San Marino, l’e-fattura dribbla l’esterometro

11 Giugno 2019

Il Sole 24 Ore lunedì 13 MAGGIO 2019 di Giampaolo Giuliani

IVA E DECRETO CRESCITA

Uno per uno i casi in cui si può evitare l’onere a legislazione attuale

L’obbligo di fatturazione elettronica prevede eccezioni per i «piccoli»

Debutta l’obbligo di fattura elettronica per l’import-export di beni tra l’Italia e la Repubblica di San Marino. Con l’articolo 12 del Dl 34 del 30 aprile 2019 – il decreto crescita – l’esecutivo infatti modifica la relativa disciplina Iva, rinviando a un futuro decreto che il Mef dovrà predisporre in base ad accordi con l’amministrazione sammarinese, e a regole tecniche che dovrà emanare il direttore dell’Agenzia.

L’obbligo di e-fattura non riguarderà però tutte le transazioni. Oltre all’esclusione prevista dall’articolo 12 per gli operatori italiani cosiddetti minori o che operano in franchigia d’imposta, resteranno fuori tutte le transazioni che non trovano puntuale riferimento nel Dm del 24 dicembre 1993. E, inoltre, le prestazioni di servizi, che non sono disciplinate dal decreto e per le quali valgono i principi di carattere generale che consentono ma non obbligano all’emissione della e-fattura. L’uso delle e-fatture dovrebbe dunque sovrapporsi alle attuali procedure che rimarrebbero operative per i soggetti esclusi, seppure con le necessarie modifiche.

Le norme attuali

In attesa di conoscere le soluzioni tecniche future serve fare il punto sull’attuale normativa, poiché in questa prima fase di applicazione della fatturazione elettronica e dell’invio dei dati transfrontalieri, previsto dall’articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs 127 del 2015 e comunemente denominato “esterometro”, sono molti i dubbi su cui è importante mettere dei punti fermi.

La Repubblica di San Marino non aderisce alla Ue, per cui va considerato un Paese extracomunitario anche se ha siglato un accordo di cooperazione e unione doganale con la Ue. Il fatto di essere un piccolo Paese interamente confinante con lo Stato italiano e privo di barriere doganali, tuttavia, è sfociato a suo tempo nella predisposizione del Dm 24 dicembre 1993 che adotta gli stessi principi che regolano i rapporti di interscambio tra i Paesi Ue relativo però soltanto alle cessioni e agli acquisti di beni e non alle prestazioni di servizi regolate, invece, dalle previsioni relative agli Stati e territori extracomunitari, quali ad esempio Svizzera o Norvegia.

Vediamo come devono procedere gli operatori e quali vie si presentano loro per evitare l’incombenza dell’esterometro.

Le cessioni

Nelle cessioni a operatori sammarinesi va emessa in ogni caso la fattura cartacea a nulla influendo che il cedente italiano intenda emettere quella elettronica. Infatti, il regime della non imponibilità Iva è a tutt’oggi vincolato alla successiva ricezione da parte del cedente della propria fattura munita di un visto dell’Ufficio tributario sammarinese che in questo modo attesta l’avvenuta introduzione della merce in San Marino. Se il cedente italiano vuole emettere anche la fattura elettronica – che è una possibilità e non un obbligo – nel codice destinatario dovranno essere emesse sette «X». Così l’operazione potrà non essere indicata nell’esterometro.

Per gli acconti, invece, le fatture cartacee emesse non devono essere vistate dall’Ufficio tributario. Infatti il visto deve essere apposto solo sulla fattura di saldo in cui sono richiamati anche quelle relative agli acconti. L’uso della fattura cartacea per l’acconto può essere sostituita dalla fattura elettronica che evita anche l’esterometro.

Va emessa la fattura in formato cartaceo anche nelle vendite nei confronti di privati residenti a San Marino. In questa ipotesi l’operazione è sempre imponibile Iva, salvo specifiche deroghe previste per i mezzi di trasporto nuovi e per le cosiddette vendite a distanza. Il cedente può comunque emettere una fattura elettronica con sette «X» escludendo così l’operazione dall’esterometro.

