Decreto Delegato 18 Agosto 2023 nr 120 – Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato delle prestazioni di lavoro temporaneo e dei distacchi di lavoratori

11 Settembre 2023

Il D.D. nr 120 del 18 08 23  interviene in tema di:

  • contratti di lavoro a tempo determinato
  • prestazioni di lavoro temporaneo
  • distacchi di lavoratori

Di seguito si evidenziano i punti salienti invitando a contattare lo Studio in caso si necessitino ulteriori chiarimenti:

ART. 1 Contratto di lavoro a tempo determinato
Durata max: 24 mesi

dal 12° al 18 mese nel caso di rinnovo è obbligatorio pagare un addizionale contributiva del 1,5%

dal 18° al 24° mese nel caso di rinnovo è obbligatorio pagare un addizionale contributiva aggiuntiva del 1,5% (1,5+1,5=3%)

In caso di trasformazione o di assunzione a tempo indeterminato la maggiorazione applicata sino al diciottesimo mese verrà detratta dai contributi successiviRinnovi max: 4 nell’arco di 5 anni (in caso di violazione il contratto si converte in tempo indeterminato)
Accordo sindacale: tramite accordo sindacale possono essere derogati i limiti alla durata e al numero di proroghe o rinnovi relativi casi specifici per un solo lavoratore o un gruppo di lavoratori.
Sostituzione lavoratore con diritto di conservazione del posto di lavoro: non vengono applicati i limiti del decreto. La durata max è il rientro del lavoratore sostituito

I contratti a tempo determinato non possono superare il 25% del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato
piccole imprese:
a) 2 unità se il numero dei dipendenti è inferiore a 5;
b) 3 unità qualora il numero dei dipendenti sia compreso fra 5 e 10i;
c) 4 unità nel caso in cui il numero di dipendenti sia compreso fra 11 e 15;
d) 5 unità se il numero dei dipendenti è compreso fra 16 e 20.
nuova attività : no limiti per un periodo non superiore all’anno
Non si può avviare un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato in presenza di una o più condizioni ostative previste dall’articolo 11 (condizioni ostative) ad esclusione di quella prevista al comma 1 lettera b)

ART. 2 Contratto di lavoro a tempo determinato per motivi stagionali

no limiti art. 1 purché rientri nel periodo di stagionalità comunicato dall’azienda, se svolte al di fuori del periodo di stagionalità sono soggetti all’art. 1
durata max 9 mesi durante l’anno
comma 6 Le imprese che accedono a tale tipologia di contratto di lavoro, fuori dai periodi di stagionalità, possono usufruire del lavoro occasionale di cui all’articolo 19 della Legge n.164/2022 ed all’articolo 2 del DD 15 luglio 2021 n.130 con le seguenti limitazioni:
a) nel limite massimo di trecento ore e per non più di tre giorni alla settimana qualora l’impresa abbia comunicato il periodo di stagionalità nelle modalità di cui al comma 2.
b) nel limite di sei giorni al mese qualora l’impresa non comunichi il periodo di stagionalità nelle modalità di cui al comma 2. In tal caso, le limitazioni si applicano nei periodi in cui non sono avviati lavoratori stagionali.

comma 7 I limiti di cui al comma 6 non si applicano qualora i periodi di stagionalità non superino i sette mesi nell’arco dell’anno solare.

ART. 7 Distacchi transnazionali di lavoratori
Il distacco nel territorio della Repubblica di San Marino per lo svolgimento di un’attività lavorativa dettata da esigenze temporanee:
a) nell’ambito di un contratto di fornitura di beni o prestazione di servizi, fermi restando i limiti
b) tra imprese appartenenti allo stesso gruppo di imprese;
c) tra imprese che svolgano la medesima attività economica limitatamente alle prestazioni
pertinenti al loro ciclo produttivo, individuate mediante un accordo scritto tra le stesse. In tal caso, il lavoratore distaccato deve risultare in organico nell’impresa distaccante da almeno un anno.

  • Il lavoratore distaccato ha diritto all’applicazione del trattamento complessivo, economico e normativo, previsto dal contratto collettivo di riferimento ovvero dal contratto integrativo aziendale dell’impresa nella quale è distaccato se di miglior favore rispetto a quello di origine,
  • l’impresa distaccataria (Rsm) risponde in solido nel caso di mancato pagamento del trattamento economico
  • esclusi dal distacco: associazioni, fondazioni, cooperative
  • non possono essere distaccati lavoratori che beneficiano della cig
  • obblighi di prevenzione e sicurezza in carico alla ditta distaccataria
  • vincolo il distacco di 1 lavoratore è ammesso solo nel caso in cui l’impresa distaccataria (Rsm) occupi almeno 1 dipendente a tempo indeterminato
  • per più lavoratori è ammissibile entro il limite del 10% del numero dei lavoratori dell’impresa distaccataria nel numero è compreso anche il titolare di impresa individuale
  • la commissione del lavoro su richiesta può individuare percentuali diverse.
  • escluse dai tali vincoli sono le stabili organizzazioni
  • sanzione la violazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste per lavoro irregolare

ART. 8 Procedure per distacchi transnazionali
procedura sul Labor (ditta samm.se deve avere copertura assicurativa contro infortuni in Rsm)
primo periodo non può superare i 12 mesi, può essere prorogato per ulteriori 6 mesi su richiesta motivata tali periodi sono conteggiati nell’arco di 5 ANNI, per lavoratori che svolgono mansioni analoghe il massimo invalicabile è 36 mesi
sanzioni lavoratore che svolge mansione diversa da quella indicata nel distacco incorre in sanzione di lavoro irregolare
Fatto salvo quanto previsto al comma 8, le durate massime previste ai commi 6 e 7 sono da intendersi come periodi continuativi nelle seguenti ipotesi:
a) svolgimento di attività di installazione, montaggio, smontaggio, collaudo e manutenzione previste in un contratto di fornitura di beni materiali o immateriali ed impianti o di riparazione degli stessi;
b) spostamenti temporanei di dirigenti, figure apicali e qualificate tra imprese appartenenti allo stesso gruppo di imprese;
c) spostamenti temporanei di lavoratori appartenenti allo stesso gruppo di imprese nell’ambito di attività di pubblico interesse.

ART. 10 prestazioni di lavoro tra imprese di diritto sammarinese

Un’impresa di diritto sammarinese può esercitare la propria attività lavorativa presso un’altra impresa di diritto sammarinese nelle seguenti ipotesi:
a) svolgimento di attività di installazione, montaggio, smontaggio, collaudo e manutenzione previste in un contratto di fornitura di beni materiali o immateriali ed impianti o di riparazione degli stessi;

DD120-2023

 

Doing business in San Marino

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