Fattura elettronica Ue vincolata solo per cessioni transfrontaliere

9 Settembre 2024

Il Sole 24 Ore 21 Agosto 2024 di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Massima e costante attenzione da parte delle istituzioni europee per il pacchetto Vida: nonostante il rinvio al secondo semestre 2024 per la loro definitiva approvazione da parte della Commissione Ue sotto la presidenza ungherese, resta viva l’attenzione su un complesso di norme in grado di incidere profondamente sulla direttiva Iva 2006/112/CE traguardando l’innovazione digitale nelle procedure di fatturazione e di gestione degli scambi intra-unionali. Una visione complessiva di quella che dovrebbe essere la disciplina a regime, anche come tempistiche di avvio, risulta dalle risoluzioni legislative del Parlamento europeo, pubblicate in Gazzetta Ufficiale dell’Unione del 24 luglio 2024, con cui sono stati apportati importanti emendamenti in fase di approvazione delle norme Iva per l’era digitale e delle vendite a distanza di beni importati. La Commissione europea è chiamata ora a modificare le sue proposte, mentre il Consiglio notificherà al Parlamento se intenderà discostarsi o meno dal testo definitivo.

Fattura elettronica formato Ue

Con la risoluzione legislativa C/2024/4246 datata 22 novembre 2023, il Parlamento europeo è intervenuto sull’obbligo di fatturazione elettronica, da un lato modulandone la definizione e dall’altro suggerendo alcune esenzioni soggettive e oggettive e novità circa il contenuto (si veda l’altro articolo). Mentre la prima versione del pacchetto Vida modificava infatti l’articolo 217 della direttiva Iva imponendo un formato elettronico strutturato, tale da consentire il trattamento automatico della fattura, la risoluzione parlamentare introduce una fondamentale distinzione obbligando l’utilizzo del formato strutturato esclusivamente per le comunicazioni digitali Drr – Digital reporting requirements e cioè per inviare i dati relativi a cessioni e prestazioni transfrontaliere. Resta invece la nozione originaria di fattura elettronica per tutte le operazioni nazionali, che potranno essere gestite in qualsiasi formato elettronico. Di conseguenza anche l’articolo 218 come emendato, nel riconoscere la possibilità per gli Stati membri di imporre l’obbligo di emettere fatture elettroniche utilizzando le sintassi della normativa EN16931, e cioè l’Ubl – Universal business language e il Cii – Cross industries invoice, li autorizza comunque ad avvalersi di formati diversi oltre che a vietare l’emissione di documenti su carta dal 1° gennaio 2028. Questo emendamento ha un impatto diretto per l’Italia dove, per le operazioni interne, potrà quindi continuare a essere utilizzato l’attuale formato xml, sebbene dovrà essere possibile scambiarsi documenti anche nei tracciati europei. La proiezione internazionale delle imprese italiane, accompagnata dall’obbligo di fatturazione elettronica intra-unionale e di gestione dei Drr in formato europeo, porterà con tutta probabilità ad una maggiore propensione nell’utilizzo dei tracciati Ubl e Cii.

Sopravvive il modello Intrastat

Nonostante l’introduzione del Drr, secondo quando dispone l’emendamento 3-ter, dovrebbe inoltre essere mantenuta la raccolta dei dati con i modelli Intrastat in quanto ritenuti strumenti essenziali per le amministrazioni fiscali nella lotta contro le frodi Iva. Altra novità riguarda l’accettazione del destinatario a ricevere una fattura in formato elettronico, ad oggi prevista dalla direttiva come elemento necessario e per il quale l’Italia ha richiesto e ottenuto una deroga, analogamente alla Germania nella quale dal 1° gennaio 2025 inizierà una graduale transizione verso l’obbligo di fatturazione elettronica B2B. Con l’emendato articolo 232 della direttiva 2006/112/CE, sino al 31 dicembre 2027 il ricorso a una fattura elettronica sarà subordinato all’accordo del destinatario solamente per gli acquisti intracomunitari di beni e di prestazioni di servizi imponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il fornitore o il prestatore. Gli Stati membri potranno infatti prevedere che per le restanti cessioni di beni e prestazioni di servizi il ricorso alla fatturazione elettronica da parte dei soggetti passivi stabiliti nel loro territorio non sia subordinato all’accordo del destinatario stabilito nel loro territorio. Dal 1° gennaio 2028 non sarà necessario alcun accordo neppure per le tipologie di operazioni intra-unionali.

GLI EMENDAMENTI

Le risoluzioni

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 24 luglio 2024 sono state pubblicate le risoluzioni legislative del Parlamento Ue, C/2024/4246, con cui il legislativo unionale ha emendato il pacchetto Vida. Nonostante il rinvio dell’esame delle norme Iva al secondo semestre 2024, sotto la presidenza ungherese, e in attesa dei rilievi del Consiglio, sono stati apportati importanti emendamenti in fase di approvazione delle norme Iva per l’era digitale e delle vendite a distanza di beni importati.

Definizione di e-fattura

Per fattura elettronica si intendono tutte le operazioni nazionali in qualsiasi formato elettronico (anche non strutturato). Utilizzo delle sintassi Ubl o Cii esclusivamente per le comunicazioni digitali Drr (Digital Reporting Requirements, dati relativi a cessioni e prestazioni transfrontaliere).

Facoltà per gli Stati membri

Gli Stati potranno imporre obbligo di e-fatture in formato EN16931 (Ubl e Cii). Possibili però formati diversi e divieto di documenti cartacei dal 1° gennaio 2028.

Sopravvive Intrastat

Nonostante la nuova reportistica, sarà mantenuta la raccolta dei dati con gli attuali modelli Intrastat, in quanto ritenuti strumenti essenziali per le amministrazioni fiscali nella lotta contro le frodi Iva.

Accettazione dei destinatari

L’accettazione dei destinatari di e-fattura – prevista dalla direttiva come elemento necessario e per il quale l’Italia ha richiesto e ottenuto una deroga – sarà necessaria sino al 31 dicembre 2027 limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e di prestazioni di servizi.

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