Categoria: In primo piano
Eredità e successioni in Italia: un confronto con gli altri Paesi europei
11 Novembre 2024
L’Italia che è un Paese di tartassati (in realtà non tutti) è però un vero paradiso fiscale per quanto riguarda l’imposta sulle successioni. Il gettito (come rivelava uno studio dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’università Cattolica) derivante dall’imposta sulle successioni e donazioni (Isd) in Italia è stato pari a soli 1.043 milioni nel 2022, lo 0,05 per cento del Pil e lo 0,18 per cento delle entrate totali.
Per avere un riferimento, basti pensare che (sempre secondo lo stesso studio) in Francia, per esempio, nel 2021 il gettito dell’imposta su successioni e donazioni è stato pari a 18,6 miliardi di euro, cioè lo 0,7 per cento del Pil: in altre parole, quattordici volte il gettito italiano in rapporto al Pil. La Germania si attesta allo 0,3 per cento del Pil con 9,8 miliardi di gettito. E comunque la media europea, ma anche in generale dei Paesi Ocse, è molto più alta.
Tassa di successione tra le più basse dei principali Paesi europei
«In Italia – commenta Francesco Scinetti, autore dello studio dell’Ocpi -, la tassa di successione è considerata una delle più basse tra i principali Paesi europei, tanto che il Bel Paese viene talvolta definito un “paradiso fiscale” in questo ambito. Se l’Italia si allineasse al gettito generato dalla Francia rapportato al Pil, si stimano 13 miliardi di euro in più di gettito rispetto al miliardo circa che raccoglie attualmente. Anche confrontandosi con Paesi come Spagna, Germania e Regno Unito, il gettito italiano risulta molto inferiore e con un adeguamento ai loro livelli l’Italia potrebbe ottenere circa 5 miliardi di euro in più». Il sistema fiscale italiano, secondo l’economista, è particolarmente vantaggioso per chi eredita grandi patrimoni, creando una disparità rispetto ad altri Paesi «dove l’imposta – spiega – non solo è molto più elevata, ma è anche progressiva a differenza della nostra aliquota “flat”, contribuendo quindi a un maggiore equilibrio redistributivo».
Tabella riepilogativa delle imposte di successione
EREDI | IMPOSTA DI SUCCESSIONE | IMPOSTA DI TRASCRIZIONE | IMPOSTA CATASTALE | |
---|---|---|---|---|
Coniuge Parenti in linea retta |
PRIMA CASAALTRI IMMOBILIALTRI BENI | Sul valore complessivo dei beni e diritti franchigia per ogni erede 1.000.000 euro oltre la franchigia: 4% |
200€2%– | 200€1%– |
Fratelli e sorelle | PRIMA CASAALTRI IMMOBILIALTRI BENI | Sul valore complessivo dei beni e diritti franchigia per ogni erede 1.000.000 euro oltre la franchigia: 6% |
200€2%– | 200€1%– |
Parenti fino al 4° grado diversi da fratelli e sorelle Affini in linea retta Affini in linea collaterale sino al 3° grado |
PRIMA CASAALTRI IMMOBILIALTRI BENI | Sul valore complessivo dei beni e diritti: 6% |
200€2%– | 200€1%– |
Altri soggetti | PRIMA CASAALTRI IMMOBILIALTRI BENI | Sul valore complessivo dei beni e diritti: 8% |
200€2%– | 200€1%– |
Soggetti portatori di handicap Riconosciuto grave ai sensi della legge 5.2.1992 n.104 |
PRIMA CASA | Sul valore complessivo dei beni e diritti: franchigia per ogni erede 1.500.000 euro* |
200 € | 200 € |
(*) Oltre la franchigia: se coniuge o parente in linea retta: 4%; se parente sino al 4° grado, affine in linea retta o affine in linea collaterale entro il 3° grado: 6%; negli altri casi: 8%
Franchigie e aliquota variabile dal 4 all’8 per cento a seconda del grado di parentela
Finora in Italia questo tema è sempre stato un vero e proprio tabù, tanto che nei mesi scorsi c’è stata una riforma della legge sull’imposta di successione, ma che non ha toccato franchigie e aliquote. Da noi quindi l’aliquota varia dal 4 all’8 per cento a seconda del grado decrescente di parentela e così anche le franchigie. Non sorprende quindi che (salvo ripensamenti dell’ultima ora) un inasprimento del prelievo sulle imposte di successione e donazione non sia entrato nella Manovra.
