Categoria: In primo piano
Olanda, il jolly dei trattati contro le doppie imposizioni
9 Giugno 2020
Il Sole 24 Ore 05 MAGGIO 2020 di Antonio Merola
FISCO INTERNAZIONALE
Il sistema è compatibile con la giurisprudenza della Corte del Lussemburgo
Nei giorni in cui si discute se l’Olanda si configuri o meno come un “paradiso fiscale”, è utile domandarsi in che misura ciò sia consentito dalla normativa europea e se in tutto questo l’Italia abbia qualcosa da imparare. L’Olanda ha storicamente sviluppato un sistema economico fondato, più che sullo sfruttamento delle risorse naturali, sulla “intermediazione” nei traffici commerciali internazionali, con una legislazione fiscale di favore idonea proprio ad attrarre investimenti stranieri. Questa strategia è stata portata avanti anche attraverso la sottoscrizione di un ampio network di convenzioni contro le doppie imposizioni con Stati esteri, con lo scopo di eleggere l’Olanda a Paese intermedio per investire in Europa, specialmente da parte di multinazionali americane. Il potere di negoziare a proprio piacimento i Trattati con i singoli Paesi esteri si è rivelato un vero vantaggio competitivo per i Paesi Bassi. La situazione è anche migliorata con la Brexit, grazie alla quale il sistema olandese prevede di ospitare un gran numero di multinazionali britanniche nel proprio territorio. L’attrattiva dell’Olanda è ben sostenuta anche da uno sviluppo tecnologico avanzato e da un sistema finanziario consolidato. Il ruolo di “intermediario” dell’Olanda è ben tollerato dal sistema normativo Ue, grazie alla libertà di stabilimento delle società e della libera circolazione dei capitali, espressione del più generale principio di “non discriminazione”.
Cosa accade, invece, se i Trattati fiscali sottoscritti dall’Olanda prevedono benefici differenti a seconda del Paese di provenienza dell’investitore? Ebbene, non si tratterebbe di “discriminazione”, come più volte sostenuto dalla Corte di giustizia Ue (si veda D. case e Act Group Litigation case), perché ciò deriverebbe dal libero “esercizio” della potestà impositiva di uno Stato Ue.
Allo stesso modo, la Commissione Ue ritiene che il diverso trattamento fiscale, da parte di un Paese Ue, di un investitore estero in ragione della sua giurisdizione di provenienza, non falsi la “concorrenza” del Mercato unico (quindi nessun “aiuto di stato” illegittimo) qualora sia giustificato dall’applicazione di un trattato fiscale, anche quando i redditi a lui distribuiti non verranno tassati in nessun Paese (si veda Commissione sul caso Mc Donald’s – Lussemburgo). A dare ulteriore forza propulsiva al sistema olandese è stata la scelta adottata dall’Ue, con il Trattato di Lisbona, per favorire gli incentivi fiscali statali su ricerca e sviluppo (patent box), escludendoli dal novero degli “aiuti di stato” illegittimi, perché ritenuti fondamentali per aumentare la produttività e stimolare la crescita economica del Mercato unico.
Alla luce di questo scenario l’Italia dovrebbe chiedere all’Ue di introdurre un principio di “equità sostanziale” contro le “distorsioni” della concorrenza (riconducibili all’utilizzo dei trattati fiscali) attualmente “legalizzate”. D’altra parte, il nostro Paese dovrebbe accelerare su ricerca e sviluppo tecnologico perché in un’economia marcatamente digitale laddove, a livello internazionale, la creazione del valore tende a passare dalla “forza lavoro” alla “proprietà intellettuale”, i redditi non appartengono più ai singoli Stati e una “fiscalità liquida” tenta disperatamente di tassarli.
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Nuova modalità richiesta appuntamenti Ufficio Tributario
16 Maggio 2020
Dal 18 maggio p.v. la modalità di prenotazione per accedere ai servizio dell’Ufficio Tributario sarà esclusivamente quella predisposta attraverso il servizio “bookPA” attivabile dal portale della Pubblica Amministrazione www.pa.sm.
