Categoria: In primo piano
Con la Dac 7 obbligo di informazioni esteso alle piattaforme online e royalties
9 Novembre 2020
Il Sole 24 Ore lunedì 26 ottobre 2020
SCAMBI AUTOMATICI
La Ue prepara la nuova direttiva per una tassazione equa e semplice pro-ripresa
Proseguono le iniziative per promuovere la cooperazione e la trasparenza fiscale all’interno dell’Unione europea. Anche se in molti Paesi, Italia compresa, non sono ancora scattati gli obblighi previsti dalla Dac 6, l’Ue sta già lavorando alla Dac 7. Lo scorso 15 luglio la Commissione europea ha infatti proposto nuove modifiche alla direttiva sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale 2011/16/Ue, promuovendo l’adozione di un pacchetto di riforme per una tassazione equa e semplice a sostegno della ripresa dell’Ue. La Dac 7 rappresenta una parte di un’ampia e ambiziosa agenda fiscale dell’Ue per i prossimi anni. Le principali proposte di modifica alla direttiva sono le seguenti.
Piattaforme digitali
Una delle modifiche più importanti proposte dalla Dac 7 prevede l’estensione dell’obbligo di scambio automatico di informazioni agli operatori delle piattaforme digitali residenti, localizzati o costituiti secondo le leggi dell’Ue. Le norme si applicheranno anche alle piattaforme non comunitarie che facilitano vendite effettuate da soggetti Ue o locazioni di immobili ivi localizzati.
L’emendamento proposto impone ai gestori delle piattaforme digitali l’obbligo di comunicare alle amministrazioni fiscali di ciascuno Stato membro il reddito percepito dai rispettivi utenti. Le attività commerciali (“attività pertinenti”) coperte dagli obblighi di comunicazione sono l’affitto di beni immobili, i servizi personali, la vendita di beni, l’affitto di qualsiasi mezzo di trasporto, gli investimenti e i prestiti nell’ambito del crowdfunding.
La definizione di piattaforma è molto ampia in quanto comprende qualsiasi software, compresi i siti web accessibili agli utenti che consentono ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere le attività pertinenti. Sono esclusi i software che consentono esclusivamente pagamenti, catalogazione o la pubblicità di attività pertinenti e la possibilità di reindirizzare o trasferire utenti verso una piattaforma.
Verifiche fiscali
I controlli multilaterali tra Stati avranno una sempre maggiore importanza per evitare la doppia tassazione sui temi di fiscalità internazionale, quali ad esempio i prezzi di trasferimento. In Italia l’articolo 31-bis del Dpr 600/73 prevede la possibilità di controlli simultanei dell’amministrazione finanziaria con altri stati membri, ciascuno nel proprio territorio al fine di scambiare informazioni, e disciplina la presenza nelle indagini di funzionari stranieri in base alla direttiva 2011/16/Ue. Vi sono poi accordi specifici con altre amministrazioni: convenzioni contro le doppie imposizioni, «Tax Exchange Information Agreement» e l’accordo con l’amministrazione bavarese per le verifiche congiunte.
La Dac 7 propone di rafforzare i meccanismi esistenti al fine di garantirne l’effettiva applicazione, prevedendo che le risposte alle richieste della presenza di funzionari o di svolgimenti di controlli simultanei vengano fornite in 30 giorni.
Viene inoltre inserito un nuovo articolo (n.12 bis) sui controlli congiunti su attività transfrontaliere, ovvero indagini amministrative condotte congiuntamente dalle autorità competenti di due o più Stati membri, per esaminare casi legati a una o più persone di interesse comune. È previsto che le autorità debbano concordare sui fatti e sulle circostanze del caso ed adoperarsi per raggiungere una posizione fiscale condivisa. Non sembra tuttavia esservi un obbligo di accordo, il che potrebbe essere fonte di notevole incertezza per i contribuenti. Le conclusioni della verifica sono inserite in una relazione finale che ha un valore giuridico equivalente a quello degli strumenti nazionali (es. Pvc in Italia).
Scambio di informazioni
Viene inserita la possibilità per le amministrazioni di fare richieste collettive di informazioni in base ad un insieme comune di caratteristiche dei soggetti per cui è fatta la richiesta. Per garantire l’efficacia dello scambio di informazioni ed evitare ingiustificati rifiuti è previsto che l’autorità richiedente fornisca le motivazioni ed il fine fiscale per cui le informazioni sono richieste (cosiddetta “prevedibile pertinenza”). La prevedibile pertinenza non si applica nei casi in cui la richiesta sia inviata in seguito allo scambio di informazioni su ruling transfrontalieri o accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, Apa (già disciplinati dalla direttiva).