Cambiate le modalità di liquidazione dell’imposta
In ogni caso delle novità ci sono: grazie al Dlgs 139 del 18 settembre 2024 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre scorso). Come ricorda Antonio Tomassini, tributarista di Dla Piper e docente di diritto tributario: «Con il Dlgs di settembre la prima novità in materia di imposta di successione è che sono cambiate le modalità di liquidazione dell’imposta. Con la nuova disciplina l’imposta viene autoliquidata dal contribuente, come accade per le altre imposte e non più dall’ufficio». Si tratta di una semplificazione per il contribuente che così utilizza la stessa procedura per le imposte dovute: sia per quella sulle successioni, sia per quelle ipotecarie e catastali. Con il Dlgs, viene poi meglio delineato il quadro normativo per il passaggio generazionale delle aziende. «In qualche modo si può dire che si stabilizzano – continua Tomassini – le regole sul passaggio generazionale, attraverso ad esempio un patto di famiglia, che in ipotesi di trasferimento del controllo prevedono l’esenzione da imposta di successione e donazione per il trasferimento stesso».
COME VIENE TASSATA L’EREDITA’ ALL’ESTERO
Le modalità di applicazione dell’imposta di successione e donazione
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Niente tasse sul capital gain: Lugano lancia la sfida cripto
11 Novembre 2024
Il Sole 24 Ore 27 Ottobre 2024 di Alessandro Galimberti
Valute blockchain. Mentre Roma vara l’aumento del prelievo al 42%, in Ticino prende forma la città con acquisti diffusi in Bitcoin (e Lvga), grazie anche alle plusvalenze con zero imposizione sul reddito
Mentre Roma prepara la stangata fiscale sulle criptovalute – con l’aliquota del 42%, inserita nel disegno di legge di Bilancio 2025 per le plusvalenze e agli altri proventi da operazioni in blockchain – a un’ottantina di chilometri di strada da Milano sono già iniziati i festeggiamenti. Euforia dovuta non solo alla terza edizione di Lugano’s Plan B Forum (che si è svolta venerdì e ieri portando in Ticino guru digitali di mezzo mondo), kermesse pensata per celebrare l’esperimento di hub europeo di una città ideale (e reale) a misura di Bitcoin.
L’ipotesi che l’Italia chiuda, per via fiscale, a un mercato retail di 2,2 miliardi di euro (ultimo aggiornamento al 30 giugno scorso) e a 1,3 milioni di utilizzatori (di cui 900mila giovani e quasi giovani tra 18 e 39 anni) non può che elettrizzare la cittadina italofona sulle rive del lago Ceresio.
Dieci anni dopo la fine dell’epoca d’oro da paradiso fiscale e forziere in nero per italiani e gli sforzi, in larga parte riusciti, per rifarsi una reputazione, il Canton Ticino e la sua capitale finanziaria Lugano (terza piazza della Svizzera, non proprio retrovie) vedono salire nuove opportunità dal valico un po’ intristito di Chiasso, un tempo cruna miracolosa di ogni contrabbando e oggi ancora alle prese con una impegnativa rinascita.
«Ben vengano, gli italiani!» ha subito brindato il sindaco della “Lugano bella”, Michele Foletti, salvo poi fare subito una diplomatica retromarcia con distinguo da buona educazione («Non auguro il male a nessuno, volevo solo dire che noi siamo qui»), politeness a cui i ticinesi tengono sempre molto (si veda l’intervista in pagina). Ma certo, se i migranti digitali da Sud decidessero di muoversi verso le care sponde del lago condiviso con gli ultimi lembi d’Italia, molti qui si fregherebbero le mani.
Lugano oggi è una città di 60mila abitanti dove si può fare tutto senza avere un franco in tasca: basta tenere con sé un wallet digitale (cioè un’app nel telefono) alimentato da Bitcoin o Tether per pagare indifferentemente l’officina dell’auto, l’estetista, la pizza, l’enoteca, il ristorante o la palestra. E, ancora, il pet shop, l’ottica, il tattoo fino al…giornale. Meglio ancora se nel wallet si mette il «Lvga», la cripto autoctona del Ceresio accettata da oltre 400 esercizi commerciali che restituisce il 10% in cash back ad ogni acquisto; un «meccanismo che premia chi acquista locale e mantenendo il valore in città crea un effetto virtuoso con ricadute positive sull’intero circuito economico cittadino», spiega il portale di lancio con sfavillante pragmatismo elvetico. Anche perché «a differenza delle altre criptovalute i Lvga non possono essere scambiati con altre valute o criptovalute e non sono soggetti a fluttuazioni», con il valore ancorato al franco svizzero con un cambio fisso 100 Lvga= 1 Chf.
