Operazioni Ue-San Marino, il documento «T2» è d’obbligo
8 April 2022
Il Sole 24 Ore lunedì 14 marzo 2022 di Giampaolo Giuliani
L’interpello 14/2022 va inquadrato nella prassi precedente dell’Agenzia
L’interpello 14 dello scorso 11 gennaio evidenzia ancora una volta come sia importante rivolgersi all’Agenzia con quesiti ben circostanziati, perché altrimenti si rischia di mettere in discussione fattispecie consolidate e supportate normativamente.
In questo caso l’interpellante si è rivolto al Fisco per porre un quesito relativo all’interscambio tra l’Italia e San Marino. La domanda puntava a sapere se il rappresentante fiscale di un operatore sammarinese può cedere a quest’ultimo in regime di non imponibilità dei beni che il rappresentante stesso ha precedentemente acquistato in un Paese Ue.
L’aspetto particolare, indicato nell’interpello, è legato al trasporto dei beni, dato che dal punto di partenza in un Paese Ue i beni arrivano direttamente in San Marino, ma nonostante ciò, a parere dell’interpellante, non sarebbe necessaria la predisposizione del documento di transito T2.
Al riguardo è bene ricordare come gli operatori quando importano dei beni direttamente in San Marino da Paesi Ue diversi dall’Italia devono utilizzare il documento doganale di transito comunitario T2.
La risposta dell’Agenzia a un simile quesito, dunque, non poteva che ribadire la necessità del T2; evidentemente, nel caso di specie non è possibile considerare l’acquisto in un Paese Ue come un acquisto intracomunitario, secondo quanto stabilito dall’articolo 38 del Dl 331/1993, in quanto sono tali soltanto gli acquisti di beni il cui punto di partenza e di arrivo è in due Paesi membri Ue.
Conseguentemente, in assenza di un precedente acquisto intracomunitario da un Paese Ue all’Italia, il successivo trasferimento dei beni a San Marino non può essere considerato una cessione all’esportazione, ai sensi dell’articolo 71 del Dpr 633/1972.
A queste condizioni, in cui l’Italia costituisce solo un Paese di transito, la presa di posizione dell’Agenzia è certamente corretta, tuttavia questo non significa che i rappresentanti fiscali di operatori sammarinesi non possano effettuare acquisti intracomunitari e successivamente una cessione all’esportazione in San Marino nei confronti dei propri rappresentati. Perché ciò si possa realizzare è necessario, o meglio, è indispensabile, che il trasporto sia scisso in due tratte, così come del resto ben chiarito dalla stessa Agenzia nella risoluzione 123/E/2009, per la realizzazione di operazioni in senso inverso, vale a dire le importazioni in Italia da parte di un rappresentante fiscale di beni provenienti da San Marino e successiva cessione intracomunitaria in favore del cliente dell’operatore sammarinese rappresentato.
Nella risoluzione veniva specificato che i beni erano messi a disposizione dell’acquirente (nel caso di specie il rappresentante fiscale), previsto dalla clausola contrattuale “reso frontiera” o Dap (Delivered at Place) sulla linea di confine che divide lo Stato sammarinese da quello italiano, ovvero nelle sue “immediate vicinanze”. Così, dopo avere effettuato un’importazione da San Marino, il rappresentante fiscale avrebbe effettuato la successiva cessione intracomunitaria partendo dall’Italia, sulla base di quanto disposto dall’articolo 41 del Dl 331/1993.
In sostanza, trasferendo questi principi al caso contrario, oggetto dell’interpello 14/2022, il rappresentante fiscale è nelle condizioni di effettuare un acquisto intracomunitario in Italia e successivamente una cessione all’esportazione verso San Marino ogni qual volta sia possibile scindere il trasferimento dei beni da Paesi Ue diversi dall’Italia a San Marino in due ben determinate tratte:
la prima, un trasporto intracomunitario (da un Paese Ue all’Italia);
la seconda, un trasporto internazionale (dall’Italia a San Marino).
Del resto, l’articolo 38 del Dl 331/1993, che definisce gli acquisti intracomunitari, consente ai rappresentanti fiscali di operatori non residenti di effettuare acquisti quando sono introdotti in Italia beni provenienti da Paesi membri.
Parimenti, il nuovo regolamento del 21 giugno 2021, che disciplina i rapporti di interscambio tra l’Italia e San Marino, innovando rispetto alla precedente stesura del decreto del 24 dicembre 1993, prevede esplicitamente all’articolo 1, comma 1, che le cessioni all’esportazione possano essere effettuate anche da soggetti identificati in Italia, sicché non c’è alcuna preclusione a potere realizzare queste operazioni, a condizione, si ribadisce, che il trasporto sia diviso in due tratte.