Categoria: In primo piano
Direttiva «madre-figlia», l’elusione va dimostrata
30 Aprile 2020
Il Sole 24 Ore lunedì 20 APRILE 2020 di Marco Nessi
FISCO INTERNAZIONALE
L’ufficio non può far leva sulla nozione di beneficiario effettivo come per le royalty
La direttiva “madre-figlia” non prevede la rilevanza della nozione di beneficiario effettivo dei dividendi. Pertanto, l’eventuale accertamento dell’agenzia delle Entrate può basarsi sulla dimostrazione dell’abuso del diritto, ma non solo sulla mancata prova di essere stato l’effettivo beneficiario effettivo dei dividendi. Questo importante principio è stato espresso dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara nella sentenza 27/2/2020 (presidente Perla, relatore Papa).
Il caso esaminato ha riguardato una distribuzione di dividendi effettuata da una società italiana a favore dei una società di diritto tedesco (socia controllata dalla prima per il 40 per cento). Su questo dividendo veniva applicata una ritenuta a titolo d’imposta pari all’1,375% ai sensi dell’articolo 27, comma 3-ter, del Dpr 600/73.
Decorso il termine annuale di possesso, la società tedesca presentava istanza di rimborso della ritenuta subita (articolo 27-bis, lettera d, Dpr 600/73). A fronte del diniego espresso, la società presentava ricorso sottolineando che, a differenza di quanto era stato sostenuto dall’ufficio, la direttiva “madre-figlia” non attribuiva alcuna rilevanza alla qualifica di beneficiario effettivo. Inoltre, nel caso di specie non vi era alcuna situazione elusiva in quanto le somme ricevute dall’Italia a titolo di dividendo erano state girate il giorno stesso a una società controllata al fine di ripianare una parte dell’esposizione debitoria che la società stessa vantava nei confronti della controllata.
I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso. Il collegio giudicante ha ricordato come, a differenza della direttiva “interessi – royalties”, ai fini dell’applicazione della direttiva “madre-figlia” l’articolo 27-bis non reca alcun riferimento espresso alla nozione di «beneficiario effettivo», ma rinvia alla normativa antielusiva prevista dall’articolo 10-bis della legge 212/2000 (in senso analogo si vedano anche le sentenze della Corte di giustizia Ue, C-116/16 e C-117/16).
Pertanto il diniego al riconoscimento del rimborso della ritenuta avrebbe dovuto essere fondato sulla dimostrazione dell’effettiva sussistenza di un’ipotesi di abuso del diritto e non semplicemente sulla presunta mancata dimostrazione della società di essere stata il beneficiario effettivo dei dividendi. In tal senso, la retrocessione immediata dei dividendi, se unita ad altri elementi, avrebbe potuto costituire un indice della non genuinità della società tedesca e/o delle operazioni effettuate dalla stessa.
Tuttavia, nel caso in esame, la società aveva dimostrato che:
l’intero gruppo di appartenenza era collocato in Germania (paese Ue) senza società extraeuropee che avrebbero potuto lucrare sulla direttiva
il pagamento dei dividendi era stato effettuato al fine di ripianare un’esposizione debitoria che era stata accumulata nei confronti della capogruppo alla distribuzione degli utili.
Questi fatti, provati documentalmente e non contestati, dimostravano la natura indiziaria degli elementi raccolti dall’ufficio, essendo stati effettuati senza l’analisi dell’intero contesto economico aziendale in cui, viceversa, l’operazione avrebbe dovuto essere collocata.
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La crisi riscrive il transfer pricing: come gestire valori e comparabili
30 Aprile 2020
Il Sole 24 Ore lunedì 20 APRILE 2020 di Massimo Bellini
EMERGENZA COVID-19 FISCO INTERNAZIONALE
La revisione dei prezzi va valutata in base all’impatto del virus sui bilanci
Rettifiche dei benchmark o della parte testata: occorre documentare le scelte
La gestione dei prezzi di trasferimento, in tempi di Covid-19, presenta diverse complessità. Uno dei temi più controversi riguarda lo svolgimento delle analisi di benchmark e la selezione dei comparabili. Molti gruppi usano infatti le analisi di benchmark per individuare la remunerazione delle cosiddette attività routinarie, come quelle di distribuzione, produzione o servizi.
