Consiglieri senza deleghe sanzionati per l’inerzia nell’attendere le risposte

9 Maggio 2024

Il Sole 24 Ore 23 aprile 2024 di Giovanni Negri

Non è legittimo un atteggiamento «inerte» del consigliere di amministrazione, anche nel caso di semplice Srl. Non importa che l’amministratore sia privo di deleghe e che le informazioni richieste e ottenute dal management esecutivo siano insufficienti. Lo afferma la Cassazione con l’ordinanza 10739 della prima sezione civile depositata ieri. La Corte ha così confermato la condanna in appello (in primo grado erano stati assolti) a pagare circa 700mila euro al fallimento di una Srl a carico di tre componenti del Cda di una Srl. Responsabilità riconosciuta per non avere vigilato sulla condotta dell’amministratore delegato e sulle sue operazioni illecite e di dissipazione.

Per la Cassazione, il dovere di agire in modo informato e il corrispondente diritto individuale di chiedere informazioni escludono, «che i componenti del consiglio di amministrazione siano autorizzati ad assumere un atteggiamento, per così dire, “inerte” e possano, dunque, limitarsi semplicemente ad attendere la trasmissione delle informazioni gestorie da parte degli organi delegati e a verificare il relativo contenuto solo se e nella misura in cui tali informazioni siano state effettivamente fornite»

Hanno piuttosto l’obbligo (da esercitare, a seconda dei casi e delle reazioni, sia in forma individuale, sia in forma collegiale) di sindacare la tempestività delle informazioni eventualmente ricevute e di verificarne la completezza e l’attendibilità. Nei casi più seri ai consiglieri di amministrazione tocca il compito di adottare o proporre rimedi giuridici incisivi e comunque adeguati alla situazione. In particolare, tra gli strumenti possibili, la revoca della delega di gestione o dell’amministratore delegato stesso, l’avocazione al consiglio delle operazioni che rientrano nella delega, l’attivazione nei confronti dell’ad di iniziative giudiziali, anche in via cautelare, e, in generale, di tutti gli strumenti per ripristinare un quadro informativo aggiornato.

L’amministratore privo di deleghe, allora, quando ha rilevato (o avrebbe dovuto diligentemente rilevare) l’insufficienza, l’incompletezza o l’inaffidabilità delle relazioni informative che gli amministratori delegati hanno il dovere di trasmettergli e, più in generale, quando ha percepito (o avrebbe dovuto diligentemente percepire) l’esistenza di circostanze “sospette”, indizi di un fatto illecito già compiuto o in corso (i cosiddetti «segnali di allarme», valorizzati dalla disciplina sulla crisi d’impresa), ha il potere (e, quindi, il dovere) di attivarsi per chiedere agli amministratori delegati di fornire le informazioni dovute. Senza potere invocare a propria discolpa il fatto che le informazioni fornite sono state carenti o insufficienti o addirittura omesse del tutto. In questo caso infatti, sottolinea ancora l’ordinanza, emerge una responsabilità solidale con l’amministratore delegato.

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