Non si recuperano le ritenute su redditi esteri dei forfettari
9 April 2019
Il Sole 24 Ore 16 MARZO 2019 di Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni
RISOLUZIONE ENTRATE
Secondo l’Agenzia non concorrono a formare l’imponibile complessivo
Le ritenute subìte su redditi prodotti all’estero da un contribuente che applica il regime forfettario non possono essere recuperate come credito per imposte pagate all’estero in quanto il relativo reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo. Lo ha precisato la risoluzione 36E/2019 dall’agenzia delle Entrate.
La questione era stata posta da un avvocato il quale, con istanza di interpello, chiedeva come poter procedere al recupero della ritenuta a titolo di acconto subita da una società con sede in San Marino. Il principio vale però per tutti i redditi esteri. In particolare, il professionista sottolineava l’impossibilità di portare in detrazione la ritenuta in dichiarazione dei redditi stante la sua adesione al regime forfettario.
La risposta dell’Agenzia esclude però la possibilità di recuperare la predetta ritenuta. Infatti, il regime forfettario di cui alla legge 190/2014 prevede la determinazione del reddito imponibile applicando un coefficiente di redditività, differenziato in base al tipo di attività svolta, all’ammontare dei ricavi/compensi conseguiti; il reddito così determinato è poi assoggettato a un’imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni per le nuove attività. Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a) del Tuir i redditi assoggettati a imposta sostitutiva non concorrono alla formazione della base imponibile Irpef. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfettario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta in Italia.
Nel caso descritto, il reddito era stato assoggetto a ritenuta in applicazione dell’articolo 14 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulato tra la Repubblica di San Marino e l’Italia il quale prevede una tassazione concorrente tra i due paesi. A parere dell’Agenzia, trattandosi di un reddito che non concorre alla formazione di quello complessivo, non può fruire del credito per le imposte assolte all’estero di cui all’articolo 165 del Tuir. Tale articolo prevede, infatti, la detrazione delle imposte pagate all’estero in base al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo a condizione che il relativo reddito concorra a formare quello complessivo; circostanza che, nel caso del reddito forfetario, non accade.
In sostanza, l’esclusione dalla formazione del reddito complessivo di quello ottenuto dai soggetti forfettari comporta l’esclusione dall’ambito di applicazione della disciplina del credito per le imposte pagate all’estero. Così facendo però, lo stesso reddito risulta oggetto di doppia tassazione: la prima mediante l’applicazione della ritenuta estera non più recuperabile e la seconda mediante applicazione dell’imposta sostitutiva propria del regime forfettario.