Decreto-Legge 31 dicembre 2020 nr 224 – Interventi straordinari in ambito economico a supporto dell’emergenza causata da COVID-19
12 Gennaio 2021
Si allega il testo integrale del Decreto Legge nr 224 del 31 dicembre 2020 che, dato il perdurare degli effetti economici dovuti all’emergenza COVID-19, interviene in modo straordinario in merito alla Cassa Integrazione Guadagni, Operatori in Stato di Crisi e Ammortizzatori sociali.
- CIG 2021(Capo I): contiene la nuova disciplina della Cassa Integrazione Guadagni che entrerà in vigore il 1 febbraio 2021;
L’articolo 16 consente l’utilizzo dell’attuale CIG – causa 4 per le attività che hanno subito una sospensione parziale o totale a seguito della recente normativa di restrizione: la CIG potrà essere richiesta nelle giornate per le quali è stata disposta la chiusura dell’attività per tutti i dipendenti, compresi soci, parenti, amministratori e dirigenti e verrà concessa anche nel caso in cui il lavoratore non abbia ancora ultimato le ferie residue dell’anno 2020.
- OPERATORI IN STATO DI CRISI (Capo II): introduce alcuni interventi speciali per l’anno 2021 rivolti ad operatori in stato di crisi presentando una apposita istanza entro il 20 gennaio 2021: erogazione diretta della Cassa Integrazione Guadagni (art.10), dilazione dei contributi (art.11) ed utenze (art.12). Possono accedere a tali interventi solo gli operatori che rispettano tutti i seguenti punti identificati nell’articolo 9:
- a)abbia subito una contrazione del fatturato al 31 dicembre 2020 pari o superiore al 60% rispetto alla media degli esercizi 2018 e 2019.
- b)abbia fatto richiesta di CIG causa 5).
- c)dichiari di non detenere disponibilità liquide utilizzabili nell’immediato c/o istituti sammarinesi, italiani ed esteri superiori ad euro 12.000,00 (dodicimila/00) per ciascun dipendente in organico.
- d)per le sole società di capitali, dichiari di non aver distribuito per l’esercizio 2019 utili in favore di soci per un ammontare superiore ad euro 12.000,00 (dodicimila/00) per ciascun dipendente in organico e comunque non superiori ad euro 30.000,00 (trentamila/00) per ciascun socio. Nel caso in cui ci sia stata una distribuzione degli utili nei limiti indicati, la somma di questo e di eventuali ulteriori compensi ed emolumenti della società verso i soci non deve comunque superare la soglia di euro 30.000,00 (trentamila/00) per ciascun socio.
- e)non abbia posizione debitorie con lo Stato superiori a euro 10.000,00 (diecimila/00) a meno che non abbia concordato piani di rientro con l’Ente con il quale detiene il debito o con Banca Centrale e purché questi siano garantiti.
L’articolo 13 prolunga al 30 giugno 2021 l’attuale sospensione delle procedure per l’assunzione nominativa di personale non iscritto alle liste di avviamento al lavoro, con esclusione nei riguardi di amministratori e soci di società, personale stagionale già assunto in anni precedenti, eventuale distacco e/o trasferimento di dipendenti all’interno di società del gruppo.
L’articolo 14 consente ai lavoratori autonomi, che avevano nel 2019 un reddito pari o inferiore al reddito minimoe che nel 2020 hanno subito una contrazione del fatturato al 31 dicembre 2020 pari o superiore al 60% rispetto la media degli esercizi 2018 e 2019, un’abbattimento del 60% del reddito minimo per il 2021.
L’articolo 15 prevede una norma speciale per l’assunzione di CO.PRO: gli operatori economici che nel corso del 2020 abbiano avviato i licenziamenti collettivi, o che lo faranno nel 2021, potranno procedere all’avvio di nuovi CO.CO.PRO oppure il rinnovo degli esistenti previa autorizzazione dalla Commissione per il Lavoro.