Brexit, il rappresentante fiscale dribbla gli effetti Iva più pesanti

11 Gennaio 2021

Il Sole 24 Ore lunedì 28 dicembre 2020 Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

IMPOSTE INDIRETTE

Alcuni fornitori Uk scelgono di registrarsi in uno Stato Ue per agevolare i propri clienti

L’iter può essere usato anche per le cessioni «assimilate» alle intraUe

Per agevolare i propri clienti nel dopo Brexit, i fornitori britannici possono decidere di “registrarsi” ai fini Iva, nominando un rappresentante fiscale in un qualsiasi Stato membro. Una soluzione che resta valida anche dopo l’accordo del 24 dicembre tra Regno Unito e Unione europea e che offre il vantaggio di eseguire nello Stato Ue prescelto l’importazione dei beni provenienti da Uk o da altri Paesi extraUe, così da realizzare poi una cessione intracomunitaria nei confronti del cessionario soggetto passivo Ue.

È allora bene che gli operatori nazionali siano a conoscenza delle regole che governano tali operazioni.

  1. Innanzitutto, va ricordato che l’introduzione di beni nel territorio dell’Ue con relativa immissione in libera pratica può avvenire senza pagamento dell’imposta, fruendo della possibilità riconosciuta dall’articolo 143 direttiva 2006/112 di “sospendere” il pagamento dell’Iva all’importazione se i beni sono destinati a proseguire verso altro Stato membro nel quale sarà assolto il tributo.
  2. Una volta scelto il paese Ue in cui sdoganare i beni di provenienza extracomunitaria, gli operatori Uk lì nomineranno un rappresentante fiscale per dar corso all’immissione senza pagamento dell’imposta e al successivo trasferimento intraUe. In tal modo, pur rifornendosi da un fornitore inglese, l’acquirente nazionale continua a effettuare acquisti intracomunitari soggetti a Iva con applicazione del reverse charge.
  3. Dal punto di vista reddituale, il fornitore resta extraUe. Il cessionario nazionale tuttavia, ai fini Iva, deve integrare e registrare la fattura emessa dal rappresentante fiscale e collaborare con tale soggetto per fornire la prova dell’avvenuto trasferimento dei beni dallo Stato d’immissione in libera pratica all’Italia.

Per prassi dello Stato d’importazione, tuttavia, potrebbe darsi che il rappresentante non sia tenuto a emettere fattura e possa limitarsi a compilare l’elenco riepilogativo delle cessioni. Tale mancanza va sanata dal cessionario nazionale con autofattura da regolarizzazione ex articolo 46, comma 5, Dl 331/93, indicando l’identificativo Iva del rappresentante fiscale che dev’essere quindi noto all’acquirente.

  1. In ogni caso, è opportuno che il cessionario nazionale si faccia rilasciare idonea documentazione (compresa quella doganale, se possibile) che comprovi la regolarità dell’intera operazione.

La cessione assimilata

La procedura illustrata può essere seguita anche se i beni immessi in libera pratica non formano oggetto di una successiva “vera” cessione intraUe, ma di un trasferimento per esigenze del fornitore Uk, il quale potrebbe voler disporre dei beni in Italia, magari presso un proprio deposito. In tal caso, si avrebbe una cessione intracomunitaria “assimilata” dal rappresentante (di Uk) nello Stato d’importazione ad altro rappresentante (di Uk) in Italia, il quale assolverà comunque l’imposta in reverse.

Il rappresentante in Italia

L’operatore inglese potrebbe anche decidere di nominare un rappresentante fiscale in Italia per ivi immettere in libera pratica beni provenienti da fuori Ue. In questo caso, se i beni sono destinati al trasferimento in altro Stato membro, l’articolo 67, Dpr 633/72 prevede una procedura analoga a quella sopra descritta.

In base al comma 2-ter di tale norma e diversamente da quanto prevede la direttiva, è tuttavia richiesto che il bene sia oggetto di una vera cessione intraUe (che il rappresentante dovrà regolarmente fatturare) e che il cessionario sia effettivamente stabilito in altro Paese Ue.

Se i beni non sono destinati ad altro Stato comunitario, ma restano in Italia, l’imposta è assolta (salvo deposito Iva o plafond) dal rappresentante inglese presso la dogana nazionale. Tale soggetto non emetterà però fattura per la successiva vendita a soggetti passivi Iva nazionali, trattandosi pur sempre di un acquisto da extraUe da autofatturare a cura del cessionario nazionale.

Quale che sia lo Stato comunitario scelto, il rappresentante fiscale dell’operatore Uk potrebbe essere coinvolto in operazioni complesse (triangolari o vendite a catena). Vanno quindi rispettate le regole previste per tali operazioni e le indicazioni della giurisprudenza comunitaria.

Per esempio, in caso di rappresentante fiscale nominato in Italia che “acquisti” beni presso un fornitore Ue per cederli a un cliente soggetto passivo nazionale, occorre prestare attenzione al trasporto dei beni. Se il trasferimento in Italia è eseguito dal cessionario residente, il fornitore inglese, sebbene già registrato in Italia, dovrebbe infatti nominare un rappresentante fiscale anche nello Stato Ue di partenza dei beni per realizzare una cessione intracomunitaria nei confronti del soggetto nazionale (sentenza C-628/16).

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La partecipazione minoritaria «salva» l’impresa dalle norme di transfer pricing

11 Gennaio 2021

Il Sole 24 Ore lunedì 21 dicembre 2020 di Massimo Bellini

FISCO INTERNAZIONALE

La Ctr di Bolzano esclude l’applicazione e dà ragione all’azienda con 48% di quote

I mutui infruttiferi possono rispondere comunque alle logiche del mercato

Nella sentenza 55/2 del 4 dicembre 2020 i giudici della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano (presidente Rispoli, relatore Fleischmann) si sono espressi sull’applicabilità della normativa sui prezzi di trasferimento a un finanziamento infruttifero tra società con vincolo di partecipazione del 48 per cento.

La vicenda

Il caso riguarda un contribuente italiano cui sono stati notificati tre avvisi di accertamento relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 per violazione dell’articolo 110, comma 7, del Tuir, dovuta all’omessa applicazione di interessi su un finanziamento concesso ad una società cilena controllata al 48 per cento. In particolare, l’ufficio aveva ripreso a tassazione il valore degli interessi che sarebbero stati dovuti in applicazione del principio di libera concorrenza.

La decisione

I giudici di secondo grado hanno rigettato l’appello dell’ufficio contro la sentenza di primo grado, favorevole al contribuente. Le motivazioni riguardano sia il requisito soggettivo che oggettivo per l’applicazione della normativa di transfer pricing.

In relazione al primo aspetto, secondo i giudici la partecipazione del 48% è una partecipazione minoritaria che non consente di esercitare il controllo né di diritto né di fatto sulla società cilena. In particolare, la partecipata era amministrata da tre direttori che dovevano prendere decisioni all’unanimità, di cui solo uno era nominato dalla contribuente. L’esistenza di tale rapporto partecipativo consentiva di esercitare una certa influenza, ma non integrava il requisito del controllo. Per tali motivi le due società non potevano essere considerate come imprese associate facenti parte dello stesso gruppo e di conseguenza l’articolo 110, comma 7, del Tuir non era applicabile.

Il principio

Il principio è condivisibile. Non vi sono dubbi che una partecipazione inferiore al 50%, in assenza di ulteriori elementi, non integra il requisito soggettivo. Dovrebbe esserci infatti influenza dominante sulla base di vincoli azionari o contrattuali secondo quanto previsto dal Dm del 14 maggio 2018 o influenza sulle decisioni imprenditoriali secondo quanto indicato in precedenza dalla circolare 32/1980. Tali elementi dovevano essere provati dall’ufficio (Cassazione 28335/2018) ma non sembrano emergere dai fatti descritti nella sentenza.

Il requisito oggettivo

Anche se tali considerazioni bastano a risolvere la controversia vi è qualche perplessità sulla conclusione dei giudici in relazione al requisito oggettivo. Secondo la Ctr l’ufficio non ha provato l’esistenza di componenti reddituali ai quali sarebbe applicabile l’articolo 110, comma 7, del Tuir arrivando così a tassare proventi figurativi ed ipotetici. In senso contrario si è espressa di recente la Cassazione (21828/2020) secondo cui l’eventuale infruttuosità del finanziamento concordata tra le parti non esclude di per sé l’applicazione delle regole sui prezzi di trasferimento.

Più convincente è invece il passaggio in cui i giudici sottolineano che nel nostro ordinamento giuridico non vi è una presunzione assoluta di onerosità, per cui anche un finanziamento non oneroso può essere conforme con il principio di libera concorrenza. Vi possono infatti essere vari casi in cui la stipula di un prestito infruttifero risponde a logiche di mercato come facilitare lo sviluppo in nuovi mercati (Ctp Milano 7019/12/17).

