Decreto Legge nr 114 dell’8 luglio 2020 – Interventi in ambito di lavoro a supporto dell’emergenza economica causata da COVID-19
13 Luglio 2020
Si allega il testo integrale del D.L.114-2020 (che si allega) raccomandando l’intera lettura ed evidenziando gli articoli seguenti in merito alle misure straordinarie di CIG.
Art. 1 – Misure straordinarie Cassa Integrazione Guadagni
La disposizione in esame abroga l’articolo 1 del Decreto Legge 27 maggio 2020 n. 92.
Causale
Viene confermata fino al 31 dicembre 2020 la causale 4) “riduzione di operatività determinata dal rischio di contagio da COVID-19 o dalle ripercussioni dovute alla sua diffusione” e viene prevista nuovamente la possibilità di ricorrere alla causa 1) forza maggiore, la quale tuttavia comporterà un trattamento del 60%. Le imprese del settore edile o affini potranno accedere unicamente alla causa 1), salva la possibilità di ricorrere alla causa 4) per periodi di almeno 4 giorni
consecutivi e, nel caso in cui venga effettuato un richiamo al lavoro, tutte le richieste di CIG inferiore a 4 giorno saranno tramutate in causa 1).
Durata
Fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la verifica bimestrale prevista dall’articolo 10, comma 2 del Decreto Legge 27 maggio 2020 n. 92.
Misura del trattamento – differite/oneri
Causa 1) In luogo del normale trattamento previsto dalla L. 73/2010 (82%), a far data
dall’entrata in vigore del presente decreto verrà corrisposta nella misura del 60%.
Causa 4) a) 30% prima settimana, 45% seconda settimana, 60% dalla terza settimana e fino
al secondo mese compreso con maturazione completa delle differite (gratifica
natalizia, indennità di anzianità, festività e ferie) a carico del datore di lavoro; b) 60% per il terzo mese con maturazione del rateo delle differite nella medesima percentuale, di cui i ratei di ferie, gratifica natalizia e i relativi contributi sono posti a carico del Fondo per gli ammortizzatori sociali mentre restano a carico del datore di lavoro le festività e dell’indennità di anzianità. Il datore di lavoro non dovrà corrispondere la differenza delle differite; c) 60% superato il primo trimestre (in precedenza era previsto il 50%) e tale trattamento comprenderà anche dei salari differiti (tredicesima mensilità, indennità di anzianità e ferie) che pertanto non saranno maturati; rimangono a carico del datore di lavoro gli oneri relativi alle festività. d) Qualora non siano sufficienti le ferie residue, potranno essere coperti da CIG eventuali periodi di ferie collettive; e) superato il quadrimestre, il trattamento è il medesimo di quello di cui alla lettera c) sarà tuttavia necessario ottenere una conforme deliberazione della
Commissione per la Cassa Integrazione Guadagni, la quale si esprimerà dietro apposita richiesta che dovrà essere presentata almeno 10 giorni prima dell’inizio del periodo di ammissione al trattamento. L’istanza dovrà essere corredata di una relazione che illustri:
1) il permanere della congiuntura negativa o della situazione economico-produttiva del settore o del mercato di riferimento;
2) la dimostrazione della mancata ripresa di fatturato o, se in ripresa, del calo di fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, dando prova che questo non sia ancora sufficiente a sostenere i costi aziendali;
3) le azioni intraprese sul piano commerciale ed organizzativo al fine di evitare o ridurre il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni e le aspettative in merito al risultato delle iniziative adottate e/o adottande.
Precisiamo che per settimana o mese ci si riferisce all’orario di lavoro contrattuale (industria 37,5 ore settimanali e 162,5 mensili; servizi 39 ore settimanali e 169 mensili; ecc.).
Dal 1° luglio il trattamento minimo comunque garantito ammonterà ad €. 700,00 (fino alla data indicata, invece, rimane di €. 500,00).
Beneficiari
Fino all’11 luglio la CIG è ammessa in favore di tutti i dipendenti (purché tutto l’organico sia in cassa integrazione), a far data dall’11 luglio invece saranno esclusi i dirigenti e gli amministratori e, se assunti da meno di due anni, anche i soci e i dipendenti che risultano essere coniugi o parenti sino al secondo grado del titolare, dei soci o dell’amministratore.
La CIG causa 4) non è concessa nel caso in cui l’attività sia chiusa ovvero, se trattasi di società di capitali, se richieda l’integrazione salariale per l’intero orario di lavoro di tutti i dipendenti.
È in ogni caso prevista la possibilità di deroga da parte dalla Commissione Cassa Integrazione Guadagni, previa richiesta motivata dalla situazione economico-produttiva del settore o del mercato di riferimento. In questo caso, la deroga potrà
riguardare anche l’accesso al trattamento per amministratori e dirigenti.
