Nel mirino della Gdf le banche di San Marino

9 April 2019

Il Sole 24 Ore 22 MARZO 2019 di Alessandro Galimberti

DOPO LA VOLUNTARY

Attese le notifiche I questionari inviati a 250 banche nel mondo

Svizzera, Principato di Monaco, Bahamas, Singapore, Lussemburgo, San Marino, Liechtenstein ,Austria, Antigua e Barbuda, Panama , Dubai, Isole Vergini Britanniche, Hong Kong. Sono oltre 250 le banche sparse in tre continenti e raggiunte – a partire dalla fine di gennaio scorso – dai questionari della Guardia di finanza e dell’agenzia delle Entrate. L’elenco dei Paesi e degli istituti finanziari individuati dal fisco – sulla base del Dpr 600/1973, articolo 32 «Poteri degli uffici in materia di accertamento delle imposte sui redditi» – è frutto della rielaborazione dei dati della prima voluntary disclosure (2015) da cui sono emersi i rapporti finanziari ora al centro dell’attenzione erariale. Partita dalla Svizzera e dal Principato monegasco (si veda «Il Sole 24 Ore» del 14 febbraio scorso), la campagna contro gli ex paradisi si è poi allargata a San Marino – dove sono attese le prime notifiche – e si accinge a sfondare dall’Atlantico al Far East, con pieno ecumenismo impositivo.
L’obiettivo dell’amministrazione è collegato alla risoluzione 89/E/2018 , con la quale l’Agenzia aveva stabilito che la «fonte italiana di produzione del reddito determina l’imponibilità del provento in capo al soggetto non residente. In linea generale, tutti i redditi di capitale percepiti da soggetti non residenti, compresi quelli realizzati nell’esercizio di attività commerciale senza stabile organizzazione in Italia, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta». Tradotto, significa sostanzialmente che le banche sono tenute a trattenere alla fonte l’imposta per l’attività svolta su redditi che hanno «una fonte italiana di produzione», cioè di fatto un’origine tricolore. Nel mirino ci sono le commissioni (per esempio su mutui e gestione patrimoniale) trattenute a clienti “fiscalmente” italiani (che a giudizio dell’Agenzia generano perciò una tassazione “italiana”) e – soprattutto – le modalità di gestione della clientela italiana e quelle di utilizzo dei dipendenti sul mercato italiano. Evidente in questo senso le finalità dell’operazione – non a caso resa pubblica per la prima volta nel novembre scorso dal procuratore milanese Francesco Greco – che punta a dimostrare la «stabile organizzazione» societaria lungo la Penisola, soprattutto in Lombardia, per individuare nuovi importanti e stabili “contribuenti”. In questo senso è da leggere anche l’invito alle 250 banche estere ad inviare i bilanci di esercizio o documenti equivalenti ed esplicativi degli anni 2013/2017.
Vale la pena di sottolineare che la campagna di fiscalizzazione delle banche degli ex paradisi si fonda sull’analisi degli oltre 130mila conti “consegnati” spontaneamente e dettagliatamente da chi ha aderito alla prima voluntary disclosure.
Non irrilevante, sotto questo profilo, la circostanza che meno di un quarto dei 60 miliardi di euro ufficialmente emersi (70% dalla Svizzera, 7,7% da Monaco, 3,6% da Bahamas, 2,2% da Singapore, 2,1% da Lussemburgo, 1,9% dal Liechtenstein) è effettivamente rientrato in Italia, il resto è rimasto dov’era e generalmente sbloccato per operazioni immobiliari e finanziarie, sulle quali scatta l’imponibilità fiscale italiana, almeno ad opinione dell’Agenzia.
L’impegnativa partita internazionale è tutt’altro che chiusa. Dall’estero le prime reazioni sono state soprattutto di nervosismo – la Svizzera registra ovattate fibrillazioni anche per gli importi in ballo; di acque agitate si racconta anche a Monaco – ma ignorare le lettere, come si legge nell’articolo in basso, potrebbe provocare movimenti tellurici anche fuori dal solco fiscale.

