Credito sui dividendi esteri alle persone fisiche residenti

6 Ottobre 2022

Il Sole 24 Ore 27 settembre 2022 di Luca Ferrari

Nonostante gli utili siano soggetti a ritenuta d’imposta o a imposta sostitutiva

Necessaria la certificazione dell’autorità fiscale straniera che attesti il pagamento

Riconosciuto alle persone fisiche residenti il credito per le imposte pagate all’estero sui dividendi distribuiti da società non residenti e relativi a partecipazioni non qualificate, nonostante gli stessi siano assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva. Questo il principio di diritto affermato con la sentenza 25698/2022 dalla sezione tributaria della Corte di cassazione.

Il credito per le imposte pagate all’estero è lo strumento utilizzato dall’ordimento tributario italiano per eliminare la cosiddetta doppia imposizione giuridica internazionale che si verifica quando un medesimo componente di reddito è assoggettato a imposizione in capo allo stesso contribuente in più Stati.

I dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche residenti e relativi a partecipazioni non qualificate (e, a partire dal 2018, anche a quelli relativi a partecipazioni qualificate) sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 26% da applicarsi da parte dell’intermediario che interviene nella riscossione degli stessi o, in mancanza di intermediario, a imposta sostitutiva con la medesima aliquota in sede di dichiarazione dei redditi.

In base alla disciplina interna in materia di credito per le imposte pagate all’estero, i redditi di fonte estera danno diritto a tale credito a condizione che questi siano inclusi nel reddito complessivo del contribuente (condizione che non si verifica, ad esempio, qualora gli stessi siano assoggettati, come i dividendi esteri, a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva).

In relazione ai dividendi esteri, il contribuente non ha alcuna possibilità di farli concorrere al reddito complessivo e, pertanto, secondo la normativa interna, a far valere il credito d’imposta.

Tuttavia, la maggior parte delle convenzioni contro le doppie imposizioni concluse dall’Italia (compresa quella stipulata con gli Stati Uniti, oggetto del caso esaminato dalla Suprema Corte) prevedono l’obbligo per l’Italia di riconoscere il credito d’imposta, fatto salvo il solo caso in cui il componente di reddito sia assoggettato a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta su richiesta del contribuente.

In caso di dividendi di fonte estera l’assoggettamento a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva non è rimessa ad un’opzione del contribuente. In tale situazione, si è in presenza di un contrasto tra la normativa interna e quanto previsto dalla disciplina convenzionale che, secondo i principi generali dell’ordinamento italiano, dovrebbe risolversi a favore di quanto previsto dalla normativa pattizia. Nonostante ciò, l’Amministrazione finanziaria ha sino a oggi sempre negato la spettanza del credito d’imposta estero in relazione ai dividendi esteri percepiti da persone fisiche residenti, facendo così prevalere la normativa interna rispetto a quella convenzionale.

Ora, la Cassazione, con la sentenza 25698/2022, ha chiaramente affermato il diritto al credito d’imposta a favore delle persone fisiche residenti sui dividendi esteri, salvo il caso in cui il trattato contro le doppie imposizioni concluso con lo Stato estero preveda espressamente che il credito non sia riconosciuto anche nel caso in cui il componente di reddito sia assoggettato obbligatoriamente a ritenuta a titolo d’imposta.

In merito alla documentazione idonea a comprovare il pagamento delle imposte all’estero, i Supremi giudici hanno indicato, oltre alla dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero (qualora questo adempimento sia previsto), una certificazione rilasciata dall’autorità fiscale estera che attesti il predetto pagamento oppure una certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi, accompagnata o dalla ricevuta di versamento delle imposte pagate da tale soggetto o dall’indicazione e prova del fatto che, in base alla normativa straniera, lo stesso soggetto sia obbligato al versamento.

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Decreto Delegato 15 Settembre 2022 nr 130 – Ratifica D.D. 4/8/22 nr 112 – Norme di attuazione del progetto “San Marino Card”

6 Ottobre 2022

Si allega il Decreto Delegato nr 130 che ratifica il precedente D.D. nr 112 del 4 Agosto u.s. relativo all’attuazione della nuova Smac Card.

