Franchigia Iva per le attività dei piccoli in altri Paesi Ue

16 Gennaio 2025

Il Sole 24 Ore 4 Dicembre 2024 di Anna Abagnale Benedetto Santacroce

Dal 1° gennaio 2025 regime di franchigia Iva anche per le attività svolte in altri Stati Ue. Il Dlgs 180/2024, in recepimento della direttiva (UE) 2020/285 e pubblicato il 30 novembre sulla Gazzetta Ufficiale, estende l’esonero dall’Iva ai piccoli contribuenti che compiono cessioni di beni e/o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in altri Stati Ue.

La novella normativa si compone sostanzialmente in due parti, tra loro speculari (anche se non del tutto): i) la disciplina del regime di franchigia applicato in Italia al «soggetto passivo persona fisica» stabilito in altro Stato Ue; ii) la disciplina del regime di franchigia applicato in altri Stati Ue al «soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato».

La peculiarità che salta subito all’occhio è che il nostro ordinamento consente il regime di esonero, e le connesse semplificazioni, ai contribuenti con fatturato annuo nazionale non superiore a 85mila euro, e non superiore a 100mila euro in tutti gli Stati membri, solo se persone fisiche. Mentre, la norma unionale fa riferimento alle piccole e medie imprese (Pmi) come qualsiasi persona considerata soggetto passivo ai fini Iva, indipendentemente dalla forma giuridica (lavoratore autonomo, libero professionista, start-up, società di capitali, persona fisica che svolge un’attività economica eccetera).

Al netto di tale osservazione, la nuova norma è particolarmente rilevante in termini di parità di trattamento, in quanto consente a un soggetto non stabilito di beneficiare del regime di franchigia in uno Stato Ue, che ha introdotto tale regime, alle medesime condizioni previste per i soggetti stabiliti nel medesimo Stato di esenzione.

Il regime speciale Pmi non vale, invece, per gli operatori extraUe, anche se operano attraverso una stabile organizzazione all’interno dell’Unione.

Un’altra limitazione nell’applicazione del regime riguarda il piano oggettivo: non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi spediti/trasportati in altro Stato Ue e ad altre operazioni escluse dallo Stato membro di esenzione.

Dunque, rispettate le condizioni di accesso, una Pmi italiana per poter operare in regime di franchigia transfrontaliero, deve darne previa comunicazione all’agenzia delle Entrate , indicando, tra l’altro, il proprio numero di partita Iva con il suffisso EX, non essendo necessaria alcuna autorizzazione dello Stato membro Ue in cui l’impresa opera in esenzione. La Pmi, ammessa al regime, entro l’ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre, dovrà presentare una relazione trimestrale unica in cui comunica all’Agenzia: i) il valore totale delle operazioni effettuate nel corso del trimestre; ii) il valore totale delle operazioni effettuate nel trimestre in ciascuno altro Stato Ue, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione. La comunicazione va presentata anche in assenza di operazioni. Ogni ulteriore variazione – come il superamento delle soglie, la volontà di non avvalersi più del regime, etc. – va comunicata all’Agenzia.

Particolare attenzione va prestata in riferimento al calcolo del volume d’affari, al fine del monitoraggio delle soglie.

Il criterio di calcolo della soglia del regime forfettario domestico (articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 190/2014) non coincide, infatti, con quello previsto per il regime di franchigia Iva transfrontaliero sotto un profilo oggettivo e temporale. Sicché, i forfettari italiani continuano a determinare la soglia secondo le regole interne (criterio per cassa ed inclusione nel volume d’affari delle operazioni esenti e non rilevanti); mentre, per determinare la soglia d’accesso al regime di franchigia Iva in altro Stato Ue, occorrerà far riferimento al criterio di calcolo del volume d’affari previsto dalla direttiva (effettuazione dell’operazione ed esclusione dalle cessioni di beni d’investimento e delle operazioni esenti).

Doing business in San Marino

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