Imposte sui dividendi: i fondi esteri restano discriminati

5 Agosto 2022

Il Sole 24 Ore 28 luglio 2022 di Maurizio Leo

RISPARMIO E FISCO

Con alcune sentenze appena pubblicate (21454, 21475, 21480, 21481, 21482 e 21598) la Cassazione ha affermato importanti principi in materia di tassazione degli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) esteri, idonei a estendersi ben oltre le vicende ivi trattate (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).

I giudizi traevano origine da istanze di rimborso presentate da alcuni fondi extra-Ue (nella specie Usa) e comunitari (per esempio un fondo tedesco), i quali lamentavano un trattamento impositivo deteriore sui dividendi loro distribuiti da società residenti in Italia, rispetto a quello destinato ai fondi italiani in periodi d’imposta ante 2010.

La Suprema corte ha accolto le loro doglianze e riconosciuto il diritto al rimborso, ritenendo il trattamento discriminatorio a essi riservato una palese violazione del principio di libera circolazione dei capitali di cui all’articolo 63 Tfue. E ciò, anche con riguardo al caso di fondi extra-Ue, tenuto conto della costante giurisprudenza comunitaria (su tutte, si veda la decisione emerging markets) e del condivisibile principio secondo cui un regime fiscale meno favorevole è idoneo a dissuadere i fondi esteri dall’assumere partecipazioni in società comunitarie e viceversa.

Il tema della discriminazione dei fondi esteri rispetto a quelli nazionali è noto e non costituisce di certo una specificità del nostro ordinamento, come dimostrano le molteplici sentenze comunitarie in materia. Ciò è stato pure oggetto di un’indagine della Commissione Ue, nell’ambito dell’Eu Pilot 8105/15 che ha anche condotto il nostro legislatore ad allineare, dal 1° gennaio 2021, il trattamento fiscale dei dividendi distribuiti a Oicr istituiti nell’Ue a quello previsto per i fondi residenti in Italia, in termini di esenzione. A tale intervento, contenuto nella legge di Bilancio 2021, è dato ampio spazio nell’iter argomentativo che ha condotto la Cassazione a sancire la discriminazione tra fondi esteri e nazionali.

Eppure, proprio le pronunce in rassegna denotano le criticità di quest’ultima disciplina, la quale ha affrontato e risolto il tema della discriminazione in modo solo parziale, sia dal punto di vista temporale, che territoriale. Infatti, la legge di Bilancio 2021 riferisce l’esenzione ai soli dividendi distribuiti da quest’ultimo anno (così anche la risposta ad interpello 327/2021) a Oicr comunitari, con ciò ponendosi in contrasto – in relazione a entrambe le suddette limitazioni – con la commentata giurisprudenza di legittimità, a sua volta interpretativa del diritto Ue.

Sul piano territoriale, infatti, le sentenze in parola qualificano, alla stregua di violazione dell’articolo 63 Tfue, ogni discriminazione dei fondi esteri (rispetto a quelli nazionali), sia quelli istituiti nel territorio Ue, che fuori da esso.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica
Get in touch
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy