Decreti Legge nr 91-92-93-96 di Maggio 2020 e nr 97 del 2 Giugno 2020

9 Giugno 2020

In sintesi i punti salienti degli ultimi Decreti Legge emanati nel mese di maggio e giugno 

D.L. 91 del 26/5/20 (ratifica D.L. nr 63)

Art. 6Misure straordinarie in materia di imposte dirette, comma 6: Minimum tax
Tutti gli operatori economici sono esentati dal pagamento della minimum tax per il periodo d’imposta 2020. Nel caso tale imposta sia già stata versata, sarà possibile portare il relativo importo in detrazione, ovvero compensarlo con ulteriori imposte dirette e indirette a partire dal periodo di imposta 2020 senza alcun limite temporale.

Art.6, comma 8 bis: Per il periodo d’imposta 2020 rientrano tra le passività deducibili in sede di dichiarazione dei redditi le spese relative a servizi di bar e ristorazione nonché ad attività creative, artistiche e di intrattenimento sostenute nel territorio per un importo massimo di euro 300,00 e le spese relative alle attività sportive e le attività inerenti i servizi alla persona (centri estetici, parrucchieri, barbieri, tatuatori e similari) sostenute nel territorio per un importo massimo di euro 200,00.

Art. 6, comma 9: gli incentivi previsti per le attività di nuova costituzione (art. 73 della Legge n.166/2013) e per l’imprenditoria giovanile (punti b) e c) del comma 1, dell’articolo 4 della Legge 178/2015) sono prorogati per un anno ad esclusione di quelli scaduti al 31 dicembre 2019.

Art. 8 – Affitti passivi
La scadenza per sanare l’eventuale morosità dei canoni relativi al periodo marzo-settembre 2020, senza che costituisca causa di risoluzione del contratto, è posticipata al 31 marzo 2021 anziché al 31 dicembre 2020.

Art. 20 bis Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro
Viene introdotto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute e documentate nel periodo d’imposta 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro, per l’acquisto di dispostivi e di attrezzature di protezione individuale atti a contenere la diffusione del COVID-19 da utilizzarsi in detrazione dall’imposta generale sui redditi dovuta per gli esercizi 2020 e 2021 fino ad un massimo di euro 10.000 annui.

D.L.92 del 27/05/20 (ratifica D.L. nr 67)

Art. 1 – Misure straordinarie Cassa Integrazione Guadagni
In ogni caso non viene modificata in alcun modo la regolamentazione della Cassa Integrazione Guadagni.
Art. 2 – Modifica dell’articolo 15 della Legge n. 73/2010 – Erogazione indennità Cassa Integrazione Guadagni
E’ stata eliminata la verifica della disponibilità sui conti correnti dei soci delle società di capitali, al fine di non incorrere nella maggiorazione del 15% nel caso di erogazione diretta della CIG da parte dell’ISS, salvaguardando il principio
della separazione patrimoniale tra società e soci.
Art. 3 – Misure straordinarie a tutela dell’occupazione interna
Viene modificata la lettera a) dell’art. 3 consentendo l’assunzione nominativa dei frontalieri solo per amministratori e soci di società, personale stagionale già assunto in anni precedenti, eventuale distacco e/o trasferimento di dipendenti all’interno di società del gruppo. Non è stato modificato il periodo di efficacia del decreto ratificato e pertanto il
provvedimento continuerà a produrre effetti, salvo diverse disposizioni, fino al 31 dicembre 2020.

D.L.93+All del 27/05/20 (ratifica D.L. nr 68)

Art. 5 – Licenze di servizi, artigianali di servizi e libere professioni
Attività edili, impiantistiche, cantieristiche: viene eliminata la limitazione della presenza massima di 10 persone per ogni   
cantiere. Rimane l’obbligo della presenza massima di un operaio ogni 10 mq.

D.L.96 +All de 31/05/20 

Art. 1: la temperatura corporea considerata “non rischiosa” è passata da 37 a 37,5.

Art. 1 comma 2: sono consentite le attività corsistiche, incontri e riunioni, siano essi di natura privata, istituzionale o amministrativa, fermo restando rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato 1 ed eventuali specifici protocolli sanitari definiti dal Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie; per lo svolgimento di tali attività è consentito l’utilizzo di sale pubbliche.

Art. 2: sono consentite tutte le attività economiche senza alcuna limitazione rispetto alla presenza dei dipendenti in organico. 

Art.12: l’attività di screening individua le gradualità dei prelievi in base al numero degli occupati alla data del 31 marzo 2020 (i criteri e le modalità organizzative sono stabilite dall’ISS e avranno cura di coinvolgere il medico del lavoro); l’impossibilità di effettuare il test per causa non imputabile all’ISS o il rifiuto da parte del lavoratore comporta una astensione obbligatoria temporanea dal lavoro senza accesso ad alcuna delle misure di sostegno al reddito fino ad esecuzione del test (I lavoratori che si rifiutano di effettuare il test ma che prestano servizio lavorativo dal domicilio hanno diritto a continuare l’attività lavorativa fino all’interruzione di tale modalità di lavoro).

Non si applica più la limitazione ed il contingentamento per l’accesso dei clienti all’interno dei locali dell’attività, ma ovviamente all’interno dei locali va comunque rispettata la distanza minima tra le persone.

D.L.97-2020+All (ratifica D.L. nr 78)

Art. 7 Proroga scadenza compilazione catasto rifiuti 2019: le comunicazioni previste per l’anno 2020, inerenti alla dichiarazione catasto rifiuti per l’anno 2019, sono posticipate al 30 giugno 2020 con la relativa riapertura del portale per le registrazioni.

Art. 13 Deroga temporanea all’obbligo di deposito dell’originale delle domande di marchio, brevetto o disegno e delle convalide di brevetto europeo.

 Artt. 14 e 15 Modifiche all’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni causa 4: è consentito stipulare contratti di lavoro a tempo determinato anche nel caso in cui l’operatore abbia fatto o farà ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni causa 4. I lavoratori assunti a partire dall’entrata in vigore del presente decreto potranno beneficiare dell’indennità di Cassa Integrazione Guadagni causa 4) solamente dopo aver svolto attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro per almeno 100 giorni validi agli effetti previdenziali.

 Art. 17 Vendite promozionali: sono consentite solo per il “Black Friday” (27 e 28 novembre 2020) e le vendite di fine stagione per l’anno 2020 potranno essere effettuate dagli operatori commerciali al dettaglio esclusivamente durante il periodo 1° agosto al 1° settembre

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Dal 1° luglio negli studi doppia spinta all’uso del Pos

9 Giugno 2020

Il Sole 24 Ore lunedì  18 MAGGIO 2020  di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Pagamenti digitali. Spetterà un credito d’imposta del 30% sulle commissioni bancarie Contante utilizzabile solo sotto i 2mila euro

Dal 1° luglio negli studi doppia spinta all’uso del Pos

Per i professionisti impegnati nel processo di dematerializzazione dei propri studi si avvicina un’altra tappa. Dal 1° luglio prossimo, infatti, potranno beneficiare di un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate sui pagamenti ricevuti da consumatori finali con carte di credito, di debito e prepagate.

Con la stessa decorrenza viene anche ridotta a 1.999,99 euro la soglia per l’utilizzo del contante, in previsione dell’ulteriore abbattimento, dal 1° gennaio 2022, sino ai 999,999 euro.

Questi due elementi, di per sé, dovrebbero costituire o quantomeno rappresentare uno stimolo a completare quel processo di gestione sempre più automatizzato, integrato e dematerializzato dell’attività professionale, che riguarda anche la parte dei pagamenti elettronici: il tutto a prescindere dal fatto che non è prevista alcuna sanzione se non si garantisce al cliente la possibilità di pagare con strumenti tracciabili.

Il credito d’imposta

Installare un Pos e ricevere pagamenti elettronici tramite carte di debito o di credito o prepagate comporta il pagamento di commissioni agli intermediari. Per favorire l’utilizzo di mezzi alternativi al contante, diminuendo il relativo onere in capo a esercenti e professionisti, l’articolo 22 del decreto legge 124 del 2019 ha previsto il riconoscimento di un credito di imposta nella misura del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carte di debito, di credito, prepagate o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito spetta dal 1° luglio prossimo per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese unicamente nei confronti di consumatori finali, mentre l’obbligo di ricevere pagamenti elettronici – stabilito dall’articolo 15, comma 4, del decreto legge 179 del 2012 (cosiddetto decreto Sviluppo-bis) – non contiene una analoga esclusione relativamente ai soggetti passivi di imposta.

