Trust, la tassazione in entrata fa una scommessa sui beneficiari

11 Febbraio 2025

Il Sole 24 Ore lunedì 20 Gennaio 2025 di Angelo Busani

La nuova normativa in tema di tassazione degli atti inerenti ai trust è senz’altro la più rilevante novità della riforma dell’imposta di successione e donazione recata dal Dlgs 139/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025.

L’espressa menzione

Qualsiasi commento sulla riforma non può che partire dal rilievo secondo il quale (se si eccettua il limitato ambito della legge 112/2016, inerente al cosiddetto “dopo-di-noi”) per la prima volta il trust viene ora espressamente menzionato nella legislazione italiana in tema di imposte indirette.

In precedenza, la legge disciplinava solamente la tassazione dei “vincoli di destinazione”, la quale veniva poi applicata anche al trust, poiché quest’ultimo è appunto una particolare espressione della categoria dei vincoli di destinazione. Ora invece il legislatore attribuisce autonoma evidenza al trust, a palese dimostrazione del fatto che esso è ormai divenuto uno strumento di ordinario utilizzo anche nel nostro ordinamento.

Tassazione in uscita

Con la legge di riforma, dopo quasi 30 anni di accese discussioni, viene dunque definitivamente sancito che:

1 l’atto istitutivo del trust (quello dal quale il trust ha origine) è tassato con l’imposta di registro in misura fissa, in quanto atto privo di contenuto patrimoniale;

2 l’atto con il quale il trust viene dotato di patrimonio va anch’esso tassato con l’imposta di registro in misura fissa in quanto: se si tratta della dotazione di un trust autodichiarato, evidentemente non c’è alcun trasferimento patrimoniale; se si tratta del trasferimento di beni e diritti dal disponente al trustee, in capo a quest’ultimo si realizza un incremento patrimoniale, però non imponibile, in quanto il trustee non ottiene un arricchimento gratuito, poiché il patrimonio vincolato in trust è destinato all’attuazione del programma che il disponente ha dettato nell’atto istitutivo del trust;

3 l’imposta di donazione si applica invece (è la cosiddetta tassazione “in uscita”) nel momento in cui il trustee trasferirà il patrimonio vincolato in trust ai beneficiari qualora costoro con ciò conseguano un arricchimento gratuito; per calcolare l’imposta (e quindi per stabilire l’aliquota e la possibilità di beneficiare di una franchigia, applicando le regole vigenti nel momento di distribuzione del patrimonio ad opera del trustee) occorrerà prendere in considerazione il rapporto tra il disponente e il beneficiario, che ottiene l’incremento gratuito del suo patrimonio (se, ad esempio, si tratta di parenti in linea retta e non vengano modificate le norme attualmente vigenti in materia, l’aliquota è del 4% e la franchigia è di un milione).

Tassazione in entrata

L’assetto appena illustrato può però essere notevolmente alterato dal disponente o dal trustee (in caso di dotazione di trust effettuata mediante un testamento), qualora esercitino l’opzione per la cosiddetta tassazione “in entrata”, vale a dire scelgano di applicare l’imposta di donazione nel momento in cui il trust viene dotato di patrimonio.

In tal caso, da un lato, l’Erario ha un incasso anticipato e certo (invero, il trasferimento ai beneficiari del patrimonio vincolato in trust potrebbe anche non verificarsi mai, a causa, ad esempio, del suo esaurimento nel corso della vigenza del trust); d’altro lato, le eventuali attribuzioni ai beneficiari, qualunque ne siano l’oggetto o il valore (e, quindi, anche se di valore superiore al valore dei beni e dei diritti che vennero apportati al trust), non dovranno più essere sottoposte ad alcuna tassazione, con ciò evitando quindi un eventuale aggravio della tassazione che intervenga tra la data in cui l’atto di dotazione viene stipulato e la data in cui il patrimonio vincolato in trust viene trasferito ai beneficiari.

Esercitando questa opzione, peraltro, si corre il rischio che un trasferimento di patrimonio ai beneficiari non si verifichi mai (di nuovo si pensi, ad esempio, al caso in cui il patrimonio del trust si esaurisca nel corso della sua vigenza), in quanto, in tal caso, la legge dispone che non si può far luogo a richiesta di rimborso dell’imposta versata con l’opzione in entrata.