Così una città multiculturale, multietnica e poliglotta, che negli ultimi 40 anni ha saputo imboccare una trasformazione veloce e inarrestabile, vive contemporaneamente lo slancio tecnologico della blockchain e la conservazione delle tradizioni della comunità locale: oltre 20mila luganesi usano abitualmente il Lvga movimentando i 4mila wallet dedicati, numeri all’apparenza piccoli che però prendono altra luce se visti come percentuale della popolazione locale.
Quello che però può più interessare l’investitore privato (i possessori di criptovalute registrati in Italia sono per il 99,9% persone fisiche) è che in Svizzera le plusvalenze sono esenti da tassazione.
Come dire, in un impietoso confronto con il testo fiscale redatto nella medesima lingua ma 700 chilometri più a sud, zero per cento di tasse sui redditi contro 42 per cento.
L’unica condizione, a cui conviene attenersi a queste latitudini, è non essere un imprenditore o un operatore comunque professionale (si veda l’articolo sotto) e, soprattutto, non dissimularsi tale. Perché accoglienti sempre, ma fessi anche no.
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L’iscritto AIRE che riunisce nuda proprietà e usufrutto
11 Novembre 2024
Il Sole 24 Ore 28 Ottobre 2024 di Alfredo e Attilio Calvano
Un cittadino italiano – iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, residente e con sede di lavoro in Francia, come titolare di rapporto di lavoro dipendente – non ha mai presentato la dichiarazione dei redditi in Italia, dove detiene soltanto la nuda proprietà di alcuni immobili. È corretto tale comportamento?
Dato che, nel 2024, questo soggetto ha ereditato immobili affittati, e si è ricostituita la piena proprietà su quelli di cui era nudo proprietario, egli dovrà presentare la dichiarazione dei redditi in Italia per gli affitti? In caso di risposta positiva, dovrà dichiarare solo i redditi italiani o anche i redditi – di lavoro dipendente e immobiliari – percepiti in Francia?
Il cittadino italiano fiscalmente residente in Francia, avendo avuto fino a tutto il periodo d’imposta 2023 soltanto la nuda proprietà di immobili in Italia, non era qui tenuto ad alcun adempimento dichiarativo/impositivo, essendo questo obbligo incentrato sul titolare del diritto di usufrutto degli stessi.
A decorrere dal 2024, la sopravvenuta titolarità, in piena proprietà, di immobili, dati in locazione, comporta invece che, nel 2025, egli presenti in Italia la dichiarazione modello Redditi Pf (qualificandosi nel frontespizio come non residente) e assoggetti a tassazione i redditi fondiari così conseguiti (oltre all’assolvimento dell’Imu).
Sono invece esclusi dalla dichiarazione italiana tutti i redditi prodotti e percepiti in Francia dall’interessato lì residente (articolo 3, comma 1, del Dpr 917/1986, Tuir)
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Ncc, 6 miliardi di euro di tasse locali sparite nei paradisi italiani
11 Novembre 2024
Il Sole 24 Ore 2 Novembre 2024 di Gianni Trovati
Elusione. In Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige il 2% della popolazione e il 52,9% delle auto. Pronto un emendamento contro le sedi fittizie
ROMA
Sei miliardi di euro. Spariti. Trasportati verso il nulla da decine e decine di migliaia di auto a noleggio con conducente in fuga negli ultimi dieci anni verso i loro piccoli paradisi fiscali domestici rappresentati dalla Valle d’Aosta e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Fuga solo sulla carta, ovviamente. Ma i soldi sono spariti davvero.
