REGOLAMENTO APPLICATIVO DELL’ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 29 SETTEMBRE 2017 N. 115 IN MATERIA DI INCENTIVI PER INIZIATIVE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

18 Gennaio 2019

Si allega testo completo del Regolamento per accedere agli incentivi previsti per le aziende che sostengo spese di internazionalizzazione volte alla ricerca nuovi mercati.

Regolamento 28 dicembre nr 9

 

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Omessa dichiarazione, risponde l’impresa

18 Gennaio 2019

Il Sole 24 Ore 04 DICEMBRE 2018 di Laura Ambrosi

CASSAZIONE

Al commercialista non può essere attribuita la responsabilità del reato

Del reato di omessa presentazione della dichiarazione risponde l’imprenditore anche se l’incarico era stato affidato ad un commercialista. Per quantificare l’imposta evasa, poi, è corretto considerare i costi non documentati solo ai fini delle imposte dirette mentre, per l’Iva, occorre la prova dell’esistenza delle fatture. A precisarlo è la Corte di cassazione, terza sezione penale con la sentenza 53980 depositata ieri.
Il legale rappresentante di una società veniva accusato dei reati di omessa presentazione delle dichiarazioni Ires ed Iva. In appello veniva condannato solo ai fini Iva. L’imputato proponeva ricorso in Cassazione, lamentando sia un’errata quantificazione dell’imposta evasa, poiché c’erano stati dei costi che, sebbene non registrati, erano stati sostenuti, sia l’assenza di responsabilità, atteso che gli adempimenti erano stati affidati ad un commercialista.
La Corte ha confermato la legittimità della decisione di appello poiché il giudice, con una valutazione di merito, aveva valorizzato costi, sebbene non documentati, ritenuti rilevanti ai fini delle imposte dirette. Da ciò era conseguita l’insussistenza del reato per l’Ires, per il mancato superamento della soglia di punibilità. Altrettanto corretta era stata la decisione in merito all’Iva, la cui determinazione impone regole di allegazione documentale che non possono essere superate da elementi empirici e non certificati.
Ne conseguiva, quindi, che alla luce dell’assenza di prove e di fatture circa l’esistenza dei citati costi, gli stessi non potessero essere considerati ai fini della detrazione Iva. Infine, la Cassazione ha affrontato la questione della responsabilità, confermando che la delega attribuita al commercialista per l’adempimento degli oneri contabili e fiscali dell’azienda non esonera l’imprenditore, poiché egli resta comunque direttamente onerato degli obblighi.
La presentazione della dichiarazione fiscale non è un’attività duratura e continuativa che può essere gestita e controllata da altro soggetto, come invece accade in materia di sicurezza sul lavoro. Si tratta, infatti, di un adempimento unico e specifico che resta quindi in capo al solo titolare o legale rappresentante.

 

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Frenata sulla cessione di ramo d’azienda

18 Gennaio 2019

Il Sole 24 Ore lunedì 24 DICEMBRE 2018 di Alessia Urbani Neri

IL PRINCIPIO

Serve il concreto trasferimento dell’intera organizzazione

Non è raro che, ai fini di una riorganizzazione aziendale, una società residente in Italia operi con l’impresa consociata estera singole transazioni: cessioni di ramo d’azienda commerciale; concessione in uso di asset immateriali come la lista clienti o il know how; contratti di distribuzione per la diffusione in esclusiva di beni.
Tali transazioni non vanno considerate singolarmente, ma nel loro complesso, potendo dissimulare delle vere e proprie cessioni di rami d’azienda. Pertanto, il Fisco per riqualificare un’operazione commerciale quale cessione di ramo di azienda, deve verificare che vi sia stato in concreto il trasferimento di un’intera organizzazione autonoma, che permetta l’esercizio attuale di un’attività d’impresa, idonea – anche solo potenzialmente – a generare una maggior capacità produttiva (Cassazione, sentenze 27290/17 e 17182/18).
In tal senso si è pronunciata la Ctp di Pavia nella sentenza 167/2/18 (presidente Tateo, relatore Rossanigo) affermando che l’interruzione anticipata di un contratto di distribuzione con trasferimento di un dipendente non configura cessione di ramo d’azienda.
Una società italiana aveva ceduto un proprio ramo commerciale a un’impresa svizzera, sua consociata, mantenendo la lavorazione e produzione dei beni, mentre le affidava la rivendita dei prodotti in via esclusiva nel mercato italiano, mettendo a disposizione della società svizzera, per tale operazione, parte del proprio personale. Dati gli scarsi margini di guadagno per insufficienti ricavi sulle vendite in Italia, la società estera aveva chiesto il recesso dal contratto dietro pagamento di un indennizzo. Il Fisco rettificava quindi il reddito d’impresa, rideterminando sia il valore di avviamento della cessione, sia il prezzo corrisposto a titolo di indennizzo per la risoluzione anticipata del contratto di distribuzione che dissimulava, a detta dell’ufficio, un trasferimento d’azienda.
La Ctr ha annullato l’accertamento. Per i giudici, la risoluzione del contratto non configura una cessione d’azienda per mancato trasferimento di un’unità economica in modo stabile, considerato che, a seguito della risoluzione, la società italiana ha interrotto il rapporto di lavoro con i dipendenti e l’impresa svizzera ha assunto nuovo personale. In definitiva, la risoluzione del contratto di distribuzione accompagnata dal licenziamento dei dipendenti non può configurarsi come cessione di ramo d’azienda, oltretutto con la prosecuzione dei rapporti commerciali tra le due imprese, il mantenimento in capo alla società estera della titolarità dei rapporti commerciali con l’estero e della produzione in capo alla società italiana.

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Non sequestrabile la casa del coniuge se c’è l’omologa

18 Gennaio 2019

Il Sole 24 Ore 28 DICEMBRE 2018 di Laura Ambrosi

CASSAZIONE

Per la Cassazione non conta la trascrizione ma la reale disponibilità

Non si può sequestrare l’immobile assegnato in sede di separazione consensuale alla moglie se il marito imprenditore è indagato per l’utilizzo di false fatture, salvo non si dimostri che sia rimasto nella sua disponibilità. A nulla rileva che l’omologa della separazione non sia stata trascritta prima della misura cautelare. A fornire questo principio è la Cassazione, sezione III penale, con la sentenza 58327, depositata ieri.
Un imprenditore era indagato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture. In tale contesto era disposto il sequestro preventivo per equivalente dell’immobile trasferito pochi mesi prima alla ex moglie in sede di separazione consensuale a seguito di decreto di omologa.
Entrambi ricorrevano al tribunale del riesame, che però respingeva i gravami: nei confronti del marito perché si era dichiarato non proprietario del bene e non era dunque legittimato all’impugnazione ritenuta inammissibile, nei confronti della moglie perché l’omologa risultava inopponibile in quanto non trascritta prima del sequestro.
Veniva così proposto ricorso per Cassazione dalla moglie, la quale segnalava la proprietà dell’immobile sequestrato e la possibilità di chiedere il riesame del provvedimento eseguito nei suoi confronti (in qualità di terzo).
I giudici di legittimità hanno accolto l’impugnazione. Secondo la Corte il sequestro preventivo per equivalente può certamente riguardare beni di terzi purché però l’indagato ne abbia la disponibilità, con la conseguenza che la legittimazione non è legata soltanto alla proprietà ma anche alla disponibilità del bene
Il giudice che dispone la misura cautelare è tenuto a indicare soltanto il valore dell’importo da sequestrare mentre l’individuazione specifica dei beni da aggredire e la verifica del rispettivo valore è riservata alla fase esecutiva demandata al Pm. L’assenza di tale elementi non inficiano quindi il prevedimento cautelare. Tuttavia, ove l’individuazione dei beni avvenga in sede esecutiva il terzo che si limita a rivendicarne l’esclusiva titolarità è legittimato a proporre richiesta di riesame.
Nella specie il Tribunale aveva escluso la disponibilità dell’immobile in capo al marito, tanto da ritenere inammissibile il suo ricorso, e non ha contestato l’immediata efficacia traslativa della proprietà del bene assegnato alla coniuge in sede di omologazione della separazione, rilevando soltanto la non opponibilità in quanto non trascritta prima del sequestro.
Tuttavia, a questi fini non rileva tale trascrizione ma l’effettivo trasferimento della proprietà quale conseguenza di un provvedimento giudiziale con data certa anteriore all’emissione del sequestro. Il trasferimento della proprietà è quindi avvenuto, a prescindere dalla mancata trascrizione dell’omologa per cui era necessaria la prova, ai fini della legittimità del provvedimento, che l’indagato ne avesse mantenuto la disponibilità. Poiché nella specie ciò non è avvenuto, la Cassazione ha disposto il dissequestro e la restituzione dell’immobile all’interessata.

