Categoria: In primo piano
Il fisco punta sulle banche dati Stretta su e-commerce e cripto
16 Gennaio 2025
Il Sole 24 Ore 27 Dicembre 2024 di Marco Mobili Giovanni Parente
Lotta all’evasione. Nell’atto di indirizzo per le priorità politiche 2025 del ministro Giorgetti l’obiettivo è l’uso sempre più efficace delle informazioni. Fattura elettronica autorizzata fino al 2027
Linea dura sul contrasto alle frodi puntando sempre più su interoperabilità delle banche dati e scambi di informazioni, comprese quelle sul denaro contante e le criptovalute. Gioco d’anticipo sull’evasione potenziando gli strumenti di adempimento collaborativo con i contribuenti. Una giustizia tributaria più efficiente grazie anche agli strumenti della digitalizzazione. Nell’atto di indirizzo per la definizione delle priorità politiche per l’anno 2025 il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti fissa le direttrici lungo cui tutte le componenti dell’amministrazione si dovranno muovere, anche per completare il percorso avviato nell’ambito degli obiettivi predefiniti per il Pnrr e con l’attuazione della delega fiscale.
Il motore ruota tutto intorno alla valorizzazione e all’ottimizzazione delle informazioni disponibili e di quelle in arrivo. La dorsale informatica gestita da Sogei può contare su 199 banche dati e in cui continueranno ad affluire anche per i prossimi tre anni le fatture elettroniche tra operatori privati, dopo l’autorizzazione concessa dall’Unione europea fino al 31 dicembre 2027 (come reso noto dallo stesso ministero dell’Economia alla vigilia di Natale).
Dati che, già a consuntivo per l’anno in corso, si annunciano in aumento rispetto agli 2,4 miliardi di fatture elettroniche emesse lo scorso anno, considerando che dal 1° gennaio scorso sono obbligate anche tutte le partite Iva in flat tax senza più le deroghe concesse in passato. A migliorare e affinare questo archivio di informazioni darà una mano anche la misura inserita in manovra, ma destinata a entrare a pieno regime nel 2026, che punta a rendere obbligatorio il collegamento tra i Pos, e più in generale i terminali per i pagamenti elettronici, e i registratori di cassa, in modo da evitare il disallineamento e a ridurre forme di sottodichiarazione dei ricavi delle attività che emettono scontrini elettronici.
Non a caso tra le attività strategiche indicate nell’atto firmato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti c’è il «contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, puntando sull’interoperabilità delle banche dati, sull’analisi del rischio e, in generale, sull’efficacia dei controlli per migliorare il recupero di gettito versato spontaneamente dai contribuenti a seguito delle azioni di prevenzione e controllo anche tramite nuove misure volte a migliorare la compliance nelle transazioni che coinvolgono il consumatore finale». Pezzi di un puzzle che si tengono insieme e destinati a essere ulteriormente implementati. Perché oltre all’evasione e all’elusione le priorità indicano la prevenzione e la repressione delle frodi come un passaggio ineludibile che tutte le componenti dell’amministrazione finanziaria devono perseguire.
Se la strada è segnata, la rotta è sempre più quella di una cooperazione tra le forze in campo a livello interno e in ambito internazionale. In quest’ottica va letto il «potenziamento, sul piano europeo e internazionale, della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni fiscali anche attraverso l’implementazione dello scambio di informazioni sulle transazioni in crypto asset tra giurisdizioni (in particolare, nell’ambito dell’implementazione del Crypto asset reporting framework, approvato a livello Ocse)». Insomma, al «follow the money» si aggiunge il «follow the crypto» per cercare di individuare e ricostruire i flussi con cui l’economia sommersa o peggio ancora quella criminale sfrutta le criptovalute per nascondere, occultare e poi riemergere in attività all’apparenza totalmente legali.
