Categoria: In primo piano
Decreto Delegato 13 dicembre 2024 nr 198 – Interventi in materia di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni
18 Gennaio 2025
In materia di accesso alla C.I.G. già dal 1 gennaio 2025 il comma 4bis della Legge73/2010 è stato modificato nel modo seguente:
(…)“4 bis. La Commissione per la Cassa Integrazione Guadagni, nell’ambito della propria autonomia per la concessione delle proroghe, deve valutare i seguenti aspetti, i quali devono essere inclusi nella richiesta presentata dal datore di lavoro:
a) la congiuntura negativa o la situazione economico-produttiva del settore o del mercato di riferimento;
b) le azioni intraprese sul piano commerciale ed organizzativo, al fine di evitare o ridurre il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni e le aspettative in merito al risultato delle iniziative adottate ovvero adottande;
c) l’elenco dei dipendenti e le ore di cassa integrazione effettivamente utilizzata ai fini del controllo del principio della rotazione.”(…)
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Stretta doganale per oro e contanti: soglia a 10 mila euro
18 Gennaio 2025
Il Sole 24 Ore 10 Dicembre 2024 di Alessandro Galimberti
Definizione aggiornata di «denaro contante», nuove definizioni legali di oro, sequestri allargati e sanzioni più pesanti per chi non dichiara o dichiara poco e male in dogana.
Il decreto legislativo di adeguamento alle norme europee sul denaro liquido (regolamento 2018/1672), approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri di ieri sera, porta modifiche importanti per tutti i trasferimenti di valuta in entrata e in uscita dall’Unione,
Il contante «allargato»
Nella sfera del «contante» – con obbligo di dichiarazione doganale – entrano tutti gli strumenti negoziabili al portatore che non prevedono di dover provare l’identità o il diritto di disporne: dai traveller’s cheque, agli assegni, i vaglia cambiari, ordini di pagamento senza nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, o emess in forma tale che il diritto passi all’atto della consegna. Ancora, sono equiparate al contante le monete con un tenore in oro di almeno il 90%; e i lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5 %, oltre alle carte prepagate che contengono valore in moneta o liquidità o vi danno accesso o che possono essere usate per pagare, per l’acquisto o per la restituzione di valuta, se non è collegata a un conto corrente.
Il «trattenimento» in dogana
Il passaggio di questi titoli al portatore, contanti compresi, deve essere dichiarato in dogana a partire dal valore di 10mila euro, anche se viaggia in plichi postali, in bagagli o in altra forma «non accompagnato». In queste ipotesi la Gdf e le autorità doganali – e in tutti i casi ci sia anche il solo «sospetto» di attività criminosa, possono disporre il trattenimento integrale della somma, anche sotto soglia, per 30 giorni, estensibili nel caso di indagini.
Per sbloccare il contante trattenuto o sequestrato, chi ha commesso la violazione può sempre beneficiare della definizione con oblazione, ma con percentuali più alte rispetto alla norma, abroganda, del 2008: l’infrazione viene estinta pagando il 15% del denaro eccedente la soglia (fino a 10mila euro) 10mila euro, o del 30% fino a 40mila euro di sconfinamento. Per violazioni più gravi non è ammessa l’estinzione “pagata”.
Oro da investimento
Con il Dlgs approvato ieri cambia anche la definizione di oro da investimento e di materiale d’oro, la dichiarazione in oro da trasmettere per operazioni pari o superiori a 10mila euro e matura il passaggio dell’elenco degli Operatori professionali in oro dalla Banca d’Italia all’Organismo Agenti e Mediatori (Oam).
La nuova disciplina sul commercio di oro (legge 7/2000) ha una definizione aggiornata di «oro da investimento» che ricomprende anche l’oro destinato a successiva lavorazione, nonché di «materiale d’oro» nel cui novero rientrano anche i semilavorati così come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera c, numero 3, del Dpr 30 maggio 2002, n. 150, vale a dire «prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti a uno specifico uso o funzione, ma sono destinati a essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio».
Oltre a questo il nuovo impianto normativo prevede, da un lato, la riduzione della soglia per le dichiarazioni in oro a 10mila euro (equiparandola a quella delle dichiarazioni sul denaro contante) e, dall’altro, sancisce l’esonero della stessa quando è dovuta la dichiarazione in materia valutaria; il tutto, precisando che l’obbligo di dichiarazione sussiste anche in relazione a operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte che siano singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e comunque complessivamente pari o superiori a 10mila euro.