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Terreni e partecipazioni: affrancamenti più cari

18 Gennaio 2019

Il Sole 24 Ore lunedì 31 DICEMBRE 2018 di Giorgio Gavelli

Riedizione con novità. Sostitutiva più elevata rispetto a quella del passato e con aliquote differenziate al 10 e 11% in base al tipo di quota societaria

Tornano gli affrancamenti di quote e terreni con la legge di Bilancio 2019, ma questa riedizione presenta due sorprese.
Si tratta, come sempre, dell’opportunità – riservata ai soggetti che non operano in regime d’impresa – di sottrarre all’imposizione diretta ordinaria le plusvalenze latenti maturate su terreni e partecipazioni (sia qualificate che non, purché non quotate). La disciplina, però, non è identica rispetto a quelle al passato.
Non solo sono ritoccate al rialzo le aliquote, ma si torna – senza motivo apparente – a differenziare la sostitutiva tra partecipazioni qualificate e non, proprio quando, da domani, 1° gennaio, il prelievo fiscale ordinario sul capital gain diviene assolutamente identico nelle due ipotesi.
L’ultimo passaggio al Senato ha modificato i connotati all’ennesima facoltà (purtroppo non ancora prevista a regime) per affrancare con imposta sostitutiva le plusvalenze latenti, riducendo il numero dei soggetti (persone fisiche, associazioni, fondazioni, enti non commerciali, se detengono il bene al di fuori del regime d’impresa) per i quali si manifesta una convenienza.
Non si registrano novità sui termini: occorre, infatti, possedere i beni al 1° gennaio 2019 e farli asseverare con perizia entro il prossimo 30 giugno, versando entro lo stesso termine anche la prima o unica rata di imposta sostitutiva. Cambiano, invece, le aliquote della sostitutiva sul valore periziato:
10% per le partecipazioni non qualificate al 1° gennaio 2019 e per le aree (edificabili e non);
11% per le partecipazioni qualificate alla medesima data.
Si rammenterà che, inizialmente, si affrancava con aliquote, rispettivamente, del 2% e del 4% e solo dal 2016 si applicava una aliquota unica dell’8% per tutte le ipotesi.
L’incremento sarà penalizzante anche per chi ha già affrancato in passato i valori delle aree edificabili a importi al metro quadrato assai più alti di quelli a cui venderà domani gli asset. Infatti, riallineando al ribasso con nuova perizia il valore dei terreni, si rischia di sostenere anche un costo aggiuntivo per la sostitutiva. È vero che (in base all’articolo 7, comma 2, del Dl 70/2011) si può scontare l’imposta a suo tempo versata da quella dovuta in base alla nuova rideterminazione, ma non sempre il saldo resta neutrale: il 4% su un milione di euro è inferiore al 10% su 600mila euro, per cui, in questo caso, il riallineamento dell’area con perizia al valore attuale di mercato – ribassato del 40% – porterebbe a versare comunque altri 20mila euro, oltre ai costi di perizia. Possibili soluzioni alternative vanno comunque valutate (si veda Il Sole 24 Ore del 26 marzo 2015).
Dal lato delle partecipazioni, del tutto incomprensibile è lo sdoppiamento di aliquota. Se, sino a oggi, 31 dicembre, l’imposizione ordinaria sui capital gain è differente tra cessioni qualificate e non, da domani, 1° gennaio, per effetto dell’articolo 1, commi 999 e seguenti, della legge 205/2017, si applicherà a tutte le plusvalenze emergenti da queste compravendite l’imposta (a sua volta sostitutiva) del 26%, per cui la previsione di una sostitutiva da affrancamento più onerosa per i soci qualificati non pare avere alcuna logica.
Peraltro, da quando i soci non qualificati pagavano la sostitutiva ordinaria del 26% mentre i soci qualificati tassavano nel modello dichiarativo una quota del capital gain, il calcolo ordinario era spesso più favorevole proprio per questi ultimi (anche per via della possibilità di sfruttare deduzioni e detrazioni), e la convenienza all’affrancamento si rintracciava spesso solo presso i soci non qualificati.
Per i calcoli di convenienza, la sostitutiva offerta dalla manovra 2019 “premia” il contribuente (al di là dei costi di perizia) rispetto al regime ordinario quando la plusvalenza insita nel titolo non qualificato è almeno il 63% rispetto al costo fiscalmente riconosciuto, percentuale che sale al 74% per le partecipazioni qualificate. Prima del passaggio finale in Senato, la plus “di equilibrio” era, in entrambi i casi, pari a circa il 45 per cento.