Le importazioni

Per le importazioni di beni per acquisti effettuati da soggetti passivi italiani da operatori sammarinesi non si può evitare l’esterometro anche nel caso in cui l’acquirente italiano intenda assolvere l’imposta inviando allo Sdi un documento elettronico realizzato sulla base della fattura ricevuta dal fornitore sammarinese munita del visto dell’Ufficio tributario di San Marino. Peraltro questo iter non è consentito per gli acquisti effettuati mediante le cosiddette fatture con Iva prepagata le quali, se munite dei timbri dell’Ufficio tributario e dell’agenzia delle Entrate della provincia di Pesaro, sono in tutto parificate a fatture emesse da operatori italiani.

Relativamente agli acconti pagati dall’acquirente italiano nei confronti del proprio fornitore sammarinese, si rileva come questa operazione sia ai fini Iva del tutto ininfluente posto che il presupposto impositivo si verifica solo nel momento in cui il bene viene introdotto nel territorio dello Stato italiano. Non solo, l’obbligo di assolvimento dell’imposta da parte dell’acquirente sorge soltanto quando quest’ultimo riceve la fattura in originale da parte del cedente sammarinese che sia munita del visto apposto dall’Ufficio tributario.

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Decreto Delegato 23 maggio 2019 n.86 – Norme sulla tecnologia Blockchain per le imprese

11 Giugno 2019

Si allega testo completo del Decreto che regolamenta la tecnologia Blockchain.

DD086-2019+All

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Nel leasing l’utilizzatore deve pagare il bollo auto

11 Giugno 2019

Il Sole 24 Ore 17 MAGGIO 2019 di Giacomo Albano

CASSAZIONE

Responsabilità solidale esclusa anche prima del 15 giugno 2016

Per i veicoli concessi in locazione finanziaria l’unico soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale è il soggetto utilizzatore, anche per i rapporti anteriori al 15 giugno 2016. Non è quindi configurabile alcuna responsabilità solidale della società di leasing in caso di mancato pagamento. È quanto stabilito dalla Cassazione che, con quattro sentenza identiche (13131, 13132, 13133 e 13135, tutte depositate ieri), scrive la parola fine a un contenzioso tra regioni e società di leasing che va avanti ormai da dieci anni a colpi di sentenze e modifiche normative.

Oggetto della questione è l’individuazione del soggetto passivo della tassa automobilistica per gli autoveicoli concessi in leasing. La controversia trae origine dalla legge 99/2009, che aveva rivisto gli obbligati al tributo regionale: prima del 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della norma), infatti, la normativa sulla tassa automobilistica prevedeva quale unico soggetto passivo il “proprietario” del bene (articolo 5 del Dl 953/82) e, quindi, per i veicoli concessi in leasing il soggetto tenuto al pagamento era la società di leasing, proprietaria del bene. La legge 99 del 2009 ha invece previsto che al pagamento della tassa automobilistica sono tenuti coloro che «risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria».

Nonostante la modifica normativa avesse la finalità di imporre il pagamento della tassa esclusivamente ai soggetti utilizzatori, alcune Regioni (in testa la Lombardia) hanno continuato a chiedere alle società di leasing il pagamento dell’imposta sui veicoli in leasing, argomentando che il prelievo potesse avvenire indifferentemente sia in capo al concedente che all’utilizzatore in quanto solidalmente obbligati.

Per dirimere il contenzioso scaturito da tale lettura, era intervenuta una norma di interpretazione autentica (Dl 78/2015) che chiariva in modo inequivocabile che per i veicoli concessi in leasing, dal 15 agosto 2009, l’unico soggetto tenuto al pagamento della tassa è l’utilizzatore.

Poi è intervenuto il Dl 113/2016 (Dl Enti locali), che ha abrogato la norma interpretativa, stabilendo, contestualmente, una regola identica a quella abrogata – ovvero la responsabilità esclusiva dell’utilizzatore – dal 1° gennaio 2016.

