Decreto Delegato 26 marzo 2021 nr 60 – Ratifica D.D. 4 marzo 2021 nr 49 – Interventi straordinari di sostegno e ristoro in seguito all’emergenza sanitaria da COVID-19

13 Aprile 2021

Il Decreto Ristori è stato ratificato con alcune modifiche. Ne raccomandiamo un’attenta lettura e segnaliamo i seguenti punti principali:

DD60-2021+All.

–          Art. 1 comma 1, lettera h: Il contributo liquido a fondo perduto può essere impiegato solamente per: acquisto materie prime, beni strumentali, spese per il personale, affitti, R&S, riqualificazione aziendale, marketing e pubblicità, innovazione tecnologica ed efficientamento energetico.

–          Art. 2 comma 1: l’accesso ai benefici è concesso esclusivamente a coloro che non hanno debiti scaduti iscritti a ruolo presso il Dipartimento Esattoria. È  possibile stabilire un piano di rientro entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione della domanda.

–          Art. 3 comma 9: diversamente da quanto precedentemente stabilito, hanno accesso ai benefici anche coloro hanno distribuito dividendi o compensi in favore di soci per l’anno 2019. Viene introdotto l’obbligo di non distribuire nell’esercizio 2021 gli utili degli esercizi precedenti, riserve patrimoniali o rimborsare finanziamenti ai soci.

–          Art. 4 bis: è introdotta la possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale per mutui o altri finanziamenti bancari in favore di persone fisiche (era già prevista tale possibilità per le persone giuridiche).

–          Art. 8 comma 1: la domanda di accesso ai benefici deve essere presentata entro il 30 aprile 2021 (non più entro il 16 aprile).

–          Art. 14 comma 5: la scadenza dei voucher per tour operator e agenzie viaggi è di 36 mesi dall’emissione.

Proroga scadenze (Art. 12)

–          La scadenza del pagamento della Cartella Unica delle Tasse è prorogata al 31 luglio.

–          Il versamento dell’imposta sostitutiva relativa alla rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari è prorogato al 31 maggio.

–          Il termine per l’approvazione del bilancio riferito al 2020 è posticipato al 30 giugno 2021.

–          Le riunioni dei collegi sindacali relative al primo e secondo trimestre dell’anno 2021 possono essere tenute entro il 31 agosto 2021.

–          Ricordiamo che la scadenza per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi è prorogata al 31 luglio 2021.

–          Il termine per la presentazione della dichiarazione delle attività patrimoniali finanziarie detenute all’estero e delle quote societarie ovunque detenute è prorogato al 30 settembre 2021.

–          I termini per la presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sulle importazioni è prorogato al 31 luglio 2021

–          I termini per la presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sulle importazioni relativamente ai carburanti è prorogato al 30 aprile 2021

–          La norma relativa alla sospensione della disciplina degli ammortamenti (art. 6 comma 7, DL 91-2020) è prorogata anche per l’esercizio 2021

 

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Regolamento 29 marzo 2021 nr 5 – Nuovo Regolamento attuativo del D.L. 22/12/2020 nr 220 – Misure di incentivazione ai flussi turistici e di sostegno per le strutture ricettive

13 Aprile 2021

Nel Nuovo Regolamento attuativo nr 5 del 29/3/2021 vengono illustrate le disposizioni relative al “Voucher Vacanza San Marino“: per tre pernottamenti  presso le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere che aderiscono  del territorio un solo pernottamento sarà a carico del cliente. Il voucher sarà acquistabile fino al 31/7/2021 e il cliente ne potrà usufruire fino al 31 luglio 2022

R 5-2021

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Recesso per l’agente di commercio se si violano lealtà e buona fede

13 Aprile 2021

Il Sole 24 Ore 17 marzo 2021 di Barbara Grasselli Angelo Zambelli

CONTRATTI

La Cassazione: vincolo con l’azienda più intenso rispetto ai dipendenti

A fronte di una maggiore autonomia risoluzione anche per fatti meno gravi

Nell’esecuzione dell’incarico l’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede.

Sulla base di tali obblighi, con la sentenza 6915/2021 la Cassazione ha ritenuto legittimo il recesso dal contratto di agenzia per giusta causa esercitato dalla società preponente nei confronti del proprio agente che, in costanza di rapporto, aveva contattato altri collaboratori del preponente nel tentativo di indurli a intraprendere con il medesimo «una nuova attività imprenditoriale nello stesso settore merceologico».