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Polizza unit linked tassata come reddito di capitale

18 Gennaio 2019

Il Sole 24 Ore 21 DICEMBRE 2018 di Massimo Romeo

Contratti finanziari

Per la Ctp Milano il rischio dell’investimento è a carico dell’assicurato

Con le polizze unit linked l’assicurato realizza un investimento indiretto in azioni, obbligazioni o altri titoli, in quanto il valore della polizza è collegato al valore delle quote degli Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (Oicvm); il rischio dell’investimento rimane a carico dell’assicurato, mentre nelle polizze vita il rischio è assunto dall’assicuratore; sono equiparabili ad un conto bancario in quanto vengono riversati annualmente i rendimenti, possono essere fatti versamenti aggiuntivi, eseguiti riscatti parziali, divenendo irrilevante la durata delle polizza attesa la possibilità di ottenere riscatti anticipati (totali o o parziali) di quello che è il valore corrente delle quote.
Questi alcuni dei motivienunciati dalla Ctp di Milano con la sentenza n. 5608/2018 del 10 dicembre ( pres. e rel. Pilello) che ha affermato la natura finanziaria del contratto “unit linked” da sottoporre a tassazione quale reddito di capitale ( articolo 44, comma 1, lettera g-quater del Tuir).
La controversia riguardava l’impugnazione da parte di un contribuente, noto calciatore professionista, di un avviso di accertamento emesso dalle Entrate in rettifica della dichiarazione e sulla base dei dati esposti nel quadro RW, relativi a redditi di natura finanziaria per attività detenute all’estero.
Fra le varie eccezioni il ricorrente evidenziava che tra gli investimenti esteri indicati nel modello RW era stata esposta una polizza vita “unit linked”, sostenendo che a tali contratti di assicurazione sulla vita si applica il regime fiscale del rinvio della tassabilità al momento della scadenza o dell’eventuale riscatto anticipato.
La Ctp rigetta le doglianze del ricorrente ritenendo dirimente la corretta interpretazione del contratto ai sensi dell’articolo 1362 e seguenti del Codice civile, ovvero se sia da identificare come polizza vita o come strumento finanziario. Il Collegio propende per la seconda ipotesi perché:
nelle unit linked le prestazioni sono direttamente collegate al valore delle quote di Oicvm possedute dalle imprese di assicurazione che, a scelta dell’assicurato, investono in strumenti con diverso livello di rischio. In ogni caso il rischio dell’investimento rimane a carico dell’assicurato;
attraverso tale polizza l’assicurato realizza un investimento indiretto in azioni obbligazioni o altri titoli, in quanto il valore della polizza è collegato al valore delle quote Oicvm;
in una polizza vita il rischio è assunto dall’assicuratore, in uno strumento finanziario è per intero addossato all’assicurato;
il “rischio demografico” non ha rilevanza contrattuale; non è previsto un premio per il “caso morte”;
su tale polizza vengono riversati annualmente i rendimenti, possono essere fatti versamenti aggiuntivi ed eseguiti riscatti parziali, come fosse un conto corrente bancario;
la durata della polizza diviene irrilevante, attesa la possibilità di ottenere riscatti anticipati del valore corrente delle quote.

