Dividendi esteri, il netto frontiera passa dalla banca

8 Luglio 2019

Il Sole 24 Ore 14 GIUGNO 2019 di Marco Piazza

attività finanziarie

La strada per evitare la dichiarazione al lordo in caso di imposta al 26%

La conferma (si veda Il Sole 24 Ore del 31 maggio scorso) che i dividendi esteri soggetti all’imposta secca del 26%, se percepiti senza l’intervento di intermediari finanziari italiani, devono essere dichiarati nel loro importo lordo e non al netto delle imposte subite all’estero (cosiddetto «netto frontiera», previsto dall’articolo 27, comma 4-bis del Dpr 600/1973) ha prodotto una immediata reazione dei contribuenti.

Molti, infatti, per poter subire la tassazione sul «netto frontiera», stanno chiedendo alle banche di intervenire nella riscossione dell’utile anche in relazione a partecipazioni non affidate in custodia o amministrazione alla banca stessa (monitorati nel quadro RW della dichiarazione).

Questa possibilità è ammessa dalla circolare 19/E del 2014, par. 9, secondo la quale i sostituti d’imposta che intervengono nella riscossione dei redditi derivanti da attività finanziarie estere applicano le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive «dietro specifico incarico a cura del contribuente». Per l’intervento della banca è sufficiente, quindi, che il contribuente le conferisca l’incarico di operare la ritenuta in sede di percezione del dividendo per conto del cliente.

Poiché, però, l’intermediario ? non avendo mai detenuto le azioni in deposito ? non è in grado di determinare autonomamente il regime fiscale applicabile e l’ammontare imponibile, il contribuente dovrà fornirgli la documentazione necessaria che, in alcuni casi, può essere consistente, data la numerosità dei vincoli e delle condizioni di legge. Infatti, occorre:

accertare che il dividendo non sia ammesso in deduzione dal reddito imponibile dell’emittente (articolo 44, comma 2 lettera a) del Testo unico);

verificare che l’importo percepito non derivi dalla distribuzione di riserve di capitale tenendo conto della presunzione di cui all’articolo 47, comma 1 del Testo unico;

accertare che non sia proveniente da un’entità a fiscalità privilegiata, secondo l’articolo 47-bis del Testo unico tenendo conto del regime transitorio previsto dall’articolo 1, comma 1007 della legge 205 del 2017, della risposta 4) in materia di fiscalità internazionale al Telefisco 2019 e del Principio di diritto 17 del 2019;

nel caso sia proveniente da un’entità a fiscalità privilegiata, accertarsi che sia applicabile l’esimente di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b dell’articolo 47-bis (che dalla partecipazione non sia conseguito l’effetto di localizzare i redditi in paesi a fiscalità privilegiata o che l’utile sia formato da redditi già tassati per trasparenza nell’ambito della disciplina Cfc all’articolo 167 del Tuir);

infine, verificare se il dividendo è formato con redditi prodotti fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, perché in questo caso l’imposta sostitutiva si applica solo se la partecipazione non è qualificata.

Attività, tutte queste, che le banche, di norma strutturate per effettuare operazioni di routine, non sempre riescono ad eseguire.

Doing business in San Marino

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