La cessione di clienti è trasferimento di ramo d’azienda

9 Aprile 2019

Il Sole 24 Ore 26 MARZO 2019 di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi

RISPOSTA A INTERPELLO

Con la risoluzione del contratto di concessione imposta di registro al 3%

La cessione di contratti con la clientela e la contestuale risoluzione del rapporto di concessione in essere tra il cedente e il cessionario si qualifica come trasferimento di ramo d’azienda. È quanto chiarito dall’agenzia delle Entrate con la risposta 81/2019 di ieri in merito alla qualificazione di un’operazione quale mera cessione di contratti o vera e propria cessione di ramo d’azienda e alle relative conseguenze in tema di imposte dirette ed indirette.
Nel caso prospettato, la società intenzionata ad acquistare l’attività, svolge, tra l’altro, alcuni servizi di archiviazione elettronica conservativa, in qualità di concessionaria della società intenzionata a cedere, mentre, quest’ultima esercita la propria attività di natura tecnico-commerciale verso la clientela, in forza del contratto di concessione. In particolare, il dubbio in merito alla qualificazione dell’operazione come cessione d’azienda nasce dal fatto che la società “cedente”, limitandosi a fatturare ai propri clienti la fornitura dei servizi di gestione elettronica materialmente svolti dalla “cessionaria”, non si è mai dotata di attrezzature, macchinari o dipendenti, dovendo curare esclusivamente la fase commerciale della presentazione e della proposta di tali servizi alla clientela.
L’istante, pertanto, chiede se la fattispecie configuri una mera cessione di contratti o una vera e propria cessione di ramo d’azienda.
L’Agenzia, dopo aver evidenziato che l’operazione prospettata dall’istante presenta delle peculiarità derivanti dal fatto che è posta in essere tra due parti legate da un contratto relativo proprio all’attività oggetto di trasferimento, sostiene che nel caso in esame l’operazione si qualifica come di cessione d’azienda e non di contratti, come ipotizzato dall’istante. Secondo la ricostruzione dell’ufficio, il cedente ha realizzato una rete di distribuzione e assistenza del servizio di archiviazione ottica, sviluppato dal cessionario, mediante la propria attività di procacciamento dei clienti e ha contestualmente sfruttato l’esclusiva sui prodotti del cessionario, grazie al contratto concessorio che, evidentemente, costituisce l’elemento fondamentale dell’attività svolta dal cedente in quanto senza lo stesso non potrebbe offrire i servizi ai propri clienti.
Pertanto, nella particolare fattispecie esaminata, nella quale si è in presenza di un’azienda rappresentata dai contratti alla clientela sul lato attivo e dal contratto di concessione in merito al passivo, la circostanza in base alla quale contestualmente alla prospettata operazione si risolva il contratto concessorio stipulato tra le parti e il fatto che ad acquistare i clienti sia la concessionaria medesima, consentono all’Agenzia di affermare che l’operazione sia qualificabile ai fini delle imposte dirette e indirette, come cessione di un ramo d’azienda.
Dal punto di vista del registro, si dovrà applicare l’aliquota proporzionale del 3%, prevista dagli articoli 2 e 9 del Tariffa, parte prima, allegata al Tur (Dpr 131/1986).

Doing business in San Marino

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