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Il bonifico tra coniugi diventa donazione indiretta

11 Gennaio 2021

Il Sole 24 Ore 10 dicembre 2020 di Angelo Busani e Elisabetta Smaniotto

CASSAZIONE

Operazione per aumentare in modo stabile il patrimonio del donatario

Il bonifico ordinato dalla moglie a favore del marito è una donazione indiretta quando effettuato allo scopo di realizzare uno stabile incremento del patrimonio del donatario e un impoverimento del patrimonio del donante; ne consegue, se la vicenda emerge nell’ambito di un procedimento di accertamento delle imposte sui redditi, la tassazione, a titolo di imposta di donazione, con l’aliquota dell’8% sul valore eccedente la franchigia di 1 milione di euro. Lo ha deciso la Cassazione con l’ordinanza 27665 del 7 ottobre 2020, la quale dovrebbe essere il primo caso nel quale la giurisprudenza di legittimità si occupa della tassazione delle donazioni indirette: nella fattispecie giunta al terzo grado di giudizio, si trattava di un bonifico di 12 milioni di euro, effettuato dalla moglie su un conto intestato a una società fiduciaria ma riferibile al marito; il denaro era poi rimasto su quel conto solo per un giorno perché poi servito al marito per effettuare un finanziamento a favore di una società di cui egli era socio. La Cassazione ha ritenuto applicabile l’articolo 56-bis, Dlgs 346/90 (testo unico imposta successione e donazione) perché si tratta di una norma:

  1. a) in vigore in quanto esistente al momento in cui l’imposta di donazione venne abrogata (legge 383/01) e poi richiamata in vita dalla norma (Dl 262/06) che ha reintrodotto l’imposta;
  2. b) che deve essere armonizzata con l’odierno “assetto” dell’imposta di donazione, vale a dire che quando essa si riferisce all’unica franchigia di 350 milioni di lire, tale soglia di esenzione va oggi riferita, a seconda dei casi, a 1 milione di euro (nel caso della donazione tra coniugi e parenti in linea retta), a 100mila euro (donazione tra fratelli) e a 1,5 milioni di euro (donazione a favore di persona gravemente disabile); e, quando dispone l’aliquota del 7%, la norma deve essere letta come se si riferisse – con «funzione latamente sanzionatoria» – all’aliquota dell’8% (l’applicazione dell’aliquota del 7% era la conclusione invece raggiunta dalla Ctr Emilia Romagna nella sentenza 222/2018, poi appunto impugnata in Cassazione);
  3. c) applicabile a «liberalità che neppure si traducono in contratti scritti, trattandosi di meri comportamenti materiali» o a liberalità «che risultano da documenti scritti per i quali non è imposta la formalità della registrazione» per cui «anche la donazione per così dire “informale”» non sarebbe estrancea «al meccanismo di emersione oggetto di causa, atteso che l’inosservanza della forma pubblica ex articolo 782 del Codice civile e la relativa sanzione della nullità, se rilevano sul piano civilistico, a tutela del donante, nessuna conseguenza producono sul piano tributario»;
  4. d) applicabile, oltre che alle liberalità indirette, anche alle liberalità «risultanti da atti di donazione effettuati all’estero a favore di residenti».

L’ordinanza 27665/2020 conclude affermando che, quando l’articolo 56-bis del Dlgs 346/90 si riferisce alla registrazione volontaria delle donazioni indirette, anche questa norma deve essere letta alla luce delle aliquote e alle franchigie oggi vigenti: il 4% applicabile al valore superiore a 1 milione di euro (donazione tra coniugi e parenti in linea retta), il 6% applicabile al valore superiore a 100mila euro (donazione tra fratelli), l’8% in ogni altro caso.

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Arte, sport e cultura: per eventi e servizi si paga l’Iva nello Stato del committente

11 Gennaio 2021

Il Sole 24 Ore lunedì 21 dicembre 2020 di Raffaele Rizzardi e Benedetto Santacroce

Vanno considerate anche le norme sulle prestazioni relative agli immobili

L’eccezione principale è il caso di un servizio di locazione autonomo

Le manifestazioni artistiche, sportive, culturali e scientifiche, con le relative forniture di servizi, seguono regole di tassazione Iva che, negli ultimi anni, sono state oggetto di numerose pronunce della Corte di giustizia Ue e della prassi nazionale ed estera con risultati non sempre del tutto lineari, lasciando gli operatori in balia di interpretazioni locali non del tutto coerenti con il sistema unionale.