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Spese «esose»? Lo studio può dedurle

9 April 2019

Il Sole 24 Ore 25 MARZO 2019 Orlando Lamonica

PROFESSIONE

Spese «esose»? Lo studio può dedurle

Al di là dell’importo, il Fisco deve dimostrare che il costo è estraneo

L’ufficio non può riprendere a tassazione le spese sostenute da uno studio di professionisti per servizi resi dalla società di servizi solo perché ritenute esose. Il giudizio di inerenza, infatti, attiene al rapporto tra i costi sostenuti e l’attività in concreto esercitata, risolvendosi in un giudizio di carattere meramente qualitativo, che prescinde da valutazioni di tipo utilitaristico, le quali concernono invece un giudizio di natura quantitativa. La relativa prova deve investire i fatti costitutivi del costo. A giungere a queste conclusioni è la sentenza 89/3/2019 della Ctp Modena (presidente e relatore Mottola), depositata lo scorso 13 febbraio.
La vicenda trae origine da alcuni avvisi di accertamento con cui l’ufficio considerava indeducibili (segnatamente incongrui/sovrafatturati) i costi sostenuti da uno studio per la gestione dei servizi amministrativi e informatici forniti da alcune società riconducibili ad alcuni professionisti del medesimo studio. L’ufficio riteneva esose le somme corrisposte che, sempre secondo la ricostruzione dell’Agenzia, eccedevano un valore congruo.
Lo studio si difendeva, sottolineando come tali spese venissero inquadrate dall’ufficio alcune volte esose (e quindi antieconomiche) altre volte sovrafatturate. I due concetti impongono un differente regime probatorio sia in capo a chi esercita la pretesa, sia di difesa da parte del contribuente. Secondo il ricorrente, inoltre, in questo modo l’ufficio avrebbe imposto scelte gestionali alternative a quelle effettuate (ritenute esose) dall’imprenditore, senza però provare l’antieconomicità dei costi sostenuti.
I giudici in accoglimento del ricorso hanno dichiarato illegittimo l’avviso e annullato i rilievi sui costi. La Ctp, conformandosi all’orientamento consolidato della Suprema corte (18904/2018, 3170/2018 e 450/2018), ha innanzitutto premesso che l’antieconomicità e l’incongruità della spesa possono essere indici rilevatori della mancanza di inerenza, ma non si identificano con essa. I giudici, poi, hanno confermato che il giudizio di inerenza debba avere riguardo al rapporto funzionale tra il titolo di spesa e l’attività realmente esercitata, con la conseguenza che sono indeducibili solo quei costi che rappresentano in modo evidente una spesa estranea alle necessità dell’impresa stessa.

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Se c’è titolo edilizio l’immobile abusivo è commerciabile

9 April 2019

Il Sole 24 Ore 23 MARZO 2019 di Angelo Busani

CASSAZIONE

Compravendita valida anche se la costruzione presenta difformità

Con sentenza 8230/2019, le Sezioni Unite della Cassazione hanno composto il contrasto verificatosi nella precedente giurisprudenza di legittimità sugli edifici abusivi e hanno finalmente dettato i principi generali da applicare in questa materia.
In primo luogo, l’edificio abusivo non è commerciabile (e quindi il relativo contratto di compravendita è nullo) solo se non esiste un titolo edilizio che ne abbia assentito la costruzione oppure se nel rogito venga falsamente dichiarato l’avvenuto rilascio di un titolo edilizio invero inesistente; se invece un titolo edilizio esiste e il manufatto è stato realizzato con variazioni (essenziali o non essenziali) l’edificio è commerciabile: per la validità del contratto di compravendita è sufficiente che in esso siano menzionati gli estremi del titolo edilizio che ne ha assentito la costruzione.
La tutela del sistema in generale non deve essere garantita dalla sanzione di nullità dei contratti aventi a oggetto manufatti abusivi, ma è assicurata dalle sanzioni che la normativa urbanistica commina per il caso della realizzazione di abusi edilizi: la demolizione, il ripristino della situazione anteriore all’abuso, le sanzioni pecuniarie. Tutte sanzioni “reali” (le quali si applicano, cioè, a chi si trovi a essere proprietario dell’edificio nel momento in cui l’abuso sia accertato) e irrogabili senza limiti temporali (nel senso, cioè, che il decorso del tempo non provoca alcuna sanatoria delle situazioni abusive).
La tutela dell’acquirente dell’edificio abusivo è assicurata dai rimedi che il Codice civile appresta (la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno) per chi compra beni i quali presentino vizi o che non abbiano le qualità promesse o essenziali per il loro uso.
La sentenza 8230 viene emanata a Sezioni Unite. Da quando (e cioè dalla legge 47/1985) il tema della regolarità dei fabbricati ha avuto impatto sulla loro commerciabilità, la questione della rilevanza dell’abusivismo edilizio sulla validità dei contratti ha infatti avuto in Cassazione, nel tempo, una valutazione nettamente divergente:
un iniziale orientamento (espresso dalla decisioni 8685/1999, 8147/2000, 5068/2001, 5898/2004, 7534/2004, 27129/2006, 20714/2012 e 16876/2013, 25357/2014) ha dato credito alla tesi della cosiddetta “nullità formale”, e cioè all’idea che la compravendita sia valida solo che il titolo edilizio esista, anche se l’edificio sia stato realizzato con variazioni essenziali;
secondo un più recente orientamento, espresso nelle decisioni 20258/2009, 23591/2013, 28194/2013, 25811/2014 e 18261/2015 (la tesi della cosiddetta “nullità sostanziale”), la compravendita deve considerarsi affetta da nullità non solo se abbia a oggetto un edificio costruito in assenza o in totale difformità da un titolo edilizio, ma anche se il manufatto che ne sia oggetto sia stato realizzato con variazioni essenziali rispetto al titolo edilizio.
Questa corrente di pensiero viene smentita: in presenza di una dichiarazione del venditore circa gli estremi di un titolo edilizio esistente, il contratto «è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato».

