Il sindaco percepisce compensi non votati: è omessa vigilanza

8 Maggio 2019

Il Sole 24 Ore lunedì 8 APRILE 2019 Claudio Ceradini

ORGANI DI CONTROLLO

Serve una delibera ad hoc che può anche riferirsi alle tariffe professionali

La percezione di compensi non deliberati da parte dell’assemblea dei soci costituisce per il collegio sindacale violazione dell’obbligo di vigilanza. È quanto emerge dalla sentenza della corte d’appello di Milano 944/2019, pubblicata il 1° marzo scorso. La vicenda interessa l’organo di controllo di società quotata, e riguarda quindi le disposizioni del Dlgs 58/1998 (Tuf), ma di fatto la Corte d’appello propone un’interpretazione applicabile anche alle società soggette unicamente al Codice civile.
Tutto inizia nel 2014, quando la Consob sanziona con propria delibera la condotta del collegio sindacale, che avrebbe omesso di vigilare sulla osservanza della legge e dello statuto, per aver trascurato di verificare che l’adeguamento del proprio compenso fosse correttamente deliberato dall’assemblea. Nel concreto il collegio sindacale aveva beneficiato di un incremento del compenso sulla base di un (contestato) riferimento alle tariffe professionali contenuto nella originaria delibera assembleare, che secondo la Consob non rispettava l’articolo 2402 del Codice civile. La Corte d’appello di Milano inizialmente accoglie le eccezioni procedurali dei sindaci. Ricorre la Consob e la Cassazione rinvia (sentenza 9254/18) l’esame alla Corte d’appello, che sposa nel merito le tesi di Consob: proprio per salvaguardare la sua indipendenza e terzietà il collegio sindacale avrebbe dovuto pretendere che l’assemblea assumesse una specifica delibera di rideterminazione del compenso.
Dalla lettura della sentenza non si desume l’inadeguatezza in senso assoluto del riferimento alle tariffe professionali, cosicché la delibera ben avrebbe potuto ancorarvi la determinazione dei compensi, a patto però che vi trovassero adeguato dettaglio le modalità di calcolo, anche per successivi adeguamenti.
Secondo la Corte d’appello non rileva il fatto che l’assemblea o l’organo amministrativo abbiano indirettamente preso atto dell’aumento, approvando documenti inclusivi a vario titolo del riferimento al maggior compenso, come la relazione sulla remunerazione: sarebbe servita invece una precisa, puntuale ed esplicita presa di posizione, che lo stesso collegio sindacale avrebbe dovuto pretendere.
Viceversa, il collegio sindacale che in presenza di elementi di incertezza sui contenuti o sulla concreta applicazione della delibera, provveda autonomamente ad adeguare i propri compensi, non può dedurre dal comportamento inerte o ricettivo della società l’adempimento dell’articolo 2402 del Codice civile.
La condotta dei sindaci, per non essere contraddistinta da colpa, deve quindi prevedere il ricorso a tutti i poteri che la legge riconosce loro, tra cui la richiesta di chiarimenti all’organo amministrativo o di inclusione nell’ordine del giorno dell’assemblea della precisazione della misura del proprio compenso. In difetto, la determinazione autonoma costituisce violazione colposa dell’obbligo di vigilanza sull’osservanza delle legge e dello statuto, suscettibile di generare in capo ai sindaci la responsabilità corrispondente al danno causato, specie in condizione di crisi aziendale e conseguente accesso ad uno degli strumenti di relativa soluzione.

 

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Il leasing dell’imbarcazione da diporto non è abuso del diritto

8 Maggio 2019

Il Sole 24 Ore 16 Aprile 2019 – Quotidiano del Fisco – di Giacomo Albano

Non c’è abuso del diritto nella scelta di acquisire un’imbarcazione da diporto attraverso un contratto di leasing nautico in luogo della compravendita, anche quando alcuni parametri contrattuali (maxicanone, durata, riscatto) appaiono atipici rispetto ad altri comparti del leasing.

Il principio – già rinvenibile in numerose sentenze di merito – è stato accolto dalla quinta sezione della Cassazione che, con la sentenza 9591/2019 dello scorso 5 aprile, ha respinto il ricorso dell’Avvocatura dello Stato, confermando la sentenza della Ctr Veneto. Si tratta della prima pronuncia della Suprema Corte sull’applicazione dell’abuso del diritto nel leasing nautico, che interviene su un contenzioso che va avanti da circa 10 anni e che ha finora visto l’amministrazione finanziaria quasi sempre soccombente nei giudizi di merito.
Il contenzioso sull’abuso del diritto nel leasing nautico trae origine da una verifica generalizzata operata dalle Direzioni Regionali nel 2008 sulle operazioni di leasing su imbarcazioni da diporto. Ad esito della verifica, le Entrate hanno proceduto alla riqualificazione di tutti quei contratti di leasing nautico le cui previsioni contrattuali presentassero degli “indicatori di anomalia” tali da far presupporre un intento elusivo e, quindi, legittimare la riqualificazione del leasing, ai fini tributari, in una compravendita.

Gli indicatori di anomalia erano identificabili in:
•maxicanone troppo elevato,
•durata contrattuale eccessivamente breve,
•prezzo di riscatto estremamente ridotto,
•presenza di garanzie tali da annullare o ridurre eccessivamente il rischio creditizio.

A giudizio delle Entrate, la presenza di tali parametri contrattuali portava a ritenere che le parti avessero “mascherato” secondo lo schema del leasing una cessione di bene, qualificata come locazione finanziaria unicamente in base alla convenienza fiscale legata al meccanismo dell’Iva forfettaria; questa prevedeva (e tuttora prevede) per le operazioni di leasing nautico l’assoggettamento ad Iva solo in proporzione all’utilizzo della barca nelle acque comunitarie. Tenuto conto della difficoltà a seguire gli spostamenti delle imbarcazioni, le stesse Entrate avevano stabilito delle percentuali presuntive di utilizzo al di fuori della Ue basate sul principio per cui più è lunga l’imbarcazione, maggiore è l’utilizzo presunto della stessa al di fuori dei mari europei e minore è l’Iva dovuta (meccanismo, peraltro, oggi oggetto di una procedura di infrazione Ue).

 

 

 

 

In tale contesto, si innesta anche la sentenza qui in commento. I giudici della Ctr avevano riconosciuto che la presenza di un maxicanone elevato, di una durata ridotta e di un prezzo di riscatto esiguo non configurano comportamenti abusivi, ma sono giustificabili nel leasing nautico, anche in virtù delle esigenze delle società di leasing di limitare il rischio creditizio.
Le motivazioni dei giudici regionali sono state ritenute esaustive dalla Suprema corte, che ha altresì ritenuto inammissibile l’altro motivo del ricorso, ovvero la richiesta di interpretare il negozio giuridico quale compravendita dell’imbarcazione anziché leasing nautico.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

La cassa vuota «salva» il liquidatore

8 Maggio 2019

Il Sole 24 Ore 30 APRILE 2019 di Laura Ambrosi 

Omesso versamento IVA

L’assenza di disponibilità può essere considerata causa di forza maggiore

Non risponde del reato di omesso versamento Iva il liquidatore che non ha versato le imposte se al momento dell’assunzione dell’incarico non c’erano risorse disponibili: è una causa di forza maggiore che giustifica l’inadempimento. A fornire questo principio è la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 17727 depositata ieri.

Il liquidatore di una società veniva condannato, con sentenza confermata anche in appello, per il reato di omesso versamento Iva. L’imputato proponeva ricorso in Cassazione lamentando, in sintesi, un’errata valutazione da parte del collegio di merito sulla sua responsabilità: il liquidatore aveva assunto la carica solo un mese prima della scadenza del termine per il versamento dell’Iva e, a causa della mancanza di liquidità, non aveva potuto pagare.

La Suprema corte, annullando la sentenza di merito, ha innanzitutto rilevato un orientamento non univoco sulla responsabilità del liquidatore per il mancato versamento delle imposte. Secondo un indirizzo più datato, per il reato di omesso versamento Iva risponde il liquidatore quanto meno a titolo di dolo, poiché prima di assumere l’incarico deve verificare l’adempimento degli obblighi fiscali. Secondo un più recente orientamento, invece, il liquidatore risponde del delitto solo qualora distragga l’attivo della società in liquidazione dal fine del versamento all’Erario a scopi differenti.