Ma nell’attuale periodo di crisi è possibile cambiare l’approccio adottato? E in caso affermativo, come possono essere modificati i margini? Ci si chiede, in particolare, se le entità routinarie possano avere margini ulteriormente ridotti o addirittura negativi.
Gli extra-utili o perdite sono normalmente allocati alle entità con funzioni a valore aggiunto; l’attuale situazione è però talmente straordinaria e impattante su tutta la supply chain, che occorre valutare se e come rivedere quest’impostazione.
Valutazioni e problemi
Le linee guida sul transfer pricing forniscono alcuni spunti di riflessione. L’Ocse prevede, ad esempio, che i rischi debbano essere attribuiti a chi li controlla e ha la capacità finanziaria per sostenerli; ma quelli collegati al coronavirus non sembrano controllabili, anche finanziariamente, per cui si potrebbe sostenere che gli effetti debbano avere impatto su tutto il gruppo. Anche il concetto di «opzioni realisticamente a disposizione delle parti» può aiutare: l’entità routinaria potrebbe infatti accettare una riduzione dei propri margini per evitare il default della controparte.
In tema di perdite, il paragrafo 1.129 delle linee guida prevede che «anche le imprese associate, come le imprese indipendenti, possono sostenere perdite effettive». Va però considerato che alcuni Paesi hanno una visione più restrittiva sulle perdite per entità routinarie (ad esempio, la Cina).
L’opportunità di rivedere il transfer pricing dev’essere valutata sulla base delle circostanze specifiche, in primis la significatività dell’impatto del virus sui bilanci. Indicazioni importanti possono arrivare dall’osservazione del comportamento del mercato e di operatori indipendenti. Alcuni gruppi utilizzano le operazioni con parti terze come comparabili (comparabili interni): per cui tali informazioni sono, più che mai in questo periodo, il principale benchmark. Ma anche le società che non hanno comparabili interni potrebbero trarre utili informazioni dal comportamento che stanno adottando con le proprie controparti indipendenti. Potrebbero esserci situazioni in cui i contratti vengono rinegoziati, casi di deroghe temporanee, dilazioni di pagamento, eccetera. È dunque opportuno valutare attentamente se tali comportamenti possano essere applicati anche alle transazioni infragruppo.
Ulteriore problematica si pone per le ricerche svolte con database. I bilanci dei comparabili per il 2020 – gli unici che potrebbero fornire indicazioni – saranno nelle banche dati solo a fine 2021. Si consideri inoltre che in precedenti periodi di crisi (come il 2008) non necessariamente le ricerche ex post hanno confermato a pieno il trend negativo di mercato: per ragioni tecniche quali, per esempio, l’uscita dal database di società fallite.
Aggiustamenti ragionati
Nell’immediato si può pensare di applicare dei correttivi. Potrebbe trattarsi di aggiustamenti ai benchmark attualmente disponibili, per rettificare l’intervallo di libera concorrenza sulla base del trend di mercato osservato in periodi di crisi (precedenti o attuale), desunto da specifiche indagini di settore. Oppure si potrebbe selezionare solo i comparabili che evidenziano variazioni di dati di bilancio (come la diminuzione dei ricavi), in linea con quelli della società da testare, e/o includere nelle ricerche le società in perdita. O più semplicemente si potrebbe abbassare il target di riferimento (dalla mediana al primo quartile, eccetera).
Anziché rettificare i comparabili, gli aggiustamenti potrebbero essere fatti sulla parte testata: ad esempio, eliminando dal bilancio i componenti straordinari. Quest’esercizio può risultare però difficile, perché solitamente la crisi impatta su varie voci. La scelta adottata potrebbe essere corroborata con il metodo del profit split dimostrando la congruità dei criteri di ripartizione di eventuali perdite, anche mediante il confronto con le logiche di ripartizione degli utili di anni precedenti. Per i gruppi con fatturato superiore a 750 milioni, lo stesso esercizio potrà essere fatto in futuro dalle amministrazioni con il country by country reporting.