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Più tutela a chi acquista case sulla carta: proposta e preliminare solo dal notaio

9 April 2019

Il Sole 24 Ore 11 MARZO 2019 di Angelo Busani

Il 16 marzo data-spartiacque: si cambia per le edificazioni con permessi richiesti dopo

Stop all’uso dei moduli delle agenzie immobiliari e alle scritture private

Più tutela per chi compra appartementi o interi edifici “sulla carta”, ossia non ancora ultimati: è questo lo scopo degli articoli 389-391 del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs 14 del 12 gennaio 2019), che vanno a integrare o modificare la normativa inerente al delicato ambito degli acquisti di fabbricati in costruzione, disciplinato dal Dlgs 122 del 20 giugno 2005, varato dopo il boom dei fallimenti immobiliari degli anni 90.
Queste nuove norme divengono applicabili (articolo 5, comma 1-ter del Dlgs 122/2005) ai contratti aventi a oggetto «immobili da costruire» per i quali il relativo titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente al 16 marzo 2019: cioè il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta del Codice delle crisi, che infatti è stata effettuata il 14 febbraio 2019.
Gli immobili da costruire
Innanzitutto va chiarito il concetto di contratti inerenti agli immobili da costruire. Si tratta di quelli aventi a oggetto il trasferimento di edifici (o loro porzioni):
1. per la cui costruzione sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare, oppure;
2. la cui costruzione «non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità».
Nuova forma per i contratti 
Una delle novità più rilevanti introdotte dalla riforma in questa materia è senz’altro la modifica dell’articolo 6, Dlgs 122/2005, il quale ora dispone che il contratto preliminare «ed ogni altro contratto che sia comunque diretto al successivo acquisto in capo ad una persona fisica della proprietà» di un immobile da costruire «devono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata».
L’innovazione consiste non solo nel fatto che la legge oggi vigente consente di stipulare questi contratti anche nella forma della scrittura privata non autenticata, ma in più nel fatto che nella legge non vi è un’espressa sanzione per il mancato rispetto di questa prescrizione, quando invece diverse altre norme della legge 122/2005 sanzionano il loro mancato rispetto disponendo la nullità relativa dell’attività giuridica che sia posta in essere in dispregio alle norme (cioè una nullità che solo l’acquirente può far dichiarare e che non è rilevabile d’ufficio dal giudice).
Da questo ragionamento e dall’osservazione che l’imperatività della norma in commento è fuori discussione (il legislatore ricorre al verbo «devono») si può derivare che il mancato rispetto della predetta prescrizione di forma provoca la nullità assoluta dell’attività giuridica che sia posta in essere, in quanto l’articolo 1418, comma 1, del Codice civile, dispone che è nullo il contratto contrario a norme imperative, e gli articoli 1325 n. 4), 1350 n. 13) e 1418 comma 2, del Codice civile, dispongono che sono nulli gli atti stipulati in una forma diversa da quella prescritta dalla legge. Ne consegue che:
1. la nullità in questione è insanabile (articolo 1423 del Codice civile);
2. è imprescrittibile l’azione per far dichiarare in giudizio la nullità (articolo 1422 del Codice civile);
3. la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d’ufficio dal giudice (articolo 1421 del Codice civile).
Gli atti pubblici
La prescrizione dell’atto pubblico coinvolge inevitabilmente anche la modulistica precontrattuale: se un contratto va stipulato, a pena di invalidità, per atto pubblico, ciò comporta che debbano esser fatte, a pena di nullità insanabile (totale inefficacia e vincolatività) anche la proposta contrattuale e l’accettazione che ne consegua. In sostanza, non sarà più possibile usare la tipica modulistica delle agenzie immobiliari o firmare scritture private tra acquirente e costruttore: queste carte divengono prive di qualsiasi validità ed efficacia. Se si eccettua il caso della donazione (che va stipulata per atto pubblico e, quindi, anche la proposta di donazione e la relativa accettazione vanno fatte con atto pubblico), è la prima volta che, nel nostro ordinamento, si ricorre a una prescrizione di forma così categorica. Per la donazione, il vincolo della forma solenne è dettato per indurre il donante a riflettere bene sull’atto che sta compiendo, perché consiste in una diminuzione secca del suo patrimonio; nel caso degli immobili da costruire, invece, la legge, costringendo all’atto pubblico, i ntende mettere fin da subito il notaio a fianco dell’acquirente, per sorvegliare la legittimità del percorso che occorre compiere per giungere al contratto definitivo.