Ulteriore condizione per avvalersi del credito risiede nel limite dei ricavi o compensi relativi all’anno d’imposta precedente, i quali non devono essere stati di ammontare superiore a 400mila euro. Attenzione perché la stessa soglia si applica anche agli studi professionali e non solo ai professionisti che esercitano l’attività singolarmente.

Come calcolare il credito

Per determinare la misura di credito spettante, esercenti e professionisti riceveranno, con cadenza mensile e in via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni addebitate da parte dei prestatori di servizi di pagamento, tenuti anche a comunicare all’Agenzia delle entrate le informazioni necessarie per controllare la spettanza del credito in capo ai beneficiari (si veda anche l’ articolo a fianco).

Più in dettaglio, secondo le modalità e i criteri stabiliti da Banca d’Italia con provvedimento del 21 aprile 2020 – pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» 111 del 30 aprile – i professionisti che abbiano stipulato un apposito contratto di convenzionamento per l’accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento con carta di debito, credito o altri strumenti tracciabili, si vedranno recapitare nella propria casella di Pec oppure pubblicare nell’online banking, tutta una serie di dati funzionali alla determinazione del credito spettante.

Le comunicazioni saranno trasmesse dagli intermediari entro il 20° giorno del mese successivo al periodo di riferimento e cioè a quello in cui sono stati ricevuti pagamenti tracciabili. Verrà ricevuto l’elenco delle operazioni di pagamento del periodo di riferimento, il loro numero e valore totale, con separata indicazione di quelle effettuate da consumatori finali, e un prospetto riepilogativo delle commissioni addebitate.

Secondo il provvedimento dell’Agenzia delle entrate 181301/2020 i professionisti, quando abbiano utilizzato il credito di imposta, dovranno conservare la relativa documentazione per un periodo di dieci anni decorrenti dall’anno in cui il credito è stato utilizzato.

Come utilizzare il credito

Il credito di imposta maturato è utilizzabile esclusivamente in compensazione, esponendolo nei modelli di pagamento F24, a decorrere dal mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta. Il credito deve inoltre essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione e in quelli successivi sino a quello in cui se ne conclude l’utilizzo.

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Olanda, il jolly dei trattati contro le doppie imposizioni

9 Giugno 2020

Il Sole 24 Ore 05 MAGGIO 2020 di Antonio Merola

FISCO INTERNAZIONALE

Il sistema è compatibile con la giurisprudenza della Corte del Lussemburgo

Nei giorni in cui si discute se l’Olanda si configuri o meno come un “paradiso fiscale”, è utile domandarsi in che misura ciò sia consentito dalla normativa europea e se in tutto questo l’Italia abbia qualcosa da imparare. L’Olanda ha storicamente sviluppato un sistema economico fondato, più che sullo sfruttamento delle risorse naturali, sulla “intermediazione” nei traffici commerciali internazionali, con una legislazione fiscale di favore idonea proprio ad attrarre investimenti stranieri. Questa strategia è stata portata avanti anche attraverso la sottoscrizione di un ampio network di convenzioni contro le doppie imposizioni con Stati esteri, con lo scopo di eleggere l’Olanda a Paese intermedio per investire in Europa, specialmente da parte di multinazionali americane. Il potere di negoziare a proprio piacimento i Trattati con i singoli Paesi esteri si è rivelato un vero vantaggio competitivo per i Paesi Bassi. La situazione è anche migliorata con la Brexit, grazie alla quale il sistema olandese prevede di ospitare un gran numero di multinazionali britanniche nel proprio territorio. L’attrattiva dell’Olanda è ben sostenuta anche da uno sviluppo tecnologico avanzato e da un sistema finanziario consolidato. Il ruolo di “intermediario” dell’Olanda è ben tollerato dal sistema normativo Ue, grazie alla libertà di stabilimento delle società e della libera circolazione dei capitali, espressione del più generale principio di “non discriminazione”.

