Il segreto dell’avvocato vale più dell’antielusione
10 Gennaio 2023
Il Sole 24 Ore 9 dicembre 2022 di Alessandro Galimberti
La Corte Ue invalida l’obbligo di notifica dei legali agli intermediari
La tutela del segreto professionale dell’avvocato – in particolare nei rapporti confidenziali con il cliente – prevale anche sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale tra gli Stati dell’Ue.
La Corte di giustizia dell’Unione – sentenza emessa ieri nella causa C-694/20 – intervenendo sul ricorso sottoscritto, tra gli altri, dall’Ordine degli avvocati fiamminghi e dall’Associazione belga degli avvocati tributaristi, ha invalidato l’articolo 8 bis ter, paragrafo 5, della direttiva 2011/16, nella parte in cui obbliga gli avvocati, quando garantiti dal segreto professionale, a notificare agli altri consulenti e intermediari il rischio di pianificazione fiscale aggressiva da parte del cliente/azienda assistita. Con tale notifica, ritiene la Corte, il legale non solo svela a terzi il rapporto professionale fiduciario con il proprio cliente ma addirittura rischia di danneggiarlo preventivamente nei rapporti con le amministrazioni fiscali interessate.
Secondo la direttiva comunitaria che regola lo scambio automatico di informazioni fiscali, quando un avvocato coinvolto in una pianificazione fiscale transfrontaliera è tenuto al segreto professionale, deve subito informare gli altri intermediari di non poter provvedere egli stesso alla comunicazione. Le due organizzazioni professionali di avvocati hanno adito la Corte costituzionale belga sostenendo che è impossibile rispettare l’obbligo di informare gli altri intermediari senza violare il segreto professionale cui sono tenuti gli avvocati. La Corte Ue, investita in via pregiudiziale, ha ritenuto che l’obbligo di notifica in capo all’avvocato intermediario tenuto al segreto professionale non è necessario per realizzare l’obiettivo antielusivo perseguito dalla Direttiva. Questo perché, anche a voler prescindere dallo status degli avvocati – che tutelano diritti rilevantissimi della persona – tutti gli intermediari sono tenuti dalle regole Ue a trasmettere le informazioni richieste alle autorità fiscali competenti, e non è per nulla necessario che sia un avvocato – tra l’altro in una posizione delicata – a doverlo ricordare loro. I clienti, argomenta la Corte Ue, devono poter legittimamente confidare nel fatto che, senza il loro consenso, il loro avvocato non renderà noto a nessuno che esse lo consultano e che si fanno consigliare.