Si allega la Circolare del 14/5/2020 dell’Ufficio Tributario con le le istruzioni relative.
Circolare_nuovo_servizio_bookPA (1)
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Circolare Esplicativa D.L. nr 68 del 6/5/20 e Circolare Esplicativa D.L. 68 del 7/5/20 – Disposizioni interpretative e applicative in merito allo spostamento delle persone in territorio e fuori territorio sammarinese
8 Maggio 2020
Si allegano:
- Circolare Esplicativa del D.L. 68 emanata dal Congresso di Stato il 6/5/2020 a chiarimento dei comportamenti da adottare e le motivazioni per le quali è possibile spostarsi sul territorio e fuori dal territorio della Repubblica. Si raccomanda l’intera lettura con particolare riferimento all’art. 2 che consente lo spostamento al di fuori del confine sammarinese solo per i motivi elencati.
Circolare esplicativa DL 68 6/5/2020
- Circolare Esplicativa del D.L. 68 emanata dal Congresso di Stato il 07/05/2020 dove si legge che, data l’ evoluzione normativa intervenuta nelle regioni limitrofe e dell’esigenza di reciprocità fra i territori, decadono – dall’8 al 31 maggio 2020 – le limitazioni riguardanti i confini delle province di Rimini e Pesaro-Urbino comprese quelle inerenti la compresenza dei conviventi nello stesso abitacolo, che a questo punto, possono essere superiori a due.
Circolare esplicativa DL 68 7/5/2020
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Prot. n 0037658/2020 Dipartimento Finanze e Bilancio – Chiarimenti e precisazioni sulle proroghe dei termini di presentazione delle fatture in importazione ed esportazione (Delibera del Congresso di Stato nr 23 del 23/4/20
5 Maggio 2020
La Direzione dell’Ufficio Tributario diffonde la Circolare allegata per chiarire i termini di presentazione delle fatture e le modalità di pagamento dell’iva prepagata sulle fatture export e per informare della possibilità di consegna all’Ufficio Tributario delle fatture import export anche a mezzo posta, in tal caso come data di presentazione fa fede il timbro postale.
trasmissione_delibere_termini_presentazione_fatture
delibera_CdS_n23_30_aprile_2020
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Decreto Legge nr 68 del 3/5/2020 – Disposizioni per un graduale allentamento delle misure restrittive conseguenti all’emergenza sanitaria da COVID-19
5 Maggio 2020
Si allega il testo completo del Decreto Legge nr 68 del 3 maggio 2020 del quale se ne consiglia l’intera lettura e se ne evidenziano i seguenti articoli:
ART. 2: riguarda la mobilità transfrontaliera, che è permessa per soli motivi di lavoro, di salute, rientro presso al domicilio, attività presso le seconde case e visite ai congiunti.
ART. 3: norma la riapertura delle attività di commercio al dettaglio, anche svolte all’interno di grandi strutture e centri commerciali.
ART. 4: disciplina lo svolgimento di attività industriali, artigianali produttive e di commercio all’ingrosso.
ART. 5: riguarda lo svolgimento di attività di servizi, artigianali di servizi e libere professioni. In particolare:
comma 3: le attività inerenti i servizi alla persona(es. centri estetici, parrucchieri, ecc) saranno consentite a partire dal 18 maggio, al momento potranno continuare la vendita di prodotti con consegna a domicilio.
comma 4: attività di manutenzione, pulizia e sanificazione presso le abitazioni private sono consentite, purché all’interno del domicilio non vi sia la presenza del soggetto privato.
comma 5: attività sanitarie(medici, dentistici, odontoiatri, veterinari), le attività di fisioterapia, massaggi e poliambulatori sono consentite previa autorizzazione dell’Authority sanitaria.
comma 6: i servizi di ristorazione(tra cui bar, ristoranti, gelaterie, ecc) saranno consentiti a partire dal 18 maggio, al momento potranno svolgere l’attività con consegna a domicilio oppure l’asporto.
comma 7: strutture ricettive potranno operare dal 18 maggio, è consentita fin da subito la possibilità di svolgere attività di consegna a domicilio o asporto di alimenti.
comma 8: attività dei centri sportivi, palestre, piscine, centri benessere potranno operare dal 31 maggio.
comma 12: il trasporto pubblico sarà permesso a partire dal 31 maggio.
comma 13: attività edili, cantieristiche, cura e manutenzione di edifici e aree verdi sono consentite purché eseguite alla presenza contemporanea di un massimo di 10 persone e comunque non più di un operaio ogni 10 mq.