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Spa, l’assemblea non può imporre agli azionisti di ripianare il rosso

18 Gennaio 2019

Il Sole 24 Ore 01 DICEMBRE 2018 di Antonino Porracciolo

TRIBUNALE DI ROMA

Eventuali patti parasociali inutilizzabili perché efficaci solo tra chi li ha firmati

La soluzione è la riduzione di capitale e l’aumento al minimo previsto dal Codice

L’assemblea della società per azioni non può imporre agli azionisti l’obbligo di coprire le perdite sociali o effettuare finanziamenti per ripianare il bilancio in rosso. Lo afferma il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia d’impresa (presidente Cardinali, relatore Buonocore), nella sentenza n. 13522 dello scorso 30 giugno.
La vicenda
Il processo scaturisce dall’impugnazione della delibera di una società per azioni, con cui si era stabilito che le perdite di bilancio, pari a 670mila euro al 31 dicembre 2014, fossero ripartite tra i soci, come previsto dai patti parasociali. La ricorrente, socia della Spa, ha chiesto una pronuncia di nullità dell’atto, sostenendo che l’assemblea non potesse obbligare i soci al versamento delle somme necessarie a ripianare le perdite di esercizio.
La decisione
Nell’accogliere la domanda, il Tribunale di Roma ricorda, innanzitutto, che la disciplina delle Spa «è ispirata al principio della “responsabilità limitata” dei soci», sui quali il rischio d’impresa grava «nei limiti della frazione di capitale sottoscritta e dei conferimenti eseguiti in sede di costituzione della società o, anche, in occasione di successive delibere di aumento del capitale».
Quindi – prosegue il giudice capitolino –, nel caso in cui la società abbia riportato perdite di esercizio che riducano il capitale al di sotto del minimo legale, gli organi sociali non possono «imporre ai singoli azionisti l’erogazione delle somme necessarie per la relativa copertura».
Infatti, per questa ipotesi l’articolo 2447 del Codice civile dispone che gli amministratori debbano convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento a una cifra non inferiore al minimo stabilito dall’articolo 2327 del Codice civile.
Peraltro, anche dopo tale delibera, i soci hanno la facoltà «e non l’obbligo di sottoscrivere – in tutto o in parte – le azioni loro offerte in opzione»; così come possono decidere di erogare un finanziamento che comunque resta un atto «rimesso alla libera determinazione e al potere dell’interessato».
«Patti» fuori gioco
Né, per ripianare le perdite di esercizio, l’assemblea può imporre ai soci l’obbligo di effettuare versamenti in base al contenuto di patti parasociali con cui gli stessi soci si siano reciprocamente impegnati a fornire alla società i mezzi economici necessari per far fronte alle situazioni di crisi. Infatti, si tratta di accordi che producono effetti solo tra coloro che li hanno firmati, e che dunque «non sono opponibili alla società né possono essere da quest’ultima invocati». E, in caso di violazione di tali patti, si può parlare solo di «meri obblighi risarcitori» a carico del socio inadempiente e unicamente a favore «degli altri soci contraenti».
Così il Tribunale di Roma ha dichiarato invalida la delibera impugnata e ha condannato la Spa a rimborsare alla ricorrente le spese processuali.

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DECRETO LEGGE 17 Ottobre 2018 nr 133

9 Novembre 2018

Differimento dei termini per la presentazione della dichiarazione e del pagamento dell’imposta straordinaria sui patrimoni immobiliari e mobiliari di cui al D.D. 25 Giugno 2018 nr 71

Il D.L. nr 133 del 17 Ottobre 2018 posticipa i termini di versamento dell’Imposta Patrimoniale Straordinaria al 30/11/2018.

