Circolare 1/2021 Dip. Finanze e Bilancio – Incentivi su veicoli a basso impatto ambientale

7 Marzo 2021

La Circolare allegata fornisce le disposizioni tecniche e illustra gli incentivi per  i soggetti residenti che intendano acquistare veicoli a basso impatto ambientale e nuove bici elettriche a pedalata assistita.

Circolare nr 1/2021 Dip. Finanze e Bil

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Legge 2 Febbraio 2021 nr 17 – Legge in materia di omologazione di veicoli e parti di veicoli nella Repubblica di San Marino

7 Marzo 2021

Si allega il testo completo della Legge nr 17 del 2 Febbraio 2021 che istituisce a San Marino “l’Autorità per l’Omologazione”  con il compito di certificare l’omologazione di veicoli e parti di veicoli e di rilasciarne le conseguenti attestazioni.

L 17-2021 

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Decreto Delegato 22 febbraio 201 nr 25 – Modifiche al Decreto Delegato 27 aprile 2012 nr 44 – Codice Ambientale e succ. mod. – Incentivi alla corretta gestione dei rifiuti

7 Marzo 2021

Il decreto in oggetto modifica il Codice Ambientale e incentiva la corretta gestione dei rifiuti. Si riporta integralmente l’art. 17 che prevede il divieto di commercializzazione e distribuzione di prodotti in plastica usa e getta a partire dall’1 giugno 2021.

DD 25-2021

                                                                      Art. 37 bis
(Divieti di commercializzazione e distribuzione di prodotti in plastica usa e getta)
1. E’ vietata la commercializzazione e distribuzione di borse di plastica fatta salva la commercializzazione di borse di plastica biodegradabili e compostabili a far data dal 1 giugno 2021.
2. A far data dall’1 giugno 2021 è vietata la commercializzazione, la distribuzione e l’uso di contenitori e stoviglie monouso in plastica, ad esclusione di quelli compostabili certificati secondo lo standard europeo EN 13432.
3. A far data dall’1 giugno 2021 tutti gli esercenti di attività commerciali, artigianali e di somministrazione di cibi e bevande e i distributori automatici sul territorio della Repubblica, distribuiscono contenitori per alimenti, posate, piatti, bicchieri, capsule caffè, palette e cannucce monouso, in materiale compostabile, in luogo di quelle in plastica.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si estendono anche ad associazioni, società, comitati, enti organizzatori di eventi, feste e sagre.
5. E’ consentito l’esaurimento delle scorte per gli acquisti effettuati in data antecedente all’entrata in vigore della norma e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.”.

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Amministratore gratis se è previsto dallo statuto  

7 Marzo 2021

Il Sole 24 Ore lunedì 22 Febbraio 2021 di Angelo Busani

Compensi dei manager 

L’incarico di amministratore di società ha una natura presuntivamente onerosa, con la conseguenza che alla nomina ad amministratore consegue il diritto alla percezione del compenso per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico ricevuto. Nei casi in cui manchi una qualsiasi indicazione al riguardo, il compenso degli amministratori viene stabilito dal giudice in via equitativa, in ragione dell’attività svolta. Il diritto dell’amministratore alla percezione del compenso è peraltro un diritto disponibile e quindi derogabile: l’amministratore può cioé anche rinunciarvi. Ma la rinuncia (per essere valida) deve essere inserita in un’apposita clausola statutaria che sancisca la gratuità dell’incarico. Si tratta di principi già affermati nella giurisprudenza di legittimità e che sono stati ribaditi dalla Cassazione nella ordinanza n. 1673 del 26 gennaio 2021.

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Niente RW per fondi trasferiti all’estero tramite PayPal

7 Marzo 2021

Il Sole 24 Ore 1 febbraio 2021 – Esperto Risponde – di Stefano Mazzocchi

 

Un’impresa individuale, che svolge attività di commercio, utilizza per la propria attività, oltre al conto corrente italiano dedicato, anche un conto PayPal su cui riceve gli accrediti per la merce venduta e con cui effettua i pagamenti a favore di alcuni suoi fornitori.

Dato che si tratta di importi che superano i limiti che impongono il monitoraggio previsti per un conto corrente estero, l’impresa deve compilare il quadro RW?

F.P.CAMPOBASSO

Nonostante sull’argomento vi siano opinioni discordanti, si ritiene che nel caso prospettato non vi sia l’obbligo di compilare il quadro RW: infatti PayPal, ancorché operi alla stregua di un conto corrente, sotto il profilo giuridico è riconducibile a una piattaforma che può essere collegata al proprio conto corrente ordinario o alla propria carta di credito. Non vi è quindi alcun trasferimento di fondi all’estero.

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Decreto Legge 27 febbraio 2021 nr 46 – Misure di rafforzamento e contenimento per favorire l’efficacia della campagna vaccinale COVID-19

7 Marzo 2021

Il nuovo Decreto Legge del 27 febbraio nr 46 valido fino al 22 marzo 2021 sancisce nuove restrizioni al fine di garantire le condizioni necessarie all’esito positivo della campagna vaccinale messa in atto in territorio sammarinese. Si allega di seguito il testo completo.

DL 46-2021

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La successione transfrontaliera sdoppia la «massa»

6 Marzo 2021

Il Sole 24 Ore 17 febbraio 2021 di Angelo Busani

EREDITÀ

Se la successione ereditaria è regolata da una legge straniera che però disciplina solo la devoluzione dei beni mobili, ma rinvia al diritto italiano per gli immobili in Italia, si ha una scissione della successione e si formano due masse ereditarie, ognuna soggetta alla propria legge. Questo il principio enunciato dalle Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza 2867/2021, dal quale consegue che la legge applicabile a ogni massa individua gli eredi, determina l’entità delle quote di eredità, regola le modalità di accettazione dell’eredità, appresta l’eventuale tutela dei legittimari, disciplina validità ed efficacia del titolo successorio (compresa la revoca del testamento).

La sentenza è rilevante perché, pur dettata con riferimento alla normativa precedente il regolamento Ue 650/2012, contiene principi tutt’oggi da tenere in considerazione: il regolamento 650 (applicabile in Italia, ma non nel Regno Unito) dispone che la legge applicabile «all’intera successione» è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte; se la legge applicabile è però quella inglese (come nella sentenza 2867/2021), essa dispone che, per i beni mobili, si applica la legge del domicilio del de cuius, mentre per i beni immobili occorre osservare la lex rei sitae, ossia la legge del luogo ove gli immobili sono ubicati; anche il regolamento 650 (articolo 34, comma 1), riconosce il rinvio “all’indietro” e cioè riconosce applicabile il diritto italiano quando a esso rinvia la legge (di diritto internazionale privato) dello Stato che il regolamento 650 designa quale legge applicabile alla successione ereditaria.

Nel caso esaminato dalle Sezioni Unite, una vedova reclamava l’applicazione della norma di diritto inglese (la section 46 del Wills Act 1837) per effetto della quale la celebrazione di un matrimonio dopo la confezione di un testamento importa la revoca del testamento stesso.

L’interesse a far valere questa revoca era dettato dal fatto che, se fosse stata ottenuta una pronuncia di accertamento dell’intervenuta revoca, la vedova, invece di beneficiare solo di un legato di 50mila sterline disposto nel testamento, avrebbe beneficiato della devoluzione ereditaria disposta dalla legge per il caso di apertura di una successione non regolamentata da un testamento, vale a dire della totalità dei beni mobili (ai sensi della legge inglese) e di un terzo dei beni immobili ubicati in Italia.

La Cassazione decide dunque che, scindendosi la massa ereditaria in massa mobiliare (regolata dalla legge inglese) e massa immobiliare (regolata dalla legge italiana), ognuna di dette leggi deve essere osservata con riguardo alla devoluzione della rispettiva massa: quindi, il testamento si intende revocato ai sensi del diritto inglese, per susseguente matrimonio, ma non si intende revocato ai sensi del diritto italiano, il quale non conosce tale figura di revoca. Ancora: per la massa immobiliare italiana, si applicano le norme italiane sulla tutela della quota di legittima spettante ai legittimari (e, quindi, al coniuge, in presenza di più figli, spetta un quarto dell’eredità).