È fondamentale predisporre da subito i documenti di supporto. Poiché le verifiche saranno fatte ex post con informazioni e dati al momento non disponibili, la documentazione deve consentire di giustificare la ragionevolezza delle scelte adottate ora, in un contesto di estrema incertezza.
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Anche la società con sede all’estero responsabile per il decreto 231
30 Aprile 2020
Il Sole 24 Ore 9 APRILE 2020 di Giovanni Negri
DIRITTO DELL’ECONOMIA
Un trattamento diverso per le società non italiane crea concorrenza sleale
La magistratura competente è quella del luogo in cui viene commesso il reato
Anche la società straniera risponde sulla base del decreto 231 degli illeciti commessi da propri dipendenti in Italia. Anche se la legislazione del Paese di appartenenza non prevede norme che disciplinano la medesima materia con riferimento, per esempio, alla predisposizione e efficace attuazione di modelli organizzativi idonei a impedire la commissione di reati fonte di responsabilità amministrativa. A queste importanti conclusioni approda la Corte di cassazione con il principio di diritto che scandisce la parte finale della sentenza n. 11626 della Sesta sezione penale.
In questo senso, deve essere recepito quanto affermato di recente dalla giurisprudenza di merito nel caso dell’incidente di Viareggio, dove il decreto 231 del 2001 è stato ritenuto applicabile anche a una società straniera priva di sede in Italia, ma attiva sul territorio nazionale.
Nel caso esaminato, a due società collegate tra loro e riconducibili a una holding internazionale era stata inflitta dalla Corte d’appello di Roma una sanzione di 600mila euro complessivi per il vantaggio ottenuto dalla commissione di reati di corruzione semplice e corruzione in atti giudiziari da parte di amministratori rappresentanti delle società. Attraverso la dazione di somme di denaro le società “incriminate” erano riuscite a ottenere la disponibilità di cospicui beni derivanti da un precedente fallimento.
Tra i motivi di ricorso aveva trovato posto anche la contestazione della giurisdizione italiana, fondata sul fatto che alla società con sede legale all’estero non può essere contestata una colpa di organizzazione, se non nel luogo dove è collocato il centro decisionale.
La magistratura competente, nella lettura difensiva, deve essere quella del luogo dove si è verificata la lacuna organizzativa; tanto più che le società imputate non hanno in Italia un’effettiva operatività, ma vi svolgono solo un’attività formale.
Per la Cassazione tuttavia, la responsabilità amministrativa degli enti è innanzitutto derivata da quella penale, con la conseguenza che la giurisdizione va valutata con riferimento al reato presupposto, «a nulla rilevando che la colpa in organizzazione e dunque la predisposizione di modelli non adeguati sia avvenuta all’estero». Coerentemente con questa impostazione allora, il decreto 231 affida la competenza sugli illeciti amministrativi al giudice penale titolare del fascicolo sui reati dai quali dipendono ed esprime un netto favore per lo svolgimento di un unico processo per accertare insieme reato e illecito amministrativo.
Inoltre, a corroborare la linea favorevole all’affermazione della giurisdizione nazionale, c’è l’esplicita considerazione, da parte del decreto 231, del caso opposto, quello del reato commesso all’estero da società italiana.
A essere affermata è la giurisdizione nazionale, a meno che non stia procedendo anche lo Stato del luogo dove è stato commesso il fatto.
Si realizza in questo modo una parificazione rispetto a quanto previsto per l’imputato persona fisica, fatto salvo il principio del ne bis in idem internazionale.