Cosa accade, invece, se i Trattati fiscali sottoscritti dall’Olanda prevedono benefici differenti a seconda del Paese di provenienza dell’investitore? Ebbene, non si tratterebbe di “discriminazione”, come più volte sostenuto dalla Corte di giustizia Ue (si veda D. case e Act Group Litigation case), perché ciò deriverebbe dal libero “esercizio” della potestà impositiva di uno Stato Ue.

Allo stesso modo, la Commissione Ue ritiene che il diverso trattamento fiscale, da parte di un Paese Ue, di un investitore estero in ragione della sua giurisdizione di provenienza, non falsi la “concorrenza” del Mercato unico (quindi nessun “aiuto di stato” illegittimo) qualora sia giustificato dall’applicazione di un trattato fiscale, anche quando i redditi a lui distribuiti non verranno tassati in nessun Paese (si veda Commissione sul caso Mc Donald’s – Lussemburgo). A dare ulteriore forza propulsiva al sistema olandese è stata la scelta adottata dall’Ue, con il Trattato di Lisbona, per favorire gli incentivi fiscali statali su ricerca e sviluppo (patent box), escludendoli dal novero degli “aiuti di stato” illegittimi, perché ritenuti fondamentali per aumentare la produttività e stimolare la crescita economica del Mercato unico.

Alla luce di questo scenario l’Italia dovrebbe chiedere all’Ue di introdurre un principio di “equità sostanziale” contro le “distorsioni” della concorrenza (riconducibili all’utilizzo dei trattati fiscali) attualmente “legalizzate”. D’altra parte, il nostro Paese dovrebbe accelerare su ricerca e sviluppo tecnologico perché in un’economia marcatamente digitale laddove, a livello internazionale, la creazione del valore tende a passare dalla “forza lavoro” alla “proprietà intellettuale”, i redditi non appartengono più ai singoli Stati e una “fiscalità liquida” tenta disperatamente di tassarli.

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Nuova modalità richiesta appuntamenti Ufficio Tributario

16 Maggio 2020

Dal 18 maggio p.v. la modalità di prenotazione per accedere ai servizio dell’Ufficio Tributario sarà esclusivamente quella predisposta attraverso il servizio “bookPA” attivabile dal portale della Pubblica Amministrazione www.pa.sm.

Si allega la Circolare del 14/5/2020 dell’Ufficio Tributario con le le istruzioni relative.

Circolare_nuovo_servizio_bookPA (1)

Istruzioni_Attivazione_BOOKPA

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Circolare Esplicativa D.L. nr 68 del 6/5/20 e Circolare Esplicativa D.L. 68 del 7/5/20 – Disposizioni interpretative e applicative in merito allo spostamento delle persone in territorio e fuori territorio sammarinese

8 Maggio 2020

Si allegano:

  • Circolare Esplicativa del D.L. 68  emanata  dal Congresso di Stato il 6/5/2020 a chiarimento dei comportamenti da adottare e le motivazioni per le quali è possibile spostarsi sul territorio e fuori dal territorio della Repubblica. Si raccomanda l’intera lettura con particolare riferimento all’art. 2 che consente lo spostamento al di fuori del confine sammarinese solo per i motivi elencati.

Circolare  esplicativa DL 68 6/5/2020

  • Circolare Esplicativa del D.L. 68 emanata dal Congresso di Stato il 07/05/2020  dove  si legge che, data l’ evoluzione normativa  intervenuta nelle regioni limitrofe e dell’esigenza di reciprocità fra i territori, decadono – dall’8 al 31 maggio 2020 – le limitazioni riguardanti i confini delle province di Rimini e Pesaro-Urbino comprese quelle inerenti la compresenza dei conviventi nello stesso abitacolo, che a questo punto, possono essere superiori a due.  

