Dalle scelte urgenti alle strategie da attuare in azienda

17 Aprile 2020

Lo studio Dott. Antonio Valentini invita  tutta la propria clientela a prendere visione della lettera redatta in merito ad alcune considerazioni di carattere gestionale – strategico che, viste le particolari circostanze dettate dall’emergenza Coronavirus, coinvolgono e modificano la vita di tutte le imprese sammarinesi.

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Oltre al check sul bilancio la gestione del personale e della liquidità è prioritaria.

Servono piani flessibili dai contratti al business model per gestire il “dopo”.

L’impatto del coronavirus coinvolge tutti gli aspetti della vita delle imprese sammarinesi.

E’ una sfida improvvisa ed epocale, che va affrontata per salvaguardare l’esistenza stessa dell’azienda con un piano complessivo. Un piano che parte dalla gestione dell’emergenza ma coinvolge variabili strategiche. Qui di seguito si propone un quadro di controllo delle diverse variabili da considerare dall’imprenditore.

Circa il 25% delle aziende appartiene ai settori considerati essenziali, e continuerà a svolgere la propria attività, talvolta a pieno regime, talvolta a ritmi addirittura più elevati.

Per il restante 75% circa delle aziende il problema oggi è coprire i costi fissi, pur in presenza di ricavi ridotti o pari a zero. Il problema più grosso paradossalmente sarà coprire anche i costi variabili una volta che l’attività riprenderà.

LE SCELTE URGENTI

1) LAVORO. Chi prosegue l’attività deve dotarsi di tutte le misure di precauzione per i lavoratori, tenendo conto delle norme di sicurezza. Devono/possono essere organizzate e gestite forme di smart working con particolare attenzione anche al tema della sicurezza dei dati. Per le attività sospese occorrerà continuare ad utilizzare la cassa integrazione o utilizzare le ferie e permessi avendo riguardo al consumo di liquidità. Occorrerà valutare con attenzione se l’organigramma dell’azienda è coerente e compatibile con le previsioni future di attività.

2) CONTRATTI IN ESSERE. Bisogna valutare i contratti attivi e passivi (commerciali, locazione, appalti, ecc.) pesando i possibili effetti dell’emergenza. Vanno prese in considerazione le ipotesi di sopravvenuta impossibilità con eventuali richieste di rimodulazione degli importi, tempi e modalità di consegna delle merci.

3) BILANCIO. Sia pure nei maggiori tempi concessi dal legislatore, occorre chiudere i bilanci 2019, fornendo anche le prime indicazioni sull’impatto del coronavirus nel 2020. Attenzione prioritaria all’esistenza della continuità aziendale. Le perdite stimate ad oggi devono essere recuperabili o comunque non devono intaccare il capitale sociale minimo previsto per legge, altrimenti occorre tempestivamente deliberare rimedi previsti dalle norme.

4) FINANZA. Occorre verificare la disponibilità di cassa, il credito disponibile ed il fabbisogno a breve, valutando la possibilità di fare ricorso a forme finanziarie aggiuntive o di attivare richieste di moratoria alle banche.

LA RIPARTENZA

5) ORDINI E NUOVI CONTRATTI. E’ necessario valutare le scorte presenti in magazzino, così da pianificare la situazione di approvvigionamento necessario per la produzione. Di pari passo si dovrà considerare e confermare il portafoglio ordini dei clienti. Occorre inoltre un check sulle forniture di servizi per il trasporto e la consegna di materie prime e di prodotti finiti.

6) BUDGET. Vanno rielaborati i budget previsionali, che probabilmente non saranno univoci: ci saranno piani diversificati a seconda delle ipotesi sulla durata dell’emergenza e sulla ripresa dell’attività. Fondamentale valutare il  fabbisogno finanziario necessario alla ripresa e le modalità per reperire le risorse.

VALUTAZIONI STRATEGICHE

7) PRODUZIONE ED INVESTIMENTI. In un’ottica di profondo riesame della propria posizione, in taluni casi si potranno inserire anche valutazioni strategiche sulla riconversione o riorganizzazione della produzione e/o del business model di riferimento, sviluppando i piani di finanza straordinaria. Anche i business plan strategici a medio periodo vanno ripensati, rivedendo il piano degli investimenti programmato alla luce del nuovo scenario. Bisognerà lavorare con elasticità: difficilmente a breve ci sarà chiarezza su come sarà il mondo dopo il coronavirus.