Lo sforzo che l’interprete è chiamato a realizzare per fornire una lettura integrata del sistema e delle richiamate pronunce deve partire dall’evoluzione della disposizione unionale, nonché dalla stretta relazione che esiste tra le disposizioni della Direttiva Iva (Dir 2006/112/Ce) che si occupano di queste manifestazioni e quelle che si occupano della tassazione delle prestazioni relative agli immobili. Proprio nella relazione tra queste disposizioni nascono le maggiori problematiche interpretative.

In particolare, mentre in riferimento alle prime la tassazione segue in via generale la tassazione nello Stato del committente (se non nel caso di accesso fisico alla manifestazione ovvero di prestazione realizzata nei confronti di un privato), nelle seconde la tassazione segue il luogo in cui si trova l’immobile.

Se volessimo individuare una chiave di lettura delle disposizioni unionali potremmo sintetizzare questi principi:

in tutti i casi in cui il prestatore fornisce l’evento, per così dire “chiavi in mano” al destinatario soggetto passivo, il servizio va tassato nello Stato membro del committente (in questo senso Risposta a interpello 35/E/2020, in senso contrario Principio di diritto 2/E/2018);

non va trascurata la volontà contrattuale delle parti che, in generale, in riferimento alla realizzazione di un evento, non intendono acquisire la mera disponibilità di un immobile (quale prestazione principale) e usufruire di ulteriori servizi (accessori), bensì sono interessati all’organizzazione dell’evento/manifestazione nella sua complessità. Quest’ultima fattispecie va dunque qualificata come servizio unitario, sebbene complesso (costituito in via principale dall’attività culturale, artistica, sportiva eccetera e in via secondaria da ulteriori servizi) territorialmente rilevante nel Paese di stabilimento del committente, in quanto – si ribadisce – sul piano normativo, la deroga alla regola generale della territorialità opera solo se la stessa è resa nei confronti di un destinatario soggetto privato;

i servizi relativi all’accesso all’evento implicano l’acquisto del diritto di entrare nel luogo in cui la manifestazione si svolge nonché di partecipare all’evento in un ruolo “passivo o semiattivo” (in senso conforme Corte di giustizia, sentenza C-647/17, per un corso di formazione professionale, in senso difforme Risposta a interpello 62/E/2020). Al contrario, la partecipazione attiva di un soggetto (artista, sportivo, eccetera) alla realizzazione dell’evento fuoriesce dalla regola di tassazione nel luogo in cui si svolge l’evento (dettata per l’accesso alla manifestazione) e tornano applicabili le regole generali in termini di territorialità dell’Iva.

In linea con questi principi, oltre alle citate posizioni della Corte di giustizia, si segnala l’articolata circolare 29 del 5 aprile 2011 della direzione generale delle finanze pubbliche francese che esemplificando le diverse ipotesi, sottolinea che la tassazione per essere riferita all’immobile (che solitamente è una componente tipica delle manifestazioni) deve avere per oggetto un servizio di locazione autonomamente considerato e non incluso in una prestazione unica di cui l’immobile non è per le parti e per la finalità del contratto un elemento predominante.

Principio-interpretazione-a cura del CTS Sole 24 Ore

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Dal 1° luglio addio alle soglie di protezione

11 Gennaio 2021

Il Sole 24 Ore 5 gennaio 2021 di Raffaele Rizzardi

LE VENDITE ALL’ESTERO

Lo sviluppo esponenziale delle vendite online ai privati, accentuato dalle difficoltà di movimento delle persone per l’emergenza sanitaria, ha portato non poche piccole e medie imprese a spedire merce in altri Stati membri superando la cosiddetta soglia di protezione, normalmente di 35mila euro per la sommatoria delle cessioni a non soggetti di imposta del singolo Stato, che comporta l’applicazione dell’Iva dello Stato di destinazione, con un adempimento oggi necessariamente di identificazione in quel Paese, computando l’aliquota Iva di tale Stato.

Se l’invio è invece rimasto nei limiti, le vendite dirette ai consumatori sono state assoggettate all’imposta dello Stato in cui è iniziata la spedizione, nel nostro caso l’Italia.

