Categoria: In primo piano
Decreto Legge nr 221 del 22 Dicembre 2020 – Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19
23 Dicembre 2020
In allegato il Decreto Legge nr 221 del 22 dicembre 2020 che potenzia le misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 allineando le normative sammarinesi a quelle della vicina Italia per il periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021. Se ne consiglia un’attenta lettura per non incorrere nelle sanzioni di cui all’art.6.
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Pagamento imposte e tributi dell’Ufficio Tributario aventi scadenza 31 12 2020 – Nuove modalità di pagamento online di tributi ed imposte per gli operatori economici
15 Dicembre 2020
In riferimento alle imposte e tributi aventi scadenza al 31 Dicembre 2020, quali ad esempio il II ACCONTO IGR, si inoltra a tutta la clientela la Comunicazione dell’Ufficio Tributario dove si evidenzia che gli Istituti bancari in tale data potrebbero non essere aperti al pubblico e non essere operativi anche per le modalità di pagamento online.
Al fine di non incorrere in sanzioni per ritardato pagamento si raccomanda di tener ben presente tale possibilità e provvedere ai pagamenti con congruo anticipo.
Circolare UT_ATTENZIONE_SCADENZE
Si ricorda inoltre a tutti gli operatori economici che già a partire dal 9 dicembre u.s. è possibile utilizzare quali metodi di pagamento on line per i tributi e le imposte dell’Ufficio Tributario la carta di credito, il bonifico bancario a mezzo home banking e il sistema di sepa direct debit.
Si allega di seguito la comunicazione dell’Ufficio Tributario con relativo manuale tecnico.
CIRCOLARE_UT_nuovi_sistemi_di_pagamento
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Esterovestizione accertata con controllo indiretto dall’Italia
2 Dicembre 2020
Il Sole 24 Ore 14 novembre 2020 di Enrico Holzmiller
CTR LOMBARDIA
La Commissione ha deciso il caso considerando l’influenza dominante
Il tema dell’esterovestizione tocca da sempre un equilibrio delicato, tra la legittima libertà di stabilimento al di fuori dello Stato di residenza, e la necessità, da parte degli Stati, di evitare delocalizzazioni all’estero, strumentali al solo abbattimento della materia imponibile.
Il tema è stato oggetto della sentenza dalla Ctr Lombarda-Brescia n. 7078/16 (depositata lo scorso 12 giugno).
I giudici affrontano il caso di una società considerata esterovestita, con sede legale in Lussemburgo ma ritenuta soggetto di imposta italiana fittiziamente collocato all’estero.
La Ctr introduce il tema, richiamando gli elementi essenziali alla base della disposizione contenuta nell’articolo 73 Tuir, commi 3 e 5 bis. Il comma 5 bis prevede una presunzione relativa (superabile con elementi probanti di segno opposto) dell’esistenza di una localizzazione estera fittizia laddove «società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2559, comma 1, del Codice civile» in società italiane (ex articolo 73, comma 1, lettere a e b) alternativamente:
siano controllate, anche indirettamente, da residenti in Italia;
siano amministrate da un board composto in prevalenza da consiglieri residenti in Italia.
Partendo da questi presupposti, la Ctr rileva che la società lussemburghese (Alfa) rientra appieno in tale fattispecie, difatti:
la compagine sociale della stessa risulta posseduta da due holding (Beta e Gamma) di diritto olandese, a loro volta facenti capo ad una persona straniera ma residente stabilmente in Italia (Theta);
la società olandese ha il controllo di fatto di una srl italiana (Delta).
A sottolineare l’esistenza della presunzione circolare di cui al richiamato comma 5-bis, risulta che Beta abbia una sede secondaria in Italia, nello stesso domicilio della residente Delta. L’unico motivo di difesa da parte della società contribuente consiste nell’esistenza di una partecipazione diretta, di Alfa (Lux) in Delta (It) inferiore al 50%, con ciò non potendo sussistere – secondo la ricorrente – un controllo partecipativo che avalli la richiamata presunzione di esterovestizione.
La società ha fatto erroneamente affidamento sul tenore letterale della disposizione, ove il comma 5-bis, nel riferire in merito alla partecipazione detenuta dal soggetto estero (Alfa) nella società italiana (Delta), non esplicita che essa possa avvenire anche indirettamente, a differenza di quanto invece precisato alla successiva lettera “a” del medesimo comma, con riguardo alla compagine sociale (Theta) della società straniera (Alfa).
Va tuttavia considerato che il richiamo all’articolo 2359 del Codice civile, effettuato dall’articolo 73 Tuir, comma 5bis, ricomprende anche la cosiddetta influenza “dominante”, che non necessariamente deve evincersi in una partecipazione di controllo diretta. La Ctr, sulla base della ricostruzione ed in relazione all’esistenza di documenti extracontabili prodotti dall’Ufficio, arriva a definire l’esistenza di un controllo di fatto (di soggetti italiani nella società lussemburghese), confermando pertanto l’ipotesi di esterovestizione.
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Il marchio Ce significa China export: beni con segni mendaci in commercio
2 Dicembre 2020
Il Sole 24 Ore 19 novembre 2020 di Patrizia Maciocchi
CASSAZIONE
Non è ingannato solo il singolo ma è inquinato l’ordine economico
Il simbolo si differenzia solo nella distanza e grandezza delle due lettere
Per la vendita di prodotti con il marchio Ce, dove Ce sta in realtà per China export, scatta il reato di messa in commercio di beni con segni mendaci e non la frode in commercio. Il secondo reato riguarda, infatti, il singolo consumatore al quale viene venduto un oggetto al posto di un altro, nella prima ipotesi viene inquinato l’ordine economico, oltre all’inganno sugli standard di sicurezza rispettati. La Cassazione (sentenza 32388) dà un giro di vite sulla commercializzazione di oggetti con segni contraffatti. Alla base della decisione un sequestro di merce, per lo più giocattoli per bambini, con il noto marchio Ce, dove il “segno” era l’acronimo di China export. L’unica distinzione con il marchio comunitario sta nella proporzione dei caratteri e nella distanza tra le due lettere. Una differenza del tutto impercettibile alla vista dell’acquirente medio. I giudici di legittimità respingono la tesi della difesa, secondo la quale il reato da contestare era il semplice tentativo di frode in commercio, regolato dall’articolo 515 del codice penale e non l’immissione in commercio di prodotti con segni mendaci punito dall’articolo 517 del codice penale.
La Cassazione ammette che, secondo la casistica giudiziaria, il fatto integra l’ipotesi di frode in commercio (Cassazione 45916/2014). La qualificazione giuridica non esclude però – essendo possibile in astratto il concorso tra i due reati – la contestazione del reato disegnato dall’articolo 517.
Una via di maggior rigore che la Cassazione sceglie.
Nel caso di frode in commercio c’è la semplice consegna di un aliud pro alio con la conseguente violazione – che colpisce principalmente il singolo consumatore – del principio di leale esercizio dell’attività commerciale. Nella vendita di prodotti con segni mendaci è invece in gioco – al di là dell’ effettiva cessione – l’ordine economico, che deve essere garantito al di là dall’interesse del singolo. La Cassazione precisa che si tratta di prodotti ingannevoli in relazione alla loro «origine, provenienza e qualità, tali da costituire obiettivi fattori di inquinamento». Gli oggetti venduti erano tali da rassicurare sul rispetto degli standard di sicurezza in virtù del marchio. un “segno” che invece «non aveva alcuna effettività dimostrativa – in quanto solo callidamente similare al vero marchio Ce tanto da essere con esso facilmente confondibile».
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Decreto Legge 26 novembre 2020 nr 206 – Ulteriori disposizioni per il contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19
30 Novembre 2020
Si riportano gli articoli più significativi del Decreto Legge nr 206 del 26 novembre 2020 e si allega il testo completo del quale se ne consiglia l’integrale lettura. Si ricorda che le disposizioni del Decreto rimangono in vigore fino alla loro espressa abrogazione.
- Art. 1 – Viene stabilito che nei locali aperti al pubblico ove è prevista la somministrazione di cibi e bevande è necessario il distanziamento di almeno un metro e mezzo tra tavoli adiacenti e almeno un metro tra una persona e l’altra; trovano posto al tavolo all’interno o all’esterno dei locali in un numero massimo, per ciascun tavolo e tenuto conto del distanziamento, di quattro persone. Sono vietati congressi, conferenze, meeting e feste. È fortemente raccomandato evitare pranzi, cene, aperitivi e comunque ogni altra situazione che comporti l’aggregazione conviviale di più di quattro persone non appartenenti allo stesso nucleo di conviventi presso i domicili privati salvo esigenze di sostegno familiare. Per quanto attiene le palestre e piscine private, centri benessere, scuole di ballo e scuole di danza viene stabilito che l’ingresso all’interno degli spogliatoi è contingentato, è inibito in ogni caso l’utilizzo delle docce. L’accesso ai punti vendita di generi alimentari è consentito unicamente in forma individuale salvo casi di necessità dovuti a motivi assistenziali.