Ancora, va respinta la tesi difensiva per la quale l’affermazione della competenza della magistratura italiana potrebbe costituire trattamento discriminatorio fra soggetti giuridici comunitari in violazione della libertà di stabilimento. Anzi, rappresenterebbe, avverte la Cassazione, un’alterazione della libera concorrenza vincolare le sole imprese italiane a sostenere costi organizzativi dai quali sarebbero esenti le società straniere.
Va poi ricordato, afferma la sentenza, come il decreto legislativo 179/04 (in attuazione della direttiva 2001/24/Ce sul risanamento e liquidazione delle banche) ha esteso la responsabilità amministrativa per l’illecito dipendente da reato alle succursali italiane di banche comunitarie o extracomunitarie.
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Circolare nr 4/2020 Direzione Generale ISS – Disposizioni applicative D.L. nr 61 del 17/4/2020 e D.L. nr 63 del 21/04/2020
24 Aprile 2020
La Circolare nr 4/2020 emessa dalla Direzione Generale dell’ISS, di seguito allegata, prevede la possibilità di rateizzazione dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S. F.S.S. e FONDISS: detta istanza deve essere effettuata attraverso l’applicativo CONTRISS del portale pa.sm all’interno della voce di menù “Anagrafiche – Richieste piani di rateizzazione”.
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Decreto Legge nr 65 del 24 Aprile 2020 – Proroga della sospensione straordinaria e temporanea dei termini di cui agli art. 9 10 e 12 della Legge nr 118 28/6/20 e succ. mod.
24 Aprile 2020
Si allega il testo completo del Decreto Legge nr 65 riguardante la proroga straordinaria e temporanea del permesso di soggiorno.
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Decreto – Legge 21 aprile 2020 n.63 -Interventi in ambito economico e per il sostegno di famiglie, imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti per affrontare l’emergenza COVID-19
22 Aprile 2020
I principali provvedimenti del nuovo Decreto nr 63, del quale s’invita tutta la clientela alla lettura, sono di seguito riportati:
Art. 6 Imposte dirette. La presentazione della dichiarazione dei redditi e il conseguente versamento dell’imposta IGR per l’esercizio 2019, sono stati posticipati al 31 agosto 2020 e qualora l’imposta da pagare fosse superiore ad euro 300,00 può essere versata in tre rate di uguale importo rispettivamente entro il 31 agosto 2020, 30 settembre 2020 e 31 ottobre 2020. I due acconti d’imposta per l’anno 2020 sono dovuti il 30 novembre 2020 ed il 31 dicembre 2020 ciascuno nella misura pari al 25% dell’imposta dovuta nell’esercizio precedente. Le ritenute da lavoro dipendente ed autonomo operate alla fonte vanno versate entro il quadrimestre successivo a quello in cui sia stata operata la ritenuta. Le attività che sono state sospese per effetto delle norme di legge non sono tenute al pagamento dell’imposta speciale sul reddito (minimun tax, si veda comma 6). Per il 2020 è sospesa la disciplina sugli ammortamenti e possono quindi essere utilizzate percentuali di ammortamento ridotte in ragione di comprovate circostanze di riduzione dell’attività. Le perdite fiscali realizzate nell’esercizio d’imposta 2020 possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite di tempo. I benefici fiscali concessi alle imprese di nuova costituzione e all’imprenditoria giovanile e femminile sono prorogati di un anno.
Art.7 Dilazione di pagamento per debiti iscritti a ruolo. Per le cartelle esattoriali emesse dopo il primo gennaio 2020 è prevista una dilazione del debito che può andare da un massimo di 120 a 36 mesi a seconda delle garanzie che assistono il debito. Le rate delle dilazioni e dei piani di rientro concordati aventi scadenza nel periodo marzo-giugno 2020 potranno, su richiesta del debitore, essere traslate al termine del periodo di ammortamento senza incorrere nella decadenza dei benefici della dilazione o della rateizzazione. La scadenza delle cartelle esattoriali emesse tra primo marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 è estesa al 31 luglio 2020. Inoltre, le attività che sono state sospese per effetto delle norme di legge non sono tenute al pagamento di penalità ed interessi sui tributi iscritti a ruolo qualora ottemperino agli obblighi di pagamento concordati.