Dal 1° luglio prossimo verranno meno le soglie di protezione, salvo una di 10mila euro per l’insieme delle operazioni territorialmente rilevanti in tutti gli altri Stati. Potrebbe essere il caso di un artigiano edile, cui capita raramente di essere chiamato ad eseguire dei lavori su un edificio all’estero. Se sta in questi limiti la sua prestazione sarà effettuata con l’Iva italiana. Per chi vende online questo limite è del tutto inconsistente, e pertanto avrà, in primo luogo l’opportunità di non dover aprire partite Iva all’estero, utilizzando il sistema dello sportello unico, Oss (One stop shop), che consente di versare alla propria amministrazione finanziaria anche l’Iva di un altro Paese, ovviamente mettendo a disposizione i dati che consentono di individuare ciascuno Stato di destinazione della merce.

Il serio rovescio della medaglia riguarda l’individuazione dell’aliquota pertinente per il singolo prodotto in ciascuno degli altri 27 Paesi aderenti al regime Iva intraunionale.

Non abbiamo dimenticato la Brexit, lasciando invariato il numero degli attuali partners, in quanto le aliquote della Gran Bretagna dovranno essere applicate alle vendite con destinazione Irlanda del Nord.

La Commissione europea ha messo a disposizione un database “Vat search”, che richiede l’inserimento della voce doganale della Nomenclatura comune europea.

A quasi cinquant’anni dall’entrata in vigore dell’Iva nel nostro Paese le tabelle delle aliquote ridotte continuano a indicare la vecchia voce doganale. Ma anche commutando il riferimento, abbiamo voluto fare una prova con il prodotto di cui parla la risposta ad interpello del 10 dicembre 2020, n. 579, da classificare nella Nc 2106 90. La risposta dell’Agenzia è per l’aliquota 10%, in base alla voce 80 – prodotti alimentari vari (v.d. ex 21.07) della tabella A, parte III, ma la consultazione europea indica l’aliquota ordinaria del 22%.

Il sistema dello sportello unico era partito nel 2003 solo per i servizi online, solo con l’aliquota ordinaria, e ci è voluto molto per la riduzione relativa a libri e periodici online.

Dal 1° luglio prossimo bisognerà conoscere l’aliquota in ciascuno Stato di ogni prodotto venduto ai consumatori. Ma dopo 12 mesi il problema tornerà con il nuovo regime delle vendite ai soggetti di imposta.

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Fatturazione elettronica per l’interscambio di beni con l’Italia

11 Gennaio 2021

Si diffonde per opportuna conoscenza Comunicazione del 15 dicembre 2020 del Dipartimento Finanze e Bilancio che mette a disposizione i manuali tecnici per la futura fatturazione elettronica nell’interscambio con l’Italia. L’avvio  della fatturazione elettronica che avverrà, in via transitoria, su base volontaria ed adesione dell’operatore economico sammarinese è stimato per il mese di marzo/aprile p.v.

Prot  N 124445-2020_Fattura_elett_condivisione_manuali_tecnici

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Regolamento 29 dicembre nr 12 – Regolamento attuativo del D.L. nr 220 – Misure di incentivazione ai flussi turistici e di sostegno per le strutture ricettive

11 Gennaio 2021

Al fine di incentivare la domanda turistica sul territorio della Repubblica di San Marino è stato istituito il “Voucher Vacanza San Marino”. Nel Regolamento nr 12, che si allega, il dettaglio di come verrà strutturato l’incentivo.

 R 12-2020

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Legge 23 dicembre 2020 nr 222 – La società di professionisti in forma di società di capitali

11 Gennaio 2021

La Legge 23 dicembre 2020 nr 222 introduce e disciplina la figura della “società di professionisti” consentendo alle società di capitali lo svolgimento delle attività libero professionali.

L 222-2020

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Decreto Delegato 4 dicembre 2020 nr 208 – Regolamentazione dei flussi di migrazione per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie per l’anno 2021

11 Gennaio 2021

Si allega il Decreto Delegato nr 208 che stabilisce il numero massimo di permessi dei soggiorno per motivi di lavoro e per esigenza straordinarie che potranno essere rilasciati a stranieri per l’anno 2021.

DD 208-2020

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Si avvisa la gentile clientela che lo Studio Fiscale, Tributario e Legale del Dott. Antonio Valentini rimarrà chiuso per le festività natalizie dal 23/12/2020 al 06/01/2021 compresi.

23 Dicembre 2020

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