Royalties
La proposta prevede di aggiungere le royalties tra le categorie di reddito di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva, che sono soggette a scambio automatico obbligatorio di informazioni tra gli Stati membri. Viene in tal modo ribadita l’importanza di attenzionare i redditi derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale, in quanto facilmente si prestano ad accordi per il trasferimento degli utili da una giurisdizione ad un’altra per via della elevata mobilità delle attività sottostanti.
Qualora la proposta venisse approvata l’entrata in vigore delle disposizioni sarebbe il 1 gennaio 2022.
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Decreto Delegato 7 Ottobre 2020 nr 185 – Modifica all’Allegato B Legge 31 marzo 2014 nr 40 e succ. modifiche – Disciplina delle licenze per l’esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali”
9 Novembre 2020
Si allega il nuovo art. 2 dell’ allegato B della Legge nr 40/2014 in merito alle tasse di rilascio e rinnovo licenza.
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Errata Corrige D.L. nr 123/2018 – Ratifica Decreto – Legge 28 giugno 2018 nr 76 – Disciplina del regime per la detassazione dei redditi derivanti da beni immateriali
9 Novembre 2020
Si allega la riformulazione dell’art. 5 comma 2 del D.L.nr 123 del 2018 in merito alla plusvalenza derivante da cessione dei beni immateriali.
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Scadenziario Dicembre 2020
3 Novembre 2020
Di seguito vengono riportate le scadenze ordinarie previste ricordando che è data la possibilità per quanto riguarda le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e autonomo (a partire dai redditi mensili del mese di marzo 2020 e fino a quelli del mese di dicembre 2020) di versare tali ritenute mediante versamento diretto entro il quadrimestre successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta alla fonte ovvero a quello in cui siano maturati i redditi mensili di lavoro dipendente.
entro il 20 Dicembre
- Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S. F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di novembre. Si evidenzia che, come sancito dall’art 2 del D.L. 205/2020 è data la possibilità di rateizzare i contributi anche relativamente ai mesi di novembre, dicembre e tredicesima previa istanza da presentarsi all’ISS. La dilazione è consentita senza penalità per un massimo di 12 mesi con un tasso fisso d’interesse del 2%
entro il 31 Dicembre
- scade il termine per il versamento della ritenuta del 5% sugli utili (anche eventualmente accantonati a Riserva) prelevati nel bimestre di settembre e ottobre (ritenuta da applicarsi sulla distribuzione utili formatisi dall’anno 2014 in avanti);
- il pagamento delle ritenute a titolo d’acconto per lavoro dipendente e autonomo relativi al bimestre di settembre e ottobre dell’ esercizio in corso;
- il pagamento dell’imposta speciale di bollo sui servizi di agenzia e rappresentanza (3% e 6%) relativi al bimestre di settembre e ottobre dell’ esercizio in corso;
- il pagamento dell’imposta di bollo 3% su servizi di pubblicità e elaborazione dati relativi a fatture datate settembre e ottobre;
- Scade il termine sia per le persone fisiche (lavoratori autonomi e ditte individuali) che giuridiche, del versamento del secondo acconto dell’imposta generale sui redditi (I.G.R.) relativa all’anno in corso;
- il pagamento dei compensi amministratori pena l’indeducibilità del costo;
- scade il termine per il pagamento dell’imposta speciale sui beni di lusso (imbarcazioni);
Si ricorda per le aziende di produzione o per le attività di commercio all’ingrosso, di prestare attenzione agli acquisti di fine anno, poiché consistenti incrementi di magazzino al 31/12/20 rispetto all’anno precedente determinano l’obbligo di pagare la monofase sull’incremento medesimo.
Si rammenta che l’art. 58 c 1 lett. c) della Legge 94/2017 ha abolito l’obbligo di invio della comunicazione all’Ufficio Tributario della movimentazione relativa ai registri di temporanea importazione o esportazione (registro unico, c/lavoro, c/deposito, c/lavorazione ecc.).