Dalla motivazione della decisione si rileva che all’agente, legato da un patto di non concorrenza post-contrattuale, era stata contestata la «violazione dei canoni di correttezza e buona fede cui deve essere improntata l’attività di collaborazione, quale espressione del dovere di fedeltà di cui all’articolo 1746 del Codice civile». La norma codicistica richiamata nella pronuncia impone innanzitutto all’agente l’obbligo di tutelare gli interessi del preponente per il quale è richiesto, in virtù dell’attività professionale esercitata, un grado di diligenza maggiore rispetto a quello generico del «buon padre di famiglia». Inoltre, tale norma stabilisce che l’agente deve agire con lealtà e buona fede, ovvero deve astenersi dal porre in essere comportamenti pregiudizievoli per il preponente: comportamenti che non necessariamente violano norme specifiche, ma che sono comunque tali da ledere il rapporto fiduciario.

Sulla base di un orientamento costante che applica in via analogica l’articolo 2119 del Codice civile, relativo al licenziamento per giusta causa nel rapporto di lavoro subordinato, la Cassazione ha precisato che nella valutazione della gravità del fatto occorre tenere in considerazione gli elementi tipici dei due rapporti (lavoro subordinato e agenzia), sì che nel rapporto di agenzia il vincolo fiduciario «assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato», e ciò in ragione della maggiore autonomia «di gestione» della prestazione resa dall’agente per «luoghi, tempo, modalità e mezzi» in funzione del conseguimento delle finalità aziendali. A fronte di una maggiore autonomia, dunque, basta un fatto di minore gravità a legittimare un recesso per inadempimento dell’agente.

Nel giudizio di merito era stato accertato il mero tentativo dell’agente di stornare i collaboratori del preponente per avviare insieme a loro una nuova attività imprenditoriale in concorrenza: tanto è stato ritenuto sufficiente per affermare – correttamente – la sussistenza di una giusta causa di recesso sul presupposto della «violazione dell’obbligo di diligenza da parte dell’agente, ravvisabile in qualunque attività che possa nuocere al preponente», e ciò a prescindere dal fatto che lo storno non si sia poi in concreto realizzato.

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Prodotti e-commerce con dogana semplificata

13 Aprile 2021

Il Sole 24 Ore 2 aprile 2021 di Benedetto Santacroce Ettore Sbandi

WEB ECONOMY

Snellita la procedura per beni di modico valore ma solo fino al 1° luglio

L’agenzia delle Dogane aggiorna le procedure di sdoganamento semplificato per le merci di modico valore derivanti da transazioni online, anche se il sistema sarà in vigore solo fino al 1° luglio 2021, quando entreranno in vigore le regole Iva che investiranno il mondo e-commerce anche sul piano doganale.

La Direttoriale presentata ieri nel corso di un incontro con gli operatori, però, è un “provvedimento di transizione” che mira a coinvolgere tutti gli operatori verso le modifiche del 1° luglio.

Nel quadro attuale del commercio elettronico internazionale, infatti, si innestano due primarie criticità dovute al carattere massivo delle singole operazioni: la classificazione doganale delle merci ed il loro valore. È molto difficile arrivare ad una corretta attribuzione di una voce doganale per singoli prodotti che, sommati, cubano centinaia di migliaia di operazioni giornaliere. Oltre a ciò, considerato il sistema delle franchigie oggi in essere (22 euro per l’Iva, 150 euro per i dazi), anche l’attendibilità dei valori è spesso discutibile.

Per questo, con una serie di atti emanati nel tempo, l’Agenzia ha disposto che, fino all’entrata in vigore delle norme di cui al cosiddetto pacchetto Iva per il commercio elettronico (il 1° luglio 2021), i soggetti che effettuano operazioni di import di beni di valore trascurabile destinati a privati ed originate da transazioni online, accedono a procedure dichiarative a dati ridotti solo a seguito di apposita autorizzazione. In concreto, la voce doganale dei beni non viene dichiarata in quanto sostituita dalla voce convenzionale 9990990900. Per accedere a questo beneficio è necessario detenere requisiti soggettivi ed oggettivi di particolare rigore e di intensità variabile a seconda del fatto che l’operatore intenda accedere alle franchigie per la sola Iva o anche a quella per i dazi.

Il sistema in commento, però, è di breve durata ed è opportuno che il mercato consideri non tanto la necessità di accedere oggi ai benefici in esame, ma di settare la propria operatività sul modello di luglio 2021. Sul punto, è interessante l’input dell’Agenzia per cui, per l’ottenimento dell’autorizzazione relativa alle spedizioni di valore fino a 150 euro, tra i tanti requisiti spicca la necessità che, a decorrere dal 10 maggio e fino al 14 giugno di quest’anno (in prova) e dal 15 giugno (in reale), l’operatore confermi la disponibilità all’avvio della sperimentazione del nuovo sistema dichiarativo reingegnerizzato dalle Dogane. Si tratta della presentazione delle informazioni previste dal tracciato H7 di cui all’allegato B del regolamento 2446/15, che invece impone l’uso di (pur semplificate) classificazioni doganali per i beni.

Occorrerà dunque attrezzarsi subito e capire con quale affidabilità e profili di compliance gli operatori potranno ottemperare ai nuovi oneri dichiarativi, spesso derivanti da informazioni “alla fonte” tutte da verificare in un sistema che da luglio 2021 imporrà il pagamento dell’Iva per tutte le operazioni.

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Le piattaforme web comunicheranno il reddito dei venditori

13 Aprile 2021

Il Sole 24 Ore 23 marzo 2021 di Valerio Vallefuoco

DAC7

Nuovo step per la direttiva sulla cooperazione amministrativa

Il Consiglio dell’Unione europea ieri ha adottato il nuovo testo della direttiva Dac7 (directive on administrative cooperation). Il testo approvato dal Consiglio è un emendamento della direttiva sulla cooperazione amministrativa in ambito fiscale dell’Unione Europea 2011/16/EU che ha visto già le prime sei regolamentazioni tali da rendere sempre più trasparenti le operazioni transfrontaliere e lo scambio di informazioni. Alla Dac1, infatti, è seguita: la direttiva 2014/107/UE, nota come Dac2, che ha introdotto il Common reporting standard (Crs), elaborato dall’Ocse per informazioni sui conti finanziari all’interno dell’Unione europea; la direttiva 2015/2376/Ue, nota come Dac3, con cui è stato disposto lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi e gli Apa transfrontalieri; la direttiva 2016/881/UE, nota come Dac4, che ha introdotto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione Paese per Paese delle imprese multinazionali tra le autorità fiscali (“CbCR”); successivamente è stata approvata, la direttiva 2016/2258/Ue, nota come Dac5, che ha disposto l’obbligo per gli Stati di fornire alle autorità fiscali l’accesso alle procedure di adeguata verifica della clientela applicate in materia di antiriciclaggio. Da pochissimo anche in Italia è stata recepita la Dac6, che ben riflette il principale obiettivo dell’Ue, ossia quello di contrastare la frode, l’evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, prevedendo l’introduzione di nuovi obblighi di trasparenza e comunicazione a carico degli intermediari e dei contribuenti (le Sos fiscali).

Dac7 introduce nell’Unione europea nuove regole per rafforzare la cooperazione amministrativa e includere le vendite attraverso le piattaforme digitali. Ormai un numero elevato e crescente di persone e imprese utilizza piattaforme digitali per vendere beni o fornire servizi, è stato però appurato che il reddito guadagnato attraverso le piattaforme digitali spesso non sia dichiarato e le tasse non vengano pagate, in particolare quando le piattaforme digitali operano in diversi Stati. La Dac7 introdurrà l’obbligo per gli operatori delle piattaforme digitali di comunicare il reddito guadagnato dai venditori sulle loro piattaforme e per gli Stati Ue di scambiare automaticamente queste informazioni. Le nuove regole coprono le piattaforme digitali situate sia all’interno che all’esterno dell’Ue e si applicheranno dal 1° gennaio 2023. Esse permetteranno alle autorità fiscali di individuare il reddito guadagnato attraverso le piattaforme e determinare i relativi obblighi fiscali. Vengono migliorate anche le regole per effettuare controlli simultanei e per permettere ai funzionari di essere presenti in un altro Stato membro durante un’indagine.