A calcolarli è una consulenza tecnica chiesta dalla Città metropolitana di Roma Capitale, che sta ravvivando il già fitto fronte giudiziario su cui combattono società di noleggio ed enti territoriali. Perché i miliardi sfumano dalle casse delle Regioni, che insieme alla sede legale delle società perdono la loro tassa automobilistica, e da quelle di Province e Città metropolitane, che non ricevono l’imposta di trascrizione e la quota di Rc Auto destinata agli enti di area vasta. Non è complicato immaginare la reazione di Roberto Gualtieri quando, nella sua veste di sindaco metropolitano di Roma, ha ricevuto i conti; e insieme a Beppe Sala a Milano, Gaetano Manfredi a Napoli e Roberto Lagalla a Palermo ha rilanciato una battaglia unisce i terreni legale e politico.
I quattro sindaci hanno scritto al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per chiedere «un’incisiva azione del Governo», e hanno proposto una norma condivisa con Anci e Upi che dovrebbe tradursi in un emendamento al decreto fiscale collegato alla manovra (c’è tempo fino a mercoledì alle 10) per ristabilire un principio semplice: quello della «interpretazione sostanziale della sede legale», secondo cui l’indirizzo ufficiale va posto, e le tasse si pagano, dove si svolge l’attività effettiva della società di noleggio.
Nei conteggi di Arianna Montagni, la tributarista che ha sviluppato la consulenza per Roma Capitale, solo le Città metropolitane hanno perso su queste strade due miliardi di euro, mentre il mancato gettito (mal)sopportato dalle Regioni vale il doppio, in una geografia che ha fin qui penalizzato soprattutto Lazio, Emilia-Romagna, Lombardia, Campania, Veneto e Piemonte. Sul tema sono fiorite le battaglie giudiziarie contro le società che si trasferiscono nelle placide valli ad autonomia speciale mentre le loro auto continuano a destreggiarsi nel traffico indiavolato dell’Italia ordinaria. Ma la giurisprudenza si è divisa fra chi, come le Corti di Giustizia Tributaria di Milano, Bologna e Mantova, riconosce l’esistenza dell’abuso del diritto e chi invece la nega, come la Corte di giustizia di Roma nel caso della Città metropolitana e in quello della Regione Lazio.
Ma più degli scontri giurisprudenziali, sono i numeri a mostrare l’entità plateale del fenomeno. Le immatricolazioni di auto a noleggio con conducente registrate dalla banca dati dell’Aci oggi in Italia sono 455.435, cioè 7,7 ogni mille abitanti. La sola Valle d’Aosta, dove vive lo 0,2% degli italiani, ne concentra però 36.566, cioè l’8% del totale.
Se tutte viaggiassero davvero fra Aosta e Champoluc, nella Vallée ci sarebbero tre auto con autista ogni 10 abitanti, neonati compresi, con un’intensità di servizio che si faticherebbe a trovare anche fra le corti arabe gonfie di petrodollari. Ma il reame vero dei noleggi con conducente è il Trentino Alto Adige, che con l’1,8% della popolazione raduna il 44,9% delle auto immatricolate in Italia e in teoria vede viaggiare sulle proprie strade 188,85 vetture con conducente ogni mille abitanti. Con il 2% della popolazione, i due piccoli territori autonomi sommano il 52,9% delle immatricolazioni. Il conto esclude le auto immatricolate in Polonia, Bulgaria o Repubblica Ceca, e iscritte nel registro dei veicoli esteri: sono 53mila, ma 35mila (il 66%) risultano circolanti in Campania, che per questa via perde 20 milioni di euro all’anno.
La Toscana, prima fra le Regioni ordinarie, ha meno di 20 Ncc ogni mille residenti, e in 14 Regioni, compresa la Lombardia che non è tra le più povere del pianeta, il rapporto è sotto l’uno a mille: cioè 200 volte inferiore a quello che si incontra sulle rive dell’Adige. Dove però le auto a noleggio non ci sono davvero, e nemmeno le società. Durante gli accertamenti in alcune delle tante controversie si è scoperto per esempio che in una sede dove avevano la loro casa ufficiale otto aziende di noleggio l’arredamento era limitato a un tavolino e tre sedie. Simile si è rivelata la dotazione un indirizzo che a Bolzano ospitava 63 società.