L’abrogazione della norma interpretativa era stata letta dalle Regioni come volontà del legislatore di sostituire – con effetti retroattivi – la regola abrogata con una regola opposta, ovvero la responsabilità solidale del concedente nel pagamento della tassa. La Suprema corte, con le sentenze in commento, evidenzia tuttavia l’irrazionalità di una simile lettura, che peraltro si porrebbe in contrasto con lo Statuto del contribuente. Pertanto, l’evoluzione della normativa va letta come volontà del legislatore di ribadire il senso della disciplina fissata originariamente dalla legge 99/2009, ovvero che per i veicoli concessi in leasing l’unico soggetto passivo della tassa automobilistica è il soggetto utilizzatore.

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Decreto Delegato 3 maggio 2019 n.73 – Norme per le imprese ad alto contenuto tecnologico

11 Giugno 2019

Il Decreto introduce una serie di misure attuative per creare le condizioni favorevoli allo sviluppo  e alla nascita di imprese ad alto contenuto tecnologico.

DD073-2019

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Decreto Delegato 17 maggio 2019 n.77 (Ratifica Decreto Delegato 18 febbraio 2019 n.31) – Norme per la semplificazione delle procedure amministrative in materia di distacchi di lavoratori dipendenti

11 Giugno 2019

Si allega il testo ratificato del Decreto che semplifica le norme in materia di distacchi di lavoratori e di lavoro straordinario.

DD077-2019

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Exit tax non solo sui cambi di residenza delle imprese

11 Giugno 2019

Il Sole 24 Ore 22 MAGGIO 2019 di Marco Piazza

STABILI ORGANIZZAZIONI

Tassa dovuta anche per spostamenti in caso di fusioni e scissioni

Fanno eccezione i trasferimenti di aziende in neutralità fiscale

L’imposizione in uscita (exit tax) delle plusvalenze latenti nel momento in cui un’impresa residente o una stabile organizzazione di impresa non residente trasferisce all’estero, senza corrispettivo, aziende o rami d’azienda o singoli beni d’impresa, trova una sua organica disciplina nel nuovo articolo 166 del Testo unico, di attuazione dell’articolo 5 della direttiva 2016/1164.

La norma, ora, non riguarda più solo il trasferimento all’estero della residenza della società, ma anche:

gli eventuali trasferimenti di attività in occasione di fusione o scissione di una società residente in Italia in una società non residente o di conferimento di una stabile organizzazione all’estero a società non residente;

i trasferimenti di attivi a una stabile organizzazione all’estero in regime di «branch exemption» (ex articolo 168-ter del Testo unico);

i trasferimenti all’estero di attivi di una stabile organizzazione in Italia oppure dell’intera stabile organizzazione.

Sono però effettuati in regime di neutralità fiscale (ex articolo 179 del Tuir):

i trasferimenti di attivi, aziende e rami d’azienda che, in occasione di operazioni di fusioni e scissione fra società Ue non appartenenti a uno stesso Stato, confluiscono in una stabile organizzazione in Italia (già esistente o neo costituita) di una beneficiaria residente nella Ue o in una società residente in Italia;

i trasferimenti di aziende e rami d’azienda che, in occasione di operazioni di conferimento fra società Ue non appartenenti a uno stesso Stato, confluiscono in una stabile organizzazione in Italia (già esistente o neo costituita) di una beneficiaria residente nella Ue o in una società residente in Italia.

Peraltro, la neutralità dei trasferimenti di attivi riguarda anche:

le fusioni e scissioni non disciplinate dall’articolo 179 (fra società residenti in uno stesso Stato Ue o con beneficiaria extraUe) sempreché, secondo la legge regolatrice dell’operazione, il beneficiario «succeda a titolo universale» nella titolarità dei diritti e degli obblighi già facenti capo alla società fusa o scissa e, gli attivi confluiscano in una stabile organizzazione in Italia della società beneficiaria (articoli 172 e 173 del Tuir e Dre Emilia Romagna, 21 febbraio 2000, n. 8996; Assonime, circolare 51 del 2008, paragrafo 32; risoluzioni 42 e 470 del 2008)

trasferimenti di aziende o rami d’azienda in occasione di conferimenti non disciplinati dall’articolo 179 (fra società residenti in uno stesso Stato Ue oppure alcuna delle quali sia extraUe) sempreché il conferimento abbia ad oggetto aziende situate in Italia (articolo 176 del Tuir).