Questione di privacy
Le nuove norme aprono un focus sul sempre attuale tema della privacy. I dati personali estratti dalle dichiarazioni valutarie in dogana sono accessibili «solo al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti, che ne garantiscono la sicurezza, e sono adeguatamente protetti contro l’accesso o la comunicazione non autorizzati». La conservazione di questi data base è consentita «per un periodo di cinque anni dalla data in cui sono stati ottenuti. Allo scadere di tale termine tali dati personali sono cancellati», a meno di impellenti attività di indagine che possono portare a una proroga di ulteriori tre anni.
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In dogana scatta il trattenimento sul contante anche solo sospetto
18 Gennaio 2025
Il Sole 24 Ore 8 Dicembre 2024 di Giovanni Negri
FLUSSI CON I PAESI UE DOMANI IN CDM
Sanzioni più pesanti, ma anche misure cautelari più estese nel decreto legislativo su ingresso e uscita di contante con riferimento ai Paesi dell’Unione europea. Il testo, che adegua la disciplina italiana a quanto previsto Regolamento Ue del 2018. approda domani al Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva. Centrali sono quindi le modifiche al decreto n. 195 del 2008 punto di riferimento in materia valutaria che tuttavia conteneva le misure di adeguamento al precedente Regolamento comunitario datato 2005.
Nel dettaglio, inedita è la disposizione che introduce la misura del trattenimento di contanti, , sia in entrata sia in uscita, quando esistono anche solo indizi che facciano sospettare che il denaro, indipendentemente dall’importo, possa essere collegato ad attività criminale. La misura è effettuata dall’Agenzia delle dogane e dalla Guardia di Finanza e comunicata agli interessati anche per somme inferiori ai 10.000 euro. Il provvedimento ha natura amministrativa e la durata base è di 30 giorni innalzabili sino a 90 quando gli accertamenti da effettuare hanno particolare complessità.
Sempre sul piano cautelare sparisce il riferimento al limite di 10.000 euro che metteva al sicuro le somme di importo inferiore dal sequestro in caso di mancato rispetto degli obblighi di dichiarazione. In caso di omissione di dichiarazione, il sequestro è eseguito nel limite del 50% dell’importo eccedente la soglia di 10.000 euro , se l’eccedenza non è superiore a 10.000 euro; del 70% dell’importo eccedente la soglia di 10.000 euro, quando l’eccedenza è compresa tra 10.000 e 100.000 euro. Sopra i 100.000 euro di eccedenza il sequestro colpirà l’importo integrale.
Nel caso in cui la violazione degli obblighi informativi consiste nell’aver fornito informazioni inesatte o incomplete, il sequestro è eseguito nel limite:
- a) del 25% della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato, se la differenza non è superiore a 10.000 euro;
- b) del 35% della differenza se questa differenza sta tra 10.000 e 30.000 euro;
- c) del 70% della differenza, se questa è compresa fra 30.000 e 100.000 euro;
- d) del 100% della differenza se questa è superiore a 100.000 euro.
Per quanto invece riguarda le sanzioni per la trasgressione degli obblighi informativi subiscono tutte un innalzamento. A fare da bussola è sempre l’eccedenza rispetto al limite di 10.000 euro: dal 30 al 50% dell’eccedenza, se questa è fino a 10.000 euro; dal 50 al 70% su eccedenze superiori a 10.000; un inedito dal 70 al 100% per valori superiori, ma con sanzione massima di un milione di euro.
Rimodulate secondo quattro scaglioni, parametrati sempre sul valore delle eccedenze, anche le sanzioni pecuniarie quando la violazione degli obblighi informativi si è concretizzata attraverso informazioni false o incomplete.
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E-commerce, contro le frodi Iva c’è la garanzia da 50mila euro
18 Gennaio 2025
Il Sole 24 Ore 10 Dicembre 2024 di Marco Mobili e Giovanni Parente
Lotta all’evasione. Scatta l’obbligo della cauzione anche in titoli di Stato per i rivenditori extra Ue con rappresentante in Italia. L’obiettivo della stretta è sottrarre al sommerso 143 milioni all’anno
Una garanzia triennale al Fisco di almeno 50mila euro contro le frodi Iva sull’e-commerce. Garanzia che potrà essere fornita anche in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. E debutta anche la possibilità di specifiche analisi di rischio condotte congiuntamente da Entrate e Guardia di Finanza. Nel contrasto all’evasione arriva il meccanismo attuativo di uno degli strumenti messi in campo dal decreto delegato sull’accertamento (il Dlgs 13/2024, lo stesso del concordato preventivo). L’obiettivo è quello di fissare maggiori vincoli per gli operatori extra Ue che si avvalgono di rappresentanti fiscali per effettuare acquisti e vendite intracomunitari e operano attraverso l’e-commerce. Nel tentativo di contrastare i meccanismi di aggiramento del versamento dell’Iva che ruotano intorno all’esenzione dall’imposta al momento dell’importazione della merce all’interno dell’Unione europea. Un tentativo che dovrebbe garantire a regime all’Erario un gettito di 143 milioni all’anno.