Il teatro delle frodi in particolar modo quelle Iva è sempre di più comunitario. Per questo tra gli indirizzi destinati alla Guardia di finanza c’è anche la partecipazione alla rete di cooperazione Eurofisc, facendo ricorso anche a strumenti per la collazione automatizzata dei dati e l’analisi del rischio, come i Transaction network analysis (Tna), ma anche a sistemi di data analysis come il Cesop (Central electronic system of payment information) per il settore dell’e-commerce. Anche in questo caso, quindi, diventa strategica la capacità di incrociare le informazioni tra transazioni effettuate e pagamenti digitali per ricostruire tutta la catena delle operazioni e scoprire in quali passaggi si annida l’evasione o peggio ancora le frodi Iva.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Franchigia Iva per le attività dei piccoli in altri Paesi Ue
16 Gennaio 2025
Il Sole 24 Ore 4 Dicembre 2024 di Anna Abagnale Benedetto Santacroce
Dal 1° gennaio 2025 regime di franchigia Iva anche per le attività svolte in altri Stati Ue. Il Dlgs 180/2024, in recepimento della direttiva (UE) 2020/285 e pubblicato il 30 novembre sulla Gazzetta Ufficiale, estende l’esonero dall’Iva ai piccoli contribuenti che compiono cessioni di beni e/o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in altri Stati Ue.
La novella normativa si compone sostanzialmente in due parti, tra loro speculari (anche se non del tutto): i) la disciplina del regime di franchigia applicato in Italia al «soggetto passivo persona fisica» stabilito in altro Stato Ue; ii) la disciplina del regime di franchigia applicato in altri Stati Ue al «soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato».
La peculiarità che salta subito all’occhio è che il nostro ordinamento consente il regime di esonero, e le connesse semplificazioni, ai contribuenti con fatturato annuo nazionale non superiore a 85mila euro, e non superiore a 100mila euro in tutti gli Stati membri, solo se persone fisiche. Mentre, la norma unionale fa riferimento alle piccole e medie imprese (Pmi) come qualsiasi persona considerata soggetto passivo ai fini Iva, indipendentemente dalla forma giuridica (lavoratore autonomo, libero professionista, start-up, società di capitali, persona fisica che svolge un’attività economica eccetera).
Al netto di tale osservazione, la nuova norma è particolarmente rilevante in termini di parità di trattamento, in quanto consente a un soggetto non stabilito di beneficiare del regime di franchigia in uno Stato Ue, che ha introdotto tale regime, alle medesime condizioni previste per i soggetti stabiliti nel medesimo Stato di esenzione.
Il regime speciale Pmi non vale, invece, per gli operatori extraUe, anche se operano attraverso una stabile organizzazione all’interno dell’Unione.
Un’altra limitazione nell’applicazione del regime riguarda il piano oggettivo: non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi spediti/trasportati in altro Stato Ue e ad altre operazioni escluse dallo Stato membro di esenzione.
Dunque, rispettate le condizioni di accesso, una Pmi italiana per poter operare in regime di franchigia transfrontaliero, deve darne previa comunicazione all’agenzia delle Entrate , indicando, tra l’altro, il proprio numero di partita Iva con il suffisso EX, non essendo necessaria alcuna autorizzazione dello Stato membro Ue in cui l’impresa opera in esenzione. La Pmi, ammessa al regime, entro l’ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre, dovrà presentare una relazione trimestrale unica in cui comunica all’Agenzia: i) il valore totale delle operazioni effettuate nel corso del trimestre; ii) il valore totale delle operazioni effettuate nel trimestre in ciascuno altro Stato Ue, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione. La comunicazione va presentata anche in assenza di operazioni. Ogni ulteriore variazione – come il superamento delle soglie, la volontà di non avvalersi più del regime, etc. – va comunicata all’Agenzia.
Particolare attenzione va prestata in riferimento al calcolo del volume d’affari, al fine del monitoraggio delle soglie.
Il criterio di calcolo della soglia del regime forfettario domestico (articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 190/2014) non coincide, infatti, con quello previsto per il regime di franchigia Iva transfrontaliero sotto un profilo oggettivo e temporale. Sicché, i forfettari italiani continuano a determinare la soglia secondo le regole interne (criterio per cassa ed inclusione nel volume d’affari delle operazioni esenti e non rilevanti); mentre, per determinare la soglia d’accesso al regime di franchigia Iva in altro Stato Ue, occorrerà far riferimento al criterio di calcolo del volume d’affari previsto dalla direttiva (effettuazione dell’operazione ed esclusione dalle cessioni di beni d’investimento e delle operazioni esenti).