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Il diritto d’autore diventa asset digitale su blockchain

13 Aprile 2021

Il Sole 24 Ore 25 marzo 2021 di Pierangelo Soldavini

Il futuro del copyright. La Siae lancia partnership con Algorand: emessi 4 milioni di «token non fungibili» per rappresentare i diritti di 95mila autori

Il mercato mondiale della musica ha sofferto l’emergenza pandemica nella componente dal vivo, ma la parte discografica è cresciuta del 7% a 21,6 miliardi di dollari, con un flusso ancora saldamente in mano alla grandi major . Ma qualcosa sta cambiando in prospettiva, almeno per quanto riguarda il diritto d’autore, che in futuro potrebbe tornare nel controllo degli autori. Grazie agli Nft, i”token non fungibili” che stanno rivoluzionando il mondo dell’arte e del collezionismo con quotazioni da capogiro. L’ultimo caso è il tweet di Jack Dorsey, assegnato per 2,9 milioni di dollari, mentre sul mercato dell’arte anche Damien Hirst vuole giocare con gli Nft con una nuova opera fatta di 10mila immagini, il doppio del puzzle di Beeple che da Christie’s è stato battuto a 69,7 milioni.

Ora anche i diritti d’autore scelgono la blockchain per guardare a un futuro nel segno della disintermediazione. A fare la prima mossa è la Siae italiana, la sesta società di collecting al mondo, che si è alleata con Algorand sfruttando la sua infrastruttura blockchain per veicolare e gestire il diritto d’autore sotto forma di asset digitali: questa settimana sono stati creati 4 milioni di Nft che rappresenteranno digitalmente i diritti degli oltre 95mila autori associati a Siae. Si tratta del primo passo di un percorso che parte dalla creazione di una banca dati decentralizzata, che costituisca un sistema univoco di identificazione degli autori. D’altra parte gli Nft altro non sono che rappresentazioni digitali, gestite sui blockchain, di un asset digitale. Che potrà anche essere fisico: finora sono stati utilizzati per opere d’arte digitali, criptogatti da collezione, video del basket Nba, collectibles. La Siae ora li utilizza per incorporare i diritti connessi alle opere musicali, in un futuro neanche troppo lontano potranno essere utilizzati per la finanza o il mercato immobiliare.

Il primo passo è la tokenizzazione delle identità digitali degli autori, poi seguirà la digitalizzazione della banca dati delle opere con tutti gli attori con diritto al compenso fino alla gestione del conteggio delle riproduzioni: «Domani potremo fare tutto il percorso inverso dal playcount al pagamento dei diritti in maniera decentralizzata e automatica, semplificando un processo molto complesso – sintetizza Matteo Fedeli, direttore della divisione musica di Siae, artefice del progetto -: è una soluzione che risolve l’information gap attuale facendo emergere il valore per gli utenti finali, in nostro caso gli autori. L’informazione decentralizzata sfrutta un’infrastruttura scalabile che punta a riportare il valore in mano ai detentori dei diritti». «Il valore aggiunto della blockchain è la trasparenza di tutti i passaggi, la sicurezza che evita manipolazioni e censure, la velocità delle transazioni, i costi ridotti e la semplicità», sottolinea Silvio Micali, docente di informatica al Mit, premio Turing e fondatore di Algorand: «La nostra soluzione ha anche elevata scalabilità, tale da permettere in futuro l’utilizzo per l’emissione e la gestione di beni più complessi, grazie anche alla possibilità di avere smart contract a livello di protocollo, che garantiscono una gestione molto rapida».

A differenza del bitcoin, in cui il meccanismo di consenso è caratterizzato dalla soluzione di complessi problemi crittografici, la cosiddetta “proof of work” che richiede altissima capacità di calcolo ed elevati consumi energetici, la blockchain di Algorand si basa sul “proof of stake”: con un meccanismo più “democratico” i certificatori del blocco sono scelti casualmente, su base crittografica, tra tutti i nodi della blockchain, vale a dire i possessori di token Algo. Un sistema che di fatto diventa rapido, efficiente e decisamente meno energivoro. E già pronto anche per utilizzi in altri settori. Così un intermediario come Siae scommette su una visione di disintermediazione, in una logica open, aperta a tutte le altre società di collecting a livello mondiale.

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L’inerenza segue l’attività svolta e non i ricavi conseguiti o potenziali

13 Aprile 2021

Il Sole 24 Ore 9 marzo 2021 di Laura Ambrosi

CASSAZIONE

L’antieconomicità non basta da sola a impedire la deducibilità degli oneri

L’ordinanza 6368 propende per una valutazione non di tipo quantitativo

L’inerenza di un costo va verificata rispetto all’oggetto dell’attività di impresa svolta e non con riferimento ai ricavi conseguiti o conseguibili. L’eventuale antieconomicità rappresenta al più un sintomo della estraneità degli oneri, di per sè non sufficiente ad escluderne la deducibilità.

