Categoria: In primo piano
Prodotti difettosi, risponde il fornitore se coincide con il marchio
5 Marzo 2025
Il Sole 24 Ore 7 Febbraio 2025 di Mario Benedetti e Marta Minnici
In base all’articolo 3, paragrafo 1) della direttiva 85/374/CEE in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, il fornitore di un prodotto deve essere considerato una «persona che si presenta come produttore» dello stesso qualora tale fornitore non abbia materialmente apposto nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, ma il marchio che il produttore ha apposto su quest’ultimo coincida, da un lato, con il nome del fornitore o con un elemento distintivo di quest’ultimo e, dall’altro, con il nome del produttore.
È questo il principio espresso dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea nella causa C-157/23, a seguito di un recente rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di cassazione, nell’ambito di una controversia che ha coinvolto l’acquirente di un’automobile difettosa, vittima di un incidente stradale, e la nota casa produttrice automobilistica a marchio Ford.
La vicenda nasce nel 2001, anno in cui il consumatore aveva acquistato un’automobile presso la concessionaria S., rivenditore Ford autorizzato in Italia. Il veicolo in questione era stato fabbricato dalla Ford Wag in Germania e poi distribuito in Italia dalla Ford Italia. A seguito del sinistro stradale verificatosi qualche mese dopo l’acquisto, durante il quale l’airbag del veicolo non si era attivato correttamente, il consumatore aveva deciso di ricorrere dinanzi al Tribunale di Bologna al fine di ottenere il risarcimento dei danni dalla concessionaria e dalla Ford Italia, sostenendo che la responsabilità per il difetto fosse da attribuire alla qualità del veicolo. Ford Italia respingeva la sua responsabilità, affermando di non essere il produttore del veicolo, bensì il fornitore.
La causa proseguiva dinanzi alla Corte di Appello di Bologna, la quale, tuttavia, motivando che l’appellante, in qualità fornitore, era stata correttamente sottoposto alla stessa responsabilità che incombeva al produttore, confermava quanto statuito dal giudice di primo grado.
Successivamente, la Ford Italia ricorreva dinanzi alla Corte di cassazione. I giudici di legittimità, nutrendo dubbi interpretativi sulla portata esatta dell’articolo 3, paragrafo 1) della direttiva 85/374 e, in particolare, sull’estensione della responsabilità del produttore al fornitore, decidevano di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: «Se sia conforme all’articolo 3, paragrafo 1, direttiva 85/374/CEE – e, se non sia conforme, perché non lo sia – l’interpretazione che estenda la responsabilità del produttore al fornitore, anche se quest’ultimo non abbia materialmente apposto sul bene il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, soltanto perché il fornitore abbia una denominazione, un marchio o un altro segno distintivo in tutto o in parte coincidenti con quello del produttore».
Preliminarmente, la Corte di giustizia UE ha precisato che l’articolo 1 della direttiva n. 85/374/CEE attribuisce al produttore la responsabilità per danno da prodotti difettosi, mentre l’articolo 3, paragrafo 1) di tale direttiva definisce il termine «produttore» come, in particolare, il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente. E sebbene, in forza dell’articolo 1 della direttiva n. 85/374/CEE, il legislatore europeo abbia scelto di imputare, in linea di principio, al produttore la responsabilità per i danni causati dai suoi prodotti difettosi, l’articolo 3 della citata direttiva designa, tra gli operatori che hanno partecipato ai processi di fabbricazione e di commercializzazione del prodotto in questione, quelli che possono, altresì, assumere la responsabilità istituita da detta direttiva.
In tale contesto, ad avviso della Corte di giustizia Ue, è indifferente che il fornitore abbia materialmente apposto la siffatta menzione sul prodotto o che il suo nome contenga la menzione che è stata apposta su di esso dal produttore e che corrisponde al nome di quest’ultimo. Infatti, in entrambe le ipotesi, il fornitore sfrutta la coincidenza tra la menzione di cui trattasi e la propria denominazione sociale per presentarsi al consumatore come responsabile della qualità del prodotto, suscitando in esso una fiducia paragonabile a quella che questi avrebbe se il prodotto fosse venduto direttamente dal produttore. In entrambi i casi, il fornitore deve, dunque, essere considerato una persona che «si presenta come produttore», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, letto alla luce dei considerando n. 4 e n. 5 della direttiva n. 85/374/CEE.