I lavoratori assunti dal 14 marzo al 14 maggio 2020 hanno diritto alla C.I.G. causa 4) dal 16° giorno successivo alla data di assunzione mentre i lavoratori assunti dal 15 maggio potranno accedere alla C.I.G. causa 4) dopo 100 giorni lavorativi validi agli effetti previdenziali (tali limiti non si applicano alla causa 1) forza maggiore).
Condizioni
I lavoratori devono aver usufruito di tutte le ferie, permessi, recuperi residui dell’anno 2019 nonché di almeno il 50% delle ferie spettanti nel 2020 (in precedenza si doveva aver usufruito delle ferie maturate al mese in cui veniva richiesta l’integrazione salariale).
Il nuovo decreto specifica che non è possibile ricorrere alla CIG causa 4) qualora l’azienda nelle stesse giornate della richiesta, abbia assunto lavoratori occasionali o saltuari per la stessa mansione dei dipendenti in CIG oppure usufruisca di solidarietà familiare.
Sanzioni
Una delle modifiche di maggior rilievo riguarda l’aspetto sanzionatorio. In primo luogo la competenza è stata trasferita dall’ISS all’Ufficio Attività di Controllo, il quale potrà applicare le seguenti sanzioni:
A. in caso venga rilevata la presenza sul luogo di lavoro di lavoratori in CIG sanzione amministrativa di €. 2.000,00 più €. 100,00 per ogni lavoratorecoinvolto e mancato percepimento della CIG per il periodo relativo della richiesta;
B. in caso venga rilevata:
▪ prestazione del servizio dal domicilio o presso qualunque altro luogo diverso dalla sede aziendale;
▪ presenza di lavoratori irregolari;
▪ presenza di lavoratori dipendenti distaccati da altre aziende,
esclusa la fattispecie di cui all’articolo 19, comma 1) lettera b)
della Legge 29 settembre 2005 n. 131 e distacchi provenienti da
aziende appartenenti allo stesso gruppo industriale o distacchi
correlati ad accordi di sistema precedentemente stipulati;
▪ oppure, nel periodo che va dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre
2020, vengano riscontrate condotte recidivanti o il ripetersi di
comportamenti riconducibili al precedente comma 11;
sarà applicata la sanzione di €. 6.000,00 più €. 300,00 per ogni lavoratore coinvolto, e potrà essere inoltre deliberata la non ammissione alla CIG fino ad un massimo di 3 mesi.L’Ufficio Attività di Controllo effettuerà le dovute segnalazioni sia all’Autorità giudiziaria che alla Commissione Cassa Integrazione Guadagni, che dovrà tenerne conto nell’ambito delle proprie pratiche autorizzative.
Al riguardo segnaliamo che, in base alle nuove disposizioni, nel caso in cui venisse accertata la presenza al lavoro di personale in CIG senza il necessario richiamo sul portale CONTRISS, non sarà più la Commissione CIG a richiedere eventuali chiarimenti, ma sarà l’Ufficio Attività di Controllo ad effettuare tutti gli accertamenti necessari per poi informare la Commissione circa l’applicazione di sanzioni e dell’inibizione all’utilizzo della Cassa integrazione fino ad un massimo di
tre mesi.
Chiusura attività e ferie
Viene meno la disposizione che prevedeva per il datore di lavoro di dover programmare i periodi di chiusura tenendo conto delle ferie già fruite dai dipendenti ed ora si dispone che eventuali periodi di ferie collettive potranno essere coperte con la CIG qualora non siano sufficienti le ferie residue al lavoratore.
Art. 2 – Deroga temporanea all’articolo 16 della Legge 29 settembre 2005 n. 131
Le attività che hanno fatto o faranno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni causa 4) potranno comunque effettuare assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato venendo prevista la non applicazione del limite di cui all’articolo 16, comma 2 lettera c) della Legge 29 settembre 2005 n. 131.
Art. 3 – Modifiche all’art. 3 del Decreto Legge 92/2020
Viene modificato l’articolo 3, comma 1 punto d) del Decreto Legge 92/2020 il quale ha previsto che in caso di nuove assunzioni nelle mansioni di lavoratori precedentemente oggetto di licenziamenti collettivi, questi avranno diritto di
precedenza rispetto ad altri e tra loro la precedenza spetterà ai lavoratori residenti.
Il diritto di precedenza viene allungato a tutta la durata del percepimento di ammortizzatori sociali e comunque non potrà avere durata inferiore a 12 mesi. Con il presente decreto viene specificato che in ogni caso il diritto di precedenza non potrà essere superiore a 26 mesi dalla data di licenziamento e che allo scadere dei primi 12 mesi il diritto di precedenza decade qualora il lavoratore sia stato assunto a tempo indeterminato presso un’altra azienda e abbia superato il periodo di prova.