- Art. 5 – È prevista la didattica a distanza per tutte le classi della Scuola Secondaria Superiore a partire da lunedì 30 novembre e fino al 23 dicembre 2020. Mentre è previsto l’obbligo di tenere sempre ben indossata la mascherina nelle scuole per studenti al di sopra dei sei anni di età.
- Art. 10 – Identifica i casi in cui è possibile richiedere l’astensione anticipata dal lavoro a tutela della maternità.
- Art. 11 – Il permesso parentale straordinario prevede la corresponsione di indennità del 20% del salario dovuto a carico della Cassa Ammortizzatori Sociali ed è previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa, infine vincola il datore di lavoro al divieto di licenziamento. Il permesso non può essere richiesto dai dipendenti che risultano essere amministratori o soci e dai dipendenti che risultano essere coniugi o parenti sino al secondo grado del titolare, dei soci o dell’amministratore. Tale permesso è riconosciuto solo se nel nucleo familiare i lavoratori dipendenti abbiano già usufruito di tutte le ferie maturate e non è riconosciuto se nel nucleo familiare vi sono soggetti che non lavorano in quanto inoccupati, in CIG, in malattia o lavorino dal domicilio. Qualora nel nucleo familiare vi siano lavoratori autonomi il permesso è concesso solamente se la sede operativa non corrisponde con il domicilio.
- Art. 13 – Al fine di limitare i contagi negli ambienti di lavoro i datori sono tenuti a riorganizzare la propria attività per ridurre il numero di dipendenti contemporaneamente presenti nelle strutture aziendali, fermo restando l’obbligo di prevedere comunque un adeguato distanziamento fra loro, prevedendo modalità di lavoro dal domicilio, la fruizione di ferie, congedi retribuiti dando priorità alle lavoratrici in gravidanza, ai lavoratori invalidi o disabili ai lavoratori genitori o affidatari di figli minori sino ai tredici anni di età, di figli in condizioni di disabilità o membri di nuclei familiari aventi nello stato di famiglia persone disabili e anziane.
- Art. 17 – Su disposizione del Giudice, ferma la presenza di quest’ultimo e del Cancelliere in aula, è consentito lo svolgimento dell’attività di udienza in videoconferenza o comunque mediante l’utilizzo di strumenti informatici.
- Art. 19 – Per riunioni con più di quattro partecipanti è fortemente raccomandata l’adozione delle modalità di collegamento da remoto.
- Art. 21 – Vengono disciplinate le modalità e le condizioni per il rinnovo automatico di appalti in scadenza o scaduti.
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Decreto Legge 24 novembre 2020 nr 205 – Ulteriori interventi a supporto dell’emergenza economica causata da COVID-19
30 Novembre 2020
Di seguito si commentano gli articoli 1,2,3 e 4 del Decreto Legge nr 205 del 24 novembre 2020 del quale si allega il testo completo.
Art. – Lavoro accessorio ed occasionale
È consentito in tutti i settori nei seguenti casi:
– Sostituzione urgente di lavoratori o del titolare di impresa individuale assenti per malattia/quarantena dovute a contagio diretti o indiretti da COVID-19.
– Sostituzione di lavoratori assenti per permessi straordinari parentali o eventuali ulteriori astensioni volontarie.
– Sostituzioni urgenti di lavoratori assenti per malattia o per le astensioni previste.
– Sostituzione di lavoratori assenti per dimissioni.
La norma prevede altresì specifiche limitazioni all’utilizzo del lavoro accessorio e occasionale (comma 2) e modalità semplificate per l’iscrizione alle liste di avviamento al lavoro (comma 3).
Art. 2 – Deroga termini versamento Contributi
Il versamento dei contributi ISS e Fondiss per il lavoro dipendente, previa istanza da presentarsi all’Istituto Sicurezza Sociale, potrà avvenire in via straordinaria in modalità rateizzata per le mensilità di novembre, dicembre e tredicesima 2020. La rateizzazione è concessa senza applicazione di penalità per un massimo di dodici mensilità ma con applicazione degli interessi nella misura del 2%.