Art.8 Affitti passivi. Le attività che sono state sospese per effetto delle norme di legge vantano per l’anno 2020 un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione effettivamente corrisposto al locatore dal mese di marzo e sino al termine dell’emergenza sanitaria riferito agli immobili adibiti all’esercizio dell’attività economica. Non sono ammessi ai benefici di cui al comma 1 gli operatori economici che corrispondono canoni di locazione a soggetti riconducibili allo stesso gruppo d’impresa o a parti correlate all’impresa. Se l’immobile è di proprietà della Eccellentissima Camera il pagamento dei canoni di locazione, su richiesta del locatario, può essere rateizzato in 24 mesi a partire dal 1° gennaio 2021.
Art.9 Pagamento Contributi di Sicurezza Sociale e FONDISS del lavoratore autonomo. Non è dovuto il primo acconto dei contributi previdenziali ed il calcolo del secondo acconto, con pagamento entro il 30/11/2020, viene effettuato, in via straordinaria, con aliquote ridotte al 50 per cento sulla base del reddito minimo previsto. Inoltre, per il periodo di imposta 2020 i contributi previdenziali e FONDISS sono calcolati con aliquote ridotte al 50%. È data facoltà ai contribuenti di rateizzare, senza sanzioni, l’ammontare dell’acconto mediante versamenti mensili, da effettuarsi secondo le modalità già previste dal regolamento ISS.
Art.10 Termini versamento Contributi di Sicurezza Sociale e FONDISS per lavoro dipendente. Il versamento dei contributi potrà avvenire in modalità rateizzata, con riferimento al periodo marzo-ottobre 2020, senza applicazione di penalità per un massimo di dodici mensilità con applicazione degli interessi nella misura del tasso fisso del due per cento.
Art.11 Deduzione fiscale per aumento del capitale sociale. Per i periodi d’imposta 2020 e 2021 gli operatori economici potranno portare in deduzione dal reddito imponibile una quota del 10% corrispondente all’incremento del capitale sociale o della riserva in conto capitale, qualora tale incremento sia stato eseguito con capitali finanziari detenuti all’estero da almeno 12 mesi e versati su istituti sammarinesi.
Art.17 comma 1: Obbligo di formazione. La validità delle attività di informazione e formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia di igiene degli alimenti in scadenza nel mese di marzo ed aprile 2020, è prorogata sino alla riapertura effettiva delle attività formative. comma 2: Vendite promozionali. Sono consentite le vendite promozionali in ogni periodo dell’anno 2020 alla percentuale decisa dall’esercente e senza preventiva comunicazione all’Ufficio Attività Economiche.
Art.20 Misure per il sostegno alla liquidità degli operatori economici. Lo Stato rilascia apposita garanzia sui finanziamenti concessi agli operatori economici per un massimo di 500.000,00 euro tenendo conto del costo del personale e della media dell’imposta generale sui redditi versata nell’ultimo triennio. Il tasso di interesse non può essere maggiore del 2% più euribor a sei mesi e comunque non inferiore al 2%.
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Circolare nr 6/2020 del 22/4/20 Ufficio Attività Economiche – Procedure obbligatorie – Disposizioni Straordinarie – COVID 19
22 Aprile 2020
Si forniscono i seguenti chiarimenti:
per quanto riguarda il punto 1) si comunica che l’attivazione della procedura informatica per l’iscrizione al REGISTRO DI AVVIO ATTIVITA’, è rivolta a tutti i soggetti autorizzati ad operare sulla base dell’art. 2 del D.L. 62/2020 (attività commerciali di vendita al dettaglio e artigianali, taxi ed NCC, attività edili, impiantistiche, cantieristiche di cura e manutenzione edifici giardini e aree verdi, gommisti e riparatori aut, consegne a domicilio di generi alimentari anche da parte di bar ristoranti ecc ecc…).