La categoria dei beneficiari

La tassazione in entrata è subordinata alla condizione che i beneficiari delle attribuzioni del trustee siano persone della stessa “categoria” cui appartenevano i beneficiari che sono stati considerati per il calcolo dell’imposta pagata in entrata: se dunque l’imposta in entrata è stata calcolata in riferimento a un rapporto di parentela in linea retta, ma poi il trustee trasmette il patrimonio del trust, ad esempio, a persone non legate da parentela al disponente, la tassazione dovrà essere applicata in uscita.

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Contanti in dogana, al via la stretta valutaria Sequestri lampo anche per oro, carte e titoli

11 Febbraio 2025

Il Sole 24 Ore 18 Gennaio 2025 di Alessandro Galimberti

Anche i militari della Guardia di finanza possono accertare le violazioni sul passaggio di contanti e oro in dogana. La nuove norme valutarie di allineamento europeo in vigore da ieri (Dlgs 211/2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 gennaio scorso) allargano le competenze del personale di presidio ai valichi doganali, non solo raddoppiando di fatto le autorità abilitate ai controlli, ma introducendo anche nuove procedure più dirette.

La circolare dell’Adm

Le nuove prassi sono illustrate nella circolare dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblicata giovedì 16 gennaio, alla vigilia dell’entrata in vigore del decreto di allineamento Ue. Il nuovo limite di 10 mila euro in entrata e uscita, che fa scattare l’obbligo di dichiarazione formale, non impedisce alla Gdf di «trattenere» per un periodo limitato (fino a 90 giorni) cifre anche più basse se vi è un generico sospetto di attività criminose collegate al transito di contante. Il trattenimento non interferisce con eventuali altre iniziative della Procura – il sequestro – che, vista la natura penale, “sovrascrivono” il provvedimento amministrativo. Provvedimento che comunque deve essere sempre adeguatamente motivato ed è in teoria impugnabile nelle more con le normali vie amministrative.

Il contante allargato

Attenzione alla nuova definizione di contante “allargato”: oltre ai romanzeschi rotoli di banconote, da ieri vi rientrano per la legge valutaria anche tutti gli strumenti negoziabili al portatore, i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e le carte prepagate, e ancora le monete metalliche (comprese quelle che possono ancora essere scambiate tramite banche e intermediari finanziari o banche centrali), tutti gli strumenti negoziabili al portatore (cioè che non prevedono di dover provare la propria identità o il diritto di disporne) e infine le monete con un tenore in oro di almeno il 90 % e i lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5 %. Non ultime, ovviamente, le carte prepagate e le carte non nominative.

I pacchi anonimi

L’obbligo di dichiarazione valutaria vige anche per i pacchi postali o comunque non accompagnati: l’attestazione di “paternità” è a cura del mittente o del destinatario, per i pacchi “anonimi” – che hanno segnato una interminabile stagione lungo le ferrovie di confine – il sequestro con destinazione definitiva al Fug (Fondo unico giustizia) appare l’unica via praticabile. Per il denaro trattenuto, in ogni caso, il limite temporale per la rivendicazione è di cinque anni.

Violazioni e sanzioni

Mancata o incompleta/erronea dichiarazione vengono perseguite in dogana con sequestri incrementali (dal 50 % al 100%) della valuta “oltre soglia”, le sanzioni conseguenti vanno dal 30 al 50% dell’eccedenza per piccole “dosi” fino al 100% se si transita con più di 110 mila euro. Un percorso di uscita veloce è la classica oblazione a percentuali ridotte – ma solo fino allo sconfinamento di 40 mila euro, oltre non si è ammessi all’estinzione veloce, così come i recidivi -mentre la sanzione massima non superabile e non emendabile è di un milione di euro.

L’oro

Anche l’oro viene allineato alla disciplina valutaria: il trasferimento da o verso l’estero per importi pari o superiore a 10 mila euro ha l’obbligo di dichiarazione: la deve fare chi trasferisce l’oro a qualsiasi titolo, mentre, nel caso in cui parte dell’operazione sia una banca o un operatore professionale in oro spetta a loro compilare moduli e pratiche.

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Rimborsi deducibili solo per spese sostenute con metodi tracciabili

11 Febbraio 2025

Il Sole 24 Ore 23 Gennaio 2025 di Stefano Sirocchi Cristian Valsiglio

Spese di trasferta

Oltre a carte di credito, debito o prepagate, ammessi app, versamenti bancari o postali e assegni. Regole analoghe per gli autonomi

limiti alla deducibilità di alcune tipologie di spesa di trasferta, ai fini delle imposte sui redditi e di lavoro autonomo. Si possono evitare solo se tali spese siano effettuate con mezzi di pagamento tracciabili. È il principio fondamentale delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 81-83 della legge di Bilancio 2025.