Tale conclusione deriva dalle limitazioni previste in ambito tributario dall’articolo 36 del Dpr 602/73, secondo il quale la responsabilità del liquidatore sussiste solo qualora non provi di aver soddisfatto i crediti erariali prima dell’assegnazione di beni ai soci ovvero il soddisfacimento di altri creditori.

La Cassazione ha rilevato che sebbene si tratti di una disposizione esclusivamente tributaria, e peraltro riferita alle imposte dirette, ha l’evidente finalità di non gravare il liquidatore di una responsabilità per omessi pagamenti per un’insufficienza di risorse, per cause di forza maggiore indipendenti dalla propria gestione.

 

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

I motivi di revoca dell’ad già nel verbale dell’assemblea

8 Maggio 2019

Il Sole 24 Ore 26 APRILE 2019 di Antonino Porracciolo

GOVERNANCE

Le ragioni non possono essere presentate nel corso del giudizio

L’amministratore della società ha diritto al risarcimento del danno se l’assemblea lo revoca dall’incarico senza una giusta causa. Peraltro, se la delibera non chiarisce i motivi della revoca, la società non potrà poi esporre le relative ragioni nel giudizio per il risarcimento promosso dall’ex amministratore. È quanto afferma il Tribunale di Catanzaro (presidente Belcastro, relatore Rinaldi) nella sentenza 2031 dello scorso 4 dicembre.

La controversia scaturisce dall’impugnazione della delibera assembleare di una società cooperativa a responsabilità limitata, che aveva votato la revoca del presidente del consiglio di amministrazione. Questi ha eccepito l’illegittimità della decisione e ha comunque presentato istanza per il risarcimento del danno.

Nel decidere la lite il Tribunale afferma, innanzitutto, che l’articolo 2383, comma 3, del Codice civile dispone che gli amministratori «sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo» anche se non ricorre una giusta causa, salvo, in questo caso, il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni.

Si tratta di un assetto normativo – si legge nella sentenza – che privilegia le scelte dell’assemblea anche rispetto alla posizione dell’amministratore, «chiaramente ispirato all’esigenza di garantire l’efficienza dell’azione sociale e la stabilità delle decisioni dell’assemblea» stessa.

Inoltre, se l’amministratore revocato chiede il risarcimento dei danni, la società, per andare esente da responsabilità, ha l’onere di dimostrare l’esistenza di una giusta causa. Che deve essere accertata sulla base degli elementi già indicati nel verbale dell’assemblea che ha deliberato la revoca, quanto meno nei loro tratti essenziali.

Infatti – prosegue il Tribunale, richiamando la sentenza 2037/2018 della Cassazione – le ragioni della revoca non possono essere integrate nel corso del giudizio nel quale l’ex amministratore chiede il risarcimento, «appartenendo alla sola assemblea ogni valutazione in proposito».

Sul punto, il giudice aggiunge che la giusta causa ricorre in presenza di fatti che «facciano venir meno l’affidamento dei soci» su capacità e attitudini dell’amministratore. Peraltro, si può trattare anche di fatti che non costituiscono inadempimento degli obblighi gestori, ma che, tuttavia, incidano negativamente sul «rapporto fiduciario fra le parti».

Nel caso in esame, all’ex amministratore era stato contestato di non aver convocato l’assemblea (sebbene 20 soci su 27 lo avessero richiesto) e anzi di aver effettuato illegittime riunioni di «consigli di amministrazione paralleli alla gestione societaria». Il che – si leggeva nel verbale che aveva deliberato la revoca – rappresentava un grave danno per la società, giacché la stessa «si trova(va) nell’impossibilità di compiere qualunque attività gestoria».