La spiegazione è fiscale. Perché l’imposta provinciale di trascrizione che si paga lassù è inferiore di circa il 30% a quella che si deve versare a Milano, Padova o Roma. Ma l’arma della concorrenza tributaria arriva spuntata negli enti dei territori ordinari, già alle prese con bilanci ridotti all’osso dalla lunga e ora epocale crisi dell’auto che prosciuga le entrate di un federalismo provinciale basato quasi solo sulla gomma. Negli anni le Province hanno quindi coralmente alzato l’imposta di trascrizione fino ai massimi consentiti dalla legge, ma il gettito ha continuato a diminuire: nel 2023 gli incassi si sono fermati a 1,04 miliardi, cioè il 6,8% in meno del 2019 (ma la differenza è del 19,4% considerando l’inflazione), e ancora peggio è andata alla quota provinciale dell’Rc Auto (nel 2023 a 1,15 miliardi, -23,4% reale rispetto a quattro anni prima). Ora l’ossigeno ai conti manca davvero. E gli amministratori hanno deciso di dire «basta». Per non soffocare.
Le immatricolazioni di ncc nelle Regioni italiane – Classifica in base al numero di immatricolazioni ogni mille abitanti
REGIONE | POPOLAZIONE | IMMATRICOLAZIONI | |||
NUMERO | % SUL TOTALE | NUMERO | % SUL TOTALE | OGNI MILLE ABITANTI | |
Valle d’Aosta | 123.018 | 0,2 | 36.566 | 8,0 | 297,24 |
Trentino A. A. | 1.082.116 | 1,8 | 204.358 | 44,9 | 188,85 |
Toscana | 3.664.798 | 6,2 | 71.577 | 15,7 | 19,53 |
Piemonte | 4.252.581 | 7,2 | 47.809 | 10,5 | 11,24 |
Lazio | 5.720.272 | 9,7 | 49.755 | 10,9 | 8,70 |
Emilia-Romagna | 4.455.188 | 7,6 | 29.217 | 6,4 | 6,56 |
Lombardia | 10.020.528 | 17,0 | 8.683 | 1,9 | 0,87 |
Molise | 289.413 | 0,5 | 182 | 0,0 | 0,63 |
Veneto | 4.851.972 | 8,3 | 2.911 | 0,6 | 0,60 |
Umbria | 854.378 | 1,5 | 440 | 0,1 | 0,51 |
Friuli-V. Giulia | 1.195.792 | 2,0 | 391 | 0,1 | 0,33 |
Basilicata | 533.636 | 0,9 | 152 | 0,0 | 0,28 |
Marche | 1.484.427 | 2,5 | 416 | 0,1 | 0,28 |
Sicilia | 4.794.512 | 8,2 | 1.115 | 0,2 | 0,23 |
Campania | 5.590.076 | 9,5 | 995 | 0,2 | 0,18 |
Puglia | 3.890.250 | 6,6 | 584 | 0,1 | 0,15 |
Calabria | 1.838.150 | 3,1 | 155 | 0,0 | 0,08 |
Abruzzo | 1.269.963 | 2,2 | 66 | 0,0 | 0,05 |
Liguria | 1.508.847 | 2,6 | 63 | 0,0 | 0,04 |
Sardegna | 1.569.832 | 2,7 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Fonte: elaborazione su dati Aci e Istat
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Carisp attiva il sistema PagoPa con l’Italia: è la prima in territorio
11 Novembre 2024
SEMPLIFICAZIONE
Dalla Redazione di San Marino RTV 8 Ottobre 2024
Sarà possibile, per i clienti di Cassa di Risparmio, effettuare pagamenti a favore di enti pubblici italiani.
La Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino ha attivato l’interfaccia pagoPA per i propri correntisti. Grazie a questo accordo (si legge in una nota) sarà possibile, per i clienti di CRSM, effettuare pagamenti a favore di enti pubblici italiani. Si tratta di un servizio unico per il territorio sammarinese. A decorrere da questo mese, il correntista di CRSM potrà effettuare pagamenti a Comuni, Province e Regioni italiani e ad aziende a partecipazione pubblica; potrà pagare le rette scolastiche e universitarie, oppure multe, nonché le AUSL, l’INPS, l’Agenzia delle Entrate, l’ACI e ogni altro ente pubblico. I pagamenti tramite pagoPA potranno essere effettuati direttamente dal servizio home banking Welly, disponibile sia in versione web che tramite App, semplificando la vita a quei sammarinesi che, avendo a che fare con istituzioni o enti italiani, aprivano conti correnti presso banche estere per effettuare tali pagamenti
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Neo-residenti, flat tax raddoppiata sui redditi esteri
11 Novembre 2024
Il Sole 24 Ore 8 Ottobre 2024 di Antonio Longo
LE ALTRE NOVITÀ
È definitivo l’aumento da 100mila a 200mila euro della flat tax sui redditi esteri per i “neo-residenti”.