A confermare questi interessanti principi è la Cassazione con l’ordinanza 6368/2021 depositata ieri.

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato ad una società con cui erano recuperati a tassazione costi per spese di sponsorizzazione. Secondo l’Agenzia si trattava di oneri non inerenti in quanto incongrui rispetto all’attività sponsorizzata, ed antieconomici, rispetto alle prestazioni ricevute. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario che, per entrambi i gradi di merito, riteneva legittima la pretesa. La Ctr, in particolare, confermava l’indeducibilità nel presupposto che il costo fosse sproporzionato rispetto al potenziale «ritorno commerciale».

Il contribuente ricorreva così in Cassazione lamentando, sul punto, un’errata applicazione del principio di inerenza per la deducibilità dei costi e detraibilità dell’Iva. I giudici di legittimità, ritenendo fondata la doglianza, hanno innanzitutto ricordato che secondo un costante orientamento, per l’inerenza occorre verificare la correlazione del costo non tanto rispetto ai ricavi, bensì all’attività imprenditoriale nel suo complesso, con riguardo all’oggetto. Ai fini della determinazione del reddito di impresa, infatti, devono escludersi i costi estranei all’attività imprenditoriale. Ne consegue così che da un lato non assume alcuna rilevanza la congruità o l’utilità del costo rispetto ai ricavi, atteso che occorre un giudizio di inerenza di carattere qualitativo e non quantitativo; dall’altro l’antieconomicità rispetto al ricavo atteso costituisce un mero elemento sintomatico della carenza di inerenza.

Secondo la Suprema corte, tale elemento rappresenta un giudizio sull’opportunità dell’investimento effettuato e non sull’eventuale estraneità rispetto all’attività di impresa.

Il giudice d’appello, pertanto, aveva errato avendo fondato la propria decisione sulla correlazione tra costi e ricavi e non tra costi ed attività imprenditoriale.

La decisione è interessante poiché riguarda una frequente contestazione dell’amministrazione finanziaria. Non di rado, infatti, gli uffici disconoscono la deducibilità di un costo per assenza di «inerenza» non tanto rispetto all’attività nel suo complesso, ma perché considerato eccessivo rispetto ai servizi ricevuti ovvero inutile per i ricavi conseguibili o conseguiti.

La Cassazione ha ormai da tempo escluso la legittimità di simili contestazioni che costituiscono in realtà valutazioni quantitative dell’investimento effettuato dall’impresa, per di più postume rispetto al sostenimento del costo. È evidente, infatti, che nessun imprenditore potrebbe avere certezza del buon esito del proprio investimento ed infatti, il legislatore ha ancorato l’inerenza proprio all’oggetto dell’attività di impresa svolta e non ai ricavi conseguiti.

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Manichini Bonaveri contraffatti in Cina: Ellassay condannata

13 Aprile 2021

Il Sole 24 Ore 11 marzo 2021 R.I.T.

DIFESA DEI MARCHI

Il Tribunale di Shenzhen ha imposto pubbliche scuse e risarcimento danni

La fashion company cinese Ellassay, in conformità con quanto deciso dalla Corte del Popolo di Shenzhen, ha presentato sul quotidiano economico Shenzhen Economy Daily le pubbliche scuse a Bonaveri, dopo essere stata condannata al risarcimento civile comprensivo di danni punitivi per contraffazione e violazione del copyright della collezione di manichini Aloof. Bonaveri, fondata nel 1950 a Renazzo di Cento (FE), produce manichini di eccellenza esportati in tutto il mondo: nelle sue collezioni si incontrano ricerca estetica, artigianalità, innovazione e attenzione per la sostenibilità, e ovunque sia la moda di qualità.

La controversia iniziata presso la Shenzhen Futian District People’s Court riguardava la contraffazione e la commercializzazione di una collezione di manichini su cui Ellasay dichiarava di possedere i diritti d’autore. Bonaveri, con l’assistenza del team legale italiano e cinese di GWA Law, Tax & Accounting, ha dimostrato la contraffazione e ottenuto il riconoscimento dei propri diritti. Il marchio Ellassay fa capo a Shenzhen Ellassay Fashion, uno dei principali player di abbigliamento in Cina, fondato nel 1996 e dal 2015 quotato alla Borsa di Shanghai.

Ellassay – ha rilevato la Corte cinese – non solo aveva copiato la collezione di manichini Aloof prodotta da Bonaveri, ma ne aveva anche rivendicato i diritti d’autore, dichiarando di aver progettato e sviluppato internamente il prodotto, e registrandone il copyright presso l’ente competente, il National Copyright Administration of the People’s Republic of China. Dopo un confronto diretto tra le prove portate dalle aziende, sia in primo grado sia in appello, il giudice ha verificato la mancanza del processo creativo da parte di Ellassay e haaccertato la contraffazione. La Corte di Shenzhen ha così condannato Ellassay al risarcimento dei danni economici con una parte aggiuntiva a titolo punitivo, decretando la distruzione di tutti gli stampi e delle copie prodotte, il pagamento degli interessi commerciali e una dichiarazione di pubbliche scuse da presentare a proprie spese sulla stampa cinese. La sentenza rappresenta un importante traguardo nella tutela dei modelli di manichini in Cina, da sempre molto complessa.

Si tratta di un riconoscimento del processo creativo, della tutela del modello inteso come creazione artistica, dei diritti su questa creazione e la conseguente loro violazione. La sentenza della Corte di Shenzhen interviene in favore del Made in Italy e della salvaguardia del lavoro di chi, ogni giorno, opera nel nome di qualità, eccellenza, sostenibilità e creatività.«Copiare un prodotto significa appropriarsi non solo del risultato di un lavoro, ma del lavoro stesso che ne ha permesso la realizzazione – dichiara Andrea Bonaveri, Ceo di Bonaveri – Tutelare il Made in Italy vuol dire tutelare la ricerca, il know-how e tutte le professionalità coinvolte nel processo produttivo: dall’ideazione alla realizzazione finale».

Bonaveri ha una produzione annua di 15mila manichini d’autore e il fatturato 2018, che ha sfiorato i 14 milioni di euro, è ripartito per il 22% sul mercato italiano e per il restante 78 sull’estero: Usa, Francia, Uk e Germania. Nei prossimi anni l’obiettivo sarà il consolidamento in Estremo Oriente.

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Decreto Legge 18 marzo 2021 nr 52 – Potenziamento e proroga delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19

22 Marzo 2021

Si evidenziano i punti principali del Decreto Legge nr 52/2021 del 18 marzo 2021, che potenzia e proroga al 1° Aprile 2021 le misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19. Con l’occasione si allega anche la Circolare Esplicativa del Congresso di Stato del 19 marzo 2021 che fornisce ulteriori precisazioni interpretative di quanto indicato dal Decreto stesso.

DL52-2021

Circolare esplicativa DL 52_2021_

Questi i punti principali: 

–          Sono vietati assembramenti in luoghi pubblici e privati, ivi comprese le aree di sosta (parcheggi). Si considera assembramento un raggruppamento superiore a 4 persone diverse dagli appartenenti allo stesso nucleo di conviventi.

–          E’ vietato l’accesso ai parchi nonché alle piazze se non per finalità di raggiungimento di attività economiche, lavorative o abitazioni.

–          Tutte le attività sportive, sia pubbliche sia private e anche se svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive. È esclusivamente consentito lo svolgimento di attività sportiva e motoria all’aperto in forma individuale, fatti salvi gli appartenenti allo stesso nucleo di conviventi.

–          Dal 27 al 31 marzo 2021 le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza; la prima Infanzia, la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Elementare anticipano, per tale periodo, l’inizio delle vacanze Pasquali.

–          Nelle giornate festive nei fine settimana le medie e grandi strutture sono chiuse al pubblico, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari (anche per animali), edicole, i tabacchi, farmacie e parafarmacie. La distanza interpersonale nelle medie e grandi strutture è ampliata ad 1 fruitore ogni 20 metri quadri. L’accesso a tali strutture deve avvenire in maniera individuale pena la sospensione temporanea ed immediata della licenza per 15 giorni.

–          Sono sospese le attività delle mense pubbliche

–          Sono consentite le attività inerenti servizi alla persona, esclusivamente su prenotazione e senza permanenza nella sala d’attesa nel locale e nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie vigenti.

–          I datori di lavoro privati hanno l’obbligo, dove la mansione lo consente, di attuare la modalità di lavoro agile o lavoro dal domicilio e di favorire la fruizione di ferie, permessi e recuperi orari del personale, al fine di ridurre sensibilmente la presenza dei lavoratori sul posto di lavoro.

–          Il termine per l’approvazione del bilancio di cui all’articolo 84 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche riferito all’esercizio 2020 è posticipato in via straordinaria al 30 giugno 2021; sono altresì posticipati tutti gli adempimenti connessi e/o conseguenti alla variazione del suddetto termine.

Infine, l’articolo 8 stabilisce che durante le giornate di sospensione obbligatoria delle attività è possibile richiedere la CIG causa 4) per tutti i dipendenti, compresi soci, parenti, amministratori e dirigenti. E’ fatta salva la possibilità di richiedere la CIG causa 5) se l’operatore economico ha fatto domanda e ricevuto la relativa autorizzazione Ai lavoratori interessati, non si applica il limite minimo dei cento giorni contributivi per richiedere l’integrazione salariale.

Il Decreto è in vigore dal 18 marzo.

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Decreto Delegato 4 marzo 2021 nr 49 – Interventi straordinari di sostegno e ristoro a supporto degli operatori economici in seguito all’emergenza sanitaria da COVID-19

7 Marzo 2021

Si allega il testo completo del Decreto Delegato nr 49 del 4 marzo 2021 avente per oggetto gl’interventi straordinari di sostegno e ristoro per gli operatori economici. Di seguito si elencano i punti principali ma si consiglia l’intera lettura:

DD49-2021+All

Gl’interventi di sostegno e ristoro:

  • Vengono concessi sulla base della riduzione del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 rispetto a quelli del 2019.
  • È necessario essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, delle utenze dell’AASS e delle imposte e tasse e le eventuali relative sanzioni ed interessi oppure deve essere stato concluso un piano di rientro con gli Uffici preposti.
  • È necessario avere licenza attiva alla data di presentazione dell’istanza.
  • L’attività deve rimanere attiva ed in regola con i pagamenti nei confronti dello Stato fino al 31/12/21.
  • La domanda di accesso al ristoro deve essere presentata entro il 16/04/2021 tramite l’apposito applicativo che verrà attivato sul portale PA. 

A seconda dalla fascia di riduzione del fatturato dell’anno 2020 rispetto a 2019 l’operatore potrà beneficiare delle seguenti misure:

  1. a) sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui ipotecari o chirografari ovvero altre tipologie di finanziamenti bancari (art.4) – per tutti gli operatori indipendentemente dal calo del fatturato;
  2. b)contributo a fondo perduto sull’importo della tassa di occupazione del suolo pubblico dovuta per l’esercizio 2021 – per tutti gli operatori indipendentemente dal calo del fatturato;
  3. c)rilascio garanzia da parte dello Stato fino ad un massimo di euro 20.000,00 su finanziamenti bancari vincolati al pagamento degli affitti passivi di competenza dell’esercizio 2021 non ancora pagati al locatore (art.5);
  4. d)contributo a fondo perduto sull’importo della tassa annuale di licenza;
  5. e)contributo a fondo perduto sulle le utenze intestate all’operatore economico riferite all’energia elettrica, servizio idrico integrato, gas naturale, rifiuti e reflui di competenza dell’esercizio 2021;
  6. f)contributo a fondo perduto sull’aliquota contributiva del reddito minimo dovuta per l’esercizio 2021 in favore degli operatori economici sotto forma di imprese individuali o lavoratori autonomi;
  7. g)contributo a fondo perduto sui contributi ISS e FONDISSa carico del datore di lavoro per i dipendenti;
  8. h)contributo a fondo perduto sotto forma di erogazione di una somma di denaro, con vincolo di destinazione ed utilizzo nell’attività economica (art.6).

La scadenza del pagamento della Cartella Unica delle Tasse (CAUTA)  per l’anno 2021 è prorogata al 30 giugno 2021.

La presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta (Modello IGR-O), della dichiarazione dei redditi (Modello IGR-P ed IGR-L) ed il conseguente versamento dell’imposta sono prorogati, per il periodo d’imposta 2020, al 31 luglio 2021.

Prorogata al 31 luglio 2021 anche la presentazione della Dichiarazione della attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero e delle quote societarie ovunque detenute.

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