I giudici dell’Unione Europea risolvono la questione sollevata chiarendo che un fornitore può essere ritenuto produttore se il suo nome coincide con il marchio presente sul prodotto, precisando che, al fine di garantire la tutela del consumatore, il legislatore dell’Unione ha voluto che la responsabilità di «chiunque si presenti come produttore» sorga allo stesso modo di quella del «vero» produttore. Difatti, il consumatore deve avere la libertà di chiedere il risarcimento integrale del danno a uno qualsiasi dei responsabili, essendo la loro responsabilità solidale in base all’articolo 5 della citata direttiva.
Tale pronuncia assume notevole rilievo nell’ambito della tutela del consumatore, specialmente alla luce della nuova direttiva (UE) 2024/2853 con la quale viene garantita una protezione ancor più uniforme per i consumatori e maggiore certezza giuridica per gli operatori economici nell’Unione Europea.
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Decreto Delegato 20 febbraio 2025 nr 26 – Modifiche alla L 28 06 2010 nr 118 e succ. mod. “Legge sull’ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica”
5 Marzo 2025
Il Decreto Delegato 26 conferma le disposizioni integrative in merito alla residenza atipica dei pensionati già anticipate con il D.D. 21 11 2024 nr 177.
I requisiti per accedere al regime di residenza atipica dei pensionati (che prevede un’imposta sostitutiva del 6% per 10 anni rinnovabile), sono i seguenti:
- un reddito annuale non inferiore a 120.000 euro lordi oppure
- un patrimonio mobiliare minimo di 500.000 euro.
Queste modifiche aventi un orientamento più selettivo sono già entrate in vigore a partire dal 1° dicembre 2024.
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Decreto Legge 27 febbraio 2025 nr 28 – Regolamentazione dei flussi di migrazione per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie per l’anno 2025
5 Marzo 2025
Si allega il testo completo che aggiorna il nr di permessi di soggiorno rilasciati a stranieri per l’anno 2025 per motivi di lavoro:
Il numero massimo di permessi di soggiorno stagionali per motivi di lavoro, è di 275
Il numero massimo di permessi di soggiorno temporanei per motivi di lavoro è di 665
Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per infermieri in servizio presso l’Ospedale di Stato è di 45, per docenti universitari presso l’Università degli Studi di San Marino è di 25. Il numero massimo di permessi di soggiorno per programmi vacanza/lavoro è di 1.125. Il numero massimo di permessi di soggiorno per imprenditori di cui all’articolo 10- ter della Legge n.118/2020 e successive modifiche è di 120; per i dipendenti di Imprese ad alto contenuto tecnologico invece è di 30. Infine i per dipendenti e giocatori di Imprese Esportive e di permessi di soggiorno speciali per motivi Esportivi è di 50.
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Decreto Delegato 11 Febbraio 2025 nr 19 – Variazione del costo della vita e relativi coefficienti di cui all’articolo 32, nono comma della Legge 11 02 1983 nr 15
5 Marzo 2025
Di seguito un estratto della tabella del Decreto Delegato nr 19 che indica nel suo Articolo Unico sia le variazioni dell’indice del costo della vita (comma 1) sia i coefficienti per la rivalutazione delle pensioni ordinarie per l’anno 2025 (comma 2)
ANNO INDICE COEFFICIENTE
2024 273,3 1,000
2023 271,1 1,008
2022 265,3 1,030
2021 259,5 1,053
2020 254,7 1,073
2019 255,5 1,070
2018 254,2 1,075
2017 251,4 1,087
2016 248,7 1,099
2015 248,9 1,098
2014 249,2 1,097
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Decreto Delegato 11 febbraio 2025 nr 20 – Adeguamento del tetto pensionistico di cui all’art.14 della Legge 29 11 2022 nr 157
5 Marzo 2025
Ai fini del calcolo della pensione, il tetto pensionistico per l’anno 2025 è stato fissato ad € 49.599,88.
Il Decreto Delegato prevede con un Articolo Unico che
“Al fine di coordinare l’articolo 14 della Legge 29 novembre 2022 n.157 con l’articolo 32 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive modifiche, il tetto limite pensionistico per l’anno 2025 è pari ad euro € 49.599,88 (quarantanovemilacinquecentonovantanove/88)”
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Scadenziario Aprile 2025
3 Marzo 2025
entro il 15 Aprile
- Scade il termine per la trasmissione telematica del Modello IGR “G” dell’anno precedente all’Ufficio Tributario.
entro il 20 Aprile
- scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S. F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di marzo.
