imposta IRAFE versata e non dovuta. La trasmissione della dichiarazione DAPEF con saldo IRAFE a credito equivale a domanda di rimborso ed è corrisposto dall’Ufficio Tributario attraverso accredito sullo strumento di pagamento elettronico San Marino Card.
Art. 33 prevede che ai fini dell’assolvimento dell’imposta sulle importazioni, l’imposta sui beni acquistati e importati per il tramite di Poste San Marino S.p.A. può essere liquidata al momento del ritiro del bene.
Art. 34 specifica che ai fini del rimborso monofase le note di accredito attive e emesse entro un anno dall’operazione imponibile di riferimento, conseguenti ad accordi commerciali con i fornitori, che, in quanto tali, concorrono direttamente alla formazione del prezzo di acquisto di beni importati nonché le note di variazione relative alle operazioni di cui all’articolo 46, comma 4 della Legge n.166/2013 sono portate a diretta diminuzione del volume degli acquisti e devono essere elencate a parte nella modulistica per la dichiarazione annuale con riferimento ai suddetti accordi commerciali. Gli accordi commerciali devono essere tenuti a disposizione dell’UO Ufficio Tributario, che ne può verificare in qualsiasi momento la regolarità. L’imposta monofase relativa a tali note attive, evidenziata anch’essa separatamente nella modulistica per la dichiarazione annuale, è rimborsata integralmente all’operatore, sommandosi così all’imposta da rimborsare calcolata sulle esportazioni con le modalità dei commi precedenti.
Art. 38 il libro di carico e scarico di cui all’articolo 8 della Legge 11 novembre 1975 n.42 “Istituzione di una imposta speciale sulle importazioni di prodotti petroliferi”, è sostituito dal Registro Informatico di carico e scarico tenuto con le modalità definite con circolare dell’Ufficio Tributario.
Art. 41 definisce il reddito familiare pro-capite in cui viene compreso anche il valore delle rendite catastali delle proprietà immobiliari degli appartenenti al nucleo familiare non produttrici di altro reddito, ad esclusione della quota di pertinenza della dimora abituale sino al limite previsto dall’art. 7 comma 1 lettera m) della Legge nr. 166/2013 e successive modifiche.
Art. 42 prevede un importante intervento a sostegno delle piccole imprese: per sostenere le attività di lavoro autonomo e su opzione del soggetto interessato, per i soggetti con un ricavo annuo non superiore ad euro 40.000 l’obbligo contributivo è commisurato sulla base del reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi e non sul minimo contributivo.
Art. 43 definisce tramite l’Accordo di Associazione con l’Unione Europea nuovi scenari sia per i cittadini che per le imprese per favorire, 1) l’accesso alle innovazioni in campo giuridico ed economico; 2) incontri e percorsi formativi rivolti ai cittadini, imprese e associazioni sammarinesi per implementare la conoscenza e rendere agevole il percorso di adeguamento alle nuove regole; 3) l’assistenza alle imprese per cogliere le opportunità del mercato europeo compreso l’accesso ai sostegni di natura economica, professionale e bandi; 4) l’accesso ai programmi europei di finanziamento per lo sviluppo, la ricerca, la cultura e la tutela dell’ambiente.
Art. 48 definisce che nelle società la nomina del collegio sindacale è obbligatoria qualora i ricavi delle vendite e delle prestazioni delle società per due esercizi consecutivi abbiano superato il valore di Euro 9.000.000,00.
