La fattura elettronica non prova il contratto
9 Novembre 2018
Il Sole 24 Ore lunedì 24 SETTEMBRE 2018 di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce
La giurisprudenza ha negato al documento un valore probatorio dei rapporti giuridici costituiti: essendo una dichiarazione potrà rappresentare solo l’indizio dell’esistenza di una relazione commerciale
La fatturazione elettronica è adatta a migliorare le capacità di controllo e contrasto all’evasione, ma è anche e soprattutto un utile strumento di semplificazione amministrativa, contabile e gestionale, mantenendo tra le parti un ruolo servente rispetto alla costituzione del rapporto giuridico. Questo dovrebbe essere un aspetto di assoluto interesse per i contribuenti, chiamati a sfruttare un obbligo per trasformarlo in un’opportunità.
Molte delle domande inviate dai lettori alla casella email efattura@ilsole24ore.com si interrogano sul valore giuridico della fattura eleettronica. Ebbene, il valore giuridico di una fattura non cambia in ragione dello strumento di produzione, cartaceo o elettronico che sia. Tuttavia molti dei processi aziendali a rilevanza civilistica e commerciale sono stati strutturati e ruotano intorno al momento di emissione o di ricezione del documento contabile fattura. Si pensi all’erogazione di finanziamenti o all’avvio di pagamenti rateali o all’invididuazione del momento da cui decorrono termini di versamento o di esecuzione della prestazione contrattuale.
La circostanza che la fattura dovrà essere gestita – in ricezione e in emissione – in modalità esclusivamente elettronica determina come conseguenza quella della tracciabilità completa e automatizzata a fini fiscali di tutte le fasi del ciclo dell’ordine, ricordando comunque che nessun adempimento prescritto da norma di matrice fiscale è stato modificato.
Ad esempio, le regole circa la liquidazione dell’imposta, la contabilizzazione e la registrazione dei documenti, oppure l’esercizio del diritto alla detrazione, non sono cambiate rispetto alla gestione cartacea del documento. L’utilizzo di strumenti elettronici aumenta solamente il grado di compliance fiscale rispetto a tali regole operative. Prescindono quindi dalla natura analogica o elettronica del documento non solo le fasi del ciclo attivo e passivo, ma anche eventuali ulteriori processi allo stesso correlati di natura civilistica e commerciale.
Al riguardo è pacifica la posizione riscontrabile nella giurisprudenza di legittimità, oltre che di merito, circa il valore probatorio della fattura in relazione alla valida costituzione del rapporto giuridico certificato dal documento fiscale. La Cassazione, con la sentenza n.9542 del 18 aprile 2018, ha riconfermato da ultimo il proprio consolidato orientamento secondo cui la fattura commerciale – in quanto documento a formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto – si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo: in pratica, consiste nella dichiarazione, indirizzata all’altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito. Quando tale rapporto è in contestazione, la fattura non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio. La fattura non è quindi costitutiva di un rapporto commerciale ma, al contrario, dal punto di vista civilistico è una dichiarazione, a formazione peraltro unilaterale, di fatti relativi ad un rapporto già costituito. In altri termini non è la fattura di per sé a determinare sussistenza e validità di un rapporto commerciale di per sé già formato e giuridicamente vincolante.
Queste considerazioni generali possono essere declinate rispetto alla fattura elettronica su due livelli.
Da un lato l’emissione in formato elettronico tramite un’infrastruttura pubblica evita incertezze sui tempi di ricezione del documento o sulla stessa ricezione.
Dall’altro lato, però, il valore giuridico della fattura resta quello di un atto unilaterale. Quindi, con l’occasione della fatturazione elettronica, è opportuno riconsiderare anche l’impatto e la rilevanza attribuita al documento fattura in determinati processi commerciali, i quali trovano fondamento e origine nell’accordo e nel contratto che le parti, a monte dell’operazione, hanno raggiunto e di cui la fattura costituisce solamente attestazione a rilevanza fiscale.
Subordinare l’avvio di processi aziendali e commerciali alla valida emissione della fattura vuol dire sottoporre ad una sorta di condizione sospensiva alcune attività che invece di per sé, in quanto originano da un contratto o da un accordo, sono già valide ed efficaci.