Decreto Delegato 30 dicembre 2024 nr 209 – Nuovo sistema di gestione del visto merci telematico

18 Gennaio 2025

A partire dal 3 marzo 2025 entrerà in vigore la nuova procedura del visto telematico che prevede l’invio e la ricezione esclusivamente attraverso apposita funzione da abilitarsi sul TriWeb.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 1

“4.Il valore minimo dei beni importati da sottoporre al controllo di cui all’articolo 6 della Legge n.40/1972 è pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00). Lo stesso valore minimo si applica anche per il conto lavoro e conto riparazione.
 5. Le temporanee importazioni di beni a diverso titolo da quelli del comma 4 devono essere sempre sottoposte al controllo di cui all’articolo 6 della Legge n.40/1972, indipendentemente dal valore dei beni importati.
 6. Le importazioni di beni provenienti da Paesi extra-UE devono essere sempre sottoposte al controllo dell’Autorità competente con le modalità previste dal presente decreto delegato, indipendentemente dal valore delle stesse e dalla causale ovvero del regime di importazione

Viene inoltre introdotto all’art. 4 una procedura semplificata di visto telematico per gli operatori economici in possesso di tutti i requisiti elencati all’art.5 ovvero:

“a) sono costituiti sotto forma di società per azioni;
  b) hanno un volume di ricavi risultante dall’ultimo bilancio superiore a euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00), intendendosi per voce ricavi la voce della dichiarazione dei redditi IGR P di cui al N.Ord.1, della Sezione 2 del quadro A;
 c) sono in possesso di autorizzazione ad operare esclusivamente nel settore industriale ovvero
se titolari di autorizzazione ad operare per l’esercizio di attività industriale ed altresì di autorizzazione per l’esercizio del commercio al dettaglio, tale ultima attività deve rappresentare meno del 2 per cento del fatturato totale;
 d) non hanno pendenze fiscali nei confronti dell’Ecc.ma Camera e del Settore Pubblico Allargato;
 e) hanno un numero di dipendenti superiore a 30 unità;
 f) utilizzano un software gestionale integrato, quale l’Enterprise Resource Planning (ERP) (…)

Di seguito il testo completo raccomandandone un’accurata lettura.

DD209-2024

 

 

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Legge 20 Dicembre 2024 nr 202 – Bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio finanziario 2025 e Bilanci Pluriennali 2025/2027

18 Gennaio 2025

Si  segnalano di seguito gli articoli più importanti della Finanziaria 2025

Art. 1 comma 3: la riduzione dell’imposta di registro per la cessione di beni immobili e diritti reali immobiliari di cui all’articolo 18 della Legge n.223/2020 si applica anche agli atti stipulati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 ed estesa alle cessioni di quote ereditarie indivise e cessioni di diritti ereditari di cui al numero 3 della Tabella delle Imposte di Registro

comma 4: viene prorogata anche per il 2025 la tassazione proporzionale per i soggetti titolari di reddito da lavoro autonomo e d’impresa

comma 5-6: possibilità di rivalutazione dei beni dell’impresa iscritti nel libro dei beni ammortizzabili al 31 12 2024 e rideterminazione dei valori d’acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari.

comma 7: è prorogata la riduzione delle accise fino a dicembre 2025 per gli operatori economici esercenti attività di autotrasporto di merci per conto terzi, oppure esercenti attività di trasporto di persone, oppure attività di escavazione, trivellazione, movimento terra attraverso mezzi meccanici

comma 8: è concessa la possibilità di redigere anche per l’anno 2025 la  nota integrativa in PDF delle società.

comma 13: gli incentivi per le bici elettriche sono prorogati anche per l’anno 2025 (art. 5-bis della Legge 27 10 2017 n.125, e articolo 56 della Legge n.223/2020)

comma 16-17-18 prorogano in via straordinaria:

  • il termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali e degli adempimenti ad esse connessi al 31 Luglio 2025  posticipando il pagamento del I acconto IGR ISS e FONDISS al 31 Agosto 2025,
  • il termine di presentazione della dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie detenute all’estero (DAPEF) di cui all’articolo 3, comma 2, del Decreto Delegato 7 marzo 2022 n.29 al 2 ottobre 2025.
  • il termine di versamento dell’imposta per il riequilibrio delle attività finanziarie estere (IRAFE) di cui all’articolo 4 della Legge 22 dicembre 2021 n.207 al 2 ottobre 2025.

comma 19: il termine per l’archiviazione delle fatture elettroniche è posticipato a dicembre 2026.

comma 23: anche per il 2025 sono riconosciuti gli incentivi di cui all’articolo 6 del Decreto Delegato n.27/2024 relativi agli interventi edilizi ed impiantistici di riqualificazione energetica su unità immobiliari.