Si segnala infine che l’art. 17 della Legge 137/2018 ha reso obbligatorio, già dal primo gennaio 2019, per ogni contribuente la registrazione nel conto fiscale delle obbligazioni tributarie ENTRO LA SCADENZA, pena sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 applicata dall’Ufficio Tributario.
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Si avvisa la gentile clientela che lo studio Commerciale del Dott. Antonio Valentini rimarrà chiuso per le festività natalizie dal 23 dicembre al 6 gennaio compresi.
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Decreto Legge 12 Ottobre 2020 nr 187 – Disposizioni per il contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19
13 Ottobre 2020
Si allega il testo completo dell’ultimo Decreto Legge in tema di contrasto alla diffusione dell’epidemia di COVID-19 riassumendo di seguito i seguenti articoli:
– Art. 1: I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) devono contattare telefonicamente il proprio medico curante.
La mascherina è obbligatoria sui mezzi di trasporto pubblici, in luoghi chiusi aperti al pubblico oppure, sia in luoghi all’aperto che al chiuso, ove non sia possibile garantire la distanza di sicurezza di 1 metro.
Ogni locale aperto al pubblico ha l’obbligo di mettere a disposizione di clienti e personale distributori di igienizzante idroalcolico per le mani, di curare l’igiene degli spazi comuni (locali igienici e di servizio, tavoli e sedie ecc.), di garantire il distanziamento e l’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione.
Ogni locale aperto al pubblico può servire unicamente i clienti che, in base all’applicazione del corretto distanziamento, trovano posto a sedere all’interno dei propri locali: sono vietate le consumazioni in piedi o al banco all’interno dei locali nonché i buffet.
Tali limitazioni possono essere superate in caso di eventi e manifestazioni solamente previa autorizzazione da parte della Gendarmeria da richiedersi con un preavviso di 10 giorni dall’evento, nelle modalità descritte dall’Articolo 1.
In caso di attività fisica e sportiva che preveda il contatto fisico sono obbligatorie le prescrizioni individuali di igiene e sicurezza più comuni: lavaggio o utilizzo di igienizzanti per le mani, buone prassi nello starnutire o tossire. È necessario adottare una frequente aerazione degli ambienti ed una regolare e rigorosa sanificazione degli stessi (aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, attrezzature e macchine utilizzate per l’esercizio fisico).
– Art. 3: disciplina le modalità per effettuazione di interventi d’urgenza presso i domicili di persone in isolamento o quarantena.
– Art. 4: contiene disposizioni relative all’attività giudiziaria e prevede che fino al 31 dicembre 2020 le attività processuali da compiersi nel giorno giuridico si svolgono il mercoledì e il giovedì.
– Art. 5: Il personale in servizio nei locali aperti al pubblico ha il dovere di richiedere il rispetto delle prescrizioni di cui al presente decreto ad eventuali avventori che si assembrino nei paraggi dell’attività aperta al pubblico, o che al suo interno non rispettino le prescrizioni. Nel caso gli avventori non ottemperino in seguito a tali richieste, il personale in servizio nei locali aperti al pubblico è tenuto ad avvertire le forze di polizia.
– Art. 7: Per eventuali eventi in corso di organizzazione, per i quali non sussistano i tempi di preavviso di 10 giorni per le autorizzazioni necessarie, gli organizzatori sono tenuti a provvedere immediatamente alla richiesta di autorizzazione che la Gendarmeria.
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Il ruolo degli amministratori all’interno dell’azienda
13 Ottobre 2020
Al fine di rappresentare agli operatori economici l’interpretazione del Tribunale di San Marino e degli Ispettori dell’Ispettorato del Lavoro che sempre più spesso si soffermano sulla verifica della tipologia di attività svolta dall’Amministratore Unico o Consiglieri di Amministrazione all’interno delle Aziende, per evitare di incorrere in contestazioni e sanzioni si riporta di seguito un’estratto della sentenza nr 33/2018 (recentemente utilizzata nella risoluzione di un contenzioso tra Ispettorato del Lavoro e l’Amministratore di una srl sammarinese) del Commissario della Legge Avv. Isabella Pasini, la quale definisce il ruolo degli amministratori all’interno dell’azienda: quelli che non sono assunti debbono attenersi a quanto da lei indicato.