Con la conversione in legge, senza modifiche, dell’articolo 2 del Dl 113/2024 cambia per la prima volta dalla sua introduzione nel 2017 il regime fiscale speciale dell’articolo 24-bis del Tuir. Per il solo anno 2022 (dati Mef su dichiarazioni fiscali 2023) questo regime ha portato in Italia 957 soggetti, che si sono aggiunti ai 2.678 già trasferiti negli anni precedenti, e il complessivo pagamento di 89.750.000 euro a titolo di imposta forfettaria.
I neo-residenti sono le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia e optano per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva dei redditi prodotti all’estero, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.
L’aumento dell’imposta voluto dal Governo, che tiene conto anche di dinamiche inflazionistiche, non sembra in grado di compromettere il successo di questa misura di attrazione.
L’innalzamento dell’imposta è, infatti, l’unica modifica e di fatto sancisce ad oggi la stabilità del regime nel suo complesso.
Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del Dl 113/2024, la nuova caratura del tributo (che non riguarda i familiari dei contribuenti principali, i quali continueranno a pagare l’importo ridotto di 25mila euro) si applica solo ai soggetti che hanno trasferito in Italia la residenza ai fini dell’articolo 43 del Codice civile successivamente alla data di entrata in vigore del Dl, cioè dopo il 10 agosto. Per chi è già nel regime, è garantita l’irrilevanza dell’incremento.
Il riferimento testuale della clausola di salvaguardia è al concetto di residenza civilistica, cioè al luogo in cui la persona ha la dimora abituale, mentre il domicilio coincide con il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. In sede di discussione parlamentare, alcuni emendamenti avevano proposto di allungare il periodo di salvaguardia e consentire l’adesione al regime esistente a coloro che avessero investito specifiche risorse in attività economiche o iniziative filantropiche, stile «visto investitori».
Nessuna di queste proposte ha visto la luce, ma non per questo il regime sembra destinato ad un cono d’ombra. Al contrario, si ritiene che l’Italia continuerà ad essere in cima tra le destinazioni più ambite per gli individui con redditi e patrimoni (potenzialmente ancora più) ingenti, potendo offrire un regime fiscale chiaro e rodato, rispetto ad esempio alle recenti incertezze sul «res non dom» nel Regno Unito.
Inoltre, non si dimentichi che l’Italia è un Paese europeo e membro del G7 e quindi si qualifica spesso come destinazione strategica anche per ragioni di investimento. I neo-residenti contribuiscono alle casse erariali sia direttamente, con il pagamento dell’imposta forfettaria sui proventi esteri e delle imposte progressive sui redditi italiani, sia per i molteplici effetti, anche ai fini della fiscalità indiretta, derivanti dai consumi, oltre ad essere spesso protagonisti di nuove iniziative imprenditoriali e filantropiche.
In questo contesto, è da segnalare la giusta posizione innovativa che l’agenzia delle Entrate (interpello n. 159/2024) ha recentemente espresso, secondo cui un contribuente in possesso dei requisiti per esercitare l’opzione ex articolo 24bis può, nei periodi d’imposta successivi, revocarla ed accedere – nel rispetto delle altre condizioni – al regime speciale per i lavoratori impatriati (ora articolo 5 del Dlgs 209/2023). Con ciò favorendo anche l’ulteriore possibile sviluppo di attività lavorative in Italia incentivate dalla detassazione parziale del (nuovo) reddito di fonte domestica in alternativa al regime di vantaggio sui soli redditi esteri.
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Il rivenditore di auto usate non «scorpora» il margine
11 Novembre 2024
Il Sole 24 Ore 28 Ottobre 2024 di Alfredo e Attilio Calvano
Il rivenditore di auto usate non «scorpora» il margine
Un rivenditore di auto usate ha acquistato, da un privato, un’auto al prezzo di 10.000 euro, e l’ha rivenduta, a un soggetto munito di partita Iva, al prezzo di 12.440 euro. Il cliente ha chiesto al rivenditore di auto di poter indicare in fattura l’Iva sul margine di guadagno del rivenditore stesso.
