I proventi della Sci francese prossima alla liquidazione

7 Luglio 2023

Il Sole 24 Ore 26 giugno 2023 di Fabrizio Cancelliere

Fiscalità internazionale

Nel 2011 un residente in Italia riceve, per successione, il 33% delle quote di una Sci (Société civile immobilière) francese, costituita nel 2006 dalla sua famiglia francese, residente fiscalmente in Francia, con tre immobili in possesso storico e utilizzati a scopo abitativo personale. Egli indica tali quote nel quadro RW come partecipazione al capitale di società non residente.

Nel 2021 la Sci vende a terzi uno dei tre immobili e il Fisco francese applica un’imposta alla fonte sulla plusvalenza immobiliare. Il netto è su un conto della Sci, creato appositamente. Non ricevendo i frutti di tale vendita, il contribuente non dichiara le plusvalenze e riporta nel modello Redditi il medesimo quadro RW degli anni precedenti.

Nell’ottica della prossima liquidazione della Sci, al fine di evitare una doppia imposizione fiscale Italia-Francia, si chiede se sia più conveniente procedere alla vendita degli altri due immobili, bonificando mano a mano i profitti per poi fare la liquidazione della Sci, oppure tenere tutti gli importi (anche quello derivante dalla vendita già fatta) nel conto della Sci fino alla sua liquidazione, per poi distribuire il corrispettivo spettante, tassandolo come “dividendo da liquidazione” al netto delle quote sociali detenute, e portando in detrazione le imposte pagate in Francia.

In premessa, va evidenziato che, secondo l’agenzia delle Entrate, le Sci – strutture societarie previste dalla normativa francese e monegasca – possono essere fiscalmente riqualificate come soggetti “esterovestiti” assimilabili alle società semplici italiane, qualora il “gérant” della Sci (che potrebbe essere anche uno dei soci, se riveste di fatto e/o di diritto tale ruolo), o comunque il soggetto da cui provengono gli impulsi volitivi per la gestione della società, sia residente ai fini fiscali in Italia (circolare 27/E/2015, risposta 2.10). Ciò, peraltro, fermo restando il diverso scenario – più “patologico” in quanto abusivo – in cui la struttura estera risulti fittiziamente interposta (in quanto priva di una effettiva gestione) nella mera detenzione degli immobili esteri.

Al di fuori di queste ipotesi (la cui eventuale integrazione nel caso di specie presupporrebbe una verifica fattuale specifica), il contribuente è in effetti tenuto a compilare il quadro RW tramite indicazione della sola partecipazione nella struttura estera, senza variazione del relativo valore (in ragione degli utili realizzati dalla vendita) e senza assolvimento di Ivie (imposta sul valore degli immobili situati all’estero), come invece sarebbe nel caso di società riqualificata come interposta o esterovestita, e Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero), in quanto la partecipazione non integra un prodotto finanziario.

Dal punto di vista reddituale, invece, il contribuente è tenuto ad assoggettare a imposta del 26% gli utili distribuiti dalla Sci, al netto dell’eventuale imposta prelevata in Francia e tassata “per trasparenza” in capo ai soci (circolare 9/E/2015). Sotto questo profilo, dunque, le due alternative indicate nel quesito sono a livello di principio equivalenti, sebbene una differenza possa registrarsi – a favore della seconda ipotesi – qualora il costo fiscale della partecipazione, cosi come risultante dalla dichiarazione di successione, sia di importo superiore al capitale (e alle altre poste distribuibili) già esistenti prima di quanto emerso a titolo di utile derivante dalla vendita degli immobili.

Doing business in San Marino

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