Circolare esplicativa DL 68 7/5/2020

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Prot. n 0037658/2020 Dipartimento Finanze e Bilancio – Chiarimenti e precisazioni sulle proroghe dei termini di presentazione delle fatture in importazione ed esportazione (Delibera del Congresso di Stato nr 23 del 23/4/20

5 Maggio 2020

La Direzione dell’Ufficio Tributario diffonde la Circolare allegata per chiarire i termini di presentazione delle fatture e le modalità di pagamento dell’iva prepagata sulle fatture export e per informare della possibilità di consegna all’Ufficio Tributario delle fatture import export anche a mezzo posta, in tal caso come data di presentazione fa fede il timbro postale.

trasmissione_delibere_termini_presentazione_fatture

delibera_CdS_n23_30_aprile_2020

delibera_CdS_n7_7_aprile_2020

 

 

 

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Decreto Legge nr 68 del 3/5/2020 – Disposizioni per un graduale allentamento delle misure restrittive conseguenti all’emergenza sanitaria da COVID-19

5 Maggio 2020

Si allega il testo completo del Decreto Legge nr 68 del 3 maggio 2020 del quale se ne consiglia l’intera lettura e se ne evidenziano i seguenti articoli:

ART. 2: riguarda la mobilità transfrontaliera, che è permessa per soli motivi di lavoro, di salute, rientro presso al domicilio, attività presso le seconde case e visite ai congiunti.

ART. 3: norma la riapertura delle attività di commercio al dettaglio, anche svolte all’interno di grandi strutture e centri commerciali.

ART. 4: disciplina lo svolgimento di attività industriali, artigianali produttive e di commercio all’ingrosso.

ART. 5: riguarda lo svolgimento di attività di servizi, artigianali di servizi e libere professioni. In particolare:

comma 3: le attività inerenti i servizi alla persona(es. centri estetici, parrucchieri, ecc) saranno consentite a partire dal 18 maggio, al momento potranno continuare la vendita di prodotti con consegna a domicilio.

comma 4attività di manutenzione, pulizia e sanificazione presso le abitazioni private sono consentite, purché all’interno del domicilio non vi sia la presenza del soggetto privato.

comma 5: attività sanitarie(medici, dentistici, odontoiatri, veterinari), le attività di fisioterapia, massaggi e poliambulatori sono consentite previa autorizzazione dell’Authority sanitaria.

comma 6: i servizi di ristorazione(tra cui bar, ristoranti, gelaterie, ecc) saranno consentiti a partire dal 18 maggio, al momento potranno svolgere l’attività con consegna a domicilio oppure l’asporto

comma 7: strutture ricettive potranno operare dal 18 maggio, è consentita fin da subito la possibilità di svolgere attività di consegna a domicilio o asporto di alimenti.

comma 8: attività dei centri sportivi, palestre, piscine, centri benessere potranno operare dal 31 maggio.

comma 12: il trasporto pubblico sarà permesso a partire dal 31 maggio.

comma 13: attività edili, cantieristiche, cura e manutenzione di edifici e aree verdi sono consentite purché eseguite alla presenza contemporanea di un massimo di 10 persone e comunque non più di un operaio ogni 10 mq.

ART. 6: obblighi in capo al datore di lavoro a riguardo dei propri dipendenti applicabili a tutte le attività. Se ne consiglia un’approfondita lettura.

ART. 7: obblighi in capo al datore di lavoro per le attività di cui agli articoli 4 e 5. Rimane in vigore l’obbligo di ridurre la compresenza dei dipendenti del 50% ma tale obbligo non si applica alle aziende con meno di 10 dipendenti. Per quelle con più di 10 dipendenti rimane la possibilità di chiedere una deroga motivata (comma 2). Rimane la possibilità, laddove possibile, del lavoro da domicilio.

ART. 13: le domande, istanze e dichiarazioni avanzate da operatori economici verso la PA devono essere presentate unicamente nella forma di documento elettronico sottoscritto con firma elettronica qualificata inoltrato tramite il servizio di recapito certificato (SERC)

ART. 16: screening sierologico sui lavoratori. L’ISS stabilirà, in base al numero di lavoratori presenti (e quindi anche del rischio contagio), i criteri e le priorità di svolgimento dello screening sierologico sui lavoratori. Al datore di lavoro verrà richiesto un contributo di 15€ per ogni screening effettuato sui lavoratori.