Art. 3 – Soggetto inidoneo
Viene introdotta una soglia massima di 10.000,00 di pendenze esattoriali complessive al di sotto della quale il soggetto non è considerato soggetto inidoneo ai sensi della Legge n.47/2006 e possiede i requisiti soggettivi per l’ottenimento della licenza individuale ai sensi della Legge n.40/2014.
Art. 4 – Diritto allo studio
Per l’anno 2020 il termine ultimo per la presentazione della domanda per ottenere i benefici previsti dalla Legge Diritto allo studio viene prorogato al 14 dicembre 2020.
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Decreto Delegato 18 novembre 2020 nr 203 – Residenza ordinaria per lavoratori frontalieri
30 Novembre 2020
Il Decreto Delegato 18 novembre 2020 n. 203 modifica le modalità di concessione della residenza ordinaria per lavoratori frontalieri. In particolare, è stato eliminato il sistema del sorteggio, previsto finora, a beneficio di un’esame delle pratiche sulla base dell’anzianità lavorativa in Repubblica e, a parità di requisito di anzianità, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Rimangono invariati i requisiti previsti per la richiesta di residenza:
- titolarità di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
- aver svolto negli ultimi quindici anni l’attività lavorativa in maniera continuativa (ammesse interruzioni complessivamente non superiori a giorni quindici lavorativi) presso uno o più operatori economici sammarinesi.
La nuova modalità di concessione alleggerisce i passaggi burocratici e favorisce un esame più celere e razionale delle pratiche. L’iter per richiedere la residenza rimane inalterato ed è riportato all’interno del Decreto allegato.
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Decreto Delegato 6 novembre 2020 nr 195 – Ratifica D.D. 4 agosto 2020 nr 131 – Norme per le Società Spin -Off e Start-Up Universitarie
30 Novembre 2020
Al fine di implementare la competitività tecnologica di San Marino e promuovere l’imprenditoria giovanile si è ratificato il 6 novembre 2020 con Decreto Delegato nr 195 il Decreto Delegato del 4 agosto 2020 nr 131 contente le norme per le Spin-Off e Start-Up Universitarie. Nel testo che si allega vengono definiti i requisiti necessari per la costituzione di nuove società finalizzate allo sfruttamento economico dei risultati derivanti dalla ricerca e dalla sperimentazione universitaria, viene definito il capitale sociale e vengono inquadrate le agevolazioni finanziarie.
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Valido il patto che vincola l’ingresso di nuovi soci
30 Novembre 2020
Il Sole 24 Ore 20 novembre 2020 di Mario Notari
Università Bocconi, presidente commissione Società del Consiglio notarile di Milano
DIRITTO DELLE IMPRESE
Massima dei notai di Milano interpreta il valore degli accordi parasociali
Gli statuti delle società di capitali possono subordinare l’ingresso di nuovi soci alla preventiva approvazione di un determinato patto parasociale, concluso in precedenza da altri soci. È questo il passaggio più significativo di uno dei nuovi orientamenti interpretativi del Consiglio notarile di Milano, che si pone nel solco di una serie di “massime” che hanno progressivamente attribuito rilevanza applicativa ai patti parasociali negli statuti di Spa e Srl.
A partire dalla riforma del 2003, infatti, è stata avvertita una forte esigenza di far emergere alla luce del sole gli accordi che sino a quel momento venivano riservati esclusivamente ai patti parasociali. Ciò per due motivi: da un lato, quanto meno per le Spa, è stato introdotto un limite di durata dei patti parasociali di cinque anni; dall’altro, si è via via cercato di rendere più vincolanti i patti parasociali, che tramite il loro inserimento nello statuto sociale acquisiscono la cosiddetta efficacia “reale”, diventando cioè vincolanti anche nei confronti della società e dei terzi acquirenti.
Di conseguenza, si è progressivamente ampliata la prassi di prevedere anche nello statuto i medesimi accordi che formano oggetto dei patti parasociali. Tutto ciò anche grazie alla maggiore elasticità del diritto societario derivante dalla riforma, nonché alle interpretazioni evolutive di diversi istituti delle società di capitali, alle quali ha fortemente contribuito anche la Commissione Società dei notai milanesi.