Estratto della sentenza del Commissario della Legge Avv. Isabella Pasini (n.33/2018):
“(…) Nel caso di specie, il sig. (…) è però incorso in diversa violazione ovverosia lo svolgimento di compiti operativi che non rientrano nei compiti attribuiti agli amministratori di società. Pertanto al di là della dimostrazione della
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società e il (…) stesso, rileva la violazione dei limiti posti dall’art.14, comma 1 del d.l. 61/2012. Quest’ultimo prevede, infatti, che: “A coloro che nelle società di capitali rivestono la carica di amministratore unico, presidente del consiglio di amministrazione o amministratore delegato è consentito lo svolgimento, sia nelle sedi direttive che operative dell’impresa, di compiti gestionali dell’azienda con esclusione di qualsiasi inserimento nel ciclo produttivo industriale/artigianale aziendale.” Secondo la parte ricorrente, poiché la società (…) non è né industriale né artigianale, la norma non troverebbe applicazione. In realtà, come sostenuto dall’Avvocatura dello Stato, la norma si riferisce genericamente alle società di capitali, al di là della tipologia di licenza
effettivamente posseduta. (…). Si deve, pertanto, concludere che, al di là del fatto che il (…) percepisca o meno introiti dall’attività svolta come amministratore unico, l’attività operativa svolta non rientri fra i suoi compiti e come tale sia in contrasto con la norma sopra richiamata e rientrante nelle fattispecie sanzionabili ex art. 21, comma 3, del d.l. n.156/2011. Per tale motivo, ritenuta la violazione sopra descritta, la sanzione risulta legittima e il ricorso deve essere respinto.”
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Fatturazione elettronica nei rapporti d’interscambio con gli operatori della Repubblica italiana – Prot. 94788/2020 Segreteria di Stato Finanze e Bilancio
13 Ottobre 2020
Si allega il Protocollo nr 94788/2020 del 6 Ottobre u.s. della Segreteria di Stato Finanze e Bilancio in merito ai chiarimenti sull’introduzione della fattura elettronica nelle operazioni di interscambio tra San Marino e l’Italia sottolineando che l’utilizzo della fatturazione elettronica avverrà inizialmente in modo graduale e su base volontaria a partire dal mese di gennaio 2021.
Prot. 94788 del 6/10/2020 Segr. Finanze
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DECRETO – LEGGE 23 settembre 2020 n.157 – PROCEDURA SPECIALE DI RISCOSSIONE ESATTORIALE PER I TITOLARI DI OBBLIGAZIONI EMESSE AI SENSI DEL DECRETO – LEGGE 27 LUGLIO 2017 N.89
13 Ottobre 2020
Di seguito, il Decreto Legge nr 157 del 23/09/2020 che prevede che, qualora tra i titolari delle obbligazioni emesse dalla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino vi siano soggetti con posizioni debitorie iscritte a ruolo, le somme derivanti dal rimborso del titolo obbligazionario vengano direttamente riconosciute al Servizio di Esattoria Unica ad estinzione parziale o globale dei debiti.
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Antieconomicità valutata sull’intera operazione
12 Ottobre 2020
Il Sole 24 Ore 1 ottobre 2020 di Antonio Iorio
CASSAZIONE
Ai fini dell’indeducibilità non conta neppure il compimento effettivo
La valutazione di antieconomicità relativa ad un costo ritenuto indeducibile dall’amministrazione finanziaria in quanto esoso, deve considerare l’intera operazione cui è riferito, ancorchè poi, in tutto o in parte, non si sia conclusa. È questo, in estrema sintesi, il principio espresso dalla Cassazione nella sentenza numero 20859 depositata ieri.
A una società immobiliare era disconosciuto il costo di una provvigione di sei milioni di euro corrisposta ad una società per la vendita di una porzione di immobile (valore 18 milioni) con opzione sulla restante parte (valore totale 65 milioni. La provvigione doveva essere corrisposta per metà alla sottoscrizione del preliminare di vendita e per metà al rogito. Tuttavia il preliminare regolarmente stipulato era risolto con restituzione della caparra. Nonostante la mancata conclusione del contratto definitivo, alla società, che aveva svolto l’intermediazione, venivano corrisposti tre milioni (metà della pattuita provvigione).