8) OPERAZIONI STRAORDINARIE. La rivoluzione della pandemia potrà anche innescare nuove aggregazioni e/o acquisizioni. L’azienda con una buona patrimonializzazione e liquidità, potrà cogliere l’occasione per rilevare aziende concorrenti, consolidare la propria posizione sul mercato. Al contrario, l’azienda che valuta, a seguito del COVID 19 di poter entrare in affanno di liquidità, dovrà valutare la dismissione delle attività non strategiche che non assicurano margini consistenti o sono al di fuori del perimetro dell’attività caratteristica dell’azienda (core business).

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Modalità di pagamento con bonifico per Iva prepagata, imposta speciale di bollo e ritenute su dividendi.

17 Aprile 2020

L’Ufficio Tributario comunica la possibilità di effettuare i versamenti riferiti alle ritenute IGR (incluso le ritenute su dividendi), all’imposta speciale di bollo e all’imposta complementare sui servizi in base alle indicazioni già fornite con la Circolare n. 30764/2020  (che alleghiamo nuovamente) contenente l’IBAN sul quale effettuare i bonifici.

Circolare UT n.30764 del 17-03-2020

Per quanto riguarda il versamento dell‘Iva pre-pagata mediante bonifico bancario, l’Ufficio Tributario ha fornito il seguente IBAN sul quale effettuare i bonifici:

 

IBAN: SM 85 A 03225 09800 000010006120 intestato a U.T. IVA PREPAGATA PRESSO BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO.

 

Al momento del bonifico l’operatore deve indicare: codice operatore economico, area 888 causale 888, anno di competenza, numero della distinta di presentazione.

 

L’Ufficio Tributario ha chiesto inoltre, al fini di agevolare i controlli interni dell’UT,  che  l’operatore  invii una mail di avvenuto pagamento all’Ufficio Export: monica.contucci@pa.sm e all’Ufficio Cassa: loretta.venerucci@pa.sm

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Decreto Legge nr 62 del 17 Aprile 2020 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19 (Coronavirus)

17 Aprile 2020

Si allega il testo completo dell’ultimo Decreto Legge del 17 Aprile emesso  riguardante le misure di contenimento e di gestione dell’emergenza da COVID-19.

DL62-2020

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Riapertura Ufficio Tributario, Ufficio del Registro con accesso mediante prenotazione. Modalità di ritiro documenti Ufficio Attività Economiche mediante prenotazione.

10 Aprile 2020

Come da Circolari allegate si segnala a tutta la clientela che da martedì 14 aprile p.v. l’Ufficio del Registro e l‘Ufficio Tributario  riaprono all’Utenza previo appuntamento  telefonico ai numeri indicati. 

riapertura_Tributario_e_Registro_con_prenotazione

Anche l’Ufficio Attività Economiche a partire da martedì 14 Aprile 2020 per il ritiro di documenti/certificazioni  richiede la prenotazione.

ritiro previo appuntamento

Circolare 3 -2020 UAE Procedure d’urgenza COVID19

 

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Decreto -Legge 4 aprile 2020 nr 59 – Proroga del D.L. 20 marzo 2020 nr 52 – “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19 (Coronavirus)” e ulteriori misure di gestione dell’emergenza

6 Aprile 2020

Sono state prorogate al 20 Aprile 2020 le Misure urgenti di contenimento e gestione dell’Emergenza da Covid-19 (Coronavirus).

DL59-2020

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DECRETO – LEGGE 29 marzo 2020 n.55 ULTERIORI MISURE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (CORONAVIRUS)

1 Aprile 2020

Nel Decreto nr 55 del 29 Marzo 2020 vengono varate alcune misure a sostegno delle famiglie imprese lavoratori autonomi, liberi professionisti e operatori agricoli  professionali in materia di mutui e finanziamenti. Queste le principali:

Art. 1 Misure di sostegno alle famiglie: la persona fisica può beneficiare della sospensione del pagamento delle rate per il rimborso delle quote in conto capitale fino al 31 marzo 2021 per i mutui ipotecari o chirografari e gli altri finanziamenti a rimborso rateale. Rimane invece dovuto il pagamento della quota di interessi afferenti ai mutui o finanziamenti.

 

I dettagli sulle condizioni e modalità di richiesta sono contenute nell’articolo 1.