Per questo ora il decreto firmato dal viceministro all’Economia Maurizio Leo rende operativa la garanzia che gli operatori extra Ue dovranno prestare per operare in Italia. L’asticella viene fissata in un «massimale minimo» di 50mila euro e la garanzia è «condizione necessaria per l’iscrizione della partita Iva del soggetto rappresentato nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (Vies). In pratica, chi non presta la garanzia non può operare. Si tratta in pratica di una cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria. Servirà a coprire 36 mesi, al termine dei quali non dovrà però essere rinnovata. La consegna dovrà essere effettuata alla direzione provinciale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del rappresentante fiscale. Un modello già adottato per le riaperture di posizioni dopo i provvedimenti di chiusura disposti dalle Entrate sulle partite Iva «apri e chiudi».
Proprio nel tentativo di evitare il più possibile condotte di vero e proprio dumping fiscale perpetuate attraverso l’esenzione Iva, il decreto attuativo prevede che la garanzia debba essere presentata anche dagli operatori che già attualmente sono inclusi nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. In questo caso, il conto alla rovescia per mettersi in regola scatterà dalla data di pubblicazione di un provvedimento su misura dell’agenzia delle Entrate: ci saranno 60 giorni di tempo, trascorsi i quali scatterà l’esclusione dall’Iva per chi non avrà depositato la cauzione al Fisco.
Più in generale il Dm fissa anche la procedura che porta ai riscontri e alle mosse successive. Nel caso in cui venga constatata la mancata prestazione della garanzia, l’Agenzia comunicherà al rappresentante fiscale del soggetto non residente, tramite posta elettronica certificata (Pec) o raccomandata con ricevuta di ritorno, l’avvio della procedura di esclusione del soggetto rappresentato dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (Vies). Passati 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del rappresentante fiscale, le Entrate passeranno all’esclusione d’ufficio della partita Iva dalla banca dati.
Per rafforzare il presidio, viene stabilita un’apposita attività di vigilanza. Il motore sarà rappresentato dalla task force tra agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza per l’analisi di rischio (la cosiddetta Uipar). Attraverso l’interoperabilità delle banche dati, verranno effettuate congiuntamente analisi «mirate a individuare i rappresentanti fiscali di soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo operanti in ambito unionale che presentano degli indicatori di pericolosità» in relazione al «corretto adempimento degli obblighi di verifica della completezza e della veridicità dei documenti prodotti dal soggetto estero». Una verifica a cui i rappresentanti fiscali sono tenuti per non incappare in una sanzione amministrativa da 3mila a 50mila euro.
Gli ultimi dati disponibili (contenuti nella relazione tecnica al decreto delegato sull’accertamento) mostrano perché la garanzia rappresenti una strategia per bloccare sul nascere forme di evasione che sul fronte Iva continuano a fare perno su prestanome o a strutture societarie di fatto vuote, che una volta sparite lasciano solo una scia di debiti tributari quasi impossibili da recuperare per il Fisco. Nel 2022, infatti, risultano circa 22mila soggetti non residenti, con rappresentante fiscale in Italia, che hanno acquistato servizi (secondo le informazioni dei modelli Intrastat), verosimilmente a titolo di commissioni, dalle principali piattaforme elettroniche, per un totale di 420 milioni di euro. Queste commissioni corrispondono circa 2,1 miliardi di merce venduta. Dal confronto con i dati dichiarativi, è emerso che 7.300 tra i soggetti individuati hanno un volume d’affari inferiore a quello stimato partendo dalle commissioni, per un’Iva evasa totale pari a circa 143 milioni. Proprio quella che adesso il Fisco vuole recuperare ogni anno con le nuove misure.