Secondo l’Agenzia, tale costo era del tutto sproporzionato ed esoso e quindi assolutamente contrario ai canoni economici . Ritenendo corretta invece una provvigione calcolata su una percentuale del 3%, l’ufficio riconosceva il costo per 540mila euro (3% dei 18 milioni) e riprendeva a tassazione la somma restante indebitamente dedotta. Mentre la Ctp accoglieva il ricorso presentato dalla contribuente, la Commissione regionale riformava la decisione di primo grado, confermando la legittimità dell’accertamento dell’Ufficio. Secondo i giudici dell’appello, la rettifica doveva ritenersi fondata in ragione della antieconomicità dell’operazione assolutamente contraria ai canoni dell’economia. Era eccessivo, in sostanza, il pagamento di un importo superiore alla percentuale del 3% risultante dagli usi e consuetudini di cui alla Camera di commercio per le intermediazioni immobiliari. Nel ricorso per Cassazione la contribuente lamentava, tra l’altro, che i giudici al pari dell’Ufficio, non avessero opportunamente motivato le ragioni circa la correttezza di una percentuale del 3% per l’intermediazione, senza poi considerare l’operazione nel suo complesso ricomprendente anche un’opzione di acquisto dell’intero immobile.
La Suprema corte, condividendo la tesi difensiva, ha evidenziato la necessità di ricomprendere anche l’opzione di vendita dell’intero immobile (per un prezzo di circa 65 milioni di euro) ai fini del conseguimento del giudizio di antieconomicità del costo sostenuto, rispetto alla complessiva operazione economica.
Stante un evidente vizio motivazionale rispetto a tali circostanze, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso della contribuente.
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Sulle criptovalute l’anonimato agevola il rischio criminalità
12 Ottobre 2020
Il Sole 24 Ore domenica 20 settembre 2020 di Valerio Vallefuoco
ALLARME INTERNAZIONALE SUL MOLTIPLICARSI DELLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONI CHE UTILIZZANO LE MONETE DIGITALI PER SCHERMARE I PROVENTI OTTENUTI DA VARIE FATTISPECIE DI REATO, DALL’EVASIONE FISCALE AL TRAFFICO DI DROGA
IL DOSSIER DEL GRUPPO D’AZI0NE FINANZIARIA VALUTE VIRTUALI E RICICLAGGIO
Tracciabilità. La confusione tra monete diverse risulta determinante nel aumentare il filtro di opacità.
Continua il forte impegno internazionale del Gruppo d’azione finanziaria (Gafi) alla lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo attraverso i cosidetti virtual asset. Dopo la revisione dell’implementazione dei suoi standard riveduti sulle valute virtuali e sui fornitori di servizi di valuta virtuale, avvenuta il 7 luglio 2020, il Gafi ha completato la sua analisi del nuovo fenomeno pubblicando lo scorso 14 settembre 2020 un Report sugli indicatori di anomalia sulle valute virtuali.
Come è ormai sempre più noto infatti gli asset virtuali utilizzano una tecnologia innovativa per trasferire rapidamente il valore in tutto il mondo e hanno molti potenziali vantaggi, tra cui la possibilità di effettuare pagamenti più veloci e meno costosi. Ma l’anonimato ad essi associato attira anche i criminali, che hanno utilizzato le criptovalute per riciclare i proventi di una serie di reati come il traffico di droga, il contrabbando illegale di armi, la frode, l’evasione fiscale, gli attacchi informatici, l’evasione delle sanzioni, ed addirittura lo sfruttamento dei minori e la tratta di esseri umani. Anche alcuni gruppi terroristici hanno utilizzato questo strumento per finanziare le proprie azioni.
Il documento si evidenzia nel panorama internazionale per la sua praticità ed accuratezza: in particolare sono presenti casistiche dedicate dove i soggetti obbligati sono vivamente consigliati di alzare la cosidetta bandierina rossa (red flag indicators) sulle operazioni sospette. Tale casistica dal taglio pratico si confronta con diversi precedenti e ricerche di cui alcune italiane per far capire agli operatori come certe pratiche sono da considerarsi sospette al verificarsi di alcune condizioni predeterminate.
Gli indici di anomalia
Il rapporto è stato basato su oltre 100 casi di studio raccolti dai membri della rete globale del Gafi ed evidenzia i più importanti indicatori di anomalia che potrebbero suggerire un comportamento criminale. Gli indicatori chiave dello studio si concentrano essenzialmente sulle caratteristiche tecnologiche che aumentano l’anonimato, come l’uso di siti web di scambio peer-to-peer, servizi di mixing o tumbling o criptocurrencies potenziate per l’anonimato. Queste pratiche denominate Bitcoin tumbling, note anche come Bitcoin mixing o Bitcoin laudering, consistono nel processo di utilizzo di un servizio di terze parti per interrompere la connessione tra un indirizzo Bitcoin di invio di monete virtuali e gli indirizzi a cui vengono inviate.
