Fiscalità di gruppo, il Lussemburgo si adegua

17 Gennaio 2017

Il Sole 24 Ore 28 Dicembre 2016 di Valerio Vallefuoco

Multinazionali. Recepita la regolamentazione internazionale in vigore dal 1° gennaio

Passo importante verso la tax compliance del Lussemburgo che appena ieri attraverso la sua “Administration des contributions directes” (equivalente dell’agenzia delle Entrate) ha recepito la regolamentazione internazionale ed europea sulla fiscalità dei gruppi di imprese, a partire dal 1° gennaio 2017. La nuova regolamentazione assicurerà che le multinazionali non potranno più effettuare delle transazioni all’interno del proprio gruppo, in modo da assicurare che il prezzo del trasferimento dei ricavi sia tassato in maniera esigua ovvero non tassato in modo da risultare aiuto di Stato illegale ma si conformi alle regole che assicurano la concorrenza nel mercato Ue e Ocse. La circolare dell’amministrazione Lussemburghese richiama i principi e il contenuto dell’articolo 9 del commentario Ocse sulle imprese associate. Nella sostanza il principio internazionale condiviso prevede infatti che nei gruppi di imprese allorché due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, siano vincolate da condizioni, convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza. Tale normativa è stata spinta dal mutato assetto europeo e mondiale contro l’elusione internazionale. Del resto sono da tempo in corso indagini della Commissione Ue per violazione della normativa sugli aiuti di Stato proprio nei confronti del Lussemburgo per tax ruling troppo favorevoli nei confronti di Amazon, Mc Donald’s e Gdf. Inoltre a brevissimo verrà implementata la regolamentazione europea sullo scambio automatico di informazioni nell’ambito dei ruling preventivi transfrontalieri e degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, fino a oggi previsto solo in via opzionale.
Nella normativa dell’Ue l’obbligo di scambio di informazioni sui tax ruling è previsto dalla direttiva Ue 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/Ue per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Tale direttiva si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017, ma soggiacciono a scambio automatico i ruling emanati, modificati o rinnovati dopo il 31 dicembre 2016. In particolare anche la “Administration des contributions directes” Lussemburghese nel caso in cui i ruling preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento siano stati emanati, modificati o rinnovati tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013, potrà comunicarli agli altri Stati a condizione che fossero ancora validi al 1° gennaio 2014. Invece nel caso in cui i ruling preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento siano emanati, modificati o rinnovati tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, dovrà comunicarli alla Commissione Ue o agli altri Stati indipendentemente dal fatto che siano ancora validi.

Doing business in San Marino

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