La massima citata (n. 194) prende in esame una via di mezzo tra gli accordi solo parasociali e quelli che assumono la natura di vere proprie clausole statutarie. In alcune circostanze, infatti, si riscontra l’esigenza, per un verso, di preservare la natura parasociale di tali accordi – anche solo per ragioni di riservatezza – e per altro verso di vincolare comunque tutti coloro che vogliono diventare soci ai contenuti di tali accordi. Ecco dunque che viene affermata la legittimità di clausole statutarie le quali, pur non recependo gli accordi parasociali, vincolano la circolazione delle azioni o delle quote all’accettazione di tali accordi da parte di coloro che intendono diventare soci. Viene così creato un “collegamento” vincolante tra lo statuto sociale e i patti parasociali, pur mantenendo la natura giuridica (e la riservatezza) di questi ultimi.
Analoghe esigenze stanno alla base di un’altra massima approvata dai notai milanesi ( 195). Si afferma infatti la validità di due frequenti clausole negli accordi di club deal o di investimenti di private equity o di joint venture: quella che prevede il “voto determinante” di un singolo amministratore nelle deliberazioni del cda e quella che richiede, per alcune particolari deliberazioni del cda, il voto unanime di tutti i consiglieri in carica. Anche in questo caso, sulla base di analitiche e rigorose argomentazioni, si giunge alla conclusione della ammissibilità di siffatte clausole, che avvicinano così il diritto societario alla moderna pratica degli affari.
Queste massime, insieme alle altre approvate contestualmente, verranno presentate nel corso di un webinar organizzato Consiglio notarile di Milano, in programma oggi, dedicato ai 20 anni della Commissione società.
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Il denaro non giustificato non equivale a riciclaggio
30 Novembre 2020
Il Sole 24 Ore 17 novembre 2020 di Valerio Vallefuoco
CASSAZIONE
Il reato presupposto va ben individuato, non basta il sospetto
Sentenza garantista della Cassazione, numero 32112 pubblicata ieri , in tema di sequestro penale di somme di denaro anche rilevanti detenute in modo ingiustificato.
Secondo la Suprema corte, essere in possesso di un’ingente quantità di denaro, anche se non si è in grado giustificarne la disponibilità e quindi la provenienza, non può delineare automaticamente il reato di riciclaggio e il conseguente sequestro del contante, anche se il soggetto che ne sia trovato in possesso, l’abbia occultata, sia considerato un nullatenente e abbia dei precedenti penali.
Nel caso di specie, il corpo dei Carabinieri operava il sequestro di una somma pari a 65.870 euro che era stata precedentemente nascosta da due soggetti, pregiudicati e nullatenenti.
Il Tribunale, investito della richiesta di riesame avverso il decreto di convalida del pubblico ministero, riteneva che la disponibilità ingiustificata di una somma di denaro di considerevole importo, le modalità di occultamento, la condizione di impossidenza dei proventi e i precedenti iscritti a loro carico costituissero validi elementi atti a dimostrare la provenienza illecita di quanto sequestrato, integrando il fumus del delitto di riciclaggio.
Di diverso avviso è stata la Suprema corte che ha ribadito, in via preliminare, la necessaria imprescindibilità, ai fini della corretta applicazione delle misure cautelari reali, della verifica delle risultanze processuali e dall’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti .
Il principio sostenuto dalla Corte di cassazione penale si basa sulla ricostruzione del reato di riciclaggio che prevede espressamente l’individuazione di un reato presupposto indicando in caso di sequestro l’origine del bene da sottoporre al vincolo in quanto di provenienza delittuosa .
Secondo i giudici non possono risultare sufficienti i richiami a meri indici sintomatici privi di specificità in ordine all’origine della disponibilità dei beni oggetto di sequestro e suscettibili di provare solo un semplice possesso ingiustificato di denaro.
Pertanto un sequestro preventivo di cose che si presumono pertinenti al reato di riciclaggio deve essere supportato da elementi di fatto acquisiti e scrutinati riferibili a un reato presupposto che dovrà almeno essere astrattamente configurabile e precisamente individuato. Per la Cassazione penale, pertanto, per giustificare un sequestro di somme non è sufficiente la sola supposizione dell’esistenza del reato presupposto dalla mera effettuazione di operazioni asseritamente sospette degli indagati ma serve una sostanza probatoria concreta. Secondo la Suprema corte non può essere considerata attività di riciclaggio il mero possesso di denaro, in quanto inidoneo a integrare da solo l’attività diretta alla sostituzione ed al trasferimento o ad altre operazioni intese a occultare la provenienza delittuosa del denaro.