Condotte, queste, che secondo il Tribunale integravano la giusta causa di revoca. Così la domanda di risarcimento è stata respinta, con condanna dell’ex amministratore al pagamento delle spese di lite.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Fatture soggettivamente inesistenti a rilevanza penale ridotta

8 Maggio 2019

Il Sole 24 Ore 18 APRILE 2019 di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Cassazione

L’utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti non integra alcun reato ai fini delle imposte dirette: si tratta, infatti, di un costo realmente sostenuto relativo a servizi o beni effettivamente scambiati. La violazione può integrare solo il reato ai fini Iva. Così la Cassazione, sezione III penale, con la sentenza 16768 depositata ieri. La vicenda trae origine dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto dal gip nei confronti di un imprenditore per il reato di utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. In particolare, l’impresa aveva dedotto costi per prestazioni di lavoro occasionale svolte, in realtà, da soggetti diversi da quelli emittenti la fattura. Il Tribunale del riesame confermava la misura cautelare e l’indagato ricorreva in Cassazione, lamentando l’irrilevanza penale della condotta. Infatti, il contribuente aveva registrato fatture riferite a prestazioni realmente avvenute e pagate, sebbene fatturate da un soggetto estraneo. Mancava quindi l’evasione dell’imposta. La Suprema Corte ha innanzitutto evidenziato che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture riferite a prestazioni inesistenti (articolo 2 del Dlgs 74/2000) ai fini delle imposte dirette è integrato solo in due specifiche ipotesi, ossia quando: si tratta di una inesistenza oggettiva delle prestazioni o dei beni indicati nei documenti; il corrispettivo è diverso totalmente o integralmente rispetto al costo sostenuto. Solo con riguardo all’Iva, invece, il reato è integrato anche con l’inesistenza soggettiva, ossia relativa alla diversità tra soggetto che ha effettuato la prestazione o ceduto i beni e quello indicato in fattura. L’indicazione di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la fornitura non è indifferente ai fini Iva, dal momento che la qualità del venditore può incidere sulla misura dell’aliquota e, conseguentemente, sull’entità dell’imposta che l’acquirente può detrarre. Nella specie, il Tribunale del riesame aveva confermato la misura cautelare senza considerare che la violazione contestata non riguardasse l’Iva. La decisione è particolarmente importante poiché di sovente sia la Guardia di Finanza, sia alcune procure, in presenza di utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti non dando rilevanza sostanziale alla violazione, ritengono sussistente il delitto in questione, previsto dall’articolo 2 del Dlgs 74/2000, anche ai fini delle imposte sui redditi. In realtà si tratta di un costo deducibile e quindi non c’è alcun risparmio fiscale indebito. Peraltro, ancorché non fosse oggetto della pronuncia, alla luce dell’orientamento ora espresso dai giudici di legittimità, si ritiene che se la fatturazione soggettivamente inesistente non ha rilevanza neanche ai fini Iva, perché ad esempio si tratta di operazione comunque sottoposta al regime del reverse charge o di operazioni esenti, il delitto non sia configurabile per nessuna imposta, non sussistendo alcuna forma di evasione.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Italia, la Farnesina suggerisce di investire sul Monte Titano

9 Aprile 2019

San Marino Fixing 27 Marzo 2019 di Alessandro Carli

Non sarà la panacea di tutti i mali – la classifica del “Doing Business” 2019 (che vede la Repubblica all’88esimo posto su 190 Paesi; un dato su tutti: San Marino è peggiorato nell’avvio di un’impresa, 113esima piazza su 190. Giusto per capire qualcosa in più e farsi un’idea, l’Italia occupa la 67esima posizione, ndr) e le raccomandazioni del Fondo Monetario Internazionale sono scritte sulla roccia – ma è comunque una raggio di luce che deve far ben sperare.

Infomercatiesteri, la sezione della Farnesina, ha confermato anche per il 2019 l’outlook positivo della Repubblica di San Marino. La pagina dedicata al Monte Titano, aggiornata a dicembre 2018, rimarca che “non si evidenziano rischi operativi, economici e politici” ma anche che non sono presenti “punti di debolezza”.

Uno strumento importante, quello del Ministero degli Affari Esteri italiano, che “grazie al costante lavoro di analisi delle Ambasciate e dei Consolati, con la collaborazione delle Unità dell’Agenzia ICE in essi integrate, e ai contributi dell’ENIT e delle Camere di Commercio italiane all’estero, mette a disposizione del sistema produttivo uno strumento ricco di informazioni utili per le scelte di internazionalizzazione”.