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Scadenziario Gennaio 2025
7 Gennaio 2025
entro il 20 Gennaio
- Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S. e F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di DICEMBRE e TREDICESIMA 2024.
entro il 31 Gennaio
- Scade il termine per il pagamento dell’imposta complementare del 3% sui servizi resi a privati nel periodo 01/07/2024 -31/12/2024;
- Scade il termine per versamento degli importi relativi alla gestione separata e FONDISS per gli amministratori, presidenti CdA, Amministratori delegati, CO.CO.PRO e soci lavoratori di cui alla Legge 158 del 05/10/2011 art. 4 e succ mod. (si veda l’art. 4 Decreto Delegato nr 199 del 29/12/2023)
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Sulla residenza la linea sottile di direzione e gestione
12 Dicembre 2024
Il Sole 24 Ore – Nt Plus- 7 Novembre 2024 di Eugenio Della Valle
Reddito d’impresa
Ci sono almeno un paio di spunti sul tema della residenza fiscale delle società che possono essere rinvenuti nelle istruzioni operative contenute nella circolare 20/E/2024.
Il decreto delegato
Con il Dlgs 209/2023 (attuativo della delega fiscale) sia per le società di persone che per quelle di capitali, accanto al criterio formale della sede legale, onde stabilire se hanno o meno la residenza fiscale italiana, sono stati introdotti i criteri sostanziali della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria in via principale; il primo definito come il luogo della «continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso», e il secondo quello del «continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso» (articoli 5 e 73 del Tuir). Ciò, secondo quanto prevede la delega, per rendere coerente la disciplina domestica in punto di residenza fiscale degli enti con la migliore prassi internazionale e con i trattati contro le doppie imposizioni, coordinando la disciplina medesima con quella della stabile organizzazione.
Orbene, in disparte la valutazione circa l’effettiva realizzazione dell’obiettivo di cui alla delega – vi è in effetti chi rileva come, nonostante la modifica, il quadro sul piano interpretativo concernente la residenza fiscale delle società permanga comunque confuso in ragione della disorganicità del contesto internazionale – una prospettiva interessante per testare i nuovi criteri, senza considerare qui i profili convenzionali, è quella che coinvolge il ruolo dell’attività di direzione e coordinamento e in generale i gruppi.
Direzione e coordinamento
Quanto all’attività di direzione e coordinamento, si tratta dell’attività, svolta dalla capogruppo o da altra società a ciò deputata, che inerisce all’organizzazione ed al funzionamento delle attività del gruppo; implica la sottoposizione dei diversi partecipanti al gruppo ad una unità di indirizzo, la cui vincolatività è affidata a relazioni di natura funzionale, che si sviluppa in termini di accentramento e/o coordinamento di uno o più settori di attività e/o funzioni aziendali.
Il nostro ordinamento, che a determinati fini definisce anche giuridicamente il gruppo, ne recepisce in linea di principio la fenomenologia economica, determinando le conseguenze della attività di direzione e coordinamento svolta da una società o ente nei confronti di un’altra società: in particolare, riconduce all’esercizio di attività di direzione e coordinamento taluni effetti, quali, ad esempio, la pubblicità nei confronti dei terzi e (soprattutto) la responsabilità nel caso di esercizio abusivo (articoli 2497 e successivi del Codice civile).
Proprio la regolamentazione circa l’esercizio abusivo dell’attività di direzione e coordinamento evidenzia come il condizionamento, da parte della capogruppo, delle scelte delle consociate sia un fenomeno affatto lecito.
Le subsidiary
Il tema è allora quello dei relativi confini rispetto all’«alta gestione», solo quest’ultima integrante gli estremi della sede di direzione effettiva, appunto uno dei due criteri sostanziali di nuovo conio cui è affidata la residenza fiscale italiana.
Sul punto la circolare, sulla scia della relazione illustrativa che accompagna il Dlgs 209/2023, secondo cui «ai fini della direzione effettiva, non rilevano le decisioni diverse da quelle aventi contenuto di gestione assunte dai soci né le attività di supervisione e l’eventuale attività di monitoraggio della gestione da parte degli stessi», si esprime chiaramente nel senso che «le decisioni assunte dai soci non rilevano per individuare la sede di direzione effettiva, fatta eccezione per quelle aventi contenuto gestorio»: insomma l’attività di direzione e coordinamento, almeno di regola, non dovrebbe rilevare onde attrarre la residenza fiscale delle subisdiary nella giurisdizione del socio di controllo.