Tale termine riguarda il pagamento dell’imposta in un’unica soluzione e, nel caso di importo maggiore a € 1.000,00 del versamento della prima rata.

Rimane invariata la scadenza del versamento della seconda rata da effettuarsi entro il 20/12/2018.

Decreto Legge 17 Ottobre 2018 nr 133

 

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Circolare Applicativa D.D. 25 Giugno 2018 nr 71 Imposta Straordinaria sui Patrimoni Immobiliari e Mobiliari

9 Novembre 2018

Si allega il testo completo della Circolare Applicativa dell’Imposta Straordinaria sui Patrimoni Immobiliari e Mobiliari ricordando che il 31/10/2018 è  il termine  ultimo per il pagamento  in un’unica soluzione se l’imposta è di importo inferiore a € 1.000,00; se l’imposta, invece, risulta essere superiore a € 1.000,00 il contribuente può optare per un versamento in due rate di pari importo, da effettuarsi entro il 31/10/18 ed entro il 20/12/2018.

Circolare Applicativa Imposta Straordinaria

 

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SALES AND USE TAX DOVUTA SULLE VENDITE ON-LINE NEGLI USA ANCHE IN ASSENZA DI UNA PRESENZA FISICA SUL TERRITORIO DELLO STATO

9 Novembre 2018

Il 21 Giugno 2018 la Corte Suprema degli Stati Uniti d’America (“USA”) si è pronunciata sul caso South Dakota v. Wayfair, Inc. (https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/17- 494_j4el.pdf) ed ha sancito la possibilità di applicare la Sales and Use Tax (i.e. l’imposta statale sulle vendite B2C) alle vendite on-line negli USA sulla base della sola presenza economica dell’impresa venditrice e, quindi, anche in assenza di una presenza fisica della stessa sul territorio dello Stato USA di esecuzione delle vendite.

La pronuncia della Corte sostanzialmente conferma l’operato di diversi Stati USA che, a partire dal 2016, hanno tassato le vendite on-line eseguite da imprese ubicate fuori dal loro territorio statale le quali, sebbene prive di una presenza fisica sul territorio, soddisfavano alcuni criteri indicativi di una loro presenza economica all’interno dello Stato (ad esempio, il superamento di determinati volumi di fatturato). In tale modo, gli Stati USA hanno inteso recuperare il gettito fiscale perso a fronte della diffusione del commercio elettronico.

All’interno della sopramenzionata sentenza, la Corte Suprema degli USA ha infatti riconosciuto che la regola basata sulla presenza fisica (cd. “Quill rule”) non risulta più adeguata alla realtà economica generatasi con la diffusione del commercio elettronico e che anzi, in questa nuova realtà, tale regola è idonea a creare distorsioni sul mercato.

Pertanto, se fino ad oggi era pacifico che, negli USA, la Sales and Use Tax fosse dovuta solo da imprese venditrici aventi una presenza fisica sul territorio dello Stato USA di esecuzione delle vendite, da oggi anche il remote seller può essere tenuto ad applicare e versare la Sales and Use Tax qualora:

  • lo Stato USA di esecuzione delle vendite abbia approvato una legge che prevede l’assoggettamento delle vendite a Sales and Use Tax in base alla regola della sola presenza economica; e
  • l’impresa venditrice soddisfi i criteri idonei ad integrare una tale forma di presenza.

Attualmente, 11 Stati USA hanno già approvato nuove norme basate sulla regola della presenza economica, mentre tali nuove norme sono in fase di approvazione in altri 10 Stati.

Alla luce di quanto sopra, le imprese sammarinesi che intendono vendere i propri prodotti on-line negli USA dovranno pertanto porre molta attenzione agli sviluppi in materia di Sales and Use Tax, al fine di verificare la normativa statale in vigore in ciascuno Stato USA in cui le stesse prevedono di vendere i loro prodotti.

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