Prima di entrare nelle singole voci, l’overview dei rapporti che San Marino ha con l’Italia: nell’ultima riunione del Consiglio Ecofin di marzo 2019 la Commissione Europea, dopo un lavoro durato circa un anno in cui sono stati messi a sistema la trasparenza fiscale, la buona governance e l’attività economica reale, ha aggiornato la pubblicazione del 2017 e ha “portato” la Repubblica di San Marino nella “white list”. Un “traguardo” per il quale le Segreterie di Stato per gli Affari Esteri e per le Finanze hanno espresso profonda soddisfazione: un “riconoscimento intervenuto a livello internazionale per la regolamentazione dettagliata di una materia che va nell’ottica della promozione di uno sviluppo economico ispirato a criteri sempre più solidi, trasparenti e affidabili”.

PERCHÉ SAN MARINO: I PUNTI DI FORZA

San Marino – si legge nel portale della Farnesina – può vantare una elevata qualità dei servizi e una snellezza amministrativa, in particolare per quanto riguarda i tempi necessari al rilascio delle licenze imprenditoriali. La “Corporate tax” è del 17% e possono essere applicate detassazioni degli utili in caso di reinvestimenti in innovazione tecnologica, risparmi energetici, riduzioni di agenti inquinanti, miglioramento dei processi produttivi esistenti o introduzione di nuove produzioni. Sostegno è accordato anche alle attività di ricerca e sviluppo.

La Repubblica inoltre è apprezzata dall’Italia per la “posizione geografica”, il “contesto ambientale” e gli “accordi doganali”. Alla voce “opportunità”, Infomercatiesteri offre un elenco che spazia da “cosa vendere” a “dove investire”.

Nel primo caso si trovano “articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)” e “prodotti delle altre industrie manifatturiere”.

Per quanto riguarda il “dove investire” invece, l’elenco comprende il “commercio all’ingrosso e al dettaglio”, “riparazione di autoveicoli e motocicli”, “altre attività dei servizi”, “flussi turistici”, “prodotti delle altre industrie manifatturiere” e “altre attività dei servizi.”

Dopo aver evidenziato che la Repubblica realizza prodotti di fascia medio-alta (abbigliamento, autoveicoli, vacanze, oreficeria, arredamento, elettronica, eccetera)” e che “turisti, circa due milioni all’anno, si rivolgono anche a prodotti di largo consumo”, la fotografia si sofferma sulla manifattura. Il sito spiega che “il tessuto imprenditoriale sammarinese si sviluppa in un ampio raggio di settori, che includono la meccanica, le costruzioni, mobili, ceramiche, packaging, software aziendali, commercio, servizi, alberghiero e ristorazione”.

Infomercatiesteri ricorda poi agli investitori che è “in corso di realizzazione a San Marino un progetto di Borletti Group – DEA per la creazione di un Polo del Lusso”.

IL PARTNER DI RIFERIMENTO È SEMPRE L’ITALIA

Sul Piano della Bilancia Commerciale, l’Italia è il primo partner della Repubblica. Secondo i dati dell’Ufficio di Statistica sammarinese per il 2017 (quindi non aggiornatissimi ma comunque utili per farsi un’idea, ndr) le esportazioni italiane sono ammontate a 1,298 miliardi di Euro, pari al 78,4% del totale; mentre le importazioni italiane da San Marino sono ammontate a 1,528 miliardi di euro, pari all’88,2% del totale. Gli altri partner commerciali sono la Cina, i Paesi Bassi, la Germania e la Francia.