Affermazione del tutto condivisibile benché la linea che separa le normali direttive e raccomandazioni del socio di controllo che non usurpano il ruolo dell’organo amministrativo e l’effettiva ingerenza gestoria del socio in questione è talvolta sottilissima e si fa via via evanescente al decrescere delle dimensioni organizzative dell’ente. Senza poi considerare che anche l’individuazione, all’interno dell’ente, di chi siano i soggetti cui è affidata l’alta gestione dipende dal modello di corporate governance in concreto volta a volta adottato (anche alla luce dell’atto costitutivo, dello statuto e di eventuali patti parasociali), tenendo conto delle singole deleghe nonché delle relative modalità di esercizio.
Ed ancora quanto alla possibile ingerenza gestoria del socio, la presenza di professionisti e trust companies ovviamente non la può escludere a priori, dovendosi valutare a tal fine la regolamentazione contrattuale del rapporto con il socio (incluse eventuali clausole di manleva) in una alla sua effettiva esecuzione.
La gestione ordinaria
Quanto al secondo criterio sostanziale cui si è fatto sopra riferimento ossia quello della gestione ordinaria in via principale ossia il luogo del «continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso», criterio che, a differenza di quello dianzi trattato, si evidenzia in dottrina, riguarda non già il momento volitivo dell’attività sociale, bensì quello meramente esecutivo del day to day management dell’ente, la circolare lo associa al «luogo in cui si esplicano il normale funzionamento della società e gli adempimenti che attengono all’ordinaria amministrazione della stessa»; e ciò prendendo atto che «i fattori di determinazione della gestione ordinaria variano a seconda della conformazione della struttura imprenditoriale, dell’attività caratteristica, nonché dell’organizzazione del complesso aziendale della società o dell’ente».
I servizi a basso valore aggiunto
In tale prospettiva un tema di grande attualità è quello della rilevanza, nei gruppi multinazionali, dei diversi servizi a basso valore aggiunto, si pensi all’assistenza legale, contabile e fiscale, ai servizi di tesoreria, di marketing, It, payroll, eccetera, spesso forniti alle diverse consociate vuoi dalla capogruppo, vuoi dalla consociata a ciò incaricata.
Il complesso di servizi di tal genere può evidentemente assorbire una gran parte del perimetro dell’attività gestoria che caratterizza il day to day management dell’ente, con il rischio che, sulla base di un esame caso per caso, la residenza fiscale del fruitore dei servizi in questione, seppur dotato di una sua “sostanza” organizzativa, possa essere attratta nello Stato del prestatore.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Residenza persone fisiche: interessi familiari decisivi
12 Dicembre 2024
Il Sole 24 Ore 5 Novembre 2024 di Michela Folli e Marco Piazza
Le modifiche normative alla definizione di residenza fiscale perseguono l’obiettivo di garantire maggiore certezza giuridica e di ridurre i contenziosi. Così afferma la circolare 20/E del 2024 che illustra in modo approfondito le novità introdotte dal Dlgs 209/2023 sia per le persone fisiche (articolo 2 del Tuir) sia per le persone giuridiche (articolo 73, comma 3 del Tuir), per cui si rinvia alla pagina precedente.
Dal 1° gennaio 2024, per stabilire se la persona fisica abbia residenza fiscale in Italia si deve accertare se, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni o 184 negli anni bisestili), essa abbia avuto in Italia:
la residenza civilistica, ossia la dimora abituale, criterio invariato rispetto al passato;
o il domicilio, definito innovativamente come «il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari».
o la presenza fisica, tenuto conto anche delle frazioni di giorno;
o l’iscrizione anagrafica, che però diviene «presunzione semplice» anziché legale.
Il criterio della residenza in senso civilistico è rimasto invariato rispetto al passato. Rilevano sia il profilo oggettivo (permanenza apprezzabile in Italia), sia quello soggettivo (intenzione di abitarvi stabilmente).
Per valutare il nuovo concetto di «domicilio», contano le relazioni familiari, personali (ad esempio convivenza) e sociali (ad esempio iscrizione a circoli culturali o sportivi). In passato invece era necessario, secondo la giurisprudenza, una valutazione globale di tutti gli elementi di fatto rilevanti, sia personali che patrimoniali. Sono comunque lasciate aperte le valutazioni caso per caso in presenza di condotte che manifestino la volontà di mantenere un «legame effettivo» con il territorio italiano. Viene fatto l’esempio di chi, essendosi iscritto all’Aire e avendo cominciato a lavorare all’estero, mantenga a propria disposizione una casa in Italia, con le relative utenze, per trascorrervi i fine settimana o le vacanze. Questa a dire il vero è una casistica frequente, che dovrà essere gestita mediante applicazione delle tie break rules convenzionali.