 · Art. 2, Misure di sostegno alle imprese, ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti ed agli operatori agricoli professionali: tali soggetti possono richiedere la sospensione del pagamento delle quote di capitale afferenti a mutuo ipotecario o chirografario ovvero altre tipologie di finanziamento (compresi i finanziamenti legati alla normativa dei crediti agevolati), mentre rimane dovuto il pagamento della quota di interessi. Per ottenere tale beneficio è necessario presentare la richiesta direttamente alla banca entro il 30 settembre 2020 e devono ricorrere due requisiti, e cioè l’essere in regola con i pagamenti alla data del 31 dicembre 2019 nonché dichiarare di trovarsi in una delle condizioni di seguito indicate:

a) aver subito una diminuzione del fatturato ovvero degli ordinativi di almeno il 15%;

b) aver ridotto la presenza dei dipendenti in azienda al di sotto del 50% (lo smart working deve essere conteggiato quale presenza in azienda);

c) aver subito una sospensione dell’attività economica disposta per legge.

Per tutta la durata di tale misura di sostegno gli operatori che svolgono la propria attività nella forma di società, si impegnano a:

1) non distribuire utili per la durata della sospensione;

2) non restituire finanziamenti a soci per la durata della sospensione;

3) non effettuare cessioni di rami aziendali per la durata della sospensione;

4) informare l’istituto di credito in ordine a nuovi investimenti effettuati.

Nel caso in cui vi fossero rate o canoni scaduti e non pagati nel periodo intercorrente tra l’1 gennaio 2020 e la data di presentazione della richiesta, il cliente, per rendere esecutiva la sospensione, dovrà prim pagare quanto dovuto; qualora nel periodo di sospensione intervenga insolvenza di almeno due rate di interessi i benefici verranno meno.

La presenza delle condizioni per l’accesso alla misura di sostegno è  sottoposta alle verifiche e valutazioni della banca finanziatrice che ha facoltà di chiedere eventuali ulteriori informazioni di supporto alla propria istruttoria.

 · Articolo 5, prevede particolari deroghe per la procedura di domande di marchio, di brevetto, di disegno, i relativi rinnovi e le convalide di brevetto europeo presentate all’Ufficio di Stato.

 · Art. 7, istituisce l’indirizzo e- mail a cui inviare le richieste di deroga alla sospensione delle attività per motivi di necessità e urgenza; non si può contattare telefonicamente il Servizio di Protezione Civile ma è necessario inoltrare la richiesta alla e-mail richiestearticolo2@pa.sm.

 · Art 8, modifica le percentuali delle indennità stabilite precedentemente nel DL n.52/2020: l’indennità economica temporanea relativa alle malattie comuni è corrisposta nella misura del 30% per i primi cinque giorni, del 45% dal sesto al decimo giorno, del 60% dall’undicesimo al quindicesimo giorno e successivamente nella misura dell’86%. L’indennità economica temporanea relativaad infortuni sul lavoro, gravidanza e puerperio è corrisposta nella misura del 100%.

DL 55-2020

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DECRETO-LEGGE 29 marzo 2020 nr 56 – Norme per l’uso della teleconferenza/videoconferenza nelle assemblee dei soci delle persone giuridiche

31 Marzo 2020

Si allega il testo completo  del Decreto 56/2020 che regola l’uso della teleconferenza/videoconferenza nelle assemblee dei soci delle persone giuridiche. Nell’art. 1 viene concessa la  facoltà di tenere tutte le riunioni assembleari di tutte le persone giuridiche ed enti anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti e/o statutarie con la forma della teleconferenza/videoconferenza mentre negli articoli successivi ne viene disciplinato il funzionamento.

DL 56-2020

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Il Fisco concede una tregua: sospesi controlli e verifiche

30 Marzo 2020

Il Sole 24 Ore 13 MARZO 2020 di Marco Mobili

SPECIALE CORONAVIRUS LOTTA ALL’EVASIONE

Una direttiva delle Entrate e una circolare GdF congelano le attività

Spetterà al Dl in arrivo decidere la sorte degli atti che sono in scadenza

Il coronavirus blocca i controlli del Fisco. In attesa che il Governo vari con il decreto legge atteso per il week-end il congelamento del saldo Iva di lunedì 16 marzo (si veda il servizio a pagina 9) e misure finalizzate a sospendere i termini per le attività di Entrate e agente della riscossione, i termini di cartelle saldo e stralcio e rottamazione-ter e quelli di invio cartelle e atti esecutivi, l’Agenzia e la Guardia di Finanza si sono giù mosse autonomamente per fermare le attività legate a verifiche e controlli. Anche se non tutto è destinato a fermarsi.