IL PESO DEI LAVORATORI FRONTALIERI

Particolare rilievo riveste la presenza dei numerosi lavoratori italiani frontalieri (a ottobre 2018 erano 5.934, pari a circa il 26% della forza lavoro complessiva) occupati principalmente come impiegati o operai specializzati e qualificati in tutti i settori produttivi e provenienti soprattutto dalle province limitrofe di Rimini e Pesaro-Urbino

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

REGOLAMENTO 14 marzo 2019 nr 5 – Regolamento attuativo degli articoli 42 e 43 della Legge 7 Agosto 2017 nr 94 in materia di segnalazione certificata di inizio attività

9 Aprile 2019

SCIA: dal 27 marzo sarà in vigore il Regolamento attuativo degli articoli 42 e 43 della Legge 7 Agosto 2017 N. 94 in materia di segnalazione certificata di inizio attività. SanMarinofixing 27 Marzo 2019 di Alessandro Carli

In pratica la SCIA consente al professionista incaricato dall’imprenditore, sia esso legale o commercialista, di certificare il possesso dei requisiti previsti per legge e di ottenere l’immediato rilascio della autorizzazione ad operare, rimandando ad un secondo momento i controlli da parte dei competenti uffici della Pubblica Amministrazione.

Il nuovo strumento quindi non solo estenderà la pratica dell’autocertificazione e consentirà di accelerare notevolmente i tempi delle pratiche burocratiche, ma introdurrà anche una diversa relazione, prevedendo la possibilità che, nel caso di eventuali difformità, gli uffici pubblici possano aiutare l’imprenditore suggerendo i necessari correttivi da adottare, evitando quindi drastici provvedimenti.

Il Regolamento (che, ha assicurato il Segretario di Stato all’Industria, Andrea Zafferani, “in prospettiva verrà adeguatamente ampliato, estendendolo anche ad altri settori di applicazione”) individua gli atti di autorizzazione, licenza e concessione previsti dal vigente ordinamento che, possono essere sostituiti da segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e “può essere integrato e modificato con riferimento a ulteriori atti di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta nonché a domande per le iscrizioni in albi, elenchi o registri richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale sostituibili con SCIA”.

FACOLTATIVITÀ DELLA PRESENTAZIONE DI SCIA

I soggetti che hanno la licenza per l’esercizio di attività industriale, di servizio, artigianale e commerciale nel territorio hanno facoltà di optare fra la presentazione di SCIA con le forme e gli effetti giuridici (di cui all’articolo 42 della Legge n.94/2017) oppure l’ordinario procedimento con la conseguente adozione di provvedimento espresso da parte dell’Amministrazione precedentemente all’avvio dell’attività.

SCIA NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

La licenza per l’esercizio di attività industriale, di servizio, artigianale e commerciale nel territorio della Repubblica di San Marino di cui alla normativa vigente, può essere sostituita da SCIA. Sono, parimenti, sostituibili da SCIA gli atti aventi ad oggetto modifiche riguardanti dati contenuti o che sarebbero contenuti nella licenza. La Carta dei Servizi – prevista dall’articolo 36 della Legge 31 marzo 2014 n. 40 – definisce i contenuti della SCIA che potrà essere corredata da ulteriori SCIA previste dal Regolamento nonché da dichiarazioni sostitutive (di cui agli articoli 12 e 13 della Legge n. 159/2011), in linea con quanto stabilito dall’articolo 42, comma 2 della Legge n. 94/2017.

I provvedimenti relativi al divieto di prosecuzione dell’attività e alla rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa nonché quelli relativi alla conformazione dell’attività oggetto di SCIA alla normativa vigente ed alla sospensione dell’attività (previsti dall’articolo 42, commi 5 e 6, della Legge n. 94/2017) sono assunti dall’Unità Organizzativa (UO) Ufficio Attività Economiche.

Nel settore dell’edilizia possono essere sostituiti da SCIA la concessione e l’autorizzazione edilizia (di cui agli articoli 52 e 54 della Legge 14 dicembre 2017 n.140); b) l’autorizzazione (di cui all’articolo 108 della Legge 19 luglio 1995 n. 87); il certificato di conformità ed agibilità e il certificato di rispondenza edilizia (di cui all’articolo 71 della Legge n. 140/2017, limitatamente alle opere soggette ad autorizzazione edilizia di cui all’articolo 54 della medesima Legge)

La SCIA non può essere presentata con riferimento a interventi edilizi ricadenti nelle zone urbanistiche come le “Zone a verde Esistente”, le “Zone da attrezzare a verde pubblico”, le “Zone a Parco”, “Zone A: Zone omogenee di carattere storico ambientale”, le Zone E: Aree Agricole”.

