Categoria: In primo piano
DECRETO – LEGGE 17 settembre 2020 n.153 – ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE ALLE CONVENZIONI E AGLI STANDARD INTERNAZIONALI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI E DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
12 Ottobre 2020
Si riporta il testo completo del Decreto Legge nr 153 del 17/09/2020 in materia di dati personali e contrasto al riciclaggio.
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DECRETO – LEGGE 22 settembre 2020 n.156 – DISPOSIZIONI PREVENTIVE PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA DA COVID-19
12 Ottobre 2020
Si allega il Decreto Legge nr 156 (a ratifica del precedente D.L. nr 147 del 02/09/2020) contenente le ultime disposizioni in materia di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19.
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DECRETO – LEGGE 29 settembre 2020 n.182 – MODIFICHE ALL’ARTICOLO 4 DEL DECRETO – LEGGE 26 MAGGIO 2020 N.91 “INTERVENTI IN AMBITO ECONOMICO E PER IL SOSTEGNO DI FAMIGLIE, IMPRESE, LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI PER AFFRONTARE L’EMERGENZA COVID – 19” E SUCCESSIVE MODIFICHE
12 Ottobre 2020
Si allega il testo completo del D.L. nr 182 del 29/09/2020 che proroga al 31 Ottobre 2020 la pesentazione della domanda di assegno familiare integrativo.
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Imposta Patrimoniale sugli Immobili (Decreto Delegato nr 8 del 30/01/2020)
7 Settembre 2020
Si allega la Circolare Applicativa dell’Ufficio Tributario del 20 agosto 2020 relativa alle disposizioni in materia di Imposta Straordinaria sugli Immobili la cui scadenza (sia per l’invio telematico della dichiarazione relativa, che del versamento in un’unica soluzione nel caso sia dovuto) è fissata per il 30/09/2020. Si ricorda che, qualora l’importo sia superiore a € 1.000,00, è possibile rateizzare il pagamento in quattro rate da versarsi entro: il 30 settembre 2020, 31 ottobre 2020, 30 novembre 2020 e 31 dicembre 2020.
CIRCOLARE_PATRIMONIALE _D.D. nr 8/2020
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Decreto Delegato nr 142 del 21 agosto 2020 – Dichiarazione delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero e delle quote societarie ovunque detenute
7 Settembre 2020
Si rende noto che il Decreto Delegato nr 142 del 21 agosto, di cui si allega il testo completo, prevede l’obbligo di predisporre apposita dichiarazione entro il 30 giugno di ogni anno (e quindi a partire dal 30/06/2021 relativamente all’esercizio 2020) delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero e delle quote societarie ovunque detenute sia da parte delle persone fisiche che giuridiche nonché dalle associazioni giuridicamente riconosciute e fondazioni residenti fiscalmente in Repubblica.
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Decreto Delegato nr 133 del 7 agosto 2020 – Modifica della procedure e delle modalità di presentazione delle pratiche di concessione edilizia in sanatoria straordinaria
7 Settembre 2020
Si allega il Decreto Delegato nr 133 del 7 Agosto 2020 relativo alla procedura di sanatoria edilizia straordinaria che, si rammenta è stata prorogata al 15 dicembre 2020.
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Decreto Delegato nr 130 del 4 agosto 2020 – Nuove disposizioni e aggiornamento delle tasse relative alla circolazione dei veicoli
7 Settembre 2020
In allegato il testo del Decreto Delegato nr 130 del 04 agosto 2020 che aggiorna la normativa e le tasse relative alla circolazione dei veicoli.
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Decreto Delegato nr 137 e Decreto Delegato nr 138 del 13 Agosto 2020 – Aggiornamento canone di locazione degli immobili
7 Settembre 2020
Si allegano i Decreti Delegati nr 137 e 138 che stabiliscono che per l’anno 2020 non sono oggetto di rivalutazione il canone di locazione per gli immobili destinati ad attività professionali, imprenditoriali e sociali (relativo ai contratti stipulati o aggiornati entro il 31 dicembre 2018) nè i canoni di locazione per gli immobili adibiti ad uso abitativo.
DD137-2020 immobili per attività prof.
DD138-2020 immobili ad uso abitativ
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La tassa fissa decolla: quadruplicati i nuovi residenti in Italia
7 Settembre 2020
Il Sole 24 Ore 27 agosto 2020 di Cristiano Dell’Oste
REDDITI ESTERI
Nel 2019, terzo anno di applicazione, sfruttata da 421 nuovi residenti
Sono 421 i “Paperoni” che hanno trasferito la residenza in Italia per sfruttare la tassa fissa da 100mila euro introdotta con la manovra 2017. Il dato è riferito all’anno d’imposta 2019 ed è quadruplicato rispetto ai 99 beneficiari del primo anno di applicazione.
I loro nomi sono un segreto ben custodito dai consulenti che ne hanno curato le pratiche, ma il regime agevolato è disegnato per attrarre soprattutto ricchi rentier stranieri e qualche italiano “di ritorno” dopo un lungo periodo all’estero (servono, infatti, almeno nove anni di residenza al di fuori del nostro Paese nei dieci periodi d’imposta precedenti l’opzione).