Ma andiamo con ordine. Proprio nella serata di ieri le Entrate hanno comunicato che il direttore Ernesto Maria Ruffini ha firmato una direttiva per disporre la sospensione di attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario di propria competenza. Questo «a meno che non siano in imminente scadenza (o sospesi in base a espresse previsioni normative)».

Proprio su questo aspetto dell’«imminente scadenza» potrebbe intervenire il Dl che il Governo si appresta a licenziare. E che dovrà chiarire anche se il perimetro della sospensione della riscossione preveda delle limitazioni o meno. Del resto, anche secondo quanto comunicato alle sigle sindacali di Ader (Fabi, First Cisl, Fisac Cgil e Uilca) in un pacchetto di misure riorganizzative del lavoro per fronteggiare l’emergenza sanitaria, l’ente ha dato istruzione agli ufficiali di riscossione e messi notificatori che svolgano solo attività interne, con la sola eccezione delle attività indifferibili.

Anche la Guardia di Finanza ha deciso di sospendere per un periodo ancora indefinito e vincolato all’evoluzione dell’epidemia da Coronavirus, l’esecuzione delle verifiche, dei controlli fiscali e in materia di lavoro, «d’intesa con i contribuenti interessati, fatti salvi i casi di indifferibilità e urgenza». Ovvero per tutte le situazioni connesse a violazioni per le quali potrebbero scadere i termini di contestazione. A spiegarlo è una circolare (consultabile su Ntplus Fisco) del comando generale della Guardia di Finanza (III reparto operazioni) diramata l’11 marzo a tutti gli uffici territoriali. Un blocco immediato esteso ai controlli strumentali e a tutte le attività di intelligence e di polizia economico finanziaria di contrasto al riciclaggio.

L’attività delle Fiamme gialle si concentrerà nei confronti di chi approfitta di questa situazione. In particolare, massima attenzione nel contrasto di frodi e attività illegali legate all’epidemia e dunque alle gare di approvvigionamento di presidi e attrezzature sanitarie, come ad esempio le mascherine, l’indebito utilizzo di risorse pubbliche (sussidi e incentivi di sostegno al reddito) destinati a famiglie e imprese. Ma non solo, perché saranno potenziati anche i controlli in dogana per il transito delle merci in entrata che in uscita con particolare riguardo alla sicurezza dei prodotti.

Intanto anche la Consulta dei Caf ha deciso di rinviare al 6 aprile l’avvio della stagione dichiarativa dei 730.

 

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Tassato il finanziamento soci citato nel verbale d’assemblea

30 Marzo 2020

Il Sole 24 Ore 2 MARZO 2020 di Angelo Busani

SOCIETARIO

Per la Cassazione scatta il registro anche in caso d’uso Molte però le criticità

Si applica l’imposta proporzionale di registro al contratto di “finanziamento-soci” formato per corrispondenza ed enunciato nell’ambito di un verbale di assemblea societaria: lo afferma la Corte di cassazione nell’ordinanza n. 32516 del 12 dicembre 2019.

L’orientamento

Supportando questa sua decisione con una stringatissima motivazione, la Cassazione prosegue, dunque, l’orientamento secondo cui:

il verbale assembleare è suscettibile di essere considerato quale atto “enunciante”;

l’enunciazione comporta la tassazione anche quando ne è oggetto un contratto da registrare solo “in caso d’uso” (tale è il contratto di finanziamento-soci formato mediante corrispondenza).

La tassazione del finanziamento-soci enunciato in un verbale assembleare era già stata affermata dalla decisione di Cassazione 15585/2010; mentre, più in generale, la tassazione a causa di enunciazione dei contratti soggetti a registrazione solo in caso d’uso era stata affermata nelle decisioni di Cassazione 5946/2007 e 22243/2015.

I punti deboli

La tesi riproposta dalla Cassazione nell’ordinanza 32516/2019 si presta però a essere criticata sotto una pluralità di aspetti.