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Circolare nr 9/2024 del 17 12 24 – Adempimenti necessari per i soli soggetti che prestano servizi in in token diversi da Cripto-attività e servizi in cripto-attività ai sensi del D.D. 29 08 2024 nr 138
18 Gennaio 2025
Si allega la Circolare 9/2024, già inoltrata dall’UAE IL 17 Dicembre 2024, come promemoria ai soli soggetti che prestano servizi in token diversi da cripto-attività e/o servizi in cripto-attività i quali devono seguire alcuni obblighi di notifica e adeguamento.
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Regolamenti 4 dicembre 2024 nr 20-21-22 Regolamenti per l’applicazione delle Leggi Ipotecarie, di Registro e di Successione
18 Gennaio 2025
Il 4 Dicembre 2024 il Consiglio Grande e Generale ha validato tre singoli Regolamenti, il 20, 21 e 22 che riguardano rispettivamente l’applicazione delle Leggi Ipotecarie, della Legge sulle Imposte di Registro e la Legge sulle Imposte di Successione
In particolare, il Regolamento numero 21, riguardante le Imposte di Registro, ha lo scopo di “aggiornare e di regolare la formalità della registrazione, recependo i cambiamenti avvenuti negli anni con la digitalizzazione e con le norme sul procedimento amministrativo (…)
Ricordiamo infatti che la formalità della registrazione è eseguita tramite l’applicativo informatico RIPO, che garantisce la veridicità, la certezza e la sequenzialità delle operazioni per data e numerazione e distingue, al fine dell’inserimento dei dati degli atti oggetto di tale formalità, la sezione della registrazione dalle sezioni dedicate ad altre attività dell’URC.
L’URC procede subito all’inserimento dei dati dell’atto da sottoporre alla sola formalità di registrazione, ai fini della liquidazione delle imposte, fatto salvo diverso accordo con l’utente o a causa di carichi di lavoro intensi. Sono idonei alla registrazione gli atti che abbiano i seguenti requisiti:
a) presentino firma autografa di almeno un contraente/dichiarante;
b) siano scritti in lingua italiana;
c) siano accompagnati da una copia ad uso registro, dichiarata autentica da Pubblico Ufficiale o dichiarata conforme. Qualora il testo della scrittura privata da sottoporre a registrazione sia in lingua straniera, la stessa deve essere corredata da traduzione sottoscritta in originale da chi l’abbia eseguita, senza altre formalità.
Qualora l’utente non sia in possesso dell’originale ma voglia conferire data certa ad una copia ovvero voglia regolarizzarla fiscalmente, il Conservatore riscuote le imposte di bollo e di registro senza effettuare la formalità di registrazione e appone sulla prima pagina in alto il timbro portante la dicitura “Registrazione Virtuale” in cui sono indicati gli estremi della quietanza. Le copie delle scritture portate alla registrazione devono riprodurre in modo completo ed esatto l’originale e devono essere corredate di tutti gli allegati, che ne fanno parte integrante.
Se ne raccomanda la lettura completa.
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Decreto Delegato 20 Dicembre 2024 nr 203 – Disciplina pe la cessione di bibite ovvero bevande alcoliche verso l’Italia con obbligo di addebito dell’IVA
17 Gennaio 2025
Il Decreto Delegato 203 dispone già dal 1° gennaio 2025 che
“Gli operatori economici sammarinesi che cedono bibite ovvero bevande alcoliche ad operatori economici ovvero enti non commerciali muniti di partita IVA anche se agiscono nell’esercizio di attività istituzionali, aventi sede, residenza o domicilio in Italia, devono effettuare le predette cessioni con le modalità previste dall’articolo 7, comma 1 del Decreto Delegato 5 agosto 2021 n.147 qualora gli operatori economici cedenti sammarinesi si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
a) i ricavi complessivi annui superano l’ammontare di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) al netto delle cessioni all’esportazione verso l’Italia poste in essere con la modalità di addebito dell’IVA di cui all’articolo 7, comma 1 del Decreto Delegato n.147/2021;
b) le cessioni verso un singolo operatore italiano, e solo nei confronti del medesimo, superano l’ammontare di euro 100.000,00 (centomila/00) su base annua.
2. Qualora l’operatore economico sammarinese abbia alle proprie dipendenze quattro o più lavoratori subordinati l’ammontare di cui al comma 1, lettera a) è elevato ad euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00)” (…)
Come previsto dall’art. 2 la violazione del mancato addebito dell’iva comporta come pena la revoca o il non riconoscimento del rimborso monofase.