DL 68-2020+All

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Decreto Legge nr 67 del 3/5/20 – Interventi in ambito di lavoro e pensioni a supporto dell’emergenza economica causata da COVID-19

5 Maggio 2020

Si allega il testo completo del Decreto nr 67 del 3 Maggio 2020 segnalando gli articoli seguenti:

Art. 1: Cassa Integrazione straordinaria. La possibilità di accedere alla CIG viene estesa fino al 31/12/2020, previo utilizzo di tutte le ferie maturate al mese in cui viene richiesta. Per i primi due mesi di utilizzo della CIG valgono le disposizioni fino ad ora in vigore, e comunque descritte al comma 4. Superato il termine di un bimestre, i costi relativi a ferie e gratifica natalizia sono a carico della Cassa Ammortizzatori Sociali. Superato il trimestre di utilizzo di CIG, la percentuale di trattamento sarà del 50% della retribuzione persa e solamente gli oneri relativi alle festività sono a carico del datore di lavoro. La CIG è concessa anche agli amministratori se la richiesta di CIG stessa interessa tutti i dipendenti (comma 6).

Art. 2: Erogazione della CIG. Qualora la CIG non venga pagata dal datore di lavoro, previa richiesta questa verrà versata al dipendente direttamente dall’ISS applicando al datore una penalità pari al 15% dell’importo. Al comma 4 viene stabilito che tale penalità non sarà applicata nel caso in cui il datore di lavoro dichiari di non detenere a San Marino o all’estero su conti correnti aziendali e personali (compresi i conti correnti personali dei soci per le società di capitali) disponibilità liquide superiori al costo della CIG maggiorato del 25%; la penalità non si applicherà comunque nel caso in cui le disponibilità liquide siano inferiori di 10.000€.

Art. 3: modalità di assunzione e riduzione del personale. Viene stabilita la sospensione, fino al 31/12/2020, la sospensione della procedura per l’assunzione nominativa di personale non iscritto alle liste di avviamento al lavoro (cioè assunzione diretta di frontaliere con contributo del 4,5%); a tal proposito rimane però possibile procedere con tali assunzioni attraverso la richiesta numerica. Alla lettera b), c) e d) dell’Art. 3 vengono stabilite le modalità per la riduzione del personale.

Art. 4: nuove aliquote per indennità economica speciale e indennità di disoccupazione.

Art. 5: ritenuta straordinaria sulle pensioni.

DL67-2020

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Delaware, paradiso dell’anonimato

1 Maggio 2020

Il Sole 24 Ore 1 MAGGIO 2020 di Alessandro Galimberti

Dall’altra parte dell’Oceano

Gli Stati Uniti non hanno aderito allo standard Ocse sullo scambio d’informazioni

Il piccolo Stato del Delaware negli Stati Uniti di America è ormai famoso in tutto il mondo per i sui privilegi fiscali e societari tanto che lo scorso anno contava su circa 960mila abitanti la registrazione di almeno un 1,3 milioni di società di capitali. Solo nel 2017 nello stesso Stato americano si sono registrate poco meno di 200mila società. Tre le attrattive principali del Delaware la prima di tipo societario, la seconda legata alla riservatezza dei soci fondatori e la terza di tipo tributario. Riguardo la prima i costi e i tempi di costituzione e scioglimento delle società sono estremamente ridotti e contenuti con la possibilità di utilizzare fiduciari specializzati anche nella costituzione di società tutto compreso, ma anche la procedura di liquidazione e fallimentare nel piccolo Stato americano è molto richiesta poiché più veloce e molto meno onerosa rispetto agli altri Stati. Anche l’anonimato sulla titolarità effettiva delle società era molto attrattiva; fino allo scorso anno era di fatto impossibile anche per le autorità federali americane conoscere il vero proprietario dalle società dalle autorità locali del Delaware. Infine le società del Delaware per gli introiti effettuati al di fuori degli Stati Uniti sembrerebbero godere di una sostanziale esenzione fiscale se a questa non imposizione si aggiunge che molti dei beneficiari effettivi di queste società sono soggetti residenti o cittadini non statunitensi, queste società risultano non interessare l’agenzia delle entrate americana (Irs).