Quest’ultimo può predisporre la fattura di vendita indicando l’importo di 10.000 euro, senza Iva fino a concorrenza del costo di acquisto del privato, e inserendo separatamente i 2.000 euro più Iva, che rappresentano il suo guadagno?
La risposta è negativa. Il rivenditore di auto usate non può esporre separatamente l’Iva in fattura.
Ne fa espresso divieto l’articolo 38, comma 1, primo periodo, del Dl 41/1995, secondo cui i soggetti che applicano il regime del margine «nella fattura non possono indicare l’ammontare dell’imposta separatamente dal corrispettivo».
Inoltre, per le cessioni soggette al regime del margine, l’articolo 21, comma 6, lettera d, del Dpr 633/1972 dispone che la fattura, in luogo dell’ammontare dell’imposta, deve riportare l’annotazione «Regime del margine – beni usati», riferita al totale dei corrispettivi. Non c’è un espresso divieto di indicare il costo di acquisto in fattura; tuttavia, ai fini del trattamento Iva, il costo di acquisto non può essere artificialmente scorporato dal totale addebitato in fattura e dal relativo margine.
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Scadenziario Dicembre 2024
9 Novembre 2024
entro il 20 Dicembre
- Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S. F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di novembre.
entro il 31 Dicembre
- scade il termine per il versamento della ritenuta del 5% sugli utili (anche eventualmente accantonati a Riserva) prelevati nel bimestre di settembre e ottobre (ritenuta da applicarsi sulla distribuzione utili formatisi dall’anno 2014 in avanti);
- il pagamento delle ritenute a titolo d’acconto per lavoro dipendente e autonomo relativi al bimestre di settembre e ottobre dell’ esercizio in corso;
- il pagamento dell’imposta speciale di bollo sui servizi di agenzia e rappresentanza (3% e 6%) relativi al bimestre di settembre e ottobre dell’ esercizio in corso;
- il pagamento dell’imposta di bollo 3% su servizi di pubblicità e elaborazione dati relativi a fatture datate settembre e ottobre;
- il pagamento dei compensi amministratori pena l’indeducibilità del costo;
- scade il termine per il pagamento dell’imposta speciale sui beni di lusso (imbarcazioni);
Si ricorda per le aziende di produzione o per le attività di commercio all’ingrosso, di prestare attenzione agli acquisti di fine anno, poiché consistenti incrementi di magazzino al 31/12/24 rispetto all’anno precedente determinano l’obbligo di pagare la monofase sull’incremento medesimo.
Si segnala che è in scadenza al 31 12 2024 la proroga straordinaria del termine di archiviazione delle fatture elettroniche come indicato dal DL 139/2023 e si attendono novità dispositive in merito
Si rammenta che l’art. 58 c 1 lett. c) della Legge 94/2017 ha abolito l’obbligo di invio della comunicazione all’Ufficio Tributario della movimentazione relativa ai registri di temporanea importazione o esportazione (registro unico, c/lavoro, c/deposito, c/lavorazione ecc.).
Si segnala infine che l’art. 17 della Legge 137/2018 ha reso obbligatorio, già dal primo gennaio 2019, per ogni contribuente la registrazione nel conto fiscale delle obbligazioni tributarie ENTRO LA SCADENZA, pena sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 applicata dall’Ufficio Tributario.
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Si avvisa la gentile clientela che lo studio Commerciale del Dott. Antonio Valentini rimarrà chiuso per le festività natalizie dal 21 dicembre al 6 gennaio compresi.
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Prot. AIF 241511-23/0192 del 10 Settembre 2024 – Registro sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche di cui all’art. 23 quater della Legge n.92/2008 – precisazioni
12 Ottobre 2024
A seguito di un confronto con gli Ordini professionali, con Circolare del 10 settembre u.s. (che si allega in calce), l’AIF ha sospeso l’obbligo di comunicazione della conferma annuale del titolare effettivo (delle persone giuridiche soggetti obbligati) da effettuarsi tra il 1°ottobre ed il 31 ottobre di ciascun anno.
Tale disposizione, precedentemente indicata con Circolare AIF del 29 luglio u.s., (si veda la precedente Newsletter di Agosto rif. Prot nr 241287+RegistroTEmanuale+ Circolare)
è stata corretta in maniera tale da:
“a) eliminare il disposto di cui all’art. 7.5 (comunicazione di conferma), comportando così la sospensione (sino ad ulteriore nuova comunicazione da parte dell’Agenzia) dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 23 quater, comma 6, lett. c) della Legge n.92/2008; ed anche
b) sostituire ogni riferimento all’art. 3 del decreto delegato n.50/2024 con l’indicazione dell’art. 9 del decreto delegato n. 50/2024, intervenendo così sull’errore materiale occorso.