Art.3  Anche per il 2025 è prevista la possibilità di ottenere prestiti a tasso agevolato per l’agricoltura (avranno priorità all’accesso al convenzionamento agevolato gli agricoltori che utilizzano il metodo dell’agricoltura biologica o comunque escludono l’utilizzo di pesticidi, fertilizzanti e altri prodotti chimici) per gli studenti; per l’eliminazione delle barriere architettoniche; alle imprese per la ricerca, internazionalizzazione, sviluppo dell’impresa e/o ad un suo riposizionamento sul mercato e/o al mantenimento della sua capacità competitiva. Viene inoltre estesa la possibilità di accedere agli interventi anche per le attività di “Bed & Breakfast imprenditoriale”

Si allega il testo completo.

L202-2024

 

 

 

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Decreto Delegato 13 dicembre 2024 nr 198 – Interventi in materia di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni

18 Gennaio 2025

In materia di accesso alla C.I.G. già dal 1 gennaio 2025  il comma 4bis della Legge73/2010 è stato modificato nel modo seguente:

(…)“4 bis. La Commissione per la Cassa Integrazione Guadagni, nell’ambito della propria autonomia per la concessione delle proroghe, deve valutare i seguenti aspetti, i quali devono essere inclusi nella richiesta presentata dal datore di lavoro:
a) la congiuntura negativa o la situazione economico-produttiva del settore o del mercato di riferimento;
b) le azioni intraprese sul piano commerciale ed organizzativo, al fine di evitare o ridurre il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni e le aspettative in merito al risultato delle iniziative adottate ovvero adottande;
c) l’elenco dei dipendenti e le ore di cassa integrazione effettivamente utilizzata ai fini del controllo del principio della rotazione.”(…)

DD198-2024

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Stretta doganale per oro e contanti: soglia a 10 mila euro

18 Gennaio 2025

Il Sole 24 Ore 10 Dicembre 2024 di Alessandro Galimberti

Definizione aggiornata di «denaro contante», nuove definizioni legali di oro, sequestri allargati e sanzioni più pesanti per chi non dichiara o dichiara poco e male in dogana.

Il decreto legislativo di adeguamento alle norme europee sul denaro liquido (regolamento 2018/1672), approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri di ieri sera, porta modifiche importanti per tutti i trasferimenti di valuta in entrata e in uscita dall’Unione,

Il contante «allargato»

Nella sfera del «contante» – con obbligo di dichiarazione doganale – entrano tutti gli strumenti negoziabili al portatore che non prevedono di dover provare l’identità o il diritto di disporne: dai traveller’s cheque, agli assegni, i vaglia cambiari, ordini di pagamento senza nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, o emess in forma tale che il diritto passi all’atto della consegna. Ancora, sono equiparate al contante le monete con un tenore in oro di almeno il 90%; e i lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5 %, oltre alle carte prepagate che contengono valore in moneta o liquidità o vi danno accesso o che possono essere usate per pagare, per l’acquisto o per la restituzione di valuta, se non è collegata a un conto corrente.

Il «trattenimento» in dogana

Il passaggio di questi titoli al portatore, contanti compresi, deve essere dichiarato in dogana a partire dal valore di 10mila euro, anche se viaggia in plichi postali, in bagagli o in altra forma «non accompagnato». In queste ipotesi la Gdf e le autorità doganali – e in tutti i casi ci sia anche il solo «sospetto» di attività criminosa, possono disporre il trattenimento integrale della somma, anche sotto soglia, per 30 giorni, estensibili nel caso di indagini.