Coloro che hanno già avviato l’attività con modalità provvisoria devono confermare l’iscrizione tramite procedura informatica entro il 23/04/2020 mentre dal 24/4/20 si intendono autorizzati sul “REGISTRO AVVIO ATTIVITA’”solo gli operatori iscritti tramite pratica OPEC.
Visto che la pratica d’iscrizione al suddetto Registro è gratuita, l’Ufficio Attività Economiche consiglia l’iscrizione a tutti gli operatori che operano in e-commerce.
per quanto riguarda il punto 2) le disposizioni di DEROGA PER OPERARE CON PIU’ DEL 50% DEI LAVORATORI sono rivolte sia agli operatori economici all’ingrosso che al dettaglio come meglio specificato dall’art. 6 del D.L. nr 62/2020.
per quanto riguarda il punto 3) gli operatori economici che esercitano l’attività di COMMERCIO AL DETTAGLIO possono effettuare vendite promozionali per tutto l’anno 2020 senza preventiva comunicazione
Circ.6-2020 PROCEDURE OBBLIGATORIE
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Lettera Uniforme del 21/4/2020 Ufficio Tributario – Indicazioni operative per la richiesta di appuntamenti per l’accesso ai Servizi dell’Ufficio Tributario
22 Aprile 2020
Si allega la Lettera Uniforme dell’Ufficio Tributario del 21 Aprile 2020 contenente le modalità operative per la richiesta degli appuntamenti per accedere ai servizi dell’Ufficio Tributario da effettuarsi:
telefonicamente al nr 0549 885054 dalle 9 alle 12
o a mezzo mail all’indirizzo info.tributario@pa.sm
Istruzioni_richiesta_appuntamento_UT
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Dalle scelte urgenti alle strategie da attuare in azienda
17 Aprile 2020
Lo studio Dott. Antonio Valentini invita tutta la propria clientela a prendere visione della lettera redatta in merito ad alcune considerazioni di carattere gestionale – strategico che, viste le particolari circostanze dettate dall’emergenza Coronavirus, coinvolgono e modificano la vita di tutte le imprese sammarinesi.
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Oltre al check sul bilancio la gestione del personale e della liquidità è prioritaria.
Servono piani flessibili dai contratti al business model per gestire il “dopo”.
L’impatto del coronavirus coinvolge tutti gli aspetti della vita delle imprese sammarinesi.
E’ una sfida improvvisa ed epocale, che va affrontata per salvaguardare l’esistenza stessa dell’azienda con un piano complessivo. Un piano che parte dalla gestione dell’emergenza ma coinvolge variabili strategiche. Qui di seguito si propone un quadro di controllo delle diverse variabili da considerare dall’imprenditore.
Circa il 25% delle aziende appartiene ai settori considerati essenziali, e continuerà a svolgere la propria attività, talvolta a pieno regime, talvolta a ritmi addirittura più elevati.
Per il restante 75% circa delle aziende il problema oggi è coprire i costi fissi, pur in presenza di ricavi ridotti o pari a zero. Il problema più grosso paradossalmente sarà coprire anche i costi variabili una volta che l’attività riprenderà.
LE SCELTE URGENTI
1) LAVORO. Chi prosegue l’attività deve dotarsi di tutte le misure di precauzione per i lavoratori, tenendo conto delle norme di sicurezza. Devono/possono essere organizzate e gestite forme di smart working con particolare attenzione anche al tema della sicurezza dei dati. Per le attività sospese occorrerà continuare ad utilizzare la cassa integrazione o utilizzare le ferie e permessi avendo riguardo al consumo di liquidità. Occorrerà valutare con attenzione se l’organigramma dell’azienda è coerente e compatibile con le previsioni future di attività.
2) CONTRATTI IN ESSERE. Bisogna valutare i contratti attivi e passivi (commerciali, locazione, appalti, ecc.) pesando i possibili effetti dell’emergenza. Vanno prese in considerazione le ipotesi di sopravvenuta impossibilità con eventuali richieste di rimodulazione degli importi, tempi e modalità di consegna delle merci.