Nei casi in cui l’individuazione dello Stato in cui si concentrano le relazioni personali e familiari non sia immediata e il contribuente non sia presente in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta, può essere utile, secondo l’Agenzia, accertare lo Stato in cui la persona permane prevalentemente.
Quanto al concetto di frazione di giorno per il computo della presenza fisica, è confermato che anche una sola ora passata nel territorio dello Stato equivale a giornata intera. La circolare lascia però un’apertura alla valutazione di particolari situazioni di presenza in Italia meramente temporanea, come può avvenire, ad esempio, in ipotesi di scalo aereo dovuto ad una coincidenza per recarsi in un Paese estero.
È confermato che in caso di smart working, il contribuente è residente nel luogo in cui si verificano i requisiti di residenza, domicilio e permanenza a prescindere dalla residenza del datore di lavoro o committente.
Poiché l’introduzione del concetto di frazione di giorno rischia di attrarre alla residenza italiana i frontalieri esteri che vengono a lavorare nel territorio dello Stato, la circolare mette in evidenza come il conseguente fenomeno di doppia residenza fiscale possa essere risolto attraverso le convenzioni contro le doppie imposizioni.
Viene ricordato che i trattati con Germania, Svizzera e Panama prevedono il frazionamento del periodo d’imposta in caso di trasferimento del domicilio in corso d’anno (cosiddetto «split year») ma solo quando emerga un conflitto di residenza.
Invariata la presunzione «relativa» di residenza in Italia per i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferitisi in Stati black list.
Le nuove norme si applicano dal periodo d’imposta 2024 e non per i precedenti. Questa precisazione è molto importante per la verifica dei requisiti di spettanza dei regimi agevolati per i neoresidenti, i pensionati e i lavoratori impatriati che si siano trasferiti in Italia nel 2024, perché la mancata residenza fiscale nei periodi d’imposta precedenti deve essere verificata con le regole previgenti. Ciò significa che per i trasferimenti di residenza successivi al 2024 concorreranno i due criteri.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Eredità internazionali, la residenza abituale detta tutte le regole
12 Dicembre 2024
Il Sole 24 Ore 4 Novembre 2024 – L’Esperto Risponde di Vincenzo Pappa Monteforte
SUCCESSIONI E DONAZIONI
Perimetro. La successione è disciplinata dalle norme civilistiche e fiscali del Paese dove il defunto ha vissuto. Si punta a evitare una doppia imposizione
Mio zio, cittadino italiano, celibe e senza figli, vive da diversi anni all’estero e non vuole rientrare in Italia. È proprietario di una serie di immobili, sia in Italia che all’estero. Come sarà regolata la sua successione? La legge italiana prevale?
Sempre più, in un mondo contrassegnato da elementi di internazionalità, è facile imbattersi in problematiche civilistico-fiscali di rilievo transnazionale. Ad esempio, in ambito successorio, quando il defunto, gli aventi causa o i beni presentano “connotazioni straniere”.
La disciplina civilistica
La regola generale per le successioni transfrontaliere è dettata dal Regolamento europeo 650/2012, in vigore dal 17 agosto 2015, che prevede quale principio cardine per individuare la legge applicabile alla successione, sotto il profilo civilistico, quello della “residenza abituale” del defunto al momento della morte (articolo 21).
Quindi, se il defunto aveva “residenza abituale” in Italia – indipendentemente dalla cittadinanza – con eredi e/o beni stranieri, si applicheranno le disposizioni del nostro Codice civile, che disciplineranno – tra l’altro – le modalità di redazione del testamento e la quota di successione necessaria in presenza di legittimari.
È da precisare che il testo di legge – applicabile anche agli Stati extra Ue, salvo eccezioni – non fornisce una definizione di “residenza abituale”, che potrebbe essere diversa da quella anagrafica. Non a caso – come ricorda, tra l’altro, il considerando numero 23 del Regolamento UE – essa impone «una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato, nonché le condizioni e le ragioni dello stesso». Particolare significato assume l’opzione di cui all’articolo 22 del citato Regolamento europeo 650/2012: il de cuius può, tramite una disposizione a causa di morte, scegliere la lex patriae, quale legge regolatrice della propria successione.
“Residenza abituale”
Il criterio della “residenza abituale” ha sostituito quello tradizionale della cittadinanza del defunto, fissato dall’articolo 46 della legge 218/1995 («la successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte»).