ART. 6: obblighi in capo al datore di lavoro a riguardo dei propri dipendenti applicabili a tutte le attività. Se ne consiglia un’approfondita lettura.
ART. 7: obblighi in capo al datore di lavoro per le attività di cui agli articoli 4 e 5. Rimane in vigore l’obbligo di ridurre la compresenza dei dipendenti del 50% ma tale obbligo non si applica alle aziende con meno di 10 dipendenti. Per quelle con più di 10 dipendenti rimane la possibilità di chiedere una deroga motivata (comma 2). Rimane la possibilità, laddove possibile, del lavoro da domicilio.
ART. 13: le domande, istanze e dichiarazioni avanzate da operatori economici verso la PA devono essere presentate unicamente nella forma di documento elettronico sottoscritto con firma elettronica qualificata inoltrato tramite il servizio di recapito certificato (SERC)
ART. 16: screening sierologico sui lavoratori. L’ISS stabilirà, in base al numero di lavoratori presenti (e quindi anche del rischio contagio), i criteri e le priorità di svolgimento dello screening sierologico sui lavoratori. Al datore di lavoro verrà richiesto un contributo di 15€ per ogni screening effettuato sui lavoratori.
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Decreto Legge nr 67 del 3/5/20 – Interventi in ambito di lavoro e pensioni a supporto dell’emergenza economica causata da COVID-19
5 Maggio 2020
Si allega il testo completo del Decreto nr 67 del 3 Maggio 2020 segnalando gli articoli seguenti:
Art. 1: Cassa Integrazione straordinaria. La possibilità di accedere alla CIG viene estesa fino al 31/12/2020, previo utilizzo di tutte le ferie maturate al mese in cui viene richiesta. Per i primi due mesi di utilizzo della CIG valgono le disposizioni fino ad ora in vigore, e comunque descritte al comma 4. Superato il termine di un bimestre, i costi relativi a ferie e gratifica natalizia sono a carico della Cassa Ammortizzatori Sociali. Superato il trimestre di utilizzo di CIG, la percentuale di trattamento sarà del 50% della retribuzione persa e solamente gli oneri relativi alle festività sono a carico del datore di lavoro. La CIG è concessa anche agli amministratori se la richiesta di CIG stessa interessa tutti i dipendenti (comma 6).
Art. 2: Erogazione della CIG. Qualora la CIG non venga pagata dal datore di lavoro, previa richiesta questa verrà versata al dipendente direttamente dall’ISS applicando al datore una penalità pari al 15% dell’importo. Al comma 4 viene stabilito che tale penalità non sarà applicata nel caso in cui il datore di lavoro dichiari di non detenere a San Marino o all’estero su conti correnti aziendali e personali (compresi i conti correnti personali dei soci per le società di capitali) disponibilità liquide superiori al costo della CIG maggiorato del 25%; la penalità non si applicherà comunque nel caso in cui le disponibilità liquide siano inferiori di 10.000€.
Art. 3: modalità di assunzione e riduzione del personale. Viene stabilita la sospensione, fino al 31/12/2020, la sospensione della procedura per l’assunzione nominativa di personale non iscritto alle liste di avviamento al lavoro (cioè assunzione diretta di frontaliere con contributo del 4,5%); a tal proposito rimane però possibile procedere con tali assunzioni attraverso la richiesta numerica. Alla lettera b), c) e d) dell’Art. 3 vengono stabilite le modalità per la riduzione del personale.
Art. 4: nuove aliquote per indennità economica speciale e indennità di disoccupazione.
Art. 5: ritenuta straordinaria sulle pensioni.