Si ricorda che a partire già dal 19 settembre è possibile effettuare infatti la sostituzione delle SmaC Card in scadenza e ritirare la nuova nelle filiali degli istituti bancari sammarinesi o presso gli uffici postali. La nuova SmaC Card è stata implementata di nuove funzionalità e potrà essere utilizzata come strumento di interazione con la Pubblica amministrazione. Inoltre in versione app, potrà  essere fruibile anche ai turisti per beneficiare di servizi a loro dedicati.

DD130-2022

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Decreto Delegato 16 Settembre 2022 nr 133 – Rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie

6 Ottobre 2022

In tema di  rinnovo delle iscrizioni ipotecarie si allega  Decreto Delegato nr 133 che abroga il precedente Decreto Delegato nr 113 dell’8 Agosto u.s. Nella stesura definitiva è stato interamente eliminato l’art. 3 che si riferiva ai richiedenti la rinnovazione.

Art. 3 (Richiedenti la rinnovazione) ABROGATO

1. Le iscrizioni ipotecarie a favore dello Stato sono rinnovate a cura e responsabilità dei Sindaci di Governo.

2. Le iscrizioni ipotecarie a favore delle persone giuridiche sono rinnovate a cura e responsabilità dei loro rappresentanti.

3. Le iscrizioni ipotecarie a favore, all’epoca della rinnovazione, di minori, e le iscrizioni ipotecarie a favore di interdetti, sono rinnovate dai rispettivi tutori o curatori sotto la loro responsabilità.

4. L’effetto della responsabilità di cui ai precedenti commi, consiste nell’obbligo del rifacimento dei danni derivati dalla mancanza della rinnovazione dell’iscrizione ipotecaria.

DD133-2022

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Decreto Legge 2 Settembre 2022 nr 126 – Ratifica D.L. 7 Luglio 2022 nr 102 – Mod. Decreto 26 04 1976 nr 15 – Testo Unico delle disposizioni legislative sugli assegni familiari

6 Ottobre 2022

Nella ratifica del Decreto sugli assegni familiari (già trattato nella precedente Newsletter di Settembre)  è stato aggiunto all’art. 2 il comma 1 bis che proroga la corresponsione degli assegni familiari ai frontalieri fino al 30 settembre 2022 previa presentazione di apposita domanda (qualora non fossero stati corrisposti) da trasmettere all’ISS entro il 31/12/2022.

Circ Esplicativa ISS+Domanda

DL126-2022

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Corsi online, imposta da pagare nel luogo di residenza del cliente

12 Settembre 2022

Il Sole 24 Ore 5 agosto 2022 di Paolo Parodi e Benedetto Santacroce

AGENZIA/CONSUMATORE FINALE

Nuovo intervento dell’agenzia delle Entrate sul tema della territorialità Iva nel settore della formazione online, con molte conferme ma anche con talune conclusioni foriere di criticità sia sotto il profilo concettuale sia in termini di operatività.

Il caso affrontato con la risposta ad interpello 409/2022 riguarda diverse tipologie di corsi di formazione, della durata di alcuni giorni, resi dalla società a distanza sia a favore di soggetti “business” che di consumatori finali. I corsi consentono l’interazione fra i docenti e i partecipanti e i docenti svolgono la loro attività in luoghi diversi, mediante il canale elettronico. L’Agenzia osserva che, considerando la possibilità di interazione fra docente e discenti, la qualificazione del servizio prestato non rientra nella nozione di «servizio prestato tramite mezzo elettronico» di cui all’articolo 7 del regolamento Ue 282/11. Il passaggio successivo, al fine di valutare l’applicabilità o meno delle deroghe fissate dall’articolo 7-quinquies, è costituito dalla necessità di distinguere le fattispecie in cui il committente sia un soggetto business (B2B) rispetto alle situazioni in cui il committente sia un consumatore finale (B2C). Per i corsi online verso soggetti business, non essendovi accesso in luogo fisico ove si svolge la formazione, trova applicazione la regola generale dell’articolo 7-ter: la territorialità Iva è nel Paese del committente e sarà questo ad assolvere l’imposta nel proprio Paese. Per i corsi verso consumatori finali opera invece la deroga dell’articolo 7-quinquies e dunque la territorialità Iva è nel Paese ove si svolge la formazione. Ma qui sorge la criticità interpretativa: qual è il luogo ove si svolge la formazione? La soluzione prospettata dalla società istante era quella di ritenere che le prestazioni devono considerarsi «materialmente eseguite» nel luogo ove sono fornite dal gestore della piattaforma, vale a dire nel luogo della sede delle attività economiche. L’Agenzia, invece, non ha accolto tale soluzione, ritenendo che i corsi B2C assumano rilevanza territoriale nel luogo di residenza del cliente. A sostegno dell’interpretazione, l’Agenzia richiama le linee guida approvate dal Comitato Iva nella riunione 118 del 19 aprile 2021, per i servizi consistenti in sessioni interattive filmate e trasmesse in tempo reale via internet (ad esempio, video-chat), nonché le modifiche operate dalla Direttiva Ue 2022/542 all’articolo 54 della Direttiva Iva, paragrafo 1, in relazione alle trasmissioni in streaming.