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Decreto Delegato 20 dicembre 2024 nr 205 – Settori di attività soggetti al nulla osta del Congresso di Stato
17 Gennaio 2025
Si aggiorna nuovamente la disciplina riguardante le attività economiche e i settori merceologici soggetti a Nulla Osta del Congresso di Stato:
“Art. 1
(Attività economiche e settori merceologici soggetti a nulla osta del Congresso di Stato previsto dall’articolo 16, comma 6 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)
1. Sono assoggettati a nulla osta del Congresso di Stato, previsto dall’articolo 16, comma 6 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche, le attività economiche e i settori merceologici seguenti:
a) le attività economiche che rientrano nel campo di applicazione dell’Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana sulla Regolamentazione Reciproca dell’Autotrasporto Internazionale di viaggiatori e merci, fatto a San Marino il 7 maggio 1997 e ratificato e reso esecutivo con Decreto 21 luglio 1997 n.73;
b) le attività economiche di stampa e produzione nel settore merceologico di prodotti e valori numismatici e filatelici;
c) le attività economiche nel settore merceologico di costruzione delle strade, qualora abbiano ad oggetto la formazione delle reti sottostanti inerenti alla opere di urbanizzazione primaria;
d) le attività economiche nel settore merceologico della produzione e distribuzione dell’energia, dell’acqua, del gas, delle telecomunicazioni, del traffico telefonico, e delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;
e) le attività economiche di smaltimento e trattamento nel settore merceologico dei rifiuti nonché le attività economiche nel settore dei rottami ferrosi;
f) le attività economiche nel settore della vigilanza privata, effettuata anche attraverso l’uso di tecnologie e dell’investigazione privata;
g) le attività economiche nel settore armi di cui agli articoli 36 e 47 della Legge 10 agosto 2012 n.122 e successive modifiche;
h) le attività di commercio all’ingrosso di preziosi, ad esclusione dell’attività di commercio all’ingrosso di orologi;
i) le attività di commercio all’ingrosso di metalli preziosi da investimento;
l) le attività in settori per i quali il nulla osta sia previsto da leggi speciali (…)
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Decreto Delegato 23 Dicembre 2024 nr 207 – Imposta di trascrizione agevolata per l’immatricolazione di veicoli nuovi ovvero usati acquistati da concessionari o rivenditori sammarinesi e destinati alla vendita
17 Gennaio 2025
Si allega il testo completo del Decreto Delegato nr 207 che tratta dell’imposta di trascrizione agevolata per l’immatricolazione di veicoli.
“Articolo Unico
1. Gli acquisti di veicoli nuovi o usati, anche in permuta, effettuati a scopo di vendita da rivenditori o concessionari sammarinesi, presso chiunque effettuati, possono essere soggetti all’iscrizione e alla conseguente immatricolazione, anche temporanea, nel Registro Immatricolazione Veicoli dell’UO Ufficio Registro Automezzi e Trasporti. La finalità di vendita deve essere espressamente dichiarata all’atto della formalità.
2. Per le autovetture nuove o usate, che rispettino le condizioni di cui al comma 1, l’imposta di trascrizione di cui alla Tabella “A” della Legge 25 novembre 1997 n.136 e successive modifiche, come da ultimo sostituita dalla Tabella “A”, dell’Allegato “2” del Decreto Delegato 28 novembre 2013 n.161, è pari ad euro 20,00 (venti/00), nel caso in cui tale trascrizione sia effettuata da operatore economico sammarinese, che eserciti attività di commercio di veicoli.
3. Per le altre categorie di veicoli, differenti da quelli di cui al comma 2 e che rispettino le condizioni di cui al comma 1, l’imposta di trascrizione è pari ad euro 10,00 (dieci/00).
4. I veicoli, a cui si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, non possono circolare su strada, se non per finalità di prova connesse alla vendita.”
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Monte Carlo cambia pelle, non più paradiso fiscale
16 Gennaio 2025
Il Sole 24 Ore 1 Dicembre 2024 di Alessandro Galimberti
Antiriciclaggio. Tra pochi giorni l’Europa giudicherà le azioni del Principato per regolarizzare il sistema finanziario: «Non siamo più off shore». Restano zero tasse e zero debito pubblico
MONTE CARLO
La grande sfida di Mareterra- la penisola che sorge dalle acque, 6 ettari di real estate strappati al Mediterraneo, immobili venduti fino a 100 mila euro al metro quadro, già sold out – è in fondo la metafora del presente del Principato di Monaco: un’enclave on-shore, di terra agganciata saldamente alla rocca con 18 enormi cassoni di cemento armato e sabbia. Dal mare alla terra, come dire, fine dell’epoca off-shore, ricomincia quella on-shore.