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Decreto Delegato 14 Marzo 2025 nr 39 – Disciplina per la cessione di bibite ovvero bevande alcoliche verso l’Italia con obbligo di addebito dell’IVA
14 Aprile 2025
Il Decreto Delegato 39/2025 (che si applica a partire dalle fatture 2025) regolamenta la cessione acque minerali, bibite e alcolici verso operatori economici italiani aventi Partita Iva e obbliga all’addebito dell’IVA in fattura qualora gli operatori economici sammarinesi versino in almeno una delle seguenti condizioni previste dall’art. 1:
“(…) a) le cessioni superano l’ammontare di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) su base annua, al netto delle cessioni all’esportazione verso l’Italia dei medesimi beni, poste in essere con la modalità di addebito dell’IVA di cui all’articolo 7, comma 1 del Decreto Delegato n.147/2021 e l’operatore economico abbia alle proprie dipendenze meno di due lavoratori subordinati assunti a tempo pieno;
b) le cessioni superano l’ammontare di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) su base annua, al netto delle cessioni all’esportazione verso l’Italia dei medesimi beni, poste in essere con la modalità di addebito dell’IVA di cui all’articolo 7, comma 1 del Decreto Delegato n.147/2021 e l’operatore economico ha alle proprie dipendenze almeno due e fino a quattro lavoratori subordinati assunti a tempo pieno;
c) le cessioni superano l’ammontare di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) su base annua, al netto delle cessioni all’esportazione verso l’Italia dei medesimi beni, poste in essere con la modalità di addebito dell’IVA di cui all’articolo 7, comma 1 del Decreto Delegato n.147/2021 e l’operatore economico abbia alle proprie dipendenze almeno cinque lavoratori subordinati assunti a tempo pieno;
d) le cessioni verso un singolo operatore italiano, e solo nei confronti del medesimo,
superano l’ammontare di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) su base annua, al netto delle cessioni all’esportazione verso l’Italia dei medesimi beni poste in essere con la modalità di addebito dell’IVA di cui all’articolo 7, comma 1 del Decreto Delegato n.147/2021.
All’art. 2 e 5 viene precisato che coloro che vendono bibite acque o bevande alcoliche devono incaricare un Sindaco Revisore iscritto all’Albo il quale controlli la corretta applicazione della suddetta normativa e apponga il proprio Visto di Conformità sulle operazioni rientranti nell’applicazione IVA. L’incarico deve essere comunicato all’Ufficio Tributario e, per il primo bimestre 2025 il visto di conformità deve essere trasmesso entro il 30 Aprile 2025.
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Decreto Delegato 31 Marzo 2025 – Definizione dello spread massimo e del tasso d’interesse nominale da applicarsi fino al 30 09 25 ai prestiti assistiti dal contributo statale di cui alla Legge 31 03 2015 nr 44 e succ. mod.
14 Aprile 2025
E’ definito con l’articolo 1 del Decreto Delegato nr 48 la misura massima dello spread massimo da applicarsi ai mutui assistiti da Contributo Statale stipulati entro il 30 09 25:
a)durata fino a 15 anni: spread massimo 2,90%;
b) durata da 16 anni a 20 anni: spread massimo 3,80%;
c) durata da 21 anni a 25 anni: spread massimo 4,40%
Il tasso effettivo medio d’interesse rilevato nel 2023 per i mutui a tasso fisso è fissato a 4,51617% mentre per quelli a tasso variabile a 5,4133%.
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Prot.30171 del 28 03 25 – Ufficio Tributario – Dichiarazione dei Redditi 2024
14 Aprile 2025
Si allega la Circolare del 27 marzo u.s. dell’Ufficio Tributario dove vengono riepilogate le principali scadenze fiscali dell’anno 2025 e gli allegati obbligatori alla Dichiarazione dei Redditi.
IGR G (a cura del datore di lavoro) 15 aprile 2025
Dichiarazioni dei redditi, Modelli IGR P e IGR L, IGR M e N e versamento dell’eventuale conguaglio a debito 31 luglio 2025
Dichiarazione del sostituto d’imposta di cui all’articolo 92 della Legge 18 dicembre 2013 n.166 e sue successive modifiche 31 luglio 2025
Allegati relativi a:
a) servizi pubblicitari e di elaborazione dati, assoggettati ad imposta speciale di bollo di cui all’articolo 39 della Legge 13 dicembre 2005 n.179 e sue successive modifiche;
b) servizi di agenzia, rappresentanza, di commercio e similari, assoggettati ad imposta speciale di bollo di cui all’articolo 39 della Legge 13 dicembre 2005 n.179 e sue successive modifiche;
c) prestazioni di servizi assoggettati ad imposta complementare di cui all’articolo 48 della Legge 22 dicembre 2010 n.194 e disposizioni applicative di cui al Decreto Delegato 22 marzo 2011 n.50. 31 luglio 2025
Dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie detenute all’estero (DAPEF) di cui al comma 2, dell’articolo 3 del Decreto Delegato 7 marzo 2022 n.29 2 ottobre 2025
Versamento dell’imposta per il riequilibrio delle attività finanziarie estere (IRAFE) di cui all’articolo 4 della Legge 22 dicembre 2021 n.207 2 ottobre 2025
Primo acconto IGR 1 settembre 2025
Secondo acconto IGR 1 dicembre 2025
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Polizze catastrofali, l’obbligo non riguarda il magazzino
14 Aprile 2025
Il Sole 24 Ore 4 Marzo 2025 di Alessandro Germani
Oggetto della copertura obbligatoria per le polizze catastrofali sono le immobilizzazioni materiali, esclusi gli altri beni, dell’attivo di stato patrimoniale, per cui dalla medesima resta fuori il magazzino. Ciò impone alcune considerazioni distinguendo le aziende industriali e quelle commerciali.
Con il Dm 3o gennaio 2025 n. 18 pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» lo scorso 27 febbraio sono state disciplinate le modalità attuative delle polizze catastrofali (contro sismi, alluvioni, frane, inondazioni e esondazioni) di cui le imprese dovranno dotarsi entro il prossimo 31 marzo. L’obbligo originariamente è stato introdotto dall’articolo 1 commi 101-111 della legge 213/2023, con scadenza per l’adeguamento fissata dapprima al 31 marzo 2024 e poi prorogata al 31 marzo 2025 dal decreto Milleproroghe (Dl 202/2024). La norma risponde all’esigenza di prevedere una copertura obbligatoria per le aziende a fronte di eventi che si manifestano con sempre maggiore frequenza e intensità ma con un onere assicurativo in capo a queste. D’altronde si diffonde una cultura assicurativa che è irrinunciabile in presenza di eventi calamitosi.
Profilo soggettivo
Vediamo quali sono le imprese obbligate alla copertura in questione. L’articolo 1 del Dm 18/25 definisce come assicurato l’impresa con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese in base all’articolo 2188 del Codice civile, ad esclusione delle imprese agricole (articolo 2135 del Codice civile). L’obbligo pare quindi ampio, riguardando tanto le imprese italiane quanto le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri, visto che il comun denominatore consiste nell’iscrizione al registro delle imprese che vale anche per le branch. A maggior ragione, l’iscrizione sembrerebbe ricomprendere non solo le società ma anche le imprese tenute in ogni caso a tale iscrizione.
Profilo oggettivo
Le definizioni richiamano le immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, comma a, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile. Viene specificato che si tratta di:
terreni;
fabbricati intesi come costruzioni e opere murarie, compresi gli impianti idrici, elettrici, di riscaldamento, di condizionamento, comunque pertinenziali all’edificio;
impianti e macchinari;
attrezzature industriali e commerciali.
Il richiamo al Codice civile e agli schemi di bilancio consente di fare riferimento al principio Oic 16 sulle immobilizzazioni materiali, che suddivide i fabbricati fra quelli strumentali (ad esempio silos, piazzali e recinzioni, autorimesse, officine, oleodotti, opere di urbanizzazione, fabbricati ad uso amministrativo, commerciale, uffici, negozi) e quelli non strumentali (ad esempio immobili abitativi, termali, sportivi, balneari, terapeutici, collegi, colonie, asili nido, scuole materne). Invece gli impianti e macchinari ricomprendono sia quelli generici (impianti di produzione, impianti di distribuzione energia, raccordi ferroviari, impianti di allarme) sia quelli specifici. La norma richiama poi anche le attrezzature ma non gli altri beni (mobili e arredi, automezzi, macchine ufficio). Accanto a questi ultimi, resta fuori anche l’altra categoria del magazzino, facente parte dell’attivo circolante.
Modalità di copertura
Sotto il profilo assicurativo, la norma primaria (comma 103) prevede che le compagnie possano assumere direttamente il rischio, oppure agire in coassicurazione o in forma consortile mediante una pluralità di imprese. È poi previsto un intervento di Sace a favore sia degli assicuratori sia dei riassicuratori.
Aspetti di mercato
È chiaro che l’obbligatorietà ha puntato sul comparto delle immobilizzazioni materiali, escludendo gli altri beni. Ma l’esclusione del magazzino comporta che la copertura obbligatoria per un’impresa industriale sia superiore rispetto a quella di un’impresa commerciale. In altre parole, l’evento calamitoso può colpire una linea industriale per cui sarà previsto il risarcimento, ma non avverrà lo stesso nel caso in cui l’evento colpisca il magazzino. Che costituisce l’asset principale di un’impresa commerciale. È evidente che vi saranno state motivazioni economiche a suggerire di non incrementare eccessivamente la misura della copertura obbligatoria come onere a carico delle imprese. Va da sé che le realtà commerciali potranno in ogni caso negoziare con l’assicuratore di estendere la copertura anche al magazzino, sebbene ciò possa comportare un incremento del costo della polizza, a fronte di una copertura ben maggiore.
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Si ricorda che è stata prevista la proroga dei termini di adempimento dell’obbligo di assicurazione dei rischi catastrofali, disposta dal Dl 39/2025,
- le piccole imprese e le microimprese potranno farlo entro il 1° gennaio 2026
- quelle medie entro il 1° ottobre
- grandi imprese il termine del 1° aprile rimane fermo, sia pure con un periodo di tolleranza durante il quale non saranno applicabili conseguenze sanzionatorie.
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Circ. nr 1/2025 ISS – Indicazioni operative in riferimento ai versamenti dei contributi di gestione separata
14 Aprile 2025
Si allega la Circolare nr 1/2025 ISS dove si invita a verificare l’importo versato per i contributi di Gestione Separata in quanto il programma informatico utilizzato per il pagamento ha subito nel mese di gennaio e febbraio alcuni aggiornamenti. In particolare:
- in caso di maggior versamento l’Ufficio Contributi effettuerà un rimborso entro il 31 07 25
- in caso di minor versamento non regolarizzato entro il 31 03 25 l’Ufficio Contributi emetterà comunque un provvedimento di “saldo a debito” entro il 31 07 25 senza l’applicazione di penalità e more
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Dividendi di fonte estera: sì al credito dopo prelievo preventivo e ritenuta
14 Aprile 2025
Il Sole 24 Ore lunedì 10 Marzo 2025 di Davide Greco e Giulia Sorci
Il credito d’imposta ex articolo 165 del Tuir deve essere riconosciuto anche al
beneficiario persona fisica di un dividendo di fonte estera qualora questo sia stato
obbligato dalla propria normativa nazionale ad assoggettare il reddito in questione a
ritenuta a titolo di imposta del 26%, come richiesto dall’articolo 27, comma 4 del Dpr
600/1973.
Questa, in estrema sintesi, è la conclusione della Cgt Bergamo n. 68/1//2025 del 14
febbraio scorso (presidente e relatore Fischetti).
La vicenda aveva visto coinvolta una contribuente italiana, la quale lamentava il
mancato rimborso del credito d’imposta ex articolo 165 del Tuir in relazione a dividendi
da lei percepiti e doppiamente tassati: dapprima in Svizzera, con la cosiddetta imposta
preventiva sui dividendi e, successivamente in Italia con ritenuta a titolo d’imposta del
26% (articolo 27, comma 4 del Dpr 600/1973).
La sentenza in commento è rilevante poiché si inserisce all’interno del filone
giurisprudenziale “inaugurato” nel 2022 dalla Corte di cassazione (con la sentenza n.
25698/2022), confermato anche nel 2024 (si veda Cassazione civile n. 10204/2024),
secondo cui ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta ex articolo 165 del Tuir non
costituirà più, a certe condizioni, causa ostativa l’aver assoggettato in Italia i dividendi di
fonte estera a ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento.
Il ragionamento seguito dai giudici di merito si pone, infatti, in linea con l’orientamento
dei giudici di legittimità e costituisce, da ciò che ci risulta, uno dei primi approdi della
giurisprudenza di merito sul tema (sembra difatti vi siano pochissime sentenze di merito
antecedenti, ovvero: sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena
- 68/2024 e sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano n.
3184/2024).
Facendo leva sul dettato normativo contenuto nell’articolo 24, secondo paragrafo della
Convenzione tra Italia e Svizzera, la Corte bergamasca ha dichiarato la supremazia della
fonte sovranazionale rispetto a quella domestica sancendo, in definitiva, che «spetta il
credito per [le] imposte pagate all’estero alle persone fisiche tenute, senza facoltà di
scelta, al pagamento della ritenuta a titolo di imposta come nell’ipotesi di cui all’articolo
27, comma 4 del Dpr 600/1973».
Se, infatti, è vero che una delle condizioni richieste dall’articolo 165 del Tuir per
beneficiare del credito d’imposta per le imposte assolte all’estero è che il reddito in
questione concorra «alla formazione del reddito complessivo» è anche vero che, a livello
convenzionale, l’articolo 24 della Convenzione tra Italia e Svizzera non riconosce il
beneficio nell’ipotesi in cui «l’elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad
imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito
in base alla legislazione italiana».
Da tale disposizione pattizia se ne ricava, all’opposto che, qualora l’assoggettamento ad
imposizione mediante ritenuta a titolo d’imposta, o mediante imposta sostitutiva come
nella fattispecie di cui all’articolo 18, comma 1, del Tuir, avvenga non «su richiesta del
beneficiario del reddito» ma obbligatoriamente, non potendo il contribuente richiedere
l’imposizione ordinaria, l’imposta pagata all’estero dovrebbe considerarsi, in linea
generale, detraibile.
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Insolvenza transfrontaliera, criteri Ue per società con sedi fuori dall’Unione
14 Aprile 2025
Il Sole 24 Ore lunedì 10 Marzo 2025 di Leonardo Curatolo e Marcello Tarabusi
Nelle insolvenze transfrontaliere che riguardano società con sedi in Italia e in altri Paesi
extra Ue, l’individuazione del luogo dove aprire la procedura e il rapporto fra le
procedure avviate in Paesi diversi ha importanti ricadute sulla gestione dei beni
aziendali.
Nell’ambito dell’Unione europea la materia è disciplinata dal regolamento Ue 848/2015
ma se i Paesi interessati sono extra Ue si pone il problema di quali norme applicare.
Un’indicazione giurisprudenziale (in assenza di pronunce della Cassazione) arriva da
una sentenza del Tribunale di Bologna (relatore Atzori) che risale al 26 gennaio 2024 (è
la n.14) ma è ancora inedita.
Applicazione universale
Secondo i giudici di Bologna per accertare il luogo dove aprire la procedura, il criterio
da seguire è quello del centro principale degli interessi (Comi) previsto dalle norme Ue
anche per le società con sede legale in Paesi che non fanno parte dell’Unione.
Il tribunale italiano può inoltre aprire la liquidazione giudiziale anche se nel Paese
straniero è già stata avviata una procedura di insolvenza sulla base del diritto locale. E,
sempre secondo i giudici bolognesi, la procedura italiana non è secondaria o dipendente
da quella estera, bensì autonoma e universale, riguarda cioè tutti i beni del debitore (si
veda l’articolo online richiamato in alto).
Pur ritenendo che le norme che regolano la Brexit escludano l’applicazione diretta del
regolamento Ue 2015/848, il Tribunale ha ritenuto alcuni principi ivi previsti di
universale applicazione.
Il provvedimento del Tribunale di Bologna riguardava una vicenda in cui la regolazione
della crisi di una società italiana si intrecciava con quella di una società del medesimo
gruppo ubicata nel Regno Unito.
Nel 2023 la società italiana era stata sottoposta ad amministrazione straordinaria. In
precedenza, il marchio e una serie di asset erano stati trasferiti a un’altra società del
gruppo, con sede legale a Londra che lo aveva dato in licenza alla società italiana (che
aveva la sede a Bologna con 76 dipendenti) la quale erogava anche servizi trasversali al
gruppo (tra cui Ced, marketing, e-commerce).
I creditori italiani avevano chiesto al Tribunale di Bologna di aprire la liquidazione
giudiziale. La società inglese aveva eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che il
procedimento andava sospeso ai sensi della legge 218/95 (che regola il nostro diritto
internazionale privato), poiché pendeva un analogo ricorso avanti ad un giudice inglese,
la cui decisione sarebbe poi stata resa esecutiva in Italia sempre in base alla legge 218/95
.
Secondo il Tribunale, i criteri indicati nel considerando n. 30 del regolamento Ue
costituiscono, in base alla dottrina internazionalistica, patrimonio comune per
l’individuazione del centro principale degli interessi nelle insolvenze transfrontaliere,
indipendentemente dalla applicabilità della norma Ue. Il criterio del Comi fu infatti
introdotto negli anni ’90 dalla Commissione Onu per il diritto commerciale
internazionale (Uncitral), che ha il compito di armonizzare il diritto commerciale degli
Stati membri dell’Onu, nell’ambito del Modello di legge sull’insolvenza transfrontaliera
adottato il 15 dicembre 1997 con risoluzione n. 52/58 dell’Assemblea generale, poi
trasfuso anche nel regolamento Ce 1346/2000.
Il centro di interessi
Ha inoltre carattere universale il principio secondo cui è sempre possibile offrire la prova
contraria alle presunzioni di coincidenza tra centro principale degli interessi e sede
legale, stabilite dalla legge. E spetta al giudice valutare gli elementi che fanno ritenere
che il centro effettivo di gestione degli interessi sia situati in un altro stato.
Il Tribunale ha ritenuto che, nonostante la sede legale fosse a Londra, il Comi si trovasse
a Bologna, dove erano ubicati il portafoglio clienti e la rete commerciale e dove
avveniva la produzione, dalla creazione stilistica sino al confezionamento. E, da Bologna
i prodotti venivano direttamente spediti ai clienti. Tutto ciò indubbiamente ingenerava
nei terzi (tra cui clienti e dipendenti) la percezione che il luogo in cui il debitore
esercitava la gestione dei propri interessi in modo abituale era in Italia.
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Responsabilità dei sindaci limitata al multiplo del compenso
14 Aprile 2025
Il Sole 24 Ore 13 Marzo 2025 di Federica Micardi
Approvata dall’aula del Senato all’unanimità la legge che limita la responsabilità dei sindaci e del collegio sindacale. Una norma che interessa direttamente oltre 40mila commercialisti e 115mila società di capitali.
Il disegno di legge 1155 che modifica l’articolo 2407 del Codice civile, presentato nel luglio 2023 e che vede come prima firmataria l’onorevole Marta Schifone (Fdi), è stato approvato dalla Camera il 29 maggio 2024 e dalla Commissione giustizia del Senato il 28 gennaio scorso; ieri l’approvazione definitiva dell’Aula di palazzo Madama.
In base al riformato articolo 2407 la responsabilità viene “perimetrata” quando i sindaci o il collegio sindacale non hanno agito con dolo e viene quantificata come un multiplo del compenso percepito in base a tre scaglioni (si veda la scheda in pagina).
Viene anche introdotto un limite temporale per far valere l’azione di responsabilità, che si prescrive in cinque anni dal deposito della relazione dei sindaci annessa al bilancio relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno. Il tempo di prescrizione è stato, di fatto, allineato a quello previsto per i revisori. Fino a oggi erano previsti termini diversi – fino a dieci anni – a seconda del tipo di azione esercitata.
Marta Schifone, responsabile del dipartimento professioni di FdI, parla di una vittoria di buon senso che sarà fondamentale per risolvere il paradosso dei professionisti “bersaglio facile” nelle azioni risarcitorie; aiuterà anche a ridurre il timore del danno reputazionale e patrimoniale che ha caratterizzato il ruolo di sindaco in questi anni, rendendolo sempre meno appetibile.
Il nuovo articolo 2407 si applicherà ai bilanci 2024, ma come saranno trattate le violazioni commesse in precedenza? «Il tema di un’applicazione della norma con effetto retroattivo – spiega Marta Schifone – è stato sollevato alla Camera ed è stato oggetto di uno specifico ordine del giorno della commissione Giustizia del Senato; bisogna trovare il veicolo adatto – prosegue Schifone – che potrebbe essere un emendamento. Mi batterò perché passi questo principio, è una questione di giustizia».
La norma è migliorabile (già si parla anche di una sua estensione ai revisori), ma la sua approvazione è un risultato importante. Come sottolinea Andrea de Bertoldi, firmatario del Ddl 1155, «la limitazione della responsabilità in capo ai componenti dei collegi rappresenta non solo una misura di giustizia, ma anche un’opportunità per le nostre imprese di trovare più facilmente sindaci e revisori, che finalmente avranno una responsabilità calibrata sul proprio compenso».
Sono decenni che i professionisti chiedono al legislatore di intervenire in merito. Secondo le stime fornite dalla Fondazione nazionale di ricerca dei commercialisti, sono oltre 40mila gli iscritti all’Albo dei commercialisti impegnati attivamente come componenti di un collegio sindacale, o come sindaco unico, per un totale di oltre 150mila cariche pari a circa l’80% del totale delle società di capitali interessate (circa 115mila).
Il presidente della categoria Elbano de Nuccio parla di un «traguardo storico» e di «un successo che non riguarda solo i commercialisti, ma anche le imprese e l’intero sistema economico, un atto di giustizia sostanziale che garantisce una maggior qualità dell’organo di controllo».
Il sistema della responsabilità finora vigente – spiega il presidente dell’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, Francesco Cataldi – «ha determinato azioni quasi automatiche verso i sindaci, avvinti dal vincolo di solidarietà con gli amministratori. Una responsabilità – prosegue Cataldi – caratterizzata dall’anomalia di colpire nella medesima misura e pretesa risarcitoria chi ha commesso il fatto e chi avrebbe dovuto vigilare».
Secondo Marco Natali, presidente di Confprofesssioni, l’approvazione del Ddl 1155 corregge una distorsione che per troppo tempo ha penalizzato i professionisti.
Anche il presidente dell’Associazione nazionale commercialisti (Anc), Marco Cuchel, plaude per il «traguardo importante» e invita a «gettare le basi per finire il lavoro e cioè ottenere le modifiche in ordine al calcolo del limite massimo del risarcimento danni, alla retroattività della norma e all’estensione ai revisori legali».
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Movimenti finanziari con l’estero sempre da comunicare all’Agenzia
14 Aprile 2025
Il Sole 24 Ore 19 Marzo 2025 di Marco Piazza e Roberto Torre
Gli intermediari finanziari devono comunicare i trasferimenti da e verso l’estero dei propri clienti all’agenzia delle Entrate «indipendentemente dalla circostanza che alcuni trasferimenti possano essere oggetto di segnalazione anche da parti di altri intermediari italiani».
Il principio viene sancito dalla risposta 75/2025 (si veda l’articolo «Investimenti esteri, con il regime dichiarativo obbligo del quadro RW») che riguarda un caso particolare: quello in cui una persona fisica residente in Italia detenga conti correnti e dossier titoli presso un banca estera dedicati a servizi d’investimento (gestione di patrimoni o consulenza con raccolta d’0rdini) prestati al cliente dalla stabile organizzzazione italiana della banca estera. Tuttavia, può essere esemplificativa di come il cosiddetto monitoraggio fiscale del trasferimento da o verso l’estero, di cui all’articolo 1 del Dl 167/1990, possa fornire all’Amministrazione finanziaria segnalazioni fuorvianti (nel caso delle polizze vita, peraltro, la questione è stata risolta con la risoluzione 62/E del 2024).
L’obbligo di monitoraggio è imposto anche alle stabili organizzazioni in Italia di banche estere, ma – come si desume dalla risposta 75 – non solo per i trasferimenti che interessano conti correnti e dossier detenuti dal cliente presso la stabile organizzazione italiana, ma anche per quelli detenuti presso la casa madre, quando si tratti di conti dedicati ai servizi d’investimento prestati dalla stabile organizzazione stessa. In questo secondo caso, dal tenore della risposta, la comunicazione non riguarderebbe solo i trasferimenti da e verso intermediari esteri, ma anche quelli da e verso intermediari italiani. Vi è quindi il rischio di una doppia segnalazione, dato che anche gli intermediari italiani, controparti nei trasferimenti, procederanno a comunicare la medesima operazione (in entrata o in uscita) con lo stesso segno (avere per i bonifici dall’estero e dare per quelli verso l’estero).
A questo punto, se l’Agenzia non sarà in grado di individuare ed eliminare le doppie segnalazioni, il monitoraggio fiscale – che, insieme allo scambio automatico d’informazioni con le autorità estere si è dimostrato il più efficace sistema di contrasto all’evasione internazionale – rischierà di divenire inefficiente.
Prova delle difficoltà incontrate dall’Agenzia nell’analisi dei dati (spesso sovrabbondanti) è il fatto che risultano avviate diverse indagini finanziarie, scatenate dal monitoraggio fiscale e dello scambio d’informazioni, riguardanti rapporti che sono stati regolarizzati quasi dieci anni fa con la voluntary disclosure, alcuni dei quali intestati a fiduciarie italiane. Sembra impossibile che non si sia ancora riusciti a prevedere una analisi preventiva delle informazioni ricevute (onde evitare uno spreco di risorse a fisco e contribuenti).
Probabilmente il sistema dovrebbe essere completamente rivisto, anche per evitare che gli intermediari, nell’incertezza sul da farsi e vista la gravità delle sanzioni, facciano segnalazioni non dovute, minando ulteriormente l’efficienza della procedura. Il monitoraggio fiscale dovrebbe essere coordinato con gli esiti dello scambio d’informazioni internazionale e con le risultanze dell’archivio dei rapporti finanziari; ciò anche allo scopo di mettere l’Agenzia in condizione di rendersi conto in anticipo dei casi di amministrazione fiduciaria senza intestazione e simili.