La SCIA non può essere presentata con riferimento a interventi edilizi riferiti a manufatti rientranti nell’ambito di applicazione della Legge 28 ottobre 2005 n.147.

Possono essere sostituiti da SCIA l’autorizzazione strutturale relativa alle opere (di cui all’articolo 10 della Legge 25 gennaio 2011 n.5) soggette a concessione ed autorizzazione edilizia (di cui agli articoli 52 e 54 della Legge n. 140/2017) nonché quelle rientranti nei casi di cui all’articolo 55 della medesima Legge n.140/2017.

La SCIA – chiarisce il Regolamento – non può essere presentata con riferimento ad interventi edilizi effettuati su edifici di particolare interesse storico, ambientale e culturale ricadenti in “Zone A: zone omogenee di carattere storico ambientale” e su manufatti con valore monumentale.

Regolamento 14 marzo 2019 nr 5

 

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Decreto Delegato 28 Marzo 2019 nr 54 – Ratifica D.D. 28 febbraio 2019 nr 40 – Modifica dell’art.39 della Legge 24 dicembre 2018 nr 173 – Differimento dei termini per la semplificazione delle procedure di certificazione dei ricavi nei confronti di soggetti privati

9 Aprile 2019

Si allega testo completo del Decreto  Delegato 28 marzo 2019 nr 54 che posticipa al 1° gennaio 2020  la semplificazione delle procedure di certificazione dei ricavi nei confronti di soggetti privati

Decreto Delegato 28 marzo 2019 nr 54

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Non si recuperano le ritenute su redditi esteri dei forfettari

9 Aprile 2019

Il Sole 24 Ore 16 MARZO 2019 di Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni

RISOLUZIONE ENTRATE

Secondo l’Agenzia non concorrono a formare l’imponibile complessivo

Le ritenute subìte su redditi prodotti all’estero da un contribuente che applica il regime forfettario non possono essere recuperate come credito per imposte pagate all’estero in quanto il relativo reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo. Lo ha precisato la risoluzione 36E/2019 dall’agenzia delle Entrate.
La questione era stata posta da un avvocato il quale, con istanza di interpello, chiedeva come poter procedere al recupero della ritenuta a titolo di acconto subita da una società con sede in San Marino. Il principio vale però per tutti i redditi esteri. In particolare, il professionista sottolineava l’impossibilità di portare in detrazione la ritenuta in dichiarazione dei redditi stante la sua adesione al regime forfettario.
La risposta dell’Agenzia esclude però la possibilità di recuperare la predetta ritenuta. Infatti, il regime forfettario di cui alla legge 190/2014 prevede la determinazione del reddito imponibile applicando un coefficiente di redditività, differenziato in base al tipo di attività svolta, all’ammontare dei ricavi/compensi conseguiti; il reddito così determinato è poi assoggettato a un’imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni per le nuove attività. Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a) del Tuir i redditi assoggettati a imposta sostitutiva non concorrono alla formazione della base imponibile Irpef. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfettario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta in Italia.
Nel caso descritto, il reddito era stato assoggetto a ritenuta in applicazione dell’articolo 14 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulato tra la Repubblica di San Marino e l’Italia il quale prevede una tassazione concorrente tra i due paesi. A parere dell’Agenzia, trattandosi di un reddito che non concorre alla formazione di quello complessivo, non può fruire del credito per le imposte assolte all’estero di cui all’articolo 165 del Tuir. Tale articolo prevede, infatti, la detrazione delle imposte pagate all’estero in base al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo a condizione che il relativo reddito concorra a formare quello complessivo; circostanza che, nel caso del reddito forfetario, non accade.
In sostanza, l’esclusione dalla formazione del reddito complessivo di quello ottenuto dai soggetti forfettari comporta l’esclusione dall’ambito di applicazione della disciplina del credito per le imposte pagate all’estero. Così facendo però, lo stesso reddito risulta oggetto di doppia tassazione: la prima mediante l’applicazione della ritenuta estera non più recuperabile e la seconda mediante applicazione dell’imposta sostitutiva propria del regime forfettario.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Nel mirino della Gdf le banche di San Marino

