Categoria: In primo piano
Carisp attiva il sistema PagoPa con l’Italia: è la prima in territorio
11 Novembre 2024
SEMPLIFICAZIONE
Dalla Redazione di San Marino RTV 8 Ottobre 2024
Sarà possibile, per i clienti di Cassa di Risparmio, effettuare pagamenti a favore di enti pubblici italiani.
La Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino ha attivato l’interfaccia pagoPA per i propri correntisti. Grazie a questo accordo (si legge in una nota) sarà possibile, per i clienti di CRSM, effettuare pagamenti a favore di enti pubblici italiani. Si tratta di un servizio unico per il territorio sammarinese. A decorrere da questo mese, il correntista di CRSM potrà effettuare pagamenti a Comuni, Province e Regioni italiani e ad aziende a partecipazione pubblica; potrà pagare le rette scolastiche e universitarie, oppure multe, nonché le AUSL, l’INPS, l’Agenzia delle Entrate, l’ACI e ogni altro ente pubblico. I pagamenti tramite pagoPA potranno essere effettuati direttamente dal servizio home banking Welly, disponibile sia in versione web che tramite App, semplificando la vita a quei sammarinesi che, avendo a che fare con istituzioni o enti italiani, aprivano conti correnti presso banche estere per effettuare tali pagamenti
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Neo-residenti, flat tax raddoppiata sui redditi esteri
11 Novembre 2024
Il Sole 24 Ore 8 Ottobre 2024 di Antonio Longo
LE ALTRE NOVITÀ
È definitivo l’aumento da 100mila a 200mila euro della flat tax sui redditi esteri per i “neo-residenti”.
Con la conversione in legge, senza modifiche, dell’articolo 2 del Dl 113/2024 cambia per la prima volta dalla sua introduzione nel 2017 il regime fiscale speciale dell’articolo 24-bis del Tuir. Per il solo anno 2022 (dati Mef su dichiarazioni fiscali 2023) questo regime ha portato in Italia 957 soggetti, che si sono aggiunti ai 2.678 già trasferiti negli anni precedenti, e il complessivo pagamento di 89.750.000 euro a titolo di imposta forfettaria.
I neo-residenti sono le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia e optano per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva dei redditi prodotti all’estero, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.
L’aumento dell’imposta voluto dal Governo, che tiene conto anche di dinamiche inflazionistiche, non sembra in grado di compromettere il successo di questa misura di attrazione.
L’innalzamento dell’imposta è, infatti, l’unica modifica e di fatto sancisce ad oggi la stabilità del regime nel suo complesso.
Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del Dl 113/2024, la nuova caratura del tributo (che non riguarda i familiari dei contribuenti principali, i quali continueranno a pagare l’importo ridotto di 25mila euro) si applica solo ai soggetti che hanno trasferito in Italia la residenza ai fini dell’articolo 43 del Codice civile successivamente alla data di entrata in vigore del Dl, cioè dopo il 10 agosto. Per chi è già nel regime, è garantita l’irrilevanza dell’incremento.
Il riferimento testuale della clausola di salvaguardia è al concetto di residenza civilistica, cioè al luogo in cui la persona ha la dimora abituale, mentre il domicilio coincide con il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. In sede di discussione parlamentare, alcuni emendamenti avevano proposto di allungare il periodo di salvaguardia e consentire l’adesione al regime esistente a coloro che avessero investito specifiche risorse in attività economiche o iniziative filantropiche, stile «visto investitori».
Nessuna di queste proposte ha visto la luce, ma non per questo il regime sembra destinato ad un cono d’ombra. Al contrario, si ritiene che l’Italia continuerà ad essere in cima tra le destinazioni più ambite per gli individui con redditi e patrimoni (potenzialmente ancora più) ingenti, potendo offrire un regime fiscale chiaro e rodato, rispetto ad esempio alle recenti incertezze sul «res non dom» nel Regno Unito.
Inoltre, non si dimentichi che l’Italia è un Paese europeo e membro del G7 e quindi si qualifica spesso come destinazione strategica anche per ragioni di investimento. I neo-residenti contribuiscono alle casse erariali sia direttamente, con il pagamento dell’imposta forfettaria sui proventi esteri e delle imposte progressive sui redditi italiani, sia per i molteplici effetti, anche ai fini della fiscalità indiretta, derivanti dai consumi, oltre ad essere spesso protagonisti di nuove iniziative imprenditoriali e filantropiche.