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Delaware, paradiso dell’anonimato
1 Maggio 2020
Il Sole 24 Ore 1 MAGGIO 2020 di Alessandro Galimberti
Dall’altra parte dell’Oceano
Gli Stati Uniti non hanno aderito allo standard Ocse sullo scambio d’informazioni
Il piccolo Stato del Delaware negli Stati Uniti di America è ormai famoso in tutto il mondo per i sui privilegi fiscali e societari tanto che lo scorso anno contava su circa 960mila abitanti la registrazione di almeno un 1,3 milioni di società di capitali. Solo nel 2017 nello stesso Stato americano si sono registrate poco meno di 200mila società. Tre le attrattive principali del Delaware la prima di tipo societario, la seconda legata alla riservatezza dei soci fondatori e la terza di tipo tributario. Riguardo la prima i costi e i tempi di costituzione e scioglimento delle società sono estremamente ridotti e contenuti con la possibilità di utilizzare fiduciari specializzati anche nella costituzione di società tutto compreso, ma anche la procedura di liquidazione e fallimentare nel piccolo Stato americano è molto richiesta poiché più veloce e molto meno onerosa rispetto agli altri Stati. Anche l’anonimato sulla titolarità effettiva delle società era molto attrattiva; fino allo scorso anno era di fatto impossibile anche per le autorità federali americane conoscere il vero proprietario dalle società dalle autorità locali del Delaware. Infine le società del Delaware per gli introiti effettuati al di fuori degli Stati Uniti sembrerebbero godere di una sostanziale esenzione fiscale se a questa non imposizione si aggiunge che molti dei beneficiari effettivi di queste società sono soggetti residenti o cittadini non statunitensi, queste società risultano non interessare l’agenzia delle entrate americana (Irs).
Relativamente all’anonimato societario sono stati fatti dei passi avanti poiché da circa un anno ormai lo Stato americano ha approvato una proposta federale sulla lotta al riciclaggio di denaro e all’evasione fiscale. Per cui oggi anche in Delaware è obbligatorio far conoscere alle autorità il titolare effettivo delle società ed ormai il governo federale dovrà occuparsi anche della materia relativa alla proprietà effettiva delle aziende.
Tuttavia, poiché gli Usa non hanno adottato lo standard Ocse sullo scambio automatico di informazioni fiscali (Crs) ma hanno imposto il loro standard circa l’obbligo per gli altri Paesi di comunicare solo le informazioni fiscali sui cittadini e sui residenti statunitensi, per ora – se non su base spontanea o volontaria delle autorità americane – non è ancora possibile risalire ai titolari effettivi delle società del Delaware.
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Non è una holding finanziaria la società che gestisce un portafoglio
30 Aprile 2020
Il Sole 24 Ore 25 APRILE 2020 di Alessandro Germani
INTERPELLO ENTRATE
Il discrimine è costituito dal fatto che non siano detenute partecipazioni
La società ricade nell’ambito Mifid 2 perché qualificabile come operatore finanziario
La società che investe prevalentemente in strumenti finanziari non rientra né tra le società di partecipazione finanziaria né tra quelle di partecipazione non finanziaria, ex articolo 162-bis del Tuir. È questa la risposta 121/2020 del 24 aprile delle Entrate.
L’istante è una microimpresa che redige il bilancio in forma semplificata e non detiene alcuna partecipazione, bensì solamente titoli allo scopo di impiego della liquidità. Gestisce di fatto un portafoglio finanziario di titoli che rientrano nella categoria degli Etc (exchange traded commodities). Si tratta di strumenti finanziari cartolarizzati il cui sottostante è il cacao.
L’agenzia delle Entrate nella sua risposta ricorda che l’introduzione dell’articolo 162-bis nel Tuir risponde all’esigenza di disciplinare sotto il profilo fiscale gli intermediari finanziari e le cosiddette società di partecipazione (finanziaria e non). Detto questo, la società non detiene alcuna partecipazione ma investe solo in strumenti finanziari Etc che a fine anno presentavano un prezzo di mercato superiore al costo di iscrizione. In particolare il comma 1 dell’articolo 162-bis distingue, fra le altre fattispecie: le società di partecipazione finanziaria (lettera b); le società di partecipazione non finanziaria (lettera c1); le società assimilate a quelle di partecipazioni non finanziaria (lettera c2).