Il caso di trasferimento di una stabile organizzazione all’estero da una società residente a una società non residente che avvenga nell’ambito di un trasferimento di residenza all’estero o di una fusione, scissione o conferimento presenta una particolarità: se la beneficiaria risiede nella Ue e anche la stabile organizzazione si trova nella Ue, il dante causa, pur essendo soggetto all’imposizione in uscita, beneficia del cosiddetto notional tax credit di cui all’articolo 179, commi 3 e 5, del Testo unico (interpello 73 del 2018 conforme alla sentenza della Corte di giustizia Ue C-292/16). Il notional tax credit non spetta, invece, quando la stabile organizzazione non si trovi nella Ue o sia trasferita a un soggetto extraUe (Assonime, circolare 51 del 2008, paragrafi 1.3.3 e 2.4).

Nel caso in cui – nell’ambito di una fusione, scissione o conferimento – una stabile organizzazione all’estero venga trasferita da una società residente a altra società residente, la neutralità del trasferimento è assicurata dagli articoli 172, 173 e 176 del Testo unico che si applicano a prescindere dalla localizzazione dell’azienda (Assonime, circolare 51 del 2008, paragrafo 1.3.3).

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Crolla l’appeal per i capitali esteri

11 Giugno 2019

Il Sole 24 Ore 11 MAGGIO 2019 di Morya Longo

l’indice aibe-censis

Per il 60% degli investitori l’Italia nel corso del 2018 è diventata meno attraente

L’asfissiante peso della burocrazia e dell’apparato normativo. I tempi biblici della giustizia civile. L’efficacia dell’azione di Governo. Per gli investitori internazionali – ascoltati dall’Aibe con il Censis – sono soprattutto questi nodi a rendere l’Italia poco “sexy”, ai loro occhi, per gli investimenti industriali. Così poco da relegare il Paese all’ottavo posto tra le maggiori economie mondiali per la capacità di attirare gli investitori. Dopo la Spagna, meglio solo di Brasile e Russia. «Il Paese è poco attraente per chi vuole fare investimenti perché ha problemi strutturali che lo penalizzano», osserva il presidente dell’Associazione italiana banche estere, Guido Rosa. «Problemi che l’Italia si trascina da anni». Problemi che andrebbero affrontati.

Mentre in tanti guardano ai mercati finanziari e allo spread tra BTp e Bund per misurare l’opinione che gli investitori hanno dell’Italia, l’Aibe Index è andato a censire uno «spread» ancora più importante: quello degli investimenti industriali. Quello che spinge le industrie estere ad aprire uno stabilimento, un ufficio o un sito produttivo in un Paese piuttosto che in un altro. Ebbene: l’Italia, tra i principali Paesi del mondo, è quasi il fanalino di coda. L’indicatore di attrattività Aibe-Censis è infatti sceso quest’anno a 42,9 (su una scala che va da zero a 100), rispetto a 43,3 del 2018. Se si confronta il sondaggio di quest’anno con quello del 2018, si scopre infatti che diminuisce dal 31% al 6,3% la percentuale di investitori industriali che ritiene più attraente l’Italia, mentre aumenta in maniera clamorosa (dal 16,7% al 60,4%) la percentuale di chi ritiene che il Paese sia diventato meno attraente.

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Decreto Delegato 12 aprile 2019 nr 65 – Indicatore della Condizione Economica per l’Equità – ICEE

9 Maggio 2019

Si allega testo completo del Decreto Delegato nr 65 del 12 Aprile 2019 che riporta i criteri per determinare l’ICEE, ossia l’Indicatore della Condizione economica per l’equità, per i nuclei familiari che necessitino di prestazioni agevolate atte a garantire il raggiungimento di una condizione economica sufficiente a soddisfare i bisogni primari.