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Black list, sul raddoppio dei termini sempre meno spazio alla retroattività

9 April 2019

Il Sole 24 Ore – Quotidiano del Fisco – 7 Marzo 2019 di Antonio Longo

La Cassazione dice ancora no all’applicazione, prima del 2009, della presunzione di evasione per le attività finanziarie detenute nei paradisi fiscali e non dichiarate. È quanto stabilito dall’ordinanza 5471 dello scorso 25 febbraio , che consolida l’orientamento già invalso nella giurisprudenza di legittimità (sentenza 2662/2018) su una questione giuridica – ancora – oggetto di numerosi contenziosi pendenti.
I fatti riguardavano l’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, per gli anni 2005-2008, di un maggior reddito in capo ad una persona fisica residente in Italia che non aveva dichiarato le attività detenute all’estero. La contestazione era fondata sull’applicazione (retroattiva) della presunzione introdotta dall’articolo 12, comma 2, Dl 78/2009. La norma prevede che gli investimenti e le attività finanziarie detenuti, negli Stati a fiscalità privilegiata, in violazione dei relativi obblighi di dichiarazione (nel quadro RW della dichiarazione dei redditi) si presumono costituiti, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tal caso, le sanzioni, i termini di decadenza per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale e i termini per l’accertamento dei redditi connessi alle attività estere sono raddoppiati.
Sin dall’entrata in vigore (1 luglio 2009) della citata presunzione è scaturito un contrasto interpretativo circa la sua possibile applicazione retroattiva. Secondo l’amministrazione finanziaria, la norma avrebbe carattere processuale e, come tale, sarebbe applicabile anche in relazione ai periodi antecedenti il 2009. Secondo una diversa interpretazione, accolta dalla prevalente giurisprudenza di merito, la nuova presunzione inciderebbe sui profili sostanziali del rapporto tributario e, pertanto, sarebbe applicabile solo per il futuro.

L’intervento chiarificatore della Suprema Corte fissa ora alcuni principi condivisibili e, si spera, definitivi:

  1. a) l’articolo 12, comma 2, Dl 78/2009, ha previsto, rispetto alla disciplina previgente, una più favorevole presunzione legale a beneficio del fisco;
  2. b) nell’ordinamento italiano, le norme in tema di presunzioni sono collocate – non a caso – nel Codice civile, tra quelle sostanziali, e non nel codice di rito;
  3. c) sicché anche alla norma in esame non può che attribuirsi natura sostanziale e non processuale.

Il meccanismo presuntivo incide, infatti, sulla ripartizione dell’onere della prova tra contribuente e amministrazione finanziaria perché consente a quest’ultima di ravvisare una maggiore capacità contributiva in capo al soggetto detentore di attività offshore non dichiarate.
Peraltro, una differente interpretazione risulterebbe in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, potendo pregiudicare l’effettività del diritto di difesa, con riferimento, ad esempio, alla scelta del contribuente di non conservare documentazione riguardante periodi ante 2009. Tale scelta, compiuta in maniera legittima prima dell’introduzione della presunzione in esame, limiterebbe irragionevolmente la prova contraria in caso di accertamento “attivato” dopo l’entrata in vigore della norma.