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Tassazione come valute estere tutta in salita per bitcoin e token

6 Marzo 2021

Il Sole 24 Ore 22 febbraio 2021 di Dario Deotto

DICHIARAZIONI

La tesi del Fisco contrasta con le norme antiriciclaggio ed è di difficile attuazione

Il richiamo alla norma «di chiusura» impedisce di far valere le minusvalenze

La forte accelerazione che, negli ultimi tempi, hanno avuto le criptovalute e determinati token impone di ritornare sulle questioni giuridiche e fiscali che li riguardano. Anche se il problema dell’inquadramento giuridico e tributario si pone per molti altri fenomeni della digitalizzazione dell’economia, che ormai prescindono da un luogo fisico (sono cioè a-territoriali). Così che si ritiene che la dimensione “spaziale”, più che territoriale, di molti fenomeni digitali potrà essere regolata soltanto con regole uniformi in seguito ad un accordo globale tra Stati.

Uno di questi fenomeni a-territoriali è proprio quello delle criptovalute, per le quali non esiste un preciso inquadramento giuridico.

La nozione antiriciclaggio

Il legislatore italiano ha regolato il fenomeno esclusivamente ai fini della disciplina antiriciclaggio definendo le valute virtuali «la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente» (articolo 1, comma 2, lettera qq), del Dlgs 231/2007).

Si tratta di una definizione che, a nostro avviso, coglie nel segno in quanto, in primo luogo, riconosce la rilevanza delle criptovalute come mezzo di scambio e non di pagamento. Il “mezzo di scambio” non ha una dimensione temporale: è l’utilizzo che se ne fa “ora e adesso”. La funzione di mezzo di pagamento consente invece di estinguere il debito che è stato contratto.

Inoltre, la disciplina del Dlgs 231/2007 individua – correttamente – la “funzione multiforme” delle criptovalute: quest’ultime possono risultare sia mezzo di scambio che strumento d’investimento, così come viene stabilito – sempre giustamente – che le criptovalute non risultano necessariamente collegate a una valuta avente corso legale.

Il corretto inquadramento della disciplina antiriciclaggio stride tuttavia con la rilevanza tributaria che, in alcuni documenti di prassi, è stata attribuita dall’agenzia delle Entrate (risoluzione 72/E/2016 e interpello 956-39/2018). Quest’ultima, infatti, ha assimilato le criptovalute alle valute estere. Occorre rilevare che una valuta si può considerare tale quando ha un legame con un territorio. Le criptovalute non hanno, evidentemente, questo legame.

Così è senz’altro da disconoscere la connotazione delle criptovalute come valute estere che porterebbe ad applicare, per le persone fisiche “private” – sempre secondo l’Agenzia – la specifica disciplina prevista dagli articoli 67 e 68 del Tuir.

La tassazione secondo il Fisco

L’articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del Tuir, in particolare, ritiene espressivo di un’attività di investimento, come presunzione assoluta di legge, anche il (semplice) prelievo delle valute estere da depositi e conti correnti.

Tale previsione viene in parte attenuata dal successivo comma 1-ter) dell’articolo 67, con il quale viene stabilito che le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere derivanti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che, nel periodo d’imposta in cui esse sono realizzate, la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente presso gli intermediari, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui.

Tale previsione non può, evidentemente, essere applicata a un fenomeno “vivace” e multiforme come le criptovalute. I sette giorni lavorativi continui risultano, ad esempio, un concetto che mal si concilia con il “cryptomondo”, così come il riferimento al cambio al 1° gennaio del periodo di riferimento e ai «depositi e conti correnti» dimostrano tutta l’inadeguatezza dell’accostamento delle criptovalute (molte nascono in corso d’anno e, comunque, il “cambio” tra inizio d’anno e qualche mese dopo può mutare notevolmente) alle valute estere.