DD065-2019+All 

 

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Decreto Delegato 29 Aprile 2019 nr 69 – Norme di semplificazione burocratica per le imprese

9 Maggio 2019

Si allega il testo completo del Decreto Delegato nr 69 del 29 Aprile 2019 che tratta la semplificazione burocratica per le imprese. Le principali novità riguardano l’eliminazione del blocco tra i codici Ateco e la  coerenza con l’oggetto sociale della licenza,  facilitazioni nel caso di apertura di sedi secondarie e la possibile titolarità di più licenze. Vengono eliminati i permessi alle manutenzioni estere sui beni strumentali  e accessori dell’impresa e, per le nuove costituzioni, la normativa delle società  prevede un allungamento del termine di versamento di metà del Capitale Sociale anziché entro 60gg a 120gg, termine in cui dovrà essere versata anche la prima tassa di licenza.

DD069-2019

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Piattaforme digitali: da luglio solo invio dati, soggetti passivi dal 2021

8 Maggio 2019

Il Sole 24 Ore 25 APRILE 2019 di  Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

vendite a distanza

Entro luglio 2019 primo invio dei dati relativi a ciascun fornitore da parte delle piattaforme digitali, comprese le informazioni delle vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet pc e laptop; contestuale differimento al 1° gennaio 2021 del ruolo di soggetti passivi di imposta per i “marketplace” in concomitanza con l’avvio della operatività della direttiva 2017/2455/Ue; obbligo di fatturazione elettronica anche nei rapporti commerciali con San Marino: queste alcune delle misure di contrasto all’evasione e di semplificazione per i contribuenti contenute nel Dl crescita approvato dal Consiglio dei ministri.

Considerata la necessità di procedere al completo recepimento della direttiva 2017/45 sulle vendite a distanza, è stata differita al 1° gennaio 2021 l’efficacia delle previsioni di cui all’articolo 11-bis del Dl semplificazioni 135/18, con cui è stato attribuito il ruolo di soggetti passivi d’imposta alle piattaforme digitali che vendono cellulari, tablet, pc e console. Tuttavia, per favorire l’emersione della base imponibile Iva, con il Dl crescita in capo a tutte le piattaforme digitali, a prescindere dalla tipologia di beni ceduti, sono stati imposti obblighi di natura informativa. Infatti, entro il mese successivo a ogni trimestre i soggetti passivi marketplace che facilitano, attraverso piattaforme digitali, le vendite a distanza di beni importati o di beni già all’interno della Ue dovranno trasmettere, secondo le modalità che verranno individuate con provvedimento direttoriale delle Entrate, una serie di dati per ciascun fornitore, e in particolare denominazione, residenza, domicilio e indirizzo di posta elettronica, numero totale di unità vendute in Italia e, a scelta dell’obbligato, l’ammontare totale dei prezzi di vendita ovvero il prezzo medio delle unità cedute nel territorio nazionale. Il primo invio dei dati deve essere effettuato a luglio 2019. Il soggetto passivo che non trasmette i dati o lo fa in maniera incompleta sarà responsabile dell’imposta dovuta a meno che non dimostri che la stessa è stata assolta dal fornitore. Sempre entro luglio 2019 i marketplace dovranno trasmettere gli stessi dati per le transazioni relative a tablet, pc e console realizzate tra il 13 febbraio 2019, data di conversione del Dl 135/18, e la data di entrata in vigore del Dl crescita.

Semplificazione degli adempimenti certificativi, sia per le operazioni attive che per quelle passive, per gli operatori economici italiani che hanno rapporti commerciali con San Marino, attraverso la previsione dell’obbligo di fatturazione elettronica analogamente a quanto già previsto per le operazioni realizzate con soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano e con le medesime esclusioni soggettive e oggettive.

Questa misura richiede la modifica del Dm del 24 dicembre 1993 il quale disciplina ai fini Iva i rapporti di scambio tra i due Paesi imponendo, tra gli altri, l’emissione di una fattura cartacea in quattro esemplari nei confronti di operatori aventi sede, residenza o domicilio a San Marino. Le modifiche al Dm saranno adottate in attuazione di un accordo tra i due Stati e le relative specifiche tecniche verranno individuate con provvedimento direttoriale delle Entrate.

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