3) BILANCIO. Sia pure nei maggiori tempi concessi dal legislatore, occorre chiudere i bilanci 2019, fornendo anche le prime indicazioni sull’impatto del coronavirus nel 2020. Attenzione prioritaria all’esistenza della continuità aziendale. Le perdite stimate ad oggi devono essere recuperabili o comunque non devono intaccare il capitale sociale minimo previsto per legge, altrimenti occorre tempestivamente deliberare rimedi previsti dalle norme.
4) FINANZA. Occorre verificare la disponibilità di cassa, il credito disponibile ed il fabbisogno a breve, valutando la possibilità di fare ricorso a forme finanziarie aggiuntive o di attivare richieste di moratoria alle banche.
LA RIPARTENZA
5) ORDINI E NUOVI CONTRATTI. E’ necessario valutare le scorte presenti in magazzino, così da pianificare la situazione di approvvigionamento necessario per la produzione. Di pari passo si dovrà considerare e confermare il portafoglio ordini dei clienti. Occorre inoltre un check sulle forniture di servizi per il trasporto e la consegna di materie prime e di prodotti finiti.
6) BUDGET. Vanno rielaborati i budget previsionali, che probabilmente non saranno univoci: ci saranno piani diversificati a seconda delle ipotesi sulla durata dell’emergenza e sulla ripresa dell’attività. Fondamentale valutare il fabbisogno finanziario necessario alla ripresa e le modalità per reperire le risorse.
VALUTAZIONI STRATEGICHE
7) PRODUZIONE ED INVESTIMENTI. In un’ottica di profondo riesame della propria posizione, in taluni casi si potranno inserire anche valutazioni strategiche sulla riconversione o riorganizzazione della produzione e/o del business model di riferimento, sviluppando i piani di finanza straordinaria. Anche i business plan strategici a medio periodo vanno ripensati, rivedendo il piano degli investimenti programmato alla luce del nuovo scenario. Bisognerà lavorare con elasticità: difficilmente a breve ci sarà chiarezza su come sarà il mondo dopo il coronavirus.
8) OPERAZIONI STRAORDINARIE. La rivoluzione della pandemia potrà anche innescare nuove aggregazioni e/o acquisizioni. L’azienda con una buona patrimonializzazione e liquidità, potrà cogliere l’occasione per rilevare aziende concorrenti, consolidare la propria posizione sul mercato. Al contrario, l’azienda che valuta, a seguito del COVID 19 di poter entrare in affanno di liquidità, dovrà valutare la dismissione delle attività non strategiche che non assicurano margini consistenti o sono al di fuori del perimetro dell’attività caratteristica dell’azienda (core business).
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Modalità di pagamento con bonifico per Iva prepagata, imposta speciale di bollo e ritenute su dividendi.
17 Aprile 2020
L’Ufficio Tributario comunica la possibilità di effettuare i versamenti riferiti alle ritenute IGR (incluso le ritenute su dividendi), all’imposta speciale di bollo e all’imposta complementare sui servizi in base alle indicazioni già fornite con la Circolare n. 30764/2020 (che alleghiamo nuovamente) contenente l’IBAN sul quale effettuare i bonifici.
Circolare UT n.30764 del 17-03-2020
Per quanto riguarda il versamento dell‘Iva pre-pagata mediante bonifico bancario, l’Ufficio Tributario ha fornito il seguente IBAN sul quale effettuare i bonifici:
IBAN: SM 85 A 03225 09800 000010006120 intestato a U.T. IVA PREPAGATA PRESSO BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO.
Al momento del bonifico l’operatore deve indicare: codice operatore economico, area 888 causale 888, anno di competenza, numero della distinta di presentazione.
L’Ufficio Tributario ha chiesto inoltre, al fini di agevolare i controlli interni dell’UT, che l’operatore invii una mail di avvenuto pagamento all’Ufficio Export: monica.contucci@pa.sm e all’Ufficio Cassa: loretta.venerucci@pa.sm