In particolare, le spese di vitto, alloggio, nonché viaggio e trasporto – comprese quelle per i servixi di taxi e Ncc (noleggio con conducente) ed escluse quelle per gli autoservizi pubblici di linea – sostenute per le trasferte dei dipendenti o corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti dell’articolo 95 del Tuir (commi 1, 2 e 3), soltanto se effettuate con i metodi tracciabili, come specificato nel novellato comma 3-bis all’articolo 95.

I tributi coinvolti

La deducibilità è intesa ai fini Ires/Irpef ed è estesa (dal comma 82 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025) anche a quelli Irap. La tracciabilità occorre anche per esentare i rimborsi ai dipendenti da imposizione fiscale e contributiva.

I metodi tracciabili

Il requisito della tracciabilità è considerato sussistente se dipendenti, collaboratori o professionisti hanno utilizzato uno dei seguenti metodi:

versamento bancario o postale;

app di pagamento via smartphone che, inserendo codice Iban e numero di cellulare, permettono di effettuare transazioni di denaro (risposta 230/E/2020 delle Entrate);

altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Il lavoro autonomo

Analogamente, in tema di determinazione del reddito da lavoro autonomo, viene aggiunto il comma 6-ter all’articolo 54 del Tuir.

Vi si specifica che, ferma restando la disciplina della deducibilità delle spese (nei termini indicati ai commi 5 e 6), sono deducibili se effettuate con metodi di pagamento tracciabili le medesime spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per viaggio e trasporto (anche in questo caso, con l’esclusione degli autoservizi pubblici di linea), addebitate analiticamente al committente, oltre che i rimborsi analitici relativi alle stesse spese sostenute per le trasferte dei dipendenti o corrisposti a lavoratori autonomi.

Gli incroci tra i vincoli

In ogni caso, le nuove restrizioni sulla tracciabilità dei pagamenti si intersecano con le limitazioni già in essere. A tal proposito giova rammentare quali sono le tipologie di rimborsi delle spese di vitto e alloggio relative alle trasferte effettuate fuori dal territorio comunale, nonché delle indennità, che possono essere utilizzate dalle imprese:

rimborso analitico (“a piè di lista”);

indennità forfetaria;

rimborso misto.

I rimborsi analitici corrisposti ai dipendenti o collaboratori sono deducibili entro il limite di 180,76 euro al giorno per le trasferte effettuate in Italia e di 258,23 euro al giorno per le trasferte effettuate all’estero.

Nel caso dei rimborsi forfetari o misti, invece, non sono fissati particolari limiti e dunque tali rimborsi sono interamente deducibili dal reddito d’impresa.

Non vi sono ulteriori limitazioni per le spese relative a somministrazioni di alimenti e bevande e a prestazioni alberghiere sostenute per trasferte fuori del territorio comunale, salvo non siano spese di rappresentanza. Le novità, peraltro, riguardano anche queste ultime, che diventano altresì deducibili solo se sostenute con metodi di pagamento tracciabili.

Viceversa, le spese per somministrazioni di alimenti e bevande e prestazioni alberghiere sono deducibili al 75% del loro ammontare, ai sensi dell’articolo 109, comma 5 del Tuir (circolare agenzia delle Entrate 3 marzo 2009, n. 6, paragrafo 5) se svolte nel territorio comunale.

Nella pratica

È evidente che il dipendente in trasferta dovrà essere munito di una carta di credito o debito – non importa se personale oppure aziendale – per far fronte alle spese che all’azienda non è possibile pagare in anticipo con bonifico. È il caso di taxi e ristorante.

Va segnalato che non pochi dubbi stanno sorgendo tra le imprese sulla gestione dei rimborsi per le spese di vitto e alloggio sostenute dai lavoratori in trasferta in quei Paesi esteri dove l’utilizzo di apparecchi Pos è ancora poco diffuso.

In busta paga

Indennità e diarie sono sempre esenti

Importi al lordo per chi paga in contanti

La tracciabilità del pagamento delle spese di trasferta riguarda anche il lavoratore: solo se c’è questo requisito i rimborsi di tali spese non concorrono a formare il reddito dell’interessato. Lo stabilisce il comma 5 dell’articolo 51 del Tuir (Dpr 917/1986), ora modificato dalla legge di Bilancio 2025 (la 207/2024). Vale quindi il principio stabilito dalla stessa legge ai fini della deducibilità di tali rimborsi da parte dell’azienda che li eroga: le spese di trasferta per vitto, alloggio, viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea (come taxi e noleggio con conducente) hanno effetti favorevoli sul reddito imponibile solo se sostenute con i sistemi di pagamento attualmente riconosciuti dalla normativa come tracciabili (si veda l’articolo a sinistra).

Quali sono gli impatti sulla busta paga del dipendente? L’azienda potrà rimborsare in busta paga le spese sostenute durante la trasferta secondo tre modalità.

1 In caso di spese di trasferta sostenute con un pagamento tracciabile, il datore di lavoro provvederà a corrispondere i rimborsi (senza prelievo fiscale e contributivo) direttamente sul netto del dipendente.

2 In caso di spese sostenute in contanti, il datore di lavoro provvederà a corrispondere i rimborsi lordi, assoggettandoli a imposte e contributi: l’importo netto rimborsato sarà inferiore rispetto all’esborso del dipendente in trasferta.

3 Inoltre, potrebbe esserci una terza modalità, utilizzabile ove sia difficoltoso il pagamento tracciato (si pensi a trasferte in alcuni Paesi esteri). In questi casi, a fronte di spese sostenute in contanti, il datore di lavoro potrà provvedere a corrispondere i rimborsi, assoggettandoli a imposte e contributi, ma previa loro lordizzazione in modo da non gravare sul netto del dipendente.

Rimangono escluse dagli obblighi di tracciabilità le indennità di trasferta e le diarie corrisposte per le trasferte fuori dal territorio del Comune in cui è ubicata la sede di lavoro.

Nella busta paga, queste indennità saranno esenti da imposte e contributi entro determinati limiti: 46,48 euro al giorno (77,47 euro per le trasferte all’estero), al netto delle spese di viaggio e di trasporto; 30,99 euro al giorno (51,65 per le trasferte all’estero) in caso di rimborso delle spese di alloggio ovvero di quelle di vitto oppure di alloggio o vitto fornito gratuitamente; 15,49 euro al giorno (25,82 per le trasferte all’estero) in caso di rimborso sia delle spese di alloggio sia di quelle di vitto ovvero per rimborsi di altre spese anche non documentabili purché analiticamente attestate dal dipendente (come, per esempio, lavanderia, telefono, parcheggio, mance eccetera).

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Stretta sulle frodi Iva con lo scambio dati Ue e le fatture elettroniche

11 Febbraio 2025

Il Sole 24 Ore lunedì 27 Gennaio 2025 di Ivan Cimmarusti

Il piano. Verifiche della Gdf con le Entrate e collaborazione con l’Eurofisc per tracciare le operazioni intracomunitarie. Anche con l’intelligenza artificiale

Nuovo impulso al contrasto delle frodi Iva, un “sistema” illecito in grado di muovere in Europa flussi di denaro sporco fino a 100 miliardi annui. Ma negli obiettivi 2025 della Guardia di finanza c’è un potenziamento generalizzato per frenare l’evasione fiscale, a partire dalle indebite compensazioni e dalle cessioni dei crediti d’imposta fittizi, in particolare quelli finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino alle più complicate elusioni internazionali.

L’intenzione è di sostenere le entrate tributarie, garantendo una capacità di controllo sulle risorse messe a disposizione per il rilancio dell’economia.

Intelligenza artificiale, banche dati, attività d’intelligence e cooperazione internazionale tra i Paesi dell’Unione europea assumono una funzione sempre più strategica per arginare le forme di crimine finanziario, che ormai operano senza confini grazie a una rete del riciclaggio che movimenta denaro sporco che confluisce anche nei fondi d’investimento di Dubai, come emerge dalle più recenti indagini dell’Antimafia.

Frodi fiscali e Pnrr

Nell’ultimo triennio l’Ufficio centrale della Procura europea (Eppo) ha registrato un aumento del 360% del valore del danno accertato da frode Iva: si è passati da 2,5 miliardi a 11,5 miliardi di euro. L’Italia fin dal principio – cioè da quando nel 2021 è stata istituita la Eppo – si è piazzata al vertice per il valore delle frodi. Ciò è dovuto all’azione coordinata della Guardia di finanza, che ha una storica tradizione di verifiche economico-finanziarie.

Su questo fronte, dunque, le Fiamme gialle prevedono di sfruttare il contributo di dati offerto dall’obbligo di fatturazione elettronica, unitamente alla collaborazione con organismi esteri dell’Eurofisc. Si tratta di un network di cooperazione europea creato per contrastare le frodi fiscali, in particolare quelle dell’Iva intracomunitaria.

L’elemento fondamentale è rappresentato dallo scambio di informazioni in tempo reale. Sul sistema Tna (Transaction network analysis) sono condivisi tutti gli elementi per garantire la celere identificazione degli operatori economici fraudolenti, coinvolti nelle cosiddette frodi carosello.

L’azione delle Fiamme gialle si concentrerà anche sul fenomeno delle indebite compensazioni dei crediti fiscali e sulla cessione di crediti d’imposta fittizi, in particolare quelli finanziari con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Un capitolo riguarda anche il sommerso d’azienda e di lavoro, sia “nero” sia “irregolare”, cui sono connesse le illecite somministrazioni di manodopera e i distacchi di personale falsi.

Analisi di rischio, monitoraggio dei fenomeni evasivi e piani di intervento continueranno a essere elaborati in modo congiunto con l’agenzia delle Entrate.

Sul fronte della spesa pubblica, invece, è stata rafforzata la cooperazione con enti pubblici locali per prevenire irregolarità nella gestione dei fondi del Pnrr e delle risorse pubbliche, evitando casi di doppio finanziamento. Implementato lo scambio di informazioni con l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e con gli altri organismi di vigilanza.

Riciclaggio

Tra gli obiettivi prioritari, il Corpo punta a prevenire infiltrazioni criminali nell’economia legale, approfondendo i flussi finanziari sospetti e sequestrando patrimoni illeciti, anche grazie alla collaborazione internazionale e con le Financial intelligence units, organismi antiriciclaggio equivalenti all’italiana Uif (Unità di informazione finanziaria). Viene inoltre incrementato il monitoraggio antimafia attraverso il supporto alle Prefetture e il controllo su aziende potenzialmente colluse.

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Uk, meno sportelli: Lloyds taglia 136 filiali

11 Febbraio 2025

Il Sole 24 Ore 30 Gennaio 2025 di R. Fi.

Banche

Prosegue senza sosta nel Regno Unito – e a ritmo ancor più accelerato rispetto ad altri Paesi – la contrazione della rete di filiali bancarie in grado di garantire l’accesso fisico ai clienti. Il Lloyds Banking Group, uno dei colossi finanziari britannici, ha annunciato la chiusura nei prossimi mesi di altre 136 sedi sparse per l’isola, da completare nei piani entro marzo del 2026 nell’ambito di una strategia di ristrutturazione, modernizzazione e riduzione dei costi. Le chiusure riguarderanno 61 succursali con l’insegna Lloyds, nonché 61 di Halifax e 14 di Bank of Scotland (acquisite a suo tempo dal gruppo) a partire da maggio. La scelta, analoga a quella dei competitor, risponde alla necessità dichiarata di adeguarsi a un mercato in cui l’online banking ha ormai preso il sopravvento, riducendo di molto la richiesta di servizi bancari da fornire di persona dallo staff. Non mancano tuttavia allarmi per i posti di lavoro. Mentre è recente la sollecitazione del governo laburista alle banche a garantire almeno un servizio minimo di accesso fisico agli impiegati e al cash per la clientela «più vulnerabile» e meno informatizzata: anziani in primis

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Noleggi auto, tasse legate al territorio contro l’elusione

11 Febbraio 2025

Il Sole 24 Ore 1 Febbraio 2025 di Gianni Trovati

Nella riforma del fisco locale entra anche un ricco pacchetto di norme per riscrivere, precisare e semplificare le regole delle tasse sulle auto.

Il dibattito più intenso pare destinato ad accendersi intorno al «principio di territorialità» pensato per ancorare il pagamento di bollo auto e imposte provinciali al luogo di attività effettiva delle società di auto a noleggio senza conducente. Il problema è quello noto, e definito «dumping fiscale» dal viceministro all’Economia Maurizio Leo, della concentrazione di sedi da parte dei noleggiatori nelle Province autonome, dove le aliquote sono minori grazie ai margini generosi garantiti dagli Statuti speciali.

Contro questa geografia, che nelle ultime rilevazioni concentra il 53% delle auto a noleggio fra Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta (dove vivono in tutto due italiani ogni 100), si sono scagliati i sindaci delle principali Città metropolitane, che insieme ai presidenti di Provincia vedono sfumare i gettiti dell’imposta di trascrizione e le quote di RcAuto, e le Regioni, interessate dal bollo. La bozza di decreto attuativo della delega fiscale si occupa di entrambi i livelli di Governo, con l’obiettivo di stabilire il «principio di territorialità» in base al quale le imposte locali vanno pagate dove si sviluppa l’attività ordinaria della società, anche se la sede legale è altrove. La nuova norma comprende espressamente anche i casi in cui la sede è fuori dai confini nazionali, per colpire le operazioni di esterovestizione della società. «Per i soggetti passivi che operano professionalmente nel settore del noleggio dei veicoli – si legge nella bozza -, nel caso in cui la sede legale è distinta dalla sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell’attività della persona giuridica, quest’ultima costituisce la sede da considerare ai fini della destinazione del gettito dell’imposta».

Nel nuovo sistema potrebbe entrare anche l’accesso gratuito da parte di Province e Città ai dati di Motorizzazione civile e Pubblico registro automobilistico. In fatto di Pra, inoltre, la riforma allinea le regole del noleggio senza conducente a quelle previste oggi per la sola locazione finanziaria. Lo scopo, spiega la relazione illustrativa, è di superare l’irrazionalità che oggi assoggetta «fattispecie impositive sostanzialmente analoghe a adempimenti fiscali differenti», e di «assicurare l’acquisizione al Pra anche delle informazioni relative ai veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente».

Sul bollo auto, poi, accanto a una serie di semplificazioni procedurali che prendono spunto dai migliori modelli regionali (Lombardia e Piemonte in primis) per superare i tanti problemi legati ai passaggi di proprietà, la riforma amplia gli spazi di manovrabilità da parte delle Regioni, nel nome di una maggiore autonomia impositiva.

Il gettito standard dell’Rc Auto dovrebbe infine passare allo Stato, che in cambio garantirebbe a Province e Città una compartecipazione equivalente all’Irpef; sul punto, i confronti tecnici dovranno definire come gestire le variazioni di gettito dell’imposta sui redditi nel tempo.

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Polizze catastrofali e rating assicurativi scelte strategiche per le aziende

11 Febbraio 2025

Il Sole 24 Ore 1 Febbraio 2025 di Daniela Russo

FRAGILITÀ AZIENDALI

Negli ultimi anni, l’aumento degli eventi climatici estremi ha generato un impatto economico e sociale significativo, mettendo in evidenza un grave gap di protezione per le imprese italiane.

Secondo l’Ivass, meno del 5% delle aziende italiane dispone di una copertura contro rischi terremoti e alluvioni, una percentuale che scende a meno del 4% per le microimprese. Questa vulnerabilità del tessuto imprenditoriale ha spinto il Governo a introdurre, con la legge di Bilancio 2024, l’obbligo per le imprese tricolore di stipulare polizze contro calamità naturali slittato con il decreto Milleproroghe a fine marzo 2025 e tra gli oltre 1.200 emendamenti presentati in sede di conversione in legge ci sono diversi che propongono di posporre questo termine a giugno o a fine dicembre 2025.

Occorre considerare che il patrimonio assicurabile è stimato in 4mila miliardi di euro, con perdite attese di quasi 2 miliardi annui per il settore assicurativo. Tuttavia, molte aziende continuano a sottovalutare l’importanza di queste coperture.

Questi temi sono stati approfonditi in settimana nel corso dell’evento “Il Credito di domani per le Pmi” organizzato dal Gruppo Nsa, con la partecipazione del Senatore Antonio De Poli. «Nel 2024 lo Stato italiano ha intrapreso due iniziative significative in ambito assicurativo, entrambe mirate a rafforzare le tutele per le imprese, spesso carenti, in caso di calamità naturali e non solo – ha affermato Federico Papa, presidente di Nsa Soluzioni Assicurative -. Oltre all’obbligo normativo, sul quale siamo impegnati con campagne informative per sensibilizzare le aziende sull’importanza di stipulare una copertura contro i rischi catastrofali, già a febbraio dello scorso anno Banca d’Italia ha invitato gli istituti di credito a considerare, nel processo di concessione dei finanziamenti, i rischi operativi e le coperture assicurative delle Pmi. Un approccio che aiuta a mitigare il rischio di credito per le banche e consente anche alle imprese ben assicurate di accedere a finanziamenti a condizioni più vantaggiose».

Un’azione di moral suasion che da un lato va nella direzione di responsabilizzare le banche, che dovranno verificare se un’azienda è assicurata correttamente, dall’altro lato vuole creare meccanismi di premialità per le aziende lungimiranti tramite una riduzione dei costi di finanziamento. «In questa direzione da ormai 10 anni lavoriamo insieme all’Università Cattolica al rating assicurativo Nsa – spiega Papa -. Uno strumento che si basa su un sistema avanzato che analizza la politica assicurativa di quasi 10mila piccole e medio imprese, coprendo oltre 20mila polizze assicurative. Questo strumento che è già stato utilizzato con successo da più di 500 aziende clienti va ad aiutare le banche a valutare l’adeguatezza delle tutele assicurative delle imprese, migliorandone la continuità aziendale e il merito creditizio». Il rating offre anche alle imprese uno strumento per verificare l’efficacia del proprio assicuratore e valorizzare le proprie scelte assicurative.

«L’obbligo introdotto della Legge Bilancio 2024 è un passo legislativo cruciale e molto atteso – ha spiegato Matteo Campaner, direttore generale di Vittoria Assicurazioni -. Nel 2023 l’intero comparto assicurativo ha registrato un aumento degli eventi atmosferici completamente fuori scala. Una tendenza in crescita che si è confermata anche lo scorso anno, pur senza l’eccezionalità del 2023, evidenziando una certa discontinuità che sembra rivelare una nuova normalità. Da qui la necessità sempre maggiore di proteggersi: oggi le Pmi del nostro Paese non possono più ritenerla un’opzione perché la rilevanza dei rischi oggetto di obbligo è costantemente in ascesa. È importante però sottolineare che l’obbligo normativo copre solo alcune componenti degli asset di impresa (terreni, fabbricati, attrezzature e impianti), ma banalmente non copre le merci. Inoltre la polizza catastrofale copre i danni da frane, sisma, inondazioni ed esondazioni. La polizza prevista nel decreto copre quindi i danni dell’acqua che arriva dal basso, mentre non copre dai fenomeni di vento, grandine e pioggia. Occorre distinguere il rischio catastrofale dal rischio cambiamento climatico, non sono sempre allineati. Per ottenere una protezione più completa e di conseguenza più efficace, le Pmi dovrebbero pensare di costruirsi coperture su misura per non avere in futuro amare sorprese».

In attesa dei dettagli normativi, permangono sfide significative, tra cui il costo delle coperture, che varia sensibilmente in base al livello di rischio del territorio, e la necessità di sensibilizzare maggiormente le imprese sull’importanza di adottare misure di prevenzione. È quindi essenziale un dialogo costante tra istituzioni, compagnie e imprese, per garantire che le nuove norme possano essere efficacemente implementate e generare benefici concreti per l’intero sistema economico.

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Circ. Uff. Tributario del 6 Febbraio 2025 Prot.12385 – Nuovo Sistema di Gestione Visto Merci Telematico

11 Febbraio 2025

In  seguito dell’entrata in vigore del Decreto Delegato 30 dicembre 2024 n.209 a partire dal 3 Marzo p.v. la procedura relativa al VISTO MERCI dovrà effettuarsi esclusivamente attraverso l’applicativo TRIWEB .

Si allega di seguito  la Circolare emessa dall’Ufficio Tributario e il manuale operativo con le istruzioni per attivare i profili di accesso  (già disponibile nella sezione  DOWNLOAD del proprio profilo PA), ricordando che non ci sono novità  rispetto alla normativa precedente per quanto attiene gli obblighi ed i limiti imposti agli operatori economici:

-il valore minimo dei beni importati rimane di € 5.000,00

-le importazioni temporanee, quelle provenienti da Paesi extra-UE, quelle riguardanti omaggi e conto garanzia, rimangono sempre soggette a visto merci, indipendentemente dal valore del bene.

Unica novità è prevista per  le aziende produttive di grandi dimensioni che utilizzano sistemi automatizzati di gestione del visto merci, si è introdotta
la possibilità, a determinate condizioni, di accedere ad una procedura semplificata di richiesta del controllo.

Circolare_prot12385_06-02-2025

Manuale_Visto_Merci

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Decreto Delegato 30 dicembre 2024 nr 209 – Nuovo sistema di gestione del visto merci telematico

18 Gennaio 2025

A partire dal 3 marzo 2025 entrerà in vigore la nuova procedura del visto telematico che prevede l’invio e la ricezione esclusivamente attraverso apposita funzione da abilitarsi sul TriWeb.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 1

“4.Il valore minimo dei beni importati da sottoporre al controllo di cui all’articolo 6 della Legge n.40/1972 è pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00). Lo stesso valore minimo si applica anche per il conto lavoro e conto riparazione.
 5. Le temporanee importazioni di beni a diverso titolo da quelli del comma 4 devono essere sempre sottoposte al controllo di cui all’articolo 6 della Legge n.40/1972, indipendentemente dal valore dei beni importati.
 6. Le importazioni di beni provenienti da Paesi extra-UE devono essere sempre sottoposte al controllo dell’Autorità competente con le modalità previste dal presente decreto delegato, indipendentemente dal valore delle stesse e dalla causale ovvero del regime di importazione