L’assimilazione della formazione online con interazione alle sessioni filmate o alle trasmissioni in streaming non appare pienamente condivisibile e comunque, nei casi in esame, genera non poche difficoltà operative per il fatto che il prestatore deve essere in grado di assolvere l’Iva nei diversi Paesi di stabilimento degli utenti.

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Due residenze e cittadinanze non fermano l’accertamento

12 Settembre 2022

Il Sole 24 Ore 12 agosto 2022 di Massimo Romeo

Dirimente la verifica sull’effettiva presenza e sulle attività svolte

Il possesso della doppia cittadinanza e della doppia residenza non elimina tout court la pretesa del fisco italiano. Un cittadino con cittadinanza e residenza italiana e ucraina, impugnava l’avviso di accertamento all’esito di un’ indagine delle Dogane relativa a spese non compatibili con la dichiarata assenza di redditi in Italia.

Fra i motivi, il ricorrente eccepiva la residenza fiscale in Ucraina e precisava che l’attività in Italia era solo a scopo perlustrativo. I giudici di prime cure accoglievano il ricorso osservando che la questione assorbente riguarda stabilire se il ricorrente fosse o meno residente in Italia; in tal senso, la Ctp riteneva che dalla documentazione prodotta risultava che il ricorrente (e il coniuge), non era residente in Italia, fatto dimostrato dal certificato doganale dei transiti. L’Ufficio, sia in primo grado che in fase di proposizione dell’appello, aveva precisato che se un soggetto non è residente paga in Italia solo per i redditi ivi prodotti, mentre se è residente paga per i redditi ovunque prodotti. Nel caso di specie, l’Agenzia puntualizzava che il ricorrente aveva: a) il centro degli interessi in Italia, b) la residenza italiana; c) conti correnti e una vettura intestata; d) investimenti patrimoniali effettuati dalla moglie.

La Ctr, pur con differente risultato, condivide il modus procedendi ritenendo che dirimente rispetto sia l’accertamento dell’assoggettabilità del ricorrente al sistema tributario italiano. Il Collegio osserva che, a prescindere dalle evidenze riscontrate dall’Ufficio come pure dalle contrapposte ragioni, a risolvere il contrasto interpretativo sul “se” e “quando” un soggetto debba considerarsi fiscalmente residente in Italia, è ancora intervenuta la Suprema corte che con l’ordinanza del 18 gennaio 2022 (n. 1355) ha stabilito che «le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio formale dettato dal Dpr 1986/917, articolo 2, in ogni caso residenti, e, pertanto, soggetti passivi d’imposta, in Italia; con la conseguenza che, ai fini predetti, essendo l’iscrizione indicata preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento della residenza all’estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano».

Pertanto, considerato che il dato formale della residenza anagrafica in Italia non era stato contestato dal ricorrente, né risultava la stessa essere stata sospesa dall’iscrizione all’Aire, si doveva concludere che il contribuente fosse soggetto alla normativa tributaria del Paese di cui era anche cittadino (Italia). A fronte delle spese e degli investimenti accertati, il ricorrente non aveva contestato la correttezza delle imputazioni trincerandosi dietro a considerazioni poco plausibili (quali quelle afferenti agli oneri di casa) o a generici rinvii a prassi estere di poca presa (l’assenza, nell’ordinamento ucraino, di obblighi di tracciabilità delle movimentazioni di denaro).

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Partita Iva italiana anche con residenza UK

12 Settembre 2022

Il Sole 24 Ore 17 agosto 2022 di Giovanni Parente

Domicilio fiscale nel luogo di svolgimento dell’attività Tassazione nel nostro Paese

Domicilio fiscale nel luogo di svolgimento dell’attività libero-professionale in Italia all’apertura della partita Iva per il contribuente iscritto all’Aire e residente nel Regno Unito. In questo modo, l’operatore sarà considerato soggetto passivo d’imposta alla stregua di un residente. I redditi prodotti da tale attività saranno tassati in Italia. Così la risposta a interpello 429/2022 delle Entrate.

Il caso riguarda una cittadina italiana residente nel Regno Unito e iscritta all’Aire, che è intenzionata a svolgere un’attività libero-professionale in Italia senza averla svolta prima nel Paese estero di residenza. Il quesito è se potesse indicare all’apertura della partita Iva in Italia la sede di svolgimento dell’attività professionale come domicilio fiscale.

Le Entrate riconoscono l’intenzione della contribuente di costituire nel territorio italiano il «centro dei propri interessi» e di svolgere l’attività lavorativa in tale luogo. Di conseguenza, secondo l’Agenzia, «la circostanza che nel territorio italiano venga costituito il domicilio fiscale, pur in presenza della residenza in un paese terzo (Regno Unito), non è di ostacolo a considerare l’istante quale soggetto passivo di imposta alla stregua di un soggetto residente». Tra l’altro, la contribuente dovrà indicare nel modello AA9/12 di dichiarazione attività ai fini Iva «il domicilio fiscale ossia il luogo ove sarà svolta l’attività lavorativa, al fine di dotarsi di una partita Iva ordinaria».

C’è poi il fronte dell’imponibilità. A detta delle Entrate, «i redditi riconducibili all’attività svolta in Italia andranno ivi assoggettati a imposizione». La risposta a interpello fa riferimento all’articolo 14 della Convenzione tra Italia e Regno Unito (approvata con la legge 329/1990). Il passaggio chiave è il concetto di «base fissa» per l’attività libero-professionale. In estrema sintesi, la disposizione assoggetta a imposizione i redditi provenienti da una libera professione o da un’attività indipendente esclusivamente nello Stato di residenza ma «fa salvi i redditi che il beneficiario ottiene grazie ad una “base fissa” posta nell’altro Stato contraente, ipotesi che rende applicabile un regime di tassazione concorrente in entrambi i Paesi e la successiva applicazione del credito d’imposta nel Paese di residenza per le imposte pagate all’estero».

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Decreto Delegato 22 Agosto nr 115 – Modifiche alla Legge 23/02/2006 nr 47 – Legge sulle società e successive modifiche

12 Settembre 2022

La Legge sulle Società viene ulteriormente aggiornata con il Decreto Delegato nr 115 di cui si allega il testo completo

DD115-2022

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Decreto Delegato 4 Agosto 2022 nr 112 – Norme di attuazione del progetto “San Marino Card”

12 Settembre 2022

Il Decreto Delegato nr 112, riordina la normativa della San Marino Card prevedendo nuovi servizi digitali. Il passaggio fondamentale sarà la sostituzione della attuali carte, in scadenza a ottobre, con le nuove. Tra le novità, anche la possibilità di trasferire denaro tra due carte e non più solo ricariche in banca ma anche con il bancomat agli sportelli automatici.  Con la nuova app viene inoltre prevista la possibilità di effettuare operazioni tramite smartphone.

DD112-2022

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Decreto Delegato 8 agosto 2022 nr 113 – Rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie

12 Settembre 2022

Il Decreto Delegato nr 113 ha per oggetto la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie al fine di impedire l’estinzione delle stesse.

DD113-2022

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