9 Aprile 2019

Il Sole 24 Ore 22 MARZO 2019 di Alessandro Galimberti

DOPO LA VOLUNTARY

Attese le notifiche I questionari inviati a 250 banche nel mondo

Svizzera, Principato di Monaco, Bahamas, Singapore, Lussemburgo, San Marino, Liechtenstein ,Austria, Antigua e Barbuda, Panama , Dubai, Isole Vergini Britanniche, Hong Kong. Sono oltre 250 le banche sparse in tre continenti e raggiunte – a partire dalla fine di gennaio scorso – dai questionari della Guardia di finanza e dell’agenzia delle Entrate. L’elenco dei Paesi e degli istituti finanziari individuati dal fisco – sulla base del Dpr 600/1973, articolo 32 «Poteri degli uffici in materia di accertamento delle imposte sui redditi» – è frutto della rielaborazione dei dati della prima voluntary disclosure (2015) da cui sono emersi i rapporti finanziari ora al centro dell’attenzione erariale. Partita dalla Svizzera e dal Principato monegasco (si veda «Il Sole 24 Ore» del 14 febbraio scorso), la campagna contro gli ex paradisi si è poi allargata a San Marino – dove sono attese le prime notifiche – e si accinge a sfondare dall’Atlantico al Far East, con pieno ecumenismo impositivo.
L’obiettivo dell’amministrazione è collegato alla risoluzione 89/E/2018 , con la quale l’Agenzia aveva stabilito che la «fonte italiana di produzione del reddito determina l’imponibilità del provento in capo al soggetto non residente. In linea generale, tutti i redditi di capitale percepiti da soggetti non residenti, compresi quelli realizzati nell’esercizio di attività commerciale senza stabile organizzazione in Italia, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta». Tradotto, significa sostanzialmente che le banche sono tenute a trattenere alla fonte l’imposta per l’attività svolta su redditi che hanno «una fonte italiana di produzione», cioè di fatto un’origine tricolore. Nel mirino ci sono le commissioni (per esempio su mutui e gestione patrimoniale) trattenute a clienti “fiscalmente” italiani (che a giudizio dell’Agenzia generano perciò una tassazione “italiana”) e – soprattutto – le modalità di gestione della clientela italiana e quelle di utilizzo dei dipendenti sul mercato italiano. Evidente in questo senso le finalità dell’operazione – non a caso resa pubblica per la prima volta nel novembre scorso dal procuratore milanese Francesco Greco – che punta a dimostrare la «stabile organizzazione» societaria lungo la Penisola, soprattutto in Lombardia, per individuare nuovi importanti e stabili “contribuenti”. In questo senso è da leggere anche l’invito alle 250 banche estere ad inviare i bilanci di esercizio o documenti equivalenti ed esplicativi degli anni 2013/2017.
Vale la pena di sottolineare che la campagna di fiscalizzazione delle banche degli ex paradisi si fonda sull’analisi degli oltre 130mila conti “consegnati” spontaneamente e dettagliatamente da chi ha aderito alla prima voluntary disclosure.
Non irrilevante, sotto questo profilo, la circostanza che meno di un quarto dei 60 miliardi di euro ufficialmente emersi (70% dalla Svizzera, 7,7% da Monaco, 3,6% da Bahamas, 2,2% da Singapore, 2,1% da Lussemburgo, 1,9% dal Liechtenstein) è effettivamente rientrato in Italia, il resto è rimasto dov’era e generalmente sbloccato per operazioni immobiliari e finanziarie, sulle quali scatta l’imponibilità fiscale italiana, almeno ad opinione dell’Agenzia.
L’impegnativa partita internazionale è tutt’altro che chiusa. Dall’estero le prime reazioni sono state soprattutto di nervosismo – la Svizzera registra ovattate fibrillazioni anche per gli importi in ballo; di acque agitate si racconta anche a Monaco – ma ignorare le lettere, come si legge nell’articolo in basso, potrebbe provocare movimenti tellurici anche fuori dal solco fiscale.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica
Get in touch
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy