Decreto Legge 18 marzo 2021 nr 52 – Potenziamento e proroga delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19
22 Marzo 2021
Si evidenziano i punti principali del Decreto Legge nr 52/2021 del 18 marzo 2021, che potenzia e proroga al 1° Aprile 2021 le misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19. Con l’occasione si allega anche la Circolare Esplicativa del Congresso di Stato del 19 marzo 2021 che fornisce ulteriori precisazioni interpretative di quanto indicato dal Decreto stesso.
Circolare esplicativa DL 52_2021_
Questi i punti principali:
– Sono vietati assembramenti in luoghi pubblici e privati, ivi comprese le aree di sosta (parcheggi). Si considera assembramento un raggruppamento superiore a 4 persone diverse dagli appartenenti allo stesso nucleo di conviventi.
– E’ vietato l’accesso ai parchi nonché alle piazze se non per finalità di raggiungimento di attività economiche, lavorative o abitazioni.
– Tutte le attività sportive, sia pubbliche sia private e anche se svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive. È esclusivamente consentito lo svolgimento di attività sportiva e motoria all’aperto in forma individuale, fatti salvi gli appartenenti allo stesso nucleo di conviventi.
– Dal 27 al 31 marzo 2021 le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza; la prima Infanzia, la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Elementare anticipano, per tale periodo, l’inizio delle vacanze Pasquali.
– Nelle giornate festive nei fine settimana le medie e grandi strutture sono chiuse al pubblico, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari (anche per animali), edicole, i tabacchi, farmacie e parafarmacie. La distanza interpersonale nelle medie e grandi strutture è ampliata ad 1 fruitore ogni 20 metri quadri. L’accesso a tali strutture deve avvenire in maniera individuale pena la sospensione temporanea ed immediata della licenza per 15 giorni.
– Sono sospese le attività delle mense pubbliche
– Sono consentite le attività inerenti servizi alla persona, esclusivamente su prenotazione e senza permanenza nella sala d’attesa nel locale e nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie vigenti.
– I datori di lavoro privati hanno l’obbligo, dove la mansione lo consente, di attuare la modalità di lavoro agile o lavoro dal domicilio e di favorire la fruizione di ferie, permessi e recuperi orari del personale, al fine di ridurre sensibilmente la presenza dei lavoratori sul posto di lavoro.
– Il termine per l’approvazione del bilancio di cui all’articolo 84 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche riferito all’esercizio 2020 è posticipato in via straordinaria al 30 giugno 2021; sono altresì posticipati tutti gli adempimenti connessi e/o conseguenti alla variazione del suddetto termine.
Infine, l’articolo 8 stabilisce che durante le giornate di sospensione obbligatoria delle attività è possibile richiedere la CIG causa 4) per tutti i dipendenti, compresi soci, parenti, amministratori e dirigenti. E’ fatta salva la possibilità di richiedere la CIG causa 5) se l’operatore economico ha fatto domanda e ricevuto la relativa autorizzazione Ai lavoratori interessati, non si applica il limite minimo dei cento giorni contributivi per richiedere l’integrazione salariale.
Il Decreto è in vigore dal 18 marzo.