Per sbloccare il contante trattenuto o sequestrato, chi ha commesso la violazione può sempre beneficiare della definizione con oblazione, ma con percentuali più alte rispetto alla norma, abroganda, del 2008: l’infrazione viene estinta pagando il 15% del denaro eccedente la soglia (fino a 10mila euro) 10mila euro, o del 30% fino a 40mila euro di sconfinamento. Per violazioni più gravi non è ammessa l’estinzione “pagata”.

Oro da investimento

Con il Dlgs approvato ieri cambia anche la definizione di oro da investimento e di materiale d’oro, la dichiarazione in oro da trasmettere per operazioni pari o superiori a 10mila euro e matura il passaggio dell’elenco degli Operatori professionali in oro dalla Banca d’Italia all’Organismo Agenti e Mediatori (Oam).

La nuova disciplina sul commercio di oro (legge 7/2000) ha una definizione aggiornata di «oro da investimento» che ricomprende anche l’oro destinato a successiva lavorazione, nonché di «materiale d’oro» nel cui novero rientrano anche i semilavorati così come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera c, numero 3, del Dpr 30 maggio 2002, n. 150, vale a dire «prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti a uno specifico uso o funzione, ma sono destinati a essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio».

Oltre a questo il nuovo impianto normativo prevede, da un lato, la riduzione della soglia per le dichiarazioni in oro a 10mila euro (equiparandola a quella delle dichiarazioni sul denaro contante) e, dall’altro, sancisce l’esonero della stessa quando è dovuta la dichiarazione in materia valutaria; il tutto, precisando che l’obbligo di dichiarazione sussiste anche in relazione a operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte che siano singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e comunque complessivamente pari o superiori a 10mila euro.

Questione di privacy

Le nuove norme aprono un focus sul sempre attuale tema della privacy. I dati personali estratti dalle dichiarazioni valutarie in dogana sono accessibili «solo al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti, che ne garantiscono la sicurezza, e sono adeguatamente protetti contro l’accesso o la comunicazione non autorizzati». La conservazione di questi data base è consentita «per un periodo di cinque anni dalla data in cui sono stati ottenuti. Allo scadere di tale termine tali dati personali sono cancellati», a meno di impellenti attività di indagine che possono portare a una proroga di ulteriori tre anni.

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In dogana scatta il trattenimento sul contante anche solo sospetto

18 Gennaio 2025

Il Sole 24 Ore 8 Dicembre 2024 di Giovanni Negri

FLUSSI CON I PAESI UE DOMANI IN CDM

Sanzioni più pesanti, ma anche misure cautelari più estese nel decreto legislativo su ingresso e uscita di contante con riferimento ai Paesi dell’Unione europea. Il testo, che adegua la disciplina italiana a quanto previsto Regolamento Ue del 2018. approda domani al Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva. Centrali sono quindi le modifiche al decreto n. 195 del 2008 punto di riferimento in materia valutaria che tuttavia conteneva le misure di adeguamento al precedente Regolamento comunitario datato 2005.

Nel dettaglio, inedita è la disposizione che introduce la misura del trattenimento di contanti, , sia in entrata sia in uscita, quando esistono anche solo indizi che facciano sospettare che il denaro, indipendentemente dall’importo, possa essere collegato ad attività criminale. La misura è effettuata dall’Agenzia delle dogane e dalla Guardia di Finanza e comunicata agli interessati anche per somme inferiori ai 10.000 euro. Il provvedimento ha natura amministrativa e la durata base è di 30 giorni innalzabili sino a 90 quando gli accertamenti da effettuare hanno particolare complessità.

Sempre sul piano cautelare sparisce il riferimento al limite di 10.000 euro che metteva al sicuro le somme di importo inferiore dal sequestro in caso di mancato rispetto degli obblighi di dichiarazione. In caso di omissione di dichiarazione, il sequestro è eseguito nel limite del 50% dell’importo eccedente la soglia di 10.000 euro , se l’eccedenza non è superiore a 10.000 euro; del 70% dell’importo eccedente la soglia di 10.000 euro, quando l’eccedenza è compresa tra 10.000 e 100.000 euro. Sopra i 100.000 euro di eccedenza il sequestro colpirà l’importo integrale.

