Dati alle Entrate sui conti svizzeri: ricorso entro 30 giorni

9 Marzo 2020

Il Sole 24 Ore 05 FEBBRAIO 2020 di Rosa Maria Cappa e Valerio Vallefuoco 

SCAMBIO INFORMAZIONI

Nel Foglio federale le decisioni su informazioni degli ex clienti Bsi

Si possono sfruttare i tempi del contenzioso in Svizzera per regolarizzare in Italia

È stata pubblicata ieri sul Foglio federale svizzero (l’equivalente della Gazzetta ufficiale italiana) la comunicazione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (Afc) di aver emesso le decisioni finali per le persone che, malgrado l’avvenuta notifica attraverso lettera individuale o precedente pubblicazione sempre sul Foglio federale, non hanno acconsentito alla procedura semplificata di comunicazione dei loro dati all’omologa amministrazione finanziaria italiana e non hanno designato nei confronti degli Uffici finanziari svizzeri un domicilio nella Confederazione oppure un rappresentante autorizzato a ricevere le notifiche in Svizzera.

Lo scambio d’informazioni fiscali con la Svizzera infatti può avvenire in modo automatico oppure, per le informazioni precedenti al 1° gennaio 2017, su richiesta. Le cosiddette “domande raggruppate”, cioè le domande d’assistenza amministrativa in materia fiscale riguardanti alcune categorie di contribuenti individuabili attraverso determinati comportamenti, hanno superato il vaglio della giurisprudenza svizzera di legittimità e trovano base legale nei protocolli bilaterali e nella normativa nazionale svizzera.

In base a quest’ultima il contribuente italiano, il cui conto corrente in Svizzera è oggetto di richiesta d’informazioni da parte dell’agenzia delle Entrate, può esercitare i suoi diritti nell’ambito della procedura amministrativa in Svizzera nominando un proprio rappresentante in loco presso il quale ricevere le notificazioni. Può in sostanza ricevere copia della richiesta d’assistenza e dei documenti raccolti dall’istituto di credito depositario dei conti correnti oggetto di interesse e che saranno trasmessi all’Italia.

Ciò presuppone peraltro che il contribuente sia a conoscenza del fatto che il suo conto corrente è oggetto di una domanda d’assistenza e tale conoscenza avviene o tramite la ricezione di una lettera raccomandata della banca depositaria del conto corrente oppure mediante la comunicazione dell’Afc pubblicata sul Foglio federale, come è avvenuto il 10 dicembre 2019 per i conti correnti detenuti da contribuenti italiani tra il 23 febbraio 2015 e il 31 dicembre 2016 presso l’ex Bsi Sa, ora Efg Bank Sa, e non regolarizzati fiscalmente (ad agosto 2019 era stata la volta dei conti correnti detenuti presso la banca Ubs).

Contro la decisione finale, di cui vi è comunicazione sul Foglio federale del 4 febbraio 2020, può essere interposto ricorso, entro 30 giorni, quindi entro il 5 marzo 2020, attraverso la nomina di un rappresentante in Svizzera. In caso di opposizione alla decisione, si instaura un contenzioso scritto che prevede un doppio grado di giudizio.

Il tempo tra l’instaurazione e la conclusione del contenzioso in Svizzera e l’eventuale ricezione da parte delle Entrate delle informazioni bancarie può evidentemente essere utilizzato per definire in Italia la posizione fiscale dei conti correnti svizzeri oggetto della domanda d’assistenza, anche tenendo conto delle nuove cause di non punibilità a seguito di regolarizzazione previste dall’ultima riforma dei reati tributari italiana.

Doing business in San Marino

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