Il prelievo come redditi diversi

Con la conseguenza che il trattamento di eventuali plusvalenze derivanti da un loro impiego come strumento di investimento, escludendosi l’assimilazione alle valute estere, deve essere ricercato nelle altre disposizioni dell’articolo 67 del Tuir. La soluzione più plausibile, a nostro avviso, è che eventuali plusvalenze debbano essere assoggettate a tassazione come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-quinquies), dello stesso Tuir, posta la funzione di “chiusura” di tale disposizione. Anche se questa conclusione non piace a molti perché comporta l’irrilevanza di eventuali minusvalenze.

È chiaro che sarebbe meglio che il diritto positivo si stancasse di rincorrere questi fenomeni, e li disciplinasse in modo organico e ragionevole

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Sotto torchio amministratori e organi di controllo

6 Marzo 2021

Il Sole 24 Ore 24 febbraio 2021 di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

GLI OBBLIGHI

La proprietà diretta con una partecipazione di oltre il 25%

L’approvazione del decreto sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust per finalità antiriciclaggio e la connessa istituzione di un’apposita sezione del Registro delle imprese comporterà nuovi obblighi degli amministratori e dell’organo di controllo eventualmente presente in questi enti.

Le imprese con personalità giuridica e le persone giuridiche private devono acquisire per un periodo non inferiore a 5 anni informazioni sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio (intermediari finanziari, professionisti ecc.) in occasione dell’adeguata verifica della clientela.

Nel caso di società costituisce indicazione di proprietà:

  1. a)diretta: la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
  2. b)indiretta: la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona.

Se dall’assetto proprietario non è possibile individuare univocamente la persona fisica cui attribuibire la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

  1. a)del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  2. b)del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
  3. c)dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.

Nel caso invece di persona giuridica privata rilevano:

  1. a)i fondatori, ove in vita;
  2. b)i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  3. c)i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Qualora l’applicazione dei citati criteri non consenta l’univoca individuazione di uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con i titolari di poteri di amministrazione o direzione della società. L’individuazione del beneficiario compete agli amministratori. Questi, in prima battuta, acquisiscono le informazioni sulla base delle scritture contabili e dei bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all’assetto proprietario o al controllo dell’ente, nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Se dovessero permanere dubbi sulla titolarità effettiva, gli amministratori devono richiedere specifici chiarimenti ai soci.

Analoghi adempimenti incombono:

sui fondatori se in vita o su chi ha rappresentanza e amministrazione delle persone giuridiche private;

sul fiduciario di trust e istituti giuridici affini tenuti all’iscrizione nella sezione speciale, delle informazioni sulla titolarità effettiva del trust o dell’istituto giuridico affine, e sulle relative variazioni.

L’inerzia o il rifiuto del socio ovvero l’indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l’impugnabilità delle deliberazioni assunte con il loro voto determinante.

A questo punto, stante le potenziali conseguenze dannose che potrebbero derivare in presenza di inerzia o rifiuto di fornire informazioni o di dichiarazioni mendaci da parte del socio, quali l’impossibilità di esercitare il diritto di voto, l’impugnabilità delle deliberazioni ecc. appaiono evidenti le responsabilità anche dell’organo di controllo della società.

Per tali ragioni, l’organo di controllo dovrà svolgere un’attenta vigilanza sia sugli adempimenti da porre in essere da parte degli amministratori, sia su eventuali condotte omissive del socio a seguito delle richieste degli amministratori stessi.

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Decreto Delegato 27 gennaio 2021 nr 7 – Disposizioni transitorie per la presentazione del bilancio degli operatori economici

9 Febbraio 2021

Si allega il testo completo del  Decreto Delegato 27 gennaio 2021 nr 7 nel quale vengono stabilite alcune norme transitorie per l’anno 2021 relativamente alla presentazione dei bilanci.

La nota integrativa può essere ancora redatta  in formato PDF o PDF/A.

Le persone giuridiche diverse dalle società sono esentate dalla redazione del bilancio in formato elettronico XBRL  anche per  il bilancio 2020. 

DD 7-2021

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