Anzitutto, quando l’articolo 22, del Dpr 131/1986 (il Tur, testo unico dell’imposta di registro) detta la norma per la quale l’enunciazione di un atto (l’atto enunciato) da parte di un altro atto (l’atto enunciante) comporta la tassazione dell’atto enunciato, subordina questo precetto al fatto che l’atto enunciante e l’atto enunciato siano «posti in essere fra le stesse parti». Ebbene, è chiaro a chiunque che questa coincidenza soggettiva non può ontologicamente verificarsi quando si mette un verbale assembleare (il quale, per sua stessa natura, è un “atto senza parti”) al cospetto di un contratto (quello che reca l’accordo di finanziamento che, per sua natura, è un contratto bilaterale, formato per l’accordo intervenuto tra il socio mutuante e la società mutuataria).

In secondo luogo, l’articolo 22 Tur dispone anche che non si fa luogo a tassazione per enunciazione «quando gli effetti delle disposizioni enunciate…cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione»: anche qui, non v’è chi non veda che se un finanziamento-soci viene passato a capitale sociale (o, ciò che è lo stesso, a copertura perdite) in sede di assemblea, ecco che si verifica la cessazione degli effetti del contratto di finanziamento soci contestualmente alla sua enunciazione.

Sia nella decisione 15585/2010 che nella decisione 32516/2019 i due rilievi citati non vengono presi in alcuna considerazione.

Quanto poi, più in generale, al tema della enunciazione dei contratti soggetti a registrazione in caso d’uso (tra di essi spiccano, tutti i contratti soggetti a Iva, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, Tur; nonché, appunto, quelli formati per corrispondenza: articolo 1, Tariffa Parte Seconda allegata al Tur) la Corte di cassazione afferma decisamente – senza evidenziare un benchè minimo dubbio – che detta enunciazione comporta, dunque, la tassazione dell’atto enunciato.

Sennonché, è invece plausibile avanzare l’idea che, nel caso del contratto da registrare solo in caso d’uso, il legislatore stesso abbia dispensato questi atti dall’obbligo di registrazione fino al momento in cui si verifichi un determinato evento (il caso d’uso), al cui ricorrere (e solo al cui ricorrere) la legge connette l’attivazione dell’obbligo di registrazione: ebbene, che senso avrebbe esonerare da registrazione questi contratti fino al verificarsi del caso d’uso quando poi, invece, questi contratti dovrebbero essere registrati in caso di enunciazione?

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Società, voto a distanza a prescindere dallo statuto

30 Marzo 2020

Il Sole 24 Ore 20 Marzo 2020 di Franco Roscini Vitali

EMERGENZA COVID-19 IMPRESE

Proroga generalizzata di 180 giorni per svolgere le assemblee

Proroga ad ampio raggio per l’approvazione dei bilanci 2019, ma non solo questo. L’articolo 106 del Dl 18/20 dispone, in deroga agli articoli 2364 (Spa) e 2478-bis (Srl) del Codice civile e delle diverse disposizioni statutarie, la convocazione dell’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Si tratta di una facoltà, esercitabile anche da parte alle società che, nello statuto, non hanno previsto la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio nel maggior termine di 180 giorni, che potrà portare, per le seconde convocazioni, al mese di luglio.

Inoltre, Spa, società in accomandita per azioni, Srl, coop e mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, per le assemblee ordinarie e straordinarie:

il voto in via elettronica o per corrispondenza;

l’intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazione.

Queste società possono prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di tlc che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, presidente, segretario e notaio.

Le Srl possono consentire l’espressione del voto con consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga all’articolo 2479, comma 4 e alle disposizioni statutarie. Le Spa quotate, per assemblee ordinarie e straordinarie, possono fare ricorso al “rappresentante designato”, previsto dall’articolo 135-undecies del Testo unico dell’informazione finanziaria, anche se lo statuto dispone diversamente: la norma in questione prevede il conferimento delle deleghe con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. Inoltre, queste società possono prevedere, nell’avviso di convocazione, che l’intervento in assemblea si svolga solo tramite il rappresentante al quale possono essere conferite deleghe e subdeleghe: disposizione che intende evitare l’accesso fisico con i conseguenti rischi di contagio.

Queste disposizioni si possono applicare anche alle quotate sull’Aim e alle Spa diffuse tra il pubblico in modo rilevante. Banche popolari, di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 2539 del Codice civile anche in deroga ai limiti relativi al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto: inoltre, nell’avviso di convocazione, possono prevedere che l’intervento in assemblea si svolga solo tramite tale soggetto. Il termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.

Le disposizioni dell’articolo 106 si applicano alle assemblee convocate entro luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza.

Per le società a controllo pubblico l’applicazione delle disposizioni ha luogo nell’ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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