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La condivisione dell’immobile non fa stabile organizzazione

9 April 2019

Il Sole 24 Ore 07 MARZO 2019 di Enrico Holzmiller

GRUPPI INTERNAZIONALI

La condivisione dell’immobile non fa stabile organizzazione

L’esistenza di una sede nello stesso palazzo non può essere l’unico elemento

La casa madre deve dare direttive stringenti alla controllata italiana

Uno degli aspetti più delicati nei gruppi internazionali è il livello di ingerenza della casa madre, o dei soggetti apicali, nell’attività della società figlia straniera. Il tema, infatti, è fonte di accertamenti fiscali che riqualificano, in tutto o in parte, l’attività della società residente, quale stabile organizzazione della “madre” localizzata in altro Stato. A seconda della profondità con cui detta ingerenza viene attuata, le presunzioni di esistenza di una “stabile” possono indurre a ritenere valido l’assunto dell’amministrazione finanziaria, attraendo nuova base imponibile in Italia, altrimenti tassata solo all’estero. Non vi sono più dubbi circa la possibilità che una società italiana possa al contempo fungere da stabile organizzazione di un soggetto straniero: da tempo, la Cassazione ha confermato questo possibile approccio, in quanto «l’autonoma piena soggettività giuridica non interferisce, invero, con l’imputazione, quale massa separata, dei rapporti fiscali riferibili a soggetto non residente, restando i due profili evidentemente autonomi e distinti, seppur in capo alla medesima entità» (Cassazione 16106/2011).
Il concetto è stato esplicitato con il nuovo comma 5 dell’articolo 162 del Tuir che ha introdotto la anti-fragmentation rule, disposizione antielusiva secondo la quale, ai fini di identificare l’esistenza di una “stabile”, bisogna fare riferimento «all’attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o da imprese strettamente correlate nei due luoghi». La ratio della disposizione è quella di poter valutare unitariamente attività volutamente frammentate in più luoghi e/o tra più soggetti tra loro vicini.
La ricostruzione che il Fisco può fare deve tenere sempre conto di un limite invalicabile: il carattere preparatorio e ausiliario dell’attività. Laddove l’attività in Italia, effettuata dalla casa madre anche attraverso la società italiana, abbia le suddette caratteristiche, l’amministrazione finanziaria non potrà identificare alcuna stabile organizzazione sul territorio. Tale assunto è evidenziato ai commi 4 e 5 dell’articolo 162. Tuttavia, laddove l’attività non abbia il carattere di “accessorietà”, quando la presenza sul territorio italiano può definire o meno una stabile organizzazione? Quali elementi, quali presunzioni risultano efficaci a tale riguardo?
Su tali aspetti si è espressa la Ctr Lombardia con la sentenza 4915/18, depositata il 14 novembre (presidente e relatore Punzo). La Ctr ha considerato insufficiente, di per sé, l’esistenza in Italia di una sede fissa della società straniera situata nel medesimo immobile nel quale insiste la sede della società italiana “correlata”. Nel caso di specie, infatti, tale indizio era l’unico evidenziato dall’ufficio, mentre sussistevano una serie di presunzioni contrarie, e in particolare:
la Srl italiana non era partecipata dalla società straniera. Al contrario, era quest’ultima a essere posseduta (con quota di minoranza) dalla prima;
non emergevano ingerenze e/o condizionamenti della società straniera.
Interessante è il raffronto con la sentenza 4869/2017, depositata un anno prima, della medesima Ctr Lombardia. Anche in questo caso, la società straniera risultava avere l’uso di locali e strutture in cui operava la società italiana. Tuttavia, tale situazione veniva accompagnata da altri indizi:
esistenza di controllo della società straniera nella società italiana;
direttive stringenti della casa madre sui processi di vendita della controllata italiana;
proprietà della lista clienti utilizzata dalla società italiana in capo alla casa madre straniera; costi, per struttura e dipendenti, interamente gravanti sulla casa madre.
Nel caso di specie, i giudici hanno reputato le presunzioni come sufficientemente forti da poter considerare l’esistenza di una stabile organizzazione in Italia di società straniera.