entro il 30 Aprile
- scade il termine per tutte le società di capitali, per la consegna del bilancio d’esercizio, corredato di nota integrativa, al sindaco o al collegio sindacale;
- scade il termine per il versamento della ritenuta del 5% sugli utili (anche eventualmente accantonati a Riserva) prelevati nel bimestre di gennaio e febbraio (ritenuta da applicarsi sulla distribuzione utili formatisi dall’anno 2014 in avanti);
- il pagamento delle ritenute a titolo d’acconto per lavoro dipendente e autonomo relativi al bimestre di gennaio e febbraio dell’esercizio in corso. Si rammenta che le ritenute sui compensi relativi a lavoratori autonomi sono pari al 20%;
- il pagamento dell’imposta speciale di bollo sui servizi di agenzia e rappresentanza (3% – 6%) relativi al bimestre di gennaio e febbraio dell’esercizio in corso;
- il pagamento dell’imposta bollo del 3% sulle prestazioni di pubblicità ed elaborazione dati relative al 1° bimestre 2025
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Scadenziario Marzo 2025
25 Febbraio 2025
dal 3 Marzo
entrata in vigore del VISTO MERCI TELEMATICO a mezzo applicativo TRIWEB
entro il 14 Marzo
- termine per l’invio della richiesta al Fondo Servizi Sociali finalizzata al rimborso delle spese obbligatorie inerenti la sicurezza per le licenze INDUSTRIALI
entro il 20 Marzo
- Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S. F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di febbraio;
entro il 31 Marzo
- versamento dei contributi di Gestione Separata e FONDISS per gli amministratori, presidenti CdA, Amministratori delegati, CO.CO.PRO come prorogato dal D.L. 13/25
- pagamento della tassa annuale di licenza e sui provvedimenti societari per le società di capitali;
- presentazione della dichiarazione annuale per prodotti petroliferi (D.A.P.);
- presentazione alla Banca Centrale, da parte degli intermediari assicurativi, della relazione sull’attività svolta nell’esercizio precedente, mediante utilizzo dello schema richiesto dalla stessa autorità
- termine per l’invio della comunicazione che gli amministratori di società immobiliari o di imprese di servizi devono inviare alla Commissione Lavoro affinché vengano considerati ordinari e non operativi come indicato dalla Circolare N.4_/2024
- termine per l’invio della richiesta al Fondo Servizi Sociali finalizzata al rimborso delle spese obbligatorie inerenti la sicurezza per le licenze COMMERCIO/ARTIGIANATO e SERVIZI
La domanda finalizzata al rimborso delle spese obbligatorie inerenti la sicurezza è da effettuarsi esclusivamente via mail all’indirizzo fondoservizisociali@omniway.sm e va corredata dalle relative fatture di spesa e contabili di pagamento. Occorre inoltre indicare il codice IBAN sul quale verrà accreditato il rimborso
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Decreto Delegato 16 Gennaio 2025 nr 7 – Disposizioni in materia di informazioni, pratiche commerciali e altre comunicazioni commerciali
11 Febbraio 2025
Sempre nel rispetto di quanto enunciato nel del D.D. nr 160/2024 “Disposizioni in materia di Consumo” il Decreto Delegato nr 7 nell’ottica della protezione del consumatore e degli operatori economici, tratta il tema della pubblicità ingannevole, comparativa e delle pratiche commerciali aggressive.
Per i dettagli del caso si rimanda al testo completo di seguito scaricabile.
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Decreto Delegato 20 Gennaio 2025 nr 9 – Disposizioni in materia di sicurezza, qualità dei prodotti e garanzie legali e contrattuali
11 Febbraio 2025
In attuazione dei principi di cui alle “Disposizioni in materia di Consumo “del D.D. 29 ottobre 2024 numero 160, il Decreto Delegato nr 9/2025 introduce una serie di disposizioni volte alla protezione dei consumatori in materia di sicurezza e qualità dei prodotti. In particolare viene regolata la responsabilità per danno da prodotto difettoso, la garanzia legale e contrattuale post vendita.
Si allega il testo completo rimandando agli interessati la lettura integrale.
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Comunicato Stampa del 28 Gennaio 2025 – Proroga straordinaria dei termini di versamento dei contributi di gestione separata
11 Febbraio 2025
In data 28 Gennaio, a mezzo di un Comunicato Stampa, i vari Dipartimenti della Segreteria di Stato hanno informato dell’emissione da parte del Congresso di Stato di una Delibera volta alla proroga della scadenza per il versamento della Gestione Separata, con riferimento all’anno 2024, al 31 marzo 2025.
Si allega dunque per opportuna conoscenza il Decreto Legge 13 del 31 Gennaio 2025 e il Comunicato Stampa di cui sopra.
Comunicato stampa gestione separata