La disciplina tributaria
La regola base è contenuta nell’articolo 2, Dlgs 346/1990, che fissa i criteri di collegamento territoriale per l’imposta sulle successioni.
Come precisato al primo comma, nell’ipotesi di “residenza” in Italia del de cuius, l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e i diritti trasferiti mortis causa, ovunque risultino situati (cosiddetto principio dell’imposizione globale).
Qualora, invece, il de cuius risieda all’estero al momento dell’apertura della successione, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti sul territorio italiano (cosiddetto principio della territorialità: articolo 2, comma 2).
Doppia imposizione?
Esistono, per le richiamate fattispecie tributarie, i meccanismi individuati dall’articolo 26, Dlgs 346/1990, volti ad eliminare la doppia imposizione in ambito successorio, grazie alla detrazione delle imposte pagate per la stessa successione ad uno Stato estero, relativamente ai beni ivi esistenti, sulla base di convenzioni internazionali, oppure – in assenza di queste ultime – del credito di imposta previsto dalla legge italiana (per il de cuius residente in Italia, titolare di beni situati all’estero, assoggettati ad imposizione nell’altro Stato).
Le convenzioni esistenti
L’Italia ha concluso solo sette trattati in materia di imposta di successione con Stati Uniti, Svezia, Grecia, Regno Unito, Danimarca, Israele e Francia (quest’ultima concernente anche l’imposta di donazione).
GLOSSARIO
- Residenza abituale
La “residenza abituale” non sempre coincide con quella anagrafica. Per determinarla, è necessaria una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato, nonché le condizioni e le ragioni dello stesso.
- Principio dell’«imposizione globale»
La regola si applica, sotto il profilo tributario, nell’ipotesi di “residenza” in Italia del de cuius: l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e i diritti trasferiti mortis causa, ovunque risultino situati.
- Principio della «territorialità»
Trova attuazione quando il de cuius risiedeva all’estero al momento dell’apertura della successione. In questo caso, l’imposta di successione è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti sul territorio italiano.
- Dichiarazione di successione telematica
Dal 1° gennaio 2019 è obbligatorio l’utilizzo del nuovo modello di dichiarazione di successione on line, che deve essere, poi, inviato esclusivamente in via telematica.
Il modello della dichiarazione di successione telematica contiene una casella sul frontespizio, da barrare nelle ipotesi di vigenza per la successione di altra legge rilevante sotto l’aspetto civilistico.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Decreto Delegato 21 novembre 2024 nr 177 – Modifiche alla Legge 29 06 2010 nr 118 e succ. mod. “Legge sull’ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica”
12 Dicembre 2024
Il Decreto Delegato nr 177 ha ristretto i requisiti per accedere al regime di residenza atipica dei pensionati che prevede un’imposta sostitutiva del 6% per 10 anni rinnovabile, fattispecie interessante per i pensionati che alla ricerca di vantaggi fiscali, sebbene ora con requisiti più stringenti in quanto sono stati aggiornati i requisiti reddituali di accesso livellati verso l’alto.
I richiedenti dovranno dimostrare:
- un reddito annuale non inferiore a 120.000 euro lordi oppure
- un patrimonio mobiliare minimo di 500.000 euro.
Inoltre, il Decreto specifica che non saranno accettate richieste basate sulla condivisione di un’abitazione con persone al di fuori del proprio nucleo familiare o con le quali non si abbia una relazione assimilabile alla convivenza. È invece richiesto, com’è avvenuto fino ad ora, un impegno formale come un preliminare d’acquisto o di affitto di un immobile, subordinato alla concessione della residenza.
Queste modifiche aventi un orientamento più selettivo sono già entrate in vigore a partire dal 1° dicembre 2024.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Decreto Delegato 2 dicembre2024 nr 190 – Regolamentazione dei flussi di migrazione per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie per l’anno 2025
12 Dicembre 2024
Come ogni anno viene fissato con Decreto Delegato il numero massimo di permessi di soggiorno rilasciati per lavoro e per esigenze straordinarie per l’anno a venire.
Il numero massimo di permessi di soggiorno stagionali per motivi di lavoro, è di 275
Il numero massimo di permessi di soggiorno temporanei per motivi di lavoro è di 665
Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per infermieri in servizio presso l’Ospedale di Stato è di 45, per docenti universitari presso l’Università degli Studi di San Marino è di 25. Il numero massimo di permessi di soggiorno per programmi vacanza/lavoro è di 1.125. Il numero massimo di permessi di soggiorno per imprenditori di cui all’articolo 10- ter della Legge n.118/2020 e successive modifiche è di 120; per i dipendenti di Imprese ad alto contenuto tecnologico invece è di 30. Infine i per dipendenti e giocatori di Imprese Esportive e di permessi di soggiorno speciali per motivi Esportivi è di 50.
Si allega per tutti gli interessati il testo completo.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Decreto Delegato 27 11 24 nr 179 – Modifica dell’allegato C al Decreto Delegato 14 marzo 2024 nr 50 – “Disciplina delle attività economiche”
12 Dicembre 2024
L’ultima modifica in tema di disciplina di Attività Economiche aggiunge l’autorizzazione ad operare per imprese estere per l’esercizio dell’attività in forma individuale relativamente al caso previsto dall’art. 26 c 6 del Regolamento di Banca Centrale ovvero i sub- intermediari assicurativi.
Si allega testo completo sia del Decreto Delegato 179 che del Regolamento di Banca Centrale.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Accordo fiscale Italia-Cina sblocca il rimpatrio di utili e dividendi detassati
12 Dicembre 2024
Il Sole 24 Ore 8 Novembre 2024 di Lorenzo Riccardi
Il 5 novembre la Camera dei deputati ha approvato definitivamente la legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali
Tra i principali obiettivi dell’accordo, siglato nel 2019 e approvato all’unanimità, vi sono la prevenzione dell’evasione e dell’elusione fiscale, la creazione di condizioni più favorevoli per le imprese italiane attive in Cina e un quadro normativo più stabile per gli investitori cinesi in Italia. L’intesa aggiorna la normativa bilaterale vigente sulla fiscalità diretta nelle relazioni tra i due Paesi.
L’approvazione dell’accordo fiscale ha avuto un iter di cinque anni, in cui sono variati quattro governi e due legislature e avviene appena prima della visita in Cina del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Marco Polo e dei 20 anni di partenariato strategico globale tra Italia e Cina.
L’11 settembre 2024, il Senato italiano aveva già approvato il disegno di legge per la ratifica del nuovo trattato fiscale con la Cina, trasmettendolo successivamente alla Camera dei deputati. Il nuovo accordo contro la doppia imposizione fiscale (Dta), firmato a Roma il 23 marzo 2019, sostituirà l’accordo precedente del 31 ottobre 1986 e integra le raccomandazioni dell’Ocse/G20 relative al progetto Beps, mirate alla prevenzione dell’evasione fiscale.
Secondo la procedura legislativa italiana, la ratifica di un accordo fiscale internazionale richiede l’iter ordinario e l’approvazione finale da parte del Presidente della Repubblica, dopo l’autorizzazione del Senato e della Camera dei deputati attraverso una specifica legge di ratifica.
Il processo di ratifica dell’accordo firmato nel 2019 ha richiesto una nuova approvazione a seguito del cambio di legislatura nell’ottobre 2022, avvenuta il 15 aprile 2024 da parte del Consiglio dei ministri. Il trattato potrà entrare in vigore dal 1° gennaio 2025, grazie al completamento della ratifica a novembre 2024.
Per quanto riguarda i dividendi, è stata introdotta una riduzione dell’aliquota di ritenuta alla fonte rispetto al Dta del 1986, che passa dal 10 al 5 per cento in caso di dividendi di investimenti con partecipazione di almeno il 25 per cento del capitale, quindi con una tassazione dimezzata sui dividendi distribuiti dopo l’entrata in vigore del nuovo accordo.
E’ prevista una riduzione all’8 per cento per gli interessi pagati agli istituti finanziari per prestiti di durata minima di tre anni finalizzati a progetti d’investimento, mentre gli interessi pagati o ricevuti da istituzioni pubbliche sono esenti da tassazione.
Relativamente alle royalties, il nuovo trattato fiscale mantiene un’aliquota standard del 10 per cento, con una riduzione al 5 per cento per le royalties su attrezzature industriali, commerciali o scientifiche. Si tratta di un risultato molto atteso dalle aziende italiane in Cina che potranno pianificare in modo diverso le politiche di reimpatrio degli utili, mentre più in generale l’entrata in vigore della nuova convenzione fiscale dal 2025 porterà a maggiori benefici per gli investimenti bilaterali Italia-Cina.