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Fisco leggero per gli utili fuori dalla black list

8 March 2019

Il Sole 24 Ore 07 FEBBRAIO 2019 di Marco Piazza

SOCIETÀ ESTERE

Niente tassazione integrale se il Paese non è più a fiscalità privilegiata

La legge 205/2017, però, non guarda al momento di maturazione

I dividendi distribuiti da una società estera e formati con redditi prodotti in un esercizio in cui era considerata black list con le regole all’epoca vigenti, ma non con le regole vigenti al momento della distribuzione, non sono soggetti a tassazione integrale. A confermarlo è stata l’agenzia delle Entrate in una delle risposte fornite a Telefisco 2019.
In base alla circolare 35/E del 2016, nell’ipotesi in cui gli utili (o le plusvalenze) si debbano qualificare – sulla base delle disposizioni in vigore al momento della percezione o della realizzazione in capo al socio italiano – come provenienti da un regime fiscale privilegiato, gli stessi sono assoggettati al regime di integrale concorrenza al reddito imponibile; invece, nel caso in cui gli utili (o le plusvalenze) «si debbano qualificare – sulla base delle disposizioni in vigore al momento della distribuzione – come non provenienti da un regime fiscale privilegiato, beneficiano del regime di parziale esclusione, salvo il riscontro della sussistenza del requisito stesso anche rispetto al momento di effettiva formazione dell’utile distribuito».
A questo proposito, da un lato è stata apprezzata la scelta di non sottoporre a tassazione integrale i dividendi attinti da utili formatisi in periodi in cui la società era black list (secondo le regole all’epoca vigenti) ma che, con il metro di giudizio attuale, non lo sarebbe stata. Ha invece destato perplessità la tassazione integrale degli utili prodotti in un esercizio in cui, secondo la regola all’epoca vigente, la società non era black list, solo per il fatto di essere distribuiti in un esercizio in cui, per effetto del cambio di regola, la società è considerata a fiscalità privilegiata.
L’articolo 1, comma 1007 della legge 205 del 2018 ha quindi opportunamente disposto, in estrema sintesi, che non sono soggetti a tassazione integrale gli utili prodotti in un esercizio in cui, con la legislazione all’epoca vigente, non erano considerati “black”, anche se al momento della distribuzione la società è considerata residente in un Paese a fiscalità privilegiata.
Per quanto riguarda la valenza applicativa di questa norma, l’Assonime nella circolare 15 del 2018, paragrafo 2.6, ha ritenuto che essa non intenda integralmente “ripudiare” la tesi seguita dall’Agenzia nella circolare 35/E, ma semplicemente “correggerla” in parte, per l’ipotesi in cui l’impresa estera non fosse considerata privilegiata all’epoca di formazione dell’utile e lo sia divenuta al momento della distribuzione di tale utile. Ha comunque auspicato un chiarimento ufficiale.
A questo proposito, in occasione di Telefisco 2019, l’Agenzia ha confermato che con la legge 205 del 2017 non si è inteso introdurre una disposizione di portata generale, incentrata sul periodo di maturazione degli utili. Pertanto, il comma 1007 non si applica ai dividendi che si sono formati quando l’entità estera era considerata residente in un Paese considerato a fiscalità privilegiata «secondo le norme all’epoca vigenti». In questa ipotesi restano fermi i chiarimenti che sono stati forniti con la circolare 35/E del 2016.
In altri termini, una società che oggi non è considerata a fiscalità privilegiata può distribuire, senza applicazione della tassazione integrale, utili pregressi prodotti in un esercizio in cui era considerata, con i criteri pro-tempore vigente, black list se, nell’esercizio in cui tali utili si sono generati, la partecipazione può essere considerata “non black” con i criteri di oggi (Assonime, circolare 17 del 2017).

