Decreto Legge 15 Febbraio 2024 nr 22 – Misure Urgenti per la soluzione dello stato di crisi temporanea delle imprese
11 Marzo 2024
Il Decreto Legge nr 22 è stato emanato in un contesto territoriale di urgenza al fine di sostenere il rapido risanamento e il finanziamento di imprese in crisi ad alto livello occupazionale anche per problemi di accesso al credito bancario al fine di evitarne la chiusura e salvaguardare i numerosi posti di lavoro.
A tal fine viene stabilito all’art. 2 che “I liquidatori non possono compiere operazioni, né iniziare giudizi in nome della società al di fuori di quanto strettamente necessario per portare a termine la liquidazione. Per la gestione dell’attività d’impresa ovvero di rami, di singoli beni o di diritti della stessa, che risulti funzionale a conservarne il valore in vista di un miglior realizzo liquidatorio, è necessaria, in ogni caso, la preventiva autorizzazione del Commissario della Legge”
e all’art. 4 “Nel corso del primo anno della procedura di cui all’articolo 108 della Legge n.47/2006, ovvero anche in relazione a quella prevista all’articolo 20 della Legge n.17/1917, in deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a) dell’articolo 12 della Legge 31 marzo 2010 n.73 e successive modifiche, l’ammontare massimo di Cassa Integrazione Guadagni che può essere richiesta dall’impresa è di un numero di ore pari al divisore contrattuale moltiplicato per otto.
2. Nel corso del primo anno della procedura di cui all’articolo 108 della Legge n. 47/2006, ovvero anche in relazione a quella prevista all’articolo 20 della Legge n.17/1917, l’impresa ha facoltà di richiedere l’erogazione diretta della Cassa Integrazione Guadagni, senza applicazione della penalità prevista all’articolo 15, comma 3 della Legge n.73/2010, nelle modalità stabilite da apposita circolare dell’Istituto Sicurezza Sociale.”(…)