Nel caso in cui la violazione degli obblighi informativi consiste nell’aver fornito informazioni inesatte o incomplete, il sequestro è eseguito nel limite:

  1. a) del 25% della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato, se la differenza non è superiore a 10.000 euro;
  2. b) del 35% della differenza se questa differenza sta tra 10.000 e 30.000 euro;
  3. c) del 70% della differenza, se questa è compresa fra 30.000 e 100.000 euro;
  4. d) del 100% della differenza se questa è superiore a 100.000 euro.

Per quanto invece riguarda le sanzioni per la trasgressione degli obblighi informativi subiscono tutte un innalzamento. A fare da bussola è sempre l’eccedenza rispetto al limite di 10.000 euro: dal 30 al 50% dell’eccedenza, se questa è fino a 10.000 euro; dal 50 al 70% su eccedenze superiori a 10.000; un inedito dal 70 al 100% per valori superiori, ma con sanzione massima di un milione di euro.

Rimodulate secondo quattro scaglioni, parametrati sempre sul valore delle eccedenze, anche le sanzioni pecuniarie quando la violazione degli obblighi informativi si è concretizzata attraverso informazioni false o incomplete.

 

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E-commerce, contro le frodi Iva c’è la garanzia da 50mila euro

18 Gennaio 2025

Il Sole 24 Ore 10 Dicembre 2024 di Marco Mobili e Giovanni Parente

Lotta all’evasione. Scatta l’obbligo della cauzione anche in titoli di Stato per i rivenditori extra Ue con rappresentante in Italia. L’obiettivo della stretta è sottrarre al sommerso 143 milioni all’anno

Una garanzia triennale al Fisco di almeno 50mila euro contro le frodi Iva sull’e-commerce. Garanzia che potrà essere fornita anche in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. E debutta anche la possibilità di specifiche analisi di rischio condotte congiuntamente da Entrate e Guardia di Finanza. Nel contrasto all’evasione arriva il meccanismo attuativo di uno degli strumenti messi in campo dal decreto delegato sull’accertamento (il Dlgs 13/2024, lo stesso del concordato preventivo). L’obiettivo è quello di fissare maggiori vincoli per gli operatori extra Ue che si avvalgono di rappresentanti fiscali per effettuare acquisti e vendite intracomunitari e operano attraverso l’e-commerce. Nel tentativo di contrastare i meccanismi di aggiramento del versamento dell’Iva che ruotano intorno all’esenzione dall’imposta al momento dell’importazione della merce all’interno dell’Unione europea. Un tentativo che dovrebbe garantire a regime all’Erario un gettito di 143 milioni all’anno.

Per questo ora il decreto firmato dal viceministro all’Economia Maurizio Leo rende operativa la garanzia che gli operatori extra Ue dovranno prestare per operare in Italia. L’asticella viene fissata in un «massimale minimo» di 50mila euro e la garanzia è «condizione necessaria per l’iscrizione della partita Iva del soggetto rappresentato nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (Vies). In pratica, chi non presta la garanzia non può operare. Si tratta in pratica di una cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria. Servirà a coprire 36 mesi, al termine dei quali non dovrà però essere rinnovata. La consegna dovrà essere effettuata alla direzione provinciale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del rappresentante fiscale. Un modello già adottato per le riaperture di posizioni dopo i provvedimenti di chiusura disposti dalle Entrate sulle partite Iva «apri e chiudi».

Proprio nel tentativo di evitare il più possibile condotte di vero e proprio dumping fiscale perpetuate attraverso l’esenzione Iva, il decreto attuativo prevede che la garanzia debba essere presentata anche dagli operatori che già attualmente sono inclusi nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. In questo caso, il conto alla rovescia per mettersi in regola scatterà dalla data di pubblicazione di un provvedimento su misura dell’agenzia delle Entrate: ci saranno 60 giorni di tempo, trascorsi i quali scatterà l’esclusione dall’Iva per chi non avrà depositato la cauzione al Fisco.

Più in generale il Dm fissa anche la procedura che porta ai riscontri e alle mosse successive. Nel caso in cui venga constatata la mancata prestazione della garanzia, l’Agenzia comunicherà al rappresentante fiscale del soggetto non residente, tramite posta elettronica certificata (Pec) o raccomandata con ricevuta di ritorno, l’avvio della procedura di esclusione del soggetto rappresentato dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (Vies). Passati 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del rappresentante fiscale, le Entrate passeranno all’esclusione d’ufficio della partita Iva dalla banca dati.

Per rafforzare il presidio, viene stabilita un’apposita attività di vigilanza. Il motore sarà rappresentato dalla task force tra agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza per l’analisi di rischio (la cosiddetta Uipar). Attraverso l’interoperabilità delle banche dati, verranno effettuate congiuntamente analisi «mirate a individuare i rappresentanti fiscali di soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo operanti in ambito unionale che presentano degli indicatori di pericolosità» in relazione al «corretto adempimento degli obblighi di verifica della completezza e della veridicità dei documenti prodotti dal soggetto estero». Una verifica a cui i rappresentanti fiscali sono tenuti per non incappare in una sanzione amministrativa da 3mila a 50mila euro.

Gli ultimi dati disponibili (contenuti nella relazione tecnica al decreto delegato sull’accertamento) mostrano perché la garanzia rappresenti una strategia per bloccare sul nascere forme di evasione che sul fronte Iva continuano a fare perno su prestanome o a strutture societarie di fatto vuote, che una volta sparite lasciano solo una scia di debiti tributari quasi impossibili da recuperare per il Fisco. Nel 2022, infatti, risultano circa 22mila soggetti non residenti, con rappresentante fiscale in Italia, che hanno acquistato servizi (secondo le informazioni dei modelli Intrastat), verosimilmente a titolo di commissioni, dalle principali piattaforme elettroniche, per un totale di 420 milioni di euro. Queste commissioni corrispondono circa 2,1 miliardi di merce venduta. Dal confronto con i dati dichiarativi, è emerso che 7.300 tra i soggetti individuati hanno un volume d’affari inferiore a quello stimato partendo dalle commissioni, per un’Iva evasa totale pari a circa 143 milioni. Proprio quella che adesso il Fisco vuole recuperare ogni anno con le nuove misure.

 

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Circolare nr 9/2024 del 17 12 24 – Adempimenti necessari per i soli soggetti che prestano servizi in in token diversi da Cripto-attività e servizi in cripto-attività ai sensi del D.D. 29 08 2024 nr 138

18 Gennaio 2025

Si allega la Circolare 9/2024, già inoltrata dall’UAE IL 17 Dicembre 2024, come promemoria ai soli soggetti che prestano servizi in token diversi da cripto-attività e/o servizi in cripto-attività i quali devono seguire alcuni obblighi di notifica e adeguamento.

Circolare 9-2024

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Regolamenti 4 dicembre 2024 nr 20-21-22 Regolamenti per l’applicazione delle Leggi Ipotecarie, di Registro e di Successione

18 Gennaio 2025

Il 4 Dicembre 2024 il Consiglio Grande e Generale ha validato tre singoli Regolamenti, il 20, 21 e 22 che riguardano rispettivamente l’applicazione delle Leggi Ipotecarie, della Legge sulle Imposte di Registro e la Legge sulle Imposte di Successione

In particolare, il Regolamento numero 21, riguardante le Imposte di Registro, ha lo scopo di “aggiornare e di regolare la formalità della registrazione, recependo i cambiamenti avvenuti negli anni con la digitalizzazione e con le norme sul procedimento amministrativo (…)

Ricordiamo infatti che la formalità della registrazione è eseguita tramite l’applicativo informatico RIPO, che garantisce la veridicità, la certezza e la sequenzialità delle operazioni per data e numerazione e distingue, al fine dell’inserimento dei dati degli atti oggetto di tale formalità, la sezione della registrazione dalle sezioni dedicate ad altre attività dell’URC.

L’URC procede subito all’inserimento dei dati dell’atto da sottoporre alla sola formalità di registrazione, ai fini della liquidazione delle imposte, fatto salvo diverso accordo con l’utente o a causa di carichi di lavoro intensi. Sono idonei alla registrazione gli atti che abbiano i seguenti requisiti:

a) presentino firma autografa di almeno un contraente/dichiarante;

b) siano scritti in lingua italiana;

c) siano accompagnati da una copia ad uso registro, dichiarata autentica da Pubblico Ufficiale o dichiarata conforme. Qualora il testo della scrittura privata da sottoporre a registrazione sia in lingua straniera, la stessa deve essere corredata da traduzione sottoscritta in originale da chi l’abbia eseguita, senza altre formalità.

Qualora l’utente non sia in possesso dell’originale ma voglia conferire data certa ad una copia ovvero voglia regolarizzarla fiscalmente, il Conservatore riscuote le imposte di bollo e di registro senza effettuare la formalità di registrazione e appone sulla prima pagina in alto il timbro portante la dicitura “Registrazione Virtuale” in cui sono indicati gli estremi della quietanza. Le copie delle scritture portate alla registrazione devono riprodurre in modo completo ed esatto l’originale e devono essere corredate di tutti gli allegati, che ne fanno parte integrante.

Se ne raccomanda la lettura completa.

R020-2024

R021-2024

R022-2024

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Decreto Delegato 20 Dicembre 2024 nr 203 – Disciplina pe la cessione di bibite ovvero bevande alcoliche verso l’Italia con obbligo di addebito dell’IVA

17 Gennaio 2025

Il Decreto Delegato 203 dispone già dal 1° gennaio 2025 che

Gli operatori economici sammarinesi che cedono bibite ovvero bevande alcoliche ad operatori economici ovvero enti non commerciali muniti di partita IVA anche se agiscono nell’esercizio di attività istituzionali, aventi sede, residenza o domicilio in Italia, devono effettuare le predette cessioni con le modalità previste dall’articolo 7, comma 1 del Decreto Delegato 5 agosto 2021 n.147 qualora gli operatori economici cedenti sammarinesi si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
a) i ricavi complessivi annui superano l’ammontare di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) al netto delle cessioni all’esportazione verso l’Italia poste in essere con la modalità di addebito dell’IVA di cui all’articolo 7, comma 1 del Decreto Delegato n.147/2021;
b) le cessioni verso un singolo operatore italiano, e solo nei confronti del medesimo, superano l’ammontare di euro 100.000,00 (centomila/00) su base annua.
2. Qualora l’operatore economico sammarinese abbia alle proprie dipendenze quattro o più lavoratori subordinati l’ammontare di cui al comma 1, lettera a) è elevato ad euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00)” (…)

Come previsto dall’art. 2 la violazione del mancato addebito dell’iva comporta come pena la revoca o il non riconoscimento del rimborso monofase.

DD203-2024

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Decreto Delegato 20 dicembre 2024 nr 205 – Settori di attività soggetti al nulla osta del Congresso di Stato

17 Gennaio 2025

Si aggiorna nuovamente la disciplina riguardante le attività economiche e i settori merceologici soggetti a Nulla Osta del Congresso di Stato:

Art. 1
(Attività economiche e settori merceologici soggetti a nulla osta del Congresso di Stato previsto dall’articolo 16, comma 6 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)
1. Sono assoggettati a nulla osta del Congresso di Stato, previsto dall’articolo 16, comma 6 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche, le attività economiche e i settori merceologici seguenti:
a) le attività economiche che rientrano nel campo di applicazione dell’Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana sulla Regolamentazione Reciproca dell’Autotrasporto Internazionale di viaggiatori e merci, fatto a San Marino il 7 maggio 1997 e ratificato e reso esecutivo con Decreto 21 luglio 1997 n.73;
b) le attività economiche di stampa e produzione nel settore merceologico di prodotti e valori numismatici e filatelici;
c) le attività economiche nel settore merceologico di costruzione delle strade, qualora abbiano ad oggetto la formazione delle reti sottostanti inerenti alla opere di urbanizzazione primaria;
d) le attività economiche nel settore merceologico della produzione e distribuzione dell’energia, dell’acqua, del gas, delle telecomunicazioni, del traffico telefonico, e delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;
e) le attività economiche di smaltimento e trattamento nel settore merceologico dei rifiuti nonché le attività economiche nel settore dei rottami ferrosi;
f) le attività economiche nel settore della vigilanza privata, effettuata anche attraverso l’uso di tecnologie e dell’investigazione privata;
g) le attività economiche nel settore armi di cui agli articoli 36 e 47 della Legge 10 agosto 2012 n.122 e successive modifiche;
h) le attività di commercio all’ingrosso di preziosi, ad esclusione dell’attività di commercio all’ingrosso di orologi;
i) le attività di commercio all’ingrosso di metalli preziosi da investimento;
l) le attività in settori per i quali il nulla osta sia previsto da leggi speciali (…)

DD205-2024

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