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Contratto preliminare dal notaio per gli immobili in costruzione

8 March 2019

Il Sole 24 Ore 21 FEBBRAIO 2019 di Angelo Busani

EDILIZIA

Il Dlgs 14/2019 prevede l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata

L’imperatività della norma indica che i contratti in forma diversa sono nulli

Nuove regole per le compravendite di “immobili da costruire”, vale a dire i contratti aventi a oggetto il trasferimento di edifici (o loro porzioni) per la cui costruzione sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare oppure la cui costruzione «non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità».
Infatti, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, recato dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, comporta alcune importanti innovazioni in questo delicato ambito, disciplinato dal Dlgs 20 giugno 2005, n. 122 il quale viene appunto modificato dal Codice della crisi d’impresa (articoli 389-391)
Queste nuove norme divengono applicabili (articolo 5, comma 1-ter, Dlgs 122/05) ai contratti aventi a oggetto “immobili da costruire” per i quali il relativo titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente al 16 marzo 2019 (vale a dire il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Codice sulla crisi d’impresa che infatti è stata effettuata il 14 febbraio 2019: articolo 389, comma 1).
È stato anzitutto modificato l’articolo 6 del Dlgs 122/05, il quale ora dispone che il contratto preliminare «ed ogni altro contratto che … sia comunque diretto al successivo acquisto in capo a una persona fisica della proprietà» di un immobile da costruire «devono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata». L’innovazione apportata dalla norma consiste nel fatto che la legge attualmente vigente consente di stipulare questi contratti anche nella forma della scrittura privata non autenticata.
La legge non reca un’espressa sanzione per la violazione di questa prescrizione formale: si devono applicare, pertanto, le previsioni “generali”: vale a dire (dato che l’imperatività della norma è fuori discussione, in quanto il legislatore ricorre al verbo «devono») l’articolo 1418, comma 1 del Codice civile, per il quale è nullo il contratto contrario a norme imperative, e gli articoli 1325, n. 4), 1350, n. 13) e 1418, comma 2, del Codice civile, per i quali sono nulli gli atti stipulati in una forma diversa da quella prescritta dalla legge. La nullità in questione è “assoluta”: è insanabile (articolo 1423 del Codice civile), l’azione è imprescrittibile (articolo 1422 del Codice civile), può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d’ufficio dal giudice (articolo 1421 del Codice civile). La prescrizione di forma in commento, per il “principio di simmetria delle forme” che vige nel nostro ordinamento, comporta che per atto pubblico o scrittura privata, a pena di nullità, debbano essere redatte anche la proposta e l’accettazione finalizzate alla stipula dei contratti in questione (e la modulistica delle agenzie va fuorilegge) nonché la procura che sia rilasciata in vista di essi.

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Il «centro d’interesse» del residente all’estero

8 March 2019

Il Sole 24 Ore del 18 Febbraio 2019 di Fabrizio Cancelliere

Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Quando vengono meno i presupposti del “centro d’interesse” che impongono a un cittadino iscritto Aire (anagrafe degli italiani residenti all’estero) di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia? Quali documentazioni sono necessarie per supportare il venir meno del centro d’interesse?
S.G.MILANO
Non esistono indicazioni puntuali, nella normativa, per definire il centro d’interesse che integra una delle tre circostanze fattuali che determinano la residenza fiscale in Italia, vale a dire il domicilio. A livello normativo, infatti, il Codice civile si limita a definire il domicilio di una persona come il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Nel dettaglio, il domicilio consta di due elementi: quello oggettivo, in riferimento ai rapporti economici, morali, sociali e familiari; quello soggettivo, derivante dall’intenzione del soggetto stesso di fissare in un determinato luogo il centro dei propri affari o interessi. A livello pratico e di prassi, la verifica sull’effettivo domicilio può essere svolta sulla base di molteplici indicatori, come ad esempio l’utilizzo di un abitazione e la relativa frequenza, desumibile dall’analisi delle utenze, l’analisi degli spostamenti da e verso l’estero, la presenza dei familiari, il luogo di lavoro, eccetera. Per rispondere alla domanda, dunque, possono in linea teorica rilevare gli elementi appena citati, anche in direzione contraria; vale a dire fornendo prova della prevalenza di tali elementi nello Stato estero, rispetto a quello italiano. Va comunque considerato che, salvo i casi di trasferimenti nei cosiddetti “paradisi fiscali”, l’onere della prova – con riferimento ai cittadini iscritti all’Aire – spetta all’amministrazione finanziaria; e che i casi di doppia residenza fiscale possono essere gestiti attraverso le regole previste dai trattati contro le doppie imposizioni, che fissano delle regole per stabilire quale dei due Stati debba considerarsi prevalente ai fini della residenza.

