In dogana scatta il trattenimento sul contante anche solo sospetto
18 Gennaio 2025
Il Sole 24 Ore 8 Dicembre 2024 di Giovanni Negri
FLUSSI CON I PAESI UE DOMANI IN CDM
Sanzioni più pesanti, ma anche misure cautelari più estese nel decreto legislativo su ingresso e uscita di contante con riferimento ai Paesi dell’Unione europea. Il testo, che adegua la disciplina italiana a quanto previsto Regolamento Ue del 2018. approda domani al Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva. Centrali sono quindi le modifiche al decreto n. 195 del 2008 punto di riferimento in materia valutaria che tuttavia conteneva le misure di adeguamento al precedente Regolamento comunitario datato 2005.
Nel dettaglio, inedita è la disposizione che introduce la misura del trattenimento di contanti, , sia in entrata sia in uscita, quando esistono anche solo indizi che facciano sospettare che il denaro, indipendentemente dall’importo, possa essere collegato ad attività criminale. La misura è effettuata dall’Agenzia delle dogane e dalla Guardia di Finanza e comunicata agli interessati anche per somme inferiori ai 10.000 euro. Il provvedimento ha natura amministrativa e la durata base è di 30 giorni innalzabili sino a 90 quando gli accertamenti da effettuare hanno particolare complessità.
Sempre sul piano cautelare sparisce il riferimento al limite di 10.000 euro che metteva al sicuro le somme di importo inferiore dal sequestro in caso di mancato rispetto degli obblighi di dichiarazione. In caso di omissione di dichiarazione, il sequestro è eseguito nel limite del 50% dell’importo eccedente la soglia di 10.000 euro , se l’eccedenza non è superiore a 10.000 euro; del 70% dell’importo eccedente la soglia di 10.000 euro, quando l’eccedenza è compresa tra 10.000 e 100.000 euro. Sopra i 100.000 euro di eccedenza il sequestro colpirà l’importo integrale.
Nel caso in cui la violazione degli obblighi informativi consiste nell’aver fornito informazioni inesatte o incomplete, il sequestro è eseguito nel limite:
- a) del 25% della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato, se la differenza non è superiore a 10.000 euro;
- b) del 35% della differenza se questa differenza sta tra 10.000 e 30.000 euro;
- c) del 70% della differenza, se questa è compresa fra 30.000 e 100.000 euro;
- d) del 100% della differenza se questa è superiore a 100.000 euro.
Per quanto invece riguarda le sanzioni per la trasgressione degli obblighi informativi subiscono tutte un innalzamento. A fare da bussola è sempre l’eccedenza rispetto al limite di 10.000 euro: dal 30 al 50% dell’eccedenza, se questa è fino a 10.000 euro; dal 50 al 70% su eccedenze superiori a 10.000; un inedito dal 70 al 100% per valori superiori, ma con sanzione massima di un milione di euro.
Rimodulate secondo quattro scaglioni, parametrati sempre sul valore delle eccedenze, anche le sanzioni pecuniarie quando la violazione degli obblighi informativi si è concretizzata attraverso informazioni false o incomplete.