In questo contesto, è da segnalare la giusta posizione innovativa che l’agenzia delle Entrate (interpello n. 159/2024) ha recentemente espresso, secondo cui un contribuente in possesso dei requisiti per esercitare l’opzione ex articolo 24bis può, nei periodi d’imposta successivi, revocarla ed accedere – nel rispetto delle altre condizioni – al regime speciale per i lavoratori impatriati (ora articolo 5 del Dlgs 209/2023). Con ciò favorendo anche l’ulteriore possibile sviluppo di attività lavorative in Italia incentivate dalla detassazione parziale del (nuovo) reddito di fonte domestica in alternativa al regime di vantaggio sui soli redditi esteri.
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Il rivenditore di auto usate non «scorpora» il margine
11 Novembre 2024
Il Sole 24 Ore 28 Ottobre 2024 di Alfredo e Attilio Calvano
Il rivenditore di auto usate non «scorpora» il margine
Un rivenditore di auto usate ha acquistato, da un privato, un’auto al prezzo di 10.000 euro, e l’ha rivenduta, a un soggetto munito di partita Iva, al prezzo di 12.440 euro. Il cliente ha chiesto al rivenditore di auto di poter indicare in fattura l’Iva sul margine di guadagno del rivenditore stesso.
Quest’ultimo può predisporre la fattura di vendita indicando l’importo di 10.000 euro, senza Iva fino a concorrenza del costo di acquisto del privato, e inserendo separatamente i 2.000 euro più Iva, che rappresentano il suo guadagno?
La risposta è negativa. Il rivenditore di auto usate non può esporre separatamente l’Iva in fattura.
Ne fa espresso divieto l’articolo 38, comma 1, primo periodo, del Dl 41/1995, secondo cui i soggetti che applicano il regime del margine «nella fattura non possono indicare l’ammontare dell’imposta separatamente dal corrispettivo».
Inoltre, per le cessioni soggette al regime del margine, l’articolo 21, comma 6, lettera d, del Dpr 633/1972 dispone che la fattura, in luogo dell’ammontare dell’imposta, deve riportare l’annotazione «Regime del margine – beni usati», riferita al totale dei corrispettivi. Non c’è un espresso divieto di indicare il costo di acquisto in fattura; tuttavia, ai fini del trattamento Iva, il costo di acquisto non può essere artificialmente scorporato dal totale addebitato in fattura e dal relativo margine.
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Scadenziario Dicembre 2024
9 Novembre 2024
entro il 20 Dicembre
- Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S. F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di novembre.
entro il 31 Dicembre
- scade il termine per il versamento della ritenuta del 5% sugli utili (anche eventualmente accantonati a Riserva) prelevati nel bimestre di settembre e ottobre (ritenuta da applicarsi sulla distribuzione utili formatisi dall’anno 2014 in avanti);
- il pagamento delle ritenute a titolo d’acconto per lavoro dipendente e autonomo relativi al bimestre di settembre e ottobre dell’ esercizio in corso;
- il pagamento dell’imposta speciale di bollo sui servizi di agenzia e rappresentanza (3% e 6%) relativi al bimestre di settembre e ottobre dell’ esercizio in corso;
- il pagamento dell’imposta di bollo 3% su servizi di pubblicità e elaborazione dati relativi a fatture datate settembre e ottobre;
- il pagamento dei compensi amministratori pena l’indeducibilità del costo;
- scade il termine per il pagamento dell’imposta speciale sui beni di lusso (imbarcazioni);
Si ricorda per le aziende di produzione o per le attività di commercio all’ingrosso, di prestare attenzione agli acquisti di fine anno, poiché consistenti incrementi di magazzino al 31/12/24 rispetto all’anno precedente determinano l’obbligo di pagare la monofase sull’incremento medesimo.
Si segnala che è in scadenza al 31 12 2024 la proroga straordinaria del termine di archiviazione delle fatture elettroniche come indicato dal DL 139/2023 e si attendono novità dispositive in merito
Si rammenta che l’art. 58 c 1 lett. c) della Legge 94/2017 ha abolito l’obbligo di invio della comunicazione all’Ufficio Tributario della movimentazione relativa ai registri di temporanea importazione o esportazione (registro unico, c/lavoro, c/deposito, c/lavorazione ecc.).