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Invio esterometro, i punti da chiarire prima del 30 aprile

8 March 2019

Il Sole 24 Ore lunedì 18 FEBBRAIO 2019 di Giampaolo Giuliani

ADEMPIMENTI

Dal concetto di operazioni «transfrontaliere» ai soggetti esonerati

L’annunciata proroga al 30 aprile dell’invio dell’esterometro dà un po’ di respiro agli operatori. In ogni caso, sarebbe bene sfruttare il tempo in più per puntualizzare alcuni aspetti critici di questa comunicazione (che prevede la trasmissione telematica dei dati Iva delle operazioni transfrontaliere, ex articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs 127/2015). Anche perché in questo modo l’esterometro andrà a coincidere con la scadenza della presentazione della dichiarazione annuale Iva, e bisognerà arrivare preparati.
Pur presentando diverse similitudini con lo spesometro, l’esterometro ha comunque numerose peculiarità che ne rendono insidiosa la predisposizione.
Sotto questo profilo, il primo equivoco che è opportuno chiarire riguarda l’uso improprio del termine “transfrontaliero”, poiché l’esterometro riguarda tutte le operazioni in cui viene emessa una fattura cartacea e sono coinvolti soggetti non residenti. Si pensi, solo per fare un esempio, all’ipotesi in cui un’impresa di ristrutturazione sia chiamata da un privato inglese per recuperare il proprio casale acquistato in Toscana.
Premesso ciò, per quel che attiene la delimitazione del perimetro soggettivo, ci si chiede se debbano comunque compilare l’esterometro i cosiddetti soggetti passivi “minori” o che operano in franchigia – minimi e forfettari su tutti – e non sono tenuti a emettere fattura elettronica. Anche se il dato letterale potrebbe far sorgere qualche dubbio, si può ritenere che la risposta sia negativa. Altrimenti, avremmo il paradosso di soggetti esclusi dalla fatturazione elettronica, ma obbligati all’esterometro.
Al di là delle esclusioni di tipo soggettivo, poi, non dev’essere trasmesso l’esterometro per tutte quelle operazioni, realizzate tra soggetti passivi stabiliti e soggetti passivi non stabiliti o privati non residenti, nel caso in cui sia stata emessa fattura elettronica oppure bolletta doganale di esportazione o di importazione.
Un altro argomento meritevole di un chiarimento è quello legato alle fatturazioni per operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto territoriale. L’articolo 21, comma 6-bis, lettere a) e b), del Dpr 633/72 richiede l’emissione della fattura per tutte le operazioni fuori campo Iva, con esclusione di quelle finanziarie e assicurative che intervengono tra soggetti passivi stabiliti nella Ue. Ne dovrebbe conseguire che quelle escluse non hanno l’obbligo di essere indicate nell’esterometro.
Si consideri, ad esempio, il pagamento di interessi in favore di un soggetto passivo stabilito in Italia da parte di un operatore tedesco o di un operatore svizzero. Nel primo caso non dev’essere emessa fattura nei confronti dell’operatore tedesco, per esplicita previsione della lettera a) del citato comma 6-bis; mentre, al contrario, va emessa fattura all’operatore svizzero, in base alla successiva lettera b). Ne consegue che solo questa seconda operazione dev’essere indicata nell’esterometro.
È ammessa, comunque, l’emissione di una fattura elettronica nei confronti di soggetti non stabiliti, indicando nel codice destinatario sette «X» o sette «0», a seconda che l’intestatario della fattura elettronica sia, rispettivamente, il rappresentante fiscale o – tramite identificazione diretta – il soggetto non stabilito. Emettendo la fattura elettronica, non è più obbligatorio compilare l’esterometro.
Un ulteriore elemento degno di nota riguarda l’individuazione delle operazioni da rilevare in ogni singolo mese, che si basa sulla data del documento emesso o su quella di ricezione del documento comprovante l’operazione. Per data di ricezione deve intendersi la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione Iva.
Pertanto, nei rapporti con soggetti non residenti, l’assolvimento dell’imposta richiede spesso da parte del cessionario/committente stabilito in Italia il meccanismo dell’inversione contabile, anche con la predisposizione di un’autofattura; e dunque, il termine di riferimento per la compilazione dell’esterometro non può che essere il termine ultimo per la predisposizione di tale documento.
Diversamente, negli acquisti effettuati presso un operatore comunitario, la data di riferimento è la data di ricezione della fattura da cui derivano tutti gli adempimenti Iva per assolvere l’imposta.

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