La cancellazione della società equivale alla morte del reo: estinto l’illecito

11 Ottobre 2024

Il Sole 24 Ore lunedì 16 Settembre 2024 di Sandro Guerra

La cancellazione di una società dal Registro delle imprese è equiparabile alla morte del reo ed estingue l’illecito. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 25648, depositata il 1° luglio 2024 che è tornata ad occuparsi di un tema su cui la giurisprudenza si è divisa. Negli ultimi tempi si stava consolidando l’orientamento negativo che ora però questa pronuncia rimette in discussione, acuendo un contrasto che molto probabilmente richiederà l’intervento delle Sezioni unite.

Non si tratta infatti solo di una questione di principio perché l’equiparazione alla morte dell’imputato comporta l’estinzione dell’illecito e quindi l’improcedibilità dell’azione nei confronti dell’ente non più esistente.

Il sì all’equiparazione

Secondo la sentenza n. 25648 le formalità della cancellazione dal registro delle imprese comportano il venir meno della persona giuridica, con l’inevitabile conclusione che le si estendano le norme previste per l’imputato dal Codice di procedura penale, ai sensi dell’articolo 35 Dlgs 231/2001 («All’ente si applicano le disposizioni processuali relative all’imputato, in quanto compatibili»), con conseguente impraticabilità di quelle sanzioni relative e connesse alla sua attività.

Questo perché con la riforma delle società di capitali e cooperativa attuata dal Dlgs 17 gennaio 2003, n. 6, la cancellazione ha assunto effetti costitutivi dell’estinzione irreversibile della società (articolo 2495, secondo comma, del Codice civile), anche in presenza di debiti rimasti insoddisfatti e rapporti non definiti.

La pronuncia ribadisce quindi le conclusioni cui era già approdata una parte della giurisprudenza di legittimità, sia pure con la precisazione che è solo l’estinzione fisiologica e non fraudolenta dell’ente che darebbe luogo ad un evento assimilabile a quello della morte dell’imputato (Cassazione penale, Sezione II, 7 ottobre 2019, n. 41082; Cassazione penale, Sezione V, 5 luglio 2021, n. 25492).

Il no all’equiparazione

In decisioni pù recenti, la questione era stata però risolta in termini diversi, sia in Cassazione che in Tribunale. Nel 2022 la Cassazione (in dichiarato dissenso rispetto alla sentenza 41082/2019) ha sostenuto che «le cause estintive dei reati sono notoriamente un numerus clausus, non estensibile», tanto più che quando il legislatore della responsabilità delle persone giuridiche ha inteso riferirsi a cause estintive degli illeciti «lo ha fatto espressamente», come all’articolo 8, secondo comma, Dlgs 231/2001 «allorché ha disciplinato l’amnistia», o all’articolo 67, «ove ha previsto l’adozione di sentenza di non doversi procedere in soli due casi: quando il reato dal quale dipende l’illecito amministrativo è prescritto; e quando la sanzione è estinta per prescrizione» (Cassazione penale, IV Sezione, 17 marzo 2022, n. 9006).

In una seconda e più recente sentenza, la Corte ha poi osservato che «la cancellazione potrebbe costituire un c ommodus discessus per sottrarsi alle conseguenze di una pronuncia giudiziaria» e, se è vero che essa potrebbe «certamente porre un problema di soddisfacimento del relativo credito», non vi sarebbe invece «un problema di accertamento della responsabilità dell’ente per fatti anteriori, responsabilità che nessuna norma autorizza a ritenere elisa per effetto della cancellazione dell’ente stesso» (Cassazione penale, II Sezione, 14 settembre 2023, n. 37655). Un solco, quest’ultimo, già tracciato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con la sentenza 2993 del 15 novembre 2022 (si veda Il Sole 24 Ore del 2 gennaio 2023), secondo la quale l’esigenza «di impedire che successive iniziative dei soggetti interessati sortiscano l’effetto di paralizzare la risposta dell’ordinamento all’illecito dell’ente» condurrebbe a ritenere irrilevante la cancellazione, in vista di «una fase esecutiva inevitabilmente fondata sulla fictio iuris della persistenza in vita del soggetto giuridico», ossia fingendo che l’ente sia ancora esistente.

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