Si segnala infine che l’art. 17 della Legge 137/2018 ha reso obbligatorio, già dal primo gennaio 2019, per ogni contribuente la registrazione nel conto fiscale delle obbligazioni tributarie ENTRO LA SCADENZA, pena sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 applicata dall’Ufficio Tributario.
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Si avvisa la gentile clientela che lo studio Commerciale del Dott. Antonio Valentini rimarrà chiuso per le festività natalizie dal 21 dicembre al 6 gennaio compresi.
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Prot. AIF 241511-23/0192 del 10 Settembre 2024 – Registro sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche di cui all’art. 23 quater della Legge n.92/2008 – precisazioni
12 Ottobre 2024
A seguito di un confronto con gli Ordini professionali, con Circolare del 10 settembre u.s. (che si allega in calce), l’AIF ha sospeso l’obbligo di comunicazione della conferma annuale del titolare effettivo (delle persone giuridiche soggetti obbligati) da effettuarsi tra il 1°ottobre ed il 31 ottobre di ciascun anno.
Tale disposizione, precedentemente indicata con Circolare AIF del 29 luglio u.s., (si veda la precedente Newsletter di Agosto rif. Prot nr 241287+RegistroTEmanuale+ Circolare)
è stata corretta in maniera tale da:
“a) eliminare il disposto di cui all’art. 7.5 (comunicazione di conferma), comportando così la sospensione (sino ad ulteriore nuova comunicazione da parte dell’Agenzia) dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 23 quater, comma 6, lett. c) della Legge n.92/2008; ed anche
b) sostituire ogni riferimento all’art. 3 del decreto delegato n.50/2024 con l’indicazione dell’art. 9 del decreto delegato n. 50/2024, intervenendo così sull’errore materiale occorso.
(…) si specifica che è quindi sospeso l’obbligo di conferma imposto nell’arco temporale tra il 1° ottobre ed il 31 ottobre.
Come già indicato nella precedente nota, l’Agenzia ha previsto un indirizzo mail (regte@aif.sm) ai cui inviare quesiti circa gli adempimenti in parola e per ogni questione procedurale.”
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Il venditore porta a porta non è agente di commercio
11 Ottobre 2024
Il Sole 24 Ore 4 Settembre 2024 di Massimo Romeo
Un rapporto di agenzia è caratterizzato da specifici vincoli o obblighi contrattuali di promuovere affari per conto della preponente e il collegamento a determinate zone.
In assenza di tali caratteristiche, il rapporto di mandato – conferito da una società per la vendita dei propri prodotti attraverso una struttura di multilevel marketing – equivale a una mera autorizzazione scritta per promuovere la raccolta di ordini dei prodotti della società (mandante) direttamente ai consumatori finali, oltre a incoraggiare e procacciare nuovi venditori in modo da venire ricompensati non solo per le vendite direttamente effettuate ma anche per quelle compiute da altri venditori da essi stessi reclutati.
In tale ipotesi, non si applica l’ordinario regime di tassazione degli agenti di commercio – quale reddito d’impresa – ma la ritenuta a titolo d’imposta sulle provvigioni, prevista dall’ordinamento per le vendite a domicilio («porta a porta»).
Così si è pronunciata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia ( sentenza 2295 del 29 agosto 2024, presidente Izzi, estensore Appignani).
La controversia concerneva un avviso di accertamento a titolo di Irpef e Irap emesso dalle Entrate a carico di un contribuente, venditore “porta a porta”. In particolare, l’Ufficio riqualificava l’attività svolta per una società da «incaricato delle vendite a domicilio» in «attività di agente di commercio», assoggettandolo al regime ordinario previsto per i redditi di impresa.
Il contribuente contestava la riqualificazione operata dall’Agenzia evidenziando: a) le provvigioni percepite in qualità di incaricato alle vendite a domicilio sono, per legge, escluse dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi; b) le stesse sono soggette a una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 23% sul 78% delle provvigioni (articolo 25-bis, comma 6, del Dpr 600/1973) e conseguentemente non formano oggetto di dichiarazione nel modello Unico dell’incaricato alle vendite a domicilio, ai fini del reddito d’impresa (in tal senso, la risoluzione ministeriale 180/E del 12 luglio 1995); c) sia per le vendite «dirette» che per quelle «indirette», l’incaricato alle vendite a domicilio matura il diritto alla provvigione, il cui regime tributario è comunque quello della ritenuta d’imposta definitiva, in quanto si tratta sempre di attività di raccolta ordini di vendita nei confronti del consumatore finale; d) per il particolare inquadramento fiscale, non è consentita la deduzione di spese e costi ai fini della base imponibile Irpef.
L’Ufficio difendeva in giudizio la liceità del proprio operato ribadendo come la posizione del contribuente era quella di un “anomalo” venditore a domicilio sia per l’esiguità degli incassi derivanti da vendite dirette, sia per l’ammontare delle provvigioni maturate sulle vendite procacciata da altri venditori per effetto della struttura basata sul cosiddetto multilevel marketing, sia per la qualifica di senior manager assunta dal contribuente nonché per le tipologie di bonus riconosciutigli oltre quello derivante dalle vendite personalmente promosse ai clienti.
I giudici di secondo grado, hanno riformato la sentenza di primo grado, ricordando la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, ordinanze 17920/2018, 16565/2020, 30852/2021, 530/2024) in cui è stato affermato che caratteri distintivi del contratto di agenzia sono «la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale», realizzando in tal modo, con quest’ultimo, una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo. Nel caso particolare il contratto tra il contribuente e la società (mandante), non prevedeva alcuna «esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione» né tantomeno alcun «obbligo vincolante di svolgere attività promozionale», ma solo una «semplice autorizzazione scritta», così rendendo l’attività estranea al rapporto di agenzia.
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Criptoattività tracciate, sanzioni Ue più pesanti
11 Ottobre 2024
Il Sole 24 Ore 17 Settembre 2024 di Valerio Vallefuoco
Le cripto attività in Italia si adeguano al regolamento Ue Mica. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.215 del 13 settembre del Dlgs 129/2024 anche l’Italia come Paese membro Ue si dota di uno strumento completo ed avanzato di attuazione della normativa europea in tema di cripto asset. Il provvedimento è entrato in vigore dal 14 settembre. Tuttavia sono previste delle disposizioni transitorie (articolo 45 del decreto ) in forza delle quali dopo l’entrata in vigore di Micar possono continuare a operare fino al 30 giugno 2025 – in base al Dlgs 141 del 2010 e disposizioni attuative – i soli soggetti regolarmente iscritti nel registro Oam al 27 dicembre 2024. Se questi presenteranno istanza di autorizzazione, in Italia o in un altro Stato membro, entro il 30 giugno 2025, sarà consentito loro di continuare a operare nelle more dello svolgimento del procedimento di autorizzazione, fino al rilascio o rifiuto della medesima e comunque non oltre il 30 dicembre 2025. Il nostro legislatore ha scelto di ridurre al minimo consentito dai regolamenti Ue il periodo transitorio di tolleranza in ossequio alle raccomandazioni della agenzia europea di riferimento ( Esma).
Sempre il decreto prevede un rigoroso sistema sanzionatorio caratterizzato da sanzioni penali e amministrative rilevanti. In particolare, il doppio binario sanzionatorio limita le sanzioni penali alle sole violazioni più gravi. Si tratta dell’abusivismo finanziario, che le nuove norme puniscono con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 a 10.329 euro. Certamente più ampio è lo spettro delle sanzioni di natura amministrativa, che copre una vasta gamma di condotte, con la possibilità di inasprimento della sanzione nei casi in cui il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione in conseguenza della violazione stessa sia superiore ai limiti massimi indicati. In questi casi, infatti, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto. Viene inoltre riconosciuta alla Banca d’Italia e alla Consob, in relazione alle rispettive competenze, la possibilità di disporre, in aggiunta alla sanzione amministrativa, una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione e/o in un’ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento e di astenersi da ripeterlo. Particolarmente afflittive sono le sanzioni previste per chiunque violi il divieto di abuso di informazioni privilegiate, di comunicazione illecita di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato. In questi casi, la sanzione applicabile va da 5mila fino a cinque milioni di euro. Le nuove norme quantificano poi le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili all’ente individuandone i presupposti per l’applicazione. Quanto al procedimento, la potestà sanzionatoria è in capo alla Banca d’Italia e alla Consob, secondo le rispettive competenze, fermo restando che per le sanzioni amministrative previste in materia di emissione, offerte al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione di token di moneta elettronica sono sempre applicate dalla Banca d’Italia secondo la procedura sanzionatoria prevista dall’articolo 145 del Tub. Nella relazione illustrativa al decreto si chiarisce che non solo la disciplina del procedimento sanzionatorio amministrativo ma anche le regole speciali sull’impugnazione in Corte d’Appello sono le stesse previste nel Tub. Infine, è rimesso a Banca d’Italia e a Consob il compito di effettuare la segnalazione all’Abe e all’Aesfem prevista dalla Micar delle sanzioni e delle misure amministrative applicate.
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I dati del pedaggio possono legittimare il licenziamento
11 Ottobre 2024
Il Sole 24 Ore lunedì 23 Settembre 2024 di Marcello Floris
Il Telepass montato su vettura aziendale non è uno strumento di controllo della prestazione lavorativa a distanza vietato dallo Statuto dei lavoratori, bensì un apparecchio di controllo organizzativo interno, peraltro noto al dipendente. Il base a questa valutazione la Corte di cassazione, con l’ordinanza 17008 pubblicata il 20 giugno 2024 ha confermato la validità del licenziamento di un dipendente, avendo constatato la gravità del comportamento addebitato, sostanzialmente ingiustificato, e la proporzionalità della sanzione espulsiva.
Il datore di lavoro aveva rilevato, infatti, la sosta dell’auto aziendale affidata per servizio al lavoratore e a un suo collega in coincidenza con il turno lavorativo: l’auto era rimasta ferma sul piazzale del posto di manutenzione, mentre nel rapporto di servizio era stato registrato un intervento di rimozione di un ostacolo, in un orario incoerente con i dati del Telepass installato sull’auto. Questo intervento non era stato neanche segnalato alla sala radio, in violazione delle disposizioni di servizio aziendali. Secondo la Corte, il mancato pattugliamento derivante dalla sosta del mezzo, costituisce una violazione insanabile del vincolo fiduciario poiché tali mansioni rientravano nelle attività proprie del lavoratore quale ausiliario alla viabilità, secondo il contratto collettivo applicabile.
Il lavoratore aveva eccepito la mancata prova della giusta causa di licenziamento, non essendo utilizzabili, a suo avviso, a fini disciplinari i dati del Telepass, che costituirebbero controllo a distanza vietato dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.
La Corte invece, ha ribadito che l’imprenditore conserva il potere di controllo dell’adempimento della prestazione lavorativa direttamente o mediante l’organizzazione gerarchica che a lui fa capo e che è conosciuta dai dipendenti, anche in presenza dell’articolo 3 dello Statuto dei lavoratori. Esprimendo un orientamento diverso rispetto ad altre pronunce, la Corte ha stabilito poi che il divieto stabilito dall’articolo 4 della legge 300/1970 non è applicabile al caso specifico, perché si riferisce esclusivamente alle apparecchiature per il controllo a distanza, e di conseguenza non si può trasporre per analogia al telepedaggio. Quest’ultimo – precisa la Cassazione nell’ordinanza 17008 del 20 giugno 2024 – è un sistema radioelettronico per il pagamento automatico del pedaggio autostradale e non è quindi uno strumento di controllo a distanza vietato, ma un apparecchio che ha la finalità di controllo organizzativo interno, nota al dipendente.
L’articolo 3 dello Statuto spiega infatti che i nominativi e le mansioni del personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa devono essere comunicati ai lavoratori. L’articolo 4 stabilisce invece che gli strumenti con i quali si possa anche controllare a distanza l’attività del lavoratore possono essere impiegati solo per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e la tutela del patrimonio e possono essere installati solo previo accordo con le rappresentanze sindacali unitarie o con l’autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, salvo il caso in cui detti strumenti siano utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa. Da qui si comprende appunto l’attenzione della Cassazione sulla natura dello strumento: se si ritiene appunto che non sia un mezzo di controllo della prestazione, ma semplicemente un apparecchio di verifica amministrativa e organizzativa, il divieto previsto dall’articolo 4 non opera e i dati rilevati possono essere liberamente utilizzati a fini disciplinari.
Sempre in tema di controlli sui dipendenti si è espressa la Cassazione con un’altra ordinanza del 20 giugno 2024. I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa devono essere comunicati ai lavoratori interessati. Tale controllo però deve avvenire direttamente da parte dell’imprenditore o mediante l’organizzazione gerarchica che a lui fa capo. In ogni altro caso, il controllo di terzi non può riguardare l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore, ma deve limitarsi agli atti illeciti dal lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione contrattuale (si veda anche la sentenza della Cassazione 9167 del 2023, che cita precedenti più risalenti)
LE PRONUNCE
Telepedaggio inutilizzabile per controlli disciplinari
La legittimità dei cosiddetti difensivi in senso stretto presuppone il “fondato sospetto” del datore di lavoro circa comportamenti illeciti di uno o più lavoratori. Ne consegue che spetta al datore l’onere di allegare, prima, e di provare, poi, le specifiche circostanze che l’hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico “ex post”, sia perché solo il predetto sospetto consente l’azione datoriale fuori del perimetro di applicazione diretta dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, sia perché, in via generale, incombe sul datore, ex articolo 5 della legge 604/1966, la dimostrazione del complesso degli elementi che giustificano il licenziamento. La Cassazione ha confermato la sentenza che, nel pronunciare l’illegittimità di un licenziamento disciplinare, aveva ritenuto inutilizzabili, ai fini probatori, i dati acquisiti dalla società ricorrente attraverso l’apparecchio telepass installato sull’automezzo del lavoratore, non avendo la stessa allegato e provato che l’installazione rientrava tra i cosiddetti controlli difensivi, nei termini esposti, né le specifiche circostanze che l’avevano indotta ad attivare quel tipo controllo tecnologico.
Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza 15391 del 3 giugno 2024
Informativa privacy anche per il Telepass
In relazione ai riscontri dei pedaggi autostradali forniti dal sistema di telepedaggio installato sul mezzo affidato al dipendente per svolgere la propria attività lavorativa, ai fini disciplinari, occorre che il datore di lavoro abbia rispettato la disposizione prevista dall’articolo 4, comma 3 della legge 300/1970, che impone – fra gli altri adempimenti – di informare il dipendente anche in materia di privacy. Dunque, in assenza di adeguate informazioni sulle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, risultano inutilizzabili i dati acquisiti dal datore di lavoro in seguito all’utilizzo del Telepass da parte del dipendente, con la conseguenza che non possono avere alcun rilievo, a fini disciplinari, i fatti contestati e ricavati da tali dati. Inoltre, in considerazione della portata della norma, non può sostenersi che l’informazione già fornita al lavoratore per uno degli strumenti consegnati sia sufficiente per tutti quelli ulteriori affidati allo stesso dipendente.
Corte d’appello di Ancona, sezione lavoro, sentenza 121 del 4 maggio 2021
Stop all’uso del rilevatore per ragioni non lavorative
È legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al dipendente che, in qualità di capo zona, abbia ripetutamente omesso i controlli di propria competenza presso i punti vendita della società e usato il telepedaggio aziendale per ragioni extralavorative. Si tratta di un comportamento lesivo del vincolo fiduciario, anche con riguardo al ruolo rivestito dal dipendente e alle modalità, autonome e non soggette a controllo, di svolgimento della prestazione lavorativa.
Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 10540 del 3 giugno 2020
Controlli difensivi legittimi se c’è un fondato sospetto
La legittimità dei cosiddetti controlli difensivi in senso stretto presuppone il “fondato sospetto” del datore di lavoro circa comportamenti illeciti di uno o più lavoratori. Ne consegue che spetta al datore l’onere di allegare e di provare le circostanze che l’hanno indotto al controllo tecnologico “ex post”, sia perché solo il sospetto citato consente l’azione datoriale fuori del perimetro di applicazione
diretta dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, sia perché incombe sul datore, ex articolo 5 della legge 604/1966, la dimostrazione degli elementi che giustificano il licenziamento.
Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 18168 del 26 giugno 2023
Sì alla raccolta dei dati solo dopo il fondato sospetto
In tema di sistemi difensivi, sono consentiti, anche dopo la modifica dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori a opera del Dlgs 151/2015, i controlli anche tecnologici messi in atto dal datore di lavoro che siano finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali (correlate alla libertà di iniziativa economica), e il rispetto della tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore, e sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto.
Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 34092 del12 novembre 2021
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Etichette, regole del Paese in cui il prodotto è venduto
11 Ottobre 2024
Il Sole 24 Ore 2 Ottobre 2024 di Marina Castellaneta
Un prestatore di servizi stabilito in uno Stato membro e che vende prodotti cosmetici in un altro Paese Ue è tenuto a rispettare le regole europee in materia di etichettatura, che impongono l’uso della lingua del Paese in cui il prodotto sarà venduto. Di conseguenza, il prestatore di servizi non può invocare il principio dello Stato di origine e limitarsi a rispettare le regole del Paese in cui è stabilito, anche perché, come chiarito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 19 settembre (causa C-88/23) le norme sull’etichettatura non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/31 sul commercio elettronico.
Sono stati i giudici svedesi a chiedere l’intervento della Corte Ue per un chiarimento sulla direttiva. Al centro della vicenda nazionale vi era una controversia tra una società tedesca, che attraverso il proprio sito web vendeva prodotti cosmetici per il mercato svedese, e una società del Paese scandinavo che si occupa della commercializzazione di prodotti. Quest’ultima aveva citato in giudizio l’azienda tedesca dinanzi al Tribunale della proprietà intellettuale e del commercio svedese per vietare la commercializzazione di prodotti cosmetici che non avevano l’etichetta in lingua svedese. L’azienda tedesca riteneva che tale requisito fosse contrario alla direttiva 2000/31, ma il Tribunale aveva accolto l’istanza dell’azienda svedese e vietato alla società tedesca di commercializzare i prodotti cosmetici senza l’etichetta svedese. La Corte di appello di Stoccolma, prima di pronunciarsi, ha chiamato in aiuto gli eurogiudici.
La direttiva – osserva la Corte – punta a rafforzare la libertà di fornire servizi della società di informazione facendo salva, però, la tutela della salute e dei consumatori. Nel chiarire la nozione di “ambito regolamentato” dalla direttiva, l’articolo 2 precisa che si tratta delle prescrizioni che il prestatore deve soddisfare per l’accesso all’attività e il suo comportamento, nonché la qualità o i contenuti del servizio, escludendo le merci in quanto tali, la consegna e i servizi non prestati per via elettronica. L’articolo 2 non precisa se nella nozione di ambito regolamentato possano essere incluse le prescrizioni sull’etichettatura di prodotti promossi e venduti sul sito Internet. Tuttavia, la Corte, con questa sentenza, ha chiarito che l’etichettatura è un requisito applicabile ai beni in quanto tali e, quindi, gli obblighi ad essa collegati sono esclusi dalla direttiva. Di conseguenza, il prestatore dei servizi sarà sottoposto alle regole della direttiva 2000/31 per talune questioni come i requisiti relativi alla pubblicità online e al commercio elettronico ma, per altri aspetti, come gli obblighi in materia di etichettatura, sarà vincolato da altre disposizioni del diritto dell’Unione, proprio per garantire la tutela del consumatore. Pertanto, conclude la Corte, anche ai prestatori di servizi che operano online vanno applicate le disposizioni del regolamento n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici che impongono di fornire informazioni in una lingua comprensibile agli utilizzatori finali.
LE VENDITE SUL WEB
Il prestatore stabilito
Il prestatore di servizi stabilito in uno Stato membro che vende prodotti cosmetici in un altro Paese Ue deve rispettare le regole europee sull’etichettatura, che impongono l’uso della lingua del Paese in cui il prodotto sarà venduto
Lo stato di origine
non è possibile invocare il principio dello Stato di origine e limitarsi a rispettare le regole del Paese in cui ci si stabilisce. La Corte Ue con la sentenza del 19 settembre (causa C-88/23) ha, infatti, chiarito che le norme sull’etichettatura non rientrano nel raggio d’azione della direttiva 2000/31 sul commercio elettronico.