A pochi giorni dal termine del quinto ciclo di verifica di Moneyval, che qui tutti si augurano metta presto in soffitta il purgatorio della lista grigia – quella grey-list finanziariache rende tutte le transazioni “sospette”, e tutti i titolari di conto a «rischio medio» di riciclaggio – la vita nel Principato scorre tranquilla e apparentemente sempre uguale. Il via vai di car valet fuori dall’Hermitage, lussuoso palazzo Belle Epoque che resiste nella verticalità di Monte Carlo, alterna uomini d’affari a turisti a sette stelle, ma quasi tutto dietro l’aplomb monegasco è cambiato rispetto ai ruggenti anni d’oro, quando qui si parlava quasi solo in italiano. Oggi dei 39 mila residenti nel Principato “solo” 7.700 sono italiani («residenti veri» sottolinea uno dei consiglieri più stretti di Principe Alberto II, «quelli fittizi non esistono più»), quasi 8.500 francesi, 9 mila i monegaschi di cittadinanza. Il resto una babele di lingue e bandiere, dai mille olandesi ai pochi tedeschi, dai tanti spagnoli ai pochissimi orientali, fino alla popolosa enclave di russi con doppio passaporto (soprattutto cipriota). Oggi il Principato è una città-stato reale, viva anche in un lunedì di fine autunno, con 60mila frontalieri (10 mila dall’Italia, ma altrettanti “paisà” dalla Provenza) che ogni giorno lavorano per una comunità privilegiata, tra cantieri in modalità time-lapse, hotel, ristoranti, boutique e Casinò.
Nessuno dei 39 mila iscritti all’anagrafe paga le imposte dirette – quelle sul reddito, per intenderci – non i cittadini autoctoni e nemmeno i 30 mila a cui è stata principescamente concessa la Carte de séjour. Il prodotto interno lordo della Rocca sfiora i 9 miliardi di euro – moneta che il Principato può battere in forza di accordi con Francia, Ue e Bce, a patto di accettare, come ha accettato, regole di condotta finanziaria trasparenti – e la legge di bilancio che in queste ore l’Assemblea legislativa (24 “parlamentari”) sta discutendo sfiora i 2,4 miliardi. Il bilancio dello Stato genera storicamente eccedenze, versate al Fondo di Riserva Costituzionale (oggi vale 7 miliardi, 2,4 investiti in asset finanziari; il debito pubblico è a zero).
Senza imposte dirette, gli attivi di bilancio vengono dall’Iva (52% delle revenues statali, l’aliquota standard è del 20%), dall’imposta dei registri immobiliari e transazioni (26%), dalle tasse sui redditi commerciali (11%) e solo per il 3% dal leggendario Casinò.«Come vede la quasi totalità delle risorse dello Stato è di natura fiscale – dice a Il Sole 24Ore un alto consigliere ministeriale – ; il Principato ha un’economia basata sull’ onshore: solo le imprese che fatturano almeno il 75% a Monaco godono di un trattamento fiscale agevolato (risultato possibile di fatto solo per ristoranti, bar, hotel e negozi locali, ndr), altrimenti si applica l’aliquota francese del 25%».
Nel corso degli esami di Moneyval (l’organo del Consiglio d’Europa per antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo), la Rocca ha ricordato che dal 1851 Monaco è nello spazio doganale francese – cioè Ue – con aliquote e controllo francesi; il sistema bancario è sotto il duplice controllo delle autorità monegasche e della Banca di Francia; la rinnovata autorità antiriciclaggio è passata da 16 a 80 dipendenti in pochi mesi, con rafforzamento dei servizi Aml anche nella Polizia, l’aumento dei magistrati dedicati all’antiriciclaggio e la nuova «sezione finanziaria» della magistratura di prossima istituzione per perseguire questo tipo di reati.
Basterà tutto questo per lasciarsi alle spalle «grigio» e pregiudizi? «Il sistema bancario oggi è impermeabile al riciclaggio – dice un alto dirigente bancario qui da 25 anni – siamo totalmente compliant, e responsabili penalmente delle miscondotte. Confidiamo che anche altri storici anelli “deboli” della catena del contante siano stati messi così bene in sicurezza».