Poiché la società in questione investe nei citati Etc e non detiene partecipazioni, per il 2019 e finché non muterà questa sua politica essa resta esclusa dai soggetti disciplinati dall’articolo 162-bis del Tuir e determinerà la propria base Ires e Irap fuori dalle regole proprie dei soggetti finanziari. La conclusione dell’Agenzia è in linea con quanto aveva anticipato Assonime (circolare 16/2019 nota 47).
Per ciò che concerne l’anagrafe tributaria, l’istante ricade nell’applicazione della Direttiva Mifid 2 in quanto riveste, la qualifica di operatore finanziario. Deve pertanto comunicare la sua Pec, in base al provvedimento del 10 maggio 2017, per la sezione del Rei «Indagini finanziarie» e con codice operatore residuale 16. In ogni caso, poiché effettua la negoziazione di titoli derivati su merci per conto proprio, non dando tale modalità operativa origine a rapporti finanziari con soggetti terzi, la società non dovrà effettuare la comunicazione prevista all’articolo 7, comma 6, del Dpr 605/73.
Ipotizzando poi che si tratti di derivati non di copertura, in base all’articolo 112, comma 2, del Tuir alla formazione del reddito concorreranno i componenti positivi e negativi che dovessero risultare dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati alla data di chiusura dell’esercizio. In fase di realizzo, poi, i componenti positivi e negativi concorreranno al reddito di periodo ex articolo 83 del Tuir. In virtù poi del principio introdotto dal 2008 della presa diretta dal bilancio, ai fini Irap l’attività di trading su strumenti finanziari derivati determina componenti (da valutazione e da realizzo) che concorrono alla base imponibile.
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Niente Cig per il lavoratore distaccato dall’estero
30 Aprile 2020
Il Sole 24 Ore 7 APRILE 2020 di Marco Strafile
Incroci transnazionali
Possibile invece per l’italiano impiegato oltreconfine se l’attività è ferma
In base al decreto 19, comma 8, del Dl cura Italia, per accedere alla cassa integrazione i lavoratori devono risultare alle dipendenze delle imprese richiedenti la prestazione al 23 febbraio 2020. Nel caso di aziende (soprattutto in quelle che appartengono a gruppi) che accedono alla Cig e utilizzano personale distaccato da altre imprese, si pone il dubbio riguardante la possibilità di estendere le integrazioni salariali ai lavoratori distaccati.
Il tenore letterale delle disposizioni richiamate sembrerebbe far propendere per una risposta negativa, nel senso di consentire l’accesso a tale ammortizzatore solo a quei lavoratori che risultino formalmente assunti dall’impresa richiedente.
Tale lettura è peraltro conforme ai chiarimenti forniti dall’Inps con il messaggio 3777/2019, secondo cui «l’integrazione salariale viene concessa in favore dei lavoratori che prestano servizio presso l’unità produttiva per la quale viene chiesta l’integrazione stessa. Pertanto…per tutta la durata del distacco, non può essere ricompreso tra i beneficiari dell’integrazione salariale».
Ad analoghe conclusioni si giunge nel caso di lavoratore distaccato presso un’azienda che ha richiesto il trattamento di integrazione salariale: in linea con la circolare Inps 41/2006, infatti, si conferma la non spettanza delle prestazioni, rimanendo, i distaccati, dipendenti dell’azienda di origine.
I principi enunciati dall’Inps con il messaggio 3777, qualora applicabili alle ipotesi riguardanti aziende italiane che hanno in organico dipendenti distaccati da imprese estere, dovrebbero precludere a tali lavoratori l’accesso alla Cig, mentre potrebbero accedervi i dipendenti distaccati all’estero da imprese italiane (qualora la sospensione delle attività dovesse riguardare anche la società distaccataria).
Il quadro interpretativo sopra richiamato, impostato secondo una prospettiva domestica, potrebbe complicarsi (e per questo sarebbe auspicabile un chiarimento al riguardo) se dovesse tenere in considerazione anche le possibili interazioni connesse con l’esistenza, o meno, di accordi di sicurezza sociale siglati dall’Italia con altri Stati e con le disposizioni del Dlgs 136/2016 riguardanti la parità di trattamento dei distaccati dall’estero nell’ambito di una prestazione di servizi transnazionale.