Relativamente all’anonimato societario sono stati fatti dei passi avanti poiché da circa un anno ormai lo Stato americano ha approvato una proposta federale sulla lotta al riciclaggio di denaro e all’evasione fiscale. Per cui oggi anche in Delaware è obbligatorio far conoscere alle autorità il titolare effettivo delle società ed ormai il governo federale dovrà occuparsi anche della materia relativa alla proprietà effettiva delle aziende.

Tuttavia, poiché gli Usa non hanno adottato lo standard Ocse sullo scambio automatico di informazioni fiscali (Crs) ma hanno imposto il loro standard circa l’obbligo per gli altri Paesi di comunicare solo le informazioni fiscali sui cittadini e sui residenti statunitensi, per ora – se non su base spontanea o volontaria delle autorità americane – non è ancora possibile risalire ai titolari effettivi delle società del Delaware.

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Non è una holding finanziaria la società che gestisce un portafoglio

30 Aprile 2020

Il Sole 24 Ore 25 APRILE 2020 di Alessandro Germani

 INTERPELLO ENTRATE

Il discrimine è costituito dal fatto che non siano detenute partecipazioni

La società ricade nell’ambito Mifid 2 perché qualificabile come operatore finanziario

La società che investe prevalentemente in strumenti finanziari non rientra né tra le società di partecipazione finanziaria né tra quelle di partecipazione non finanziaria, ex articolo 162-bis del Tuir. È questa la risposta 121/2020 del 24 aprile delle Entrate.

L’istante è una microimpresa che redige il bilancio in forma semplificata e non detiene alcuna partecipazione, bensì solamente titoli allo scopo di impiego della liquidità. Gestisce di fatto un portafoglio finanziario di titoli che rientrano nella categoria degli Etc (exchange traded commodities). Si tratta di strumenti finanziari cartolarizzati il cui sottostante è il cacao.

L’agenzia delle Entrate nella sua risposta ricorda che l’introduzione dell’articolo 162-bis nel Tuir risponde all’esigenza di disciplinare sotto il profilo fiscale gli intermediari finanziari e le cosiddette società di partecipazione (finanziaria e non). Detto questo, la società non detiene alcuna partecipazione ma investe solo in strumenti finanziari Etc che a fine anno presentavano un prezzo di mercato superiore al costo di iscrizione. In particolare il comma 1 dell’articolo 162-bis distingue, fra le altre fattispecie: le società di partecipazione finanziaria (lettera b); le società di partecipazione non finanziaria (lettera c1); le società assimilate a quelle di partecipazioni non finanziaria (lettera c2).

Poiché la società in questione investe nei citati Etc e non detiene partecipazioni, per il 2019 e finché non muterà questa sua politica essa resta esclusa dai soggetti disciplinati dall’articolo 162-bis del Tuir e determinerà la propria base Ires e Irap fuori dalle regole proprie dei soggetti finanziari. La conclusione dell’Agenzia è in linea con quanto aveva anticipato Assonime (circolare 16/2019 nota 47).

Per ciò che concerne l’anagrafe tributaria, l’istante ricade nell’applicazione della Direttiva Mifid 2 in quanto riveste, la qualifica di operatore finanziario. Deve pertanto comunicare la sua Pec, in base al provvedimento del 10 maggio 2017, per la sezione del Rei «Indagini finanziarie» e con codice operatore residuale 16. In ogni caso, poiché effettua la negoziazione di titoli derivati su merci per conto proprio, non dando tale modalità operativa origine a rapporti finanziari con soggetti terzi, la società non dovrà effettuare la comunicazione prevista all’articolo 7, comma 6, del Dpr 605/73.

Ipotizzando poi che si tratti di derivati non di copertura, in base all’articolo 112, comma 2, del Tuir alla formazione del reddito concorreranno i componenti positivi e negativi che dovessero risultare dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati alla data di chiusura dell’esercizio. In fase di realizzo, poi, i componenti positivi e negativi concorreranno al reddito di periodo ex articolo 83 del Tuir. In virtù poi del principio introdotto dal 2008 della presa diretta dal bilancio, ai fini Irap l’attività di trading su strumenti finanziari derivati determina componenti (da valutazione e da realizzo) che concorrono alla base imponibile.

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