Viene inoltre introdotto all’art. 4 una procedura semplificata di visto telematico per gli operatori economici in possesso di tutti i requisiti elencati all’art.5 ovvero:

“a) sono costituiti sotto forma di società per azioni;
  b) hanno un volume di ricavi risultante dall’ultimo bilancio superiore a euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00), intendendosi per voce ricavi la voce della dichiarazione dei redditi IGR P di cui al N.Ord.1, della Sezione 2 del quadro A;
 c) sono in possesso di autorizzazione ad operare esclusivamente nel settore industriale ovvero
se titolari di autorizzazione ad operare per l’esercizio di attività industriale ed altresì di autorizzazione per l’esercizio del commercio al dettaglio, tale ultima attività deve rappresentare meno del 2 per cento del fatturato totale;
 d) non hanno pendenze fiscali nei confronti dell’Ecc.ma Camera e del Settore Pubblico Allargato;
 e) hanno un numero di dipendenti superiore a 30 unità;
 f) utilizzano un software gestionale integrato, quale l’Enterprise Resource Planning (ERP) (…)

Di seguito il testo completo raccomandandone un’accurata lettura.

DD209-2024

 

 

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Legge 20 Dicembre 2024 nr 202 – Bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio finanziario 2025 e Bilanci Pluriennali 2025/2027

18 Gennaio 2025

Si  segnalano di seguito gli articoli più importanti della Finanziaria 2025

Art. 1 comma 3: la riduzione dell’imposta di registro per la cessione di beni immobili e diritti reali immobiliari di cui all’articolo 18 della Legge n.223/2020 si applica anche agli atti stipulati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 ed estesa alle cessioni di quote ereditarie indivise e cessioni di diritti ereditari di cui al numero 3 della Tabella delle Imposte di Registro

comma 4: viene prorogata anche per il 2025 la tassazione proporzionale per i soggetti titolari di reddito da lavoro autonomo e d’impresa

comma 5-6: possibilità di rivalutazione dei beni dell’impresa iscritti nel libro dei beni ammortizzabili al 31 12 2024 e rideterminazione dei valori d’acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari.

comma 7: è prorogata la riduzione delle accise fino a dicembre 2025 per gli operatori economici esercenti attività di autotrasporto di merci per conto terzi, oppure esercenti attività di trasporto di persone, oppure attività di escavazione, trivellazione, movimento terra attraverso mezzi meccanici

comma 8: è concessa la possibilità di redigere anche per l’anno 2025 la  nota integrativa in PDF delle società.

comma 13: gli incentivi per le bici elettriche sono prorogati anche per l’anno 2025 (art. 5-bis della Legge 27 10 2017 n.125, e articolo 56 della Legge n.223/2020)

comma 16-17-18 prorogano in via straordinaria:

  • il termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali e degli adempimenti ad esse connessi al 31 Luglio 2025  posticipando il pagamento del I acconto IGR ISS e FONDISS al 31 Agosto 2025,
  • il termine di presentazione della dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie detenute all’estero (DAPEF) di cui all’articolo 3, comma 2, del Decreto Delegato 7 marzo 2022 n.29 al 2 ottobre 2025.
  • il termine di versamento dell’imposta per il riequilibrio delle attività finanziarie estere (IRAFE) di cui all’articolo 4 della Legge 22 dicembre 2021 n.207 al 2 ottobre 2025.

comma 19: il termine per l’archiviazione delle fatture elettroniche è posticipato a dicembre 2026.

comma 23: anche per il 2025 sono riconosciuti gli incentivi di cui all’articolo 6 del Decreto Delegato n.27/2024 relativi agli interventi edilizi ed impiantistici di riqualificazione energetica su unità immobiliari.

Art.3  Anche per il 2025 è prevista la possibilità di ottenere prestiti a tasso agevolato per l’agricoltura (avranno priorità all’accesso al convenzionamento agevolato gli agricoltori che utilizzano il metodo dell’agricoltura biologica o comunque escludono l’utilizzo di pesticidi, fertilizzanti e altri prodotti chimici) per gli studenti; per l’eliminazione delle barriere architettoniche; alle imprese per la ricerca, internazionalizzazione, sviluppo dell’impresa e/o ad un suo riposizionamento sul mercato e/o al mantenimento della sua capacità competitiva. Viene inoltre estesa la possibilità di accedere agli interventi anche per le attività di “Bed & Breakfast imprenditoriale”

Si allega il testo completo.

L202-2024

 

 

 

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