Spesso impropriamente definita flat tax, quella prevista per i Paperoni è in realtà un’imposta fissa, pari appunto a 100mila euro all’anno. Dura fino a un massimo di 15 anni e sostituisce l’Irpef sui redditi prodotti all’estero, e questo spiega perché sia particolarmente appetibile per chi mantiene oltreconfine patrimoni, imprese e attività. Non sempre rientrano nel target della tassa fissa, invece, i calciatori e gli altri sportivi professionisti stranieri che vengono a giocare in Italia: se non hanno molti redditi esteri, per loro può essere più vantaggiosa la detassazione del 50% introdotta dal decreto Crescita del 2019 (Dl 34), applicabile per cinque anni dal trasferimento nel nostro Paese e rinnovabile a certe condizioni per altri cinque anni.
L’imposta fissa può essere applicata anche ai familiari del beneficiario, che pagano 25mila euro a testa. Tecnicamente, la scelta avviene nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui il familiare trasferisce la residenza fiscale in Italia o in quella successiva. Ma c’è anche un’istanza preventiva di interpello probatorio alle Entrate, per verificare se si ha diritto al regime.
Il gettito per l’Erario riferito al 2019 è di almeno 42,1 milioni (più la quota dei familiari, il cui numero non è noto). Si tratta di una cifra tutto sommato modesta, ma l’obiettivo della tassa fissa non è mai stato quello di fare cassa, quanto piuttosto quello di far arrivare in Italia “super-consumatori” ad alta capacità di spesa, con effetti positivi sull’Iva e sull’indotto, in particolare del lusso. Effetti, comunque, ancora tutti da misurare e che potrebbero essere stati duramente ridotti dal lockdown dei mesi scorsi.
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Amazon risponde per i danni causati dai prodotti venduti
7 Settembre 2020
Il Sole 24 Ore 21 agosto 2020 di Alessandro Galimberti e Andrea Monti
DIRITTO DELLA RETE
Rivoluzionaria sentenza su e-commerce della Corte d’Appello della California
Amazon responsabile per la difettosità (e per i danni) del prodotto venduto sul suo marketplace. Con una sentenza destinata a condizionare molte giurisdizioni, la Corte d’appello della California (Cal. Ct. App., 4th Dist., No. D075738 – Bolger vs Amazon.com Inc.) rompe il tabù della intangibilità degli Ott digitali.
Il caso, semplice nello sviluppo dei fatti (una batteria per laptop esplosa in faccia all’acquirente mesi dopo l’acquisto), ha comportato però un lungo excursus del giudice – che peraltro ha ribaltato il primo grado – nella regolamentazione nazionale, e di riflesso europea, sugli intermediari digitali.
Nella prospettiva “italiana” tre sono i punti interessanti. Il primo è di puro merito: i criteri per l’imputazione dei danni da responsabilità da prodotto definiti dalla giurisprudenza statunitense sono analoghi a quelli stabili dal Codice del consumo. I principi sono quindi traslabili nel nostro sistema.Il secondo punto è che, diversamente da quanto potrebbe sembrare, la sentenza riafferma la non responsabilità (“neutralità”) degli operatori e-commerce, ma, nel caso specifico, Amazon.com non può avvalersene. È vero infatti che il gestore di una piattaforma non può essere responsabile di ciò che fanno gli utenti, ma, se diventa parte della loro attività, assume oneri e onori. Amazon.com, scrive il giudice Usa, è a tutti gli effetti un elemento (fondamentale) della catena verticale del processo di vendita produttore-utente finale: gestisce in via esclusiva la comunicazione con il cliente, la messa a disposizione del prodotto, la logistica della consegna, il pagamento e la “garanzia dalla A alla Z”. Dunque è evidente che il suo ruolo implica un’autonoma responsabilità (peraltro, conformemente ai principi espressi dalla direttiva e-commerce dell’Ue).
«Dato il suo ruolo -dice la Corte – Amazon è parte integrante della catena di produzione e marketing e deve sostenere i costi dei danni provocati da prodotti difettosi». Particolarmente rilevante è il punto nel quale la Corte supera il concetto di responsabilità come legato al produttore o al venditore (e dunque, sostiene Amazon, non al fornitore dei servizi associati alla vendita) affermando che «la dottrina della stretta responsabilità in California supera queste tecnicalità e risarcisce l’attore per i danni provocati da prodotti difettosi». Questa è una differenza sostanziale con il Codice del consumo italiano che, invece, limita le azioni appunto nei confronti dei soli venditori e produttori. Sarà interessante vedere, se un contenzioso simile dovesse nascere anche in Italia, se la giurisprudenza seguirà quella statunitense interpretando estensivamente la nozione di “seller”.
Il terzo punto è la rilevanza dell’affidamento generato da Amazon.com nel cliente finale. Poco importa il titolo giuridico della relazione commerciale: «I prodotti venduti su Amazon godono di una “implicita dichiarazione di sicurezza”, che rende applicabile la previsione di una stretta responsabilità». In altri termini, e anche questo principio è spendibile davanti alle nostre corti, non è il solo (unilaterale) contratto a disciplinare i rapporti con il contraente debole, ma anche l’affidamento generato dalla condotta complessiva dell’operatore di e-commerce.