(…) si specifica che è quindi sospeso l’obbligo di conferma imposto nell’arco temporale tra il 1° ottobre ed il 31 ottobre.
Come già indicato nella precedente nota, l’Agenzia ha previsto un indirizzo mail (regte@aif.sm) ai cui inviare quesiti circa gli adempimenti in parola e per ogni questione procedurale.”
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Il venditore porta a porta non è agente di commercio
11 Ottobre 2024
Il Sole 24 Ore 4 Settembre 2024 di Massimo Romeo
Un rapporto di agenzia è caratterizzato da specifici vincoli o obblighi contrattuali di promuovere affari per conto della preponente e il collegamento a determinate zone.
In assenza di tali caratteristiche, il rapporto di mandato – conferito da una società per la vendita dei propri prodotti attraverso una struttura di multilevel marketing – equivale a una mera autorizzazione scritta per promuovere la raccolta di ordini dei prodotti della società (mandante) direttamente ai consumatori finali, oltre a incoraggiare e procacciare nuovi venditori in modo da venire ricompensati non solo per le vendite direttamente effettuate ma anche per quelle compiute da altri venditori da essi stessi reclutati.
In tale ipotesi, non si applica l’ordinario regime di tassazione degli agenti di commercio – quale reddito d’impresa – ma la ritenuta a titolo d’imposta sulle provvigioni, prevista dall’ordinamento per le vendite a domicilio («porta a porta»).
Così si è pronunciata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia ( sentenza 2295 del 29 agosto 2024, presidente Izzi, estensore Appignani).
La controversia concerneva un avviso di accertamento a titolo di Irpef e Irap emesso dalle Entrate a carico di un contribuente, venditore “porta a porta”. In particolare, l’Ufficio riqualificava l’attività svolta per una società da «incaricato delle vendite a domicilio» in «attività di agente di commercio», assoggettandolo al regime ordinario previsto per i redditi di impresa.
Il contribuente contestava la riqualificazione operata dall’Agenzia evidenziando: a) le provvigioni percepite in qualità di incaricato alle vendite a domicilio sono, per legge, escluse dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi; b) le stesse sono soggette a una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 23% sul 78% delle provvigioni (articolo 25-bis, comma 6, del Dpr 600/1973) e conseguentemente non formano oggetto di dichiarazione nel modello Unico dell’incaricato alle vendite a domicilio, ai fini del reddito d’impresa (in tal senso, la risoluzione ministeriale 180/E del 12 luglio 1995); c) sia per le vendite «dirette» che per quelle «indirette», l’incaricato alle vendite a domicilio matura il diritto alla provvigione, il cui regime tributario è comunque quello della ritenuta d’imposta definitiva, in quanto si tratta sempre di attività di raccolta ordini di vendita nei confronti del consumatore finale; d) per il particolare inquadramento fiscale, non è consentita la deduzione di spese e costi ai fini della base imponibile Irpef.
L’Ufficio difendeva in giudizio la liceità del proprio operato ribadendo come la posizione del contribuente era quella di un “anomalo” venditore a domicilio sia per l’esiguità degli incassi derivanti da vendite dirette, sia per l’ammontare delle provvigioni maturate sulle vendite procacciata da altri venditori per effetto della struttura basata sul cosiddetto multilevel marketing, sia per la qualifica di senior manager assunta dal contribuente nonché per le tipologie di bonus riconosciutigli oltre quello derivante dalle vendite personalmente promosse ai clienti.
I giudici di secondo grado, hanno riformato la sentenza di primo grado, ricordando la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, ordinanze 17920/2018, 16565/2020, 30852/2021, 530/2024) in cui è stato affermato che caratteri distintivi del contratto di agenzia sono «la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale», realizzando in tal modo, con quest’ultimo, una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo. Nel caso particolare il contratto tra il contribuente e la società (mandante), non prevedeva alcuna «esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione» né tantomeno alcun «obbligo vincolante di svolgere attività promozionale», ma solo una «semplice autorizzazione scritta», così rendendo l’attività estranea al rapporto di agenzia.