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Effetti prospettici della crisi da monitorare comunque
30 Aprile 2020
Il Sole 24 Ore 20 APRILE 2020 di Primo Ceppellini e Roberto Lugano
Le verifiche
Va esaminata la coerenza delle misure innovative adottate dall’impresa
In questo particolare frangente temporale, il collegio sindacale è chiamato anche a compiti straordinari di vigilanza, in quanto, dopo aver verificato la reazione immediata della società allo shock del coronavirus in termini organizzativi e sanitari, deve essere in grado di comprendere l’impatto sulla situazione economica e finanziaria delle società, ma anche di capire se gli organi amministrativi stanno reagendo in modo efficiente e con una logica prospettica alla situazione di crisi.
Vediamo alcuni elementi che possono costituire un percorso logico di indagine.
I rischi di continuità aziendale
Il primo passo che il management deve fare è l’individuazione degli impatti della crisi, mettendo a fuoco, per ciascuno, non solo la probabilità, ma anche il potenziale danno. I fattori da considerare riguardano tutte le aree dell’attività: produzione, contratti, finanza.
- Produzione. Sono esempi di fattori di rischio di tipo produttivo l’impossibilità di completare o consegnare la produzione, dovuti alla malattia o all’assenza del personale, alla mancanza di materie prime necessarie per la produzione, alle difficoltà di organizzare i servizi di trasporto e di consegna.
- Contratti. Sotto il profilo contrattuale, vanno valutate le possibili richieste di sconti, riduzioni, penali nonché in generale il rischio di blocchi nella possibilità di ricevere ordini.
- Finanza. Spostando l’attenzione sugli aspetti finanziari, si dovrà guardare principalmente allo slittamento degli incassi e alla possibilità di insoluti nei pagamenti da parte dei clienti, allo sforamento degli affidamenti bancari, al rischio di non poter rispettare le scadenze di pagamento di fornitori, mutui, leasing.
I piani economici e finanziari
I sindaci dovranno verificare se le società hanno predisposto piani economici e finanziari: in questi giorni le aziende stanno rivedendo completamente le loro previsioni e i loro budget. Occorre la massima attenzione nel verificare che le ipotesi prese a base dei vari scenari elaborati siano ragionevoli, al fine di considerare credibili le previsioni sugli effetti economici e finanziari.
Le analisi dovrebbero riguardare le tre componenti essenziali, ovvero andamento economico, situazione patrimoniale, situazione finanziaria. È vero che le norme del Dl 23/2020 hanno ridotto la pressione sotto l’aspetto patrimoniale, ma gli effetti prospettici della crisi vanno sempre e comunque monitorati: non sono escluse situazioni in cui, pur potendo evitare l’obbligo civilistico, sia compromessa in toto l’esistenza dell’impresa.
Una particolare attenzione dovrà essere dedicata alla variabile finanziaria, che normalmente sarà influenzata sia dalla rapidità delle risposte dei finanziatori alle richieste della società sia dalla situazione esogena in cui si troveranno fornitori e clienti.
Le misure adottate
L’ultimo elemento da considerare è l’adozione, da parte del management, di politiche di reazione agli effetti negativi.
Le scelte aziendali dovranno essere concentrate sui rischi maggiori, individuando le politiche da adottare nei confronti di clienti, fornitori, finanziatori.
Possono verificarsi situazioni in cui l’impresa può adottare anche misure di tipo innovativo, avviando tra l’altro cambiamenti nella sfera della produzione o dell’approvvigionamento di flussi finanziari: sotto questo profilo, le misure di agevolazione contenute negli ultimi provvedimenti normativi possono essere uno stimolo a rivedere le politiche di ricorso al credito.
Ai sindaci spetta il controllo sulla coerenza delle misure adottate, da valutare in funzione delle dimensioni dell’impresa, della conoscenza dei mercati e di tutte le variabili sopra indicate.