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Cessione di opere d’arte al test dell’intento speculativo
11 Ottobre 2024
Il Sole 24 Ore 3 Ottobre 2024 di Antonio Fiorentino Martino Paolo Scarion
La Cassazione è tornata sulla tassazione dei collezionisti di opere d’arte con una sentenza (19363/2024) relativa alla cessione di un Monet, effettuata da un privato a distanza di sette anni dall’acquisto. La plusvalenza generata, oltre cinque milioni, era stata qualificata dalle Entrate come reddito derivante da attività commerciale occasionale, dunque imponibile ai fini Irpef ex articolo 67, comma 1, lettera i), del Tuir. Dalle sentenze di merito emerge che il contribuente si era difeso sostenendo di essere un «mero collezionista privato», e di avere ceduto l’opera con l’intendimento di acquistarne poi un’altra; tuttavia, mentre le sue doglianze erano state accolte in primo grado, i giudici di appello avevano condiviso l’opposta prospettazione delle Entrate.
La Cassazione si è posta nel solco dell’orientamento inaugurato con l’ordinanza 6874/2023. Richiamando la tripartizione ivi introdotta – e ribadita nelle ordinanze 1603 e 1610/2024 –, i giudici di legittimità hanno distinto ancora una volta tra 1) mercante d’arte, 2) collezionista «puro», e 3) collezionista «speculatore occasionale»; quest’ultimo acquista occasionalmente opere d’arte per rivenderle «allo scopo di conseguire un utile» (e dunque agisce con intento speculativo), realizzando redditi riconducibili all’articolo 67, comma 1, lettera i).
Non si tratta di un principio nuovo: già la risposta all’interrogazione parlamentare 5-01718 del 21 marzo 2019 era giunta ad un’analoga conclusione; tuttavia, la sentenza Monet permette di meglio comprendere i presupposti della tassazione. La Cassazione ha ritenuto sussistente l’intento speculativo perché il collezionista aveva incaricato della vendita una casa d’aste, aveva in passato concesso l’opera in esposizione a musei, attività che tradirebbe la volontà di “valorizzarla” in vista della vendita, massimizzando il profitto, aveva realizzato una plusvalenza di ammontare molto elevato, infine aveva compiuto operazioni similari «in periodi antecedenti e successivi» (nonostante l’alienazione dell’opera fosse stata l’unica vendita effettuata nell’annualità accertata).
Le considerazioni della Corte possono in effetti prestarsi a talune obiezioni: ad esempio, l’intermediazione di una casa d’aste, anziché sottintendere un intento speculativo, può essere giustificata dalla mera esigenza di rivolgersi a un operatore esperto e qualificato per la gestione della compravendita. Né appare di per sé significativa l’esposizione dell’opera in mostre o musei.Peraltro, la ricerca delle reali intenzioni del collezionista, siccome non può di certo tradursi in un’indagine di natura psicologica, postula inevitabilmente che l’accertamento sia fondato – come riconosce la sentenza Monet – su presunzioni semplici; ed esse, pur dovendo essere gravi, precise e concordanti, restano sempre liberamente apprezzabili dal giudice. L’analisi in questione, dunque, va svolta caso per caso: ciò genera un contesto caratterizzato da forte incertezza e aleatorietà, tanto più pericoloso se si considera che, al superamento di determinate soglie, gli illeciti fiscali possono anche integrare un reato .
Non può, quindi, più attendere l’attuazione della delega per la riforma fiscale (legge 111/2023. Il nuovo paradigma normativo – per come emerge dal testo della delega (articolo 5, comma 1, lettera h, n. 3) e dalla relazione illustrativa – si discosta dalla complicatissima indagine dell’elemento soggettivo in capo al cedente, ed è invece incentrato su parametri oggettivi: vengono, infatti, predeterminate per legge le fattispecie «in cui è assente l’intento speculativo», e nelle quali, dunque, la plusvalenza non è mai imponibile. Si tratta a) della vendita di beni acquisiti per successione o donazione, oppure b) della permuta di opere, o ancora c) della cessione la cui plusvalenza venga reinvestita entro un certo termine per acquistare nuovi oggetti d’arte (che era proprio quanto aveva sostenuto il contribuente della vicenda Monet nelle proprie difese). In tutte le predette ipotesi l’assenza di una finalità lucrativa, e l’esclusione da tassazione, vengono stabilite per presunzione legale. Nella riforma non sembra, invece, esservi spazio per l’introduzione di un holding period, superato il quale la cessione divenga non imponibile.