Dal momento che la blockchain Bitcoin è una sorta di libro mastro pubblico che registra ogni transazione, la miscelazione di monete è fondamentale per tutti colo che non voglia rendere pubblico dove inviano e memorizzano il loro BTC, o da dove lo ricevono. In cambio della miscelazione di valute digitali, i servizi prendono una commissione che va dall’1% al 5% del valore delle valute digitali che vengono mescolate. I mixer incanalano le valute digitali attraverso centinaia di portafogli e le dividono in modo che il tracciamento sia difficile e dispendioso in termini di tempo.
Rischio geografico
Sempre il Rapporto Gafi ha posto l’attenzione sui rischi geografici, evidenziando che i criminali possono sfruttare Paesi con misure nazionali deboli o assenti proprio sugli asset virtuali. Sono considerati sospetti anche alcuni modelli di transazione irregolari, insoliti o non comuni che possono suggerire un’attività criminale. Nel Report sono state poste in risalto le dimensioni delle operazioni-transazioni, in particolare se l’importo e la frequenza non hanno una spiegazione logica di business.
Sono stati inoltre analizzati nello specifico alcuni profili di mittente o di destinatario delle operazioni evidenziando che alcuni specifici comportamenti insoliti possano suggerire un’attività criminale. Sono stati considerati anomali, tra l’altro, i casi in cui un cliente fornisca le credenziali di identificazione o le credenziali dell’account (per esempio un indirizzo IP non standard o i flash cookie) condivisi da un altro account, ovvero siano sorte delle discrepanze tra gli indirizzi IP associati al profilo del cliente e gli indirizzi IP da cui venivano avviate le transazioni.
Indirizzi sotto esame
Sotto esame anche il fatto che l’indirizzo di provenienza delle valute virtuali appartenesse ad un cliente che appariva su forum pubblici associati ad attività illegali ovvero che il cliente fosse conosciuto attraverso informazioni pubblicamente disponibili alle forze dell’ordine a causa di precedenti associazioni criminali.
Infine sono state analizzate specifiche origini dei fondi e delle ricchezze che possono essere collegati ad attività criminali. In questo senso dovrebbero destare sospetto secondo il Gafi tutte quelle transazioni con indirizzi di valuta virtuale o carte di credito che sono collegate a carte di credito note per frode, estorsione, o schemi di ricatto informatico, indirizzi sanzionati, darknet mercati, o altri siti web illeciti. Dovrebbero, per esempio, essere considerate anomale quelle transazioni in criptovalute provenienti da o destinate ai servizi di gioco d’azzardo online.
Carte di credito sospette
Attenzionato anche l’uso di una o più carte di credito e/o di debito collegate a un portafoglio virtuale per ritirare grandi quantità di valuta legale (operazioni cripto-to-plastic), o fondi per l’acquisto di bitcoin provengono da depositi in contanti in carte di credito. Ovvero anche i depositi su un conto o un indirizzo di portafoglio virtuale che siano significativamente più alti del normale con una fonte di fondi sconosciuta, seguita dalla conversione in valuta legale. La mancanza di trasparenza o informazioni insufficienti sull’origine e sui proprietari dei fondi è sempre considerata sospetta, come ad esempio le operazioni che prevedono l’utilizzo di società fittizie o di tali fondi inseriti in un’offerta di monete iniziali (Ico) in cui i dati personali degli investitori possono non essere disponibili o transazioni in entrata dal sistema di pagamento online attraverso carte di credito/prepagate seguite da prelievo immediato.
In generale secondo il report sono da verificare tutte quelle operazioni la cui fonte di ricchezza di un cliente derivi dagli investimenti in criptovalute , Ico, o Ico fraudolente. Da ultimo vanno segnalate le operazioni in cui le fonti di ricchezza di un cliente vengano attinte in modo sproporzionato da portafogli virtuali provenienti da altri prestatori di servizi per asset virtuali (Vasp) che non dispongono di controlli antiriciclaggio e antiterrorismo adeguati agli standard Gafi.